Articolo 43 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 42Articolo 44
Versione
20 maggio 1975
Art. 43.
Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi il servizio reso dai farmacisti presso le farmacie di enti pubblici e' equiparato al corrispondente servizio reso presso gli ospedali.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975