Art. 43.
Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici e' equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.
Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici e' equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.