Decreto cautelare 27 maggio 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Ordinanza presidenziale 6 ottobre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/01/2026, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05803/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5803 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FR De UZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Manfredo Piazza, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, OR Pa, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'avviso dell''esito della prova scritta 6 maggio 2024 – DM 8 giugno 2023 n. 107 m.pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 0064933. 07-05-2024, per essergli stato attribuito un punteggio di 57 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e di ogni atto presupposto e consequenziale;
- nonchè, in particolare, e in parte qua, dell'atto contenente i cento quesiti, forniti da OR PA e validati dal Comitato tecnico Scientifico di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto 3 agosto 2017, n. 138 con le quattro opzioni di risposta, di cui solo una, ai sensi dell''''art. 6 punto a) del Bando (D.M. 107 dell'8.6.2023) avrebbe dovuto essere quella corretta. Più precisamente nella parte in cui detto atto pone alla candidata quesiti errati sotto i vari profili che di seguito si denunciano in narrativa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da De UZ FR il 16\8\2024 per l’annullamento:
-del Decreto di rettifica del 29.05.2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE 29-05-2024, con cui il Ministero ha modificato gli esiti delle prove scritte sostenute dai candidati nel concorso in oggetto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da De UZ FR il 27\10\2024 per l’annullamento:
-del decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, rettificata con provvedimento del 19.08.2024 prot. 2206.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di OR Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2025 il dott. VA GA ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente premetteva di aver partecipato al concorso straordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, bandito con D.M. n. 107/2023, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma11 quinquies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (conv. con Legge 24 febbraio 2023 n. 14), come modificato dall’art. 20, comma 6 ter del D.L. 22 giugno 2023 n. 75 (conv. con Legge 10 agosto 2023 n. 112).
La parte ricorrente, tuttavia, non superava neanche la prova scritta della procedura di reclutamento straordinaria de qua, lamentando, da un lato, la sussistenza di gravi disservizi organizzativi che avrebbero compromesso il regolare e sereno svolgimento della prova, e dall’altro, la presunta erroneità dei quiz somministrati dall’Amministrazione.
Ciò premesso, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure di seguito indicate.
1) Errata formulazione dei quesiti nella parte in cui, con specifico riferimento ai quesiti qui in questione, le relative risposte fornite da parte ricorrente risultano palesemente corrette e invece manifestamente errate quelle ritenute corrette dalla Commissione, con conseguente scorretta e penalizzante attribuzione del relativo punteggio;
2) Violazione art. 6 comma 1 punto del D.M. nella parte in cui stabilisce che “Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta”. I quesiti che abbiamo esaminato dovrebbero avere una univocità di risposta esatta. Invece, quella relativa al quesito sulla derogabilità delle attribuzioni dei poteri dei dirigenti scolastici, si presenta con due opzioni entrambe corrette sia quella della parte qui ricorrente sia quella indicata dalla Commissione;
3) Violazione e falsa applicazione del principio di par condicio tra tutti i concorrenti; errata applicazione del principio di trasparenza amministrativa ex art. 97 Cost. nonché manifesta irragionevolezza dell’azione amministrativa.
2. Con decreto presidenziale n. 2189/2024, pubblicato il 27 maggio 2024, il Presidente della Sezione III bis -illo tempore competente per materia - ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e fissato per la delibazione della richiesta di misure cautelari collegiali la Camera di Consiglio del 18 giugno 2024.
3. Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso e deposita documenti di causa.
4. Con ordinanza nr. 2634 del 19 giugno 2024, è stata respinta la domanda cautelare “ Rilevate preliminarmente l'ascrizione alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente i limiti del sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “…sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302); Considerato, pertanto, che al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare; Ritenuto che con riferimento ai quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa, in base ad una indagine sommaria tipica della presente fase cautelare, una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, né sono state prospettate, se non genericamente, soluzioni di maggiore attendibilità rispetto a quelle individuate dall’amministrazione; Considerato che non risulta prima facie dimostrato che vi sarebbero state irregolarità invalidanti nello svolgimento della procedura de qua; Considerata la non irreparabilità del pregiudizio addotto; ”.
5. Con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente ha quindi impugnato Decreto di rettifica del 29.05.2024 m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE 29-05-2024, con cui il Ministero ha modificato gli esiti delle prove scritte sostenute dai candidati nel concorso in oggetto, in relazione al quesito <<Ai sensi dell’art. 5 del d.i. n. 129/2018, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile entro: ¨ il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. ¨il mese di gennaio dell’anno di riferimento. ¨ i primi quindici giorni del mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. - il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.>> Assume che, pur avendo la odierna ricorrente ottenuto un maggiore punteggio a seguito della suddetta rettifica, per esserle stato attribuito dapprima un punteggio di 57 punti a fronte di 60 utili per il superamento della prova e successivamente a seguito di detta rettifica punti 58, la stessa ha però interesse a impugnarlo, in quanto gli altri quesiti contestati non sono stati accolti e, pertanto, non raggiunge il punteggio minimo necessario (60/60) per l’accesso alla successiva fase ovvero al corso di formazione.
Pertanto formula i medesimi motivi del ricorso introduttivo ed aggiunge il seguente:
VIOLAZIONE DEL BANDO (ART. 6 COMMA 1 A) PER AVERE SOTTOPOSTO ALLA CANDIDATA 115 QUESITI ANZICHE’ I 100 PREVISTI NEL BANDO AGGIUNGENDO ILLEGITTIMAMENTE, ALTRI 15 QUESITI RIGUARDANTI LE ALTRE LINGUE STRANIERE NON SELEZIONATE.
6. Con ulteriori motivi aggiunti ha poi impugnato la graduatoria finale deducendo i seguenti ulteriori profili:
1) Violazione dell’art. 5 comma 11 quinquies del D.L. n. 29 dicembre 2022, 198.
2) VIOLAZIONE artt. 6 comma 2 e 9 comma 1 del DM 107/2023, per non avere sommato al punteggio ottenuto dai candidati nella prova di accesso al corso di formazione i titoli espressi in trentesimi secondo l’art. 9 comma 1 del DM 107/2023 violando manifestamente quanto indicato nella Tabella A allegata al DM n. 138/2017.
3) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA DI CUI all’articolo 11 del DM n. 107 del 2023, nella parte in cui prevede che: “Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (…)”.
4) VIOLAZIONE, ERRATA E INAPPROPRIATA APPLICAZIONE DELL’ART. Art. 8 DPR 09-05-1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi – NON ESSENDO LA PROCEDURA SELETTIVA IN OGGETTO UN VERO E PROPRIO CONCORSO PUBBLICO, IN QUANTO SI TRATTA DI PROCEDURA RISERVATA A PERSONALE CHE AVEVA GIA’ SOSTENUTO LE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO PER DIRIGENTE SCOLASTICO DI CUI AL BANDO DEL NOVEMBRE 2017.
5) VIOLAZIONE art. 12 del D.P.R. N. 487/94 titolato “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” che stabilisce, tra altro, che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.
6) Violazione degli elementari principi di imparzialità e trasparenza avendo il Ministero proceduto a una tardiva fissazione dei criteri di valutazione nell’ambito della procedura selettiva, dopo avere preso visione dell’elenco degli ammessi e preso visione degli elementi da valutare ai fini dell’elenco graduato erroneamente definito “graduatoria generale nazionale della procedura”
7) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO - SVIAMENTO E VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DEL 107/2023, PERCHE’ IL MINISTERO AVREBBE DOVUTO APPROVARE UN “ELENCO GRADUATO” E NON UNA “GRADUATORIA”.
8) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA ESSENDO LA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO FUNZIONALE PRECIPUAMENTE INDIVIDUI L’ORDINE DI PRIORITA’ DEI CANDIDATI NELLE IMMISSIONI IN RUOLO CHE, SECONDO QUANTO STABILITO ALL’ART. 9 DEL D.M. 107/2023, AVREBBE DOVUTO DARE PESO PREPONDERANTE AI TITOLI E NON ALLE PROVE DI ACCESSO, COME INVECE ILLEGITTIMAMENTE OPERATO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE.
9) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO tra i concorrenti mediante enucleazione, in coda alla procedura selettiva, di nuovi parametri di valutazione, con evidente imparzialità dell’operato dell’Amministrazione.
7. Con ordinanza nr. 3411 del 6 ottobre 2025 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami; adempimento eseguito ritualmente, come documentato in atti.
8. Nella pubblica udienza del 15 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti indicati in parte narrativa ed in epigrafe, è affidato a censure manifestamente infondate e come tali da respingersi.
Secondo l’ordine di esposizione delle questioni, si osserva quanto segue.
A) Con un primo ordine di doglianze, congiuntamente trattabili, parte ricorrente lamenta che le risposte contenute nei quiz somministrati dall’Amministrazione presenterebbero margini di ambiguità e se non addirittura di palese erroneità; per tale motivo, l’esito della prova scritta risulterebbe, sotto questo aspetto, falsato, avendo l’Amministrazione predisposto dei quesiti oggettivamente errati.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto che:
i) il quesito “Si configura peculato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.) se la cosa oggetto del reato
è una somma di denaro?” prevedeva quale risposta corretta “No, il reato si configura solo nel caso di cose mobili di specie”, in luogo di quella selezionata dalla parte ricorrente (“Sì, il reato si configura sia nel caso di denaro sia nel caso di cose mobili di specie.”); la risposta ritenuta corretta sarebbe, invece, errata, perché un’impostazione sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità meno recente ritiene che il peculato d’uso sia configurabile anche in relazione a cose fungibili e quindi anche in riferimento al denaro (Cass. sez. VI pen., sent. n. 4195, 14/03/1995) e dunque anche la risposta della concorrente doveva ritenersi appropriata;
ii) il quesito “Ai sensi dell’art. 5 del d.i. n. 129/2018, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile entro” prevedeva quale risposta corretta “il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”, in luogo di quella selezionata dalla parte ricorrente (“il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento”); la risposta ritenuta corretta sarebbe, invece, errata, perché il comma 8 art. 5 del DI 129 del 2018, recita: “ Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed e' proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ”;
iii) il quesito “Secondo l’art. 12, l. n. 104/1992, in quale tipologia di scuola si applica l’integrazione
scolastica?” prevedeva quale risposta corretta “In tutte le tipologie di scuole, a partire dall’asilo nido”, in luogo di quella selezionata dalla parte ricorrente (“In tutte le tipologie di scuole, a partire dalla scuola dell’infanzia”); la risposta ritenuta corretta sarebbe, invece, errata, perché il quesito, così come formulato, appare ictu oculi destinato a una sola risposta esatta (che è quella fornita da parte ricorrente e non quella ritenuta corretta dal MIM), dovendo premettere che, tecnicamente e normativamente, la “scuola” e l’“asilo nido” sono istituzioni diverse, come codificato nel D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e dunque solo la risposta della concorrente doveva ritenersi appropriata;
Le doglianze sono prive di fondamento.
Sul punto, è risolutivo il costante orientamento di questo Tribunale, seguito anche in sede cautelare, secondo cui la selezione e l’individuazione dei quesiti, in subiecta materia, rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, censurabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo, in caso contrario, il Giudice amministrativo sostituire il proprio sindacato (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ordinanza del 3 luglio 2024, n. 2906).
In particolare, sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo Giudice, in quanto le risposte considerate esatte dalla Commissione di concorso appaiono come quelle sicuramente corrette, costituendo invece le altre risposte dei c.d. “distrattori”, aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di “distrarre” dall’individuazione dell’unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato; a tal riguardo, la parte ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a confutare la correttezza della predisposizione dei quesiti né la correttezza delle risposte fornite dall’Amministrazione resistente (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, ordinanza del 6 marzo 2025, n. 1453).
Ed invero, anche i quesiti possono contenere dei margini di valutazione del relativo significato, ciò risultando compatibile con il particolare profilo professionale del Dirigente Scolastico, chiamato a risolvere questioni di natura tecnica ed interpretativa, salva ovviamente l’ipotesi in cui il quesito stesso sia oggettivamente errato, circostanza questa non presente nel caso di specie.
Sotto altro profilo, la tesi della difesa di parte ricorrente postula che il merito dei quesiti (o delle loro risposte) sarebbe sindacabile dal giudice in quanto a contenuto tecnico-giuridico: appare evidente che tale postulato non può trovare alcuna condivisione, poiché condurrebbe a differenziare l'oggetto del giudizio amministrativo in materia di prove di concorso tra argomenti di tipo giuridico (sindacabili in quanto tali per conoscenza diretta del giudice) e tutti gli altri argomenti (per i quali varrebbe la diversa regola della non piena sindacabilità in quanto appartenenti a materie non giuridiche). L'argomento, nel fondare una tutela alternata o a doppia intensità, a seconda dell'oggetto giuridico o meno delle prove di concorso, presta il fianco all'obiezione che verrebbe ad essere sovrapposto il piano dei presupposti e dei limiti della giurisdizione con quello dell'ambito valutativo proprio della commissione di concorso, così che il processo verterebbe non più sull'attività di quest'ultima, ma direttamente sull'accertamento dell'idoneità del candidato al superamento del concorso e ciò in dipendenza della circostanza (occasionale) che la prova selettiva verta su quesiti di ordine e natura giuridica. Evidente è la non condivisibilità di tale impostazione. Analogamente, la circostanza che sia stato corretto un solo quesito e non anche gli altri di cui si è denunciata la pretesa irregolarità, non smentisce, anzi conferma, che le decisioni circa il contenuto ed i presupposti dei quesiti somministrati, così come concretamente poste in essere, rientrano nel novero del merito amministrativo.
Per tali ragioni, i motivi articolati in tal senso sono infondati e devono essere pertanto respinti.
B) Parte ricorrente lamenta inoltre una serie di gravi disservizi che avrebbero alterato il corretto svolgimento della prova.
Ed invero, l’esito della procedura concorsuale sarebbe stato falsato dalla sussistenza di gravi disservizi consistenti nella situazione di caos generalizzato nell’aula dell’esame, dovuta all’assenza di controlli sui candidati, nella presenza di postazioni inadeguate e da carenze dei servizi igienici, che avevano impedito il sereno svolgimento della prova scritta.
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
Sul punto, ha affermato la Sezione che " la sussistenza di condizioni di disorganizzazione logistica nello svolgimento delle prove di un concorso (comunque da provare, essendo una circostanza di fatto), ferma restando la responsabilità dell’organizzazione sotto il profilo dell’inadempimento di obblighi di servizio o di contratto da far valere nelle opportune sedi, non implica automaticamente l’illegittimità del relativo esito in assenza di una adeguata allegazione di come tali disfunzioni abbiano inciso (o possano ragionevolmente avere inciso), alterandolo, sull’esito della prova del concorrente che agisce in giudizio, o sull’esito di prove di terzi, o comunque sulla posizione degli interessati in graduatoria. " (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 23 dicembre 2025, 23683, pubblicata nelle more della stesura della presente decisione).
Tale principio trova applicazione anche all'odierna fattispecie.
Sul punto, invero, le deduzioni contenute nelle difese della parte ricorrente si presentano generiche e prive di reale riscontro, essendo insufficiente il richiamo a presunte dichiarazioni rese a mezzo stampa dagli organi dell’Amministrazione sulla vicenda oggetto del presente giudizio; peraltro, anche laddove si volesse ipotizzare l’esistenza della situazione descritta dalla parte ricorrente, non vi sono elementi da cui desumere che il mancato superamento della prova scritta sia dipesa, con ragionevole certezza, dalla cattiva organizzazione della prova concorsuale.
Peraltro, dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia effettivamente manifestato ai Commissari - durante lo svolgimento della prova - l’esistenza di tali gravi disfunzioni organizzative, né abbia chiesto di poter fruire di un tempo aggiuntivo.
C) Con i motivi aggiunti del 16 agosto 2025 viene poi dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto sono stati somministrati 115 quesiti e non 100 come risulterebbe dalle previsioni del bando. In particolare, erano presenti 15 quesiti relativi alle altre 3 lingue straniere sulle quali la candidata non era tenuta a rispondere (la stessa infatti aveva selezionato quale lingua straniera la lingua francese e ha risposto alle 5 domande previste per la lingua francese nell’elaborato da redigere). Tale inserimento avrebbe fatto perdere tempo alla concorrente (mediamente 18 minuti, corrispondenti a circa 1 minuto e 12 secondi per ciascun quesito se questi ultimi fossero stati solo 100, considerando il tempo complessivo di 120 minuti previsto).
L’infondatezza della censura è palese, se solo si considera che la descritta condizione valeva per tutti i candidati (e dunque non si poteva ravvisare una penalizzazione della concorrente), non è stata fatta richiesta di tempi aggiuntivi, non v’è prova alcuna che l’interferenza asserita possa aver effettivamente causato un ritardo nella prova (essendo la candidata o dovendo ella essere consapevole che, avendo scelto una lingua straniera e non tutte, le prove delle lingue diverse da quella prescelta non la riguardavano) ed, infine, non v’è prova che il maggior tempo preteso (anche ammettendo la rilevanza del profilo, che comunque non sussiste) avrebbe consentito di superare la prova (atteso che quest’ultima non risulta superata per effetto del convincimento che ai quiz di cui al punto A la risposta esatta sarebbe in realtà quella errata).
D) Con l’ultimo atto di motivi aggiunti, è stato poi dedotto che sarebbero stati erroneamente valutati i titoli nella formazione della graduatoria definitiva.
Più precisamente, la ricorrente lamenta che i partecipanti che hanno svolto il corso di formazione e la relativa prova finale sono stati inclusi (e anche la ricorrente qualora venisse accolta la domanda giudiziale verrebbe parimenti inclusa) nell’elenco graduato con calcolo del punteggio complessivo che ne determinerebbe un peggioramento delle rispettive posizioni qualora il Ministero, anziché attenersi a quanto disposto dal D.M. 107 dell’8.6.2023, il quale prevedeva la somma del punteggio ridotto in decimali della prova (scritta o orale) di accesso, al punteggio dei titoli secondo la Tabella A del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, applicasse, come avvenuto, con il provvedimento di approvazione della graduatoria del 9.8.2024, un criterio nuovo non previsto in alcuna norma del D.L. che ha istituito la procedura, né ancor meno nel citato D.M. 107, che ha ridotto in decimali anche il punteggio per titoli.
Appare evidente che, non avendo la ricorrente titolo ad essere inserita in graduatoria, la doglianza non è di suo interesse.
Ad ogni modo, è pure infondata in quanto – per come essa è articolata e dedotta - la conversione in decimali non è provato comporti un’effettiva alterazione dell’ordine di graduatoria, essendo universalmente applicato a tutti i candidati in essa inseriti a parità di titoli.
E) Conclusivamente, il gravame è manifestamente infondato e come tale va respinto.
Il complessivo contegno delle parti ed il ridotto contributo difensivo dell’Amministrazione sono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti, lo respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
VA GA ST, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA GA ST | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO