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25 giugno 2016
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15 agosto 2018
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1 gennaio 2020
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19 maggio 2020
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Art. 3.
Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. (5) ((6)) 2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha disposto (con l'art. 1, comma 490) che "Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020".
Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. (5) ((6)) 2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160 , ha disposto (con l'art. 1, comma 490) che "Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112 , e' incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020".
Commentari • 19
- 1. Pubblicato il Decreto di riparto del Fondo “Dopo di noi” annualità 2023https://www.lavoro.gov.it/ · 22 febbraio 2024 · 7.0685115
[…] Il Fondo, istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/02/2022, n. 586Provvedimento: […] - che la Regione Sicilia, con delibera n. 243 del 23.06.2017 e in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 112/2016, aveva provveduto ad adottare gli indirizzi di programmazione regionale, ripartendo, con il successivo D.A. n. 2727/S5 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, le risorse delle prime due annualità (pari, complessivamente, ad € 11.033.800,00) tra i 55 distretti socio-sanitari della regione;Leggi di più...
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