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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
in persona del giudice dott.SS Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile promoSS da
, con l'avvocato Erica Levorato Parte_1 attore contro
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
Controparte_1
con gli avvocati AleSSndro Azzini, Barbara Controparte_2
_3 con la chiamata in causa di con l'avvocato Angelantonio Testa Controparte_4 convenuti
In punto: risarcimento danni da trasfusione ematica
Conclusioni delle parti I difensori delle parti concludono come da verbale d'udienza
Svolgimento del processo Con atto di citazione del 31.1.2018 l'attrice conveniva in giudizio la Parte_1
, l' per sentir _3 Controparte_2 Controparte_1
e
“Accertare e dichiarare la responsabilità dell'allora nonché Controparte_5 quella del in solido e singolarmente secondo i diversi gradi di colpa, di tutti i Controparte_1 danni pat ce, nessuno escluso, riconoscendone, come già accertata in sede di ottenimento dell'indennizzo di cui alla L. 210/2012, la loro conseguenza nell'evento trasfusionale del ricovero del 02.02.1980, così come esposto in narrativa. Per l'effetto, condannare, in via tra loro solidale, la in persona del Presidente pro tempore, la Gestione Liquidatoria ex ULSS _3
28 ersona del CommiSSrio Liquidatore - Direttore Generale pro tempore CP_5
e il in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 Controparte_6 vore ei danni tutti subiti e subendi che si Pt_1
1
quantificano nella misura di € 354.423,75=, o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà a seguito dell'istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Spese diritti ed onorari di causa nonché del procedimento di mediazione interamente rifuse, oltre al 15% spese generali e accessori di legge dovuti”. Si costituiva l' quale ente succeduto alla Gestione Liquidatoria Controparte_2 ex UlSS 28 , in persona del Direttore Generale-legale _3 rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare l'estinzione dell'azione risarcitoria per compiuta prescrizione decennale, poiché l'attrice aveva scoperto Pt_1
l'insorgenza dell'epatite C già in data 3.06.1996, ma aveva prese ima richiesta di risarcimento danni solamente il 25.11.2015, dunque circa venti anni dopo. Parte convenuta rilevava quindi che la prescrizione decorresse dal momento in cui il danneggiato avesse l'oggettiva possibilità di percepire di aver subìto un danno e di riferire tale danno all'azione almeno colposa di un terzo. La convenuta, inoltre, a causa del lungo lasso temporale intercorso tra la scoperta della malattia e l'esperimento dell'azione giudiziaria, affermava di non essere in grado di reperire la documentazione neceSSria a provare la non infezione, da parte del virus dell'epatite C, del sangue trasfuso a parte attrice. L' convenuta precisava, altresì, che non sarebbe neppure Controparte_2 individuabile la condotta asseritamente negligente e imperita, atteso che il virus dell'epatite C venne identificato solo nel 1988 (dunque 8 anni dopo la trasfusione), aggiungendo che nel 1980 non esistevano ancora i test capaci di rilevare la presenza del virus nel sangue raccolto per le trasfusioni, motivo per cui l'unico modo per impedire l'evento sarebbe stato non praticare alcuna trasfusione. Da ultimo, contestava la sussistenza di responsabilità in capo all sul Controparte_7 presupposto dell'assenza del nesso causale one contratta e ciò anche in ragione del lungo tempo trascorso tra il ricovero (1980) e la scoperta dell'HCV (1996). Sotto il profilo del quantum debeatur, parte convenuta contestava la quantificazione come eccessiva, sostenendo anche che la personalizzazione del danno fosse già considerata nelle Tabelle di Milano nella quantificazione del danno biologico. Inoltre, a parere dell' all'importo richiesto doveva Controparte_2 certamente essere detratta la somma di € 769,36 percepita quale indennizzo dalla sig.ra a titolo di vitalizio mensile ai sensi della L.210/1992 a partire dal 24.4.2014. Pt_1 iva anche il , rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Venezi stenza di responsabilità ex art. 2043 c.c. ed eccependo la prescrizione dell'azione. Rilevava, altresì, l'assenza dell'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale, sul presupposto di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il contagio, tenendo anche conto del fatto che solo nel 1989 furono messi a punto i primi test per la rilevazione di tale virus. Contestava, inoltre, la totale mancanza del nesso di causalità tra il pregiudizio patito dall'attrice e l'asserita omeSS vigilanza del e ciò sul presupposto Controparte_1 della sostanziale differenza sussistente tra so di causa effettuato dalla Commissione Medica nell'ambito della procedura relativa all'indennizzo e l'accertamento effettuato in tema di risarcimento del danno nell'ambito del procedimento civile, ciò a causa della diversa natura e funzione esistente tra indennizzo ex. L. 210/1992 e risarcimento del danno. Il , in aggiunta, sottolineava la non cumulabilità del risarcimento del Controparte_1
d ex L. 210/1992, sulla base del principio della compensatio lucri cum damni. Si costituiva la , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, _3 contestando il difetto di legittimazione passiva, in primo luogo, asserendo che il dovere di vigilanza e controllo in materia di emoderivati fosse di competenza del Controparte_1
e, in secondo luogo, affermando che le sopravvenienze pas
[...] abili all' e non all' Controparte_8 Controparte_9
La RE contestava, altresì, l'estrema genericità nell'esposizione dei fatti da parte dell'attrice e l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria per compiuta decorrenza del termine quinquennale, trattandosi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Contestava, inoltre, che il provvedimento n. 66 per l'ottenimento dell'indennizzo, autorizzato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova, fosse stato rilasciato dalla RE , essendo invece stato emanato dall' (ora _3 Parte_2 Parte_3
[...]
Contestava anche la mancanza di nesso causale, affermando che l'esito favorevole della procedura amministrativa non potesse costituire confessione stragiudiziale né potesse influenzare la configurabilità dell'illecito civile. La richiamava, infine, il principio della compensatio lucri cum damni, _3 ribadendo la neceSSria detrazione, da quanto eventualmente riconosciuto a titolo risarcitorio, della somma ricevuta a titolo di indennizzo ex L. 210/1992. Si costituiva eccependo l'inammissibilità e infondatezza delle Controparte_4 domande di r ella domanda di manleva proposta dalla convenuta;
rilevava in via preliminare, come la polizza invocata risultasse Controparte_2 assimale ivi contemplato, aderendo in ogni caso all'eccezione di prescrizione dell'azione dell'attrice sollevata dall' . Controparte_2
Dopo lo scambio delle memorie 183 VI com anze istruttorie, disposta CTU medico legale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 458 del 4.3.2020, il Tribunale di Venezia così decideva sulla prescrizione:
“Pacificamente, il diritto al risarcimento per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV è soggetto al termine di prescrizione quinquennale nei confronti del (cfr. Cass. SSUU CP_1
n. 576/2008) e al termine di prescrizione decennale nei confronti dei suc ' di Controparte_5
, trattandosi di responsabilità extracontrattuale nel primo caso tà CP_5 contrattuale nel secondo. Quanto alla decorrenza di siffatti termini prescrizionali, va rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nella specie, epatite HCV cronica poi evolutasi in cirrosi epatica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o al momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto
conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (cfr. Cass. n. 13745/2018). La CaSSzione ha anche chiarito che “la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge 210/1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito” (cfr. Cass. n. 23635/2015). Il dies a quo del termine quinquennale o decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da emotrasfusioni infette, dunque, può in concreto anche essere antecedente alla data di presentazione della domanda di indennizzo, ove risulti provata la diagnosi antecedente e la possibilità di evincere il nesso causale con le trasfusioni ricevute usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche dell'epoca ( v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16550 del 2/07/2013, che ha ritenuto corretta l'individuazione del termine iniziale nella data della certificazione medica, attestante che la paziente era "affetta da epatite cronica da virus C postrasfusionale”). Analizzando in concreto la specifica situazione oggetto del presente giudizio alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che alla data di proposizione del presente giudizio, instaurato con atto notificato ai convenuti in data 8-9.02.2018, la pretesa attorea non fosse effettivamente prescritta, in presenza di un precedente atto interruttivo rappresentato dalla raccomandata di data 25.11.2015 (cfr. doc. 15 fasc. attoreo), inviata alla al ed alla , e di _3 Controparte_1 Parte_4 una diagnosi di epatopatia correlat lm 1. Il fatto che nel 1996 vi fosse stato un mero riscontro di positività per HCV, a fronte di una sola trasfusione di emoderivati subita dall'attrice nel 1980 in occasione del parto del primo figlio, non pare sufficiente per concludere che già a quella data la sig. , con ordinaria diligenza, potesse ricondurre Pt_1 causalmente il virus HCV. Del resto, siffatta conclusione appare suffragata dalla steSS Commissione Medica Ospedaliera di Padova che, con verbale ACMO151406, riassume le risultanze documentali (riscontro di anti – HCV positività nel 1995 e diagnosi di epatite cronica attiva da virus C dopo la biopsia epatica del luglio 2011), e colloca temporalmente la piena conoscenza del danno da parte della richiedente indennizzo nel luglio del 2011. In assenza di elementi di segno contrario che parte convenuta avrebbe dovuto fornire in questa sede (in quanto gravata del relativo onere probatorio), deve ritenersi che solo a partire dal luglio 2011 la sig.
avesse piena ed effettiva conoscenza della riconducibilità causale della propria malattia alla Pt_1 ne subita nel 1980. In presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla domanda risarcitoria stragiudiziale ricevuta dai convenuti in data 1–3.12.2015, l'esercizio dell'azione con atto di citazione notificato dall'attrice in data 8-9.02.2018 deve ritenersi tempestivo. Come già anticipato, la terza chiamata, in quanto costituitasi in giudizio direttamente all'udienza di prima comparizione, deve ritenersi decaduta dal potere di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, con conseguente tardività dell'eccezione di prescrizione in quella sede sollevata. La causa va rimeSS in istruttoria per l'accertamento nel merito della sussistenza di responsabilità in capo ai soggetti convenuti e per l'eventuale quantificazione del danno subito da parte attrice. In assenza di definizione del giudizio non deve essere emeSS statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando nella presente controversia:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla _3
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da e _3 Controparte_2
Controparte_1 ell'eccezione di prescrizione sollevata da;
Controparte_4
- rimette, nel resto, la causa in istruttoria come da separata ord
- spese al definitivo.”
In fatto: L'attrice precisava di aver contratto epatite cronica attiva di tipo virale (HCV) a seguito di emotrasfusioni praticate dai sanitari dell di durante il Controparte_5 CP_5 ricovero avvenuto in data 2.02.1980 per to;
, avrebbe scoperto di essere affetta da tale virus. Riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova con verbale n. A CMO151406 il nesso di causalità tra la terapia trasfusionale subìta e la patologia contratta, la ha stabilito in capo all'attrice il Controparte_10 diritto a otte € 769,36 quale vitalizio mensile, oltre al pagamento degli arretrati dalla domanda pari ad € 9.195,60; successivamente l'attrice chiedeva in questa sede il risarcimento per invalidità Permanente Biologica 35% euro 223.367,00 - Invalidità Temporanea Biologica 100% per 30 giorni euro 2.880,00- Invalidità Temporanea Biologica 75% per 120 giorni euro 8.640,00- Invalidità Temporanea Biologica 50% per 150 giorni euro 7.200,00- Spese Mediche non coperte dal SSN euro 653,25 - Oltre alla personalizzazione del danno nella misura del 50%, per complessivi € 354.423,75.
Ragioni - in fatto ed in diritto – della decisione
Quanto alla prescrizione ci si riporta alla sentenza soprariportata, così come per la legittimazione passiva della nei confronti della la _3 CP_11 viene invocata in g nsabilità contrattual re _3 dell Controparte_7
Lo territorialmente competenti a far CP_2 data dal 1.01.2017 delle sopravvenienze p cibili ad attività ante 31.12.1994, la questione è stata definita con la sentenza sopra indicata e definitivamente risolta nel senso indicato da parte attrice. In generale, il quadro normativo di riferimento è il seguente: il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 ha riordinato la disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle e CP_2
l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, quali “enti strumentali della RE, di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” (art.3.1). Con tale provvedimento i poteri di gestione e la rappresentanza della nuova unità sanitaria locale sono stati conferiti al direttore generale della medesima, e alle è stato demandato di fiSSre i criteri per la definizione dei _3 rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali (art.5, lett, c). La legge 23.12.1994, n. 724, all'art. 6, co. 1, ha poi testualmente stabilito che “in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle aziende di cui al D.lgs. 30.12.1992, n.502, e successive
modificazioni ed integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime”. La successiva legge 28.12.1995, n. 549, all'art. 2, co. 14, ha altresì previsto che “per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commiSSri liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, co. 1, della legge 23.12.1994, n. 724 sono trasformate in gestioni liquidatorie”. Ed infine il D.L. n. 630 del 1996, convertito nella L. n. 21 del 1997 ha continuato ad identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle passività delle soppresse e perciò obbligati a ripianarle (art. 1 e 2), alle stesse affidando anche le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti proprio in tema di finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994. Le menzionate disposizioni normative hanno in tal modo escluso l'ipotesi di successione delle in universum ius alle preesistenti unità sanitarie, e, nel contempo, individuato nella RE il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i loro debiti, realizzando una successione a titolo particolare limitatamente a tali situazioni giuridiche pregresse, e così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle Aziende sanitarie da remore, intralci o pesi finanziari che non trovino causa nell'attività svolta da queste ultime. Tale finalità ha richiesto la creazione di strutture che operano per conto e nell'interesse degli enti successori (le Regioni) e che, (pur costituendo enti strutturalmente e finalisticamente diversi), sono rimaste in rapporto di compenetrazione organica con i medesimi anche quando sono state trasformate (dalla L. n. 549 del 1995) in "gestioni liquidatorie"; esse fruiscono della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria), e sono rappresentate dal direttore generale delle neo costituite che, in veste di CP_2 commiSSrio liquidatore, agisce nell'interesse della P di tale peculiare _3 struttura, possono assolvere alla funzione di tenere separata l'attività di accertamento delle obbligazioni delle ceSSte unità sanitarie da quelle delle nuove aziende sanitarie, nonché di svolgere, su mandato dell'ente territoriale, compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, bensì estesi all'amministrazione e liquidazione della situazione debitoria, attraverso la fase dell'accertamento e ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti delle alla data del 31 dicembre 1994. Dopo gli i della Corte Costituzionale (sent. 89/2000; 82/1998; 430/1997; 416/1995) e le numerose decisioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 23022 e 14336/2005; 4647/2002; 1437/2000; 102/1999;12712/1998; 1989/1997), che hanno ricostruito il riordinamento legislativo operato nella materia sanitaria dal D.Lgs. n. 502 del 1992 attraverso la soppressione delle e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della RE, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sulla gestione dei rapporti di debito e di credito delle soppresse si è consolidato affermando che il complesso sistema che risulta dalle disposizion iamate, comporta, per effetto della rilevata successione ex lege delle Regioni, che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse spetti, anzitutto, alle stesse Regioni, e, altresì, all'organo di rappresentanza della g e stralcio, che prolunga la soggettività
dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria, a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori.
* Venendo alla sostanza della vicenda devono essere svolte le seguenti considerazioni. NeceSSrio è innanzitutto prendere le mosse dalla verifica di sussistenza del nesso di causalità tra le allegate trasfusioni di plasma e la contrazione della patologia;
assodato, e per nulla controverso tra le parti, è in ogni caso, che la sia oggi affetta da Pt_1 epatite C. A tal proposito indispensabile è prima di ogni cosa ricordare – con ciò richiamando condivisibile e ormai non più recente giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha affermato il principio proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria - come in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non sia neceSSria la dimostrazione di un rapporto di stretta consequenzialità neceSSria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la dimostrazione circa la esistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica con la conseguenza che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno poSS ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile così da apparire la concatenazione causale ipotizzata come la più probabile tra quelle possibili ed immaginabili (cfr. cass. civ. ss. uu. 576/2008; cass. civ. sent. 14759/2007). Nel caso che ci occupa, provata e comunque non contestata la costituzione del rapporto contrattuale o da contatto sociale tra l'attrice e l'ente ospedaliero, risulta altamente probabile che in occasione del ricovero menzionato dall'attore – anno 1980 - nel corso del quale è stata praticata infusione di plasma, l'attrice abbia contratto il virus dell'epatite C. E d'altronde proprio le emotrasfusioni costituiscono – come è noto - una delle più frequenti modalità di contagio per il virus dell'epatite C. Assodata è quindi la sussistenza di nesso di causa tra trasfusione e malattia e con ciò, in assenza di prova difforme quanto al decorso causale ovvero quanto al diligente comportamento dei sanitari e più in generale della struttura sanitaria può affermarsi la responsabilità negoziale della convenuta e della _3 CP_2
Quanto all'elemento “soggettivo” dell'illecito civile (inadempimento contrattuale) e, in particolare, alla verifica del diligente comportamento da parte della struttura sanitaria, qui in trattazione devono essere svolte le seguenti considerazioni. Deve come prima cosa essere evidenziato come in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente e danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà quindi al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Ricorda infatti il Supremo Collegio come “in tema di
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. cass. civ. SSUU 577/2008). Una volta accertato il nesso causale (come in effetti è stato sopra accertato), sarà la struttura sanitaria, la quale aveva la disponibilità (il controllo) delle cartelle cliniche e di tutta la documentazione atta a ricostruire provenienza e “qualità” del sangue/plasma trasfuso, a dover dimostrare di avere operato con diligenza e, per quanto qui ed oggi di interesse, a dover dimostrare di aver sottoposto il sangue inoculato all'attrice tutti i controlli – tra cui, quantomeno, quello inerente il valore delle transaminasi – volti ad escluderne la pericolosità. Deve poi, e conseguentemente a quanto sopra chiarito, essere evidenziato che sin dal 1975, e a ben vedere anche da prima di tale momento, era stata accertata l'esistenza di una terza forma di epatite, inizialmente definita come “epatite non-A e non-B”. Nel dicembre 1981, quindi, all'atto della pratica delle trasfusioni in favore dell'odierno attore, si sapeva perfettamente dell'esistenza di questa terza forma di manifestazione del virus dell'epatite. Ciò è tanto vero che numerose norme primarie e secondarie antecedenti l'anno 1981, davano indicazioni in merito alle precauzioni da adottare in sede di prelievo e conseguente trasfusione di sangue umano. Ad esempio, la circolare ministeriale (Ministero Sanità) n. 50 del 28 marzo 1966 dava atto, tra le altre cose (si legga la circolare e non solo la relazione peritale), della necessità della “determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche dei donatori” ai fini della prevenzione dell'epatite virale. Pertanto, ritiene l'odierno giudicante che le convenute e _3 [...]
, non abbiano adeguatamente dimostrato il st CP_11 sanitaria non avendo dimostrato di avere escluso partite di sangue che presentavano valori delle transaminasi superiori alla norma, ovvero dimostrando, risalendo all'identità dei donatori di sangue, che questi, all'epoca della donazione, non presentavano anomali valori delle transaminasi o, comunque, caratteristiche tali da condurre ad escludere che gli stessi fossero portatori di patologie epatiche. Possiamo dunque concludere affermando che il personale sanitario dell'ospedale non ha adottato le dovute accortezze e posto in essere le indispensabili attività Parte_7
e che sarebbero state idonee ad evitare con sufficienti margini di certezza – o quantomeno a limitare - la trasmissione di agenti virali e patogeni, tra cui quello, tra gli altri, dell'epatite C. Ne discende che l'attrice ha subito un danno per l'altrui condotta illecita/inadempiente ed ha pertanto pieno diritto entro i limiti di cui appresso, a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
* PaSSndo ora alla qualificazione ed alla quantificazione dei danni da riconoscere alla le lesioni subite dalla steSS si traducono nel pregiudizio del diritto alla salute Pt_1 costituzionalmente garantito (articolo 32 della Costituzione) e ci si ripota alle conclusioni del CTU TT.SS che si riportano di seguito: Per_1
“Per quanto attiene le conseguenze riconducibili all'infezione da HCV, poiché il decorso clinico è risultato pressocchè asintomatico non solo fino alla diagnosi di positività anticorpale ma anche di riscontro di epatopatia cronica di media entità (2011) si ritiene che poSS essere riconosciuto un periodo di Danno Biologico Temporaneo di 28 giorni a Totale in relazione al ricovero in cui fu perfezionata la diagnosi nel 2011 (nel computo è escluso il ricovero avvenuto nel 1980 in quanto non è possibile stabilire se tale ricovero si sia reso neceSSrio in relazione ad un quadro di epatite acuta erroneamente ricondotto ad una calcolosi della colecisti e oddite stenosante da cefalopancreatite o se di questo si sia effettivamente trattato) e a quelli successivamente resisi neceSSri per il trattamento delle complicanze iatrogene della terapia antivirale assunta, e di 8 mesi al 25% in relazione alla persistenza del quadro fino alla sospensione della terapia. Per quanto riguarda la valutazione del danno secondo i parametri civilistici, nel caso in esame i postumi oggetto di valutazione sono rappresentati da epatopatia cronica a genesi mista (HCV-correlata e su base dismetabolica), con indici di citolisi nella norma, clearance virale, una fibrosi F4 e quadro clinico caratterizzato sostanzialmente da astenia, facile affaticabilità e dispepsia che incidono sulla validità biologica del soggetto configurando un Danno Biologico Permanente quantificabile nella misura del 15% (quindici per cento- Epatopatia Stadio II,) in quanto il quadro di grave fibrosi non si accompagna ad alterazione degli indici di citolisi né ad una sintomatologia di rilievo, come previsto per gli stadi più gravi. In ragione all'inquadramento della epatopatia come a genesi mista, si ritiene che la componente di danno riconducibile all'infezione HCV-correlata sia di difficile definizione non disponendo di elementi utili per stabilire quanto poSS aver inciso la concausa di lesione/menomazione di origine dismetabolica. Si ritiene che tali esiti non incidano in maniera significativa sugli aspetti dinamico-relazionali. L'esame della documentazione agli atti consente di riconoscere una Inabilità Lavorativa Temporanea a Totale di 28 giorni. Per quanto attiene l'Inabilità Lavorativa Permanente, si ritiene che il quadro residuato non abbia pregiudicato significativamente la capacità lavorativa specifica della periziata. Si ritiene che il quadro evolutivo, che ha richiesto una terapia responsabile di effetti collaterali tali da rendere neceSSria l'ospedalizzazione, determinando i postumi sopra descritti, consenta di riconoscere un grado di sofferenza medio-elevato di 28 giorni, medio-lieve nel successivo periodo di malattia e convalescenza (8 mesi) e lieve nel cronico in relazione ai postumi residuati.
Le spese mediche documentate (doc. 18 esami ematochimici € 29,20 + 41,15) per un totale di € 70,35 a cui va aggiunto il costo della C.T.U. (pari ad euro 1830,00), appaiono essere congrue e pertinenti alle lesioni riportate. Non sono da ritenersi pertinenti: visita endocrinologica in LP € 165,00 e le seguenti spese di farmacia € 142,00 + 142,00 + 26,80+ 7,30 (essendo farmaci per il trattamento di altre patologie) + 98,00 (non essendo specificato il prodotto acquistato in sanitaria) Parte attrice ha versato il fondo spese come stabilito dalla S.V. Ill.ma e quindi nulla è più dovuto al sottoscritto C.T.U.”.
Soppesate quindi tutte circostanze di causa, ed quindi tenuto anche conto dei complessivi costi, non solo sociali e psicologici cha la patologia comporta, la somma normalmente riconosciuta a titolo di “danno biologico” sulla base delle tabelle Tribunale di Milano dovrà essere personalizzata con aumento che, in via equitativa, può essere valutato in misura pari al 50% (così da tenere conto, come già sopra anticipato, tanto degli aspetti legati alla sofferenza quanto, più in generale, della neceSSria personalizzazione del danno legandolo alle caratteristiche, anche relazionali, del soggetto e della specifica patologia).
Pertanto, il danno patrimoniale da liquidare alla può essere così quantificato: Pt_1 danno biologico permanente 15 % tab. € 37.530 morale € 14.187,00 – totale € 51.717,00 + Danno da invalidità Totale e Parziale € 7.780,00 – Totale € 59.497,00 + aumento del 30% € 17.850,00. TOTALE GENERALE € 77.347,00, oltre le spese ritenute congrue dalla TT.SS
, pari ad € 1.900,35. Per_1
La suddetta somma, conteggiata all'attualità, non è suscettibile di rivalutazione bensì, unicamente, di essere maggiorata degli interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo e ciò in forza del principio di diritto affermato dal Supremo collegio con sentenza n. 12452/2003 alla quale si rimanda per gli aspetti motivazionali di dettaglio. Parte attrice, peraltro, non risulta avere argomentato alcunché in ordine alla insufficienza della sola rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra menzionato (cfr. cass. civ. 3355/2010 e cass. civ. 22347/2007). Venendo ora a trattare della detraibilità dell'indennizzo conseguito ai sensi della Legge 210/92 devono essere svolte le seguenti considerazioni. Rispetto alla somma sopra quantificata ed astrattamente dovuta all'attrice, proposta dalle parti convenute la relativa eccezione, dovrà essere operata compensazione con quanto percepito a titolo di indennizzo ai sensi della più volte citata legge n. 210/1992. Giova sin da ora evidenziare come la certa cumulabilità tra indennizzo e risarcimento del danno (nel senso che l'erogazione del primo non impedisce la richiesta del secondo quanto a differenze) non poSS condurre a disattendere il fondamentale principio secondo cui il risarcimento del danno non deve arricchire il danneggiato dovendosi limitare a ricondurre lo stesso, nella situazione nella quale si trovava antecedentemente alla verificazione del sinistro. Deve pertanto escludersi che la somma ricevuta a titolo di indennizzo poSS essere compensata con la sola porzione monetaria attribuita a titolo di ristoro del danno patrimoniale atteso che l'indennizzo di cui si tratta, che trova chiaramente causa nello stesso fatto materiale generatore del danno risarcibile e non in altro e concomitante fatto, non ha attinenza alcuna con la sfera patrimoniale del soggetto indennizzato bensì solo costituisce un aiuto economico – che lo Stato ha inteso riconoscere ben sapendo di essere in difetto nell'adozione di misure atte a prevenire il contagio - finalizzato a consentire all'indennizzato di svolgere, nonostante la patologia, un'esistenza il più possibile similare a quella che avrebbe svolto ove non avesse contratto la patologia. Orbene, posto quanto sopra, deve essere evidenziato come la convenuta _3
, senza che sul punto parte attrice abbia mosso specifica contestazione, abbia
[...] umentazione contenente la somma erogata ai sensi della Legge 210/92.
Dovendosi quindi procedere allo scomputo dell'indennizzo concesso – sottoforma di rendita vitalizia - ai sensi della Legge 210/1992 dal risarcimento complessivamente dovuto, per rendere omogenea la rendita attribuita e con la somma appena sopra ricordata ed in astratto liquidabile a titolo di risarcimento, occorre capitalizzare detta rendita. Per farlo si potrà utilizzare la tabella con i coefficienti di capitalizzazione delle rendite allegata al R.D. 1403/1922.
Nell'utilizzare tale tabella sarà quindi indispensabile tenere conto delle considerazioni espresse da cass. civ. 4186/2004 e, con ciò, adeguare i coefficienti di calcolo ai mutati parametri della durata della vita e del tasso di inflazione. Nel caso di specie, la rendita vitalizia riconosciuta alla ammonta a complessivi € Pt_1
769,36 mensili dal 24.4.2014; a tale data l'attrice ave i sicchè il coefficiente di capitalizzazione sarà pari a 15.165,00. Pertanto, utilizzando la tabella di cui si è detto sopra, alla data del 24.4.2014 il valore capitalizzato della rendita in questione sarà € 140.000,00. ESS va quindi decurtata dalla somma che oggi si deve liquidare, secondo le medesime regole con le quali si decurterebbe un acconto. Come statuito da cass. civ. 2074/1999 quando si deve tener conto degli acconti già versati, il calcolo deve essere eseguito sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei. Ciò si può conseguire o sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno. Nel caso di specie, non venendo liquidati interessi, si scomputerà l'acconto rivalutandolo alla data odierna e quindi detraendolo dall'importo della liquidazione del danno ad oggi calcolato. In definitiva, quindi, la liquidazione del risarcimento dovuto è la seguente: danno liquidato € 77.347,00 (+ spese 1.900,35) – acconto da sottrarre € 140.000,00 = differenza tra le due somme: - 60.753,35. In sostanza, il valore capitalizzato della rendita attribuita all'odierno attore è più del doppio in rapporto all'ammontare del danno complessivamente patito ed è tale da coprire tutte le voci di danno Dunque, la domanda proposte dall'attrice, detratto quanto ha già conseguito o conseguirà come rendita vitalizia ai sensi della Legge 210/92, deve essere rigettata, se pur riconosciuta la responsabilità, per la contrazione dell'epatite C, della struttura sanitaria scaligera che l'ha avuta in cura nel corso dell'anno 1980.
* Deve prima di ogni cosa essere evidenziato come, anche alla luce dell'esito della lite e, in particolare, dell'affermata responsabilità (per inadempimento) della struttura sanitaria che ha avuto in cura l'attrice, del tutto giustificata sia stata la chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice Controparte_12
Certamente poi, alla luce di quanto sopra affermato in merito all'intervenuto integrale soddisfacimento delle pretese attoree per compensazione, nessuna condanna (di pagamento in manleva/garanzia) deve essere pronunciata in danno della terza chiamata. Venendo infine a trattare delle spese di lite, alla luce del rapporto processuale tra l'attore ed i restanti convenuti e la terza chiamata, data la complessità delle questioni trattate e posta la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in tema di scomputabilità dall'indennizzo erogato ex L. 210/92, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. I costi di CTU devono essere posti definitivamente ed integralmente a carico delle parti in via solidale tra loro.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa deduzione o istanza o domanda disattesa,
- rigetta, per già intervenuto integrale ristoro del danno, la domanda proposta da parte dell'attrice in danno del e Controparte_13 della;
Controparte_2
- conseguentemente rigetta la domanda (in garanzia) proposta dalla in danno della compagnia assicuratrice Controparte_14
- compensa in via integrale i costi di giudizio tra le parti;
- pone definitivamente ed integralmente a carico delle parti in via solidale tra loro dei costi di CTU.
Così deciso in Venezia, 9 gennaio 2025
Il GOP
TT.SS Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
in persona del giudice dott.SS Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile promoSS da
, con l'avvocato Erica Levorato Parte_1 attore contro
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
Controparte_1
con gli avvocati AleSSndro Azzini, Barbara Controparte_2
_3 con la chiamata in causa di con l'avvocato Angelantonio Testa Controparte_4 convenuti
In punto: risarcimento danni da trasfusione ematica
Conclusioni delle parti I difensori delle parti concludono come da verbale d'udienza
Svolgimento del processo Con atto di citazione del 31.1.2018 l'attrice conveniva in giudizio la Parte_1
, l' per sentir _3 Controparte_2 Controparte_1
e
“Accertare e dichiarare la responsabilità dell'allora nonché Controparte_5 quella del in solido e singolarmente secondo i diversi gradi di colpa, di tutti i Controparte_1 danni pat ce, nessuno escluso, riconoscendone, come già accertata in sede di ottenimento dell'indennizzo di cui alla L. 210/2012, la loro conseguenza nell'evento trasfusionale del ricovero del 02.02.1980, così come esposto in narrativa. Per l'effetto, condannare, in via tra loro solidale, la in persona del Presidente pro tempore, la Gestione Liquidatoria ex ULSS _3
28 ersona del CommiSSrio Liquidatore - Direttore Generale pro tempore CP_5
e il in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 Controparte_6 vore ei danni tutti subiti e subendi che si Pt_1
1
quantificano nella misura di € 354.423,75=, o nella diversa maggiore o minore somma che risulterà a seguito dell'istruttoria, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Spese diritti ed onorari di causa nonché del procedimento di mediazione interamente rifuse, oltre al 15% spese generali e accessori di legge dovuti”. Si costituiva l' quale ente succeduto alla Gestione Liquidatoria Controparte_2 ex UlSS 28 , in persona del Direttore Generale-legale _3 rappresentante pro tempore, eccependo in via preliminare l'estinzione dell'azione risarcitoria per compiuta prescrizione decennale, poiché l'attrice aveva scoperto Pt_1
l'insorgenza dell'epatite C già in data 3.06.1996, ma aveva prese ima richiesta di risarcimento danni solamente il 25.11.2015, dunque circa venti anni dopo. Parte convenuta rilevava quindi che la prescrizione decorresse dal momento in cui il danneggiato avesse l'oggettiva possibilità di percepire di aver subìto un danno e di riferire tale danno all'azione almeno colposa di un terzo. La convenuta, inoltre, a causa del lungo lasso temporale intercorso tra la scoperta della malattia e l'esperimento dell'azione giudiziaria, affermava di non essere in grado di reperire la documentazione neceSSria a provare la non infezione, da parte del virus dell'epatite C, del sangue trasfuso a parte attrice. L' convenuta precisava, altresì, che non sarebbe neppure Controparte_2 individuabile la condotta asseritamente negligente e imperita, atteso che il virus dell'epatite C venne identificato solo nel 1988 (dunque 8 anni dopo la trasfusione), aggiungendo che nel 1980 non esistevano ancora i test capaci di rilevare la presenza del virus nel sangue raccolto per le trasfusioni, motivo per cui l'unico modo per impedire l'evento sarebbe stato non praticare alcuna trasfusione. Da ultimo, contestava la sussistenza di responsabilità in capo all sul Controparte_7 presupposto dell'assenza del nesso causale one contratta e ciò anche in ragione del lungo tempo trascorso tra il ricovero (1980) e la scoperta dell'HCV (1996). Sotto il profilo del quantum debeatur, parte convenuta contestava la quantificazione come eccessiva, sostenendo anche che la personalizzazione del danno fosse già considerata nelle Tabelle di Milano nella quantificazione del danno biologico. Inoltre, a parere dell' all'importo richiesto doveva Controparte_2 certamente essere detratta la somma di € 769,36 percepita quale indennizzo dalla sig.ra a titolo di vitalizio mensile ai sensi della L.210/1992 a partire dal 24.4.2014. Pt_1 iva anche il , rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Venezi stenza di responsabilità ex art. 2043 c.c. ed eccependo la prescrizione dell'azione. Rilevava, altresì, l'assenza dell'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale, sul presupposto di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il contagio, tenendo anche conto del fatto che solo nel 1989 furono messi a punto i primi test per la rilevazione di tale virus. Contestava, inoltre, la totale mancanza del nesso di causalità tra il pregiudizio patito dall'attrice e l'asserita omeSS vigilanza del e ciò sul presupposto Controparte_1 della sostanziale differenza sussistente tra so di causa effettuato dalla Commissione Medica nell'ambito della procedura relativa all'indennizzo e l'accertamento effettuato in tema di risarcimento del danno nell'ambito del procedimento civile, ciò a causa della diversa natura e funzione esistente tra indennizzo ex. L. 210/1992 e risarcimento del danno. Il , in aggiunta, sottolineava la non cumulabilità del risarcimento del Controparte_1
d ex L. 210/1992, sulla base del principio della compensatio lucri cum damni. Si costituiva la , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, _3 contestando il difetto di legittimazione passiva, in primo luogo, asserendo che il dovere di vigilanza e controllo in materia di emoderivati fosse di competenza del Controparte_1
e, in secondo luogo, affermando che le sopravvenienze pas
[...] abili all' e non all' Controparte_8 Controparte_9
La RE contestava, altresì, l'estrema genericità nell'esposizione dei fatti da parte dell'attrice e l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria per compiuta decorrenza del termine quinquennale, trattandosi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Contestava, inoltre, che il provvedimento n. 66 per l'ottenimento dell'indennizzo, autorizzato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova, fosse stato rilasciato dalla RE , essendo invece stato emanato dall' (ora _3 Parte_2 Parte_3
[...]
Contestava anche la mancanza di nesso causale, affermando che l'esito favorevole della procedura amministrativa non potesse costituire confessione stragiudiziale né potesse influenzare la configurabilità dell'illecito civile. La richiamava, infine, il principio della compensatio lucri cum damni, _3 ribadendo la neceSSria detrazione, da quanto eventualmente riconosciuto a titolo risarcitorio, della somma ricevuta a titolo di indennizzo ex L. 210/1992. Si costituiva eccependo l'inammissibilità e infondatezza delle Controparte_4 domande di r ella domanda di manleva proposta dalla convenuta;
rilevava in via preliminare, come la polizza invocata risultasse Controparte_2 assimale ivi contemplato, aderendo in ogni caso all'eccezione di prescrizione dell'azione dell'attrice sollevata dall' . Controparte_2
Dopo lo scambio delle memorie 183 VI com anze istruttorie, disposta CTU medico legale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 458 del 4.3.2020, il Tribunale di Venezia così decideva sulla prescrizione:
“Pacificamente, il diritto al risarcimento per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV è soggetto al termine di prescrizione quinquennale nei confronti del (cfr. Cass. SSUU CP_1
n. 576/2008) e al termine di prescrizione decennale nei confronti dei suc ' di Controparte_5
, trattandosi di responsabilità extracontrattuale nel primo caso tà CP_5 contrattuale nel secondo. Quanto alla decorrenza di siffatti termini prescrizionali, va rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nella specie, epatite HCV cronica poi evolutasi in cirrosi epatica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o al momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto
conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (cfr. Cass. n. 13745/2018). La CaSSzione ha anche chiarito che “la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge 210/1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito” (cfr. Cass. n. 23635/2015). Il dies a quo del termine quinquennale o decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da emotrasfusioni infette, dunque, può in concreto anche essere antecedente alla data di presentazione della domanda di indennizzo, ove risulti provata la diagnosi antecedente e la possibilità di evincere il nesso causale con le trasfusioni ricevute usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche dell'epoca ( v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16550 del 2/07/2013, che ha ritenuto corretta l'individuazione del termine iniziale nella data della certificazione medica, attestante che la paziente era "affetta da epatite cronica da virus C postrasfusionale”). Analizzando in concreto la specifica situazione oggetto del presente giudizio alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che alla data di proposizione del presente giudizio, instaurato con atto notificato ai convenuti in data 8-9.02.2018, la pretesa attorea non fosse effettivamente prescritta, in presenza di un precedente atto interruttivo rappresentato dalla raccomandata di data 25.11.2015 (cfr. doc. 15 fasc. attoreo), inviata alla al ed alla , e di _3 Controparte_1 Parte_4 una diagnosi di epatopatia correlat lm 1. Il fatto che nel 1996 vi fosse stato un mero riscontro di positività per HCV, a fronte di una sola trasfusione di emoderivati subita dall'attrice nel 1980 in occasione del parto del primo figlio, non pare sufficiente per concludere che già a quella data la sig. , con ordinaria diligenza, potesse ricondurre Pt_1 causalmente il virus HCV. Del resto, siffatta conclusione appare suffragata dalla steSS Commissione Medica Ospedaliera di Padova che, con verbale ACMO151406, riassume le risultanze documentali (riscontro di anti – HCV positività nel 1995 e diagnosi di epatite cronica attiva da virus C dopo la biopsia epatica del luglio 2011), e colloca temporalmente la piena conoscenza del danno da parte della richiedente indennizzo nel luglio del 2011. In assenza di elementi di segno contrario che parte convenuta avrebbe dovuto fornire in questa sede (in quanto gravata del relativo onere probatorio), deve ritenersi che solo a partire dal luglio 2011 la sig.
avesse piena ed effettiva conoscenza della riconducibilità causale della propria malattia alla Pt_1 ne subita nel 1980. In presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla domanda risarcitoria stragiudiziale ricevuta dai convenuti in data 1–3.12.2015, l'esercizio dell'azione con atto di citazione notificato dall'attrice in data 8-9.02.2018 deve ritenersi tempestivo. Come già anticipato, la terza chiamata, in quanto costituitasi in giudizio direttamente all'udienza di prima comparizione, deve ritenersi decaduta dal potere di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, con conseguente tardività dell'eccezione di prescrizione in quella sede sollevata. La causa va rimeSS in istruttoria per l'accertamento nel merito della sussistenza di responsabilità in capo ai soggetti convenuti e per l'eventuale quantificazione del danno subito da parte attrice. In assenza di definizione del giudizio non deve essere emeSS statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando nella presente controversia:
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla _3
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da e _3 Controparte_2
Controparte_1 ell'eccezione di prescrizione sollevata da;
Controparte_4
- rimette, nel resto, la causa in istruttoria come da separata ord
- spese al definitivo.”
In fatto: L'attrice precisava di aver contratto epatite cronica attiva di tipo virale (HCV) a seguito di emotrasfusioni praticate dai sanitari dell di durante il Controparte_5 CP_5 ricovero avvenuto in data 2.02.1980 per to;
, avrebbe scoperto di essere affetta da tale virus. Riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova con verbale n. A CMO151406 il nesso di causalità tra la terapia trasfusionale subìta e la patologia contratta, la ha stabilito in capo all'attrice il Controparte_10 diritto a otte € 769,36 quale vitalizio mensile, oltre al pagamento degli arretrati dalla domanda pari ad € 9.195,60; successivamente l'attrice chiedeva in questa sede il risarcimento per invalidità Permanente Biologica 35% euro 223.367,00 - Invalidità Temporanea Biologica 100% per 30 giorni euro 2.880,00- Invalidità Temporanea Biologica 75% per 120 giorni euro 8.640,00- Invalidità Temporanea Biologica 50% per 150 giorni euro 7.200,00- Spese Mediche non coperte dal SSN euro 653,25 - Oltre alla personalizzazione del danno nella misura del 50%, per complessivi € 354.423,75.
Ragioni - in fatto ed in diritto – della decisione
Quanto alla prescrizione ci si riporta alla sentenza soprariportata, così come per la legittimazione passiva della nei confronti della la _3 CP_11 viene invocata in g nsabilità contrattual re _3 dell Controparte_7
Lo territorialmente competenti a far CP_2 data dal 1.01.2017 delle sopravvenienze p cibili ad attività ante 31.12.1994, la questione è stata definita con la sentenza sopra indicata e definitivamente risolta nel senso indicato da parte attrice. In generale, il quadro normativo di riferimento è il seguente: il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 ha riordinato la disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle e CP_2
l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, quali “enti strumentali della RE, di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” (art.3.1). Con tale provvedimento i poteri di gestione e la rappresentanza della nuova unità sanitaria locale sono stati conferiti al direttore generale della medesima, e alle è stato demandato di fiSSre i criteri per la definizione dei _3 rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali (art.5, lett, c). La legge 23.12.1994, n. 724, all'art. 6, co. 1, ha poi testualmente stabilito che “in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle aziende di cui al D.lgs. 30.12.1992, n.502, e successive
modificazioni ed integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime”. La successiva legge 28.12.1995, n. 549, all'art. 2, co. 14, ha altresì previsto che “per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commiSSri liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, co. 1, della legge 23.12.1994, n. 724 sono trasformate in gestioni liquidatorie”. Ed infine il D.L. n. 630 del 1996, convertito nella L. n. 21 del 1997 ha continuato ad identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle passività delle soppresse e perciò obbligati a ripianarle (art. 1 e 2), alle stesse affidando anche le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti proprio in tema di finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994. Le menzionate disposizioni normative hanno in tal modo escluso l'ipotesi di successione delle in universum ius alle preesistenti unità sanitarie, e, nel contempo, individuato nella RE il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i loro debiti, realizzando una successione a titolo particolare limitatamente a tali situazioni giuridiche pregresse, e così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle Aziende sanitarie da remore, intralci o pesi finanziari che non trovino causa nell'attività svolta da queste ultime. Tale finalità ha richiesto la creazione di strutture che operano per conto e nell'interesse degli enti successori (le Regioni) e che, (pur costituendo enti strutturalmente e finalisticamente diversi), sono rimaste in rapporto di compenetrazione organica con i medesimi anche quando sono state trasformate (dalla L. n. 549 del 1995) in "gestioni liquidatorie"; esse fruiscono della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria), e sono rappresentate dal direttore generale delle neo costituite che, in veste di CP_2 commiSSrio liquidatore, agisce nell'interesse della P di tale peculiare _3 struttura, possono assolvere alla funzione di tenere separata l'attività di accertamento delle obbligazioni delle ceSSte unità sanitarie da quelle delle nuove aziende sanitarie, nonché di svolgere, su mandato dell'ente territoriale, compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, bensì estesi all'amministrazione e liquidazione della situazione debitoria, attraverso la fase dell'accertamento e ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti delle alla data del 31 dicembre 1994. Dopo gli i della Corte Costituzionale (sent. 89/2000; 82/1998; 430/1997; 416/1995) e le numerose decisioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 23022 e 14336/2005; 4647/2002; 1437/2000; 102/1999;12712/1998; 1989/1997), che hanno ricostruito il riordinamento legislativo operato nella materia sanitaria dal D.Lgs. n. 502 del 1992 attraverso la soppressione delle e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della RE, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sulla gestione dei rapporti di debito e di credito delle soppresse si è consolidato affermando che il complesso sistema che risulta dalle disposizion iamate, comporta, per effetto della rilevata successione ex lege delle Regioni, che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse spetti, anzitutto, alle stesse Regioni, e, altresì, all'organo di rappresentanza della g e stralcio, che prolunga la soggettività
dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria, a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori.
* Venendo alla sostanza della vicenda devono essere svolte le seguenti considerazioni. NeceSSrio è innanzitutto prendere le mosse dalla verifica di sussistenza del nesso di causalità tra le allegate trasfusioni di plasma e la contrazione della patologia;
assodato, e per nulla controverso tra le parti, è in ogni caso, che la sia oggi affetta da Pt_1 epatite C. A tal proposito indispensabile è prima di ogni cosa ricordare – con ciò richiamando condivisibile e ormai non più recente giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha affermato il principio proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria - come in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non sia neceSSria la dimostrazione di un rapporto di stretta consequenzialità neceSSria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la dimostrazione circa la esistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica con la conseguenza che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno poSS ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile così da apparire la concatenazione causale ipotizzata come la più probabile tra quelle possibili ed immaginabili (cfr. cass. civ. ss. uu. 576/2008; cass. civ. sent. 14759/2007). Nel caso che ci occupa, provata e comunque non contestata la costituzione del rapporto contrattuale o da contatto sociale tra l'attrice e l'ente ospedaliero, risulta altamente probabile che in occasione del ricovero menzionato dall'attore – anno 1980 - nel corso del quale è stata praticata infusione di plasma, l'attrice abbia contratto il virus dell'epatite C. E d'altronde proprio le emotrasfusioni costituiscono – come è noto - una delle più frequenti modalità di contagio per il virus dell'epatite C. Assodata è quindi la sussistenza di nesso di causa tra trasfusione e malattia e con ciò, in assenza di prova difforme quanto al decorso causale ovvero quanto al diligente comportamento dei sanitari e più in generale della struttura sanitaria può affermarsi la responsabilità negoziale della convenuta e della _3 CP_2
Quanto all'elemento “soggettivo” dell'illecito civile (inadempimento contrattuale) e, in particolare, alla verifica del diligente comportamento da parte della struttura sanitaria, qui in trattazione devono essere svolte le seguenti considerazioni. Deve come prima cosa essere evidenziato come in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente e danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà quindi al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Ricorda infatti il Supremo Collegio come “in tema di
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. cass. civ. SSUU 577/2008). Una volta accertato il nesso causale (come in effetti è stato sopra accertato), sarà la struttura sanitaria, la quale aveva la disponibilità (il controllo) delle cartelle cliniche e di tutta la documentazione atta a ricostruire provenienza e “qualità” del sangue/plasma trasfuso, a dover dimostrare di avere operato con diligenza e, per quanto qui ed oggi di interesse, a dover dimostrare di aver sottoposto il sangue inoculato all'attrice tutti i controlli – tra cui, quantomeno, quello inerente il valore delle transaminasi – volti ad escluderne la pericolosità. Deve poi, e conseguentemente a quanto sopra chiarito, essere evidenziato che sin dal 1975, e a ben vedere anche da prima di tale momento, era stata accertata l'esistenza di una terza forma di epatite, inizialmente definita come “epatite non-A e non-B”. Nel dicembre 1981, quindi, all'atto della pratica delle trasfusioni in favore dell'odierno attore, si sapeva perfettamente dell'esistenza di questa terza forma di manifestazione del virus dell'epatite. Ciò è tanto vero che numerose norme primarie e secondarie antecedenti l'anno 1981, davano indicazioni in merito alle precauzioni da adottare in sede di prelievo e conseguente trasfusione di sangue umano. Ad esempio, la circolare ministeriale (Ministero Sanità) n. 50 del 28 marzo 1966 dava atto, tra le altre cose (si legga la circolare e non solo la relazione peritale), della necessità della “determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche dei donatori” ai fini della prevenzione dell'epatite virale. Pertanto, ritiene l'odierno giudicante che le convenute e _3 [...]
, non abbiano adeguatamente dimostrato il st CP_11 sanitaria non avendo dimostrato di avere escluso partite di sangue che presentavano valori delle transaminasi superiori alla norma, ovvero dimostrando, risalendo all'identità dei donatori di sangue, che questi, all'epoca della donazione, non presentavano anomali valori delle transaminasi o, comunque, caratteristiche tali da condurre ad escludere che gli stessi fossero portatori di patologie epatiche. Possiamo dunque concludere affermando che il personale sanitario dell'ospedale non ha adottato le dovute accortezze e posto in essere le indispensabili attività Parte_7
e che sarebbero state idonee ad evitare con sufficienti margini di certezza – o quantomeno a limitare - la trasmissione di agenti virali e patogeni, tra cui quello, tra gli altri, dell'epatite C. Ne discende che l'attrice ha subito un danno per l'altrui condotta illecita/inadempiente ed ha pertanto pieno diritto entro i limiti di cui appresso, a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
* PaSSndo ora alla qualificazione ed alla quantificazione dei danni da riconoscere alla le lesioni subite dalla steSS si traducono nel pregiudizio del diritto alla salute Pt_1 costituzionalmente garantito (articolo 32 della Costituzione) e ci si ripota alle conclusioni del CTU TT.SS che si riportano di seguito: Per_1
“Per quanto attiene le conseguenze riconducibili all'infezione da HCV, poiché il decorso clinico è risultato pressocchè asintomatico non solo fino alla diagnosi di positività anticorpale ma anche di riscontro di epatopatia cronica di media entità (2011) si ritiene che poSS essere riconosciuto un periodo di Danno Biologico Temporaneo di 28 giorni a Totale in relazione al ricovero in cui fu perfezionata la diagnosi nel 2011 (nel computo è escluso il ricovero avvenuto nel 1980 in quanto non è possibile stabilire se tale ricovero si sia reso neceSSrio in relazione ad un quadro di epatite acuta erroneamente ricondotto ad una calcolosi della colecisti e oddite stenosante da cefalopancreatite o se di questo si sia effettivamente trattato) e a quelli successivamente resisi neceSSri per il trattamento delle complicanze iatrogene della terapia antivirale assunta, e di 8 mesi al 25% in relazione alla persistenza del quadro fino alla sospensione della terapia. Per quanto riguarda la valutazione del danno secondo i parametri civilistici, nel caso in esame i postumi oggetto di valutazione sono rappresentati da epatopatia cronica a genesi mista (HCV-correlata e su base dismetabolica), con indici di citolisi nella norma, clearance virale, una fibrosi F4 e quadro clinico caratterizzato sostanzialmente da astenia, facile affaticabilità e dispepsia che incidono sulla validità biologica del soggetto configurando un Danno Biologico Permanente quantificabile nella misura del 15% (quindici per cento- Epatopatia Stadio II,) in quanto il quadro di grave fibrosi non si accompagna ad alterazione degli indici di citolisi né ad una sintomatologia di rilievo, come previsto per gli stadi più gravi. In ragione all'inquadramento della epatopatia come a genesi mista, si ritiene che la componente di danno riconducibile all'infezione HCV-correlata sia di difficile definizione non disponendo di elementi utili per stabilire quanto poSS aver inciso la concausa di lesione/menomazione di origine dismetabolica. Si ritiene che tali esiti non incidano in maniera significativa sugli aspetti dinamico-relazionali. L'esame della documentazione agli atti consente di riconoscere una Inabilità Lavorativa Temporanea a Totale di 28 giorni. Per quanto attiene l'Inabilità Lavorativa Permanente, si ritiene che il quadro residuato non abbia pregiudicato significativamente la capacità lavorativa specifica della periziata. Si ritiene che il quadro evolutivo, che ha richiesto una terapia responsabile di effetti collaterali tali da rendere neceSSria l'ospedalizzazione, determinando i postumi sopra descritti, consenta di riconoscere un grado di sofferenza medio-elevato di 28 giorni, medio-lieve nel successivo periodo di malattia e convalescenza (8 mesi) e lieve nel cronico in relazione ai postumi residuati.
Le spese mediche documentate (doc. 18 esami ematochimici € 29,20 + 41,15) per un totale di € 70,35 a cui va aggiunto il costo della C.T.U. (pari ad euro 1830,00), appaiono essere congrue e pertinenti alle lesioni riportate. Non sono da ritenersi pertinenti: visita endocrinologica in LP € 165,00 e le seguenti spese di farmacia € 142,00 + 142,00 + 26,80+ 7,30 (essendo farmaci per il trattamento di altre patologie) + 98,00 (non essendo specificato il prodotto acquistato in sanitaria) Parte attrice ha versato il fondo spese come stabilito dalla S.V. Ill.ma e quindi nulla è più dovuto al sottoscritto C.T.U.”.
Soppesate quindi tutte circostanze di causa, ed quindi tenuto anche conto dei complessivi costi, non solo sociali e psicologici cha la patologia comporta, la somma normalmente riconosciuta a titolo di “danno biologico” sulla base delle tabelle Tribunale di Milano dovrà essere personalizzata con aumento che, in via equitativa, può essere valutato in misura pari al 50% (così da tenere conto, come già sopra anticipato, tanto degli aspetti legati alla sofferenza quanto, più in generale, della neceSSria personalizzazione del danno legandolo alle caratteristiche, anche relazionali, del soggetto e della specifica patologia).
Pertanto, il danno patrimoniale da liquidare alla può essere così quantificato: Pt_1 danno biologico permanente 15 % tab. € 37.530 morale € 14.187,00 – totale € 51.717,00 + Danno da invalidità Totale e Parziale € 7.780,00 – Totale € 59.497,00 + aumento del 30% € 17.850,00. TOTALE GENERALE € 77.347,00, oltre le spese ritenute congrue dalla TT.SS
, pari ad € 1.900,35. Per_1
La suddetta somma, conteggiata all'attualità, non è suscettibile di rivalutazione bensì, unicamente, di essere maggiorata degli interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo e ciò in forza del principio di diritto affermato dal Supremo collegio con sentenza n. 12452/2003 alla quale si rimanda per gli aspetti motivazionali di dettaglio. Parte attrice, peraltro, non risulta avere argomentato alcunché in ordine alla insufficienza della sola rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra menzionato (cfr. cass. civ. 3355/2010 e cass. civ. 22347/2007). Venendo ora a trattare della detraibilità dell'indennizzo conseguito ai sensi della Legge 210/92 devono essere svolte le seguenti considerazioni. Rispetto alla somma sopra quantificata ed astrattamente dovuta all'attrice, proposta dalle parti convenute la relativa eccezione, dovrà essere operata compensazione con quanto percepito a titolo di indennizzo ai sensi della più volte citata legge n. 210/1992. Giova sin da ora evidenziare come la certa cumulabilità tra indennizzo e risarcimento del danno (nel senso che l'erogazione del primo non impedisce la richiesta del secondo quanto a differenze) non poSS condurre a disattendere il fondamentale principio secondo cui il risarcimento del danno non deve arricchire il danneggiato dovendosi limitare a ricondurre lo stesso, nella situazione nella quale si trovava antecedentemente alla verificazione del sinistro. Deve pertanto escludersi che la somma ricevuta a titolo di indennizzo poSS essere compensata con la sola porzione monetaria attribuita a titolo di ristoro del danno patrimoniale atteso che l'indennizzo di cui si tratta, che trova chiaramente causa nello stesso fatto materiale generatore del danno risarcibile e non in altro e concomitante fatto, non ha attinenza alcuna con la sfera patrimoniale del soggetto indennizzato bensì solo costituisce un aiuto economico – che lo Stato ha inteso riconoscere ben sapendo di essere in difetto nell'adozione di misure atte a prevenire il contagio - finalizzato a consentire all'indennizzato di svolgere, nonostante la patologia, un'esistenza il più possibile similare a quella che avrebbe svolto ove non avesse contratto la patologia. Orbene, posto quanto sopra, deve essere evidenziato come la convenuta _3
, senza che sul punto parte attrice abbia mosso specifica contestazione, abbia
[...] umentazione contenente la somma erogata ai sensi della Legge 210/92.
Dovendosi quindi procedere allo scomputo dell'indennizzo concesso – sottoforma di rendita vitalizia - ai sensi della Legge 210/1992 dal risarcimento complessivamente dovuto, per rendere omogenea la rendita attribuita e con la somma appena sopra ricordata ed in astratto liquidabile a titolo di risarcimento, occorre capitalizzare detta rendita. Per farlo si potrà utilizzare la tabella con i coefficienti di capitalizzazione delle rendite allegata al R.D. 1403/1922.
Nell'utilizzare tale tabella sarà quindi indispensabile tenere conto delle considerazioni espresse da cass. civ. 4186/2004 e, con ciò, adeguare i coefficienti di calcolo ai mutati parametri della durata della vita e del tasso di inflazione. Nel caso di specie, la rendita vitalizia riconosciuta alla ammonta a complessivi € Pt_1
769,36 mensili dal 24.4.2014; a tale data l'attrice ave i sicchè il coefficiente di capitalizzazione sarà pari a 15.165,00. Pertanto, utilizzando la tabella di cui si è detto sopra, alla data del 24.4.2014 il valore capitalizzato della rendita in questione sarà € 140.000,00. ESS va quindi decurtata dalla somma che oggi si deve liquidare, secondo le medesime regole con le quali si decurterebbe un acconto. Come statuito da cass. civ. 2074/1999 quando si deve tener conto degli acconti già versati, il calcolo deve essere eseguito sottraendo questi importi in maniera che i termini del calcolo siano omogenei. Ciò si può conseguire o sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti oppure rivalutando l'importo degli acconti alla data della liquidazione finale del danno. Nel caso di specie, non venendo liquidati interessi, si scomputerà l'acconto rivalutandolo alla data odierna e quindi detraendolo dall'importo della liquidazione del danno ad oggi calcolato. In definitiva, quindi, la liquidazione del risarcimento dovuto è la seguente: danno liquidato € 77.347,00 (+ spese 1.900,35) – acconto da sottrarre € 140.000,00 = differenza tra le due somme: - 60.753,35. In sostanza, il valore capitalizzato della rendita attribuita all'odierno attore è più del doppio in rapporto all'ammontare del danno complessivamente patito ed è tale da coprire tutte le voci di danno Dunque, la domanda proposte dall'attrice, detratto quanto ha già conseguito o conseguirà come rendita vitalizia ai sensi della Legge 210/92, deve essere rigettata, se pur riconosciuta la responsabilità, per la contrazione dell'epatite C, della struttura sanitaria scaligera che l'ha avuta in cura nel corso dell'anno 1980.
* Deve prima di ogni cosa essere evidenziato come, anche alla luce dell'esito della lite e, in particolare, dell'affermata responsabilità (per inadempimento) della struttura sanitaria che ha avuto in cura l'attrice, del tutto giustificata sia stata la chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice Controparte_12
Certamente poi, alla luce di quanto sopra affermato in merito all'intervenuto integrale soddisfacimento delle pretese attoree per compensazione, nessuna condanna (di pagamento in manleva/garanzia) deve essere pronunciata in danno della terza chiamata. Venendo infine a trattare delle spese di lite, alla luce del rapporto processuale tra l'attore ed i restanti convenuti e la terza chiamata, data la complessità delle questioni trattate e posta la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in tema di scomputabilità dall'indennizzo erogato ex L. 210/92, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti. I costi di CTU devono essere posti definitivamente ed integralmente a carico delle parti in via solidale tra loro.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa deduzione o istanza o domanda disattesa,
- rigetta, per già intervenuto integrale ristoro del danno, la domanda proposta da parte dell'attrice in danno del e Controparte_13 della;
Controparte_2
- conseguentemente rigetta la domanda (in garanzia) proposta dalla in danno della compagnia assicuratrice Controparte_14
- compensa in via integrale i costi di giudizio tra le parti;
- pone definitivamente ed integralmente a carico delle parti in via solidale tra loro dei costi di CTU.
Così deciso in Venezia, 9 gennaio 2025
Il GOP
TT.SS Anita Giuriolo