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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEN ato in presso il difensore avv. FINOCCHIARO ELENA
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale, in cui il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in via Modig .
, e nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Controparte_1
pagina 1 di 4 residente in piazza Di Vittorio 7 alle seguenti condizioni: 1) I CodiceFiscale_3 coniugi vivranno separati con l'o ) la casa familiare posta in Livorno via Modigliani 40, di proprietà della signora madre della ricorrente, Persona_1 resta assegnata alla signora , che ivi vive con i figli;
3)il sig. verserà alle Parte_1 CP_1 signora quale contri o mantenimento, la somma di mensili, o Pt_1 quella o minore ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo gli indici istat, a far data dal dicembre 2022 (ovvero da quando il sig. non ha più corrisposto CP_1 alcunchè), con erogazione diretta da parte del datore di lavoro del sig. ovvero della CP_1
Terminal RS TO SR;
4) l'assegno unico, ove percepito, verr l 50% fra i coniugi;
”
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. La parti, come emerso anche dalla prova per testi, non convivono più da molti anni e il resistente non partecipa alla vita familiare, neppure dei figli.
3. Nel caso in esame, la coppia ha avuto due figli, sono uno nel 2000 e uno nel 2003, entrambi sono quindi maggiorenni;
i figli della coppia, inoltre, lavorano regolarmente e sono autosufficienti. Non vi è nulla a provvedere sulla casa familiare, che è di proprietà della madre della ricorrente che ci vive con la prole.
4. Va invece decisa la domanda di mantenimento del coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017). La domanda va accolta.
pagina 2 di 4 Dalla prova per testi è, invero, emerso che il resistente e la ricorrente si sono lasciati e non convivono dal 2007 circa, il ha lasciato la casa coniugale CP_1 quando i bambini erano ancora piccoli e, della loro crescita, non ha partecipato alla vita quotidiana e alla crescita dei suoi figli. Lo stesso ha versato fino al 2022 la somma di € 500 al mese per il mantenimento dei familiari, ma oggi non versa più nulla. Tanto premesso, deve ritenersi che la attuale condizione di inoccupazione della ricorrente sia del tutto giustificabile, la stessa, infatti, ha provveduto da sola, con l'aiuto dei suoi genitori, alla crescita dei due figli e ora che sono cresciuti, anche se iscritta alle liste di collocamento, non riesce a reperire il lavoro. Al contrario, il pur avendo avuto due figli dalla ricorrente non è stato CP_1 presente se non occasionalmente nella vita della prole, ha delegato alla madre tutti gli oneri di crescita e la donna ha più volte dovuto ricorrere all'aiuto dei genitori per le esigenze dei figli, come emerso in sede di prova orale. Il CP_1 quindi, si è potuto dedicare alla sua attività lavorativa, e ha au progressivamente il suo reddito annuale che ad oggi, in base alla informativa, INPS ammonta a più di € 44.000,00 lordi. Alla luce di ciò, delle esigenze di sostentamento della ricorrente, del fatto che i figli conviventi hanno un reddito e che, comunque, la stessa può contare su una abitazione senza spese di alloggio, appare congruo fissare un contributo di euro 400,00 al mese, con decorrenza dalla domanda, id est luglio del 2024.
Nulla a provvedere sulla domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, per la quale la parte può, a seguito della riforma del codice di rito, attivarsi autonomamente, una volta ottenuto il titolo giudiziale.
5. Le spese di lite vanno compensate per metà e poste per la restante parte a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in LIVORNO il giorno 05/03/2000 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 40 parte I anno 05/03/2000;
DISPONE CHE
1. il versi in favore della ricorrente entro il cinque di ogni mese e con CP_1 decor l luglio 2024 la somma mensile di € 400,00, oltre Istat;
pagina 3 di 4 compensa le spese di lite che liquida in complessivi € 3350,00, oltre accessori come per legge, ponendo la residua metà a carico del CP_1
Livorno 21/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1617/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEN ato in presso il difensore avv. FINOCCHIARO ELENA
ATTORE/I contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale, in cui il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in via Modig .
, e nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Controparte_1
pagina 1 di 4 residente in piazza Di Vittorio 7 alle seguenti condizioni: 1) I CodiceFiscale_3 coniugi vivranno separati con l'o ) la casa familiare posta in Livorno via Modigliani 40, di proprietà della signora madre della ricorrente, Persona_1 resta assegnata alla signora , che ivi vive con i figli;
3)il sig. verserà alle Parte_1 CP_1 signora quale contri o mantenimento, la somma di mensili, o Pt_1 quella o minore ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo gli indici istat, a far data dal dicembre 2022 (ovvero da quando il sig. non ha più corrisposto CP_1 alcunchè), con erogazione diretta da parte del datore di lavoro del sig. ovvero della CP_1
Terminal RS TO SR;
4) l'assegno unico, ove percepito, verr l 50% fra i coniugi;
”
2. La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. La parti, come emerso anche dalla prova per testi, non convivono più da molti anni e il resistente non partecipa alla vita familiare, neppure dei figli.
3. Nel caso in esame, la coppia ha avuto due figli, sono uno nel 2000 e uno nel 2003, entrambi sono quindi maggiorenni;
i figli della coppia, inoltre, lavorano regolarmente e sono autosufficienti. Non vi è nulla a provvedere sulla casa familiare, che è di proprietà della madre della ricorrente che ci vive con la prole.
4. Va invece decisa la domanda di mantenimento del coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017). La domanda va accolta.
pagina 2 di 4 Dalla prova per testi è, invero, emerso che il resistente e la ricorrente si sono lasciati e non convivono dal 2007 circa, il ha lasciato la casa coniugale CP_1 quando i bambini erano ancora piccoli e, della loro crescita, non ha partecipato alla vita quotidiana e alla crescita dei suoi figli. Lo stesso ha versato fino al 2022 la somma di € 500 al mese per il mantenimento dei familiari, ma oggi non versa più nulla. Tanto premesso, deve ritenersi che la attuale condizione di inoccupazione della ricorrente sia del tutto giustificabile, la stessa, infatti, ha provveduto da sola, con l'aiuto dei suoi genitori, alla crescita dei due figli e ora che sono cresciuti, anche se iscritta alle liste di collocamento, non riesce a reperire il lavoro. Al contrario, il pur avendo avuto due figli dalla ricorrente non è stato CP_1 presente se non occasionalmente nella vita della prole, ha delegato alla madre tutti gli oneri di crescita e la donna ha più volte dovuto ricorrere all'aiuto dei genitori per le esigenze dei figli, come emerso in sede di prova orale. Il CP_1 quindi, si è potuto dedicare alla sua attività lavorativa, e ha au progressivamente il suo reddito annuale che ad oggi, in base alla informativa, INPS ammonta a più di € 44.000,00 lordi. Alla luce di ciò, delle esigenze di sostentamento della ricorrente, del fatto che i figli conviventi hanno un reddito e che, comunque, la stessa può contare su una abitazione senza spese di alloggio, appare congruo fissare un contributo di euro 400,00 al mese, con decorrenza dalla domanda, id est luglio del 2024.
Nulla a provvedere sulla domanda di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, per la quale la parte può, a seguito della riforma del codice di rito, attivarsi autonomamente, una volta ottenuto il titolo giudiziale.
5. Le spese di lite vanno compensate per metà e poste per la restante parte a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in LIVORNO il giorno 05/03/2000 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 40 parte I anno 05/03/2000;
DISPONE CHE
1. il versi in favore della ricorrente entro il cinque di ogni mese e con CP_1 decor l luglio 2024 la somma mensile di € 400,00, oltre Istat;
pagina 3 di 4 compensa le spese di lite che liquida in complessivi € 3350,00, oltre accessori come per legge, ponendo la residua metà a carico del CP_1
Livorno 21/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4