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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2191 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(VT), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Belardi e dall'Avv. Eugenio
Longo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Marinella (RM);
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 novembre 2024 parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile in Natal RN Brasile il 17.02.2005 con registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Civitavecchia al n. 15, parte II, Serie C, anno 2006;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che con la sentenza n. 493/2019 del 12.04.2019 il Tribunale di
Civitavecchia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ed ha disposto un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 300,00 mensili da corrispondersi direttamente da parte dell'INPS;
- che la aveva pignorato la pensione del ricorrente, lasciandolo CP_1 con euro 591,00 mensili netti;
- che la lavorava in nero e, pertanto, non aveva più diritto CP_1 all'assegno divorzile;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione ed erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
In data 10.01.2024 compariva per l'audizione il solo ricorrente ed il
Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente;
il procuratore del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e richiedeva l'autorizzazione al deposito di file 3 audio da cui risultava che la lavorasse;
alle ore 12.55 compariva la CP_1 [...] personalmente e dichiarava di riservare la nomina del difensore CP_1 eventualmente in corso di giudizio e il Giudice autorizzava il difensore al deposito dei file audio e riservava la decisione.
Con ordinanza emessa nella medesima data, fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, il Giudice revocava a decorrere dal mese di agosto 2023 l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente e a favore della resistente e rimetteva la causa in decisione al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 29.11.2024 con trattazione cartolare. Parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 17.02.2005, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
In mancanza di una domanda riconvenzionale da parte resistente, comparsa in udienza ma non costituita, non può essere disposto un assegno divorzile a suo favore.
Il Collegio pertanto ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.
La soccombenza della resistente, nonostante la stessa sia rimasta contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore del ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M.
55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio 4 rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2191/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Natale (Brasile) il
17.02.2005 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato CP_2
Civile del Comune di Civitavecchia al n.15, parte II, Serie C, anno 2005;
2) revoca a decorrere dal mese di agosto 2023 l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed a favore della resistente;
3) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2191 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(VT), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Belardi e dall'Avv. Eugenio
Longo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Marinella (RM);
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29 novembre 2024 parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio civile in Natal RN Brasile il 17.02.2005 con registrato agli atti dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Civitavecchia al n. 15, parte II, Serie C, anno 2006;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che con la sentenza n. 493/2019 del 12.04.2019 il Tribunale di
Civitavecchia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ed ha disposto un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 300,00 mensili da corrispondersi direttamente da parte dell'INPS;
- che la aveva pignorato la pensione del ricorrente, lasciandolo CP_1 con euro 591,00 mensili netti;
- che la lavorava in nero e, pertanto, non aveva più diritto CP_1 all'assegno divorzile;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente senza una riconciliazione ed erano decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
In data 10.01.2024 compariva per l'audizione il solo ricorrente ed il
Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente;
il procuratore del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e richiedeva l'autorizzazione al deposito di file 3 audio da cui risultava che la lavorasse;
alle ore 12.55 compariva la CP_1 [...] personalmente e dichiarava di riservare la nomina del difensore CP_1 eventualmente in corso di giudizio e il Giudice autorizzava il difensore al deposito dei file audio e riservava la decisione.
Con ordinanza emessa nella medesima data, fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, il Giudice revocava a decorrere dal mese di agosto 2023 l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente e a favore della resistente e rimetteva la causa in decisione al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 29.11.2024 con trattazione cartolare. Parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 17.02.2005, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
In mancanza di una domanda riconvenzionale da parte resistente, comparsa in udienza ma non costituita, non può essere disposto un assegno divorzile a suo favore.
Il Collegio pertanto ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c.
La soccombenza della resistente, nonostante la stessa sia rimasta contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore del ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M.
55/2014 e DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio 4 rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2191/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Natale (Brasile) il
17.02.2005 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato CP_2
Civile del Comune di Civitavecchia al n.15, parte II, Serie C, anno 2005;
2) revoca a decorrere dal mese di agosto 2023 l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed a favore della resistente;
3) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4) condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso