Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2863 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Emma Marceddu e Stefania
Sabiucciu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rossana Palmas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 13/09/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi dalla data dell'omologa vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno comunicando tale nuova residenza all'altro coniuge.
2) Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori e trascorrerà con loro Per_1 tempo paritario con le seguenti modalità:
- il minore sta con un genitore per due giorni il lunedì e martedì, poi con l'altro genitore per due giorni il mercoledì e giovedì.
Successivamente, il bambino torna dal primo genitore per il fine settimana
(venerdì, sabato e domenica).
Da lì, la routine ricomincerà, ma con l'altro genitore che avrà i bambini per i primi due giorni, ribaltando la routine.
- Natale (dalla fine delle lezioni scolastiche all'Epifania): il figlio minore trascorrerà il tempo con entrambi i genitori in maniera egualitaria.
Per i giorni di festa suddividendo la vigilia di Natale con il padre e il giorno di
Natale con la madre (o viceversa).
Pag. 2 di 4 L'ultimo dell'anno con un genitore e il primo dell'anno con l'altro (o viceversa).
- Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): il figlio minore trascorrerà il tempo con entrambi i genitori in maniera egualitaria.
Per i giorni di festa suddividendo la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre (o viceversa).
- Salvo diverso accordo, durante il periodo feriale di ciascun genitore il figlio starà con ciascun genitore 2 settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro entro il mese di giugno;
in quel periodo il diritto di visita verrà sospeso.
3) Le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie si richiamano le linee guida del CNF contenute nel protocollo del 29/11/2017, ad eccezione dei tempi di comunicazione per il rimborso delle spese straordinarie da concordare per le quali il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite e-mail, sms, WhatsApp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 7 gg. dal ricevimento della richiesta.
In difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
4) L'assegno unico verrà diviso al 50% tra i coniugi.
5) Entrambe le parti espressamente riconoscono di non avere alcuna pretesa economica nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento mentre si riservano di provvedere successivamente alla divisione dei beni personali e delle masserizie dell'abitazione coniugale.
6) Quest'ultima resta assegnata al IG , nei confronti del quale la Parte_1 IGa si obbliga a cedere entro il 30/06/2026 la propria Controparte_1 quota di proprietà della medesima, pari a 50%, sita in Cagliari alla via
Monteponi n. 24, distinta al NCEU del Comune di Cagliari al Foglio 7,
Particella 3291, Sub. 5, Categoria A3, rendita catastale 495,80, a fronte dell'integrale accollo del mutuo del 28/11/2013, registrato in data 29/11/2013 numero 7175 rep. N. 46.590, raccolta n. 23.612.
Da parte del IG. , che fin d'ora accetta e si obbliga in tal senso, Parte_1 con ogni onere e connessa spesa notarile a proprio carico, unitamente al versamento in favore la IG.ra dell'importo di euro 22.000,00, Controparte_1 da versarsi contestualmente alla stipula della predetta compravendita ed obbligandosi a liberare quest'ultima da ogni obbligo connesso a detto contratto di mutuo.
Altresì precisano che, nell'eventualità che all'atto del predetto accollo di mutuo la banca non dovesse liberare integralmente la IG.ra dagli Controparte_1
Pag. 3 di 4 obblighi connessi a detto contratto di mutuo, le parti si obbligano comunque a sciogliere la comunione su detto immobile ed il IG. si obbliga a Parte_1 prestare idonea garanzia personale o di terzi in piena surroga della garanzia prestata dalla IG.ra , di modo che ella sia liberata da Controparte_1 qualsivoglia obbligo di mutuo.
In relazione al box auto, contraddistinto al catasto Sez. Urb. A Foglio 7
Particella 3291 Subalterno 22 sito in Via Monteponi n. 22, il IG Pt_1
si impegna ad acquistare la quota di proprietà della IGa
[...] CP_1 che si obbliga ad cederla, entro cinque anni dalla avvenuta omologa al
[...] prezzo di € 5.000,00 da versarsi contestualmente alla stipula della predetta compravendita.
7) Fatti salvi gli obblighi di cui al punto 6) che precede, entrambe le parti dichiarano di non aver null'altro reciprocamente da pretendere con riferimento all'odierno procedimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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