Articolo 11 della Legge 15 marzo 2010, n. 38
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 aprile 2010
Art. 11. (Relazione annuale al Parlamento). 1. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio di cui all'articolo 9.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro della salute, entro il 31 ottobre di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.

Entrata in vigore il 3 aprile 2010
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