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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 04/12/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3462/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAFFAELE e Parte_1
CE DE LI e con gli stessi elettivamente domiciliato in Portici alla via Benedetto Croce, 8
Appellante
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti BIANCA CP_1
LO e SO IL e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli al viale Kennedy, 25
Appellata nonché
e in persona dei Controparte_2 Controparte_3
rispettivi l.r.p.t.
Appellate Contumaci
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024, - dipendente della Parte_1 [...]
dal 12.5.2021 al 12.8.2021, in distacco presso la Controparte_2 [...]
per lavori commissionati dalla committente - Controparte_3 CP_1
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro,
n.7048/2024, pubblicata il 24.10.2024, la quale - in accoglimento parziale della domanda volta al pagamento in suo favore di diverse spettanze retributive da parte delle società convenute – aveva disposto testualmente che: “Il Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura di della somma di € 6.454,30, di cui Controparte_2
€ 741,38 per T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della citata società al relativo pagamento;
- rigetta la domanda contro le restanti convenute;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna al pagamento del residuo che Controparte_2
liquida in complessivi € 1.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente;
- compensa le spese di lite con le altre convenute”.
L'appellante censurava la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure:
a) erroneamente escluso la responsabilità solidale di cui all'art.29
D.L.gs.n.276/2003 della e della ignorando Controparte_3 CP_1
quanto statuito dalla sentenza n.254/2017 della Corte Costituzionale;
b) erroneamente compensato le spese di lite nella misura di metà con la
[...]
nonostante l'accoglimento della sua domanda in misura Controparte_2
superiore ai 2/3 della somma originariamente rivendicata (euro 9.145,20), con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto compensarle nella misura di 1/3; c)
2 per avere erroneamente escluso la responsabilità solidale di tutte le società convenute anche per la condanna alle spese del giudizio.
Per tali motivi, l'appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, non si costituivano la e la Controparte_2
Controparte_3
Si costitutiva l la quale, contrastando gli argomenti in fatto ed in diritto CP_1
ex adverso affermati, chiedeva il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese del presente grado del giudizio.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa, all'esito del deposito delle note, mediante pubblicazione della sentenza.
***
1. L'appello è parzialmente fondato per i motivi che di seguito si espongono.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della e della Controparte_2
le quali – benchè regolarmente citate in giudizio - non si Controparte_3
sono costituite.
3. Sempre in via preliminare va osservato che le parti costituite non sollevano alcuna censura in merito alla somma riconosciuta al lavoratore dal giudice di prime cure per le causali di cui al ricorso di primo grado e, pertanto, relativamente a tale aspetto si deve indefettibilmente rilevare la formazione del giudicato interno, trattandosi di una questione che ha formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e non è stata ritualmente riproposta dalle parti interessate in sede di gravame (Cass. n. n.8104/2021; n.34424/2021;
n.19155/2014; 6754/2003).
4. Tanto premesso, venendo ai motivi di gravame, parte appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado, nel riconoscergli le reclamate spettanze retributive con conseguente condanna alla corresponsione di esse della
[...]
ha erroneamente escluso la responsabilità solidale di cui Controparte_2
all'art.29 D.L.gs.n.276/2003 della e della Controparte_3 CP_1
3 ignorando quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.254/2017 del 7 novembre 2017, a seguito della quale anche l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro con le Circolari n.6/2018 e n.7/2018, aveva provveduto ad individuare - in relazione a comportamenti distorsivi e fraudolenti rilevati in sede ispettiva - una serie di ipotesi che comportano l'applicazione del principio affermato dalla
Corte Costituzionale e precisamente: il consorzio, il distacco nazionale (articolo
30 del D.Lgs. n. 276/2003 e il distacco transnazionale (D.Lgs. n. 136/2016).
Ad avviso dell'odierna appellata invece, non vertendosi, nella specie, in ipotesi di contratto di appalto, ma di distacco, non sarebbe applicabile l'art. 29
D.Lgs.n.276/2003 che menziona, per l'appunto, esclusivamente l'appalto.
5. Ebbene, non appare dirimente ai fini della presente decisione quanto statuito dal Giudice delle leggi con la invocata sentenza.
Va premesso che l'art. 29, co.2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, pro tempore vigente, nella parte che qui interessa, stabilisce che: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento".
5.1. Con la sentenza n. 254/2017, interpretativa di rigetto, la Corte Costituzionale, in un'ipotesi di subfornitura, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Venezia sull'assunto che tale disposizione non sarebbe stata suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti dell'appalto e del subappalto, né suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata.
4 5.1.1. Il Giudice delle leggi, nella parte motiva della sent.n.254/2017, ha ritenuto plausibile l'applicazione estensiva del citato articolo art.29, sulla base del principio secondo il quale la norma sulla responsabilità solidale - che vuole proprio evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica un'esclusione della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli di decentramento. Diversamente, si aprirebbero contrasti con l'articolo 3 della Costituzione.
Sulla base delle considerazioni, l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, a giudizio della Corte Costituzionale, va correttamente interpretato nel senso che il committente/appaltatore è obbligato in solido anche con il subfornitore, relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi, al pari quindi di quanto lo è verso i dipendenti del subappaltatore.
6. Orbene, il predetto quadro normativo e giurisprudenziale è invocato dall'appellante al fine di assimilare la fattispecie del distacco a quella dell'appalto per desumerne la sussistenza di margini di ricorso all'applicazione analogica dell'art. 29 citato.
7. Ad avviso della Corte, tuttavia, l'analisi è impropria. La sentenza della Consulta richiamata, al pari delle pronunzie della Cassazione che ad essa si sono conformate e che pure vengono invocate dall'appellante (Cass. n. 26881/2024) consentono l'applicazione analogica della disciplina della solidarietà oltre il caso tipizzato dell'appalto (e del subappalto), analizzando fattispecie di contratti commerciali – formalmente diversi dall'appalto – impiegati di volta in volta tra le aziende ed accomunati, tuttavia, da meccanismi di decentramento e di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione.
5 7.1. Nel caso di specie, invece, il contratto tra la e la è proprio CP_1 CP_3
quello di appalto e, dunque, il vero tema si sposta sulla verifica della posizione giuridica della nei confronti del posto che questi non è formalmente CP_3 Pt_2
un dipendente dell'appaltatrice.
7.1. Appare opportuno ricordare brevemente i fatti storici, pacifici tra le parti.
E' incontestato che aveva aggiudicato alla CP_1 Controparte_3
l'appalto, per l'esecuzione dei lavori sulla SS 268 del Vesuvio-Svincolo di Angri, afferenti agli interventi per il collegamento tra le viabilità locali ed il costruendo svincolo” e il Progetto Esecutivo n. 3216 del 15/11/2018-D.A.: n. CDG 121834 del 01/03/2019 e che successivamente, in data 12.02.2021, aveva sottoscritto il contratto Rep. N. 26342 per l'importo complessivo di euro 1.743.902,38, di cui euro 1.670.889,88 per lavori ed euro 73.012,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
E' altresì pacifico che:
a) veniva assunto con contratto a tempo determinato, dal Parte_1
12.5.2021 al 12.8.2021, presso la società nella qualità di Controparte_2
operatore di mezzi meccanici;
b) prestava la propria attività lavorativa in distacco dal 19.05.2021 fino al
06.08.2021 (cfr.modello C2 storico rilasciato dal Centro per e versato in atti) presso la società Controparte_3
c) veniva adibito all'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto con (cfr. allegati da 5 a 14 memoria di primo grado di CP_1 [...]
. CP_1
8. In diritto va precisato che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 – norma poi integrata dal D. Lgs. n. 151/2004 e dal D. L. n. 76/2013, convertito in L. n.
99/2013 – il distacco del lavoratore si configura quando un datore di lavoro
(distaccante), per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (distaccatario), per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa che può far capo anche ad un terzo soggetto.
6 Con il distacco si crea, dunque, una dissociazione tra la titolarità del rapporto di lavoro – che resta in capo al distaccante – e titolarità del potere direttivo e organizzativo, che viene trasferita in tutto o in parte in capo al distaccatario, soggetto che fruisce della prestazione del lavoratore.
Il distaccante resta titolare del potere direttivo di modificare il contratto di lavoro
(per esempio attribuendo una progressione di carriera) o di modificare il distacco
(per esempio disponendo che la relativa prestazione sia resa solo per alcuni giorni della settimana presso il distaccatario) o perfino di revocare il distacco, mentre il distaccatario assume direttamente su di sé quella parte del potere direttivo che attiene alle concrete modalità di svolgimento della mansione (potrà ad es. prevedere l'orario di lavoro, l'obbligo di utilizzare determinate strumentazioni o indossare certi abiti di lavoro, le concrete modalità della prestazione etc.).
Il distacco, dunque, consente una dissociazione tra il datore di lavoro e l'effettivo beneficiario della prestazione, prevista solo eccezionalmente dall'ordinamento in presenza di determinati requisiti, senza i quali si ricadrebbe nella fattispecie illecita della mera somministrazione di lavoro (Cass. n.22179/2018).
I requisiti di liceità del distacco stabiliti dall'articolo 30 cit. sono:
a) la sussistenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante;
b) la necessaria temporaneità del distacco.
Quanto al requisito dell'interesse, che deve essere un interesse proprio del distaccante (non, quindi, del beneficiario della prestazione), è stato ritenuto sufficiente qualsiasi interesse produttivo che sia specifico, rilevante, concreto e persistente per tutto il periodo per il quale il distacco è disposto;
tale interesse non deve, tuttavia, coincidere con l'interesse della mera somministrazione di lavoro.
Il requisito della temporaneità, necessariamente connesso con quello dell'interesse, impone che il distacco non sconfini nella definitività.
Al di fuori del perimetro sopra tratteggiato il distacco diventa illecito, configurandosi come somministrazione illecita di manodopera.
7 8.1. Ebbene, nella specie, difetta la prova di entrambi i requisiti di liceità del distacco disposto dalla onere che incombeva sulla distaccante. CP_2
Anzi, la costituendosi in giudizio unitamente alla CP_2 [...]
ha espressamente ammesso che il sebbene formalmente da CP_3 Pt_1
essa assunto, in realtà aveva lavorato solo in regime di distacco alle dipendenze della aggiungendo che anch'essa aveva la medesima sede Controparte_3
legale ed operativa in Cercola (Na), alla Via Argine, n°3, come la CP_2
Mai la distaccante si è peritata di affermare la sussistenza di un interesse proprio, di qualsivoglia natura, al distacco del dipendente Pt_2
Non solo dalle unitarie e identiche difese delle società interessate dal distacco sembra evincersi implicitamente che un interesse siffatto non sussistesse, ma gli elementi del contratto di lavoro (la durata è esattamente corrispondente a quella del distacco;
la data di assunzione e quella di distacco sono pressocchè coincidenti;
alla cessazione del distacco corrisponde la cessazione del rapporto di lavoro) e la sua concreta esecuzione (la prestazione eseguita dal è stata Pt_1
esclusivamente esecutiva dei lavori appaltati da alla ne confermano CP_1 CP_3
univocamente l'esclusione.
Ed ancora, a conferma che il distacco rispondesse all'interesse esclusivo (e Cont vietato) della e della l prestito di dipendenti vi sono i documenti e le CP_3
deduzioni della committente la quale nella propria memoria di CP_1
costituzione ha precisato che, alla data del 15 marzo 2021, l'avanzamento dei lavori eseguiti dalla era pari solo al circa 3,5% dell'importo di contratto CP_3
con la presenza in cantiere di una macchina operatrice e due operai;
che, pertanto, con O.d.S. n.1 (cfr all.3) veniva ordinato all'impresa di eseguire una serie di attività, quali aggiornare il cronoprogramma, inviare via mail alla DL ogni venerdì il programma lavori della settimana ed integrare ed aumentare uomini e mezzi al fine di recuperare il ritardo accumulato;
che la nonostante le numerose CP_3
sollecitazioni alla data del 09/08/2021, data di emissione dell'O.d.S. n.4 (cfr all.3), non aveva completato i lavori della bretella M2 procedendo a rilento con scarsità
8 di uomini e mezzi in cantiere tant'è che venivano emessi ulteriori O.d.S. volti ad incrementare la forza-lavoro.
E' certo, dunque, il costante fabbisogno di manodopera di el periodo in CP_3
Cont cui la procedeva all'assunzione del . Pt_1
Siamo, dunque, in presenza di una pluralità di elementi indiziari che consentono a questa Corte di affermare che vi sia stata una somministrazione irregolare di lavoro in favore della società da qualificarsi come reale datore di lavoro CP_3
del . Pt_1
8.3. Non v'è dubbio che tale accertamento incidentale – che non si può tradurre nell'applicazione della tutela costituiva del rapporto alle dipendenze della distaccataria, in quanto non domandata dal – determina, in applicazione Pt_1
diretta dell'art. 29 d. lgs. 276/2003, la responsabilità solidale della committente per i debiti retributivi sussistenti (per come riconosciuto dal giudice di CP_1
prime cure nella misura di euro 6.454,30, di cui 741,38 per T.F.R.) nei confronti del , quale dipendente di fatto della appaltatrice e Pt_1 Controparte_3
titolare sostanziale del rapporto di lavoro con . Pt_1
Nessun dubbio in merito alla ricorrenza, nella specie, degli specifici requisiti di operatività della norma.
In effetti, la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto e non certo per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso.
Inoltre, deve essere osservato il termine biennale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale.
Entrambi i presupposti risultano non contestati: non ha mai contestato, CP_1
ed anzi ha ammesso, che il sia stato esclusivamente adibito, nel periodo di Pt_1
vigenza dell'appalto, proprio ai lavori appaltati;
i crediti azionati sono maturati esclusivamente nel predetto periodo e nell'esecuzione delle mansioni atte all'espletamento dei lavori;
il termine di decadenza è stato osservato.
9 9. A nulla vale l'eccezione sollevata dall' secondo cui, in quanto CP_1
qualificabile come pubblica amministrazione, essa sarebbe esclusa ex lege dal regime della responsabilità solidale ex art.29 D.lgs. n. 276 del 2003.
La tesi è sconfessata dall'orientamento consolidato della Suprema Corte, a cui questo Collegio intende dare seguito, espresso proprio in controversie in cui parte era per l'appunto, l' secondo cui “la responsabilità solidale del CP_1
committente ex art. 29 del D.lgs. n. 276 del 2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche se committenti di appalti pubblici (nella specie , senza CP_1
che ad essi trovi applicazione l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la tutela dei principi di evidenza pubblica del codice degli appalti incide su di un piano diverso da quello cui è rivolta la predetta responsabilità solidale, intesa piuttosto a rafforzare la protezione dei lavoratori, concedendo agli stessi un'azione diretta verso il committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in relazione allo svolgimento dell'appalto”
(Cassazione civile, sez. VI, 13 Ottobre 2022, n. 30100).
10. Il riconoscimento della responsabilità solidale delle società convenute comporta, altresì, la parziale modifica della sentenza di primo grado sul capo inerente al governo delle spese del giudizio di primo grado, in merito alle quali il giudice di prime cure ha così statuito: “Le spese di lite con la Controparte_2
vanno compensate per metà, atteso l'accoglimento parziale della domanda, con condanna di tale società al pagamento del residuo liquidato in dispositivo. Le spese di lite con e vanno compensate per la qualità Controparte_3 CP_1
delle parti e la complessità della questione”.
Precisamente, in riforma della sentenza di primo grado, va disposta la condanna della della e dell - in Controparte_2 Controparte_3 CP_1
solido tra loro - al pagamento del residuo liquidato in dispositivo e pari ad euro
1.300,00 oltre oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente.
10 10.1. In merito alla misura della compensazione, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento la censura con la quale l'appellante lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite nella misura di metà, nonostante l'accoglimento della sua domanda in misura superiore ai 2/3 della somma originariamente rivendicata (euro 9.145,20), con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto compensarle nella misura di 1/3.
Infatti, con riferimento al regolamento delle spese giova rammentare che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n.
77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr.
Cass.n.8936.2022; Cass. n.6502/2022; Cass. sez 6 ordinanza n.8936.2022;
Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017, n.19613; Cass.sez. VI , 17/10/2017
n. 24502).
Nel caso di specie, posto che non sussiste alcun obbligo normativo per cui il giudice debba eseguire l'operazione matematica richiesta dall'appellante, la compensazione della metà delle spese di lite appare congrua e ragionevole nonché adeguatamente motivata alla luce della soccombenza parziale.
11. L'accoglimento parziale dell'appello giustifica la condanna delle appellate in solido al pagamento della metà delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm, attesa la non eccessiva complessità delle questioni ed la non particolare pregnanza degli atti difensivi. Si compensa la residua parte.
P.Q.M.
La Corte così decide in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di I grado:
11 - condanna in via solidale la la e Controparte_2 Controparte_3
l' al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
6.454,30, di cui 741,38 per T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
(sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la la e l' - in Controparte_2 Controparte_3 CP_1
solido tra loro - al pagamento della metà delle spese del I grado pari ad euro
1.300,00 oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente;
- condanna la la e l' - in Controparte_2 Controparte_3 CP_1
solido tra loro - al pagamento della metà delle spese del presente grado pari ad euro 730,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente.
Napoli, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Vincenza Totaro
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