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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/01/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Varese
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 24/10/2024 N. 155/2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Granata ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via Bernascone n. 1, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro con l'avv. Italo Casagranda, elettivamente domiciliato in Varese, viale Aguggiari n. 6 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: rendita – coniuge superstite
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27.2.2020 conveniva in giudizio l formulando le seguenti conclusioni: “Accertare il Parte_1 CP_1 diritto della ricorrente sig.ra , quale coniuge superstite dell'assicurato Parte_1 Per_1
, a conseguire dal convenuto la rendita prevista in favore dei superstiti dal D.P.R. 30
[...] CP_1
giugno 1965, n. 1124. Condannare conseguentemente il convenuto a corrispondere in CP_2
favore di essa ricorrente la somma di Euro 57.150,00, ovvero la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, quale importo corrispondente alle indennità maturate dal giorno successivo a quello del decesso sino ad oggi (oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi), nonché l'importo di Euro 1.270,00 mensili (ovvero il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia) dalla data del deposito del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando in fatto ed in diritto l'avversario ricorso, CP_1 invocando altresì la restituzione da parte della ricorrente delle spese funerarie, liquidate in €
2.136,50 (doc. 3 resistente), erroneamente erogate in mancanza dei presupposti di legge.
Ammessa c.t.u. medico-legale volta ad accertare se il decesso di coniuge Persona_1
della ricorrente, fosse da considerarsi eziologicamente e fenomenologicamente collegato all'infortunio occorso al predetto in data 13.1.1989 o se l'evento acuto (ictus cerebri) di cui il medesimo rimaneva vittima in data successiva rispetto al predetto infortunio, ossia in data
14.4.2009, avesse interrotto la continuità etiologica e fenomenologica esistente tra il menzionato infortunio del 13-01-1989 ed il successivo decesso, concesse al ctu nominato quattro proroghe dei termini per provvedere al deposito della versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del
24.10.2024, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori discutevano oralmente la causa.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
Parimenti va rigettata la domanda formulata dall' in memoria difensiva. CP_1
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “… in data 13 gennaio 1989 al sig. , marito dell'attuale ricorrente, di Persona_1
professione operatore edile, incorreva in un grave infortunio lavorativo, segnatamente costituito dalla caduta accidentale da una impalcatura, ad esito della quale subiva un rilevante trauma cranico encefalico, che determinava un prolungato stato di coma”;
- che “… gli esiti dell'infortunio di cui sopra determinavano in danno del sig. una Per_1
totale (100%) perdita della capacità lavorativa, siccome ritualmente accertato dai competenti organi: al veniva quindi riconosciuta ed erogata dall' a norma Per_1 CP_1
delle leggi sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (infortunio n. 043129820 – rendita n. 31176 - gestione 113) con decorrenza 27 aprile 1990 una rendita per inabilità permanente (v. certificazione in data 20 luglio CP_1
2009 – doc. 05; prospetto relativo agli importi dovuti per l'anno 2015” (doc. 6 CP_1
ricorrente);
- che “… in data 14 aprile 2009 il veniva ricoverato presso l'Ospedale di Circolo Per_1 di Varese per “ictus celebri ischemico” (cartella clinica, doc. 7 ricorrente;
cartella infermieristica, doc. 8 ricorrente;
scheda di rilevazione dati ed attivazione, doc. 9 ricorrente);
2 - che “… in data 22 maggio 2016 il sig. veniva ricoverato presso l'Ospedale di Per_1
Circolo di Varese” (docc. 10-11-12 ricorrente);
- che “… nel corso del ricovero le condizioni del sig. peggioravano Per_1
progressivamente, ed alle ore 5.40 del 4 giugno 2016 veniva constatato il decesso” (doc. 13 ricorrente);
- che “… l'attuale ricorrente, quale coniuge superstite ed erede del sig. (cfr. Per_1 dichiarazione di successione con relativi allegati: DOCUMENTO 14), presentava all' CP_1
istanza diretta a conseguire in proprio favore la rendita prevista dal D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124”;
- che, con provvedimento trasmesso alla ricorrente in data 15.01.2017, l' comunicava CP_1 che “…per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione va mezzo raccomandata con avviso di ricevimento” (doc. 15 ricorrente);
- che la “… proponeva, con il patrocinio dell' Pt_1 [...]
) di Gallarate, tempestiva opposizione” (doc. 16 Controparte_3
ricorrente);
- che l' dapprima accoglieva il ricorso (doc. 17 ricorrente), disponendo altresì il CP_1
rimborso delle spese funerarie sostenute dalla ricorrente (doc. 18 ricorrente);
- che di poi, con “… successivo provvedimento in data 4 agosto 2017 l'ente qui convenuto comunicava che “per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di collegiale medica” (DOCUMENTO 19); in particolare l'ente riteneva che “l'aggravamento delle condizioni di salute dell'infortunato sia adducibile prevalentemente (?) all'evento ictale del 1999” (cfr. verbale collegiale:
DOCUMENTO 21)”.
Ciò premesso la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l' contestava la richiesta di condanna ex adverso CP_1
formulata, ritenendo la non ravvisabilità del nesso causale o concausale tra l'infortunio del 1989 occorso al ed il suo successivo decesso, che secondo i sanitari è da ricondursi Per_1 CP_1
causalmente all'ictus cerebri ischemico del 1999.
3 Per tali ragioni, in considerazione della mancanza dei presupposti di legge, l' ha altresì CP_1
chiesto alla l rimborso delle spese funerarie erroneamente erogate. Pt_1
***
Quanto alla domanda formulata in ricorso, occorre richiamare le valutazioni e le conclusioni cui il c.t.u. nominato - con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura - è pervenuto e che, pertanto, questo giudicante ritiene di condividere.
Nell'elaborato peritale è dato leggersi quanto segue: “(…) si può affermare che senz'altro il era portatore degli esiti gravemente invalidanti di un trauma cranio encefalico Per_1
riportato in occasione di lavoro nel 1989, esiti condizionanti tetraparesi, decadimento cognitivo, afasia e allettamento. L'evento acuto e di natura vascolare, occorso nel 2009, produsse una ulteriore lesione encefalica che condizionò il sostanziale peggioramento delle condizioni cliniche del che, secondo quanto riportato nella documentazione in atti, divenne Per_1
successivamente portatore di PEG, complicata da Sindrome di Burned Bumper e da fistola gastrocolica. In effetti le condizioni del descritte in Pronto Soccorso nel 2016, poco Per_1
prima del decesso, erano condizioni generali molto scadute. Pertanto, pur considerando che le menomazioni di cui era portatore per gli esiti della lesività traumatica del 1989 erano senz'altro rilevanti e a carattere permanente, si ritiene che l'evento acuto vascolare di natura spontanea del
2009 abbia condizionato un sostanziale aggravamento delle condizioni cliniche del paziente.
Rispondendo quindi in maniera sintetica al quesito posto dal Giudice, si può affermare che l'evento acuto (ictus cerebri) occorso al in data 14.4.2009 abbia interrotto la continuità Per_1 etiologica e fenomenologica esistente tra l'infortunio del 1989 (già responsabile del quadro di allettamento e decadimento cognitivo del soggetto) ed il successivo decesso dell'Assicurato” (pagg.
12 e 13 elaborato peritale).
Ciò richiamato, va altresì rilevato come le predette conclusioni risultino logiche, congrue e, di conseguenza, integralmente condivisibili anche con riguardo agli specifici chiarimenti forniti dal ctu nominato rispetto alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente, come di seguito illustrato:
“
4
5
Le osservazioni esposte dal Dott. xxx non sono condivisibili per diverse considerazioni:
- Gli esiti del trauma cranio-encefalico riportato dal il 13.1.1989 – così come Per_1
puntualizzati nella relazione – rappresentavano una condizione stabile per 20 anni (1989 –
2009) durante la quale, in sede documentale, viene esposta la comparsa di nuova patologia e cioè di un adenocarcinoma della prostata in terapia ormonale con Casodex. - L'evento vascolare del 2009 costituisce un elemento nuovo rappresentato da una lesione ischemica cerebrale a rapida estensione, correlata ad un'occlusione completa delle carotidi bilateralmente, oltre che parziale dell'arteria cerebrale media, non trattabile se non con la terapia medica instaurata. Viene da allora documentato un sostanziale peggioramento delle condizioni generali del che da quell'epoca fu portatore di PEG con multiple Per_1
complicanze e posto in terapia antiepilettica con fentoina. - La scheda ISTAT - è noto - ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche, ai sensi del vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria. Nella fattispecie, è peraltro incompleta non solo rispetto alla mancata menzione dell'ictus ischemico, ma anche di quella dell'adenocarcinoma
6 prostatico, in terapia, da cui il era affetto. La scheda quindi non può essere Per_1 utilizzata ai fini della risposta al quesito peritale, che richiede se l'evento acuto abbia interrotto la continuità eziologica e fenomenologica esistente tra l'infortunio del 13.1.1989 ed il decesso dell'assicurato. Sulla scorta delle argomentazioni sopra, riportate ritengo quindi di ribadire le conclusioni precedentemente esposte nella bozza di Consulenza” (pagg. da 14 a 17 elaborato peritale).
Tutto ciò richiamato e premesso, ritiene questo Giudicante di condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato, non essendo altresì ravvisabile alcun elemento atto a mettere in dubbio l'esaustività, la precisione e quindi la correttezza dell'analisi medica condotta.
Per tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto.
Ciò statuito, occorre quindi esaminare la domanda con cui l' ha chiesto alla ricorrente CP_1 il rimborso dell'importo di € 2.136,50 a titolo di spese funerarie erroneamente erogate.
Ebbene, trattandosi di pretesa che, se accolta, comporta una statuizione positiva, che in quanto tale eccede il mero rigetto della domanda avversaria, la stessa ha natura di domanda riconvenzionale - e non già di mera eccezione riconvenzionale - conformemente a quanto più volte affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “…ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati” (ex plurimis, Cass. Civ. n. 21472/2016).
Per ciò solo, la domanda in esame - come correttamente eccepito anche dalla parte ricorrente (sul punto si vedano le note scritte autorizzate del 16.12.2020) - è inammissibile, stante l'omessa istanza da parte dell'istituto volta ad ottenere la fissazione di nuova udienza, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 416 e 418 cpc, con la conseguenza che la stessa non può che essere respinta.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
7 In considerazione della particolare natura della fattispecie esaminata, ritiene questo Giudicante equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti, ponendo altresì definitivamente a carico di le spese della c.t.u. espletata. CP_1
PQM
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- pone in capo ad le spese di ctu. CP_1
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 24/10/2024
Il Giudice
Giorgiana Manzo
8
II SEZIONE CIVILE
Udienza del 24/10/2024 N. 155/2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Granata ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, via Bernascone n. 1, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro con l'avv. Italo Casagranda, elettivamente domiciliato in Varese, viale Aguggiari n. 6 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: rendita – coniuge superstite
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27.2.2020 conveniva in giudizio l formulando le seguenti conclusioni: “Accertare il Parte_1 CP_1 diritto della ricorrente sig.ra , quale coniuge superstite dell'assicurato Parte_1 Per_1
, a conseguire dal convenuto la rendita prevista in favore dei superstiti dal D.P.R. 30
[...] CP_1
giugno 1965, n. 1124. Condannare conseguentemente il convenuto a corrispondere in CP_2
favore di essa ricorrente la somma di Euro 57.150,00, ovvero la maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, quale importo corrispondente alle indennità maturate dal giorno successivo a quello del decesso sino ad oggi (oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi), nonché l'importo di Euro 1.270,00 mensili (ovvero il maggiore o minore importo che risulterà di giustizia) dalla data del deposito del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando in fatto ed in diritto l'avversario ricorso, CP_1 invocando altresì la restituzione da parte della ricorrente delle spese funerarie, liquidate in €
2.136,50 (doc. 3 resistente), erroneamente erogate in mancanza dei presupposti di legge.
Ammessa c.t.u. medico-legale volta ad accertare se il decesso di coniuge Persona_1
della ricorrente, fosse da considerarsi eziologicamente e fenomenologicamente collegato all'infortunio occorso al predetto in data 13.1.1989 o se l'evento acuto (ictus cerebri) di cui il medesimo rimaneva vittima in data successiva rispetto al predetto infortunio, ossia in data
14.4.2009, avesse interrotto la continuità etiologica e fenomenologica esistente tra il menzionato infortunio del 13-01-1989 ed il successivo decesso, concesse al ctu nominato quattro proroghe dei termini per provvedere al deposito della versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del
24.10.2024, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, i procuratori discutevano oralmente la causa.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
Parimenti va rigettata la domanda formulata dall' in memoria difensiva. CP_1
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che “… in data 13 gennaio 1989 al sig. , marito dell'attuale ricorrente, di Persona_1
professione operatore edile, incorreva in un grave infortunio lavorativo, segnatamente costituito dalla caduta accidentale da una impalcatura, ad esito della quale subiva un rilevante trauma cranico encefalico, che determinava un prolungato stato di coma”;
- che “… gli esiti dell'infortunio di cui sopra determinavano in danno del sig. una Per_1
totale (100%) perdita della capacità lavorativa, siccome ritualmente accertato dai competenti organi: al veniva quindi riconosciuta ed erogata dall' a norma Per_1 CP_1
delle leggi sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (infortunio n. 043129820 – rendita n. 31176 - gestione 113) con decorrenza 27 aprile 1990 una rendita per inabilità permanente (v. certificazione in data 20 luglio CP_1
2009 – doc. 05; prospetto relativo agli importi dovuti per l'anno 2015” (doc. 6 CP_1
ricorrente);
- che “… in data 14 aprile 2009 il veniva ricoverato presso l'Ospedale di Circolo Per_1 di Varese per “ictus celebri ischemico” (cartella clinica, doc. 7 ricorrente;
cartella infermieristica, doc. 8 ricorrente;
scheda di rilevazione dati ed attivazione, doc. 9 ricorrente);
2 - che “… in data 22 maggio 2016 il sig. veniva ricoverato presso l'Ospedale di Per_1
Circolo di Varese” (docc. 10-11-12 ricorrente);
- che “… nel corso del ricovero le condizioni del sig. peggioravano Per_1
progressivamente, ed alle ore 5.40 del 4 giugno 2016 veniva constatato il decesso” (doc. 13 ricorrente);
- che “… l'attuale ricorrente, quale coniuge superstite ed erede del sig. (cfr. Per_1 dichiarazione di successione con relativi allegati: DOCUMENTO 14), presentava all' CP_1
istanza diretta a conseguire in proprio favore la rendita prevista dal D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124”;
- che, con provvedimento trasmesso alla ricorrente in data 15.01.2017, l' comunicava CP_1 che “…per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento. Contro il provvedimento può essere avanzata opposizione va mezzo raccomandata con avviso di ricevimento” (doc. 15 ricorrente);
- che la “… proponeva, con il patrocinio dell' Pt_1 [...]
) di Gallarate, tempestiva opposizione” (doc. 16 Controparte_3
ricorrente);
- che l' dapprima accoglieva il ricorso (doc. 17 ricorrente), disponendo altresì il CP_1
rimborso delle spese funerarie sostenute dalla ricorrente (doc. 18 ricorrente);
- che di poi, con “… successivo provvedimento in data 4 agosto 2017 l'ente qui convenuto comunicava che “per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di collegiale medica” (DOCUMENTO 19); in particolare l'ente riteneva che “l'aggravamento delle condizioni di salute dell'infortunato sia adducibile prevalentemente (?) all'evento ictale del 1999” (cfr. verbale collegiale:
DOCUMENTO 21)”.
Ciò premesso la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l' contestava la richiesta di condanna ex adverso CP_1
formulata, ritenendo la non ravvisabilità del nesso causale o concausale tra l'infortunio del 1989 occorso al ed il suo successivo decesso, che secondo i sanitari è da ricondursi Per_1 CP_1
causalmente all'ictus cerebri ischemico del 1999.
3 Per tali ragioni, in considerazione della mancanza dei presupposti di legge, l' ha altresì CP_1
chiesto alla l rimborso delle spese funerarie erroneamente erogate. Pt_1
***
Quanto alla domanda formulata in ricorso, occorre richiamare le valutazioni e le conclusioni cui il c.t.u. nominato - con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura - è pervenuto e che, pertanto, questo giudicante ritiene di condividere.
Nell'elaborato peritale è dato leggersi quanto segue: “(…) si può affermare che senz'altro il era portatore degli esiti gravemente invalidanti di un trauma cranio encefalico Per_1
riportato in occasione di lavoro nel 1989, esiti condizionanti tetraparesi, decadimento cognitivo, afasia e allettamento. L'evento acuto e di natura vascolare, occorso nel 2009, produsse una ulteriore lesione encefalica che condizionò il sostanziale peggioramento delle condizioni cliniche del che, secondo quanto riportato nella documentazione in atti, divenne Per_1
successivamente portatore di PEG, complicata da Sindrome di Burned Bumper e da fistola gastrocolica. In effetti le condizioni del descritte in Pronto Soccorso nel 2016, poco Per_1
prima del decesso, erano condizioni generali molto scadute. Pertanto, pur considerando che le menomazioni di cui era portatore per gli esiti della lesività traumatica del 1989 erano senz'altro rilevanti e a carattere permanente, si ritiene che l'evento acuto vascolare di natura spontanea del
2009 abbia condizionato un sostanziale aggravamento delle condizioni cliniche del paziente.
Rispondendo quindi in maniera sintetica al quesito posto dal Giudice, si può affermare che l'evento acuto (ictus cerebri) occorso al in data 14.4.2009 abbia interrotto la continuità Per_1 etiologica e fenomenologica esistente tra l'infortunio del 1989 (già responsabile del quadro di allettamento e decadimento cognitivo del soggetto) ed il successivo decesso dell'Assicurato” (pagg.
12 e 13 elaborato peritale).
Ciò richiamato, va altresì rilevato come le predette conclusioni risultino logiche, congrue e, di conseguenza, integralmente condivisibili anche con riguardo agli specifici chiarimenti forniti dal ctu nominato rispetto alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente, come di seguito illustrato:
“
4
5
Le osservazioni esposte dal Dott. xxx non sono condivisibili per diverse considerazioni:
- Gli esiti del trauma cranio-encefalico riportato dal il 13.1.1989 – così come Per_1
puntualizzati nella relazione – rappresentavano una condizione stabile per 20 anni (1989 –
2009) durante la quale, in sede documentale, viene esposta la comparsa di nuova patologia e cioè di un adenocarcinoma della prostata in terapia ormonale con Casodex. - L'evento vascolare del 2009 costituisce un elemento nuovo rappresentato da una lesione ischemica cerebrale a rapida estensione, correlata ad un'occlusione completa delle carotidi bilateralmente, oltre che parziale dell'arteria cerebrale media, non trattabile se non con la terapia medica instaurata. Viene da allora documentato un sostanziale peggioramento delle condizioni generali del che da quell'epoca fu portatore di PEG con multiple Per_1
complicanze e posto in terapia antiepilettica con fentoina. - La scheda ISTAT - è noto - ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche, ai sensi del vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria. Nella fattispecie, è peraltro incompleta non solo rispetto alla mancata menzione dell'ictus ischemico, ma anche di quella dell'adenocarcinoma
6 prostatico, in terapia, da cui il era affetto. La scheda quindi non può essere Per_1 utilizzata ai fini della risposta al quesito peritale, che richiede se l'evento acuto abbia interrotto la continuità eziologica e fenomenologica esistente tra l'infortunio del 13.1.1989 ed il decesso dell'assicurato. Sulla scorta delle argomentazioni sopra, riportate ritengo quindi di ribadire le conclusioni precedentemente esposte nella bozza di Consulenza” (pagg. da 14 a 17 elaborato peritale).
Tutto ciò richiamato e premesso, ritiene questo Giudicante di condividere le conclusioni del consulente tecnico nominato, non essendo altresì ravvisabile alcun elemento atto a mettere in dubbio l'esaustività, la precisione e quindi la correttezza dell'analisi medica condotta.
Per tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e deve quindi essere respinto.
Ciò statuito, occorre quindi esaminare la domanda con cui l' ha chiesto alla ricorrente CP_1 il rimborso dell'importo di € 2.136,50 a titolo di spese funerarie erroneamente erogate.
Ebbene, trattandosi di pretesa che, se accolta, comporta una statuizione positiva, che in quanto tale eccede il mero rigetto della domanda avversaria, la stessa ha natura di domanda riconvenzionale - e non già di mera eccezione riconvenzionale - conformemente a quanto più volte affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “…ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale, la cui prima formulazione è ammissibile in appello, dalla domanda riconvenzionale, esperibile soltanto in primo grado, è costituito dalle conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell'attore; si ha, invece, domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati” (ex plurimis, Cass. Civ. n. 21472/2016).
Per ciò solo, la domanda in esame - come correttamente eccepito anche dalla parte ricorrente (sul punto si vedano le note scritte autorizzate del 16.12.2020) - è inammissibile, stante l'omessa istanza da parte dell'istituto volta ad ottenere la fissazione di nuova udienza, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 416 e 418 cpc, con la conseguenza che la stessa non può che essere respinta.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o contestazione dedotta.
7 In considerazione della particolare natura della fattispecie esaminata, ritiene questo Giudicante equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti, ponendo altresì definitivamente a carico di le spese della c.t.u. espletata. CP_1
PQM
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- pone in capo ad le spese di ctu. CP_1
Riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Varese, 24/10/2024
Il Giudice
Giorgiana Manzo
8