Sentenza 11 aprile 2016
Massime • 4
Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto.
In tema di indennizzo - previsto dalla l. n. 1064 del 1949 e successive modificazioni ed integrazioni - in favore dei titolari di beni situati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia per effetto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, qualora sia stata proposta domanda di indennizzo in relazione alla perdita di azienda agricola ed il relativo giudizio sia stato definito con giudicato, è inammissibile una successiva richiesta di indennità per l'avviamento agricolo, espressamente riconosciuta dal sopravvenuto art. 1 della l. n. 98 del 1994 (qualificato in rubrica come norma di interpretazione autentica), atteso che oggetto dell'indennizzo in questione è la perdita dell'azienda agricola, con tutto ciò che essa comporta, compreso l'avviamento, il quale costituisce soltanto una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta, ma non un bene indennizzabile indipendentemente dall'azienda di cui esprime una qualità. Ne consegue che il giudicato, formandosi in relazione a ciascun bene, fisicamente identificato, definisce il rapporto giuridico ad esso relativo - salva espressa riserva di richiesta in altro giudizio di voci ulteriori di danno derivanti dalla stessa causa - e resta insensibile alle successive modificazioni normative del rapporto stesso, anche di natura retroattiva.
Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto utilizzabile quel procedimento per consentire all'Amministrazione di conseguire la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza, poi annullata dalla Corte di cassazione, dopo che il processo si era estinto per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio).
Costituisce principio generale del diritto amministrativo (di cui si rinviene conferma nell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001) che, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le cui strutture siano connotate da organizzazione gerarchica (come i ministeri), la delegabilità delle funzioni, da parte dell'organo posto al vertice, ai collaboratori dotati di adeguate qualifiche e cognizioni, rappresenta la regola, salvo che la legge non disponga diversamente, prevedendo una competenza funzionale ed inderogabile dell'organo anzidetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto delegabile al dirigente della Direzione Generale degli affari generali e del personale del Ministero la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento prevista dal r.d. n. 639 del 1910).
Commentario • 1
- 1. Azienda sanitaria e risarcimento danni per le cure (Cass. 24289/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2016, n. 7076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7076 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2016 |
Testo completo
-707 6/ 16 E T N (L. 135/85) E S E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Beni perduti allestero LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (Jugoslavia) Indennizzo. PRIMA SEZIONE CIVILE Pagamento. Ingiunzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ex rd 639/1910. Presidente Dott. SALVATORE SALVAGO Prescrizione. Azienda. Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE Avviamento. Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere - R. G. N. 185/2010 Consigliere Cron.7076 Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Consigliere Rep. Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Ud. 25/02/2016 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 185-2010 proposto da: [...]), CH RA MA UG (c.f. domiciliato in ROMA, VIA BARNABA elettivamente TORTOLINI 13, presso l'avvocato GIAN GUIDO PORCACCHIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente 6. 2016 contro 454 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO : 1 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente avverso la sentenza n. 4855/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. PORCACCHIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, 1'Avvocato R. TORTORA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione notificato nel 1983, RI HU 1 SC, in proprio e quale rappresentante di nove coeredi, chiese al Tribunale di Roma di condannare l'allora Ministero del tesoro a pagare l'indennizzo dovuto per la perdita di numerosi e consistenti beni, tra i quali un'azienda agricola, nei territori ceduti alla Jugoslavia alla fine della seconda guerra mondiale. Il Tribunale, con sentenza n. 7978/1988, determinò l'indennizzo ed escluse gli interessi e la rivalutazione monetaria, che furono riconosciuti, in accoglimento del gravame di Windisch- Graetz, dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1547/1991. 2. Successivamente, in data 30 aprile 1992, il Ministero autorizzò l'emissione degli ordinativi di pagamento in attuazione della predetta sentenza d'appello, ma la Cassazione, con sentenza n. 9941/1993, la annullò: escluse gli interessi e la rivalutazione per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 5 aprile 1985 n. 135, ritenendo che l'indennizzo fosse onnicomprensivo, e rimise ogni decisione sulla loro spettanza e decorrenza per il Q periodo successivo al giudizio di rinvio che, però, non fu riassunto.
3. Quindi, il Ministero emise, in data 15 maggio 1996, un'ingiunzione di pagamento, a sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per la restituzione delle somme già corrisposte ai privati a titolo di interessi, rivalutazione e spese legali. 4.- Avverso la predetta ingiunzione RI HU Windisch- la condannaGraetz propose opposizione, chiedendo dell'Amministrazione al pagamento degli interessi e della rivalutazione maturati in epoca successiva alla legge n. 135/1985, nonché l'ulteriore indennizzo per la perdita dell'avviamento del complesso agricolo-forestale, a norma dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 98. 5.- Il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione, ritenendo avverata la prescrizione per gli accessori maturati successivamente alla legge n. 135/1985, visto il tempo trascorso dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado (nel 1983) a quella proposta in sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento (emessa nel 1996), e ritenne non dovuta l'indennità per la perdita dell'avviamento, per mancata prova della tempestiva presentazione della domanda nei termini stabiliti dall'art. 2 della legge n. 98/1994; riconvenzionale del in accoglimento della domanda condannò l'opponente al pagamento degli Ministero, interessi legali sulla somma ingiunta dal 16 maggio 1996 al 9 . saldo. 6.- Avverso questa sentenza SC propose appello, lamentando che con l'ingiunzione opposta gli era stato chiesto di restituire somme che aveva percepito non solo in proprio, ma anche quale procuratore di alcuni coeredi;
che l'ingiunzione era invalida per incompetenza della Direzione degli affari generali e del personale del Ministero, in luogo della Divisione XIX della Direzione generale del Tesoro;
che il procedimento ingiunzionale, previsto dal rd del 1910, non era applicabile per il recupero di somme indebitamente pagate dal Ministero;
che erroneamente il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione del suo diritto al pagamento degli interessi e della rivalutazione per il periodo successivo alla legge n. 135 del 1985 e aveva negato l'ulteriore indennizzo per la perdita dell'avviamento delle aziende agricole, sul presupposto erroneo che egli non avesse dimostrato di avere proposto la relativa istanza, della quale aveva provato l'esistenza e la tempestività. Il Ministero ha insistito nell'eccezione di prescrizione del credito per gli accessori successivi alla legge del 1985, decorrente dall'unico atto interruttivo risalente alla domanda giudiziale del 1983, per effetto dell'estinzione del processo a causa della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, a norma del combinato disposto degli artt. 393 c.p.c. e 2945, commi 2 e 3, C.C. 7.- La Corte d'appello di Roma, con sentenza 24 novembre 2008, ha rigettato il gravame e compensato integralmente le spese del grado. La Corte ha ritenuto legittima l'azione sotto il profilo delrestitutoria del Ministero, anche procedimento disciplinato dal rd. n. 639/1910, utilizzabile per le entrate patrimoniali sia di diritto pubblico che di infondate le doglianze di incompetenza diritto privato;
dell'organo, le cui determinazioni erano pur sempre riferibili al Ministero, e di indebita estensione del debito restitutorio, dal momento che all'attore era stato chiesto il pagamento di quanto da lui dovuto all'esito della ripartizione del debito complessivo tra tutti gli interessati, comprensivo di una quota parte delle spese di lite e degli interessi legali;
con riguardo agli interessi, ha ritenuto che la questione della debenza degli accessori per il periodo successivo alla legge del 1985 fosse rimasta sfornita di supporti probatori, essendosi estinto il giudizio di rinvio nel quale la questione avrebbe dovuto essere affrontata;
con riguardo alla domanda di avviamento, la Corte ha ritenuto che non si trattasse di un diritto valutabile autonomamente dall'azienda agro-forestale e che relativa domanda non fosse accoglibile, poiché illa giudicato (risultante dalla citata sentenza della Cassazione del 1993) formatosi sull'indennizzo relativo all'azienda agro-forestale comprendeva ogni voce inerente all'azienda, quindi anche quella per la perdita dell'avviamento, insensibile allo jus superveniens e alla 1 sua retroattività. 8.- Avverso questa sentenza RI HU SC ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui si è opposto il Ministero dell'economia. Le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione per avere ritenuto legittima l'ingiunzione emessa dal Ministero nei suoi confronti per la restituzione delle somme riscosse sulla base della sentenza d'appello annullata dalla Cassazione (con sentenza n. 9941/1993), in tal modo ignorando che egli le aveva percepite anche quale procuratore speciale dei suoi congiunti e che l'importo di cui gli era stato ingiunto il pagamento non rappresentava la quota dell'indennizzo di sua pertinenza esclusiva. 1.1.- Il motivo è infondato. Esso si basa sul presupposto che la Corte d'appello avrebbe avallato la tesi secondo cui il procuratore speciale che abbia ricevuto somme in nome e per conto di terzi dovrebbe restituirle come se le avesse percepite in proprio, ma questa tesi si basa su un fatto diverso da quello insindacabilmente accertato, che il ricorrente vorrebbe mettere in discussione provocando una impropria revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito in senso implicitamente adesivo alla tesi del Ministero controricorrente (il quale assume di avere, con l'ingiunzione opposta, recuperato dall'attore soltanto le somme di sua pertinenza, poiché coloro che gli avevano : originariamente rilasciato la procura avevano ceduto il società Sogesco, alla qualeloro credito alla 7 l'amministrazione aveva effettuato il pagamento e poi chiesto il recupero delle somme).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5 e 7 del rd. n. 639/1910, 389 c.p.c. e 144 disp. att. c.p.c., per avere disposto il recupero delle somme pagate in esecuzione di una sentenza cassata con rinvio in sede di legittimità, sul quale avrebbe dovuto provvedere il giudice in sede di rinvio o, comunque, di cognizione ordinaria e non la stessa Amministrazione con ingiunzione emessa, in base al rd. n. 639/1910, tra l'altro, da un organo incompetente e privo di rappresentanza dirigente della Direzione esterna (il generali e del personale del generale degli affari Ministero} e per un credito privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità. 2.1.- Il motivo è infondato. Il quesito posto a questa se per la restituzione di somme corrisposte inCorte esecuzione di sentenza annullata dalla Cassazione, laddove il processo si sia estinto per mancata riassunzione del giudizio di rinvio (art. 393 c.p.c.), l'Amministrazione creditrice di quelle somme possa utilizzare lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, di cui al rd. n. 639/1910, anziché attivare un giudizio di cognizione ordinaria. La ९. risposta è affermativa, alla luce del principio secondo cui lo speciale procedimento disciplinato dal regio decreto citato è utilizzabile non solo per le entrate di diritto 0 0 pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica amministrazione, a condizione che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati (v. Cass., sez. un., n. 11992/2009). Queste condizioni sussistono nella fattispecie in esame, trattandosi della restituzione di quelle medesime somme corrisposte in base a un titolo giudiziario, successivamente caducato, sicché il ai fini delladall'Amministrazione,potere esercitato formazione del titolo esecutivo, è stato di mero accertamento, senza alcuna valutazione discrezionale, anche con riferimento all'ammontare delle spese processuali recuperate nei confronti dell'attore in misura di un terzo complessivo. Infondata l'eccezione didell'importo è incompetenza dell'organo (dirigente della Direzione generale) che ha emesso l'ingiunzione di pagamento: (di cui si principio generale del diritto amministrativo rinviene conferma nell'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. ९. 165) che, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le : cui strutture siano connotate da organizzazione gerarchica i ministeri), la delegabilità delle funzioni, da(come parte dell'organo posto al vertice, ai collaboratori dotati di adeguate qualifiche e cognizioni, costituisce la regola, salvo che la legge non disponga diversamente, prevedendo una competenza funzionale ed inderogabile dell'organo anzidetto (v. Cass. n. 10202/2010), evenienza, questa, non riscontrabile nella specie e, comunque, non dedotta nel giudizio di merito.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1224, comma 2, c.c., per omessa pronuncia sul motivo di gravame avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato prescritta la domanda di pagamento degli interessi e del maggior danno successivi alla legge n. 135/1985, nonché vizio motivazionale, non avendo la Corte d'appello valutato che, avendo ricevuto il pagamento (nel 1992), egli aveva perduto ogni interesse a porre in essere ulteriori atti interruttivi e, comunque, li aveva posti in essere, dal momento che il diritto al riconoscimento degli interessi e del maggior danno era sorto con l'entrata in vigore della citata legge del 1985 e che tale diritto egli aveva azionato proponendo appello (notificato il 16 ottobre 1988) avverso la sentenza del Tribunale. -3.1. Entrambe le censure svolte nel motivo sono infondate. Quella concernente l'omessa pronuncia è infondata, avendo la Corte pronunciato sul motivo di gravame concernente la prescrizione del diritto agli interessi e la rivalutazione 10 successivi all'entrata in vigore della legge n. 135/1985, rilevando che la domanda è rimasta "completamente sfornita di qualsivoglia supporto" (v. sentenza impugnata a p. 4). Infondata è anche la censura di vizio motivazionale. Infatti, estintosi il giudizio ex art. 393 c.p.c. per mancata riassunzione del giudizio di rinvio (a seguito della sentenza della Cassazione n. 9941/1993), è venuto meno l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2945, comma 2, C.C. per tutta la durata del giudizio ("fino al passaggio in giudicato della sentenza") ed è rimasto fermo l'effetto interruttivo istantaneo della domanda giudiziale, a norma dell'art. 2945, comma 1, C.C., in base al quale "il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo" (cfr. Cass. n. 8720/2010). Pertanto, risalendo la domanda giudiziale di pagamento dei predetti accessori al maggio 1983, la prescrizione decennale è maturata, avuto riguardo alla data della successiva domanda proposta, nel 1996, in sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento notificata dal Ministero. Di questa ratio decidendi l'impugnata sentenza ha implicitamente dato atto, aderendo al decisum del primo giudice, in tal modo restando immune dalla critica che le è 9. stata mossa. infondatamente la valenzaInoltre, il ricorrente invoca interuttiva dell'atto di appello risalente al 1988 (dopo l'entrata in vigore della legge del 1985). Infatti, 11 premesso che gli atti di impulso processuale successivi all'atto introduttivo del giudizio possono spiegare interruttiva della prescrizione, autonoma efficacia a abbiano connotati dell'atto di condizione che costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, C.C., e cioè contengano una richiesta di pagamento comunicata direttamente al debitore, l'atto di gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado è privo di tale efficacia, sia perché non è diretto personalmente alla parte ma al suo procuratore, sia, soprattutto, perché non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo volto al riesame della sentenza di primo grado nei limiti del devoluto (v. Cass. n. 13669/1999, a differenza della domanda proposta nel corso del giudizio d'appello). Infondata è l'ulteriore invocazione della valenza interruttiva del pagamento effettuato in suo favore dall'Amministrazione nel 1992 (in attuazione della sentenza della Corte d'appello di Roma del 1991, successivamente cassata), non potendo riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo del riconoscimento del debito altrui (art. 2944 c. c.), all'adempimento di un obbligo di pagamento in attuazione di un titolo giudiziale. ९. Se, invece, nella deduzione in esame fosse implicita la rivendicazione del diritto а trattenere le somme già ricevute, allora il ricorrente avrebbe dovuto sollevare, 12 evidentemente nel giudizio di merito, una specifica eccezione di prescrizione della pretesa restitutoria dall'Amministrazione, anziché dedurre azionata prescrizione, eccepita l'interruzione della dall'Amministrazione, del proprio credito avente ad oggetto il pagamento di quelle medesime somme. E comunque, anche in la prescrizione non sarebbe maturata,tale prospettiva, tenuto conto del breve periodo intercorso tra il pagamento (risalente al 1992) e la richiesta restitutoria contenuta nell'ingiunzione del 1996. - e falsa4. Con il quarto motivo è denunciata violazione applicazione degli artt. 1 della legge n. 98/1994, 2909 e 2135 c. c., 11 e 12 disp. sulla legge in generale, per avere omesso di considerare che la domanda di avviamento non avrebbe potuto essere proposta prima dell'entrata in vigore della legge n. 98/1994, sicché erroneamente era stata ritenuta preclusa dal giudicato formatosi nel giudizio estinto. L4.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto applicazione del condivisibile principio secondo cui, in tema di indennizzo - previsto dalla legge 5 dicembre 1949, n. successive modificazioni ed integrazioni in-1064, e favore dei titolari di beni situati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia per effetto del Trattato di pace del 10 G. febbraio 1947, qualora sia stata proposta domanda di indennizzo in relazione alla perdita di azienda agricola ed 13 il relativo giudizio sia stato definito con giudicato, è inammissibile una successiva richiesta di indennità per l'avviamento agricolo, espressamente riconosciuta dal sopravvenuto art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 (qualificato in rubrica come norma di interpretazione autentica). Oggetto dell'indennizzo in questione è, infatti, la perdita dell'azienda agricola, con tutto ciò che essa comporta, compreso l'avviamento, il quale costituisce, quindi, soltanto una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta, ma non un bene indennizzabile indipendentemente dall'azienda di cui esprime una qualità, con la conseguenza che il dedotto formandosi in relazione a ciascun benegiudicato, fisicamente identificato, definisce il rapporto giuridico - salva espressa riserva di richiesta in ad esso relativo altro giudizio di voci ulteriori di danno derivanti dalla alle successive stessa causa e resta insensibile modificazioni normative del rapporto stesso, anche di natura retroattiva (v. Cass. 17207/2004). In n. giurisprudenza è stato ulteriormente precisato, da un lato, che l'indennità relativa all'avviamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 98/1994 non costituisce un diritto а sé stante, valutabile indipendentemente dalla ditta, ma Q. solo una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta per la perdita dell'azienda (v. Cass. n. 19165/2015) e, dall'altro, che la citata legge del 1994, 14 avendo una portata interpretativa delle leggi n. 16/1980 e n. 135/1985, come risulta in modo univoco dallo stesso titolo e dal tenore delle disposizioni in essa contenute, non ha comportato una riapertura dei termini con riguardo a danni occorsi prima della sua entrata in vigore e successivamente ai termini indicati nelle due leggi precedenti, avendo essa invece inteso solo estendere l'indennizzabilità al valore d'avviamento delle attività ablate, correlando l'assegnazione del nuovo beneficio alle posizioni soggettive dei beneficiari delle norme precedenti (v. Cass. n. 6371/2005). 5.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7000,00, oltre SPAD. ICASSA D Roma, 25 febbraio 2016. Il Presidente Il cons. rel. A M E R P U S Depositato in Cancelleria 11 APR 2016 Il Funzlenario Giudiziario Amplas CASANO 15