Decreto cautelare 14 luglio 2021
Sentenza breve 1 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/10/2021, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/10/2021
N. 01161/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Bissa n. 33;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-(doc. 1), di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- per lavoro subordinato di cui il ricorrente era titolare (contenente l'avviso di lascare il territorio nazionale entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica dell'atto), unitamente ad ogni altro provvedimento e/o atto, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso a quello come sopraindicato ed impugnato, procedimentale o finale, anche non conosciuto, nei confronti dei quali si avanza sin d'ora ogni espressa riserva, anche di motivi di impugnativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, originario del-OMISSIS- presente regolarmente sul territorio nazionale dal 2007, di aver formulato in data 1.11.2019 istanza alla -OMISSIS- di Venezia al fine del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Con il ricorso in oggetto viene chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento, meglio identificato in epigrafe, con il quale la suddetta istanza è stata respinta.
Nell’opporre l’impugnato diniego il -OMISSIS- -OMISSIS- ha premesso che il ricorrente, già interessato da precedenti penali inerenti la “-OMISSIS-, risulta soggetto inammissibile sul territorio Schengen in ragione della condanna subita -OMISSIS- per il reato di-OMISSIS-, al quale è seguita la misura restrittiva dell'espulsione dal territorio nazionale valida fino al -OMISSIS-
Il provvedimento di espulsione è quindi stato adottato nei confronti del ricorrente e il nominativo dello stesso risulta inserito in S.I.S. dalla Autorità -OMISSIS-, quale soggetto inammissibile in territorio Schengen.
Di conseguenza, in applicazione delle disposizioni di cui ali artt. 4, comma 3 e 5 comma, nonché dell’art. 13, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 286/98, che a sua volta richiama l’art. 1 del D.L. 159/11, è stata ritenuta non ammissibile la richiesta di rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno a favore di un soggetto destinatario di segnalazione da parte di un Paese utilizzatore del sistema Schengen, anche se diverso da quello che ha effettuato la segnalazione.
Il ricorso, assistito da istanza cautelare, proposto avverso il diniego così formulato dalla -OMISSIS- è affidato a una serie di censure che possono essere così sinteticamente riassunte:
premesso che l’amministrazione non ha effettuato alcun specifico accertamento presso lo Stato estero in ordine alle condizioni di inammissibilità Schengen, così da completare l’istruttoria e motivare l’eventuale provvedimento di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno, nel caso di specie risulta violato l’obbligo di motivazione e risulta omessa una adeguata istruttoria, in quanto il diniego sarebbe stato formulato in termini del tutto automatici, senza valutare la posizione del ricorrente, sia dal punto di vista sociale che lavorativo, risultando la condanna subita, per un solo reato, un episodio del tutto isolato, inidoneo ad incidere sulla affidabilità dello straniero, che da tempo in Italia ha consolidato la propria posizione.
Il giudizio di pericolosità sociale espresso a sostegno del diniego impugnato risulta quindi del tutto privo di motivazione, non avendo l’amministrazione adeguatamente bilanciato i plurimi profili di ammissibilità della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, confermando la legittimità del provvedimento di diniego e concludendo per la reiezione del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
La difesa resistente, precisato che risultano essere state preventivamente acquisite presso le autorità -OMISSIS- le necessarie informazioni circa la sussistenza dei presupposti per l’inammissibilità Schengen, ha sottolineato che, tenuto conto della tipologia di reato commesso, in applicazione della normativa nazionale, di cui agli artt. 4, comma 3 e 5 del D.lgs. 286/98, la condanna subita dallo straniero costituisce elemento ostativo al rilascio del titolo di soggiorno, non residuando in capo all’amministrazione procedente alcun margine di apprezzamento, essendo la rilevanza e l’ostatività del reato commesso già effettuata dal Legislatore, di tal chè il diniego opposto deve considerarsi atto dovuto.
Alla Camera di consiglio dell’8 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a,, come da verbale, sussistendone i presupposti.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento assunto dalla -OMISSIS- ha correttamente evidenziato che le autorità -OMISSIS- avevano inserito il nominativo del ricorrente nel Sistema Informativo Schengen (SIS), con conseguente segnalazione per “inammissibilità in area Schengen”, a seguito di una sentenza di condanna per reati inerenti -OMISSIS-.
Orbene, la segnalazione proveniente dal SIS costituisce una causa autonoma che preclude l’ingresso e/o il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, impedendo altresì il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario.
La circostanza relativa alla inammissibilità in area Schengen non è contestata dalla parte ricorrente.
Al contempo, così come ribadito dalla difesa erariale, in linea generale, i reati (fra i quali rientra quello commesso dal ricorrente) individuati dallo stesso Legislatore come ostatovi alla presenza/permanenza dello straniero sul territorio nazionale integrano idonei presupposti atti a giustificare la revoca ovvero il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2016, n. 3090; id., 3 maggio 2016, n. 1709; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 28 settembre 2018, n. 722; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 6 settembre 2018, n. 835), in considerazione del grave disvalore che il Legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica, ed in relazione ai quali si prescinde dalla entità della condanna riportata e da eventuali riconoscimenti di attenuanti.
D’altronde, pacificamente, va ribadito che la segnalazione proveniente dal Sistema Informativo Schengen - cd. segnalazione Schengen - costituisce una causa che preclude l’ingresso e/o soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.
La giurisprudenza ha chiarito che la segnalazione fatta pervenire ai sensi dell’Accordo di Schengen da parte del Paese inseritore, ai fini della non ammissione dello straniero nel territorio dello Stato, vincola la P.A. all’adozione del diniego del permesso di soggiorno; si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica dell’esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia (cfr. Tar Campania, n. 2447/2016; Cons. Stato Sez. III, Sent., 25-09-2012, n. 5092).
Non sussiste, quindi, l’obbligo per l’Amministrazione di verificare i presupposti e la natura dell’iscrizione, quando vi è certezza dell’identità del soggetto.
Non grava sulla P.A. un onere istruttorio e motivazionale eccedente rispetto alla mera indicazione relativa all'esistenza della ragione ostativa, all'indicazione del Paese che aveva operato la segnalazione e al titolo relativamente al quale la segnalazione al Sistema Informativo era stata effettuata, ossia delle uniche informazioni a disposizione dell'Amministrazione, anche in considerazione dei limitati oneri informativi gravanti sui Paesi firmatari dell'Accordo di Schengen ai sensi del par. 3 dell'art. 94 del medesimo accordo (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4560, sez. sesta, 10 gennaio 2011, n. 38).
Né potrebbe trarsi dalla stessa Convenzione Schengen alcuna indicazione che operi nel senso prospettato in ricorso: infatti, l’articolo 25 della Convenzione – laddove stabilisce che “ qualora una parte contraente prevede di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest’ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali. ” - riguarda evidentemente l’ipotesi (opposta rispetto a quella oggi in esame) nella quale l’autorità amministrativa intenda in qualche modo sottrarsi al carattere vincolante della iscrizione, volendo concedere in bonam partem un titolo di soggiorno allo straniero segnalato, nonostante l’iscrizione. Viceversa, nell’ipotesi opposta in cui l’amministrazione pubblica ritenga di dover applicare e far valere il carattere ostativo della iscrizione nel S.I.S., nessuna consultazione con le autorità estere è prevista quale condizione per denegare il rinnovo del titolo di soggiorno, essendo appunto sufficiente il richiamo alla esistenza dell’iscrizione.
Nel caso di specie, come confermato dalla difesa erariale, gli elementi acquisiti dalla -OMISSIS- consentono di ritenere accertato che la “segnalazione Schengen” concerna effettivamente l’attuale ricorrente e altresì di conoscerne con sufficiente precisione il motivo.
Per detti motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alla P.A. le spese di lite, liquidate in € 1500,00 (millecinquecento(00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.