Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/07/2025, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2025, proposto da
OV NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 6657/2020 resa dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro sulla causa civile recante numero di iscrizione a ruolo 16509/2019, pubblicata in data 23 dicembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli in funzione del giudice del lavoro ha condannato l’Inps alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa omessa per il periodo dall’1.9.2009 all’1.4.2012 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 80/1992 (“Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti”).
Premesso che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, l’istante lamenta l’esito infruttuoso della notifica effettuata del titolo provvisto di formula esecutiva ed il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di conseguente condanna dell’Inps all’adempimento del decisum, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia e con applicazione delle penalità di mora.
L’amministrazione si è costituita in giudizio in data 13.6.2025 per opporsi all’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 17.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il titolare p.t. della Direzione Generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Va inoltre accolta, nei limiti e nei termini che seguono, anche la domanda di condanna dell’amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro per l’ulteriore violazione del giudicato, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In particolare, l'astreinte verrà calcolata nella misura di € 500,00 per ogni mese di ritardo nella esecuzione della sentenza, individuando: I) quale termine di decorrenza, il mese successivo alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento (sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente); II) come termine ad quem, il mese dell'adempimento spontaneo sia pure tardivo del giudicato (con la precisazione che il mese va computato per intero in caso di esecuzione oltre il quindicesimo giorno), anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021).
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si individua come limite massimo l’importo di € 5.000,00 (cinquemila), attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni esaminate, con distrazione al procuratore antistatario di parte ricorrente che ha avanzato rituale istanza in calce al libello introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO