Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 723/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ANGELO Parte_1
GIOVANNI COFONE
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.02.2025 e ritualmente notificato il Sig. Pt_1 conveniva in giudizio l' e, premesso che la domanda
[...] CP_1 presentata all'Istituto intesa ad ottenere ricostituzione della pensione in godimento per motivi contributivi con il riconoscimento della retribuzione CISOA era stata dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970 e successive modificazioni e che il successivo ricorso amministrativo non aveva avuto alcun esito, deduceva di aver ricevuto l'integrazione salariale negli anni dal 1998 al 2014 e lamentava che periodi di integrazione salariale erano stati considerati in modo errato da parte dell poiché la Controparte_2 contribuzione CISOA era stata calcolata per un numero inferiore a 312 giornate, periodo utile alla copertura annuale dei salariati agricoli. Assumeva quindi il diritto al riconoscimento della ricostituzione della pensione per motivi contributivi ed al ricalcolo della pensione considerando la retribuzione CISOA per 312 giornate. Concludeva chiedendo “Condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., a riliquidare e corrispondere la pensione calcolando la retribuzione CISOA per n. 312 giornate per tutti gli anni in cui il sig. Pt_1 ha beneficiato della integrazione salariale, come indicati in parte motiva e,
[...] per l'effetto, condannare l a corrispondere i supplementi sui Controparte_2 ratei arretrati dovuti in es con interessi come per legge. - In subordine, comunque condannare l al ricalcolo della pensione ed a CP_1
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Richiamando un precedente di questo Tribunale (sentenza n. 1724/2024) deve ritenersi che il ricorso sia infondato e debba, pertanto, essere respinto per quanto di seguito esposto. Parte ricorrente, premesso di aver fruito dell'integrazione salariale CISOA negli anni indicati in ricorso, lamenta l'erroneità della valutazione della contribuzione operata dall'istituto in sede di costituzione della pensione sostenendo, in particolare, che i periodi di integrazione salariale siano stati calcolati per un numero inferiore a 312 giornate. Sennonché si osserva che, come correttamente rileva l' , parte CP_2 ricorrente afferma apoditticamente di avere diritto all'accredito di ulteriori contributi (rispetto a quelli riconosciuti in sede di costituzione) senza dedurre – e tantomeno provare – la fruizione di periodi di integrazione salariale ulteriori rispetto a quelli considerati dall' nel calcolo della CP_1 pensione. Rimane dunque indimostrato che l' , per come lamentato in ricorso, CP_2 abbia errato nel calcolare la pensione e che, in particolare, abbia calcolato erroneamente i periodi di integrazione salariale, così come indimostrato è che il ricorrente abbia il diritto al ricalcolo della pensione sulla base di n. 312 giornate. A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 08/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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