Art. 17.
Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo art. 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spettano le seguenti indennita', orarie: Dalle ore 22 alle 24 Dalle ore 0 alle 6
Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' ai capiturno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennita' di lire 100 per ogni notte.
Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo art. 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spettano le seguenti indennita', orarie: Dalle ore 22 alle 24 Dalle ore 0 alle 6
Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' ai capiturno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennita' di lire 100 per ogni notte.