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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani ConIGliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 90/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 1.04.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Pescara, C.so Vittorio Emanuele n. 161, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Remo Donatelli del Foro di Pescara, il quale la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto d'appello.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nappi del Foro di Pescara CP_1
in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, Piazza Alessandrini n. 25.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. cron. 1680/2023, emessa il 21.12.2023 dal
Tribunale di Pescara – Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“NEL MERITO, contrariis reiectis, piaccia all'on.le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la cessazione del diritto di permanere nell'immobile de quo in capo al resistente , per essere cessato il presupposto relativo, consistente CP_1 nella relazione affettiva e conseguente ampliamento del nucleo familiare, con riserva della ricorrente di istanza all'TE per la pronuncia della revoca dello stesso ampliamento del nucleo familiare e di azione penale per l'accertamento della falsificazione della documentazione prodotta dal convenuto.
IN VIA ISTRUTTORIA: A) si chiede dare atto dell'offerta in comunicazione al momento dell'iscrizione a ruolo ed ammettere la produzione di: 1) duplicato informatico dell'ordinanza impugnata;
2) fascicolo informatico di parte del primo grado;
3) atto d'appello notificato con procura e prova della notifica alla controparte;
4) copia verbale di conciliazione
Di Fulvio/Poste Italiane in sede sindacale 24/1/2013; 5) copia sentenza n.156/2010
Tribunale di Bologna-Giudice del Lavoro;
- A.1) si chiede di consentire la produzione con questo atto, ex art. 345 c. 3° CPC, del seguente documento non potuto produrre in primo grado perché ancora non esistente: - 6) avviso accertamento tassa rifiuti 2019/2020 notificato dalla Adriatica Risorse SpA il
14/12/24;
- B) si chiede altresì, in parziale rinnovazione del dibattimento, ammissione della prova testimoniale a mezzo della teste di Napoli e dom.ta a Pescara, sulle Testimone_1
circostanze di cui ai n.ri 2 3 e 4 del ricorso introduttivo previa epurazione delle circostanze generiche ivi contenute.”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Rigettare integralmente il proposto gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare l'ordinanza n. cron. 1680/2023 (R.G. 425/2023), emessa in data
21.12.2023, dal Tribunale di Pescara, all'esito del giudizio rubricato al n. 425/2023 R.G.;
2. Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 425/2023 promosso dalla IG.ra , odierna appellante, contro il IG. , odierno appellato Parte_1 CP_1
(per ottenere la condanna di quest'ultimo al rilascio, in favore della ricorrente, dell'immobile TE sito in Pescara, Via A. Moro n. 13, piano primo, di cui la ricorrente stessa risulta essere assegnataria, libero e vuoto di persone e/o cose di proprietà del resistente), giudizio nell'ambito del quale si era costituito il resistente eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda formulata dalla ricorrente per non essere stato esperito il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs.
n. 28/2010 e, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda in quanto introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. anziché nella forma del procedimento di cui agli artt. 447 bis e ss. c.p.c.
e, nel merito, contestando le domande attoree in quanto ritenute inammissibili oltre che infondate- il Tribunale di Pescara così statuiva: “Visto l'art.702 ter c.p.c. 1) Rigetta la domanda della ricorrente; 2) condanna la ricorrente a pagare in favore dello Stato le spese del presente giudizio, che liquida e in € 5.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 50%.”.
1.1 Il giudice di primo grado dava atto che a sostegno della domanda la ricorrente aveva esposto: - di essere assegnataria di immobile TE sito in Pescara Via A. Moro n. 13, Scala
4, int. 02, piano primo, in forza di contratto in data 19/02/2009; - che per un breve periodo aveva condiviso a titolo di cortesia ed amicizia l'immobile stesso con il , il quale CP_1
non aveva fissa dimora;
- che essendo stata assunta con contratto a tempo determinato dalle sede di Bologna, si era recata in tale città per lavoro, pur facendo Controparte_2
ritorno a Pescara durante i fine settimana ed in occasione delle ferie e festività, senza mai trasferire la propria residenza da Pescara;
- che nel frattempo i rapporti di amicizia con il resistente si erano deteriorati, ma questi si era rifiutato di rilasciare l'immobile nella sua esclusiva disponibilità; - che avendo ottenuto il trasferimento a Pescara aveva necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile, del quale era obbligata a pagare il canone.
1.2. Dava ancora atto che il resistente, costituendosi in giudizio aveva esposto: - che la controparte in data 26.07.2011 aveva richiesto all'ATER l'ampliamento del nucleo familiare con l'inclusione del convivente IG. ; - che con determina n. 535 CP_1 dell'11.11.2011 l'ATER aveva autorizzato il suddetto ampliamento sul rilievo della “finalità della costituzione di una stabile e duratura convivenza con il carattere di mutua solidarietà”;
- che sul finire dell'anno 2011 la ricorrente, per motivi lavorativi, si era trasferita a Bologna abbandonando l'alloggio, presso il quale non aveva fatto più ritorno;
- che in data 13.11.2012 egli aveva richiesto formalmente l'iscrizione della propria residenza presso l'immobile in discussione, ed a partire da tale data aveva occupato stabilmente l'alloggio, le cui utenze erano state a lui intestate, provvedendo altresì al pagamento dei relativi canoni, facendosi carico delle morosità maturate dall'odierna ricorrente.
1.3. Il Tribunale riteneva la domanda di parte ricorrente infondata in quanto, al contrario di quanto dedotto dalla IG.ra , il IG. non aveva condiviso per un breve Parte_1 CP_1 periodo a titolo di cortesia ed amicizia l'immobile TE con l'odierna appellante, essendo invece emerso dall'istruttoria:
- che il IG. abitava in detto immobile sin dal 2011; CP_1 - che la IG.ra , con domanda del 26.7.2011, aveva chiesto all'TE Parte_1
l'ampliamento del proprio nucleo familiare chiedendo l'inclusione anche del IG.
; CP_1
- che, con determina n. 535 del 11.11.2011, l'TE aveva accolto la domanda della IG.ra ; Parte_1
- che il IG. aveva chiesto ed ottenuto l'scrizione della propria residenza CP_1
presso il detto immobile;
- che il IG. , da più di dieci anni, abitava da solo nell'alloggio TE in CP_1
discorso in quanto la IG.ra si era trasferita, per motivi lavorativi, nella Parte_1
città di Bologna.
Sulla scorta di tali evidenze, il giudice di prime cure riteneva che, al di là dell'intestazione formale del contratto di locazione alla IG.ra , di fatto il rapporto di locazione era Parte_1 proseguito per più di dieci anni tra l'TE ed il IG. il quale abitava nell'immobile del CP_1 tutto legittimante a motivo del già citato provvedimento dell'TE che aveva ampliato il nucleo familiare in suo favore.
1.4 Inoltre, sottolineava che l'immobile TE non era stato abitato dalla ricorrente per circa un decennio e, pertanto, rilevava un contrasto tra tale dato di fatto e la finalità delle assegnazioni delle case popolari che consiste nel garantire un'abitazione alle persone non abbienti.
1.5 In definitiva, precisava che nella specie non si trattava di sostituirsi alle decisioni spettanti all'TE ma di privilegiare, nel rapporto tra le parti, il diritto all'abitazione dell'unico soggetto che vi aveva legittimamente abitato negli ultimi undici anni, sicché doveva essere respinta la pretesa della ricorrente di rilascio in proprio esclusivo favore dell'alloggio solo in virtù dell'intestazione formale del contratto di locazione.
1.6 Le spese del giudizio venivano compensate per il 50% ed il restante 50% veniva posto a carico della ricorrente e, poiché il resistente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in favore dello Stato senza la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 DPR 115/2002.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'originaria ricorrente, chiedendone la riforma, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: A) Errata ricostruzione dei fatti di causa;
B) violazione ed errata applicazione della L.R. 96/1996 con particolare riferimento all'art. 34, nonché violazione degli artt. 4 e 5 L. 20/3/1865 n.2248 All. E;
C) Mancanza di prova ed errata valutazione delle risultanze istruttorie;
D) Erronea condanna alle spese.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituito l'appellato CP_1 chiedendo il rigetto del gravame, con conferma dell'impugnata ordinanza e vittoria di spese. 4. All'esisto dell'udienza del 7.05.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del 9.05.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.04.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 1.4.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di conIGlio da remoto del giorno
3.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che il suo trasferimento da Pescara a Bologna era avvenuto per motivi lavorativi, che il lavoro che era andata a svolgere, presso le , era a tempo determinato e CP_2
che solo dopo un lungo contenzioso con le la aveva ottenuto il CP_2 Parte_1
riconoscimento del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
mentre, solo quando la ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità per motivi di salute nella misura del 67%, era stata accolta la domanda di trasferimento a Pescara.
Segnala che non è stato dato il giusto rilievo, emerso chiaramente dall'istruttoria, al fatto che la relazione tra lei ed il resistente (circostanza che aveva dato origine alla concessione da parte dell'TE dell'ampiamento del nucleo familiare), era ormai cessata.
Si duole inoltre del fatto che il primo giudice ha dato maggior rilievo alle produzioni documentali del relative al pagamento delle utenze dell'appartamento TE, tra CP_1
l'altro ritenute eIGue, piuttosto che alle produzioni documentali dell'appellante ossia l'estratto conto TE al 30.6.2022 ed il contratto di locazione del 19.2.2009.
5.2. Rileva il Collegio come il primo giudice abbia correttamente valutato le emergenze processuali, pervenendo alla condivisibile conclusione che l'immobile sia stato abitato negli ultimi dieci anni in via esclusiva dal , vivendo la stabilmente a Bologna CP_1 Parte_1
per motivi di lavoro.
Non può evidentemente rilevare, al fine di escludere che la negli ultimi dieci anni Parte_1 non abbia abitato stabilmente nell'alloggio TE in discussione, il fatto che il trasferimento per lavoro sia avvenuto inizialmente sulla base di un contratto a termine, dato che la stessa ha comunque lavorato ed abitato a Bologna continuativamente per oltre dieci anni, avendo ottenuto in via giudiziale il riconoscimento della trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Né può rilevare, a tale fine, che la predetta possa essere tornata a Pescara saltuariamente in occasione di fine settimana e di festività, o che vi abbia mantenuto la residenza anagrafica.
5.3. Del resto il ha provato, producendo alcune bollette, di essere intestatario delle CP_1 utenze relative all'immobile, il che dimostra il suo stabile e continuativo rapporto di fatto con l'immobile stesso;
mentre l'estratto conto prodotto dalla rilasciato dall'TE Parte_1
relativamente alla posizione riferibile alla stessa (037355: ) attesta Parte_1
unicamente i versamenti effettuati nel corso degli anni relativamente a quella posizione (è incontroverso che la sia intestataria del contratto di locazione a suo tempo Parte_1 intercorso con l'TE relativamente all'alloggio in questione), ma non dimostra in alcun modo che sia stata la (la quale del resto non ha prodotto alcun bollettino dei versamenti Parte_1
dei canoni) ad effettuare i versamenti, essendo i bollettini intestati a lei in quanto formalmente assegnataria dell'alloggio.
6. Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
6.1. Con tale motivo l'appellante rileva, in primo luogo, una erroneità nel percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure.
Rileva invero che il IG. ha avuto la legittimazione a vivere nell'appartamento CP_1
finché è durata la convivenza (basata su relazione sentimentale) con la IG.ra , dato Parte_1 che proprio la sussistenza di tale relazione è stata alla base del provvedimento dell'TE di ampliamento del nucleo familiare.
Sostiene che, venuta meno la relazione tra le parti, la presenza di quest'ultimo nell'alloggio
TE non può più considerarsi legittima.
In secondo luogo, sostiene che il giudice di primo grado ha violato gli artt. 4 e 5 della L.
20.03.1865 n. 2248 all. E.
Spiega che la normativa in discorso prevede che il giudice ordinario non possa revocare o modificare un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, potendo solo disapplicarlo, sicché il primo giudice sarebbe incorso nella violazione della stessa, avendo legittimato, di fatto, il IG. ad abitare l'immobile in maniera esclusiva. CP_1
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento di ampliamento del nucleo familiare divenuto illegittimo a seguito della fine della relazione tra il IG. e CP_1
l'appellante stessa. 6.2. Il Collegio ritiene utile in primo luogo chiarire che, come già precisato dal Tribunale, il compito nel giudice civile non è quello di sostituirsi all'TE (nelle adottande decisioni in ordine alla permanenza in capo alla ed al dei presupposti richiesti per la Parte_1 CP_1 conservazione dell'alloggio e del diritto di abitarvi, alla luce del difetto, quanto alla prima, della stabile abitazione nell'alloggio per oltre 10 anni, e, quanto al secondo, del venire meno della relazione sentimentale e della convivenza con la prima), ma quello di regolare i rapporti tra le parti.
6.3. Al riguardo dato atto del rapporto di fatto intercorso tra il e l'TE relativamente CP_1 all'immobile oggetto di causa, correttamente ha privilegiato, nei rapporti privati tra le parti, la posizione di quest'ultimo anche alla luce delle finalità delle assegnazioni delle case popolari che è quella di garantire un'abitazione alle persone non abbienti.
7. Va anche rigettato il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma che il rapporto di locazione sia sostanzialmente proseguito per più di dieci anni tra l'TE e il IG. . CP_1
Evidenzia che tale affermazione è sfornita di prova.
Lamenta inoltre che il primo giudice ha errato nell'aver compiuto una valutazione in ordine alle condizioni economiche del IG. in assenza di prove circa le stesse. CP_1
7.2 Al riguardo osserva il Collegio che la ultradecennale detenzione dell'immobile in capo all'appellato è attestata dal fatto che egli, a far data dall'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnataria, vi ha abitato stabilmente fino all'attualità, trasferendovi la residenza ed intestandosi le utenze.
7.3. Quanto alle condizioni economiche dell'appellato è appena il caso di evidenziare che lo stesso precedente grado era ammesso al patrocinio a spese dello stato e lo è anche nel presente grado.
8. Va infine rigettato il quarto motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto compensare integralmente le spese e non solo la metà delle stesse.
8.2. Rileva il Collegio come a fronte dell'integrale soccombenza della ricorrente il provvedimento di parziale compensazione delle spese di lite si rivela del tutto favorevole al soccombente.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, da corrispondersi allo Stato, essendo l'appellato ammesso al patrocinio dello
Stato, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi (in relazione alla semplicità delle questioni involte in giudizio) relativi alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3.473,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di conIGlio del giorno 15.04.2025
La ConIGliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani ConIGliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 90/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 1.04.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Pescara, C.so Vittorio Emanuele n. 161, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Remo Donatelli del Foro di Pescara, il quale la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto d'appello.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nappi del Foro di Pescara CP_1
in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pescara, Piazza Alessandrini n. 25.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza n. cron. 1680/2023, emessa il 21.12.2023 dal
Tribunale di Pescara – Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“NEL MERITO, contrariis reiectis, piaccia all'on.le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la cessazione del diritto di permanere nell'immobile de quo in capo al resistente , per essere cessato il presupposto relativo, consistente CP_1 nella relazione affettiva e conseguente ampliamento del nucleo familiare, con riserva della ricorrente di istanza all'TE per la pronuncia della revoca dello stesso ampliamento del nucleo familiare e di azione penale per l'accertamento della falsificazione della documentazione prodotta dal convenuto.
IN VIA ISTRUTTORIA: A) si chiede dare atto dell'offerta in comunicazione al momento dell'iscrizione a ruolo ed ammettere la produzione di: 1) duplicato informatico dell'ordinanza impugnata;
2) fascicolo informatico di parte del primo grado;
3) atto d'appello notificato con procura e prova della notifica alla controparte;
4) copia verbale di conciliazione
Di Fulvio/Poste Italiane in sede sindacale 24/1/2013; 5) copia sentenza n.156/2010
Tribunale di Bologna-Giudice del Lavoro;
- A.1) si chiede di consentire la produzione con questo atto, ex art. 345 c. 3° CPC, del seguente documento non potuto produrre in primo grado perché ancora non esistente: - 6) avviso accertamento tassa rifiuti 2019/2020 notificato dalla Adriatica Risorse SpA il
14/12/24;
- B) si chiede altresì, in parziale rinnovazione del dibattimento, ammissione della prova testimoniale a mezzo della teste di Napoli e dom.ta a Pescara, sulle Testimone_1
circostanze di cui ai n.ri 2 3 e 4 del ricorso introduttivo previa epurazione delle circostanze generiche ivi contenute.”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. Rigettare integralmente il proposto gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare l'ordinanza n. cron. 1680/2023 (R.G. 425/2023), emessa in data
21.12.2023, dal Tribunale di Pescara, all'esito del giudizio rubricato al n. 425/2023 R.G.;
2. Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza -resa all'esito del giudizio di primo grado n. 425/2023 promosso dalla IG.ra , odierna appellante, contro il IG. , odierno appellato Parte_1 CP_1
(per ottenere la condanna di quest'ultimo al rilascio, in favore della ricorrente, dell'immobile TE sito in Pescara, Via A. Moro n. 13, piano primo, di cui la ricorrente stessa risulta essere assegnataria, libero e vuoto di persone e/o cose di proprietà del resistente), giudizio nell'ambito del quale si era costituito il resistente eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda formulata dalla ricorrente per non essere stato esperito il procedimento di mediazione previsto dall'art. 5 del D. Lgs.
n. 28/2010 e, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda in quanto introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. anziché nella forma del procedimento di cui agli artt. 447 bis e ss. c.p.c.
e, nel merito, contestando le domande attoree in quanto ritenute inammissibili oltre che infondate- il Tribunale di Pescara così statuiva: “Visto l'art.702 ter c.p.c. 1) Rigetta la domanda della ricorrente; 2) condanna la ricorrente a pagare in favore dello Stato le spese del presente giudizio, che liquida e in € 5.200,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge, dichiarandole compensate tra le parti per il restante 50%.”.
1.1 Il giudice di primo grado dava atto che a sostegno della domanda la ricorrente aveva esposto: - di essere assegnataria di immobile TE sito in Pescara Via A. Moro n. 13, Scala
4, int. 02, piano primo, in forza di contratto in data 19/02/2009; - che per un breve periodo aveva condiviso a titolo di cortesia ed amicizia l'immobile stesso con il , il quale CP_1
non aveva fissa dimora;
- che essendo stata assunta con contratto a tempo determinato dalle sede di Bologna, si era recata in tale città per lavoro, pur facendo Controparte_2
ritorno a Pescara durante i fine settimana ed in occasione delle ferie e festività, senza mai trasferire la propria residenza da Pescara;
- che nel frattempo i rapporti di amicizia con il resistente si erano deteriorati, ma questi si era rifiutato di rilasciare l'immobile nella sua esclusiva disponibilità; - che avendo ottenuto il trasferimento a Pescara aveva necessità di riottenere la disponibilità dell'immobile, del quale era obbligata a pagare il canone.
1.2. Dava ancora atto che il resistente, costituendosi in giudizio aveva esposto: - che la controparte in data 26.07.2011 aveva richiesto all'ATER l'ampliamento del nucleo familiare con l'inclusione del convivente IG. ; - che con determina n. 535 CP_1 dell'11.11.2011 l'ATER aveva autorizzato il suddetto ampliamento sul rilievo della “finalità della costituzione di una stabile e duratura convivenza con il carattere di mutua solidarietà”;
- che sul finire dell'anno 2011 la ricorrente, per motivi lavorativi, si era trasferita a Bologna abbandonando l'alloggio, presso il quale non aveva fatto più ritorno;
- che in data 13.11.2012 egli aveva richiesto formalmente l'iscrizione della propria residenza presso l'immobile in discussione, ed a partire da tale data aveva occupato stabilmente l'alloggio, le cui utenze erano state a lui intestate, provvedendo altresì al pagamento dei relativi canoni, facendosi carico delle morosità maturate dall'odierna ricorrente.
1.3. Il Tribunale riteneva la domanda di parte ricorrente infondata in quanto, al contrario di quanto dedotto dalla IG.ra , il IG. non aveva condiviso per un breve Parte_1 CP_1 periodo a titolo di cortesia ed amicizia l'immobile TE con l'odierna appellante, essendo invece emerso dall'istruttoria:
- che il IG. abitava in detto immobile sin dal 2011; CP_1 - che la IG.ra , con domanda del 26.7.2011, aveva chiesto all'TE Parte_1
l'ampliamento del proprio nucleo familiare chiedendo l'inclusione anche del IG.
; CP_1
- che, con determina n. 535 del 11.11.2011, l'TE aveva accolto la domanda della IG.ra ; Parte_1
- che il IG. aveva chiesto ed ottenuto l'scrizione della propria residenza CP_1
presso il detto immobile;
- che il IG. , da più di dieci anni, abitava da solo nell'alloggio TE in CP_1
discorso in quanto la IG.ra si era trasferita, per motivi lavorativi, nella Parte_1
città di Bologna.
Sulla scorta di tali evidenze, il giudice di prime cure riteneva che, al di là dell'intestazione formale del contratto di locazione alla IG.ra , di fatto il rapporto di locazione era Parte_1 proseguito per più di dieci anni tra l'TE ed il IG. il quale abitava nell'immobile del CP_1 tutto legittimante a motivo del già citato provvedimento dell'TE che aveva ampliato il nucleo familiare in suo favore.
1.4 Inoltre, sottolineava che l'immobile TE non era stato abitato dalla ricorrente per circa un decennio e, pertanto, rilevava un contrasto tra tale dato di fatto e la finalità delle assegnazioni delle case popolari che consiste nel garantire un'abitazione alle persone non abbienti.
1.5 In definitiva, precisava che nella specie non si trattava di sostituirsi alle decisioni spettanti all'TE ma di privilegiare, nel rapporto tra le parti, il diritto all'abitazione dell'unico soggetto che vi aveva legittimamente abitato negli ultimi undici anni, sicché doveva essere respinta la pretesa della ricorrente di rilascio in proprio esclusivo favore dell'alloggio solo in virtù dell'intestazione formale del contratto di locazione.
1.6 Le spese del giudizio venivano compensate per il 50% ed il restante 50% veniva posto a carico della ricorrente e, poiché il resistente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in favore dello Stato senza la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 DPR 115/2002.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'originaria ricorrente, chiedendone la riforma, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: A) Errata ricostruzione dei fatti di causa;
B) violazione ed errata applicazione della L.R. 96/1996 con particolare riferimento all'art. 34, nonché violazione degli artt. 4 e 5 L. 20/3/1865 n.2248 All. E;
C) Mancanza di prova ed errata valutazione delle risultanze istruttorie;
D) Erronea condanna alle spese.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituito l'appellato CP_1 chiedendo il rigetto del gravame, con conferma dell'impugnata ordinanza e vittoria di spese. 4. All'esisto dell'udienza del 7.05.2024, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Collegio, giusta ordinanza del 9.05.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.04.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 1.4.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di conIGlio da remoto del giorno
3.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che il suo trasferimento da Pescara a Bologna era avvenuto per motivi lavorativi, che il lavoro che era andata a svolgere, presso le , era a tempo determinato e CP_2
che solo dopo un lungo contenzioso con le la aveva ottenuto il CP_2 Parte_1
riconoscimento del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
mentre, solo quando la ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità per motivi di salute nella misura del 67%, era stata accolta la domanda di trasferimento a Pescara.
Segnala che non è stato dato il giusto rilievo, emerso chiaramente dall'istruttoria, al fatto che la relazione tra lei ed il resistente (circostanza che aveva dato origine alla concessione da parte dell'TE dell'ampiamento del nucleo familiare), era ormai cessata.
Si duole inoltre del fatto che il primo giudice ha dato maggior rilievo alle produzioni documentali del relative al pagamento delle utenze dell'appartamento TE, tra CP_1
l'altro ritenute eIGue, piuttosto che alle produzioni documentali dell'appellante ossia l'estratto conto TE al 30.6.2022 ed il contratto di locazione del 19.2.2009.
5.2. Rileva il Collegio come il primo giudice abbia correttamente valutato le emergenze processuali, pervenendo alla condivisibile conclusione che l'immobile sia stato abitato negli ultimi dieci anni in via esclusiva dal , vivendo la stabilmente a Bologna CP_1 Parte_1
per motivi di lavoro.
Non può evidentemente rilevare, al fine di escludere che la negli ultimi dieci anni Parte_1 non abbia abitato stabilmente nell'alloggio TE in discussione, il fatto che il trasferimento per lavoro sia avvenuto inizialmente sulla base di un contratto a termine, dato che la stessa ha comunque lavorato ed abitato a Bologna continuativamente per oltre dieci anni, avendo ottenuto in via giudiziale il riconoscimento della trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Né può rilevare, a tale fine, che la predetta possa essere tornata a Pescara saltuariamente in occasione di fine settimana e di festività, o che vi abbia mantenuto la residenza anagrafica.
5.3. Del resto il ha provato, producendo alcune bollette, di essere intestatario delle CP_1 utenze relative all'immobile, il che dimostra il suo stabile e continuativo rapporto di fatto con l'immobile stesso;
mentre l'estratto conto prodotto dalla rilasciato dall'TE Parte_1
relativamente alla posizione riferibile alla stessa (037355: ) attesta Parte_1
unicamente i versamenti effettuati nel corso degli anni relativamente a quella posizione (è incontroverso che la sia intestataria del contratto di locazione a suo tempo Parte_1 intercorso con l'TE relativamente all'alloggio in questione), ma non dimostra in alcun modo che sia stata la (la quale del resto non ha prodotto alcun bollettino dei versamenti Parte_1
dei canoni) ad effettuare i versamenti, essendo i bollettini intestati a lei in quanto formalmente assegnataria dell'alloggio.
6. Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
6.1. Con tale motivo l'appellante rileva, in primo luogo, una erroneità nel percorso logico giuridico seguito dal giudice di prime cure.
Rileva invero che il IG. ha avuto la legittimazione a vivere nell'appartamento CP_1
finché è durata la convivenza (basata su relazione sentimentale) con la IG.ra , dato Parte_1 che proprio la sussistenza di tale relazione è stata alla base del provvedimento dell'TE di ampliamento del nucleo familiare.
Sostiene che, venuta meno la relazione tra le parti, la presenza di quest'ultimo nell'alloggio
TE non può più considerarsi legittima.
In secondo luogo, sostiene che il giudice di primo grado ha violato gli artt. 4 e 5 della L.
20.03.1865 n. 2248 all. E.
Spiega che la normativa in discorso prevede che il giudice ordinario non possa revocare o modificare un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, potendo solo disapplicarlo, sicché il primo giudice sarebbe incorso nella violazione della stessa, avendo legittimato, di fatto, il IG. ad abitare l'immobile in maniera esclusiva. CP_1
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento di ampliamento del nucleo familiare divenuto illegittimo a seguito della fine della relazione tra il IG. e CP_1
l'appellante stessa. 6.2. Il Collegio ritiene utile in primo luogo chiarire che, come già precisato dal Tribunale, il compito nel giudice civile non è quello di sostituirsi all'TE (nelle adottande decisioni in ordine alla permanenza in capo alla ed al dei presupposti richiesti per la Parte_1 CP_1 conservazione dell'alloggio e del diritto di abitarvi, alla luce del difetto, quanto alla prima, della stabile abitazione nell'alloggio per oltre 10 anni, e, quanto al secondo, del venire meno della relazione sentimentale e della convivenza con la prima), ma quello di regolare i rapporti tra le parti.
6.3. Al riguardo dato atto del rapporto di fatto intercorso tra il e l'TE relativamente CP_1 all'immobile oggetto di causa, correttamente ha privilegiato, nei rapporti privati tra le parti, la posizione di quest'ultimo anche alla luce delle finalità delle assegnazioni delle case popolari che è quella di garantire un'abitazione alle persone non abbienti.
7. Va anche rigettato il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma che il rapporto di locazione sia sostanzialmente proseguito per più di dieci anni tra l'TE e il IG. . CP_1
Evidenzia che tale affermazione è sfornita di prova.
Lamenta inoltre che il primo giudice ha errato nell'aver compiuto una valutazione in ordine alle condizioni economiche del IG. in assenza di prove circa le stesse. CP_1
7.2 Al riguardo osserva il Collegio che la ultradecennale detenzione dell'immobile in capo all'appellato è attestata dal fatto che egli, a far data dall'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnataria, vi ha abitato stabilmente fino all'attualità, trasferendovi la residenza ed intestandosi le utenze.
7.3. Quanto alle condizioni economiche dell'appellato è appena il caso di evidenziare che lo stesso precedente grado era ammesso al patrocinio a spese dello stato e lo è anche nel presente grado.
8. Va infine rigettato il quarto motivo di gravame.
8.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto compensare integralmente le spese e non solo la metà delle stesse.
8.2. Rileva il Collegio come a fronte dell'integrale soccombenza della ricorrente il provvedimento di parziale compensazione delle spese di lite si rivela del tutto favorevole al soccombente.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, da corrispondersi allo Stato, essendo l'appellato ammesso al patrocinio dello
Stato, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi (in relazione alla semplicità delle questioni involte in giudizio) relativi alle cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3.473,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di conIGlio del giorno 15.04.2025
La ConIGliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)