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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6971 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10108/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10108/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1 ROSA GIUSEPPE elettivamente domiciliato in PIAZZA DON STURZO, 4 90100 presso Pt_1 il difensore avv. DI ROSA GIUSEPPE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDISCIA CARLO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LARGO AMILCARE PONCHIELLI, 6 00198 ROMA presso il difensore avv. PANDISCIA CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 17/2/2025
Parte convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 12/2/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L di conveniva avanti il Tribunale di Milano Parte_2 Pt_1
al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto inter partes di servizi Controparte_1 telefonici e di sentire condannare al risarcimento del danno di natura patrimoniale per CP_1 l'importo di euro 1247,24 nonché di quello non patrimoniale di euro 20.000,00; al pagamento di indennizzi come da regolamento di cui all'Allegato A Del n. 73/11/CONS e in particolare la CP_2 somma di euro 4.305,00 per ritardo di attivazione e violazione degli oneri informativi,la somma di euro 6.000,00 per la perdita della numerazione, la somma di euro 300,00 per mancata risposta ai reclami , per indennizzi totali di euro 10.605,00.
Allegava parte attrice di essere un Ente pubblico economico e di avere sottoscritto in data 18/2/2019, tramite Agente, un contratto di servizi telefonici ,tra cui centralino e rete internet , con e con CP_1 richiesta di portabilità delle numerazioni già in essere , con canone mensile in parte fisso (euro 74,00) in parte variabile ed un costo complessivo che, nella realtà ,era risultato di euro 250,00-300,00 mensile pagina 1 di 6 Allegava parte attrice che ,dovendo effettuare il trasloco della propria sede in altra sita in via Pt_1 U. La Malfa n. 30 a partire dal 1/6/2020, in data 26/5/2020 veniva inoltrata a tramite il CP_1 proprio Agente ,richiesta di trasloco , richiesta che veniva accolta e per la quale , parte attrice corrispondeva l'importo di euro 90,00 come richiesto.
Deduceva che dopo il trasferimento nella nuova sede , parte attrice scopriva che la sua domanda di trasloco era stata immessa nei sistemi di gestione di solo in data 22/6/2020 con numero CP_1 identificativo 151780000 e che necessitavano ulteriori 50 gg per la sua esecuzione , cosicchè l'Ente si era trovato completamente isolato.
A seguito di richieste informazioni presso parte attrice apprendeva che contrariamente al CP_1 vero, la richiesta di trasloco risultava già esitata , che era stata aperta, nel luglio 2020, altra pratica di trasloco con il n.152720314 e poi altra ancora con il n.18462593.
Deduceva che a fronte della mancata fornitura del servizio di fibra come da contratto , in quanto la nuova sede sarebbe risulta distante dalla centrale, parte attrice autorizzava il servizio di connessione adsl, ma che il trasferimento delle linee non veniva , comunque ,attuato
Deduceva che nel frattempo continuava ad emettere fatturazione bimestrale , peraltro con CP_1 intestazione errata, in assenza di ogni somministrazione di servizi.
Deduceva che a fronte di ciò ,in data 28/7/2020, inviava a pec di reclamo con richieste CP_1 risarcitorie , reclamo che non trovava riscontro
Deduceva che la procedura instaurata avanti il Corecom si concludeva in data 24/3/2021 con verbale negativo
Deduceva che in data 15/3/2021 parte attrice disdettava ogni rapporto contrattuale con CP_1
Deduceva che responsabile anche per il comportamento dei propri agenti, era risultata CP_1 totalmente inadempiente , non aveva dato esecuzione ai servizi richiesti , non aveva correttamente notiziato parte attrice e in spregio ai doveri di buona fede e correttezza e diligenza aveva continuato a fatturare senza alcuna somministrazione di servizi . Tutto ciò con gravi danni sopportati da parte attrice dal maggio 2020 alla disdetta avvenuta in data 15/3/2021
Deduceva che il danno patrimoniale doveva essere quantificato nei costi pagati delle bollette CP_1 emesse senza somministrazione di servizi per l'importo di euro 1247,24
Deduceva che il danno non patrimoniale, determinato dal completo isolamento e dal non poter essere raggiunta dai propri iscritti soprattutto durante il periodo pandemico, era consistito nel danno all'immagine che nell'impossibilità della sua determinazione doveva essere liquidato in via equitativa nella somma di euro 20.000,00
Deduceva, in via subordinata, che parte attrice avrebbe dovuto avere diritto al pagamento degli indennizzi come da Allegato A della Delibera N. 73/11/CONS per un importo totale di euro CP_2
10.605,00
Si costituiva in causa la quale chiedeva la reiezione delle domande attore Controparte_1
Deduceva che non era stata inadempiente, ma che il mancato trasloco era stato determinato CP_1 da problemi tecnici causati soprattutto dalla mancata autorizzazione del Condominio ,ove si trovava la pagina 2 di 6 nuova sede dell'Ente, all'istallazione delle apparecchiature necessarie per la fibra e che in seguito parte attrice aveva rifiutato ogni contatto con l' di riferimento impedendo così Controparte_3
l'esecuzione del trasloco
Deduceva che il danno patrimoniale non era provato;
in primis perché parte attrice non aveva dato prova dell'effettivo trasferimento della sede e del mancato utilizzo dei servizi somministrati nella vecchia sede , in secondo luogo perché le fatture erano riferite oltre che alle linee fisse anche a numerazioni mobili che erano state usufruite
Deduceva che la richiesta di euro 20.000,00 ,a titolo di danno non patrimoniale, per non aver potuto l'ordine essere raggiunto dai propri iscritti risultava sfornita di prova
Deduceva che in ogni caso era mancata la cooperazione da parte dell'Ordine il quale aveva così concorso alla causazione del danno e che l'eventuale danno provato andava diminuito o disatteso ex art 1227 cc
Deduceva che parte attrice avrebbe potuto evitare il danno affiancando alle linee non funzionanti un'altra linea per il periodo di risoluzione delle problematiche.
Deduceva che gli indennizzi di cui alla Dedibera n. 73/11/CONS , peraltro non CP_2 correttamente determinati ,potevano essere liquidati solo in sede amministrativa e che gli stessi non potevano sopperire , in giudizio, alla mancata prova dell'esistenza del danno, ma solo come parametro di riferimento nella liquidazione equitativa , una volta provata l'esistenza di un danno.
**************
Parte attrice ha svolto un'azione di risoluzione contrattuale con richiesta di risarcimento del danno derivante da un' eccezione di inadempimento di consistita nel mancato trasloco delle linee CP_1 fisse e internet si è difesa allegando che il suo inadempimento non sussisteva , ma che il mancato trasloco CP_1 era da addebitarsi a problematiche tecniche non dipendenti dalla stessa.
In primo luogo va considerato che non risulta accoglibile la domanda di risoluzione contrattuale del contratto stipulato in data 18/2/2019 quantomeno per tutta la somministrazione ricevuta , in modo regolare ,da nella vecchia sede di parte attrice . CP_1
Nonostante i termini previsti alla Carta del Cliente per effettuare il trasloco fino a gg 50/60 CP_1
a partire dalla prima richiesta avvenuta in data 26/5/2020, non ha mai effettuato il trasloco CP_1 delle linee a cui si era obbligata.
La richiesta di trasloco delle linee fisse e di internet risulta accettata da ,così come provato CP_1 risulta il pagamento richiesto dell'importo di euro 90,00 da parte dell'Ordine dei Tecnici Sanitari
Ebbene, secondo il principio di diligenza ,correttezza e buona fede che deve sussistere sia nella fase precontrattuale che in quella di esecuzione contrattuale , avrebbe dovuto verificare la CP_1
pagina 3 di 6 fattibilità della prestazione a cui si andava ad obbligare e informare il cliente del non fattibilità perché ad es . sussisteva lontananza della nuova sede dalla sua cabina , necessitava l' apposizione di borchie nonché l'autorizzazione del Condominio (doc n. 3 di parte attrice) ecc. . neppure riusciva ad CP_1 effettuare il trasloco delle linee con somministrazione, anziché della fibra come inizialmente pattuito , della connettività ADSL , autorizzata ,in luogo della fibra , dall'Ordine .
La clausola di limitazione di responsabilità di cui al doc 2 di parte attrice , sebbene riporti doppia sottoscrizione ,risulta del tutto nulla poiché l'inosservanza della necessaria diligenza, dimostra colpa grave della Compagnia telefonica ai sensi e per gli effetti dell'art 1229 cc
La circostanza che non abbia effettuato la prestazione a cui si era obbligata rendeva CP_1 pienamente legittima la disdetta di parte attrice.
Peraltro, l'eccezione di inadempimento sposta l'onere della prova, di avere correttamente eseguito o di non aver potuto adempiere senza colpa , in capo a , la quale non ha offerto alcuna prova di CP_1 ciò
Chiarito che si è resa del tutto inadempiente rispetto alla prestazione del trasloco , occorre CP_1 verificare la richiesta dei danni formulata da parte attrice
Sui danni patrimoniali
Parte attrice ha allegato di aver effettuato il trasferimento nella nuova sede dal 1/6/2020 e di non aver goduto ,da allora, dei servizi telefonici di nonostante il pagamento delle bollette pervenute. CP_1
Poiché nel caso di specie , il danno non può essere considerato in re ipsa , a fronte dell'inadempimen- to,la domanda di risarcimento presuppone che il danneggiato provi l'esistenza del danno e la sua quantificazione nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno subito
Il pagamento delle bollette di cui ai doc 9,10,11 di parte attrice non è stato contestato da CP_1
Quest'ultima , al fine di contestare la richiesta risarcitoria ha allegato la mancanza di prova in merito al reale trasferimento della sede e quindi la presunzione che i servizi telefonici siano stati comunque goduti.
Il trasferimento della sede risulta provato dal documento n. 5 di parte attrice relativo ai reclami dei propri iscritti. Il disconoscimento delle email degli iscritti formulato da risulta generico e CP_1 infondato non provenendo le emails dalla stessa quest'ultima non ha neppure offerto di CP_1
l'effettivo utilizzo dei servizi , con ad es la produzione di tabulati riportanti l'utilizzo dei servizi;
le fatture, come quelle prodotte in causa , in quanto atti unilaterali non possono costituire prova dei servizi somministrati e goduti
Anche l'allegazione che la sim mobile indicata nelle fatture non era da trasferire ,non appare fondata in quanto a fronte della deduzione che la stessa doveva costituire un nuovo servizio , conseguente al trasloco, non ha replicato alcunchè CP_1
pagina 4 di 6 Il pagamento delle fatture e dei costi di trasloco, senza aver ottenuto il servizio ,costituisce quindi un danno emergente che va risarcito. sarà tenuta al pagamento delle somme ricevute da parte attrice dal mese di giugno fino a CP_1 novembre 2020, periodo di cui alle fatture prodotte, oltre ai costi ricevuti per il trasloco e quindi: in riferimento alla fattura di cui al doc 9 e relativa al periodo 17 maggio – 16 luglio 2020 sarà risarcibile l'importo di euro 230,40; in riferimento alla fattura di cui al doc 10 e relativa al periodo 17 luglio – 16 settembre 2020 sarà risarcibile l'importo di euro 361,12; in riferimento alla fattura di cui al doc 11 e relativa al periodo 17 settembre- 16 novembre sarà risarcibile l'importo di euro 361,12; saranno inoltre risarcibili i costi di trasloco pagati ammontanti ad euro 90,00 come da doc 2 di parte attrice e così in totale Euro 1042,64 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Sul danno non patrimoniale
La Corte di legittimità , in ipotesi di inadempimento, ha sancito che i pregiudizi , sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità e derivanti da interessi meritevoli di tutela;
non risulto risarcibili i meri fastidi, disagi , ansie e disappunti e quindi ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta solo quando l'inadempimento leda interessi di natura costituzionale
Ora il mancato trasloco delle linee perdurato diversi mesi e le mancate risposte ai reclami avrebbero potuto causare un danno all'immagine o una perdita di change soggetti anche a determinazione equitativa da parte del Giudice
Ma i suddetti danni non sono in re ipsa;
essi devono essere oggetto di allegazione e di prova anche tramite presunzioni semplici.(Cassazione ordinanza 19551/2023). Parte attrice non ha non ha offerto neppure un principio di prova sull'esistenza del danno, talchè la domanda va disattesa
Sugli indennizzi richiesti
Anche tale domanda va disattesa .
Parte attrice nella precisazione delle conclusioni ha richiesto gli indennizzi “ come meglio specificato al punto sub 2.2 dell' atto di citazione”. Detti indennizzi sono specificati ,in realtà ,al punto
3 e sono richiesti ,in via subordinata ,rispetto alla domanda dei danni chiesti in via principale.
Ora gli indennizzi richiesti secondo la delibera n. 73/11/CONS risultano esigibili solo in sede CP_2 amministrativa avanti il Corecom competente e non possono essere liquidati dal Giudice Ordinario , diversamente dagli indennizzi contrattuali previsti dagli Operatori telefonici nelle proprie Carte dei
Servizi; tale domanda , però ,non è stata formulata da parte attrice
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA pagina 5 di 6 L'inadempimento di e accoglie la domanda risarcitoria di Controparte_1 come in motivazione
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Controparte_1 Parte_1
[...] di :
[...] Pt_1
-a titolo di risarcimento danni la somma di euro1042,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo
-le spese di lite liquidate in euro 950,00 omnia oltre cpa 4% ed iva di legge se dovuta
Milano, 18 settembre 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10108/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1 ROSA GIUSEPPE elettivamente domiciliato in PIAZZA DON STURZO, 4 90100 presso Pt_1 il difensore avv. DI ROSA GIUSEPPE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDISCIA CARLO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in LARGO AMILCARE PONCHIELLI, 6 00198 ROMA presso il difensore avv. PANDISCIA CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 17/2/2025
Parte convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 12/2/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L di conveniva avanti il Tribunale di Milano Parte_2 Pt_1
al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto inter partes di servizi Controparte_1 telefonici e di sentire condannare al risarcimento del danno di natura patrimoniale per CP_1 l'importo di euro 1247,24 nonché di quello non patrimoniale di euro 20.000,00; al pagamento di indennizzi come da regolamento di cui all'Allegato A Del n. 73/11/CONS e in particolare la CP_2 somma di euro 4.305,00 per ritardo di attivazione e violazione degli oneri informativi,la somma di euro 6.000,00 per la perdita della numerazione, la somma di euro 300,00 per mancata risposta ai reclami , per indennizzi totali di euro 10.605,00.
Allegava parte attrice di essere un Ente pubblico economico e di avere sottoscritto in data 18/2/2019, tramite Agente, un contratto di servizi telefonici ,tra cui centralino e rete internet , con e con CP_1 richiesta di portabilità delle numerazioni già in essere , con canone mensile in parte fisso (euro 74,00) in parte variabile ed un costo complessivo che, nella realtà ,era risultato di euro 250,00-300,00 mensile pagina 1 di 6 Allegava parte attrice che ,dovendo effettuare il trasloco della propria sede in altra sita in via Pt_1 U. La Malfa n. 30 a partire dal 1/6/2020, in data 26/5/2020 veniva inoltrata a tramite il CP_1 proprio Agente ,richiesta di trasloco , richiesta che veniva accolta e per la quale , parte attrice corrispondeva l'importo di euro 90,00 come richiesto.
Deduceva che dopo il trasferimento nella nuova sede , parte attrice scopriva che la sua domanda di trasloco era stata immessa nei sistemi di gestione di solo in data 22/6/2020 con numero CP_1 identificativo 151780000 e che necessitavano ulteriori 50 gg per la sua esecuzione , cosicchè l'Ente si era trovato completamente isolato.
A seguito di richieste informazioni presso parte attrice apprendeva che contrariamente al CP_1 vero, la richiesta di trasloco risultava già esitata , che era stata aperta, nel luglio 2020, altra pratica di trasloco con il n.152720314 e poi altra ancora con il n.18462593.
Deduceva che a fronte della mancata fornitura del servizio di fibra come da contratto , in quanto la nuova sede sarebbe risulta distante dalla centrale, parte attrice autorizzava il servizio di connessione adsl, ma che il trasferimento delle linee non veniva , comunque ,attuato
Deduceva che nel frattempo continuava ad emettere fatturazione bimestrale , peraltro con CP_1 intestazione errata, in assenza di ogni somministrazione di servizi.
Deduceva che a fronte di ciò ,in data 28/7/2020, inviava a pec di reclamo con richieste CP_1 risarcitorie , reclamo che non trovava riscontro
Deduceva che la procedura instaurata avanti il Corecom si concludeva in data 24/3/2021 con verbale negativo
Deduceva che in data 15/3/2021 parte attrice disdettava ogni rapporto contrattuale con CP_1
Deduceva che responsabile anche per il comportamento dei propri agenti, era risultata CP_1 totalmente inadempiente , non aveva dato esecuzione ai servizi richiesti , non aveva correttamente notiziato parte attrice e in spregio ai doveri di buona fede e correttezza e diligenza aveva continuato a fatturare senza alcuna somministrazione di servizi . Tutto ciò con gravi danni sopportati da parte attrice dal maggio 2020 alla disdetta avvenuta in data 15/3/2021
Deduceva che il danno patrimoniale doveva essere quantificato nei costi pagati delle bollette CP_1 emesse senza somministrazione di servizi per l'importo di euro 1247,24
Deduceva che il danno non patrimoniale, determinato dal completo isolamento e dal non poter essere raggiunta dai propri iscritti soprattutto durante il periodo pandemico, era consistito nel danno all'immagine che nell'impossibilità della sua determinazione doveva essere liquidato in via equitativa nella somma di euro 20.000,00
Deduceva, in via subordinata, che parte attrice avrebbe dovuto avere diritto al pagamento degli indennizzi come da Allegato A della Delibera N. 73/11/CONS per un importo totale di euro CP_2
10.605,00
Si costituiva in causa la quale chiedeva la reiezione delle domande attore Controparte_1
Deduceva che non era stata inadempiente, ma che il mancato trasloco era stato determinato CP_1 da problemi tecnici causati soprattutto dalla mancata autorizzazione del Condominio ,ove si trovava la pagina 2 di 6 nuova sede dell'Ente, all'istallazione delle apparecchiature necessarie per la fibra e che in seguito parte attrice aveva rifiutato ogni contatto con l' di riferimento impedendo così Controparte_3
l'esecuzione del trasloco
Deduceva che il danno patrimoniale non era provato;
in primis perché parte attrice non aveva dato prova dell'effettivo trasferimento della sede e del mancato utilizzo dei servizi somministrati nella vecchia sede , in secondo luogo perché le fatture erano riferite oltre che alle linee fisse anche a numerazioni mobili che erano state usufruite
Deduceva che la richiesta di euro 20.000,00 ,a titolo di danno non patrimoniale, per non aver potuto l'ordine essere raggiunto dai propri iscritti risultava sfornita di prova
Deduceva che in ogni caso era mancata la cooperazione da parte dell'Ordine il quale aveva così concorso alla causazione del danno e che l'eventuale danno provato andava diminuito o disatteso ex art 1227 cc
Deduceva che parte attrice avrebbe potuto evitare il danno affiancando alle linee non funzionanti un'altra linea per il periodo di risoluzione delle problematiche.
Deduceva che gli indennizzi di cui alla Dedibera n. 73/11/CONS , peraltro non CP_2 correttamente determinati ,potevano essere liquidati solo in sede amministrativa e che gli stessi non potevano sopperire , in giudizio, alla mancata prova dell'esistenza del danno, ma solo come parametro di riferimento nella liquidazione equitativa , una volta provata l'esistenza di un danno.
**************
Parte attrice ha svolto un'azione di risoluzione contrattuale con richiesta di risarcimento del danno derivante da un' eccezione di inadempimento di consistita nel mancato trasloco delle linee CP_1 fisse e internet si è difesa allegando che il suo inadempimento non sussisteva , ma che il mancato trasloco CP_1 era da addebitarsi a problematiche tecniche non dipendenti dalla stessa.
In primo luogo va considerato che non risulta accoglibile la domanda di risoluzione contrattuale del contratto stipulato in data 18/2/2019 quantomeno per tutta la somministrazione ricevuta , in modo regolare ,da nella vecchia sede di parte attrice . CP_1
Nonostante i termini previsti alla Carta del Cliente per effettuare il trasloco fino a gg 50/60 CP_1
a partire dalla prima richiesta avvenuta in data 26/5/2020, non ha mai effettuato il trasloco CP_1 delle linee a cui si era obbligata.
La richiesta di trasloco delle linee fisse e di internet risulta accettata da ,così come provato CP_1 risulta il pagamento richiesto dell'importo di euro 90,00 da parte dell'Ordine dei Tecnici Sanitari
Ebbene, secondo il principio di diligenza ,correttezza e buona fede che deve sussistere sia nella fase precontrattuale che in quella di esecuzione contrattuale , avrebbe dovuto verificare la CP_1
pagina 3 di 6 fattibilità della prestazione a cui si andava ad obbligare e informare il cliente del non fattibilità perché ad es . sussisteva lontananza della nuova sede dalla sua cabina , necessitava l' apposizione di borchie nonché l'autorizzazione del Condominio (doc n. 3 di parte attrice) ecc. . neppure riusciva ad CP_1 effettuare il trasloco delle linee con somministrazione, anziché della fibra come inizialmente pattuito , della connettività ADSL , autorizzata ,in luogo della fibra , dall'Ordine .
La clausola di limitazione di responsabilità di cui al doc 2 di parte attrice , sebbene riporti doppia sottoscrizione ,risulta del tutto nulla poiché l'inosservanza della necessaria diligenza, dimostra colpa grave della Compagnia telefonica ai sensi e per gli effetti dell'art 1229 cc
La circostanza che non abbia effettuato la prestazione a cui si era obbligata rendeva CP_1 pienamente legittima la disdetta di parte attrice.
Peraltro, l'eccezione di inadempimento sposta l'onere della prova, di avere correttamente eseguito o di non aver potuto adempiere senza colpa , in capo a , la quale non ha offerto alcuna prova di CP_1 ciò
Chiarito che si è resa del tutto inadempiente rispetto alla prestazione del trasloco , occorre CP_1 verificare la richiesta dei danni formulata da parte attrice
Sui danni patrimoniali
Parte attrice ha allegato di aver effettuato il trasferimento nella nuova sede dal 1/6/2020 e di non aver goduto ,da allora, dei servizi telefonici di nonostante il pagamento delle bollette pervenute. CP_1
Poiché nel caso di specie , il danno non può essere considerato in re ipsa , a fronte dell'inadempimen- to,la domanda di risarcimento presuppone che il danneggiato provi l'esistenza del danno e la sua quantificazione nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno subito
Il pagamento delle bollette di cui ai doc 9,10,11 di parte attrice non è stato contestato da CP_1
Quest'ultima , al fine di contestare la richiesta risarcitoria ha allegato la mancanza di prova in merito al reale trasferimento della sede e quindi la presunzione che i servizi telefonici siano stati comunque goduti.
Il trasferimento della sede risulta provato dal documento n. 5 di parte attrice relativo ai reclami dei propri iscritti. Il disconoscimento delle email degli iscritti formulato da risulta generico e CP_1 infondato non provenendo le emails dalla stessa quest'ultima non ha neppure offerto di CP_1
l'effettivo utilizzo dei servizi , con ad es la produzione di tabulati riportanti l'utilizzo dei servizi;
le fatture, come quelle prodotte in causa , in quanto atti unilaterali non possono costituire prova dei servizi somministrati e goduti
Anche l'allegazione che la sim mobile indicata nelle fatture non era da trasferire ,non appare fondata in quanto a fronte della deduzione che la stessa doveva costituire un nuovo servizio , conseguente al trasloco, non ha replicato alcunchè CP_1
pagina 4 di 6 Il pagamento delle fatture e dei costi di trasloco, senza aver ottenuto il servizio ,costituisce quindi un danno emergente che va risarcito. sarà tenuta al pagamento delle somme ricevute da parte attrice dal mese di giugno fino a CP_1 novembre 2020, periodo di cui alle fatture prodotte, oltre ai costi ricevuti per il trasloco e quindi: in riferimento alla fattura di cui al doc 9 e relativa al periodo 17 maggio – 16 luglio 2020 sarà risarcibile l'importo di euro 230,40; in riferimento alla fattura di cui al doc 10 e relativa al periodo 17 luglio – 16 settembre 2020 sarà risarcibile l'importo di euro 361,12; in riferimento alla fattura di cui al doc 11 e relativa al periodo 17 settembre- 16 novembre sarà risarcibile l'importo di euro 361,12; saranno inoltre risarcibili i costi di trasloco pagati ammontanti ad euro 90,00 come da doc 2 di parte attrice e così in totale Euro 1042,64 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Sul danno non patrimoniale
La Corte di legittimità , in ipotesi di inadempimento, ha sancito che i pregiudizi , sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità e derivanti da interessi meritevoli di tutela;
non risulto risarcibili i meri fastidi, disagi , ansie e disappunti e quindi ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta solo quando l'inadempimento leda interessi di natura costituzionale
Ora il mancato trasloco delle linee perdurato diversi mesi e le mancate risposte ai reclami avrebbero potuto causare un danno all'immagine o una perdita di change soggetti anche a determinazione equitativa da parte del Giudice
Ma i suddetti danni non sono in re ipsa;
essi devono essere oggetto di allegazione e di prova anche tramite presunzioni semplici.(Cassazione ordinanza 19551/2023). Parte attrice non ha non ha offerto neppure un principio di prova sull'esistenza del danno, talchè la domanda va disattesa
Sugli indennizzi richiesti
Anche tale domanda va disattesa .
Parte attrice nella precisazione delle conclusioni ha richiesto gli indennizzi “ come meglio specificato al punto sub 2.2 dell' atto di citazione”. Detti indennizzi sono specificati ,in realtà ,al punto
3 e sono richiesti ,in via subordinata ,rispetto alla domanda dei danni chiesti in via principale.
Ora gli indennizzi richiesti secondo la delibera n. 73/11/CONS risultano esigibili solo in sede CP_2 amministrativa avanti il Corecom competente e non possono essere liquidati dal Giudice Ordinario , diversamente dagli indennizzi contrattuali previsti dagli Operatori telefonici nelle proprie Carte dei
Servizi; tale domanda , però ,non è stata formulata da parte attrice
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA pagina 5 di 6 L'inadempimento di e accoglie la domanda risarcitoria di Controparte_1 come in motivazione
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a Controparte_1 Parte_1
[...] di :
[...] Pt_1
-a titolo di risarcimento danni la somma di euro1042,64 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo
-le spese di lite liquidate in euro 950,00 omnia oltre cpa 4% ed iva di legge se dovuta
Milano, 18 settembre 2025
Il Gop
dott. Giovannina Riccardi
pagina 6 di 6