TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/01/2026, n. 1044
TAR
Decreto cautelare 27 maggio 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
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Ordinanza presidenziale 6 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata formulazione dei quesiti

    Il giudice ritiene che la selezione e l'individuazione dei quesiti rientrino nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile solo in caso di errori manifesti e oggettivi, non ravvisati nel caso di specie. Le risposte corrette dalla Commissione sono considerate tali, mentre le altre sono meri distrattori.

  • Rigettato
    Violazione del bando per quesiti con più risposte corrette

    Il giudice ritiene che le risposte considerate esatte dalla Commissione siano le uniche corrette e che le altre opzioni siano meri distrattori. Non sono stati forniti elementi per confutare la correttezza dei quesiti o delle risposte fornite dall'Amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione principio par condicio e trasparenza

    La doglianza è infondata in quanto le censure relative all'erroneità dei quesiti sono state respinte.

  • Rigettato
    Somministrazione di quesiti aggiuntivi non previsti

    La censura è palesemente infondata poiché la condizione riguardava tutti i candidati, non è stata richiesta estensione dei tempi, non vi è prova di un ritardo effettivo e non è dimostrato che il tempo aggiuntivo avrebbe consentito il superamento della prova.

  • Rigettato
    Errata valutazione dei titoli nella formazione della graduatoria

    La doglianza è irrilevante per la ricorrente non avendo titolo per essere inserita in graduatoria. Inoltre, la conversione in decimali non è provato comportare un'alterazione dell'ordine di graduatoria, essendo applicata a tutti i candidati.

  • Rigettato
    Violazione del DM 107/2023 per errata sommatoria punteggi prova e titoli

    La doglianza è irrilevante per la ricorrente non avendo titolo per essere inserita in graduatoria. Inoltre, la conversione in decimali non è provato comportare un'alterazione dell'ordine di graduatoria, essendo applicata a tutti i candidati.

  • Rigettato
    Violazione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi

    La doglianza è infondata in quanto le censure relative all'erroneità dei quesiti e ai disservizi sono state respinte.

  • Rigettato
    Procedura non qualificabile come concorso pubblico

    La doglianza è infondata in quanto le censure relative all'erroneità dei quesiti e ai disservizi sono state respinte.

  • Rigettato
    Violazione trasparenza per tardiva fissazione criteri di valutazione

    La doglianza è infondata in quanto le censure relative all'erroneità dei quesiti e ai disservizi sono state respinte.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento e sviamento

    La doglianza è infondata in quanto le censure relative all'erroneità dei quesiti e ai disservizi sono state respinte.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta

    La doglianza è infondata in quanto le censure relative all'erroneità dei quesiti e ai disservizi sono state respinte.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per violazione par condicio

    La doglianza è infondata in quanto le censure relative all'erroneità dei quesiti e ai disservizi sono state respinte.

  • Rigettato
    Disservizi organizzativi durante la prova scritta

    Le deduzioni sono generiche, prive di riscontro e non dimostrano che il mancato superamento della prova sia dipeso da tali disfunzioni. Non risulta che la candidata abbia segnalato le presunte irregolarità ai Commissari o richiesto tempo aggiuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/01/2026, n. 1044
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1044
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo