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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile Unica
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2952/2021
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'udienza del 22.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2952/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Marina di Caulonia (RC), via Alfonsine n. 2, presso lo studio degli avv.ti
Ilario Circosta e Maria Grazia Profazio che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrente
E
(P.IVA/C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in qualità di responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio di Roma, repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Gentile presso il cui studio, sito in Cosenza (CS) alla Via Zanotti Bianco n. 8, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Resistente
E (C.F. ), in persona d+el suo Presidente e legale rappresentante pro- CP_3 P.IVA_2
tempore, domiciliato ai fini della presente controversia in Locri, Agenzia , Via G. CP_3
Matteotti n. 48, presso l'avv. Rita Pisanu che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in data 21.07.2015, a rogito del in Roma Parte_2
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e come nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2021, proponeva Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
09420189002560135000 limitatamente alle seguenti cartelle: 1) n.
CP_ 09420010042863220000, notificata in data 09.01.2002 ente creditore sede di Reggio
Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 1997, 1998 e 1999 per un importo totale di €
10.062,15; 2) n. 094200220005360545000, notificata in data 28.02.2003 ente creditore CP_ sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 1994, 1995, 1996, 1999 e 2000 per un importo totale di € 12.262,94; 3) n. 09420030006459241000, notificata in data CP_ 24.01.2004 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno
2000 e 2001 per un importo totale di € 3.602,23; 4) n. 09420040019394918000, notificata CP_ in data 23.09.2005 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2002 per un importo totale di € 3.502,20; 5) n. 09420050007480987000, notificata
CP_ in data 06.10.2005 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 2002 e 2003 per un importo totale di € 3.601,48; 6) n. 09420050042418158000, CP_ notificata in data 06.09.2006 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 1998-1999- 2000-2001-2002-2003-2004 per un importo totale di €
24.688,45; 7) n. 09420060021913964000, notificata in data 21.03.2007 ente creditore
CP_ sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 1998-1999- 2000-2001-2002-
2003-2004-2005 per un importo totale di € 13.498,12; 8) n. 09420070041032525000,
Pag. 2 di 8 CP_ notificata in data 19.07.2008 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2006 per un importo totale di € 7.739,02; 9) n. CP_ 09420080021275260000, notificata in data 13.05.2009 ente creditore sede di Reggio
Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2006 per un importo totale di € 220,92; 10) n. CP_ 09420080037493753000, notificata in data 11.09.2009 ente creditore sede di Reggio
Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 2007 e 2008 per un importo totale di € 4.285,09; CP_ 11) n. 09420090000403417000, notificata in data 23.12.2009 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2005 per un importo totale di € 870,72; CP_ 12) n. 09420090017840008000, notificata in data 20.01.2010 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2008 per un importo totale di € 2.195,33; CP_ 13) n. 09420090028714334000, notificata in data 05.03.2010 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2008 per un importo totale di € 2.189,54; CP_ 14) n. 09420090040386339000, notificata in data 31.07.2010 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2009 per un importo totale di € 2.225,33; CP_ 15) n. 09420110010975354000, notificata in data 29.07.2011 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2010 per un importo totale di € 2.161,41; CP_ 16) n. 09420110017139032000, notificata in data 22.06.2011 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2007 per un importo totale di € 4.622,81;
17) avviso di addebito n. 34920120000376156000, notificata in data 25.0.2012 ente CP_ creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2010 per un importo totale di € 2.193,26; 18) avviso di addebito n. 34920160005091281000, notificato in data CP_ 12.02.2017 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno
2009 per un importo totale di € 3.381,12.
In particolare, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1) Preliminarmente accertare e dichiarare la parziale illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento
n° 09420199010698830/000 in relazione alla cartelle esattoriali ed avvisi di addebito sopra riportati;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
Sig.ra in relazione alle annullande cartelle esattoriali ed Parte_1 avviso di addebito per la somma di €.103.302,12 per intervenuta prescrizione del diritto nonché per i motivi esposti in narrativa;
3)con conseguente condanna alla refusione delle
Pag. 3 di 8 spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
4) con sentenza immediatamente esecutiva e con ogni diritto fatto salvo».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' eccependo: - in via CP_3
preliminare, lo stralcio di parte dei crediti;
- la carenza di legittimazione passiva dell'ente per quanto riguarda le questioni inerenti al recupero coattivo del credito demandato al concessionario per la riscossione;
- la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Si costituita altresì eccependo: - l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per la tardività dell'opposizione; - la regolare notifica delle cartelle e la non opposizione alle stesse con consequenziale consolidamento del credito;
- il difetto di legittimazione passiva dell'ente concessionario per quanto concerne l'omessa e regolare notifica degli atti pregressi alla formazione del ruolo. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_3
cui agli avvisi di addebito ed alle cartelle sottesi all'atto opposto.
Ancora in via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72.
In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate
Pag. 4 di 8 dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso.
Ciò premesso, nel caso in esame, parte ricorrente ha agito in giudizio impugnando l'intimazione di pagamento n. 09420189002560135000 con riferimento alle seguenti cartelle ed ai seguenti avvisi di addebito: CP_ 1) n. 09420010042863220000, notificata in data 09.01.2002 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 1997, 1998 e 1999 per un importo totale di € 10.062,15; 2) n. 094200220005360545000, notificata in data CP_ 28.02.2003 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 1994, 1995, 1996, 1999 e 2000 per un importo totale di € 12.262,94; 3) n. CP_ 09420030006459241000, notificata in data 24.01.2004 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2000 e 2001 per un importo totale di € 3.602,23; 4) n. 09420040019394918000, notificata in data 23.09.2005 ente CP_ creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2002 per un importo totale di € 3.502,20; 5) n. 09420050007480987000, notificata in data CP_ 06.10.2005 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 2002 e 2003 per un importo totale di € 3.601,48; 6) n. CP_ 09420050042418158000, notificata in data 06.09.2006 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 1998-1999- 2000-2001-2002-
2003-2004 per un importo totale di € 24.688,45; 7) n. 09420060021913964000, CP_ notificata in data 21.03.2007 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 1998-1999- 2000-2001-2002-2003-2004-2005 per un
Pag. 5 di 8 importo totale di € 13.498,12; 8) n. 09420070041032525000, notificata in data CP_ 19.07.2008 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2006 per un importo totale di € 7.739,02; 9) n. 09420080021275260000, CP_ notificata in data 13.05.2009 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2006 per un importo totale di € 220,92; 10) n. CP_ 09420080037493753000, notificata in data 11.09.2009 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 2007 e 2008 per un importo totale di € 4.285,09; 11) n. 09420090000403417000, notificata in data 23.12.2009 ente
CP_ creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2005 per un importo totale di € 870,72; 12) n. 09420090017840008000, notificata in data
CP_ 20.01.2010 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2008 per un importo totale di € 2.195,33; 13) n. 09420090028714334000,
CP_ notificata in data 05.03.2010 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2008 per un importo totale di € 2.189,54; 14) n.
CP_ 09420090040386339000, notificata in data 31.07.2010 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2009 per un importo totale di €
2.225,33; 15) n. 09420110010975354000, notificata in data 29.07.2011 ente
CP_ creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2010 per un importo totale di € 2.161,41; 16) n. 09420110017139032000, notificata in data CP_ 22.06.2011 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2007 per un importo totale di € 4.622,81; 17) avviso di addebito n.
CP_ 34920120000376156000, notificata in data 25.05.2012 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2010 per un importo totale di €
2.193,26; 18) avviso di addebito n. 34920160005091281000, notificato in data
CP_ 12.02.2017 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2009 per un importo totale di € 3.381,12.
In particolare, la ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo (art. 3 l. 335/1995) in ragione della mancata notifica di atti interruttivi.
Si sono costituiti in giudizio sia l' quale ente impositore titolare del credito CP_3
contributivo che l' e dalle difese delle parti resistenti è Controparte_4
Pag. 6 di 8 emerso l'intervenuto sgravio per le seguenti cartelle ed i seguenti avvisi di addebito oggetto di opposizione: 1) n. 09420010042863220000; 2) n.
094200220005360545000; 3) n. 09420030006459241000; 4) n.
09420040019394918000; 5) n. 09420050007480987000; 6) n.
09420070041032525000; 7) n. 09420080021275260000; 8) n.
09420080037493753000; 9) n 09420090000403417000; 10) n.
09420090017840008000; 11) n. 09420090028714334000; 12) n.
09420090040386339000; 13) n. 09420110010975354000 e 14) n.
09420110017139032000.
Alla luce del suddetto storno, non contestato dalle parti come si evince dai verbali in atti, deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai suddetti atti impositivi.
Per quanto riguarda invece le cartelle e gli avvisi di addebito non oggetto di stralcio, occorre valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata con il ricorso in opposizione.
Esaminata la documentazione versata in atti dagli enti resistenti, la suddetta eccezione risulta fondata con riferimento alle cartelle n. 09420050042418158000,
e n. 09420060021913964000, in quanto non è stata allegata documentazione comprovante la rituale e tempestiva notifica delle stesse, idonea a interrompere il decorso della prescrizione in epoca antecedente l'intimazione oggi opposta.
Infondata è invece l'eccezione di prescrizione del credito contributivo per quel che riguarda i restanti avvisi di addebito oggetto di impugnazione: - n.
34920120000376156000 e n. 34920160005091281000. Risulta infatti provata dagli allegati alla memoria di costituzione , l'avvenuta notifica dei suddetti CP_3
avvisi, nelle date richiamate in atti. Notifica alla quale non ha fatto seguito alcuna attività di contestazione della parte ricorrente prima dell'odierna opposizione, con conseguente irretrattabilità dei crediti in questione.
Ciò premesso il ricorso può trovare solo parziale accoglimento nei limiti sopra evidenziati ed ogni ulteriore questione e/o eccezione e/o domanda deve ritenersi assorbita.
Pag. 7 di 8 Stante il concreto dispiegarsi del giudizio e considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Per quanto occorrer possa si precisa che per mero refuso, nelle conclusioni rassegnate da parte ricorrente è errato il numero indicato per l'intimazione di pagamento, dovendosi fare riferimento a quello riportato nel corpo del ricorso e risultante dalla documentazione allegata allo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1 C.F._1
), R.G. n. 2952/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle seguenti cartelle ed ai seguenti avvisi di addebito: 1) n. 09420010042863220000; 2) n.
094200220005360545000; 3) n. 09420030006459241000; 4) n.
09420040019394918000; 5) n. 09420050007480987000; 6) n.
09420070041032525000; 7) n. 09420080021275260000; 8) n.
09420080037493753000; 9) n 09420090000403417000; 10) n.
09420090017840008000; 11) n. 09420090028714334000; 12) n.
09420090040386339000; 13) n. 09420110010975354000 e 14) n.
09420110017139032000, con ogni conseguenza di legge;
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
09420189002560135000 limitatamente alle cartelle n. 09420050042418158000 e n. 09420060021913964000 stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, rigetta per il resto con ogni conseguenza di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
Pag. 8 di 8
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile Unica
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2952/2021
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'udienza del 22.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2952/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Marina di Caulonia (RC), via Alfonsine n. 2, presso lo studio degli avv.ti
Ilario Circosta e Maria Grazia Profazio che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
Ricorrente
E
(P.IVA/C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in qualità di responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio di Roma, repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Gentile presso il cui studio, sito in Cosenza (CS) alla Via Zanotti Bianco n. 8, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Resistente
E (C.F. ), in persona d+el suo Presidente e legale rappresentante pro- CP_3 P.IVA_2
tempore, domiciliato ai fini della presente controversia in Locri, Agenzia , Via G. CP_3
Matteotti n. 48, presso l'avv. Rita Pisanu che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in data 21.07.2015, a rogito del in Roma Parte_2
Resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione depositate e come nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2021, proponeva Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
09420189002560135000 limitatamente alle seguenti cartelle: 1) n.
CP_ 09420010042863220000, notificata in data 09.01.2002 ente creditore sede di Reggio
Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 1997, 1998 e 1999 per un importo totale di €
10.062,15; 2) n. 094200220005360545000, notificata in data 28.02.2003 ente creditore CP_ sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 1994, 1995, 1996, 1999 e 2000 per un importo totale di € 12.262,94; 3) n. 09420030006459241000, notificata in data CP_ 24.01.2004 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno
2000 e 2001 per un importo totale di € 3.602,23; 4) n. 09420040019394918000, notificata CP_ in data 23.09.2005 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2002 per un importo totale di € 3.502,20; 5) n. 09420050007480987000, notificata
CP_ in data 06.10.2005 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 2002 e 2003 per un importo totale di € 3.601,48; 6) n. 09420050042418158000, CP_ notificata in data 06.09.2006 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 1998-1999- 2000-2001-2002-2003-2004 per un importo totale di €
24.688,45; 7) n. 09420060021913964000, notificata in data 21.03.2007 ente creditore
CP_ sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 1998-1999- 2000-2001-2002-
2003-2004-2005 per un importo totale di € 13.498,12; 8) n. 09420070041032525000,
Pag. 2 di 8 CP_ notificata in data 19.07.2008 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2006 per un importo totale di € 7.739,02; 9) n. CP_ 09420080021275260000, notificata in data 13.05.2009 ente creditore sede di Reggio
Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2006 per un importo totale di € 220,92; 10) n. CP_ 09420080037493753000, notificata in data 11.09.2009 ente creditore sede di Reggio
Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 2007 e 2008 per un importo totale di € 4.285,09; CP_ 11) n. 09420090000403417000, notificata in data 23.12.2009 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2005 per un importo totale di € 870,72; CP_ 12) n. 09420090017840008000, notificata in data 20.01.2010 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2008 per un importo totale di € 2.195,33; CP_ 13) n. 09420090028714334000, notificata in data 05.03.2010 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2008 per un importo totale di € 2.189,54; CP_ 14) n. 09420090040386339000, notificata in data 31.07.2010 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2009 per un importo totale di € 2.225,33; CP_ 15) n. 09420110010975354000, notificata in data 29.07.2011 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2010 per un importo totale di € 2.161,41; CP_ 16) n. 09420110017139032000, notificata in data 22.06.2011 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2007 per un importo totale di € 4.622,81;
17) avviso di addebito n. 34920120000376156000, notificata in data 25.0.2012 ente CP_ creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2010 per un importo totale di € 2.193,26; 18) avviso di addebito n. 34920160005091281000, notificato in data CP_ 12.02.2017 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno
2009 per un importo totale di € 3.381,12.
In particolare, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1) Preliminarmente accertare e dichiarare la parziale illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento
n° 09420199010698830/000 in relazione alla cartelle esattoriali ed avvisi di addebito sopra riportati;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
Sig.ra in relazione alle annullande cartelle esattoriali ed Parte_1 avviso di addebito per la somma di €.103.302,12 per intervenuta prescrizione del diritto nonché per i motivi esposti in narrativa;
3)con conseguente condanna alla refusione delle
Pag. 3 di 8 spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
4) con sentenza immediatamente esecutiva e con ogni diritto fatto salvo».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' eccependo: - in via CP_3
preliminare, lo stralcio di parte dei crediti;
- la carenza di legittimazione passiva dell'ente per quanto riguarda le questioni inerenti al recupero coattivo del credito demandato al concessionario per la riscossione;
- la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Si costituita altresì eccependo: - l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per la tardività dell'opposizione; - la regolare notifica delle cartelle e la non opposizione alle stesse con consequenziale consolidamento del credito;
- il difetto di legittimazione passiva dell'ente concessionario per quanto concerne l'omessa e regolare notifica degli atti pregressi alla formazione del ruolo. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, il giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste sia la legittimazione passiva dell' in quanto ente che ha emesso l'intimazione di Controparte_1 pagamento impugnata, sia dell' quale ente creditore per i crediti contributivi di CP_3
cui agli avvisi di addebito ed alle cartelle sottesi all'atto opposto.
Ancora in via preliminare, deve anche evidenziarsi che rispetto all'ammissibilità della presente procedura sono sorti taluni problemi. Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata non costituisca un atto autonomamente impugnabile anche in considerazione della mancata inclusione dello stesso nell'elenco di cui all'art.16 del D.P.R. 636/72.
In particolare, occorre rilevare che l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate
Pag. 4 di 8 dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, quando i vizi riguardino proprio l'intimazione in questione.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso.
Ciò premesso, nel caso in esame, parte ricorrente ha agito in giudizio impugnando l'intimazione di pagamento n. 09420189002560135000 con riferimento alle seguenti cartelle ed ai seguenti avvisi di addebito: CP_ 1) n. 09420010042863220000, notificata in data 09.01.2002 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 1997, 1998 e 1999 per un importo totale di € 10.062,15; 2) n. 094200220005360545000, notificata in data CP_ 28.02.2003 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 1994, 1995, 1996, 1999 e 2000 per un importo totale di € 12.262,94; 3) n. CP_ 09420030006459241000, notificata in data 24.01.2004 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2000 e 2001 per un importo totale di € 3.602,23; 4) n. 09420040019394918000, notificata in data 23.09.2005 ente CP_ creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2002 per un importo totale di € 3.502,20; 5) n. 09420050007480987000, notificata in data CP_ 06.10.2005 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 2002 e 2003 per un importo totale di € 3.601,48; 6) n. CP_ 09420050042418158000, notificata in data 06.09.2006 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 1998-1999- 2000-2001-2002-
2003-2004 per un importo totale di € 24.688,45; 7) n. 09420060021913964000, CP_ notificata in data 21.03.2007 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 1998-1999- 2000-2001-2002-2003-2004-2005 per un
Pag. 5 di 8 importo totale di € 13.498,12; 8) n. 09420070041032525000, notificata in data CP_ 19.07.2008 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2006 per un importo totale di € 7.739,02; 9) n. 09420080021275260000, CP_ notificata in data 13.05.2009 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2006 per un importo totale di € 220,92; 10) n. CP_ 09420080037493753000, notificata in data 11.09.2009 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anni 2007 e 2008 per un importo totale di € 4.285,09; 11) n. 09420090000403417000, notificata in data 23.12.2009 ente
CP_ creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2005 per un importo totale di € 870,72; 12) n. 09420090017840008000, notificata in data
CP_ 20.01.2010 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2008 per un importo totale di € 2.195,33; 13) n. 09420090028714334000,
CP_ notificata in data 05.03.2010 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2008 per un importo totale di € 2.189,54; 14) n.
CP_ 09420090040386339000, notificata in data 31.07.2010 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2009 per un importo totale di €
2.225,33; 15) n. 09420110010975354000, notificata in data 29.07.2011 ente
CP_ creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2010 per un importo totale di € 2.161,41; 16) n. 09420110017139032000, notificata in data CP_ 22.06.2011 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2007 per un importo totale di € 4.622,81; 17) avviso di addebito n.
CP_ 34920120000376156000, notificata in data 25.05.2012 ente creditore sede di
Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2010 per un importo totale di €
2.193,26; 18) avviso di addebito n. 34920160005091281000, notificato in data
CP_ 12.02.2017 ente creditore sede di Reggio Calabria avente ad oggetto I.V.S. anno 2009 per un importo totale di € 3.381,12.
In particolare, la ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo (art. 3 l. 335/1995) in ragione della mancata notifica di atti interruttivi.
Si sono costituiti in giudizio sia l' quale ente impositore titolare del credito CP_3
contributivo che l' e dalle difese delle parti resistenti è Controparte_4
Pag. 6 di 8 emerso l'intervenuto sgravio per le seguenti cartelle ed i seguenti avvisi di addebito oggetto di opposizione: 1) n. 09420010042863220000; 2) n.
094200220005360545000; 3) n. 09420030006459241000; 4) n.
09420040019394918000; 5) n. 09420050007480987000; 6) n.
09420070041032525000; 7) n. 09420080021275260000; 8) n.
09420080037493753000; 9) n 09420090000403417000; 10) n.
09420090017840008000; 11) n. 09420090028714334000; 12) n.
09420090040386339000; 13) n. 09420110010975354000 e 14) n.
09420110017139032000.
Alla luce del suddetto storno, non contestato dalle parti come si evince dai verbali in atti, deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai suddetti atti impositivi.
Per quanto riguarda invece le cartelle e gli avvisi di addebito non oggetto di stralcio, occorre valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata con il ricorso in opposizione.
Esaminata la documentazione versata in atti dagli enti resistenti, la suddetta eccezione risulta fondata con riferimento alle cartelle n. 09420050042418158000,
e n. 09420060021913964000, in quanto non è stata allegata documentazione comprovante la rituale e tempestiva notifica delle stesse, idonea a interrompere il decorso della prescrizione in epoca antecedente l'intimazione oggi opposta.
Infondata è invece l'eccezione di prescrizione del credito contributivo per quel che riguarda i restanti avvisi di addebito oggetto di impugnazione: - n.
34920120000376156000 e n. 34920160005091281000. Risulta infatti provata dagli allegati alla memoria di costituzione , l'avvenuta notifica dei suddetti CP_3
avvisi, nelle date richiamate in atti. Notifica alla quale non ha fatto seguito alcuna attività di contestazione della parte ricorrente prima dell'odierna opposizione, con conseguente irretrattabilità dei crediti in questione.
Ciò premesso il ricorso può trovare solo parziale accoglimento nei limiti sopra evidenziati ed ogni ulteriore questione e/o eccezione e/o domanda deve ritenersi assorbita.
Pag. 7 di 8 Stante il concreto dispiegarsi del giudizio e considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
Per quanto occorrer possa si precisa che per mero refuso, nelle conclusioni rassegnate da parte ricorrente è errato il numero indicato per l'intimazione di pagamento, dovendosi fare riferimento a quello riportato nel corpo del ricorso e risultante dalla documentazione allegata allo stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1 C.F._1
), R.G. n. 2952/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle seguenti cartelle ed ai seguenti avvisi di addebito: 1) n. 09420010042863220000; 2) n.
094200220005360545000; 3) n. 09420030006459241000; 4) n.
09420040019394918000; 5) n. 09420050007480987000; 6) n.
09420070041032525000; 7) n. 09420080021275260000; 8) n.
09420080037493753000; 9) n 09420090000403417000; 10) n.
09420090017840008000; 11) n. 09420090028714334000; 12) n.
09420090040386339000; 13) n. 09420110010975354000 e 14) n.
09420110017139032000, con ogni conseguenza di legge;
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
09420189002560135000 limitatamente alle cartelle n. 09420050042418158000 e n. 09420060021913964000 stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, rigetta per il resto con ogni conseguenza di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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