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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1332/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 aprile 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. VALLONE DANILO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. GUCCIONE MARGHERITA
(C.F. ), nuova denominazione sociale di Controparte_2 P.IVA_2
già assistito e Controparte_3 Controparte_4
difeso dall'Avv. BERRETTA ANNA
APPELLATI in punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1168/2022 pubblicata il
24/08/2022
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - preliminarmente accogliere la superiore istanza inibitoria e, quindi, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto, poi, nel merito, accogliere il presente atto d'appello ritenendo fondati i motivi in esso contenuti e, quindi, annullare, revocare e/o riformare l'appellata sentenza emessa il 12.08.2022 dal Tribunale Civile di Ragusa nel procedimento iscritto al n. 495/2016 R.G., con ogni consequenziale statuizione. In via gradata, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art.2236 c.c., la inesistenza di responsabilità dei sanitari e dell' convenuta/appellante, con ogni consequenziale statuizione di Pt_1 rigetto della domanda dell'attore\appellato. Od, in ogni caso, ritenere e Part dichiarare la inesistenza di responsabilità in capo alla appellante ai sensi dell'art.1227, 2° comma, c.c. ovvero ritenere e dichiarare la esistenza di colpa dell'attore\appellato ai sensi dell'art.1227, 1° comma, c.c., con ogni consequenziale statuizione nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato. In via ulteriormente subordinata, qualora dovessero ritenersi provati i fatti dedotti dall'attore\appellato e, dunque, accertata la sussistenza di elementi di responsabilità a carico dei sanitari della e/o Controparte_5 CP_6 [...]
stessa, nonché il diritto dell'appellato ad ottenere il risarcimento, Parte_1 ritenere e dichiarare che, per effetto del rapporto assicurativo instaurato con la polizze R.C.T. stipulata con la già Controparte_3 CP_7
obbligata al risarcimento dei danni in favore del sig. è
[...] CP_1 unicamente la citata impresa di assicurazioni, per l'effetto manlevando del tutto la e pronunciando condanna in via Controparte_8 esclusiva a carico di detta impresa d'assicurazioni, nei limiti garantiti. In tal caso, conseguentemente condannare la suddetta impresa di assicurazioni, al risarcimento di quanto codesta Corte riterrà di liquidare in favore dell'appellato anche a titolo di spese di giudizio, nonché al pagamento dei compensi e delle spese processuali sostenute dalla assicurata di Con vittoria di Pt_2 Pt_1 spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata Dimartino:
pag. 2/9 Piaccia alla Corte d'Appello adita Preliminarmente, dichiarare inammissibile o Part comunque rigettare l'istanza di sospensione formulata dall' appellante, in quanto del tutto priva dei relativi presupposti giustificativi;
ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avversata impugnativa per intervenuta decadenza dall'impugnazione; in subordine, nel merito, rigettare perché infondati in fatto e in diritto, e sforniti di prova, tutti i motivi del gravame ex Part adverso proposto;
con la condanna dell' appellante alle spese del grado, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, co 1°, c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, tenuto conto soprattutto della documentale inammissibilità dell'appello, fatta valere in via principale. Contr Per Parte Appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Reiectis adversis, ferme anche le conclusioni di cui agli atti difensivi di primo grado ritualmente depositati;
In via assolutamente preliminare ed assorbente dire, ritenere e dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto appello, poiché notificato tardivamente (il 4 ottobre 2022), oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza al procuratore costituito (l'1settembre 2022); conseguentemente rigettare il proposto appello e confermare integralmente la sentenza n.
1168/2022 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il 24.08.2022, passata in giudicato. In ogni caso e comunque, rigettare l'appello proposto dall'
[...]
in ordine al motivo IV (pagine 16,17,18 e 19) di Parte_1
cui all'atto di appello avverso il relativo capo della sentenza n. 1168/2022 del
Tribunale di Ragusa, e ciò per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente tale capo della sentenza n. 1168/2022 del Tribunale di Ragusa.
Per l'effetto, dire, ritenere e dichiarare che la domanda dell'appellante
[...]
, tendente ad essere garantita e/o manlevata dalla Controparte_8
concludente Compagnia per i fatti oggetto del presente giudizio, deve essere in toto rigettata in quanto non sussiste, alla luce dei contratti assicurativi sopra pag. 3/9 richiamati, alcun obbligo in capo alla (nuova denominazione Controparte_2 sociale di , così come correttamente argomentato e statuito dal Controparte_9
Giudice di Primo Grado;
Nel merito, in via del tutto subordinata e gradata, senza recesso e senza accettazione di contraddittorio, poiché non risulta provata la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il Sig. – e ciò Controparte_1
per tutte le ragioni di cui alle difese ampiamente svolte sia in primo grado che in seno alla presente comparsa di costituzione e risposta - accogliere l'appello proposto dall' limitatamente a tale Parte_1 aspetto e, per l'effetto, riformare esclusivamente i relativi capi della sentenza n.
1168/2022 del Tribunale di Ragusa. In ogni caso e comunque, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata ex art. 283
c.p.c., non sussistendone i presupposti. In ogni caso e comunque, confermare la condanna dell' appellante alle spese del primo grado di giudizio e Pt_1 condannarla, altresì, alle spese del presente grado. Col favore di spese e compensi e salvo ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1168/2022 pubblicata in data 24/08/2022, il Tribunale di Ragusa condannava l' al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 6.614,40 Controparte_1
oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo, nonché della somma di €
5.301,96 oltre interessi dal 23.03.2015 al saldo;
condannava l
[...]
a rimborsare le spese di lite ad Parte_1
Parte entrambe le parti e poneva le spese di c.t.u. a carico dell
Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2022 l'
[...]
ha impugnato la predetta sentenza, formulando le Parte_1 conclusioni sopra riportate.
Si sono costituiti e (nuova Controparte_1 Controparte_2 denominazione sociale di già Controparte_3 CP_4
pag. 4/9 , eccependo preliminarmente la tardività dell'appello e Controparte_3 chiedendone, nel merito, il rigetto.
Indi, all'udienza dell'11/04/2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, esaminare, preliminarmente l'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità e improcedibilità dell'appello proposto dall'
[...]
, poiché notificato tardivamente (il 4 ottobre 2022), oltre il Parte_1
termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza al procuratore costituito
(l'1settembre 2022).
L'eccezione è fondata.
In primo luogo deve richiamarsi il pacifico orientamento della giurisprudenza a mente del quale “il termine breve per le impugnazioni si attiva e significativa condotta propulsiva acceleratoria” che appunto “si estrinseca mediante l'attività processuale tipica della notificazione del provvedimento, se ed in quanto eseguita al soggetto deputato istituzionalmente a tutelare al meglio la parte, siccome dotato della necessaria qualificazione o competenza tecnica e quindi altrettanto istituzionalmente titolato a valutare al meglio l'interesse del cliente al fine di determinarsi a proporre o meno l'impugnazione” (cfr. Cass. SU
30/09/2020, n.20866).
Come chiarito dalle sezioni unite, infatti, “il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 285 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1, a mente dei quali, rispettivamente: "la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170" e "i termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza"; mentre l'art. 170 c.p.c., prevede poi che "dopo la pag. 5/9 costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti"…. La notificazione svolge così il ruolo di una vera provocazione in senso tecnico- giuridico - ad esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare;
la notifica eseguita alla parte di persona, tranne le eccezioni previste dalla legge, non può avere questo effetto. Ne consegue che, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso,
a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità. Pertanto, pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè - di norma - il procuratore costituito ed in quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall'attivazione di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di un'eventuale sua impugnazione. E' pur sempre in linea con questa conclusione, sia pure in base ad una nozione ampia del concetto di notifica al procuratore costituito, la conclusione di idoneità ai fini dell'attivazione del termine breve della notifica alla parte presso il procuratore costituito (Cass. 24/11/2005, n. 24795; Cass.
11/06/2009, n. 13546), come pure di quella diretta a quest'ultimo pur se in luoghi diversi da quelli eletti (per tutte: Cass. 05/11/1998, n. 11093, purchè ovviamente la notifica vada a buon fine;
a maggior ragione se eseguita presso lo pag. 6/9 studio professionale: Cass. ord. 24/07/2009, n. 17391; Cass. 26/03/2010, n.
7365; in senso in parte contrario: Cass. ord. 25/06/2018, n. 16663) e perfino se in forma esecutiva (dopo la novella dell'art. 479 c.p.c.: Cass. 18/04/2014, n.
9051), poichè in tali casi è quest'ultimo ad essere espressamente e certamente coinvolto dalla fase conclusiva della notifica e cioè dalla materiale assunzione di conoscenza dell'atto che ne è oggetto.
Orbene, nel caso in esame, contrariamente da quanto sostenuto da parte Contr appellante, on si è limitata a comunicare la statuizione senza però voler porre il destinatario in condizione di percepire “l'inequivoca intenzione del notificante di sollecitarne la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale impugnazione" avendo, viceversa, proceduto alla notifica della sentenza “ad ogni effetto di legge” come si legge nella relata, e rivolgendo la predetta notifica al difensore, sì come prescritto dalla norma e dalle sezioni unite, proprio in quanto soggetto munito delle necessarie competenze tecniche di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di un'eventuale sua impugnazione.
Ed invero, diversamente dal caso esaminato nella sentenza citata dall'appellante – in cui si era in presenza di una “missiva inviata …tramite posta elettronica certificata dal difensore di .. al difensore di … avente quale oggetto "
CA.Ca. e C.S.G., sentenza n. 5288/2020 del 23/07/2020, Tribunale di Napoli, richiesta di bonario pagamento", con allegata la sentenza e una "proforma di fattura" – nella fattispecie in esame non vi è affatto alcun messaggio che limiti la portata dell'avvenuta notificazione ed anzi è stata redatta la relata di notifica in cui è stato esplicitato che la notifica è eseguita a tutti gli effetti di legge, è presente l'attestazione di conformità della sentenza e nell'oggetto della comunicazione via PEC vi è la dicitura “notificazione ai sensi di legge”, senza, quindi, alcun equivoco sulla volontà perseguita dal notificante.
pag. 7/9 Infine va, ulteriormente, evidenziato l'altro pacifico orientamento della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. 18/03/2025, n. 7262) a mente del quale “La notifica eseguita ad istanza di una parte assume rilevanza per tutti i litisconsorti, determinando il dies a quo unico per l'esercizio del diritto di impugnazione. La decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine breve opera, quindi, nei confronti di tutte le parti, indipendentemente dal fatto che la notifica sia stata ricevuta direttamente o meno”, con la conseguenza che a nulla vale la notificazione della sentenza da parte del avvenuta in data 05/09/2022, CP_1 dovendosi ritenere che il termine breve è decorso dalla prima notificazione della Contr sentenza da parte di
L'appello va, quindi, dichiarato inammissibile per decorso del termine di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente gravame).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di , avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1168/2022 pubblicata in data 24/08/2022
così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello per tardività;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, in pag. 8/9 complessivi € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1332/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 aprile 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. VALLONE DANILO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. GUCCIONE MARGHERITA
(C.F. ), nuova denominazione sociale di Controparte_2 P.IVA_2
già assistito e Controparte_3 Controparte_4
difeso dall'Avv. BERRETTA ANNA
APPELLATI in punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1168/2022 pubblicata il
24/08/2022
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - preliminarmente accogliere la superiore istanza inibitoria e, quindi, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto, poi, nel merito, accogliere il presente atto d'appello ritenendo fondati i motivi in esso contenuti e, quindi, annullare, revocare e/o riformare l'appellata sentenza emessa il 12.08.2022 dal Tribunale Civile di Ragusa nel procedimento iscritto al n. 495/2016 R.G., con ogni consequenziale statuizione. In via gradata, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art.2236 c.c., la inesistenza di responsabilità dei sanitari e dell' convenuta/appellante, con ogni consequenziale statuizione di Pt_1 rigetto della domanda dell'attore\appellato. Od, in ogni caso, ritenere e Part dichiarare la inesistenza di responsabilità in capo alla appellante ai sensi dell'art.1227, 2° comma, c.c. ovvero ritenere e dichiarare la esistenza di colpa dell'attore\appellato ai sensi dell'art.1227, 1° comma, c.c., con ogni consequenziale statuizione nei limiti di quanto risulterà provato ed accertato. In via ulteriormente subordinata, qualora dovessero ritenersi provati i fatti dedotti dall'attore\appellato e, dunque, accertata la sussistenza di elementi di responsabilità a carico dei sanitari della e/o Controparte_5 CP_6 [...]
stessa, nonché il diritto dell'appellato ad ottenere il risarcimento, Parte_1 ritenere e dichiarare che, per effetto del rapporto assicurativo instaurato con la polizze R.C.T. stipulata con la già Controparte_3 CP_7
obbligata al risarcimento dei danni in favore del sig. è
[...] CP_1 unicamente la citata impresa di assicurazioni, per l'effetto manlevando del tutto la e pronunciando condanna in via Controparte_8 esclusiva a carico di detta impresa d'assicurazioni, nei limiti garantiti. In tal caso, conseguentemente condannare la suddetta impresa di assicurazioni, al risarcimento di quanto codesta Corte riterrà di liquidare in favore dell'appellato anche a titolo di spese di giudizio, nonché al pagamento dei compensi e delle spese processuali sostenute dalla assicurata di Con vittoria di Pt_2 Pt_1 spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Appellata Dimartino:
pag. 2/9 Piaccia alla Corte d'Appello adita Preliminarmente, dichiarare inammissibile o Part comunque rigettare l'istanza di sospensione formulata dall' appellante, in quanto del tutto priva dei relativi presupposti giustificativi;
ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile l'avversata impugnativa per intervenuta decadenza dall'impugnazione; in subordine, nel merito, rigettare perché infondati in fatto e in diritto, e sforniti di prova, tutti i motivi del gravame ex Part adverso proposto;
con la condanna dell' appellante alle spese del grado, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, co 1°, c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, tenuto conto soprattutto della documentale inammissibilità dell'appello, fatta valere in via principale. Contr Per Parte Appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Reiectis adversis, ferme anche le conclusioni di cui agli atti difensivi di primo grado ritualmente depositati;
In via assolutamente preliminare ed assorbente dire, ritenere e dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto appello, poiché notificato tardivamente (il 4 ottobre 2022), oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza al procuratore costituito (l'1settembre 2022); conseguentemente rigettare il proposto appello e confermare integralmente la sentenza n.
1168/2022 del Tribunale di Ragusa, pubblicata il 24.08.2022, passata in giudicato. In ogni caso e comunque, rigettare l'appello proposto dall'
[...]
in ordine al motivo IV (pagine 16,17,18 e 19) di Parte_1
cui all'atto di appello avverso il relativo capo della sentenza n. 1168/2022 del
Tribunale di Ragusa, e ciò per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente tale capo della sentenza n. 1168/2022 del Tribunale di Ragusa.
Per l'effetto, dire, ritenere e dichiarare che la domanda dell'appellante
[...]
, tendente ad essere garantita e/o manlevata dalla Controparte_8
concludente Compagnia per i fatti oggetto del presente giudizio, deve essere in toto rigettata in quanto non sussiste, alla luce dei contratti assicurativi sopra pag. 3/9 richiamati, alcun obbligo in capo alla (nuova denominazione Controparte_2 sociale di , così come correttamente argomentato e statuito dal Controparte_9
Giudice di Primo Grado;
Nel merito, in via del tutto subordinata e gradata, senza recesso e senza accettazione di contraddittorio, poiché non risulta provata la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il Sig. – e ciò Controparte_1
per tutte le ragioni di cui alle difese ampiamente svolte sia in primo grado che in seno alla presente comparsa di costituzione e risposta - accogliere l'appello proposto dall' limitatamente a tale Parte_1 aspetto e, per l'effetto, riformare esclusivamente i relativi capi della sentenza n.
1168/2022 del Tribunale di Ragusa. In ogni caso e comunque, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata ex art. 283
c.p.c., non sussistendone i presupposti. In ogni caso e comunque, confermare la condanna dell' appellante alle spese del primo grado di giudizio e Pt_1 condannarla, altresì, alle spese del presente grado. Col favore di spese e compensi e salvo ogni altro diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1168/2022 pubblicata in data 24/08/2022, il Tribunale di Ragusa condannava l' al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di € 6.614,40 Controparte_1
oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo, nonché della somma di €
5.301,96 oltre interessi dal 23.03.2015 al saldo;
condannava l
[...]
a rimborsare le spese di lite ad Parte_1
Parte entrambe le parti e poneva le spese di c.t.u. a carico dell
Con atto di citazione notificato il 4 ottobre 2022 l'
[...]
ha impugnato la predetta sentenza, formulando le Parte_1 conclusioni sopra riportate.
Si sono costituiti e (nuova Controparte_1 Controparte_2 denominazione sociale di già Controparte_3 CP_4
pag. 4/9 , eccependo preliminarmente la tardività dell'appello e Controparte_3 chiedendone, nel merito, il rigetto.
Indi, all'udienza dell'11/04/2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, esaminare, preliminarmente l'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità e improcedibilità dell'appello proposto dall'
[...]
, poiché notificato tardivamente (il 4 ottobre 2022), oltre il Parte_1
termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza al procuratore costituito
(l'1settembre 2022).
L'eccezione è fondata.
In primo luogo deve richiamarsi il pacifico orientamento della giurisprudenza a mente del quale “il termine breve per le impugnazioni si attiva e significativa condotta propulsiva acceleratoria” che appunto “si estrinseca mediante l'attività processuale tipica della notificazione del provvedimento, se ed in quanto eseguita al soggetto deputato istituzionalmente a tutelare al meglio la parte, siccome dotato della necessaria qualificazione o competenza tecnica e quindi altrettanto istituzionalmente titolato a valutare al meglio l'interesse del cliente al fine di determinarsi a proporre o meno l'impugnazione” (cfr. Cass. SU
30/09/2020, n.20866).
Come chiarito dalle sezioni unite, infatti, “il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 285 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1, a mente dei quali, rispettivamente: "la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170" e "i termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza"; mentre l'art. 170 c.p.c., prevede poi che "dopo la pag. 5/9 costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti"…. La notificazione svolge così il ruolo di una vera provocazione in senso tecnico- giuridico - ad esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare;
la notifica eseguita alla parte di persona, tranne le eccezioni previste dalla legge, non può avere questo effetto. Ne consegue che, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso,
a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità. Pertanto, pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè - di norma - il procuratore costituito ed in quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall'attivazione di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di un'eventuale sua impugnazione. E' pur sempre in linea con questa conclusione, sia pure in base ad una nozione ampia del concetto di notifica al procuratore costituito, la conclusione di idoneità ai fini dell'attivazione del termine breve della notifica alla parte presso il procuratore costituito (Cass. 24/11/2005, n. 24795; Cass.
11/06/2009, n. 13546), come pure di quella diretta a quest'ultimo pur se in luoghi diversi da quelli eletti (per tutte: Cass. 05/11/1998, n. 11093, purchè ovviamente la notifica vada a buon fine;
a maggior ragione se eseguita presso lo pag. 6/9 studio professionale: Cass. ord. 24/07/2009, n. 17391; Cass. 26/03/2010, n.
7365; in senso in parte contrario: Cass. ord. 25/06/2018, n. 16663) e perfino se in forma esecutiva (dopo la novella dell'art. 479 c.p.c.: Cass. 18/04/2014, n.
9051), poichè in tali casi è quest'ultimo ad essere espressamente e certamente coinvolto dalla fase conclusiva della notifica e cioè dalla materiale assunzione di conoscenza dell'atto che ne è oggetto.
Orbene, nel caso in esame, contrariamente da quanto sostenuto da parte Contr appellante, on si è limitata a comunicare la statuizione senza però voler porre il destinatario in condizione di percepire “l'inequivoca intenzione del notificante di sollecitarne la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale impugnazione" avendo, viceversa, proceduto alla notifica della sentenza “ad ogni effetto di legge” come si legge nella relata, e rivolgendo la predetta notifica al difensore, sì come prescritto dalla norma e dalle sezioni unite, proprio in quanto soggetto munito delle necessarie competenze tecniche di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di un'eventuale sua impugnazione.
Ed invero, diversamente dal caso esaminato nella sentenza citata dall'appellante – in cui si era in presenza di una “missiva inviata …tramite posta elettronica certificata dal difensore di .. al difensore di … avente quale oggetto "
CA.Ca. e C.S.G., sentenza n. 5288/2020 del 23/07/2020, Tribunale di Napoli, richiesta di bonario pagamento", con allegata la sentenza e una "proforma di fattura" – nella fattispecie in esame non vi è affatto alcun messaggio che limiti la portata dell'avvenuta notificazione ed anzi è stata redatta la relata di notifica in cui è stato esplicitato che la notifica è eseguita a tutti gli effetti di legge, è presente l'attestazione di conformità della sentenza e nell'oggetto della comunicazione via PEC vi è la dicitura “notificazione ai sensi di legge”, senza, quindi, alcun equivoco sulla volontà perseguita dal notificante.
pag. 7/9 Infine va, ulteriormente, evidenziato l'altro pacifico orientamento della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. 18/03/2025, n. 7262) a mente del quale “La notifica eseguita ad istanza di una parte assume rilevanza per tutti i litisconsorti, determinando il dies a quo unico per l'esercizio del diritto di impugnazione. La decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine breve opera, quindi, nei confronti di tutte le parti, indipendentemente dal fatto che la notifica sia stata ricevuta direttamente o meno”, con la conseguenza che a nulla vale la notificazione della sentenza da parte del avvenuta in data 05/09/2022, CP_1 dovendosi ritenere che il termine breve è decorso dalla prima notificazione della Contr sentenza da parte di
L'appello va, quindi, dichiarato inammissibile per decorso del termine di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta ed esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente gravame).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e di , avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1168/2022 pubblicata in data 24/08/2022
così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello per tardività;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida, in favore di ciascuna, in pag. 8/9 complessivi € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 25/10/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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