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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/06/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 436/2024 del R.G.V.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Montorio al Vomano (Te) alla c.da San Mauro n.53, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria
Colangelo del foro di Pescara (C.F. ) , ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio sito in Pescara alla via Mazzini n.146 (fax n. 0854511383 pec:
giusta procura in atti;
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ATTORE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. res. in Chieti Controparte_1 C.F._3
alla via della Casa Comunale n.1;
CONVENUTA CONTUMACE
P.G., in sede.
OGGETTO dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
1) dichiarare efficace ed esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Abruzzese e Molisano di Chieti, in data 23 settembre 2020, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 1 luglio 2024, che dichiarava la nullità del matrimonio concordatario contratto in Chieti tra i sigg.ri Parte_1
e ; Controparte_1
2) conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile dei rispettivi Comuni di residenza di annotare la nullità del matrimonio dichiarata inter partes con la predetta sentenza, procedendo agli incombenti di cui alla legge n. 847 del 1929, ed ordinando agli Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA.
Per il P.G:
Si chiede, in accoglimento dell'atto di citazione dell'ex coniuge , che la Corte di Parte_1
Appello sede, ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 8 legge n.121/85, voglia dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Abruzzese e Controparte_2
(in data 23/09/2020 ruolo 3291/18) divenuta definitiva e resa esecutiva con decreto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica di Città del Vaticano con decreto del 01/07/2024.
Fatto e diritto ha convenuto dinanzi all'intestata Corte ai fini Parte_1 CP_1 Controparte_1
della dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Abruzzese e di Chieti, in data 23 CP_2
settembre 2020, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 1 luglio 2024, che dichiarava la nullità del matrimonio concordatario contratto in Chieti tra i sigg.ri e;
Parte_1 Controparte_1
Rappresenta: 1) Che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Abruzzese e Molisano di Chieti, con sentenza del 23 settembre 2020, dichiarava la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Chieti il 13 ottobre 2011 tra il sig. e la sig.ra per “ grave Parte_1 Controparte_1 difetto di discrezione di giudizio nell'uomo attore (can.1095, n.2 CIC)”.
2) Che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico è stata resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica di Città del Vaticano con decreto del 1 luglio 2024.
3) Che è interesse della parte ricorrente dare esecuzione ed efficacia nella Repubblica Italiana alla predetta sentenza ecclesiastica, poiché ricorrono nella specie tutte le condizioni previste dall'art. 8 comma II dell'accordo di modifica del Concordato Lateranense, sottoscritto tra lo Stato italiano e lo
Stato Città del Vaticano a Roma in data 12.02.1984, e ratificato con L. n. 121 del 25.03.1985.
4) Che la sentenza de quo è conforme ai principi fondamentali previsti dall'ordinamento giuridico italiano, essendo stato rispettato nel procedimento il principio del contraddittorio, ossia il diritto delle parti di agire e resistere in giudizio, e non contenendo la stessa disposizioni contrarie all'ordine pubblico vigente nello Stato italiano, precisandosi che il vizio di cui al capo di nullità invocato nella statuizione ecclesiastica (grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095, n.2 CIC) inficiando il matrimonio – atto trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art.120 c.c.;
5) Che non esiste tra le medesime parti procedura con il medesimo oggetto.
Il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ha chiesto di accogliere la domanda attorea.
Fissata l'udienza del 22.04.2025 per la trattazione del procedimento, con sostituzione di essa mediante deposito di note scritte, la parte attrice ha depositato la relata di notifica alla parte convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio e depositato le proprie note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento della sua domanda, sicché la causa può essere decisa.
Ricorrono i presupposti per la delibazione della sentenza ecclesiastica sussistendo nella specie tutte le condizioni previste dall'art. 8, n. 2, dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 (Accordo la cui applicazione non è stata pregiudicata dalle disposizioni della legge 31 maggio 1995 n. 218: cfr. art. 2 di tale legge), atteso che:
- i giudici ecclesiastici erano competenti a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio concordatario;
- nel relativo procedimento risulta essere stato assicurato alle parti il più ampio diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- tra le stesse parti non è stata pronunciata altra decisione del giudice italiano sul medesimo oggetto,
né è pendente analogo giudizio;
- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In ordine a tale ultimo presupposto deve osservarsi come per costante giurisprudenza di legittimità, solo nel caso in cui la convivenza tra i coniugi si sia protratta per un tempo superiore ai tre anni, occorre verificare se ricorra violazione dell'ordine pubblico dello Stato e comunque non per tutti i vizi genetici dedotti (cfr, Cass. 1999/25) .
Tale evenienza non ricorre nel caso di specie essendo emerso nel giudizio di separazione -come da sentenza depositata in atti- che la convivenza tra i coniugi si è protratta per meno di tre anni, tornando poi la convenuta a vivere presso il suo nucleo familiare di origine.
Quanto poi alla corrispondenza dell'evento riconosciuto nella sentenza ecclesiastica (grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095, n.2 CIC ) di cui si chiede la delibazione, con l'unico motivo di nullità riconosciuto dal nostro ordinamento che è quello della incapacità ai sensi dell'art. 120 c.c, non può che rilevarsi come già nella sentenza della Corte di Cassazione n.16051/2009 si è affermato che "in tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso , le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto al momento della manifestazione del consenso a contrarre il matrimonio, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120
c.c., sicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, essendo a tal fine sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale, di rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428 secondo comma c.c.), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico" sul punto anche Cass. 2015 n. 6611 e n. 13883)
La convenuta (cui l'atto è stato ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c in difetto di indirizzo di residenza noto) non si è costituita nel presente giudizio di delibazione, per addurre circostanze diverse ed eventualmente apprezzabili ai fini della valutazione della insussistenza del pur dedotto vizio inficiante la volontà.
Non ricorrono ostacoli pertanto alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite tenuto conto della natura della decisione e della non opposizione della convenuta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara efficace ed esecutiva nella Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Abruzzese e Molisano di Chieti, in data 23 settembre 2020, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 1 luglio 2024, che dichiarava la nullità del matrimonio concordatario contratto in Chieti tra i sigg.ri Parte_1
e ; Controparte_1
3) conseguentemente ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei rispettivi Comuni di residenza di annotare la nullità del matrimonio dichiarata inter partes con la predetta sentenza, procedendo agli incombenti di cui alla legge n. 847 del 1929, ed ordinando agli Ufficiali di Stato civile di nascita, residenza ed anagrafe dei coniugi suddetti di apportare le prescritte annotazioni a norma di legge;
-Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20.06.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Mariangela Fuina
IL PRESIDENTE
Barbara Del Bono