Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2016, n. 7076
CASS
Sentenza 11 aprile 2016

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Gli atti di impulso processuale successivi a quello introduttivo del procedimento possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione ove abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., e cioè contengano una richiesta di pagamento a lui comunicata direttamente. Ne consegue che non può attribuirsi una tale efficacia al gravame proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado, perché esso non è diretto personalmente alla parte, ma al suo procuratore, e, soprattutto, per sua natura, non ha il contenuto di un atto di costituzione in mora, essendo diretto al riesame della sentenza impugnata, nei limiti del devoluto.

In tema di indennizzo - previsto dalla l. n. 1064 del 1949 e successive modificazioni ed integrazioni - in favore dei titolari di beni situati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia per effetto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, qualora sia stata proposta domanda di indennizzo in relazione alla perdita di azienda agricola ed il relativo giudizio sia stato definito con giudicato, è inammissibile una successiva richiesta di indennità per l'avviamento agricolo, espressamente riconosciuta dal sopravvenuto art. 1 della l. n. 98 del 1994 (qualificato in rubrica come norma di interpretazione autentica), atteso che oggetto dell'indennizzo in questione è la perdita dell'azienda agricola, con tutto ciò che essa comporta, compreso l'avviamento, il quale costituisce soltanto una delle voci che concorrono alla determinazione della somma dovuta, ma non un bene indennizzabile indipendentemente dall'azienda di cui esprime una qualità. Ne consegue che il giudicato, formandosi in relazione a ciascun bene, fisicamente identificato, definisce il rapporto giuridico ad esso relativo - salva espressa riserva di richiesta in altro giudizio di voci ulteriori di danno derivanti dalla stessa causa - e resta insensibile alle successive modificazioni normative del rapporto stesso, anche di natura retroattiva.

Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto utilizzabile quel procedimento per consentire all'Amministrazione di conseguire la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza, poi annullata dalla Corte di cassazione, dopo che il processo si era estinto per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio).

Costituisce principio generale del diritto amministrativo (di cui si rinviene conferma nell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001) che, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le cui strutture siano connotate da organizzazione gerarchica (come i ministeri), la delegabilità delle funzioni, da parte dell'organo posto al vertice, ai collaboratori dotati di adeguate qualifiche e cognizioni, rappresenta la regola, salvo che la legge non disponga diversamente, prevedendo una competenza funzionale ed inderogabile dell'organo anzidetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto delegabile al dirigente della Direzione Generale degli affari generali e del personale del Ministero la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento prevista dal r.d. n. 639 del 1910).

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  • 1Azienda sanitaria e risarcimento danni per le cure (Cass. 24289/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2016, n. 7076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7076
Data del deposito : 11 aprile 2016

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