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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa DE NS, all'esito elle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3333/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Concetta Allegra
; Email_1
-parte attrice-
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Domenico AR e Luca
AR e . Email_2 Email_3
OGGETTO: risarcimento del danno
*
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del così provvede:
[...] Controparte_1
1) condanna il a corrispondere a la somma di € Controparte_1 Parte_1
37.092,46 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) compensa nella misura di un terzo le spese del giudizio e condanna il CP_1
al pagamento in favore di dei restanti 2/3, che liquida in €
[...] Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
5.077,00 per compensi ed € 537,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attrice e del convenuto CP_1 nella misura rispettivamente di 1/3 e di 2/3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio il e, premettendo di avere riportato gravi lesioni in seguito Controparte_1 alla caduta dal proprio motociclo Piaggio Free targato X6B6NP verificatasi a causa delle pessime condizioni del manto stradale l'1 settembre 2017, alle ore 16:00, mentre percorreva la via Giubileo Magno a , ha chiesto la condanna di controparte al CP_1 risarcimento dei danni patiti.
Allegando la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'attrice ha rappresentato di aver riportato esiti di “frattura pluriframmentaria del piatto tibiale mediale e laterale del ginocchio sinistro, infrazione del malleolo mediale della caviglia sinistra, frattura del seno mascellare e delle ossa proprie del naso”, che hanno reso necessario un intervento chirurgico e una lunga convalescenza e ha quantificato il danno complessivamente patito in €
123.051,04.
Si è costituito il che ha contestato le pretese attoree e ha dedotto Controparte_1
l'assenza di responsabilità; in subordine, ha chiesto la riduzione della pretesa, comunque sproporzionata, tenuto conto del concorso di colpa dell'attrice.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata rinviata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito delle note scritte d'udienza ex art. 127ter c.p.c.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Deve premettersi che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga a
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elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943/2022).
Ne consegue che l'onere probatorio gravante sul danneggiato “si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'obbligo di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell' art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa
(degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno)”( cfr. Cass. 36901/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie risulta provato che l'evento lesivo per cui è causa si
è verificato con le modalità descritte in atto di citazione, ossia mediante la caduta dell'attrice per il dissesto del manto stradale.
Tale circostanza ha trovato conferma nelle deposizioni dei testi escussi;
invero, il teste , coniuge dell'attrice e persona che seguiva quest'ultima in Testimone_1 motociclo nel momento immediatamente antecedente al sinistro, ha dichiarato di avere assistito direttamente alla caduta e di avere potuto verificare lo stato dissestato della strada, precisando che in seguito a tale caduta la strada era stata interamente riasfaltata.
Il teste , che ha descritto il tratto viario come “pieno di buche” e Testimone_2
“in uno stato indecente”, ha riferito di essere sopraggiunto subito dopo l'incidente, trovando l'attrice riversa a terra in una pozza di sangue e circondata da persone accorse in aiuto (cfr. verbale d'udienza del 3 novembre 2021).
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Gli esiti dell'istruttoria svolta (cfr. documentazione medica, produzione fotografica e prova testimoniale) confermano la ricostruzione del sinistro compiuta dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Sono stati adeguatamente provati, altresì, i danni patiti in seguito alla caduta, ossia la
“frattura piatto tibiale esterno sinistra e infrazione malleolo mediale caviglia sinistra;
trauma facciale con frattura delle ossa proprie del naso e del setto nasale, frattura del seno mascellare sx, ferite L-C regione sopraciliare sx ed escoriazioni multiple” (cfr. documentazione medica allegata all'atto di citazione).
Risulta pertanto integralmente fondata sotto il profilo dell'an debeautur, la domanda CP_ nei confronti dell' comunale convenuto, che va condannato a risarcire l'attrice dei danni dalla stessa sofferti in conseguenza del fatto.
Sul punto, peraltro, il nominato c.t.u. ha ritenuto sussistente il nesso causale tra il suddetto danno e l'evento, dal momento che “il tipo di lesione appare compatibile, secondo quanto riportato nel referto del Pronto Soccorso, con le riferite modalità dell'incidente e non influenzata da patologie e/o traumi precedenti” (cfr. relazione di C.T.U. depositata il 15 gennaio 2022).
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi integrata la responsabilità del ex art. CP_1
2051 c.c.; la presenza di buche e dissesti rilevanti denotano l'assenza di adeguata manutenzione;
e invero, il – sul quale gravava l'onere di dimostrare il Controparte_1 caso fortuito - nulla ha provato, essendosi il suddetto ente limitato a contestare le difese avversarie, imputando la responsabilità dell'accaduto alla condotta negligente ed imprudente della danneggiata;
tali allegazioni non hanno tuttavia trovato alcun riscontro probatorio.
Né risulta in alcun modo emersa una concorrente responsabilità dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Andando alla quantificazione del danno risarcibile, va osservato – in punto di danno non patrimoniale – che dalle lesioni (“frattura piatto tibiale esterno sinistra e infrazione malleolo mediale caviglia sinistra;
trauma facciale con frattura delle ossa proprie del naso e del setto nasale, frattura del seno mascellare sx, ferite L-C regione sopraciliare sx ed escoriazioni multiple”) refertate alla danneggiata il giorno del sinistro dai sanitari del pronto soccorso ove l'attrice è stata trasportata, sono residuati all'attrice postumi giudicati compatibili con le riferite modalità del sinistro;
tali lesioni hanno determinato una riduzione dell'integrità psico-
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fisica congruamente quantificata dal CTU – all'esito della disamina della documentazione sanitaria e degli accertamenti diretti sulla persona della danneggiata e applicazione dei più diffusi baremes di valutazione medico-legale – nella misura del 13%
(cfr. relazione di CTU depositata il 15 gennaio 2022).
Il C.T.U. ha stimato in giorni 110 giorni la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta, in 30 giorni la durata del periodo di inabilità temporanea parziale al 75% e in
40 giorni la durata del periodo di inabilità temporanea parziale al 50%.
La liquidazione del danno non patrimoniale, avente natura essenzialmente equitativa, deve essere compiuta sulla scorta di criteri equitativi, utilizzando le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano ritenute dalla costante giurisprudenza “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056
c.c.” (cfr. Cass. 20895/2015; tra le altre, anche Cass. 14402/2011) perché idonee a garantire “non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali” (cfr.
Cass. 19506/2024; tra le altre, anche Cass. n. 12408/2011).
Ritiene tuttavia il Tribunale di dover dissentire dalle conclusioni del c.t.u. in ordine alla valutazione autonoma del danno estetico nella misura del 4%.
Va esclusa, infatti, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno morale, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie;
delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.
Nello specifico, il danno estetico potrebbe ricevere un trattamento risarcitorio sotto l'aspetto strettamente patrimoniale solo se a causa della lesione estetica si abbia subito una ripercussione negativa su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare (v. in tal senso tra le più
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recenti, ad es, Tribunale Napoli sez. II, 24/01/2022, n. 773 e n. 3158/2023; Tribunale
Milano sez. X, 14/05/2021, n. 4059).
Dunque il risarcimento per danno estetico è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali che devono essere allegate dal danneggiato (v. in argomento anche Cass. Civ. sez. III, 25/05/2006, n. 12423 che chiarisce che i postumi di carattere estetico, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, solo se provochino negative ripercussioni non soltanto su un'attività lavorativa già svolta, ma anche su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
e Cass. civ. n. 21012/2010 “in tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una c.d. "micropermanente" sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino negative ripercussioni non soltanto su un'attività lavorativa già svolta, ma anche su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare. (Nella fattispecie il conducente investito in conseguenza di sinistro stradale aveva riportato una cicatrice sul volto di ridotte dimensioni e destinata a divenire meno visibile con il tempo)”).
A tal fine parte attrice non ha allegato alcunché, dovendosi evidenziare che il riconoscimento di un danno patrimoniale non può mai basarsi su semplici presunzioni, occorrendo invece la prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite.
Alla luce di tale considerazione e della necessità di dover escludere il pregiudizio estetico autonomamente valutato dal c.t.u., si ritiene ristorabile il danno patito nella misura complessiva del 10%.
Tale percentuale esprime in modo unitario e comprensivo l'intero pregiudizio alla integrità psicofisica patito dall'attrice, evitando duplicazioni valutative e rispettando il principio secondo cui il danno estetico non costituisce una voce autonoma, ma un profilo interno al danno biologico che incide sulla sua qualificazione, non sulla sua sommatoria aritmetica.
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Pertanto, adottando il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, spetta a a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 10% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (cinquantotto anni), l'importo di € 18.678,66 secondo i valori attuali;
a tale somma si perviene utilizzando il “valore punto” di € 2.612,40, da moltiplicare per il grado di invalidità (10%) e per il coefficiente (0,715) corrispondente all'età della danneggiata.
Quanto al valore punto, che non tiene conto dell'aumento per la sofferenza interiore, occorre ricordare che secondo il più recente insegnamento della Suprema
TE (fra le tante, cfr. Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico: “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (cfr., da ultimo, Cass. III, 12.7.2023 n.
19922).
Alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della Suprema TE, non né più revocabile in dubbio e discutibile la diversa ontologia del danno morale e, dunque, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, di allegarlo e provarlo. Inoltre, il danneggiato non ha allegato alcuna specifica o eccezionale circostanza che consenta di ritenere il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da
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persone della stessa età; pertanto, nessun incremento va compiuto a titolo di personalizzazione della liquidazione (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 7813/19).
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 84,00 per ogni giorno di inabilità assoluta – in conformità ai valori indicati dalle tabelle milanesi nell'edizione dell'anno 2024 senza alcun aumento per sofferenza soggettiva, in assenza, come detto, di allegazione e prova – e dunque complessivi € 12.810,00 in valori attuali, per il periodo di inabilità temporanea (totale e parziale) indicato dal C.T.U.
Il danno biologico deve, pertanto, complessivamente determinarsi in € 31.489,00.
Tale somma, quantificata secondo ai valori attuali, deve essere incrementata dagli interessi compensativi, ossia i frutti che l'importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno avrebbe prodotto se lo stesso fosse stato tempestivamente corrisposto. Ai fini di un'esatta determinazione degli stessi, dovrà compiersi dapprima una devalutazione nominale delle voci liquidate in valuta attuale, con l'obiettivo di definire il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso;
a tale importo dovranno successivamente imputarsi gli interessi compensativi maturati sulla somma annualmente rivalutata.
Ciò al fine di evitare ingiuste locupletazioni e/o arricchimenti in favore del danneggiato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante a con Parte_1 rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad € 35.094,24 (di cui €
3.605,24 per interessi).
Il dovrà, inoltre, ristorare l'attrice delle perdite patrimoniali Controparte_1 eziologicamente avvinte all'evento lesivo, consistenti nelle spese mediche da quest'ultima sostenute (ed effettivamente documentate) per il complessivo importo di €
1.998,22.
Sull'importo complessivo di € 37.092,46 matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
*
Quanto infine le spese di lite del presente giudizio (compensi e spese), tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore rispetto alla
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richiesta, appare equo compensare per un terzo le spese processuali e porre gli altri due terzi a carico del comune convenuto (“in tema di regolamento delle spese processuali, il parziale accoglimento della domanda, con la condanna alla corresponsione di una somma molto inferiore a quella richiesta (…), può essere valutata come giusto motivo per una parziale compensazione” - Cass. civ. n. 18705/2003).
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014
(attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012) come modificato dal D.M. 147/2022
(parametri medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese relative alla consulenza tecnica a firma del dott. , liquidate Persona_1 con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di in Parte_1 ragione di 1/3 e del in ragione dei restanti 2/3. Controparte_1
Termini Imerese, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE
DE NS
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