Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n° 1339 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 6.7.2023
da
Parte 1
(avv. NASTARI DOMENICO)
contro
CP 1
(contumace)
Oggetto: contratto a termine e di formazione e lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
" CP 1 dalParte 1 premesso d'aver prestato la propria attività lavorativa per la ditta
30.5.2022 al 31.7.2022 presso il ristorante “Ciao Bella”, svolgendo mansioni di barista e protraendo la prestazione lavorativa per 66 ore per sei giorni la settimana, espone nell'atto introduttivo che il
onnicomprensiva nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Chiede inoltre in ogni caso,
per differenze retributive per la prestazione resa dal 30.5.2022 al 31.7.2022, la corresponsione della somma di €2.500,92, oltre accessori, a titolo di lavoro straordinario, retribuzione non percepita di maggio 2022, mensilità supplementari e TFR.
Parte convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con l'ammissione del solo interpello formale del legale rappresentante della convenuta e viene ora decisa.
*
I fatti fondanti le pretese di causa, ossia l'inizio del rapporto di lavoro il 30.5.2022, le mansioni e l'orario della lavoratrice, risultano sufficientemente provati dal comportamento processuale della convenuta, che rimasta contumace non ha nemmeno risposto all'interpello formale.
Ne consegue il diritto della lavoratrice alla retribuzione per il mese di maggio 2022 e al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario prestato, per 13° e 14° mensilità, che parte convenuta, rimasta contumace, non ha dimostrato di aver corrisposto.
In merito ai conteggi può farsi riferimento a quelli prodotti in corso di causa, redatti in virtù del
CCNL Pubblici Esercizi, pacificamente applicabile al rapporto de quo (v. contratto a termine).
L'importo totale dovuto è pari ad €2276,55.
Appurato che il rapporto lavorativo è iniziato in data 30.5.2022, ne discende l'invalidità del contratto a termine stipulato in data successiva, essendo pacifica “la necessaria antecedenza o contestualità tra sottoscrizione del contratto e del termine ivi apposto e inizio della prestazione" (v. per tutte Cass. n.
27974/2018). Il rapporto deve intendersi pertanto ab initio a tempo indeterminato, con conseguente diritto della lavoratrice ad essere riammessa in servizio e a percepire a titolo risarcitorio 3 mensilità
dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR ex art. 28 D. Lgs n. 81/2015. L'indennità
risarcitoria è contenuta in questi limiti, stante la breve durata del rapporto (soli due mesi).
Non è viceversa dovuto il TFR maturato, stante la perdurante esistenza del rapporto di lavoro.
Sulle somme dovute maturano gli interessi legali previa rivalutazione monetaria in virtù del disposto dell'art. 429 c.p.c..
Sono dovute le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, contrariis reiectis, accerta l'instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato tra la ricorrente e la convenuta a far data dal 30.5.2022 e l'illegittimità del contratto a termine, con conseguente trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 30.5.2022.
Condanna la convenuta a riammettere la ricorrente in servizio nel precedente posto di lavoro o in altro ad esso equivalente e a corrisponderle un'indennità omnicomprensiva nella misura di 3 mensilità
dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna altresì la convenuta al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di €2276,55 a titolo di lavoro straordinario, retribuzione non percepita di maggio 2022, mensilità supplementari, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite, che liquida in €4.050,00, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore ricorrente.
Venezia, 21.2.2025.
Il Giudice