CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 150 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Corleone, Via Bentivegna n. 185, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco Puccio che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
A P P E L L A N T E
E
CP_1
Elettivamente domiciliato in Piazza Armerina, P.zza G.B. Giuliano n. 26 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano La Malfa che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del Tribunale di Enna
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. ricorso in appello.
1 Per l'appellato: v. comparsa di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 593/2020 del 26 novembre 2020, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, statuiva come segue:
“In parziale accoglimento del ricorso dichiara l'inefficacia del licenziamento di
e condanna parte resistente (vale a dire l'odierno appellato, Parte_1
n.d.r.), alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e a CP_1 risarcire il danno nella misura pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata”
Sulla scorta dell'anzidetta sentenza, passata in giudicato, Parte_1 chiedeva ed otteneva dallo stesso Tribunale di Enna decreto ingiuntivo n.
81/2021 del 26 luglio 2021, con cui veniva ingiunto al di pagare al CP_1
la somma di € 9.669,49 oltre interessi, spese ed onorari. Parte_1
Con ricorso depositato il 7 settembre 2021, proponeva CP_1 opposizione avverso l'anzidetto decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca, sostenendo, sulla scorta di conteggi di un proprio consulente contabile, che il credito vantato dalla controparte sulla base della sentenza n. 593/2020 era di entità notevolmente inferiore (€ 4.429,13, al lordo delle ritenute) a quella portata dal decreto ingiuntivo.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con sentenza n. 83/2024 del 21 febbraio 2024, il giudice adito statuiva come segue: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accerta e dichiara che la parte opponente è debitrice dell'opposto della minor somma di euro 4429,13 e per l'effetto la condanna alla relativa erogazione in favore dell'opposto.
Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in €
2004,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
propone appello e chiede, in riforma della succitata Parte_1 sentenza, il rigetto dell'opposizione del , la conferma del provvedimento CP_1 monitorio e la condanna del al pagamento delle spese di entrambi i gradi CP_1 di giudizio.
L'appellato si è costituito ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del gravame.
Il Tribunale ha evidenziato che il , nell'opporsi al decreto ingiuntivo, aveva CP_1 osservato “che il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes prevedeva un numero di 102 giornate lavorative, che il ricorrente in via monitoria al momento del licenziamento aveva espletato 36 gg di lavoro, che infine, residuando
2 al momento del licenziamento, 66 giornate “la retribuzione che lo stesso avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata” andava parametrata alle suddette giornate residue non lavorate”, mentre la tesi del era “che le 102 gg risultanti dall' indichino il numero minimo di Parte_1 CP_2 giornate che il datore di lavoro è tenuto a garantire, e che quello intercorso con
l'opponente fosse un rapporto di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali”.
Riassunte le caratteristiche proprie del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'opponente conservava la veste sostanziale di convenuto e l'opposto quella di attore, il Tribunale ha osservato che il non aveva Parte_1 fornito la prova che il contratto intercorso fra le parti fosse nei termini da lui prospettati, dal momento che l'indicazione nella comunicazione sulle CP_2 quaranta ore settimanali andava letta e coordinata con quella delle n. 102 giornate lavorative contenuta nella stessa comunicazione.
L'opposto ed attore sostanziale non aveva neppure versato in atti il contratto di lavoro né richiesto prova testimoniale, così non fornendo alcuna prova delle circostanze poste a base dei propri conteggi. Peraltro, le stesse buste paga erano inconciliabili con tali calcoli, dal momento che dalle stesse risultavano n. 14 giornate lavorative al mese, incompatibili con le n. 160-169 ore mensili su cui si basavano i calcoli suddetti.
Di qui la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del al pagamento CP_1 della somma dal medesimo riconosciuta dovuta.
Con il primo motivo, l'appellante osserva che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il contratto di lavoro era stato regolarmente versato in atti.
Con il secondo motivo, il lamenta la mancata considerazione delle Parte_1 proprie argomentazioni attinenti al CCNL di settore che prevedeva l'assunzione di lavoratori solo nelle tassative ipotesi dallo stesso previste e che le mansioni di cuoco da lui svolte presso l'azienda agrituristica del Savoca non rientravano in tali ipotesi in quanto non caratterizzate da stagionalità. Inoltre, le n. 102 lavorative erano soltanto il minimo che sia il datore di lavoro sia il prestatore d'opera erano tenuti a garantire.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'errata applicazione dei principi dell'onere della prova nella specifica materia di causa, dal momento che incombeva sul datore di lavoro quello di provare che il rapporto di lavoro fosse a tempo parziale e non a tempo pieno.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della disciplina delle spese di lite, dal momento che egli era almeno parzialmente vincitore della causa e dunque le spese non potevano essere poste a suo carico.
********
3 Si rileva, preliminarmente, in sintonia con quanto evidenziato nella memoria di costituzione dell'appellato, che il ricorso in appello non risulta essere stato notificato nei termini al difensore (cfr. art. 170 co. 1 c.p.c.). La conseguente nullità della notifica deve tuttavia ritenersi sanata, sia per l'assenza di un'esplicita eccezione della controparte – che ha solo posto in rilievo la circostanza senza richieste di sorta (v. conclusum della comparsa di costituzione)
– sia per essersi l'appellato comunque difeso nel merito.
I primi tre motivi di appello, fra loro strettamente connessi, sono infondati.
Al di là della questione se si possa considerare o meno “contratto di lavoro” la comunicazione del 30 aprile 2015 per effetto della sottoscrizione del CP_2
apposta, come si legge nella stampigliatura in calce al documento, ai Parte_1 sensi dell'art. 9bis co. 3 L. 608/96, occorre rilevare che si tratta pur sempre di documento proveniente dal datore di lavoro attestante la costituzione del rapporto, di per sé indiscussa fra le parti.
Gli elementi essenziali e rilevanti a fini di causa sono costituiti:
a) dal tempo determinato del contratto di lavoro, di durata fissata dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) il tempo pieno del rapporto, con quaranta ore settimanali di lavoro;
c) la previsione di n. 102 giornate lavorative.
Proprio considerando tali n. 102 giornate lavorative e posto che l'attore sostanziale, ossia il lavoratore, non aveva dato prova del contratto a tempo pieno, il giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'opposizione, ritenendo che le somme dovute al per effetto della sentenza n. 593/2020 del 26 novembre Parte_1
2020 fossero quelle calcolate dal , datore di lavoro e convenuto CP_1 sostanziale.
Appare evidente la contraddittorietà che caratterizza i dati sopra riportati.
Detraendo, dai n. 365 giorni di cui si compone l'anno, i n. 120 giorni complessivi dei primi quattro mesi, si ottiene che il periodo andante dal 1° maggio al 31 dicembre 2015 si componeva di n. 245 giorni.
Considerando il tempo pieno (40 ore settimanali), si configurano potenzialmente n. 26 giorni lavorativi in ciascun mese, pari a n. 208 giornate lavorative complessive.
Si ravvisa perciò un'incongruenza lampante fra le n. 102 giornate lavorative previste e l'orario medio previsto di 40 ore settimanali. Le n. 102 giornate lavorative erano incompatibili col tempo pieno del rapporto. Se, nell'arco di 245 giorni, solo 102 erano previsti come lavorativi, il rapporto di lavoro doveva essere necessariamente a tempo parziale di tipo “verticale”, in cui, cioè, solo alcune giornate della settimana erano lavorative, vale a dire, mediamente, 12 – 13 giornate al mese, sostanzialmente tre alla settimana.
4 L'incongruenza risultante dalla comunicazione si risolve in base alle CP_2 buste paga, provenienti dal datore di lavoro. In tali documenti, lo spazio in cui dovrebbe essere indicata la percentuale in caso di orario a tempo parziale è lasciata in bianco ed i divisori ai fini della determinazione della retribuzione dovuta sono indicati in 169/26, ossia centosessantanove ore mensili distribuite su 26 giornate lavorative.
Tuttavia, le stesse buste paga, le cui risultanze l'appellante non ha contestato, indicano chiaramente che venivano appunto lavorate n. 3 giornate a settimana.
Nella busta paga del maggio 2015 risultano infatti con il codice A9, indicante “ore non lavorate”, n. 13 giorni, a fronte di n. 14 giornate lavorate;
nella busta paga del giugno 2015 risultano n. 11 giornate A9, non lavorate, e n. 14 lavorate;
nella busta paga del luglio 2015 e fino al 18 (giorno conclusivo del rapporto per effetto del licenziamento poi dichiarato inefficace nella sentenza del 2020 del Tribunale di Enna), risultano otto giornate lavorate ed altrettante non lavorate.
E' dunque vero che, come argomentato dall'appellante, deve essere il datore di lavoro a dare la prova che il rapporto è a tempo parziale, ma è pure vero che nel caso presente tale prova è stata effettivamente fornita, dimostrando le suddette risultanze delle buste paga che il lavoratore accettò la riduzione dell'orario lavorativo di quaranta ore settimanali previsto nella comunicazione , CP_2 accettazione che avvenne, come consentito, per facta concludentia (cfr. Cass. sez. lav., 19 gennaio 2018, n.1375, Cass. Sez. Lav. 25 giugno 2024 n. 17419).
E' importante sottolineare, al riguardo, che nel costituirsi nel giudizio di opposizione, l'odierno appellante non solo – come già rilevato – non contestò espressamente le risultanze delle buste paga (che, del resto, lui stesso aveva già depositato in sede monitoria), ma neppure obiettò che la limitazione delle giornate lavorative a tre settimanali che quelle buste paga attestavano fosse dipesa da una unilaterale ed arbitraria decisione del datore di lavoro, tale da determinare l'impedimento al lavoratore di rendere la prestazione lavorativa e configurare una mora del creditore e datore di lavoro nel riceverla. Tanto meno, poi, articolò e richiese prova di una siffatta circostanza. Con tali omissioni,
l'opposto venne meno agli oneri di contestazione e prova che gravano anche sull'attore (in questo caso sostanziale) in forza dei relativi e noti principi di circolarità che caratterizzano il rito del lavoro (cfr. Cass. Sez. Lav. 28 agosto 2024
n. 23214, Cass. Sez. Lav. 1° febbraio 2021 n. 2174).
Pertanto, avendo l'opponente in primo grado, ed oggi appellato, correttamente effettuato i propri calcoli sulla base delle giornate lavorative residue, rispetto alle n. 102 originariamente previste, non prestate all'atto della materiale conclusione del rapporto, e non avendo l'opposto ed appellante sollevato alcuna contestazione
(a parte quella sul tempo pieno/parziale), sull'esattezza dei dati di calcolo e delle
5 conseguenti operazioni aritmetiche, non resta che concludere per la correttezza della decisione di primo grado ed il rigetto dell'appello.
Il quarto motivo di appello, tuttavia, è fondato.
Il credito del lavoratore, seppur di importo inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo, era effettivamente sussistente. La sua (unica) domanda era dunque fondata ed era perciò applicabile il principio secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.” (Cass. S.U. 31 ottobre 2022 n. 32061; conf. Cass. 3 settembre 2024 n.
23641). Pertanto, non sussisteva alcuna soccombenza, neppure parziale, che giustificasse la condanna del alle spese di lite, da ritenersi errata. Parte_1
E' tuttavia vero che, come rappresentato e documentato in primo grado dall'opponente, il aveva offerto la somma calcolata dal proprio contabile e CP_1 riconosciuta dovuta già anteriormente all'instaurazione della controversia (pec del 15 marzo 2021, all. 7 al ricorso in opposizione). Fu dunque il , Parte_1 rifiutando ingiustificatamente tale offerta – seppur non effettuata nelle forme di cui all'art. 1209 cod. civ. – e promuovendo il ricorso monitorio, a dare origine alla controversia e, quindi, sotto questo profilo, la condanna alle spese in primo grado non era priva di razionalità.
Ritiene pertanto la Corte che tale circostanza, unitamente, appunto, alla riduzione di importo del credito rispetto alla somma ingiunta, giustifichi la compensazione integrale delle spese di primo grado.
Tale compensazione è a maggior ragione giustificata in questo grado, dal momento che il rigetto dei primi tre motivi di appello comporta soccombenza parziale dell'appellante.
Di qui il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In parziale riforma della sentenza n. 83/2024 del 21 febbraio 2024 del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
6 C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del primo grado di giudizio
C O N F E R M A
Nel resto, l'impugnata sentenza
C O M P E N S A
Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio
Caltanissetta, 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
7