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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30174 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA
e , in proprio e nella qualità di genitori Parte_1 CP_1
esercenti la potestà sulla figlia minore , tutti in proprio e nella qualità di Persona_1
eredi della defunta n. in Napoli il 22.8.2008 e deceduta in Persona_2
CA (NA) il 16.2.2009, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cerbone, domiciliatario in Napoli, alla via Generale G. Orsini 46;
-Attori-
E
in persona del direttore Controparte_2
generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Manna, domiciliatario in Napoli, alla via San Pasquale 48;
-Convenuta-
Conclusioni: per gli attori: “
1. dichiarare la responsabilità del convenuto in ordine alla Controparte_3
grave condizione di nascita e successiva morte della piccola , circa i Persona_2 tempi impiegati ed i modi dell'intervento chirurgico, gli effetti collaterali, i rischi e le conseguenze connessi all'intervento chirurgico del giorno 22.08.2008 e successivi;
conseguentemente, condannare il convenuto , al risarcimento in favore degli Controparte_3
attori;
2. dichiarare che il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale, biologico, morale, esistenziale, nessuno escluso, subito dagli attori, iure proprio ed iure hereditatis, a seguito del decesso della piccola presso la struttura ospedaliera convenuta, è Persona_2
riconducibile al comportamento colposo dei convenuti che avevano in cura a CP_1
decorrere dal 22.08.2008 (data di ricovero) e fino al 22.12.2009 (data di dimissione) e, 2
comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente ed extracontrattuali dei convenuti in solido tra di loro, o ciascuno di essi per quanto di ragione o di diritto;
per l'effetto, 3. condannare il convenuto , al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, Controparte_3
nessuno escluso, quale patrimoniale, non patrimoniale, morale ed esistenziale”, “oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria;
4. condannare il convenuto
[...]
, al pagamento delle spese processuali, compenso professionale ed oneri di CP_3
legge”; per il convenuto: “rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e diritto, oltre che del tutto sfornita di prova;
in ogni caso, vittoria delle spese e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1
potestà sulla figlia minore hanno convenuto in giudizio l' Persona_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni subiti per malpractice medica Controparte_2
“in ordine alla grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata Persona_2
[...]
Hanno esposto, in particolare, che:
-. la madre della piccola, , alla 34° settimana di gravidanza, in data 21.8.2008, CP_1
alle ore 8.00 circa, dopo aver avvertito ridotti movimenti fetali, si recò presso il P.S. ostetrico dell'ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, dove fu rilevata una sofferenza fetale e, quindi, fu consigliato di recarsi con la massima urgenza presso altra struttura ospedaliera con terapia intensiva neonatale;
-. Pertanto, in pari data, alle ore 12.00, la si recò presso l CP_1 [...]
(dipartimento clinico di emergenza ostetrica e ginecologica e Controparte_2
medicina della produzione umana), dove fu ricoverata;
qui, nella prospettazione degli attori, vi furono gravi ritardi e condotte inappropriate da parte dei medici, tra cui il ritardo nell'esecuzione di un esame ecografico e l'attesa eccessiva prima del parto cesareo, eseguito solo il giorno successivo alle ore 22,35;
-. nacque in condizioni critiche (“versava in uno stato vegetale”), fu sottoposta a vari Per_2
trattamenti, tra cui un intervento chirurgico per idrocefalo, ma morì il 16 febbraio 2009.
Gli attori attribuiscono la morte a negligenza medica [“è del tutto evidente il nesso causale tra
l'evento lesivo (morte della piccola ) e la condotta della struttura sanitaria Per_2 convenuta”], lamentando il mancato tempestivo intervento e il ritardo nell'effettuazione degli esami diagnostici, nonché il mancato rilascio di un esaustivo consenso informato. 3
Hanno chiesto, pertanto:, l'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto “in ordine alla grave condizione di nascita e successiva morte della piccola ” e Persona_2
la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, subito sia iure proprio sia iure hereditatis “a seguito del decesso della piccola”, oltre interessi e rivalutazione, vinte le distraende spese di lite.
L' costituitasi, ha chiesto il rigetto delle Controparte_2
domande, ritenute infondate sotto ogni profilo, eccependo in particolare:
-. L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio per legge;
-. La nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza;
-. L'inesistenza di qualsiasi responsabilità sanitaria, affermando che l'intervento medico è stato eseguito correttamente in tutte le sue fasi, la paziente è stata sottoposta ai necessari controlli e trattamenti (visite, ecografie, monitoraggi) e il cesareo è stato praticato tempestivamente alla luce del quadro clinico;
-. Che la madre è stata informata adeguatamente e ha prestato consenso consapevole alle procedure diagnostiche e chirurgiche.
-. Che la quantificazione del risarcimento richiesto è eccessiva e infondata.
Assegnato agli attori termine per introdurre il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletate la prova testimoniale e una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c. sollevata dalla convenuta.
Giova ricordare che la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto di citazione, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia 4
assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008).
Nel caso di specie, l'atto di citazione è intellegibile ed idoneo alla sua funzione, avendo gli attori esposto gli eventi per cui è causa, l'inadempimento lamentato e i danni subiti, il tutto come sopra richiamato, tant'è che la convenuta si è puntualmente difesa nel merito.
3.- In ordine all'accertamento dell'an debeatur, giova premettere che l'esposizione dei fatti effettuata dagli attori nell'atto di citazione depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta iure hereditatis come di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta direttamente dalle strutture sanitarie convenute con la madre, anche a favore della nascitura, e di natura extracontrattuale per quanto riguarda la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale e patrimoniale proposta iure proprio.
4.- Giova riportare i principi rilevanti in materia.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico. Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che gli attori, eredi della paziente danneggiata, devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.
(cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018). 5
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008; cfr. altresì Cass. sez. Unite sent. n.
576 dell'11.1.2008 che, in tema di nesso causale accoglie, quanto alla confiburabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola del “più probabile che non”, espressamente adottata già da Cass. n. 21619 del 16.10.2007).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista- sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole 6
verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. Tale valutazione della prevedibilità oggettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale'').
5.- I dati di fatto esposti dagli attori relativi al ricovero, agli esami, agli accertamenti e ai trattamenti sanitari ai quali sono stati sottoposti la madre e la neonata presso la struttura sanitaria convenuta sono provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di CTU.
In particolare, gli attori hanno fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della convenuta, rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), e allegato gli inadempimenti dei sanitari della struttura convenuta, consistenti nel ritardo dell'esame ecografico, nella ritardata esecuzione del taglio cesareo, nonché nell'omissione di acquisizione di idoneo consenso informato.
Va stabilito, pertanto, se:
-. Vi è nesso di causalità (anche alla stregua del criterio della preponderanza dell'evidenza o del c.d. “più probabile che non”) tra le azioni e le eventuali omissioni dei sanitari che ebbero in cura la madre e la neonata e la “grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata Persona_2
-. La condotta dei medici e, quindi, delle strutture sanitarie convenute, ai sensi dell'art. 1228
c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) sopra specificamente indicati e descritti.
I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU depositata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni di parte attrice fornite a pag. 36 dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta. 7
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, dalla relazione elaborata dai CTU dott.ssa e dott. prof. Persona_3 [...]
all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle Per_4
cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, emerge che non esiste un nesso di causalità tra le condotte della struttura convenuta e la “grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata essendo dette condotte in Persona_2
nesso causale, invece, con la perdita di una lieve chance di sopravvivenza della neonata.
Giova riportare i passi salienti della relazione scritta dei CTU (cfr. pag. 29 e ss.) in ordine alla storia clinica della neonata:
<< La paziente riferisce fisiologica evoluzione della gravidanza con esami CP_1
ematochimici ed ultrasonografici nella norma (referti non esibiti). La paziente riferisce di aver effettuato amniocentesi con diagnosi di cariotipo normale femminile ed ecografia morfostrutturale nella norma. (referto non esibito). La paziente riferisce riduzione dei movimenti attivi fetali del Maf già da una settimana prima che veniva visitata in Pronto
Soccorso ostetrico il 21 /08/2008 con diagnosi di: secondigravida primipara alla 34esima settimana, riferendo scarsi movimenti fetali. Veniva sottoposta a due tracciati cardiotocografici, il cui esito non era rassicurante, praticava flussimetria fetale che confermava la presenza di segni di aumentata resistenza. In pari giornata alle ore 15.15 si ricoverava presso AOU Federico II di Napoli e sottoposta a taglio cesareo il 22 /08/2008 alle ore 22:35. La diagnosi era la seguente “secondigravida primipara alla 34esima settimana. natiche. Alterazioni flussimetriche. Tracciato cardiotocografico non rassicurante. Per_5
. Liquido tinto”. La paziente presentava in data post operatoria un quadro di CP_4
piastrinopenia abbastanza marcata. Nasceva alla 36 settimane più 4 /7 di età Persona_2
gestazionale da parte di emergenza con presentazione podalica e liquido tinto di meconio, apgar 1 a 1, 5 a 5, 5 a 10. Peso alla nascita:
2.400 gr. (75esimo-90 PC); lunghezza 45 cm
(25esimo-50esimo PC); CC 32 cm (75esimo PC). Intubata alla nascita e ventilata con Per_6
CTO2-1 è stata trasferita presso il Dipartimento di Neonatologia dell'AOU Federico II di
Napoli in gravissime condizioni generali a circa 15 minuti di vita. All'ingresso in reparto la piccola presentava una condizione di shock con grave anemia (HB3,8 gr/dl) coagulazione intravascolare disseminata, ipoalbuminemia ed edema genera-lizzato con idrotorace ed 8
ascite. Per la grave anemia ha ricevuto una trasfusione immediata di emazie concentrate, seguita da infusione di plasma fresco, congelato e piastrine. Per il persistere del quadro di
Cid la bambina ha necessitato di numerose trasfusioni di emoderivati. Per la presenza di shock compressione arteriosa non rilevabile, oltre alle emazie del plasma ha praticato terapia con inotropi. Per la condizione di edema, ascite e idrotorace associate a ipoalbuminemia ha praticato ripetute infusioni di albumina, non è stato necessario ricorrere al drenaggio. Per presenza di malattia delle membrane ialine ha ricevuto una dose di surfattante e ha necessitato di ventilazione meccanica per 6 giorni, seguita da per due CP_5
giorni. In settima giornata di vita per la comparsa di acidosi respiratoria è stata nuovamente intubata e ha richiesto ventilazione meccanica fino alla 41esima giornata di vita. L'ecografia cerebrale ha evidenziato iperecogenicità parenchimale fin dalle prime ore di vita;
i successivi controlli hanno mostrato la formazione di cisti multiple di grosse dimensioni con conseguente idrocefalo, pertanto in 14esima giornata di vita, ha praticato Tac urgente che ha evidenziato la presenza di versamenti ematici intraventricolari diffusi negli spazi subaracnoidei e nella cisterna della base coagulo ematico all'interno del terzo ventricolo. Il Consulente neurochirurgo ha consigliato il monitoraggio ecografico e della circonferenza cranica e trattamento con acetazolamide. Durante i controlli ecografici successivi si è assistito ad una progressiva dilatazione del sistema ventricolare (diametri e ventricoli laterali 3cm diametro terzo ventricolo 1,5 cm) con presenza di cisti diffuse in sede fronto-parientale sinistra e di grossa cavità cistica comuni-cante con il ventricolo laterale a destra. La circonferenza cranica ha subito un lento ma progressivo incremento, nonostante la terapia diuretica, la Tac del 23/10/2008 ha evidenziato notevole dilatazione del quarto ventricolo che comunica posteriormente con la cisterna magna;
il tessuto cerebrale e il tronco encefalico appaiono notevolmente ridotti di dimensioni;
sede sovra tentoriale sostengono un ab-norme dilatazione del sistema ventricolare non distinguibile dal tessuto cerebrale malacico residuo;
si osserva, inoltre, minimo spessore corticale per la presenza a sinistra di chiazze di tessuto cerebrale nel contesto della vasta malacia segnalata. In data 04/11/2008, è stata sottoposta ad intervento chirurgico di impianto di un sistema di derivazione liquorale ventricolo - peritoneale con valvola programmabile regolata la pressione di 60 mmH2O. Il decorso post- operatorio è stato regolare e si è assistito a riduzione della circonferenza cranica. La RMN encefalo praticata il 15 /12/2008 ha dimostrato gravi esiti di emorragia cerebrale cui è esitata una mancata distruzione e degenerazione multi-cistica del tessuto nervoso sopratentoriale. In quinta giornata di vita per la comparsa di crisi di desaturazioni associate
a clonie degli arti superiori, ha iniziato la terapia con AR (tuttora in corso) a cui è 9
stata aggiunta la peritonina in 23esima giornata di vita per il persistere degli episodi critici, sospesa in 23esima. L'elettroencefalogramma EEG praticato in data 9/10/2008 ha mostrato attività elettrica cerebrale non bene organizzata con aspetti di sofferenza nelle aree temporali di destra;
il controllo del 19 /11/2008 mostrava acuzie focali in sede temporo parietale di destra e portale di sinistra. In nona giornata di vita per aumento degli indici di flogosi ha iniziato terapia antibiotica ad ampio spettro. L'emocoltura in tale occasione è risultata negativa e si positivizzata in 22esima giornata per candida parapsilosis, che è stata trattata con ambisone fino alla 61esima giornata di vita. Ha inoltre presentato nei primi giorni di vita iperbilirubinemia che ha richiesto un ciclo di fototerapia. Dal 27/08/2008 all' 01/11/2008 per aumento della bilirubina totale e diretta è stata trattata con acido ulsodesossicolico, con progressiva riduzione degli indici di colestasi. L'ecocardiogramma alla nascita ha mostrato un difetto interventricolare. L'alimentazione enterale iniziata in quinta giornata di vita, inizialmente non ben tollerata, è divenuta esclusi-va in 21esima giornata di vita. Ha praticato la prima dose di vaccino esavalente in data 17 /12/2008. Alla dimissione (età corretta due mesi) feto 3950 gr. lunghezza 53 cm, circonferenza cranica 41,7 cm. Veniva dimessa in data
22-12-2008 con diagnosi di neonato pretermine con grave asfissia perinatale, idrope di natura da determinare ed anemia grave alla nascita. Coagulazione intravascolare disseminata. Idrocefalo peri ventricolare post-emorragico sottoposto ad intervento di shunt ventricolo peritoneale. Leuco encefalomalacia multicistica. Difetto CP_6
interventricolare, piccola pervietà del dotto arterioso, pervietà del forame ovale e insufficienza tricuspidalica. Sepsi da candida parapsilosis. In data 16 /01/2009 alle ore 15:20 si constata il decesso della piccola , per progressivo deterioramento Persona_2 della funzione cardiorespiratoria, fino all'arresto cardiorespiratorio in soggetto affetto da gravissima cerebropatia da causa perinatale>>.
In ordine alle condotte dei sanitari della struttura convenuta, i CTU hanno evidenziato quanto segue:
<<il trattamento sanitario a cui fu sottoposta la quello di programmare una per_2>
terapia cortisonica per la prevenzione della sindrome respiratoria e allo scadere delle 24 ore fu praticato un taglio cesareo. Tale atteggiamento dei sanitari dell'AOU Federico II di
Napoli può ritenersi azzardato stante la gravità delle condizioni della all'ingresso in Per_2 nosocomio“ La diagnosi era la seguente “secondigravida primipara alla 34esima settimana. natiche. Alterazioni flussimetriche. Tracciato cardiotocografico non rassicurante. Per_5
. Liquido tinto”, per cui sarebbe stato indicato un immediato taglio cesareo e CP_4 10
utilizzo successivo del surfrattante come poi è stato fatto stante l'inefficace terapia cortisonica pre-nascita>>.
I CTU, peraltro, hanno evidenziato che <Nell'anamnesi materna (su dichiarazioni della stessa … e da noi già ampiamente riportato) risulta: Anamnesi materna: CP_1
"madre secondigravida suscettibile per toxoplasmosi;
immune per CMV;
VTR; PPH;
HPSAG ed antiHGVmegalovirus;
durante il primo trimestre di gravidanza ha presentato una lieve positività per rosolia con IgM 1,37 (positivo per valori superiori a 1,20) ed IgG 126 (positivo per valori superiori a 15) non ulteriormente controllata". In altra parte dei documenti agli atti risulta: "La paziente riferisce di aver effettuato amniocentesi con diagnosi di cariotipo normale femminile ed ecografia morfostrutturale nella norma (referto non esibito)". Alla luce di quanto andremo ad esporre successivamente, si precisa che la valutazione è posta solo su quanto fornito agli atti per cui l'assenza del referto di detta amniocentesi, non permette di poter comprendere se la stessa era stata effettuata sul liquido amniotico anche per titolazione anticorpale IgG e IgM anti-rosolia. La prima considerazione che va fatta, alla luce di quanto fin qui riportato, è se la gravidanza della signora era CP_1
veramente decorsa fisiologicamente o, al contrario, essa presentava una gravissima patologia da infezione di rosolia, contratta nel primo trimestre di gravidanza e che sarebbe dovuta essere stata indagata dal ginecologo di fiducia. Non essendo in possesso del referto di amniocentesi praticato dalla … nel corso della sua gravidanza, non si è a CP_1
conoscenza di un dato importante ossia se sia stata eseguita la ricerca degli anticorpi anti- rosolia sul liquido amniotico, onde poter confermare o meno la fetopatia roseolica. Pertanto nelle condizioni in cui siamo non abbiamo elementi tecnici per poter affermare con criterio di certezza ma solo di mera ipotesi, la presenza di un' infezione roseolica nel primo trimestre di gravidanza. Tuttavia, è doveroso precisare che presso la di fronte a un feto alla CP_2
34a settimana che mostrava chiari segni di sofferenza, si è indugiato per circa 34 ore prima di procedere all'estrazione del feto mediante taglio cesareo, condizione che ha determinato una perdita di chance di sopravvivenza seppur aggravando una condizione morbosa già preesistente e sicuramente molto grave>>.
I CTU, ancora, hanno rilevato che <Spesso l'incompletezza delle informazioni include la possibilità che, al termine del percorso logico, vi è dato sapere che vi fu perdita di chance ma in misura non determinabile. Come stabilito da autorevole dottrina, per qualificare la perdita di chance, allorquando non si abbiano opportune e scientifiche nozioni su cui fondare espressioni numeriche in forma di percentuali (a differenza dei casi di patologie neoplastiche in cui gli studi riportano i tassi di sopravvivenza a seconda degli stadi della malattia), è 11
possibile ricorrere a giudizi qualitativi (o semi-qualitativi) come perdita minima, lieve, moderata, consistente e molto marcata. In concreto il segmento della scala discendente coperto dalla perdita di chance si estende da >a 0% a < a 50%. Le probabilità che si approssimano intorno a 0% non sono oggetto di affidabile valutazione e comunque sembra irrealistico che possano meritare ristoro per cui il range da considerare è tra 10 e 49%. Nel caso di specie, vista l'incertezza dettata dalla mancanza di dati scientifici sullo stato preesistente si configura una perdita di chance in misura non determinabile ma che può, volendo utilizzare un criterio qualitativo, essere definita di tipo lieve considerate le già gravi condizioni in cui versava la neonata alla nascita indipendentemente dal ritardato intervento di taglio cesareo da parte dei sanitari dell'AOU Federico II di Napoli>>.
In risposta alle osservazioni di parte attrice, i CTU hanno poi evidenziato: <Sono giunte nei termini stabiliti solo le osservazioni del procuratore legale di parte ricorrente, non controfirmate dal CTP, che vengono esaminate e che non offrono contenuti e/o spunti di riflessioni tali da indurre una modifica delle conclusioni riportate nella bozza di relazione anche in considerazione del fatto che il referto dell'amniocentesi allegato, come previsto, non fornisce informazioni che ci permettano di confermare o meno la fetopatia roseolica.
Pertanto nelle condizioni in cui siamo non abbiamo elementi tecnici per poter affermare con criterio di certezza ma solo di mera ipotesi, la presenza di un' infezione roseolica nel primo trimestre di gravidanza. Tuttavia, è doveroso precisare che presso la di fronte a CP_2
un feto alla 34a settimana che mostrava chiari segni di sofferenza, si è indugiato per circa 34 ore prima di procedere all'estrazione del feto mediante taglio cesareo, condizione che ha determinato una perdita di chance di sopravvivenza seppur aggravando una condizione morbosa già preesistente e sicuramente molto grave. Nel caso di specie, vista l'incertezza dettata dalla mancanza di dati scientifici sullo stato preesistente si configura una perdita di chance in misura non determinabile ma che può, volendo utilizzare un criterio qualitativo, essere definita di tipo lieve considerate le già gravi condizioni in cui versava la neonata alla nascita indipendentemente dal ritardato intervento di taglio cesareo da parte dei sanitari dell'AOU Federico II di Napoli>>.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non sussiste il nesso causale tra le azioni e le omissioni dei medici della convenuta struttura sanitaria e la “grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata atteso che la “condizione morbosa” Persona_2
era “già preesistente e sicuramente molto grave” e le azioni dei medici della struttura convenuta non hanno provocato il decesso della neonata, bensì la perdita di una lieve chance di sopravvivenza. 12
In particolare, giova ribadire che è onere dell'attore danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico, allegata quale negligente, ed il danno di cui chiede il risarcimento. Nel caso di specie, gli attori nell'atto di citazione hanno ritenuto che le condotte colpose dei medici della struttura sanitaria convenuta abbiano avuto rilevanza eziologica sulla “grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata Persona_2
tant'è che anche i danni di cui chiedono il risarcimento sono legati, come esposto, al
[...]
decesso della neonata e non alla perdita di chance di sopravvivenza.
Peraltro, sia nell'atto di citazione, sia nelle definitive conclusioni (indicate in epigrafe) gli attori non hanno proposto alcuna domanda di risarcimento danni da perdita di chance di sopravvivenza;
pertanto, quest'ultima domanda deve ritenersi non ritualmente spiegata e come tale non può essere oggetto di vaglio in questa sede.
Giova ricordare che il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti, la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (Cass., 23 giugno 2016,
n. 13049; Cass., 6 novembre 2014, n. 23669; Cass., 13 dicembre 2013, n. 27940). Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) implica, pertanto, il divieto, per il giudice di merito, di pronunciarsi oltre i limiti della domanda proposta, cadendo, altrimenti, nei vizi (errores in procedendo) di c.d. ultrapetizione (se gli effetti giuridici della domanda siano integrati o estesi), oppure di c.d. extrapetizione (se determinati effetti giuridici siano sostituiti rispetto a quelli della domanda proposta).
In definitiva, nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Si deve, dunque, tenere conto dei limiti oggettivi della domanda (cfr. Cass. sent. 25 febbraio 2019, n. 5402); limiti che, in questa sede, escludono la riconoscibilità di danni non allegati ritualmente.
Peraltro, con particolare riferimento al danno da perdita di chance deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno autonomo quanto concreto ed attuale: pertanto, è necessario che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance 13
di sopravvivenza venga espressamente formulata in citazione e/o ricorso, non bastando che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte richieda il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del congiunto (cfr. Cass. sentenza n. 21245/12).
Va rilevato, infine, che la perdita di chance di sopravvivenza è stata ritenuta dai CTU di grado
“lieve”; non vi è prova, pertanto, della sussistenza, in relazione alle specifiche circostanze, di una seria, concreta e apprezzabile possibilità (cfr. Cass. sent. n. 26851 del 19.9.2023) che la neonata avrebbe potuto sopravvivere (cfr. Cass. sez. III, ord. n. 24050 del 7.8.2023: “in tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza”).
In conclusione e per le esposte ragioni, le domande degli attori vanno rigettate.
6.- Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia, alla complessità del caso medico esaminato e agli esiti della valutazione medica compiuta in corso di causa che, pur non riconoscendo l'esistenza del nesso di causalità, ha ravvisato l'esistenza di condotte colpose dei medici della struttura convenuta. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, nel cui interesse sono stati compiuti gli accertamenti medici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda degli attori;
2). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3). Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Napoli, 30/04/2025 .
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30174 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA
e , in proprio e nella qualità di genitori Parte_1 CP_1
esercenti la potestà sulla figlia minore , tutti in proprio e nella qualità di Persona_1
eredi della defunta n. in Napoli il 22.8.2008 e deceduta in Persona_2
CA (NA) il 16.2.2009, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Cerbone, domiciliatario in Napoli, alla via Generale G. Orsini 46;
-Attori-
E
in persona del direttore Controparte_2
generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Federico Manna, domiciliatario in Napoli, alla via San Pasquale 48;
-Convenuta-
Conclusioni: per gli attori: “
1. dichiarare la responsabilità del convenuto in ordine alla Controparte_3
grave condizione di nascita e successiva morte della piccola , circa i Persona_2 tempi impiegati ed i modi dell'intervento chirurgico, gli effetti collaterali, i rischi e le conseguenze connessi all'intervento chirurgico del giorno 22.08.2008 e successivi;
conseguentemente, condannare il convenuto , al risarcimento in favore degli Controparte_3
attori;
2. dichiarare che il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale, biologico, morale, esistenziale, nessuno escluso, subito dagli attori, iure proprio ed iure hereditatis, a seguito del decesso della piccola presso la struttura ospedaliera convenuta, è Persona_2
riconducibile al comportamento colposo dei convenuti che avevano in cura a CP_1
decorrere dal 22.08.2008 (data di ricovero) e fino al 22.12.2009 (data di dimissione) e, 2
comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente ed extracontrattuali dei convenuti in solido tra di loro, o ciascuno di essi per quanto di ragione o di diritto;
per l'effetto, 3. condannare il convenuto , al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, Controparte_3
nessuno escluso, quale patrimoniale, non patrimoniale, morale ed esistenziale”, “oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria;
4. condannare il convenuto
[...]
, al pagamento delle spese processuali, compenso professionale ed oneri di CP_3
legge”; per il convenuto: “rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto e diritto, oltre che del tutto sfornita di prova;
in ogni caso, vittoria delle spese e degli onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1
potestà sulla figlia minore hanno convenuto in giudizio l' Persona_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni subiti per malpractice medica Controparte_2
“in ordine alla grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata Persona_2
[...]
Hanno esposto, in particolare, che:
-. la madre della piccola, , alla 34° settimana di gravidanza, in data 21.8.2008, CP_1
alle ore 8.00 circa, dopo aver avvertito ridotti movimenti fetali, si recò presso il P.S. ostetrico dell'ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, dove fu rilevata una sofferenza fetale e, quindi, fu consigliato di recarsi con la massima urgenza presso altra struttura ospedaliera con terapia intensiva neonatale;
-. Pertanto, in pari data, alle ore 12.00, la si recò presso l CP_1 [...]
(dipartimento clinico di emergenza ostetrica e ginecologica e Controparte_2
medicina della produzione umana), dove fu ricoverata;
qui, nella prospettazione degli attori, vi furono gravi ritardi e condotte inappropriate da parte dei medici, tra cui il ritardo nell'esecuzione di un esame ecografico e l'attesa eccessiva prima del parto cesareo, eseguito solo il giorno successivo alle ore 22,35;
-. nacque in condizioni critiche (“versava in uno stato vegetale”), fu sottoposta a vari Per_2
trattamenti, tra cui un intervento chirurgico per idrocefalo, ma morì il 16 febbraio 2009.
Gli attori attribuiscono la morte a negligenza medica [“è del tutto evidente il nesso causale tra
l'evento lesivo (morte della piccola ) e la condotta della struttura sanitaria Per_2 convenuta”], lamentando il mancato tempestivo intervento e il ritardo nell'effettuazione degli esami diagnostici, nonché il mancato rilascio di un esaustivo consenso informato. 3
Hanno chiesto, pertanto:, l'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto “in ordine alla grave condizione di nascita e successiva morte della piccola ” e Persona_2
la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, subito sia iure proprio sia iure hereditatis “a seguito del decesso della piccola”, oltre interessi e rivalutazione, vinte le distraende spese di lite.
L' costituitasi, ha chiesto il rigetto delle Controparte_2
domande, ritenute infondate sotto ogni profilo, eccependo in particolare:
-. L'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, obbligatorio per legge;
-. La nullità dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza;
-. L'inesistenza di qualsiasi responsabilità sanitaria, affermando che l'intervento medico è stato eseguito correttamente in tutte le sue fasi, la paziente è stata sottoposta ai necessari controlli e trattamenti (visite, ecografie, monitoraggi) e il cesareo è stato praticato tempestivamente alla luce del quadro clinico;
-. Che la madre è stata informata adeguatamente e ha prestato consenso consapevole alle procedure diagnostiche e chirurgiche.
-. Che la quantificazione del risarcimento richiesto è eccessiva e infondata.
Assegnato agli attori termine per introdurre il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletate la prova testimoniale e una CTU, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c. sollevata dalla convenuta.
Giova ricordare che la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4
c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto di citazione, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva. La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia 4
assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008).
Nel caso di specie, l'atto di citazione è intellegibile ed idoneo alla sua funzione, avendo gli attori esposto gli eventi per cui è causa, l'inadempimento lamentato e i danni subiti, il tutto come sopra richiamato, tant'è che la convenuta si è puntualmente difesa nel merito.
3.- In ordine all'accertamento dell'an debeatur, giova premettere che l'esposizione dei fatti effettuata dagli attori nell'atto di citazione depone inequivocabilmente per la qualificazione dell'azione proposta iure hereditatis come di natura contrattuale, stante l'obbligazione assunta direttamente dalle strutture sanitarie convenute con la madre, anche a favore della nascitura, e di natura extracontrattuale per quanto riguarda la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale e patrimoniale proposta iure proprio.
4.- Giova riportare i principi rilevanti in materia.
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico. Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che gli attori, eredi della paziente danneggiata, devono limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del sanitario e la lesione del diritto alla salute, non potendosi predicare il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.
(cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018). 5
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez.
III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa;
anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008).
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato,
o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico appartenente alla struttura sanitaria e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008; cfr. altresì Cass. sez. Unite sent. n.
576 dell'11.1.2008 che, in tema di nesso causale accoglie, quanto alla confiburabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola del “più probabile che non”, espressamente adottata già da Cass. n. 21619 del 16.10.2007).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del professionista- sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole 6
verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto. Tale valutazione della prevedibilità oggettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale'').
5.- I dati di fatto esposti dagli attori relativi al ricovero, agli esami, agli accertamenti e ai trattamenti sanitari ai quali sono stati sottoposti la madre e la neonata presso la struttura sanitaria convenuta sono provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di CTU.
In particolare, gli attori hanno fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della convenuta, rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), e allegato gli inadempimenti dei sanitari della struttura convenuta, consistenti nel ritardo dell'esame ecografico, nella ritardata esecuzione del taglio cesareo, nonché nell'omissione di acquisizione di idoneo consenso informato.
Va stabilito, pertanto, se:
-. Vi è nesso di causalità (anche alla stregua del criterio della preponderanza dell'evidenza o del c.d. “più probabile che non”) tra le azioni e le eventuali omissioni dei sanitari che ebbero in cura la madre e la neonata e la “grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata Persona_2
-. La condotta dei medici e, quindi, delle strutture sanitarie convenute, ai sensi dell'art. 1228
c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) sopra specificamente indicati e descritti.
I fatti per cui è causa, come detto, sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU depositata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni di parte attrice fornite a pag. 36 dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta. 7
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 n.
12695).
Orbene, dalla relazione elaborata dai CTU dott.ssa e dott. prof. Persona_3 [...]
all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle Per_4
cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, emerge che non esiste un nesso di causalità tra le condotte della struttura convenuta e la “grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata essendo dette condotte in Persona_2
nesso causale, invece, con la perdita di una lieve chance di sopravvivenza della neonata.
Giova riportare i passi salienti della relazione scritta dei CTU (cfr. pag. 29 e ss.) in ordine alla storia clinica della neonata:
<< La paziente riferisce fisiologica evoluzione della gravidanza con esami CP_1
ematochimici ed ultrasonografici nella norma (referti non esibiti). La paziente riferisce di aver effettuato amniocentesi con diagnosi di cariotipo normale femminile ed ecografia morfostrutturale nella norma. (referto non esibito). La paziente riferisce riduzione dei movimenti attivi fetali del Maf già da una settimana prima che veniva visitata in Pronto
Soccorso ostetrico il 21 /08/2008 con diagnosi di: secondigravida primipara alla 34esima settimana, riferendo scarsi movimenti fetali. Veniva sottoposta a due tracciati cardiotocografici, il cui esito non era rassicurante, praticava flussimetria fetale che confermava la presenza di segni di aumentata resistenza. In pari giornata alle ore 15.15 si ricoverava presso AOU Federico II di Napoli e sottoposta a taglio cesareo il 22 /08/2008 alle ore 22:35. La diagnosi era la seguente “secondigravida primipara alla 34esima settimana. natiche. Alterazioni flussimetriche. Tracciato cardiotocografico non rassicurante. Per_5
. Liquido tinto”. La paziente presentava in data post operatoria un quadro di CP_4
piastrinopenia abbastanza marcata. Nasceva alla 36 settimane più 4 /7 di età Persona_2
gestazionale da parte di emergenza con presentazione podalica e liquido tinto di meconio, apgar 1 a 1, 5 a 5, 5 a 10. Peso alla nascita:
2.400 gr. (75esimo-90 PC); lunghezza 45 cm
(25esimo-50esimo PC); CC 32 cm (75esimo PC). Intubata alla nascita e ventilata con Per_6
CTO2-1 è stata trasferita presso il Dipartimento di Neonatologia dell'AOU Federico II di
Napoli in gravissime condizioni generali a circa 15 minuti di vita. All'ingresso in reparto la piccola presentava una condizione di shock con grave anemia (HB3,8 gr/dl) coagulazione intravascolare disseminata, ipoalbuminemia ed edema genera-lizzato con idrotorace ed 8
ascite. Per la grave anemia ha ricevuto una trasfusione immediata di emazie concentrate, seguita da infusione di plasma fresco, congelato e piastrine. Per il persistere del quadro di
Cid la bambina ha necessitato di numerose trasfusioni di emoderivati. Per la presenza di shock compressione arteriosa non rilevabile, oltre alle emazie del plasma ha praticato terapia con inotropi. Per la condizione di edema, ascite e idrotorace associate a ipoalbuminemia ha praticato ripetute infusioni di albumina, non è stato necessario ricorrere al drenaggio. Per presenza di malattia delle membrane ialine ha ricevuto una dose di surfattante e ha necessitato di ventilazione meccanica per 6 giorni, seguita da per due CP_5
giorni. In settima giornata di vita per la comparsa di acidosi respiratoria è stata nuovamente intubata e ha richiesto ventilazione meccanica fino alla 41esima giornata di vita. L'ecografia cerebrale ha evidenziato iperecogenicità parenchimale fin dalle prime ore di vita;
i successivi controlli hanno mostrato la formazione di cisti multiple di grosse dimensioni con conseguente idrocefalo, pertanto in 14esima giornata di vita, ha praticato Tac urgente che ha evidenziato la presenza di versamenti ematici intraventricolari diffusi negli spazi subaracnoidei e nella cisterna della base coagulo ematico all'interno del terzo ventricolo. Il Consulente neurochirurgo ha consigliato il monitoraggio ecografico e della circonferenza cranica e trattamento con acetazolamide. Durante i controlli ecografici successivi si è assistito ad una progressiva dilatazione del sistema ventricolare (diametri e ventricoli laterali 3cm diametro terzo ventricolo 1,5 cm) con presenza di cisti diffuse in sede fronto-parientale sinistra e di grossa cavità cistica comuni-cante con il ventricolo laterale a destra. La circonferenza cranica ha subito un lento ma progressivo incremento, nonostante la terapia diuretica, la Tac del 23/10/2008 ha evidenziato notevole dilatazione del quarto ventricolo che comunica posteriormente con la cisterna magna;
il tessuto cerebrale e il tronco encefalico appaiono notevolmente ridotti di dimensioni;
sede sovra tentoriale sostengono un ab-norme dilatazione del sistema ventricolare non distinguibile dal tessuto cerebrale malacico residuo;
si osserva, inoltre, minimo spessore corticale per la presenza a sinistra di chiazze di tessuto cerebrale nel contesto della vasta malacia segnalata. In data 04/11/2008, è stata sottoposta ad intervento chirurgico di impianto di un sistema di derivazione liquorale ventricolo - peritoneale con valvola programmabile regolata la pressione di 60 mmH2O. Il decorso post- operatorio è stato regolare e si è assistito a riduzione della circonferenza cranica. La RMN encefalo praticata il 15 /12/2008 ha dimostrato gravi esiti di emorragia cerebrale cui è esitata una mancata distruzione e degenerazione multi-cistica del tessuto nervoso sopratentoriale. In quinta giornata di vita per la comparsa di crisi di desaturazioni associate
a clonie degli arti superiori, ha iniziato la terapia con AR (tuttora in corso) a cui è 9
stata aggiunta la peritonina in 23esima giornata di vita per il persistere degli episodi critici, sospesa in 23esima. L'elettroencefalogramma EEG praticato in data 9/10/2008 ha mostrato attività elettrica cerebrale non bene organizzata con aspetti di sofferenza nelle aree temporali di destra;
il controllo del 19 /11/2008 mostrava acuzie focali in sede temporo parietale di destra e portale di sinistra. In nona giornata di vita per aumento degli indici di flogosi ha iniziato terapia antibiotica ad ampio spettro. L'emocoltura in tale occasione è risultata negativa e si positivizzata in 22esima giornata per candida parapsilosis, che è stata trattata con ambisone fino alla 61esima giornata di vita. Ha inoltre presentato nei primi giorni di vita iperbilirubinemia che ha richiesto un ciclo di fototerapia. Dal 27/08/2008 all' 01/11/2008 per aumento della bilirubina totale e diretta è stata trattata con acido ulsodesossicolico, con progressiva riduzione degli indici di colestasi. L'ecocardiogramma alla nascita ha mostrato un difetto interventricolare. L'alimentazione enterale iniziata in quinta giornata di vita, inizialmente non ben tollerata, è divenuta esclusi-va in 21esima giornata di vita. Ha praticato la prima dose di vaccino esavalente in data 17 /12/2008. Alla dimissione (età corretta due mesi) feto 3950 gr. lunghezza 53 cm, circonferenza cranica 41,7 cm. Veniva dimessa in data
22-12-2008 con diagnosi di neonato pretermine con grave asfissia perinatale, idrope di natura da determinare ed anemia grave alla nascita. Coagulazione intravascolare disseminata. Idrocefalo peri ventricolare post-emorragico sottoposto ad intervento di shunt ventricolo peritoneale. Leuco encefalomalacia multicistica. Difetto CP_6
interventricolare, piccola pervietà del dotto arterioso, pervietà del forame ovale e insufficienza tricuspidalica. Sepsi da candida parapsilosis. In data 16 /01/2009 alle ore 15:20 si constata il decesso della piccola , per progressivo deterioramento Persona_2 della funzione cardiorespiratoria, fino all'arresto cardiorespiratorio in soggetto affetto da gravissima cerebropatia da causa perinatale>>.
In ordine alle condotte dei sanitari della struttura convenuta, i CTU hanno evidenziato quanto segue:
<<il trattamento sanitario a cui fu sottoposta la quello di programmare una per_2>
terapia cortisonica per la prevenzione della sindrome respiratoria e allo scadere delle 24 ore fu praticato un taglio cesareo. Tale atteggiamento dei sanitari dell'AOU Federico II di
Napoli può ritenersi azzardato stante la gravità delle condizioni della all'ingresso in Per_2 nosocomio“ La diagnosi era la seguente “secondigravida primipara alla 34esima settimana. natiche. Alterazioni flussimetriche. Tracciato cardiotocografico non rassicurante. Per_5
. Liquido tinto”, per cui sarebbe stato indicato un immediato taglio cesareo e CP_4 10
utilizzo successivo del surfrattante come poi è stato fatto stante l'inefficace terapia cortisonica pre-nascita>>.
I CTU, peraltro, hanno evidenziato che <Nell'anamnesi materna (su dichiarazioni della stessa … e da noi già ampiamente riportato) risulta: Anamnesi materna: CP_1
"madre secondigravida suscettibile per toxoplasmosi;
immune per CMV;
VTR; PPH;
HPSAG ed antiHGVmegalovirus;
durante il primo trimestre di gravidanza ha presentato una lieve positività per rosolia con IgM 1,37 (positivo per valori superiori a 1,20) ed IgG 126 (positivo per valori superiori a 15) non ulteriormente controllata". In altra parte dei documenti agli atti risulta: "La paziente riferisce di aver effettuato amniocentesi con diagnosi di cariotipo normale femminile ed ecografia morfostrutturale nella norma (referto non esibito)". Alla luce di quanto andremo ad esporre successivamente, si precisa che la valutazione è posta solo su quanto fornito agli atti per cui l'assenza del referto di detta amniocentesi, non permette di poter comprendere se la stessa era stata effettuata sul liquido amniotico anche per titolazione anticorpale IgG e IgM anti-rosolia. La prima considerazione che va fatta, alla luce di quanto fin qui riportato, è se la gravidanza della signora era CP_1
veramente decorsa fisiologicamente o, al contrario, essa presentava una gravissima patologia da infezione di rosolia, contratta nel primo trimestre di gravidanza e che sarebbe dovuta essere stata indagata dal ginecologo di fiducia. Non essendo in possesso del referto di amniocentesi praticato dalla … nel corso della sua gravidanza, non si è a CP_1
conoscenza di un dato importante ossia se sia stata eseguita la ricerca degli anticorpi anti- rosolia sul liquido amniotico, onde poter confermare o meno la fetopatia roseolica. Pertanto nelle condizioni in cui siamo non abbiamo elementi tecnici per poter affermare con criterio di certezza ma solo di mera ipotesi, la presenza di un' infezione roseolica nel primo trimestre di gravidanza. Tuttavia, è doveroso precisare che presso la di fronte a un feto alla CP_2
34a settimana che mostrava chiari segni di sofferenza, si è indugiato per circa 34 ore prima di procedere all'estrazione del feto mediante taglio cesareo, condizione che ha determinato una perdita di chance di sopravvivenza seppur aggravando una condizione morbosa già preesistente e sicuramente molto grave>>.
I CTU, ancora, hanno rilevato che <Spesso l'incompletezza delle informazioni include la possibilità che, al termine del percorso logico, vi è dato sapere che vi fu perdita di chance ma in misura non determinabile. Come stabilito da autorevole dottrina, per qualificare la perdita di chance, allorquando non si abbiano opportune e scientifiche nozioni su cui fondare espressioni numeriche in forma di percentuali (a differenza dei casi di patologie neoplastiche in cui gli studi riportano i tassi di sopravvivenza a seconda degli stadi della malattia), è 11
possibile ricorrere a giudizi qualitativi (o semi-qualitativi) come perdita minima, lieve, moderata, consistente e molto marcata. In concreto il segmento della scala discendente coperto dalla perdita di chance si estende da >a 0% a < a 50%. Le probabilità che si approssimano intorno a 0% non sono oggetto di affidabile valutazione e comunque sembra irrealistico che possano meritare ristoro per cui il range da considerare è tra 10 e 49%. Nel caso di specie, vista l'incertezza dettata dalla mancanza di dati scientifici sullo stato preesistente si configura una perdita di chance in misura non determinabile ma che può, volendo utilizzare un criterio qualitativo, essere definita di tipo lieve considerate le già gravi condizioni in cui versava la neonata alla nascita indipendentemente dal ritardato intervento di taglio cesareo da parte dei sanitari dell'AOU Federico II di Napoli>>.
In risposta alle osservazioni di parte attrice, i CTU hanno poi evidenziato: <Sono giunte nei termini stabiliti solo le osservazioni del procuratore legale di parte ricorrente, non controfirmate dal CTP, che vengono esaminate e che non offrono contenuti e/o spunti di riflessioni tali da indurre una modifica delle conclusioni riportate nella bozza di relazione anche in considerazione del fatto che il referto dell'amniocentesi allegato, come previsto, non fornisce informazioni che ci permettano di confermare o meno la fetopatia roseolica.
Pertanto nelle condizioni in cui siamo non abbiamo elementi tecnici per poter affermare con criterio di certezza ma solo di mera ipotesi, la presenza di un' infezione roseolica nel primo trimestre di gravidanza. Tuttavia, è doveroso precisare che presso la di fronte a CP_2
un feto alla 34a settimana che mostrava chiari segni di sofferenza, si è indugiato per circa 34 ore prima di procedere all'estrazione del feto mediante taglio cesareo, condizione che ha determinato una perdita di chance di sopravvivenza seppur aggravando una condizione morbosa già preesistente e sicuramente molto grave. Nel caso di specie, vista l'incertezza dettata dalla mancanza di dati scientifici sullo stato preesistente si configura una perdita di chance in misura non determinabile ma che può, volendo utilizzare un criterio qualitativo, essere definita di tipo lieve considerate le già gravi condizioni in cui versava la neonata alla nascita indipendentemente dal ritardato intervento di taglio cesareo da parte dei sanitari dell'AOU Federico II di Napoli>>.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non sussiste il nesso causale tra le azioni e le omissioni dei medici della convenuta struttura sanitaria e la “grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata atteso che la “condizione morbosa” Persona_2
era “già preesistente e sicuramente molto grave” e le azioni dei medici della struttura convenuta non hanno provocato il decesso della neonata, bensì la perdita di una lieve chance di sopravvivenza. 12
In particolare, giova ribadire che è onere dell'attore danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico, allegata quale negligente, ed il danno di cui chiede il risarcimento. Nel caso di specie, gli attori nell'atto di citazione hanno ritenuto che le condotte colpose dei medici della struttura sanitaria convenuta abbiano avuto rilevanza eziologica sulla “grave condizione di nascita e successiva morte” della neonata Persona_2
tant'è che anche i danni di cui chiedono il risarcimento sono legati, come esposto, al
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decesso della neonata e non alla perdita di chance di sopravvivenza.
Peraltro, sia nell'atto di citazione, sia nelle definitive conclusioni (indicate in epigrafe) gli attori non hanno proposto alcuna domanda di risarcimento danni da perdita di chance di sopravvivenza;
pertanto, quest'ultima domanda deve ritenersi non ritualmente spiegata e come tale non può essere oggetto di vaglio in questa sede.
Giova ricordare che il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti, la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (Cass., 23 giugno 2016,
n. 13049; Cass., 6 novembre 2014, n. 23669; Cass., 13 dicembre 2013, n. 27940). Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) implica, pertanto, il divieto, per il giudice di merito, di pronunciarsi oltre i limiti della domanda proposta, cadendo, altrimenti, nei vizi (errores in procedendo) di c.d. ultrapetizione (se gli effetti giuridici della domanda siano integrati o estesi), oppure di c.d. extrapetizione (se determinati effetti giuridici siano sostituiti rispetto a quelli della domanda proposta).
In definitiva, nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Si deve, dunque, tenere conto dei limiti oggettivi della domanda (cfr. Cass. sent. 25 febbraio 2019, n. 5402); limiti che, in questa sede, escludono la riconoscibilità di danni non allegati ritualmente.
Peraltro, con particolare riferimento al danno da perdita di chance deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno autonomo quanto concreto ed attuale: pertanto, è necessario che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance 13
di sopravvivenza venga espressamente formulata in citazione e/o ricorso, non bastando che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte richieda il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del congiunto (cfr. Cass. sentenza n. 21245/12).
Va rilevato, infine, che la perdita di chance di sopravvivenza è stata ritenuta dai CTU di grado
“lieve”; non vi è prova, pertanto, della sussistenza, in relazione alle specifiche circostanze, di una seria, concreta e apprezzabile possibilità (cfr. Cass. sent. n. 26851 del 19.9.2023) che la neonata avrebbe potuto sopravvivere (cfr. Cass. sez. III, ord. n. 24050 del 7.8.2023: “in tema di risarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza”).
In conclusione e per le esposte ragioni, le domande degli attori vanno rigettate.
6.- Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia, alla complessità del caso medico esaminato e agli esiti della valutazione medica compiuta in corso di causa che, pur non riconoscendo l'esistenza del nesso di causalità, ha ravvisato l'esistenza di condotte colpose dei medici della struttura convenuta. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice, nel cui interesse sono stati compiuti gli accertamenti medici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta la domanda degli attori;
2). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3). Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Napoli, 30/04/2025 .
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE