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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente relatore
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo 3436/2023 r.g. promossa
DA
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il proprio Studio in VIA EZIO FRANCESCHINI, 22 38100 TRENTO dell'Avv. MASERI BARBARA
-APPELLANTE-
CONTRO
NO (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. GENNARO MESSUTI, elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in VIA LAMARMORA, 40 20122 NO
-APPELLATO-
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATO CONTUMACE-
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“La difesa di parte appellante, richiamate le eccezioni, deduzioni di cui in atto di appello dd
11.12.2023 formula le seguenti
CONCLUSIONI n. r.g. 3436/2023
in totale riforma della appellata sentenza n. 9403/2023 pubblicata il 22.11.2023 nel procedimento sub R.G. 8430/2022 dal tribunale di Milano contrariis reiectis, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione:
in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza 9403/2023 pubb 22.11.2023 per i motivi di cui in atto e, se ritenuto, con eventuale rimessione al primo giudice ex art 354
c.p.c.
in via principale Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento delle delibere assunte durante l'assemblea dd 14.01.2022 e del relativo verbale.
in subordine: Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento della delibera di cui al verbale impugnato con riferimento al punto 1) approvazione del consuntivo di gestione 01/05/2020-30/04/2021 e punto 2) rata di acconto gestione 2022/23 punto
5) lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica- affidamento incarico direzione lavori
in subordine: Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento del verbale di data 14 gennaio 2022 con riferimento al punto 1) 2) 5).
In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, 4% CPA, IVA di entrambe i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
La difesa di parte attorea chiede di essere ammessa a provare per interrogatorio formale e per testi le seguenti circostanze:
1. Vero che solo i proprietari dei 13 posti auto siti in autorimessa accedono alla autorimessa con telecomando o con chiave da inserire nella serratura posta sul cancello automatico di cui alla foto
A da rammostrarsi al teste
2. Vero che all'autorimessa sita nel piano interrato del si accede solo tramite la CP_1 rampa come da foto A.1 da rammostrarsi al teste
3. Dica il teste se la condomina possiede una chiave e/o il telecomando del cancello Pt_1 automatico per accedere all'autorimessa di cui alla foto A e A.1 da rammostrarsi al teste
4. Vero che, affianco al predetto cancello automatico, è presente un cancello pedonale e un cancello carrabile a cui si accede al piazzale piano campagna e all'ingresso secondario del condominio come da foto B e B.1 da rammostrarsi al teste pagina 2 di 15 n. r.g. 3436/2023
5. Vero che attorno ai muri perimetrali del condominio lato via Annunciata esiste un percorso pedonale come da foto C.1, C.2 e C.3 da rammostrarsi al teste
6. Vero che al piano strada del condominio, per raggiungere le cantine esiste una viabilità separata rispetto all'accesso all'autorimessa de quo come da foto C.1 da rammostrarsi al teste
7. Vero che le foto D.1, D.2, D.3 da rammostrarsi al teste raffigurano l'autovettura intestata alla ricorrente e sita nella zona autorimessa del condominio
8. Dica il teste se l'avv ha installato nel proprio appartamento il contatore dell'acqua Pt_1 fredda
Si indicano quali testi: , Testimone_1 Testimone_2
Si ribadisce la richiesta di rimessa in termini per il deposito delle fotografie di cui alla richiesta di modifica di ordinanza dd 25-26.10.2023”.
Per l'Appellato : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e con qual- siasi statuizione, così giudicare:
nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale impugnata.
In via istruttoria, autorizzare la produzione dei docc. “23 - Atto citazione Controparte_4
r.g. 63027_2019 impugnazione delibere 19.3.19 e 8.7.19” e “24 - Nota trascrizione ac- Pt_1 Part quisto non avendoli la parte potuti proporre o produrre in primo grado per cause ad essa non imputabili non avendo la come detto mai contestato la dedotta natura contrattuale del Pt_1 regolamento.
Con vittoria di spese e compensi di causa anche per il procedimento cautelare di sospensiva, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, anche ai sensi dell'art.96 c.3 cpc”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. proprietaria di un'unità immobiliare ricompresa nel Parte_1 [...]
, amministrato da , ha Controparte_3 Controparte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 9403/2023, con la quale il Tribunale di Milano, decidendo sull'impugnazione da lei proposta avverso le delibere assembleari assunte in data
14.1.2022 (o, in subordine, avverso i soli punti 1. approvazione del consuntivo di gestione
1.5.2020/30.4.2021, 2. rata di acconto gestione 2022/23, 5. lavori di adeguamento in materia di pagina 3 di 15 n. r.g. 3436/2023
prevenzione incendi autorimessa), ha ritenuto prive di fondamento le doglianze riferite al consuntivo di gestione 1.5.2020/30.4.2021 quanto alla pretesa erroneità del riparto delle spese per acqua calda, acqua potabile e riscaldamento, nonché all'approvazione dei “lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica – affidamento incarico direzione lavori”, ed ha inoltre escluso di poter estendere il proprio sindacato alla valutazione del merito della delibera di approvazione di una rata di acconto della gestione 2022/2023.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto (così testualmente le rubriche):
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. con conseguente lesione del diritto di difesa (24 Cost) e nullità della pronuncia;
la discrezionalità del giudice a deliberare ex art
281 sexies cpc non si deve tradurre nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate durante la discussione, come è accaduto nel caso in esame”;
2) “violazione art. 66 disp. att. c.c. comma 3 non essendovi in giudizio alcuna prova delle raccomandate, fax e pec di convocazione dei condomini alla prima assemblea, l'assemblea in seconda convocazione è annullabile in quanto è condizionata dalla REGOLARE e negativo esperimento della prima convocazione (cass. 3862/1996)”;
3) “violazione dell'art 112 cpc e 1117 c.c. per non aver considerato (112 cpc) che l'autorimessa non è bene condominiale (1117 c.c.), che, comunque (1123 comma 3 c.c.), essendo l'appellante proprietaria del solo appartamento non sussiste il collegamento del bene autorimessa
“strumentalmente, funzionalmente o materialmente con le diverse singole unità immobiliari, di proprietà esclusiva dei condomini” , che l'assenza di detto collegamento è stato accertato dalla corte di appello di Milano con sentenza passata in giudicato (art 2909 c.c.), che, comunque, è violato il principio del condomino parziale”;
4) “Violazione dell'art. 112 cpc e dell'art 1120 c.c. per non aver il tribunale pronunciato sulla domanda di applicazione dell'art 1120 c.c. L'installazione ex novo di un estrattore di fumi posizionato in giardino modifica in maniera qualitativa ed anche quantitativa la zona del giardino condominiale”;
5) “violazione dell'art 112 c.p.c. dell'art 1117 c.c. e 2697 c.c. Non vi è prova in alcun giudizio che il regolamento condominiale sia stato allegato al primo atto di acquisto e/o se le clausole riguardanti la proprietà fossero o no state accettate da tutti i condòmini o quanto meno trascritte”;
6) “violazione dell'art 2697 c.c. e delle prove documentali in atti per non aver il tribunale considerato che nel computo metrico in atti (doc 6- 6.1-6.2 fasc att) risultano indicati gli
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interventi a carico delle impianto elettrico zone comuni DISTINTI rispetto a quelle a carico dell'autorimessa”;
7) “errore di fatto: per avere ritenuto il tribunale che la doglianza riguardasse le spese di riscaldamento, mentre in realtà si discute dell'errato addebito delle spese di acqua calda sanitaria”;
8) “violazione dell'art. 1129 C.C.: la contabilità del condominio è annuale e non possono essere approvate (salvo vi sia l'unanimità qui assente) accantonamenti che vadano oltre il preventivo di spesa”.
Sulla scorta di tali motivi, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente, il ha insistito per il Parte_3 rigetto del gravame, evidenziandone l'infondatezza.
Alla prima udienza del 9.4.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , in quanto litisconsorte processuale, e, all'udienza Controparte_2 successiva dell'8.02.2024, constatata la mancata costituzione dello stesso nonostante la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Contemporaneamente, la rimessione della causa in decisione è stata fissata per l'8.4.2024, con assegnazione alle parti costituite dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza indicata, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi trattenuta a sentenza.
***
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la nullità della pronuncia gravata, emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., “per violazione del diritto alla difesa, dell'art 24 Cost.”, ravvisato “nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate dall'odierna appellante durante la discussione orale”, questioni in particolare attinenti:
- alla mancanza di prova quanto al fatto “che i condomini fossero stati tutti regolarmente convocati alla assemblea di prima convocazione come previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.”;
- alla circostanza che “l'autorimessa non avesse natura condominiale non solo sulla base delle sentenze della corte di cassazione …, ma anche alla luce del fatto che con sentenza di codesta Corte di appello n. 3157/2014, quest'ultima aveva negato qualsiasi diritto dell'appellante sugli spazi in autorimessa”, essendo ella “proprietaria solo di un appartamento all'interno del
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” e rilevando inoltre, ai fini del decidere “la questione del Condominio parziale”, CP_1 con specifico rimando alla “sentenza della cass. n. 35955/2021”;
- alla mancanza di prova “che il regolamento condominiale fosse stato allegato al primo atto di acquisto e/o se le clausole riguardanti la proprietà fossero o non state accettate da tutti i condòmini o quanto meno trascritte”, con conseguente “irrilevanza, ai fini di causa, del regolamento”;
- alla propria richiesta, formulata già con istanza del 25.10.2023, di rimessione in termini “al fine di depositare le foto raffiguranti il nuovo scarico fumi dell'autorimessa (realizzato successivamente alla delibera qui impugnata) a dimostrazione della riduzione qualitativa e quantitativa subita dal giardino condominiale con violazione dell'art 1120 c.c.”, nonché all'ulteriore richiesta di assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive.
Si tratta di censure prive di alcun pregio.
Gli aspetti su quali si sarebbe sviluppata la discussione orale in ordine alla pretesa invalidità delle delibere assunte dal il 14.1.2022 sono con Controparte_1 evidenza gli stessi già ampiamente trattati e sviluppati dall'avv. nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado e nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate nei termini assegnati dall'Istruttore, per cui la mancata disamina di tali aspetti nella sentenza impugnata, quale si lamenta, se da un lato può indubbiamente formare oggetto di impugnazione della pronuncia per vizio di omissione, dall'altro non può certo tradursi in una violazione del diritto di difesa idoneo a determinare la nullità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Il Tribunale risulta avere inoltre esaminato l'istanza di rimessione in termini depositata il 25.10.2023 ed essersi pronunciato su di essa, respingendola, all'esito della discussione orale, dopo aver ritenuto che la causa fosse matura per la decisione alla luce degli elementi di giudizio acquisiti.
Quanto alla mancata concessione di un termine per il deposito di note, merita osservare come lo schema procedimentale che consente la decisione della controversia ex art. 281sexies c.p.c. non contempli come obbligatorio il preventivo deposito di atti conclusionali, non avendo il legislatore in alcun modo previsto una scansione procedimentale per lo scambio di scritti difensivi con specifico riferimento alla previsione di cui alla norma citata.
Non è quindi censurabile che il Tribunale, nell'esercizio del proprio potere di direzione del processo, abbia ritenuto di non assegnare il termine di cui si tratta.
L'avv. evidenzia anche l'apparente incongruenza di un tempo complessivamente pari a 4 Pt_1 minuti per la redazione della sentenza ed il relativo deposito in PCT, osservando come risulti pagina 6 di 15 n. r.g. 3436/2023
“[d]all'esame del verbale di udienza … che il GOT, alle ore 17.00, “si è riunito in camera di consiglio” per decidere e dall'esame del PCT … che alle ore 17.04 aveva già depositato la sentenza ex art 281 sexies cpc”.
In realtà, dalla lettura del verbale, emerge che l'udienza del giorno 22.11.2024 si tenne alle ore 9.00 antimeridiane e, all'esito della discussione orale, il Giudice trattenne la causa in decisione, per poi pronunciare e depositare la sentenza ex art. 281sexies c.p.c. “alle ore 17.00 conclusa la camera di consiglio … in assenza delle parti …”.
Tenuto conto della possibile durata della discussione, è verosimile che vi sia stato tutto il tempo, dopo la conclusione della stessa, per decidere la causa e redigere la sentenza entro l'orario indicato.
Parte appellante parrebbe adombrare che la controversia fosse stata in realtà già decisa.
Al riguardo, merita tuttavia ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “La predisposizione ad opera del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle parti” (v. ex multis Cass., ord. n. 11259 del 21/05/2014).
Disatteso dunque il primo mezzo di impugnazione, non miglior sorte merita il secondo, con cui l'appellante denuncia violazione dell'art. 66 co. 3 disp. att. c.c., reiterando l'eccezione di annullabilità delle delibere assunte dal in seconda convocazione il 14.1.2022, CP_1 giacché non vi sarebbe prova che la prima convocazione dell'assemblea, in data 13.1.2022, fosse regolarmente avvenuta.
Risulta per tabulas che l'avv. non partecipò personalmente o per delega né all'assemblea Pt_1 fissata in prima convocazione, né a quella in seconda convocazione, ma costituisce elemento significativo il fatto che tanto per l'assemblea tenutasi il 13.1.2022 (e andata deserta), quanto per l'assemblea tenutasi il 14.1.2022, la convocazione venne unitariamente diramata il giorno
4.1.2022, come emerge chiaramente dalla lettura dei verbali di entrambe le riunioni, con affermazione assistita da presunzione di verità che sarebbe stato onere dell'appellante sovvertire
(v. Cass. n. 23903/2016).
Il fatto che l'avv. non contesti la regolare convocazione della seconda assemblea, proprio Pt_1 per l'unitarietà della convocazione, non può che indurre a ritenere la regolarità anche della prima.
Con il terzo e il sesto motivo, suscettibili di trattazione unitaria, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la delibera di approvazione del punto 5) dell'ordine del pagina 7 di 15 n. r.g. 3436/2023
giorno ("lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica – affidamento incarico direzione lavori") riferita a parti e servizi comuni, con obbligo di contribuzione anche a proprio carico, così pronunciando in violazione:
- “dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 cost. e 2909 c.c.: il bene autorimessa non ha natura condominiale e quindi l'assemblea del condominio non poteva deliberare sul punto relativo alle spese di adeguamento incendi relativa alla zona autorimessa”;
- “del principio del condominio parziale e dell'art. 1123 c.c.”.
Non avrebbe inoltre considerato “che nel computo metrico in atti (doc. 6- 6.1-6.2 fasc. att.) risultano indicati gli interventi a carico dell'impianto elettrico zone comuni distinti rispetto a quelle a carico dell'autorimessa” e solo le spese relative alle zone comuni, non quelle riguardanti l'autorimessa, avrebbero potuto andare a proprio carico per la relativa quota parte.
Neppure sotto i profili in esame l'appello è fondato.
Vero è che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il locale autorimessa, anche se situato entro il perimetro dell'edificio condominiale (nella specie, seminterrato), non può ritenersi incluso tra le “parti comuni dell'edificio” indicate dall'art. 1117 c.c. neppure sotto l'aspetto di “parte dell'edificio necessaria all'uso comune”, così che, da un canto, il condominio non può giovarsi della relativa presunzione al fine di pretendere il contributo di ogni condomino alle relative spese di manutenzione e dall'altro, sul condomino che adduca di non essere tenuto a tale contributo (per non essere comproprietario del locale) non incombe l'onere della relativa prova negativa.
Al fine di accertare la esistenza, o meno, dell'obbligo del singolo condomino di sostenere, in misura proporzionale, le spese di manutenzione del detto locale occorre, pertanto, la prova positiva dell'appartenenza di esso in proprietà comune, determinante essendo, al fine anzidetto, l'esame dei titoli di acquisto dei singoli comproprietari dell'immobile (Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10371).
Nel caso in esame l'avv. ha documentato di essere proprietaria esclusivamente di un Pt_1 appartamento compreso nel Condominio , essendole stato negato, con Controparte_1 sentenza definitiva di questa Corte di Appello n. 3157/2014, “qualsiasi diritto … sugli spazi in autorimessa”.
La circostanza, del resto, non è contestata.
Occorre tuttavia considerare che, sebbene il Regolamento condominiale, nella parte descrittiva della proprietà comune (art. 2), indichi la presenza “al piano seminterrato” delle “cantine di pertinenza agli alloggi oltre a locali condominiali”, aggiungendo che, a tale piano, “tramite una pagina 8 di 15 n. r.g. 3436/2023
rampa si accede ad alcuni posti auto coperti”, non vi è concreta evidenza dell'inaccessibilità di tale area da parte dei condomini non proprietari di tali posti auto.
Tanto meno può dirsi confermato l'assunto di parte appellante secondo cui la zona parcheggi in autorimessa sarebbe usufruita “solo dai condomini proprietari del posto auto unici in possesso delle relative chiavi del cancello automatizzato d'accesso”, trovando tale assunto puntuale smentita nella produzione, da parte della difesa del , di riproduzioni fotografiche CP_1 dell'autorimessa in parola dalle quali emerge che uno dei posti è occupato dall'autovettura Fiat
Punto tg. AR517PB intestata a (vedi fotografie allegate alla memoria ex art. 183 Parte_1 co. 6 n. 2 c.p.c. appellato).
Quest'ultima ha replicato che tali fotografie raffigurerebbero “una automobile distrutta e inamovibile”.
Quand'anche la circostanza fosse vera, ciò non toglie che la presenza del veicolo testimoni l'utilizzo degli spazi dell'autorimessa, nonché l'accessibilità alla stessa da parte dell'appellante.
Stando così le cose, ritiene la Corte che il non abbia quindi errato nel deliberare CP_1
l'imposizione delle spese per i “lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica” a carico di “tutte le unità immobiliari e box per millesimi di proprietà”, estendendo dunque l'obbligo di contribuzione all'avv. sebbene proprietaria Pt_1 di solo appartamento.
Come noto, la materia è governata dal disposto dell'art. 1123 c.c.
Quest'ultimo, disciplinando la ripartizione delle spese tra i condomini, al primo comma fissa un principio solo apparentemente dotato di portata generale, stabilendo che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Tale principio è tuttavia limitato e precisato dal contenuto del secondo e del terzo comma della medesima norma.
Anzitutto, il secondo comma prevede che, quando si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Viene così in evidenza il criterio generale adottato dal legislatore per la ripartizione delle spese di gestione dei servizi comuni, nel senso che il contributo dev'essere proporzionale all'uso che il può fare del servizio. CP_1
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Da tale criterio di proporzionalità coerentemente discende che, ogniqualvolta la possibilità di uso di parti dell'edificio sia esclusa per ragioni strutturali o per la destinazione delle quote immobiliari di proprietà esclusiva, deve essere escluso anche l'obbligo di contribuire alle relative spese.
Interpretazione, quest'ultima, che trova testuale conferma nel terzo comma della norma in esame, onde è stabilito che qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Il principio di proporzionalità tra spese ed uso, di cui all'art. 1123 c.c., dev'essere dunque inteso nel senso che, mancando l'uso per ragioni non dipendenti dalla mera volontà e dalla scelta del condomino, va escluso anche l'onere, per il medesimo, di contribuire alle spese di gestione del servizio.
Il fatto che, nel caso in esame, vi sia viceversa evidenza di un uso da parte dell'avv. degli Pt_1 spazi dell'autorimessa a cui si riferisce il punto 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 14.1.2021 impedisce di ritenere che la stessa possa essere esclusa dal riparto delle spese deliberate in approvazione di tale punto, ivi comprese le spese per gli interventi di sistemazione dell'impianto elettrico.
Tali rilievi inducono a ritenere assorbito il quinto motivo, con cui l'avv. Parte_1 denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c., 117 e 2697 c.c., facendo riferimento al passaggio della sentenza gravata in cui si afferma che “l'oggetto della delibera (lavori in autorimessa) "è un adeguamento di parti e servizi comuni a norme, quali quelle per la prevenzione incendi, poste a tutela dell'intera compagine condominiale, che allo stato ha deliberato secondo i quorum di legge e su materia a lei demandata"”, contestando (con introduzione peraltro di questione non precedentemente sviluppata e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c. per il divieto dei c.d. nova in appello) l'individuazione delle parti comuni come effettuata dal primo Giudice, in assenza di prova di allegazione del Regolamento condominiale al primo atto di acquisto e/o di accettazione delle relative clausole da parte di tutti i condòmini.
Con il quarto motivo, l'appellante denuncia un vizio di omessa pronuncia in ordine alla
“domanda di applicazione dell'art. 1120 c.c.”, sul presupposto che “l'installazione ex novo di un estrattore di fumi posizionato in giardino modifica in maniera qualitativa ed anche quantitativa la zona del giardino condominiale”, con ulteriore pregiudizio dal punto di vista della sicurezza e del decoro architettonico. Reitera al riguardo la richiesta, disattesa dal primo Giudice, di essere rimessa in termini per produrre le fotografie raffiguranti “i lavori appena ultimati (successivamente all'emissione dell'ordinanza dd 03.05.2023 qui impugnata) di adeguamento alla normativa antincendio della autorimessa. (doc 14- 14.1- 14.2)”.
pagina 10 di 15 n. r.g. 3436/2023
Neppure a tale motivo è possibile prestare adesione.
Quanto all'istanza formulata ai sensi dell'art. 184 c.p.c., deve confermarsi che si tratta di istanza inammissibile, non essendo apprezzabile l'effettiva impossibilità per la parte di depositare la documentazione allegata all'istanza depositata il 3.5.2023 prima dello spirare del termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., in difetto di precise indicazioni temporali riguardo all'epoca di effettiva immutazione dello stato di spazi comuni condominiali (giardino) con la collocazione del manufatto asservito alle esigenze del seminterrato ospitante i posti auto.
Non è quindi criticabile il provvedimento con cui il Tribunale ha respinto l'istanza di cui si tratta.
Va in ogni caso sottolineato che la collocazione dell'estrattore di fumi nell'area giardino risulta parte degli interventi di “adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica” di cui al punto 5 dell'ordine del giorno del 14.1.2022.
Sebbene costituisca un'innovazione, si tratta dunque di opera volta a migliorare la sicurezza dell'edificio (per conformarlo al rispetto della normativa antincendio), per cui non è censurabile che la relativa approvazione sia avvenuta con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 1120 comma 2 n. 1 c.c.
Quanto alla lamentata compromissione del decoro dell'edificio, merita osservare come l'assemblea condominiale abbia affrontato il problema ed adottato soluzioni idonee a dissimulare il più possibile la presenza dell'estrattore.
Si legge infatti nel verbale:
Da tale verbalizzazione emerge che non solo la destinazione dell'area verde condominiale risulta salvaguardata rispetto alla sua originaria destinazione, con minimo sacrificio della stessa, ma la collocazione dell'estrattore, realizzato ad altezza minima nello stesso materiale della ringhiera e mimetizzato tra la vegetazione, appare orientata al rispetto dell'esigenza di ridurne il più possibile l'impatto visivo, così da non incidere sull'estetica complessiva dell'immobile condominiale.
pagina 11 di 15 n. r.g. 3436/2023
Ferma restando l'esigenza di adeguamento dell'autorimessa alle norme in materia di prevenzione incendi, parte appellante non ha del resto neppure allegato quale soluzione alternativa, rispetto alla collocazione dell'estrattore, avrebbe potuto essere adottata nell'ottica di un necessario bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di salvaguardia del decoro dello stabile, che – in tesi – risulterebbe nella specie violato.
Con il settimo motivo, l'appellante denuncia poi l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure per avere ritenuto che la propria impugnazione della delibera in data 14.1.2022 relativamente al punto 1) (approvazione del consuntivo gestione 01/05/2020- 30/04/21 e per illegittimità del bilancio) riguardasse le spese di riscaldamento e non l'errato addebito delle spese di acqua calda sanitaria.
Osserva la Corte che, in realtà, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'avv. Pt_1 aveva dichiarato di eccepire l'illegittimità della delibera “per aver imputato i costi di acqua calda sanitaria e acqua potabile, secondo tabelle mai approvate”, facendo riferimento alle “spese di acqua calda (acs) per €. 467,32 - dell'acqua potabile per €. 59,69- e del riscaldamento per euro (574.88+370.08)” (pag. 7 atto di citazione) e in particolare lamentando la mancata indicazione nel consuntivo non solo dei consumi per acqua calda sanitaria, ma anche per riscaldamento “in capo ai condomini-proprietari e ”, nonché l'illegittimità della Controparte_5 Persona_1 relativa approvazione da parte dell'assemblea “con riserva del non addebito dei consumi volontari di riscaldamento per la proprietà ”, in quanto apparentemente collegata Persona_1
“all'impianto di riscaldamento condominiale contrariamente a quanto a suo tempo comunicato
…”.
A fronte di tali allegazioni, non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione da parte del
Tribunale per aver considerato in sentenza anche la spesa per riscaldamento, oltre a quella per acqua calda.
E comunque va dato atto che lo stesso verbale del 14.1.2022 riporta la dichiarazione dell'Amministratore “di aver già messo in mora il condomino richiedendo allo Persona_1 stesso un ulteriore sopralluogo all'interno della sua proprietà per accertare l'effettivo collegamento, non ricevendo …alcun riscontro”, con conseguente invito “a continuare con gli accertamenti del caso relazionando nel merito alla prossima assemblea” e approvazione
“all'unanimità dei presenti, con riserva del non addebito dei consumi volontari di riscaldamento per la proprietà , [de]l consuntivo gestione 01/05/20 – 30/04/ di globali euro Persona_1
69.404,00 (sessantanovemilaquattrocentoquattro/07) unitamente alla ripartizione millesimale”.
Al riguardo, l'appellante non svolge alcun rilievo, ma, con la proposizione del presente gravame, si limita a reiterare la tesi dell'invalidità della delibera dall'assemblea condominiale “per aver imputato i costi di acqua calda sanitaria, secondo tabelle mai approvate … utilizzando illegittimamente i millesimi della quota "involontario" del riscaldamento”,
pagina 12 di 15 n. r.g. 3436/2023
Assume che in tal modo risulterebbe violata “la normativa comunitaria (direttiva 2012/27/UE) quella nazionale (Decreto Legislativo 102/2014 e DLgs 141-2016 e norme UNI 10200: 2015) e quella regionale (art. 10.2 Delibera Giunta Regionale Lombardia n. 9/2601) sul risparmio energetico in materia di acqua calda sanitaria che impone l'addebito secondo il consumo effettivo (e non presunto)”.
La sentenza gravata resiste anche a tali ragioni di critica.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28282/2019), le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari e dovendosi quindi ritenere che la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato in misura proporzionale ai millesimi di proprietà sia possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentono di ripartirle in base all'uso
(cfr. Cass. n. 22573/2016 e Cass. n. 19651/2017).
Nel caso in esame, tuttavia non vi è prova che le unità immobiliari comprese nel Condominio
34/36 siano munite di contatore per la misurazione dei consumi di acqua Controparte_1 calda.
Al riguardo risulta anzi che, nel corso di una precedente riunione avvenuta il 29.5.2018 (doc. 16 appellato), l'assemblea avesse deliberato all'unanimità dei presenti, tra cui la stessa avv. Pt_1
di “derogare la tabella secondo la norma UNI riapplicando l'originaria tabella
[...] millesimale” e stabilito che dovesse “essere pertanto riformulata la ripartizione spese di riscaldamento consumi involontari con applicazione della tabella originaria” (punto 1 dell'o.d.g.).
È vero che, nel corso della stessa assemblea, l'odierna appellante aveva chiesto che venisse applicata “la delibera del 12/04/2012 in merito all'installazione dei contatori acqua calda nelle singole unità immobiliari”, ma, a fronte della contestuale dichiarazione dell'amministratore “che comunque ciascun condomino può installare il proprio contatore all'interno dell'appartamento comunicandolo in amministrazione e a fine di ogni gestione (30/04) comunicare la lettura del contatore”, non consta che l'avv. o alcun altro condomino, abbia provveduto a tale Pt_1 installazione, né, tantomeno, a comunicare alcuna lettura dei propri personali consumi.
Ne consegue che la suddivisione della spesa per l'acqua calda su base millesimale, ex art. 1123 co. 1 c.c., deve intendersi correttamente avvenuta e la delibera impugnata non è annullabile neppure sotto il profilo in esame.
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Con l'ottavo motivo, parte appellante reitera le deduzioni svolte in primo grado, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale, riguardo alla pretesa violazione dell'art. 1129 c.c., per avere l'assemblea autorizzato l'amministratore (punto 2 dell'o.d.g.) “alla richiesta di una rata di acconto nel mese di maggio 2022 per la gestione 2022/23 corrispondente ad una rata del preventivo gestione 2021/22 (circa 25%)”.
Anche tale motivo è infondato.
Sulla validità della deliberazione assembleare con la quale si autorizza l'amministratore a ricevere acconti in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, ha avuto modo di esprimersi in tempi recenti la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 25.6.2020 n. 12638), con l'affermazione di principi ai quali questa Corte ritiene di doversi uniformare.
È stata in particolare affermata la legittimità delle relative delibere condominiali, purché la richiesta rispetti il criterio basato sui valori millesimali (salvo unanimi accordi contrari, ex art. 1123 c.c.) e gli acconti siano soggetti a successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato
(nello stesso senso Cass. 4531/2003, 4679/2017).
La soluzione indicata non comporta infatti violazione della regola della gestione annuale (artt.
1129, 1135 c.c.), dovendosi ritenere “che il condominio abbia inteso, con una previsione limitata alla sola annualità immediatamente successiva, dare vita ad una sorta di fondo cassa (per la cui ammissibilità si veda da ultimo Cass. n. 20135/2017, che esclude che la decisione presa sul punto sia sindacabile in sede giudiziaria sotto il profilo dell'effettiva vantaggiosità per la collettività condominiale) …”.
La decisione assunta dal Giudice di prime cure deve intendersi dunque corretta anche in ordine alla ritenuta legittimità della delibera assunta dall'assemblea del
[...]
in ordine al punto 2 dell'ordine del giorno, non essendo violato il criterio Controparte_1 di proporzionalità, né risultando introdotti vincoli pluriennali illegittimi.
Consegue alle considerazioni svolte l'inevitabile rigetto del gravame, con correlativa conferma integrale della sentenza n. 9403/2023 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellato come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminato – complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte.
L'avv. è quindi condannata a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 7.900,00, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 Controparte_1 per la fase introduttiva, € 3.900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
pagina 14 di 15 n. r.g. 3436/2023
Nulla in favore di che, rimasto contumace e non Controparte_2 avendo quindi espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese per le quali possa configurarsi un suo diritto al rimborso.
A carico dell'appellante, poiché soccombente, grava anche il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Non si ravvisano da ultimo i presupposti per l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo malafede o colpa grave dell'appellante, né essendo la condotta processuale di quest'ultima apprezzabile in termini di antigiuridicità per mancato rispetto dei canoni di lealtà e di probità processuale (art. 88 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di Milano, ogni diversa domanda.
[...] Controparte_1
Istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 9403/2023 del
Tribunale di Milano emessa il 22.11.2023;
2) condanna l'appellante avv. a rifondere a Parte_1 Controparte_1
Milano le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
7.900,00 per compensi defensionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per Parte_1
l'appello.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte l'8
Aprile 2025
Il Presidente estensore
Maria Grazia Federici
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente relatore
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo 3436/2023 r.g. promossa
DA
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il proprio Studio in VIA EZIO FRANCESCHINI, 22 38100 TRENTO dell'Avv. MASERI BARBARA
-APPELLANTE-
CONTRO
NO (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. GENNARO MESSUTI, elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in VIA LAMARMORA, 40 20122 NO
-APPELLATO-
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATO CONTUMACE-
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“La difesa di parte appellante, richiamate le eccezioni, deduzioni di cui in atto di appello dd
11.12.2023 formula le seguenti
CONCLUSIONI n. r.g. 3436/2023
in totale riforma della appellata sentenza n. 9403/2023 pubblicata il 22.11.2023 nel procedimento sub R.G. 8430/2022 dal tribunale di Milano contrariis reiectis, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione:
in via preliminare: accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza 9403/2023 pubb 22.11.2023 per i motivi di cui in atto e, se ritenuto, con eventuale rimessione al primo giudice ex art 354
c.p.c.
in via principale Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento delle delibere assunte durante l'assemblea dd 14.01.2022 e del relativo verbale.
in subordine: Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento della delibera di cui al verbale impugnato con riferimento al punto 1) approvazione del consuntivo di gestione 01/05/2020-30/04/2021 e punto 2) rata di acconto gestione 2022/23 punto
5) lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica- affidamento incarico direzione lavori
in subordine: Per i motivi dedotti in atto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullamento del verbale di data 14 gennaio 2022 con riferimento al punto 1) 2) 5).
In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali 15%, 4% CPA, IVA di entrambe i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
La difesa di parte attorea chiede di essere ammessa a provare per interrogatorio formale e per testi le seguenti circostanze:
1. Vero che solo i proprietari dei 13 posti auto siti in autorimessa accedono alla autorimessa con telecomando o con chiave da inserire nella serratura posta sul cancello automatico di cui alla foto
A da rammostrarsi al teste
2. Vero che all'autorimessa sita nel piano interrato del si accede solo tramite la CP_1 rampa come da foto A.1 da rammostrarsi al teste
3. Dica il teste se la condomina possiede una chiave e/o il telecomando del cancello Pt_1 automatico per accedere all'autorimessa di cui alla foto A e A.1 da rammostrarsi al teste
4. Vero che, affianco al predetto cancello automatico, è presente un cancello pedonale e un cancello carrabile a cui si accede al piazzale piano campagna e all'ingresso secondario del condominio come da foto B e B.1 da rammostrarsi al teste pagina 2 di 15 n. r.g. 3436/2023
5. Vero che attorno ai muri perimetrali del condominio lato via Annunciata esiste un percorso pedonale come da foto C.1, C.2 e C.3 da rammostrarsi al teste
6. Vero che al piano strada del condominio, per raggiungere le cantine esiste una viabilità separata rispetto all'accesso all'autorimessa de quo come da foto C.1 da rammostrarsi al teste
7. Vero che le foto D.1, D.2, D.3 da rammostrarsi al teste raffigurano l'autovettura intestata alla ricorrente e sita nella zona autorimessa del condominio
8. Dica il teste se l'avv ha installato nel proprio appartamento il contatore dell'acqua Pt_1 fredda
Si indicano quali testi: , Testimone_1 Testimone_2
Si ribadisce la richiesta di rimessa in termini per il deposito delle fotografie di cui alla richiesta di modifica di ordinanza dd 25-26.10.2023”.
Per l'Appellato : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e con qual- siasi statuizione, così giudicare:
nel merito, rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale impugnata.
In via istruttoria, autorizzare la produzione dei docc. “23 - Atto citazione Controparte_4
r.g. 63027_2019 impugnazione delibere 19.3.19 e 8.7.19” e “24 - Nota trascrizione ac- Pt_1 Part quisto non avendoli la parte potuti proporre o produrre in primo grado per cause ad essa non imputabili non avendo la come detto mai contestato la dedotta natura contrattuale del Pt_1 regolamento.
Con vittoria di spese e compensi di causa anche per il procedimento cautelare di sospensiva, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, anche ai sensi dell'art.96 c.3 cpc”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. proprietaria di un'unità immobiliare ricompresa nel Parte_1 [...]
, amministrato da , ha Controparte_3 Controparte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 9403/2023, con la quale il Tribunale di Milano, decidendo sull'impugnazione da lei proposta avverso le delibere assembleari assunte in data
14.1.2022 (o, in subordine, avverso i soli punti 1. approvazione del consuntivo di gestione
1.5.2020/30.4.2021, 2. rata di acconto gestione 2022/23, 5. lavori di adeguamento in materia di pagina 3 di 15 n. r.g. 3436/2023
prevenzione incendi autorimessa), ha ritenuto prive di fondamento le doglianze riferite al consuntivo di gestione 1.5.2020/30.4.2021 quanto alla pretesa erroneità del riparto delle spese per acqua calda, acqua potabile e riscaldamento, nonché all'approvazione dei “lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica – affidamento incarico direzione lavori”, ed ha inoltre escluso di poter estendere il proprio sindacato alla valutazione del merito della delibera di approvazione di una rata di acconto della gestione 2022/2023.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto (così testualmente le rubriche):
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c. con conseguente lesione del diritto di difesa (24 Cost) e nullità della pronuncia;
la discrezionalità del giudice a deliberare ex art
281 sexies cpc non si deve tradurre nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate durante la discussione, come è accaduto nel caso in esame”;
2) “violazione art. 66 disp. att. c.c. comma 3 non essendovi in giudizio alcuna prova delle raccomandate, fax e pec di convocazione dei condomini alla prima assemblea, l'assemblea in seconda convocazione è annullabile in quanto è condizionata dalla REGOLARE e negativo esperimento della prima convocazione (cass. 3862/1996)”;
3) “violazione dell'art 112 cpc e 1117 c.c. per non aver considerato (112 cpc) che l'autorimessa non è bene condominiale (1117 c.c.), che, comunque (1123 comma 3 c.c.), essendo l'appellante proprietaria del solo appartamento non sussiste il collegamento del bene autorimessa
“strumentalmente, funzionalmente o materialmente con le diverse singole unità immobiliari, di proprietà esclusiva dei condomini” , che l'assenza di detto collegamento è stato accertato dalla corte di appello di Milano con sentenza passata in giudicato (art 2909 c.c.), che, comunque, è violato il principio del condomino parziale”;
4) “Violazione dell'art. 112 cpc e dell'art 1120 c.c. per non aver il tribunale pronunciato sulla domanda di applicazione dell'art 1120 c.c. L'installazione ex novo di un estrattore di fumi posizionato in giardino modifica in maniera qualitativa ed anche quantitativa la zona del giardino condominiale”;
5) “violazione dell'art 112 c.p.c. dell'art 1117 c.c. e 2697 c.c. Non vi è prova in alcun giudizio che il regolamento condominiale sia stato allegato al primo atto di acquisto e/o se le clausole riguardanti la proprietà fossero o no state accettate da tutti i condòmini o quanto meno trascritte”;
6) “violazione dell'art 2697 c.c. e delle prove documentali in atti per non aver il tribunale considerato che nel computo metrico in atti (doc 6- 6.1-6.2 fasc att) risultano indicati gli
pagina 4 di 15 n. r.g. 3436/2023
interventi a carico delle impianto elettrico zone comuni DISTINTI rispetto a quelle a carico dell'autorimessa”;
7) “errore di fatto: per avere ritenuto il tribunale che la doglianza riguardasse le spese di riscaldamento, mentre in realtà si discute dell'errato addebito delle spese di acqua calda sanitaria”;
8) “violazione dell'art. 1129 C.C.: la contabilità del condominio è annuale e non possono essere approvate (salvo vi sia l'unanimità qui assente) accantonamenti che vadano oltre il preventivo di spesa”.
Sulla scorta di tali motivi, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente, il ha insistito per il Parte_3 rigetto del gravame, evidenziandone l'infondatezza.
Alla prima udienza del 9.4.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , in quanto litisconsorte processuale, e, all'udienza Controparte_2 successiva dell'8.02.2024, constatata la mancata costituzione dello stesso nonostante la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
Contemporaneamente, la rimessione della causa in decisione è stata fissata per l'8.4.2024, con assegnazione alle parti costituite dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza indicata, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi trattenuta a sentenza.
***
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo, l'appellante eccepisce la nullità della pronuncia gravata, emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., “per violazione del diritto alla difesa, dell'art 24 Cost.”, ravvisato “nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate dall'odierna appellante durante la discussione orale”, questioni in particolare attinenti:
- alla mancanza di prova quanto al fatto “che i condomini fossero stati tutti regolarmente convocati alla assemblea di prima convocazione come previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.”;
- alla circostanza che “l'autorimessa non avesse natura condominiale non solo sulla base delle sentenze della corte di cassazione …, ma anche alla luce del fatto che con sentenza di codesta Corte di appello n. 3157/2014, quest'ultima aveva negato qualsiasi diritto dell'appellante sugli spazi in autorimessa”, essendo ella “proprietaria solo di un appartamento all'interno del
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” e rilevando inoltre, ai fini del decidere “la questione del Condominio parziale”, CP_1 con specifico rimando alla “sentenza della cass. n. 35955/2021”;
- alla mancanza di prova “che il regolamento condominiale fosse stato allegato al primo atto di acquisto e/o se le clausole riguardanti la proprietà fossero o non state accettate da tutti i condòmini o quanto meno trascritte”, con conseguente “irrilevanza, ai fini di causa, del regolamento”;
- alla propria richiesta, formulata già con istanza del 25.10.2023, di rimessione in termini “al fine di depositare le foto raffiguranti il nuovo scarico fumi dell'autorimessa (realizzato successivamente alla delibera qui impugnata) a dimostrazione della riduzione qualitativa e quantitativa subita dal giardino condominiale con violazione dell'art 1120 c.c.”, nonché all'ulteriore richiesta di assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive.
Si tratta di censure prive di alcun pregio.
Gli aspetti su quali si sarebbe sviluppata la discussione orale in ordine alla pretesa invalidità delle delibere assunte dal il 14.1.2022 sono con Controparte_1 evidenza gli stessi già ampiamente trattati e sviluppati dall'avv. nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado e nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate nei termini assegnati dall'Istruttore, per cui la mancata disamina di tali aspetti nella sentenza impugnata, quale si lamenta, se da un lato può indubbiamente formare oggetto di impugnazione della pronuncia per vizio di omissione, dall'altro non può certo tradursi in una violazione del diritto di difesa idoneo a determinare la nullità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Il Tribunale risulta avere inoltre esaminato l'istanza di rimessione in termini depositata il 25.10.2023 ed essersi pronunciato su di essa, respingendola, all'esito della discussione orale, dopo aver ritenuto che la causa fosse matura per la decisione alla luce degli elementi di giudizio acquisiti.
Quanto alla mancata concessione di un termine per il deposito di note, merita osservare come lo schema procedimentale che consente la decisione della controversia ex art. 281sexies c.p.c. non contempli come obbligatorio il preventivo deposito di atti conclusionali, non avendo il legislatore in alcun modo previsto una scansione procedimentale per lo scambio di scritti difensivi con specifico riferimento alla previsione di cui alla norma citata.
Non è quindi censurabile che il Tribunale, nell'esercizio del proprio potere di direzione del processo, abbia ritenuto di non assegnare il termine di cui si tratta.
L'avv. evidenzia anche l'apparente incongruenza di un tempo complessivamente pari a 4 Pt_1 minuti per la redazione della sentenza ed il relativo deposito in PCT, osservando come risulti pagina 6 di 15 n. r.g. 3436/2023
“[d]all'esame del verbale di udienza … che il GOT, alle ore 17.00, “si è riunito in camera di consiglio” per decidere e dall'esame del PCT … che alle ore 17.04 aveva già depositato la sentenza ex art 281 sexies cpc”.
In realtà, dalla lettura del verbale, emerge che l'udienza del giorno 22.11.2024 si tenne alle ore 9.00 antimeridiane e, all'esito della discussione orale, il Giudice trattenne la causa in decisione, per poi pronunciare e depositare la sentenza ex art. 281sexies c.p.c. “alle ore 17.00 conclusa la camera di consiglio … in assenza delle parti …”.
Tenuto conto della possibile durata della discussione, è verosimile che vi sia stato tutto il tempo, dopo la conclusione della stessa, per decidere la causa e redigere la sentenza entro l'orario indicato.
Parte appellante parrebbe adombrare che la controversia fosse stata in realtà già decisa.
Al riguardo, merita tuttavia ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “La predisposizione ad opera del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle parti” (v. ex multis Cass., ord. n. 11259 del 21/05/2014).
Disatteso dunque il primo mezzo di impugnazione, non miglior sorte merita il secondo, con cui l'appellante denuncia violazione dell'art. 66 co. 3 disp. att. c.c., reiterando l'eccezione di annullabilità delle delibere assunte dal in seconda convocazione il 14.1.2022, CP_1 giacché non vi sarebbe prova che la prima convocazione dell'assemblea, in data 13.1.2022, fosse regolarmente avvenuta.
Risulta per tabulas che l'avv. non partecipò personalmente o per delega né all'assemblea Pt_1 fissata in prima convocazione, né a quella in seconda convocazione, ma costituisce elemento significativo il fatto che tanto per l'assemblea tenutasi il 13.1.2022 (e andata deserta), quanto per l'assemblea tenutasi il 14.1.2022, la convocazione venne unitariamente diramata il giorno
4.1.2022, come emerge chiaramente dalla lettura dei verbali di entrambe le riunioni, con affermazione assistita da presunzione di verità che sarebbe stato onere dell'appellante sovvertire
(v. Cass. n. 23903/2016).
Il fatto che l'avv. non contesti la regolare convocazione della seconda assemblea, proprio Pt_1 per l'unitarietà della convocazione, non può che indurre a ritenere la regolarità anche della prima.
Con il terzo e il sesto motivo, suscettibili di trattazione unitaria, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la delibera di approvazione del punto 5) dell'ordine del pagina 7 di 15 n. r.g. 3436/2023
giorno ("lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica – affidamento incarico direzione lavori") riferita a parti e servizi comuni, con obbligo di contribuzione anche a proprio carico, così pronunciando in violazione:
- “dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 cost. e 2909 c.c.: il bene autorimessa non ha natura condominiale e quindi l'assemblea del condominio non poteva deliberare sul punto relativo alle spese di adeguamento incendi relativa alla zona autorimessa”;
- “del principio del condominio parziale e dell'art. 1123 c.c.”.
Non avrebbe inoltre considerato “che nel computo metrico in atti (doc. 6- 6.1-6.2 fasc. att.) risultano indicati gli interventi a carico dell'impianto elettrico zone comuni distinti rispetto a quelle a carico dell'autorimessa” e solo le spese relative alle zone comuni, non quelle riguardanti l'autorimessa, avrebbero potuto andare a proprio carico per la relativa quota parte.
Neppure sotto i profili in esame l'appello è fondato.
Vero è che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il locale autorimessa, anche se situato entro il perimetro dell'edificio condominiale (nella specie, seminterrato), non può ritenersi incluso tra le “parti comuni dell'edificio” indicate dall'art. 1117 c.c. neppure sotto l'aspetto di “parte dell'edificio necessaria all'uso comune”, così che, da un canto, il condominio non può giovarsi della relativa presunzione al fine di pretendere il contributo di ogni condomino alle relative spese di manutenzione e dall'altro, sul condomino che adduca di non essere tenuto a tale contributo (per non essere comproprietario del locale) non incombe l'onere della relativa prova negativa.
Al fine di accertare la esistenza, o meno, dell'obbligo del singolo condomino di sostenere, in misura proporzionale, le spese di manutenzione del detto locale occorre, pertanto, la prova positiva dell'appartenenza di esso in proprietà comune, determinante essendo, al fine anzidetto, l'esame dei titoli di acquisto dei singoli comproprietari dell'immobile (Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10371).
Nel caso in esame l'avv. ha documentato di essere proprietaria esclusivamente di un Pt_1 appartamento compreso nel Condominio , essendole stato negato, con Controparte_1 sentenza definitiva di questa Corte di Appello n. 3157/2014, “qualsiasi diritto … sugli spazi in autorimessa”.
La circostanza, del resto, non è contestata.
Occorre tuttavia considerare che, sebbene il Regolamento condominiale, nella parte descrittiva della proprietà comune (art. 2), indichi la presenza “al piano seminterrato” delle “cantine di pertinenza agli alloggi oltre a locali condominiali”, aggiungendo che, a tale piano, “tramite una pagina 8 di 15 n. r.g. 3436/2023
rampa si accede ad alcuni posti auto coperti”, non vi è concreta evidenza dell'inaccessibilità di tale area da parte dei condomini non proprietari di tali posti auto.
Tanto meno può dirsi confermato l'assunto di parte appellante secondo cui la zona parcheggi in autorimessa sarebbe usufruita “solo dai condomini proprietari del posto auto unici in possesso delle relative chiavi del cancello automatizzato d'accesso”, trovando tale assunto puntuale smentita nella produzione, da parte della difesa del , di riproduzioni fotografiche CP_1 dell'autorimessa in parola dalle quali emerge che uno dei posti è occupato dall'autovettura Fiat
Punto tg. AR517PB intestata a (vedi fotografie allegate alla memoria ex art. 183 Parte_1 co. 6 n. 2 c.p.c. appellato).
Quest'ultima ha replicato che tali fotografie raffigurerebbero “una automobile distrutta e inamovibile”.
Quand'anche la circostanza fosse vera, ciò non toglie che la presenza del veicolo testimoni l'utilizzo degli spazi dell'autorimessa, nonché l'accessibilità alla stessa da parte dell'appellante.
Stando così le cose, ritiene la Corte che il non abbia quindi errato nel deliberare CP_1
l'imposizione delle spese per i “lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica” a carico di “tutte le unità immobiliari e box per millesimi di proprietà”, estendendo dunque l'obbligo di contribuzione all'avv. sebbene proprietaria Pt_1 di solo appartamento.
Come noto, la materia è governata dal disposto dell'art. 1123 c.c.
Quest'ultimo, disciplinando la ripartizione delle spese tra i condomini, al primo comma fissa un principio solo apparentemente dotato di portata generale, stabilendo che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Tale principio è tuttavia limitato e precisato dal contenuto del secondo e del terzo comma della medesima norma.
Anzitutto, il secondo comma prevede che, quando si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Viene così in evidenza il criterio generale adottato dal legislatore per la ripartizione delle spese di gestione dei servizi comuni, nel senso che il contributo dev'essere proporzionale all'uso che il può fare del servizio. CP_1
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Da tale criterio di proporzionalità coerentemente discende che, ogniqualvolta la possibilità di uso di parti dell'edificio sia esclusa per ragioni strutturali o per la destinazione delle quote immobiliari di proprietà esclusiva, deve essere escluso anche l'obbligo di contribuire alle relative spese.
Interpretazione, quest'ultima, che trova testuale conferma nel terzo comma della norma in esame, onde è stabilito che qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Il principio di proporzionalità tra spese ed uso, di cui all'art. 1123 c.c., dev'essere dunque inteso nel senso che, mancando l'uso per ragioni non dipendenti dalla mera volontà e dalla scelta del condomino, va escluso anche l'onere, per il medesimo, di contribuire alle spese di gestione del servizio.
Il fatto che, nel caso in esame, vi sia viceversa evidenza di un uso da parte dell'avv. degli Pt_1 spazi dell'autorimessa a cui si riferisce il punto 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 14.1.2021 impedisce di ritenere che la stessa possa essere esclusa dal riparto delle spese deliberate in approvazione di tale punto, ivi comprese le spese per gli interventi di sistemazione dell'impianto elettrico.
Tali rilievi inducono a ritenere assorbito il quinto motivo, con cui l'avv. Parte_1 denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c., 117 e 2697 c.c., facendo riferimento al passaggio della sentenza gravata in cui si afferma che “l'oggetto della delibera (lavori in autorimessa) "è un adeguamento di parti e servizi comuni a norme, quali quelle per la prevenzione incendi, poste a tutela dell'intera compagine condominiale, che allo stato ha deliberato secondo i quorum di legge e su materia a lei demandata"”, contestando (con introduzione peraltro di questione non precedentemente sviluppata e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c. per il divieto dei c.d. nova in appello) l'individuazione delle parti comuni come effettuata dal primo Giudice, in assenza di prova di allegazione del Regolamento condominiale al primo atto di acquisto e/o di accettazione delle relative clausole da parte di tutti i condòmini.
Con il quarto motivo, l'appellante denuncia un vizio di omessa pronuncia in ordine alla
“domanda di applicazione dell'art. 1120 c.c.”, sul presupposto che “l'installazione ex novo di un estrattore di fumi posizionato in giardino modifica in maniera qualitativa ed anche quantitativa la zona del giardino condominiale”, con ulteriore pregiudizio dal punto di vista della sicurezza e del decoro architettonico. Reitera al riguardo la richiesta, disattesa dal primo Giudice, di essere rimessa in termini per produrre le fotografie raffiguranti “i lavori appena ultimati (successivamente all'emissione dell'ordinanza dd 03.05.2023 qui impugnata) di adeguamento alla normativa antincendio della autorimessa. (doc 14- 14.1- 14.2)”.
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Neppure a tale motivo è possibile prestare adesione.
Quanto all'istanza formulata ai sensi dell'art. 184 c.p.c., deve confermarsi che si tratta di istanza inammissibile, non essendo apprezzabile l'effettiva impossibilità per la parte di depositare la documentazione allegata all'istanza depositata il 3.5.2023 prima dello spirare del termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., in difetto di precise indicazioni temporali riguardo all'epoca di effettiva immutazione dello stato di spazi comuni condominiali (giardino) con la collocazione del manufatto asservito alle esigenze del seminterrato ospitante i posti auto.
Non è quindi criticabile il provvedimento con cui il Tribunale ha respinto l'istanza di cui si tratta.
Va in ogni caso sottolineato che la collocazione dell'estrattore di fumi nell'area giardino risulta parte degli interventi di “adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica” di cui al punto 5 dell'ordine del giorno del 14.1.2022.
Sebbene costituisca un'innovazione, si tratta dunque di opera volta a migliorare la sicurezza dell'edificio (per conformarlo al rispetto della normativa antincendio), per cui non è censurabile che la relativa approvazione sia avvenuta con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 1120 comma 2 n. 1 c.c.
Quanto alla lamentata compromissione del decoro dell'edificio, merita osservare come l'assemblea condominiale abbia affrontato il problema ed adottato soluzioni idonee a dissimulare il più possibile la presenza dell'estrattore.
Si legge infatti nel verbale:
Da tale verbalizzazione emerge che non solo la destinazione dell'area verde condominiale risulta salvaguardata rispetto alla sua originaria destinazione, con minimo sacrificio della stessa, ma la collocazione dell'estrattore, realizzato ad altezza minima nello stesso materiale della ringhiera e mimetizzato tra la vegetazione, appare orientata al rispetto dell'esigenza di ridurne il più possibile l'impatto visivo, così da non incidere sull'estetica complessiva dell'immobile condominiale.
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Ferma restando l'esigenza di adeguamento dell'autorimessa alle norme in materia di prevenzione incendi, parte appellante non ha del resto neppure allegato quale soluzione alternativa, rispetto alla collocazione dell'estrattore, avrebbe potuto essere adottata nell'ottica di un necessario bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di salvaguardia del decoro dello stabile, che – in tesi – risulterebbe nella specie violato.
Con il settimo motivo, l'appellante denuncia poi l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure per avere ritenuto che la propria impugnazione della delibera in data 14.1.2022 relativamente al punto 1) (approvazione del consuntivo gestione 01/05/2020- 30/04/21 e per illegittimità del bilancio) riguardasse le spese di riscaldamento e non l'errato addebito delle spese di acqua calda sanitaria.
Osserva la Corte che, in realtà, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'avv. Pt_1 aveva dichiarato di eccepire l'illegittimità della delibera “per aver imputato i costi di acqua calda sanitaria e acqua potabile, secondo tabelle mai approvate”, facendo riferimento alle “spese di acqua calda (acs) per €. 467,32 - dell'acqua potabile per €. 59,69- e del riscaldamento per euro (574.88+370.08)” (pag. 7 atto di citazione) e in particolare lamentando la mancata indicazione nel consuntivo non solo dei consumi per acqua calda sanitaria, ma anche per riscaldamento “in capo ai condomini-proprietari e ”, nonché l'illegittimità della Controparte_5 Persona_1 relativa approvazione da parte dell'assemblea “con riserva del non addebito dei consumi volontari di riscaldamento per la proprietà ”, in quanto apparentemente collegata Persona_1
“all'impianto di riscaldamento condominiale contrariamente a quanto a suo tempo comunicato
…”.
A fronte di tali allegazioni, non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione da parte del
Tribunale per aver considerato in sentenza anche la spesa per riscaldamento, oltre a quella per acqua calda.
E comunque va dato atto che lo stesso verbale del 14.1.2022 riporta la dichiarazione dell'Amministratore “di aver già messo in mora il condomino richiedendo allo Persona_1 stesso un ulteriore sopralluogo all'interno della sua proprietà per accertare l'effettivo collegamento, non ricevendo …alcun riscontro”, con conseguente invito “a continuare con gli accertamenti del caso relazionando nel merito alla prossima assemblea” e approvazione
“all'unanimità dei presenti, con riserva del non addebito dei consumi volontari di riscaldamento per la proprietà , [de]l consuntivo gestione 01/05/20 – 30/04/ di globali euro Persona_1
69.404,00 (sessantanovemilaquattrocentoquattro/07) unitamente alla ripartizione millesimale”.
Al riguardo, l'appellante non svolge alcun rilievo, ma, con la proposizione del presente gravame, si limita a reiterare la tesi dell'invalidità della delibera dall'assemblea condominiale “per aver imputato i costi di acqua calda sanitaria, secondo tabelle mai approvate … utilizzando illegittimamente i millesimi della quota "involontario" del riscaldamento”,
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Assume che in tal modo risulterebbe violata “la normativa comunitaria (direttiva 2012/27/UE) quella nazionale (Decreto Legislativo 102/2014 e DLgs 141-2016 e norme UNI 10200: 2015) e quella regionale (art. 10.2 Delibera Giunta Regionale Lombardia n. 9/2601) sul risparmio energetico in materia di acqua calda sanitaria che impone l'addebito secondo il consumo effettivo (e non presunto)”.
La sentenza gravata resiste anche a tali ragioni di critica.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28282/2019), le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari e dovendosi quindi ritenere che la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato in misura proporzionale ai millesimi di proprietà sia possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentono di ripartirle in base all'uso
(cfr. Cass. n. 22573/2016 e Cass. n. 19651/2017).
Nel caso in esame, tuttavia non vi è prova che le unità immobiliari comprese nel Condominio
34/36 siano munite di contatore per la misurazione dei consumi di acqua Controparte_1 calda.
Al riguardo risulta anzi che, nel corso di una precedente riunione avvenuta il 29.5.2018 (doc. 16 appellato), l'assemblea avesse deliberato all'unanimità dei presenti, tra cui la stessa avv. Pt_1
di “derogare la tabella secondo la norma UNI riapplicando l'originaria tabella
[...] millesimale” e stabilito che dovesse “essere pertanto riformulata la ripartizione spese di riscaldamento consumi involontari con applicazione della tabella originaria” (punto 1 dell'o.d.g.).
È vero che, nel corso della stessa assemblea, l'odierna appellante aveva chiesto che venisse applicata “la delibera del 12/04/2012 in merito all'installazione dei contatori acqua calda nelle singole unità immobiliari”, ma, a fronte della contestuale dichiarazione dell'amministratore “che comunque ciascun condomino può installare il proprio contatore all'interno dell'appartamento comunicandolo in amministrazione e a fine di ogni gestione (30/04) comunicare la lettura del contatore”, non consta che l'avv. o alcun altro condomino, abbia provveduto a tale Pt_1 installazione, né, tantomeno, a comunicare alcuna lettura dei propri personali consumi.
Ne consegue che la suddivisione della spesa per l'acqua calda su base millesimale, ex art. 1123 co. 1 c.c., deve intendersi correttamente avvenuta e la delibera impugnata non è annullabile neppure sotto il profilo in esame.
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Con l'ottavo motivo, parte appellante reitera le deduzioni svolte in primo grado, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale, riguardo alla pretesa violazione dell'art. 1129 c.c., per avere l'assemblea autorizzato l'amministratore (punto 2 dell'o.d.g.) “alla richiesta di una rata di acconto nel mese di maggio 2022 per la gestione 2022/23 corrispondente ad una rata del preventivo gestione 2021/22 (circa 25%)”.
Anche tale motivo è infondato.
Sulla validità della deliberazione assembleare con la quale si autorizza l'amministratore a ricevere acconti in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo, ha avuto modo di esprimersi in tempi recenti la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 25.6.2020 n. 12638), con l'affermazione di principi ai quali questa Corte ritiene di doversi uniformare.
È stata in particolare affermata la legittimità delle relative delibere condominiali, purché la richiesta rispetti il criterio basato sui valori millesimali (salvo unanimi accordi contrari, ex art. 1123 c.c.) e gli acconti siano soggetti a successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato
(nello stesso senso Cass. 4531/2003, 4679/2017).
La soluzione indicata non comporta infatti violazione della regola della gestione annuale (artt.
1129, 1135 c.c.), dovendosi ritenere “che il condominio abbia inteso, con una previsione limitata alla sola annualità immediatamente successiva, dare vita ad una sorta di fondo cassa (per la cui ammissibilità si veda da ultimo Cass. n. 20135/2017, che esclude che la decisione presa sul punto sia sindacabile in sede giudiziaria sotto il profilo dell'effettiva vantaggiosità per la collettività condominiale) …”.
La decisione assunta dal Giudice di prime cure deve intendersi dunque corretta anche in ordine alla ritenuta legittimità della delibera assunta dall'assemblea del
[...]
in ordine al punto 2 dell'ordine del giorno, non essendo violato il criterio Controparte_1 di proporzionalità, né risultando introdotti vincoli pluriennali illegittimi.
Consegue alle considerazioni svolte l'inevitabile rigetto del gravame, con correlativa conferma integrale della sentenza n. 9403/2023 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellato come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminato – complessità bassa) e delle fasi effettivamente svolte.
L'avv. è quindi condannata a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 7.900,00, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 Controparte_1 per la fase introduttiva, € 3.900,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
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Nulla in favore di che, rimasto contumace e non Controparte_2 avendo quindi espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese per le quali possa configurarsi un suo diritto al rimborso.
A carico dell'appellante, poiché soccombente, grava anche il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Non si ravvisano da ultimo i presupposti per l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo malafede o colpa grave dell'appellante, né essendo la condotta processuale di quest'ultima apprezzabile in termini di antigiuridicità per mancato rispetto dei canoni di lealtà e di probità processuale (art. 88 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di Milano, ogni diversa domanda.
[...] Controparte_1
Istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 9403/2023 del
Tribunale di Milano emessa il 22.11.2023;
2) condanna l'appellante avv. a rifondere a Parte_1 Controparte_1
Milano le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €
[...]
7.900,00 per compensi defensionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per Parte_1
l'appello.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte l'8
Aprile 2025
Il Presidente estensore
Maria Grazia Federici
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