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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di ND
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ND, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, Parte_1 con l'avv. PEZZUTO ANDREA FRANCESCO;
ricorrente contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO;
resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%
e conseguente diritto a percepire la relativa prestazione economica ovvero assegno mensile di invalidità civile.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali
è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari al 67%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase del Controparte_3 giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha confutato la fondatezza della richiesta riportandosi alle valutazioni già compiute in fase sommaria dal Ctu incaricato dacché esaustive e corrette. Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent.
n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La
Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano
20.3.2014 n. 939). CP_ Parimenti va respinta l'ulteriore doglianza di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr.
CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., civ. sez. CP_1 lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso. Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla luce della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo della perizianda, ha riconosciuto il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero, lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così, in parte, argomentando: “Dalla documentazione presente in atti emerge che la RA , da diversi anni, soffre di “Artrite Parte_1
Reumatoide in trattamento poli-farmacologico. Spondiloartrosi cervicale e lombare con discopatie multiple.
Asma allergica e oculo-rinite allergica. Ipertensione arteriosa. Sindrome ansioso-depressiva discontinua.
Esofagite da reflusso. Gastrite iperemica”. In detta situazione, prima la commissione esaminatrice e poi il consulente medico incaricato per ATP dal tribunale del lavoro di ND (dr , ritenevano di Persona_2 dover percentualizzare al 67% il quadro patologico-disfunzionale determinato dal complesso minorativo sofferto dalla ricorrente. Considerata la natura ed entità delle disfunzioni sofferte e descritte, si ritiene che la percentuale invalidante presente fosse pari al 67% e comunque inferiore al 74%. Solo con il progressivo aggravamento delle singole minorazioni documentate, ed in particolare dell'ipertensione arteriosa, della sindrome ansioso-depressiva e della disfunzionalità articolare, si ritiene che sia stata raggiunta la soglia invalidante minima richiesta per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. Nello specifico, in accordo alle tabelle annesse al DM 5/2/92: • Artrite Reumatoide in trattamento poli-farmacologico, a moderata incidenza funzionale: 50% (codice 9303 = 50%); • Spondiloartrosi cervicale e lombare con ernia cervicale
C6-C7, a moderata incidenza funzionale, determinante radicolopatia periferica agli arti superiori;
sindrome tunnel carpale: 25% (per analogia, codice 7009 = Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato: 21-
30%); • Asma allergica con associata oculo-rinite: 25% (codice 6003 – Asma allergico estrinseco 21-30=
25%); • Ipertensione arteriosa non completamente controllata dalla terapia: 11% (codice analogico 6445 – coronaropatia lieve I classe NYHA: 11-20). • Sindrome ansioso-depressiva: 11% (codice analogico 2204 –
Sindrome depressiva endoreattiva lieve 10%; 2207 Nevrosi ansiosa 15%). Realizzando il calcolo con l'utilizzo della formula a scalare di HA per le minorazioni sopra riportate (50+25+25+11+11), si ottiene una percentuale invalidante pari al 78% (settantotto) da far decorrere dal mese di novembre 2023, quando è stato certificato l'aggravamento delle minorazioni sofferte. Ne deriva che dalla data della domanda amministrativa
(28/11/2022) e fino al mese di ottobre 2022, la RA presentava minorazioni tali da non Parte_1 determinare la riduzione della capacità lavorativa di una percentuale pari o superiore al 74%, tanto che non erano ancora soddisfatti i presupposti sanitari utili per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.”
Infine, ha concluso: “• La RA , allo stato attuale, è da considerare invalida civile con Parte_1 riduzione della capacità lavorativa di una percentuale pari al 78% (L. 118/71). Sono pertanto presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile. • Alla luce dell'aggravamento del quadro clinico-patologico-disfunzionale generale, si ritiene che la percentuale invalidante pari o superiore al 74% si sia concretizzata solo nel mese di novembre 2023, quando è stato certificato l'aggravamento delle minorazioni sofferte. • Ne deriva che dalla data della domanda amministrativa (28/11/2022) e fino al mese di ottobre 2022, la RA presentava minorazioni Parte_1 tali da non determinare la riduzione della capacità lavorativa di una percentuale pari o superiore al 74%, tanto che non erano ancora soddisfatti i presupposti sanitari utili per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.” CP_ Avverso tali risultanze inviate in bozza alle parti in data 16/03/2025, pervenivano le note discordi di pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Le conclusioni del perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto immuni da vizi e censure.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere, nei termini di cui alla suddetta perizia e nei limiti della stessa, la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità (ex art. 13 L. 118/71) a far data dal mese di novembre 2023.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento di poco antecedente a quello dell'introduzione del presente giudizio (28.12.2023) e comunque successivo alla data della domanda amministrativa (28/11/2022), devono essere compensate per metà. La residua parte è posta CP_ carico di CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinare la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 78% e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno mensile di invalidità (ex L. 118/71) con decorrenza dal mese di novembre 2023; CP_ b) – spese di lite compensate per metà, condanna alla refusione della restante metà delle spese di lite che si liquida in euro 1300,00 oltre accessori come per legge in favore del procuratore antistatario;
CP_ c) - Spese di ctu a carico dell'
ND, 20/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio