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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 10.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.3.2025, 31.3.2025, 5.4.2025, 10.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1014/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Sassaroli, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Primo Maggio n. 150/B, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 220/2024.
PAROLE CHIAVE: GIUDICATO – PRESCRIZIONE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente propone opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, osservando che sulla medesima pretesa vi era già stata pronuncia giudiziale passata in giudicato, sicché ritiene inammissibile il ricorso per presenza di giudicato reso tra le parti ai sensi dell'art. 324 c.p.c.. Chiede per tali ragioni la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1 Costituendosi in giudizio, l' osserva che il precedente procedimento CP_2 aveva avuto ad oggetto un'az i accertamento negativo del credito, rigettato in tutti e tre i gradi di giudizio, sicché tale pronuncia non impediva all' di agire per ottenere la condanna alla corresponsione delle somme CP_2 ac come dovute mediante ricorso monitorio, non contenendo le precedenti pronunce alcuna statuizione in merito. Alla prima udienza di comparizione, l'opponente eccepiva la prescrizione dei contributi, ritenendo che essa fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e sostenendo che il giudizio di mero accertamento negativo del credito fosse inidoneo ad interrompere la prescrizione. Nelle note autorizzate per la discussione l' rileva la tardività CP_2 dell'eccezione e l'interruzione della prescrizione mediante la notifica del verbale ispettivo con sospensione del decorso del termine sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento negativo del credito ai sensi dell'art. 2943 e 2945 c.c. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dell'eccezione di giudicato. L'opponente sostiene che il ricorso monitorio sarebbe inammissibile per la presenza di un giudicato esterno sulla medesima pretesa contributiva. Invero, dagli atti di causa emerge che il precedente giudizio, sviluppatosi nei tre gradi dal ricorso introduttivo del 21.1.2016 (doc. 4 fascicolo ricorrente) alla pronuncia della Suprema Corte del 10.7.2023 con passaggio in giudicato della statuizione che rigettava la domanda di accertamento negativo del credito, ha avuto ad oggetto unicamente l'accertamento del credito e non invece la condanna alla corresponsione dei contributi dovuti, sicché correttamente l' ha ritenuto all'esito di tale CP_2 giudizio di munirsi di un titolo esecutivo ri o in sede monitoria. Si ritiene, pertanto, che l'eccezione di giudicato esterno non possa essere accolta.
3. Dell'eccezione di prescrizione. Va premesso che la prescrizione dei contributi è irrinunciabile, opera di diritto, produce l'estinzione della pretesa contributiva e può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 37570/2022), sicché l'eccezione sollevata in udienza di comparizione dal ricorrente non può ritenersi tardiva. Ciò nonostante, si concorda con l' laddove evidenzia che la CP_3 costituzione nell'ambito del giudizio di accertamento negativo del credito con richiesta di rigetto della domanda ed implicita istanza di conferma della legittimità della pretesa contributiva costituisce esercizio del diritto idoneo ad interrompere la prescrizione per tutta la durata del processo ai sensi dell'art. 2943 e 2945 c.c. Pur non negando che alcune pronunce di legittimità abbiano sostenuto tesi diverse (si ricorda Cass. 9589/2018 citata anche dall'opponente), si rammenta che i più recenti arresti della Suprema Corte (ex plurimis, Cass. 31435/2024) aderiscono in modo unanime e consolidato alla tesi sopra
2 indicata, affermando che “la pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito …omissis… può comportare il verificarsi dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ., sebbene l'introduzione del processo sia avvenuta ad opera del debitore opponente”; ed infatti “anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (così, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad un'impugnazione per revocazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa)”. Pertanto “ai fini degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod. proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l'esecuzione forzata –, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di suo rigetto”. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che dal 2016 sino alla definizione del giudizio nel 2023 il termine prescrizionale interrotto dalla notifica del verbale di accertamento ispettivo in data 8.7.2015 è rimasto sospeso, sicché la notifica del decreto ingiuntivo intervenuta in data 21.6.2024 è del tutto idonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale.
4. Delle conclusioni e del riparto delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 220/2024;
2) Condanna a rifondere all' le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_2
Euro 1.70 mpenso prof le, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, il 11.04.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 10.04.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
3
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 10.04.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 29.3.2025, 31.3.2025, 5.4.2025, 10.4.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1014/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Sassaroli, giusta procura prodotta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Primo Maggio n. 150/B, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 220/2024.
PAROLE CHIAVE: GIUDICATO – PRESCRIZIONE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. Il ricorrente propone opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, osservando che sulla medesima pretesa vi era già stata pronuncia giudiziale passata in giudicato, sicché ritiene inammissibile il ricorso per presenza di giudicato reso tra le parti ai sensi dell'art. 324 c.p.c.. Chiede per tali ragioni la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1 Costituendosi in giudizio, l' osserva che il precedente procedimento CP_2 aveva avuto ad oggetto un'az i accertamento negativo del credito, rigettato in tutti e tre i gradi di giudizio, sicché tale pronuncia non impediva all' di agire per ottenere la condanna alla corresponsione delle somme CP_2 ac come dovute mediante ricorso monitorio, non contenendo le precedenti pronunce alcuna statuizione in merito. Alla prima udienza di comparizione, l'opponente eccepiva la prescrizione dei contributi, ritenendo che essa fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e sostenendo che il giudizio di mero accertamento negativo del credito fosse inidoneo ad interrompere la prescrizione. Nelle note autorizzate per la discussione l' rileva la tardività CP_2 dell'eccezione e l'interruzione della prescrizione mediante la notifica del verbale ispettivo con sospensione del decorso del termine sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento negativo del credito ai sensi dell'art. 2943 e 2945 c.c. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dell'eccezione di giudicato. L'opponente sostiene che il ricorso monitorio sarebbe inammissibile per la presenza di un giudicato esterno sulla medesima pretesa contributiva. Invero, dagli atti di causa emerge che il precedente giudizio, sviluppatosi nei tre gradi dal ricorso introduttivo del 21.1.2016 (doc. 4 fascicolo ricorrente) alla pronuncia della Suprema Corte del 10.7.2023 con passaggio in giudicato della statuizione che rigettava la domanda di accertamento negativo del credito, ha avuto ad oggetto unicamente l'accertamento del credito e non invece la condanna alla corresponsione dei contributi dovuti, sicché correttamente l' ha ritenuto all'esito di tale CP_2 giudizio di munirsi di un titolo esecutivo ri o in sede monitoria. Si ritiene, pertanto, che l'eccezione di giudicato esterno non possa essere accolta.
3. Dell'eccezione di prescrizione. Va premesso che la prescrizione dei contributi è irrinunciabile, opera di diritto, produce l'estinzione della pretesa contributiva e può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 37570/2022), sicché l'eccezione sollevata in udienza di comparizione dal ricorrente non può ritenersi tardiva. Ciò nonostante, si concorda con l' laddove evidenzia che la CP_3 costituzione nell'ambito del giudizio di accertamento negativo del credito con richiesta di rigetto della domanda ed implicita istanza di conferma della legittimità della pretesa contributiva costituisce esercizio del diritto idoneo ad interrompere la prescrizione per tutta la durata del processo ai sensi dell'art. 2943 e 2945 c.c. Pur non negando che alcune pronunce di legittimità abbiano sostenuto tesi diverse (si ricorda Cass. 9589/2018 citata anche dall'opponente), si rammenta che i più recenti arresti della Suprema Corte (ex plurimis, Cass. 31435/2024) aderiscono in modo unanime e consolidato alla tesi sopra
2 indicata, affermando che “la pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito …omissis… può comportare il verificarsi dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ., sebbene l'introduzione del processo sia avvenuta ad opera del debitore opponente”; ed infatti “anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (così, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad un'impugnazione per revocazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del 29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa)”. Pertanto “ai fini degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito – alla quale, peraltro, potrebbe non avere interesse (art. 100 cod. proc. civ.), in quanto già munito di un titolo idoneo a consentire l'esecuzione forzata –, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di suo rigetto”. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che dal 2016 sino alla definizione del giudizio nel 2023 il termine prescrizionale interrotto dalla notifica del verbale di accertamento ispettivo in data 8.7.2015 è rimasto sospeso, sicché la notifica del decreto ingiuntivo intervenuta in data 21.6.2024 è del tutto idonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale.
4. Delle conclusioni e del riparto delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 220/2024;
2) Condanna a rifondere all' le spese di lite che liquida in Parte_1 CP_2
Euro 1.70 mpenso prof le, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, il 11.04.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 10.04.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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