TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11658/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 11658/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla PIAZZA TRENTO E Parte_1 P.IVA_1
TRIESTE N. 1 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CUDA ROCCO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Controparte_1 P.IVA_2
VIALE GAZZADINI 21 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MONTORO AU-
ST (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._2
margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, previa ogni più op- portuna declaratoria del caso e di legge:
- In via principale e nel merito: accertata e dichiarata, per i fatti dedotti in narrativa, la totale carenza di prova in ordine alla fondatezza del credito avanzato in via monitoria sulla base di tutte le fatture azionate da revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1633 del 6.5.2024 (n. Controparte_1
4784/2024 di R.G.) emesso da Tribunale di Bologna, notificato in data 11.6.2024, con ogni conse- guenza di legge;
1
- In via riconvenzionale: accertata la fondatezza del diritto di credito vantato da nei Parte_1 confronti della odierna opposta così come portato dalle fatture Controparte_1
n. 63 del 18.7.2023, n. 73 del 31.7.2023, n. 82 del 2.9.2023, n. 86 del 30.9.2023, n. 106 del
16.11.2023, n. 107 del 30.11.2023, n. 125 del 31.12.2023, n. 14 del 13.3.2024 e n. 15 del 28.3.2024, per l'effetto dichiarare quest'ultima tenuta e condannarla al pagamento in favore della odierna op- ponente della complessiva somma di € 72.801,06 iva compresa oltre interessi di mo- Parte_1 ra ex art. 5 D.lgs 231/02 calcolati dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, disponendo, in subordi- ne, la compensazione, anche parziale, del predetto credito accertato e vantato da con Parte_1
l'eventuale controcredito che dovesse essere riconosciuto dovuto in favore di CP_1 all'esito del presente giudizio;
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento oltre accessori di legge.”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“ Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa, previa concessione della PROVVISORIA ESECUZIONE del Decreto
Ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1633/24 – n. 4784/24 R.G. respingendo l'opposizione formulata, in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, atteso il parziale riconoscimento di debito dell'opposta Controparte_1 per € 4.265,12= nei confronti dell'opponente
[...] Parte_1 effettuare la compensazione tra credito e debito e riconoscere dovuta all'opposta la minor somma di € 75.254,48= e concedere comunque la provvisoria esecuzione sulla detta minor somma;
in ipotesi denegata, venisse ritenuta allo stato in qualche modo provata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente ed in forza della compensazione richiesta dalla stessa, riconoscere dovuta all'opposta la minor somma di € 6.718,54= risultante dalla differenza dei due importi e concedere comunque la provvisoria esecuzione sulla detta minor somma.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15 % Spese Generali e forfettarie, 4% C.P.A. e 22% I.V.A. come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Si richiamano interamente gli atti ed i documenti di causa.
La causa è stata istruita con produzione documentale e si reputa matura per la decisione.
2. 2
Quanto alla domanda di pagamento svolta in via monitoria dall'opposta, il principio della ragione più liquida permette di accogliere l'eccezione della società opponente con cui, contestando l' effet- tiva esecuzione da parte dell'opposta delle prestazioni contabilizzate nelle fatture allegate al ricorso monitorio, deduce sostanzialmente che il mancato pagamento delle fatture è derivato dal mancato adempimento della convenuta, così assorbendosi ogni ulteriore questione circa la domanda di pa- gamento svolta dalla convenuta.
3.
A riguardo, si osserva che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del proce- dimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattu- ra e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costi- tuire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è grava- to dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debi- tore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul de- bitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottri- na e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o
3
legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
4.
Nel caso di specie, la convenuta ha agito in via Controparte_1 monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo ( per € 79.519,60) alla stessa spettante per l'esecuzione dei vari servizi svolti presso il magazzino dell'opponente, in Calderara di Reno (BO), via Predazzo 3/5, indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio, allegando l'inadempimento della controparte, consistito nel non aver pagato il corrispettivo pattuito.
La società attrice ha contestato la sussistenza del credito azionato dalla convenuta opposta, ecce- pendo, tra le altre cose, la mancata realizzazione da parte della convenuta delle prestazioni asseri- tamente svolte, nonché la mancata specifica descrizione e dimostrazione dell'attività compiuta.
4.1.
È, quindi, controverso se la parte convenuta abbia effettivamente svolto le prestazioni riportate nel- le fatture di cui pretende il pagamento e se ciò giustifichi il mancato adempimento dell'attrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo preteso in via monitoria dalla controparte.
4.2.
Il regime probatorio che sovrintende il giudizio deve, quindi, fondarsi sul rilievo per cui, se nor- malmente il creditore che agisce per l'adempimento deve provare solo la fonte legale o negoziale del suo credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, su cui incombe l'onere di provare di avere esattamente adempiuto, a diversa soluzione deve pervenirsi nel caso in cui il de- bitore opponga al suo adempimento la mancata o non corretta esecuzione delle prestazioni cui la controparte era tenuta.
Pertanto, era onere di dimostrare in giudizio il proprio esatto adempimento, cosa non CP_1 avvenuta non essendo stato dedotto e dimostrato nulla di specifico a riguardo: la parte convenuta si
è infatti limitata a sostenere genericamente di aver svolto normali servizi inerenti la logistica dei trasporti, senza specificare nel dettaglio il tipo di attività svolta, contestualizzandola nel tempo e nello spazio.
4.2.1.
Dalla documentazione prodotta in sede monitoria ed in questa sede di opposizione, infatti, non è possibile desumere l'attività effettivamente posta in essere dalla convenuta a favore dell'attrice, non reputandosi utile a tal fine la produzione delle fatture, trattandosi di atti unilaterali enuncianti una mera manifestazione di volontà dell'emittente.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, un documento pro- veniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né deter-
4
mina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di co- gnizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (tra le altre, vedi Corte di
Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5573).
Ancora, la Suprema Corte, ha affermato che : “ La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avva- lersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattu- ra, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risul- tanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Corte di Cassazione, 28 aprile 2004, n. 8126).
Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di op- posizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull' an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Corte di Cassazione, n. 3090/1979; Corte di Cassazione 24 luglio 2000, n. 9685, Corte di Cassazione 25 novembre 1988).
4.2.2.
Né tale carenza probatoria può essere superata attraverso il ricorso alla prova orale richiesta da parte convenuta nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., peraltro non rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni, e non ammessa in quanto inammissibile per le seguenti ragioni: i capitoli 1, 2, 3,
6, 8 e 9 sono genericamente formulati in quanto privi della specifica indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero occorsi i fatti dedotti in capitolo e, quanto ai capitoli 1 e 2 dell'indicazione precisa dei servizi resi dalla convenuta e delle persone coinvolte;
i capitoli 4 e 7 sono irrilevanti ai fini del decidere;
il capitolo 5 è documentale.
4.2.3.
5
Ancora, non si reputa dirimente il pagamento da parte dell'attrice di altre fatture, diverse rispetto a quelle di cui la parte convenuta pretende il pagamento nella presente causa, poiché pacificamente relative ad altri servizi non oggetto del presente giudizio.
4.3.
Si ritiene, pertanto, che la convenuta non abbia realizzato le prestazioni di cui pretende il pagamen- to e che ciò giustifichi il mancato adempimento della società attrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo preteso dalla controparte.
Ne deriva il rigetto della domanda di adempimento formulata in via monitoria dal convenuto oppo- sto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5.
Per quanto concerne, invece, la domanda di condanna, svolta in via riconvenzionale dall'attrice op- ponente, si osserva quanto segue
La parte opponente ha richiesto la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore della somma di € 72.801,06, iva inclusa, per servizi di trasporto e distribuzione indicati nelle fatture allegate all'atto introduttivo, nonché per la concessione in godimento a a titolo di deposito Controparte_1 della porzione di capannone subcondotto da nell'importo di € 5.000,00 mensili. Parte_1
5.1.
La parte convenuta opposta non ha contestato la debenza della somma pretesa dall'attrice per i ser- vizi di trasporto indicati nelle fatture n. 63 del 18.07.2023 di € 772,26 e nella fattura n. 14 del
13.03.2024 di € 3.492,86, per complessivi € 4.265,12, nonché per i servizi di distribuzione indicati nelle fatture nn. 73 del 31.07.2023, 82 del 02.09.2023, 86 del 30.09.2023, 106 del 16.11.2023, 107 del 30.1.2023 e 125 del 31.12.2023 (docc. 8, 9, 10, 11 e 12 parte opponente).
Invero, con riferimento a tali ultime fatture, che complessivamente ammontano ad € 58.983,44, par- te convenuta ha contestato solo la debenza dell'importo di € 5.000,00 in esse contenuto e relativo a
“Deposito Vs. merce”.
Sul punto, in comparsa di costituzione e risposta si legge: “ Per ciò che concerne, invece, le fatture di controparte nn. 73 del 31.07.2023, 82 del 02.09.2023, 86 del 30.09.2023, 106 del 16.11.2023,
107 del 30.1.2023 e 125 del 31.12.2023, come già contestato dall'opposta, si ribadisce anche in questa sede la contestazione in merito all'importo di € 5.000,00= in esse contenuto e relativo a
“Deposito Vs. merce” non essendo assolutamente vera detta circostanza;
la Controparte_1
NON ha MAI avuto merce in deposito presso il capannone di .
[...] Parte_1
Non vi è dubbio, quindi, che la contestazione svolta da parte convenuta fosse limitata alla sola de- benza delle somme pretese dall'attrice a titolo di godimento a titolo oneroso del capannone e non anche a quelle richieste dall'attrice a titolo di corrispettivo per i servizi svolti, riportati nelle fatture
6
sopra indicate, non avendo la convenuta opposta mai tempestivamente contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale invocato dall'attrice, né l'esecuzione da parte dell'attrice delle singole presta- zioni richieste in pagamento.
Inoltre, a sostegno della propria pretesa creditoria, oltre alle fatture in formato PDF e Parte_1
XML ed alle schede di viaggio per singolo cliente allegate alle medesime fatture, ha, con la seconda memoria ex art. 171ter c.p.c., prodotto altresì tutte le schede di ritiro, spedizione e trasporto afferen- ti i viaggi svolti nell'interesse di che certificano e dimostrano l'esecuzione delle pre- CP_1 stazioni contabilizzate nelle fatture azionate in via riconvenzionale (cfr. docc. da 15 a 20 parte op- ponente). Dall'esame di tali documenti prodotti da si evince, infatti, come negli stessi Parte_1 appaia sempre qualificata come committente e come si dia atto della presa in carico e CP_1 consegna della merce presso il destinatario finale.
Ne consegue il riconoscimento in favore dell'attrice di parte del credito portato dalle suddette fattu- re, detratta la somma di € 5.000,00, oltre IVA in esse contenuto, per un totale di € 22.273,54 iva inclusa.
5.2.
Vi è invece specifica contestazione circa la debenza dell'ulteriore importo portato dalle suddette fat- ture, asseritamente dovuto dalla convenuta per il godimento a titolo oneroso del capannone sito in
Calderara di Reno (Bo), via Predazzo n. 5 goduto da medesima in forza di contratto Parte_1 di sublocazione. Tale somma non può essere riconosciuta alla società attrice, in assenza della prova dell'accordo tra le parti sul godimento da parte della convenuta a titolo oneroso del magazzino nella disponibilità della parte attrice, che secondo la regola di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, sopra descritta, gravava sulla parte attrice.
5.3.
Non merita accoglimento neanche la domanda di pagamento svolta dall'attrice in riferimento alla somma di € 9.662,40, portata dalla fattura n. 15 del 28.3.2024, allegata alla memoria ex art. 171 ter,
n. 2, c.p.c. di parte attrice, asseritamente dovuta per la mancata restituzione di n. 528 pallet, non es- sendovi evidenza della consegna dei bancali e dei conteggi di quelli movimentati durante il rapporto contrattuale, utili per poter essere regolarmente fatturati dall'attrice nei mesi di competenza.
Inoltre, la sola fattura n. 15/2024, che peraltro non contiene alcun riferimento effettivo alle reali prestazioni di limitandosi semplicemente a riportare il numero di bancali indicati nel Parte_2 prospetto di parte attrice (doc. 14 ter), non si reputa utile al fine di dimostrare il credito dell'opponente, trattandosi (come sopra detto) di atto unilaterale enunciante una mera manifesta- zione di volontà dell'emittente.
5.4.
7
La pretesa creditoria di oggetto di domanda riconvenzionale di pagamento va, dunque, Parte_1 accolta per la minor somma di € 26.538,66 (€ 4.265,12 + € 22.273,54).
Su tale somma vanno altresì riconosciuti alla parte creditrice opponente anche gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. È pacifico, infatti, che nel caso di specie debba trovare applicazione la disciplina prevista dalla legislazione speciale in materia di ritardo di paga- mento nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231 del 2002, così come modificato dal d.Lgs.
192/2012) che riconosce alla parte creditrice il diritto alla corresponsione degli interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1633/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 06.05.2024 (n.
4784/2024 R.G.);
- condanna la società e a pagare alla società Controparte_1 CP_1 Parte_1
la somma di € 26.538,66, oltre interessi moratori al tasso previsto dalla legislazione speciale
[...] in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla scadenza delle singole fattu- re al saldo;
- condanna a pagare in favore di le spe- Controparte_1 CP_1 Parte_1 se processuali, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 406,50 per anticipazioni.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 11658/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla PIAZZA TRENTO E Parte_1 P.IVA_1
TRIESTE N. 1 40137 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CUDA ROCCO (c.f.:
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Controparte_1 P.IVA_2
VIALE GAZZADINI 21 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MONTORO AU-
ST (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._2
margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, previa ogni più op- portuna declaratoria del caso e di legge:
- In via principale e nel merito: accertata e dichiarata, per i fatti dedotti in narrativa, la totale carenza di prova in ordine alla fondatezza del credito avanzato in via monitoria sulla base di tutte le fatture azionate da revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1633 del 6.5.2024 (n. Controparte_1
4784/2024 di R.G.) emesso da Tribunale di Bologna, notificato in data 11.6.2024, con ogni conse- guenza di legge;
1
- In via riconvenzionale: accertata la fondatezza del diritto di credito vantato da nei Parte_1 confronti della odierna opposta così come portato dalle fatture Controparte_1
n. 63 del 18.7.2023, n. 73 del 31.7.2023, n. 82 del 2.9.2023, n. 86 del 30.9.2023, n. 106 del
16.11.2023, n. 107 del 30.11.2023, n. 125 del 31.12.2023, n. 14 del 13.3.2024 e n. 15 del 28.3.2024, per l'effetto dichiarare quest'ultima tenuta e condannarla al pagamento in favore della odierna op- ponente della complessiva somma di € 72.801,06 iva compresa oltre interessi di mo- Parte_1 ra ex art. 5 D.lgs 231/02 calcolati dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo, disponendo, in subordi- ne, la compensazione, anche parziale, del predetto credito accertato e vantato da con Parte_1
l'eventuale controcredito che dovesse essere riconosciuto dovuto in favore di CP_1 all'esito del presente giudizio;
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento oltre accessori di legge.”.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“ Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattesa, previa concessione della PROVVISORIA ESECUZIONE del Decreto
Ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1633/24 – n. 4784/24 R.G. respingendo l'opposizione formulata, in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, atteso il parziale riconoscimento di debito dell'opposta Controparte_1 per € 4.265,12= nei confronti dell'opponente
[...] Parte_1 effettuare la compensazione tra credito e debito e riconoscere dovuta all'opposta la minor somma di € 75.254,48= e concedere comunque la provvisoria esecuzione sulla detta minor somma;
in ipotesi denegata, venisse ritenuta allo stato in qualche modo provata la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente ed in forza della compensazione richiesta dalla stessa, riconoscere dovuta all'opposta la minor somma di € 6.718,54= risultante dalla differenza dei due importi e concedere comunque la provvisoria esecuzione sulla detta minor somma.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15 % Spese Generali e forfettarie, 4% C.P.A. e 22% I.V.A. come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Si richiamano interamente gli atti ed i documenti di causa.
La causa è stata istruita con produzione documentale e si reputa matura per la decisione.
2. 2
Quanto alla domanda di pagamento svolta in via monitoria dall'opposta, il principio della ragione più liquida permette di accogliere l'eccezione della società opponente con cui, contestando l' effet- tiva esecuzione da parte dell'opposta delle prestazioni contabilizzate nelle fatture allegate al ricorso monitorio, deduce sostanzialmente che il mancato pagamento delle fatture è derivato dal mancato adempimento della convenuta, così assorbendosi ogni ulteriore questione circa la domanda di pa- gamento svolta dalla convenuta.
3.
A riguardo, si osserva che è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del proce- dimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattu- ra e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costi- tuire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è grava- to dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debi- tore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per viola- zione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul de- bitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottri- na e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o
3
legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
4.
Nel caso di specie, la convenuta ha agito in via Controparte_1 monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo ( per € 79.519,60) alla stessa spettante per l'esecuzione dei vari servizi svolti presso il magazzino dell'opponente, in Calderara di Reno (BO), via Predazzo 3/5, indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio, allegando l'inadempimento della controparte, consistito nel non aver pagato il corrispettivo pattuito.
La società attrice ha contestato la sussistenza del credito azionato dalla convenuta opposta, ecce- pendo, tra le altre cose, la mancata realizzazione da parte della convenuta delle prestazioni asseri- tamente svolte, nonché la mancata specifica descrizione e dimostrazione dell'attività compiuta.
4.1.
È, quindi, controverso se la parte convenuta abbia effettivamente svolto le prestazioni riportate nel- le fatture di cui pretende il pagamento e se ciò giustifichi il mancato adempimento dell'attrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo preteso in via monitoria dalla controparte.
4.2.
Il regime probatorio che sovrintende il giudizio deve, quindi, fondarsi sul rilievo per cui, se nor- malmente il creditore che agisce per l'adempimento deve provare solo la fonte legale o negoziale del suo credito, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, su cui incombe l'onere di provare di avere esattamente adempiuto, a diversa soluzione deve pervenirsi nel caso in cui il de- bitore opponga al suo adempimento la mancata o non corretta esecuzione delle prestazioni cui la controparte era tenuta.
Pertanto, era onere di dimostrare in giudizio il proprio esatto adempimento, cosa non CP_1 avvenuta non essendo stato dedotto e dimostrato nulla di specifico a riguardo: la parte convenuta si
è infatti limitata a sostenere genericamente di aver svolto normali servizi inerenti la logistica dei trasporti, senza specificare nel dettaglio il tipo di attività svolta, contestualizzandola nel tempo e nello spazio.
4.2.1.
Dalla documentazione prodotta in sede monitoria ed in questa sede di opposizione, infatti, non è possibile desumere l'attività effettivamente posta in essere dalla convenuta a favore dell'attrice, non reputandosi utile a tal fine la produzione delle fatture, trattandosi di atti unilaterali enuncianti una mera manifestazione di volontà dell'emittente.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, un documento pro- veniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né deter-
4
mina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. Pertanto, nel processo di co- gnizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (tra le altre, vedi Corte di
Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5573).
Ancora, la Suprema Corte, ha affermato che : “ La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avva- lersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattu- ra, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risul- tanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (Corte di Cassazione, 28 aprile 2004, n. 8126).
Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di op- posizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull' an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Corte di Cassazione, n. 3090/1979; Corte di Cassazione 24 luglio 2000, n. 9685, Corte di Cassazione 25 novembre 1988).
4.2.2.
Né tale carenza probatoria può essere superata attraverso il ricorso alla prova orale richiesta da parte convenuta nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., peraltro non rinnovata in sede di precisazione delle conclusioni, e non ammessa in quanto inammissibile per le seguenti ragioni: i capitoli 1, 2, 3,
6, 8 e 9 sono genericamente formulati in quanto privi della specifica indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero occorsi i fatti dedotti in capitolo e, quanto ai capitoli 1 e 2 dell'indicazione precisa dei servizi resi dalla convenuta e delle persone coinvolte;
i capitoli 4 e 7 sono irrilevanti ai fini del decidere;
il capitolo 5 è documentale.
4.2.3.
5
Ancora, non si reputa dirimente il pagamento da parte dell'attrice di altre fatture, diverse rispetto a quelle di cui la parte convenuta pretende il pagamento nella presente causa, poiché pacificamente relative ad altri servizi non oggetto del presente giudizio.
4.3.
Si ritiene, pertanto, che la convenuta non abbia realizzato le prestazioni di cui pretende il pagamen- to e che ciò giustifichi il mancato adempimento della società attrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo preteso dalla controparte.
Ne deriva il rigetto della domanda di adempimento formulata in via monitoria dal convenuto oppo- sto e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5.
Per quanto concerne, invece, la domanda di condanna, svolta in via riconvenzionale dall'attrice op- ponente, si osserva quanto segue
La parte opponente ha richiesto la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore della somma di € 72.801,06, iva inclusa, per servizi di trasporto e distribuzione indicati nelle fatture allegate all'atto introduttivo, nonché per la concessione in godimento a a titolo di deposito Controparte_1 della porzione di capannone subcondotto da nell'importo di € 5.000,00 mensili. Parte_1
5.1.
La parte convenuta opposta non ha contestato la debenza della somma pretesa dall'attrice per i ser- vizi di trasporto indicati nelle fatture n. 63 del 18.07.2023 di € 772,26 e nella fattura n. 14 del
13.03.2024 di € 3.492,86, per complessivi € 4.265,12, nonché per i servizi di distribuzione indicati nelle fatture nn. 73 del 31.07.2023, 82 del 02.09.2023, 86 del 30.09.2023, 106 del 16.11.2023, 107 del 30.1.2023 e 125 del 31.12.2023 (docc. 8, 9, 10, 11 e 12 parte opponente).
Invero, con riferimento a tali ultime fatture, che complessivamente ammontano ad € 58.983,44, par- te convenuta ha contestato solo la debenza dell'importo di € 5.000,00 in esse contenuto e relativo a
“Deposito Vs. merce”.
Sul punto, in comparsa di costituzione e risposta si legge: “ Per ciò che concerne, invece, le fatture di controparte nn. 73 del 31.07.2023, 82 del 02.09.2023, 86 del 30.09.2023, 106 del 16.11.2023,
107 del 30.1.2023 e 125 del 31.12.2023, come già contestato dall'opposta, si ribadisce anche in questa sede la contestazione in merito all'importo di € 5.000,00= in esse contenuto e relativo a
“Deposito Vs. merce” non essendo assolutamente vera detta circostanza;
la Controparte_1
NON ha MAI avuto merce in deposito presso il capannone di .
[...] Parte_1
Non vi è dubbio, quindi, che la contestazione svolta da parte convenuta fosse limitata alla sola de- benza delle somme pretese dall'attrice a titolo di godimento a titolo oneroso del capannone e non anche a quelle richieste dall'attrice a titolo di corrispettivo per i servizi svolti, riportati nelle fatture
6
sopra indicate, non avendo la convenuta opposta mai tempestivamente contestato né l'esistenza del rapporto contrattuale invocato dall'attrice, né l'esecuzione da parte dell'attrice delle singole presta- zioni richieste in pagamento.
Inoltre, a sostegno della propria pretesa creditoria, oltre alle fatture in formato PDF e Parte_1
XML ed alle schede di viaggio per singolo cliente allegate alle medesime fatture, ha, con la seconda memoria ex art. 171ter c.p.c., prodotto altresì tutte le schede di ritiro, spedizione e trasporto afferen- ti i viaggi svolti nell'interesse di che certificano e dimostrano l'esecuzione delle pre- CP_1 stazioni contabilizzate nelle fatture azionate in via riconvenzionale (cfr. docc. da 15 a 20 parte op- ponente). Dall'esame di tali documenti prodotti da si evince, infatti, come negli stessi Parte_1 appaia sempre qualificata come committente e come si dia atto della presa in carico e CP_1 consegna della merce presso il destinatario finale.
Ne consegue il riconoscimento in favore dell'attrice di parte del credito portato dalle suddette fattu- re, detratta la somma di € 5.000,00, oltre IVA in esse contenuto, per un totale di € 22.273,54 iva inclusa.
5.2.
Vi è invece specifica contestazione circa la debenza dell'ulteriore importo portato dalle suddette fat- ture, asseritamente dovuto dalla convenuta per il godimento a titolo oneroso del capannone sito in
Calderara di Reno (Bo), via Predazzo n. 5 goduto da medesima in forza di contratto Parte_1 di sublocazione. Tale somma non può essere riconosciuta alla società attrice, in assenza della prova dell'accordo tra le parti sul godimento da parte della convenuta a titolo oneroso del magazzino nella disponibilità della parte attrice, che secondo la regola di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, sopra descritta, gravava sulla parte attrice.
5.3.
Non merita accoglimento neanche la domanda di pagamento svolta dall'attrice in riferimento alla somma di € 9.662,40, portata dalla fattura n. 15 del 28.3.2024, allegata alla memoria ex art. 171 ter,
n. 2, c.p.c. di parte attrice, asseritamente dovuta per la mancata restituzione di n. 528 pallet, non es- sendovi evidenza della consegna dei bancali e dei conteggi di quelli movimentati durante il rapporto contrattuale, utili per poter essere regolarmente fatturati dall'attrice nei mesi di competenza.
Inoltre, la sola fattura n. 15/2024, che peraltro non contiene alcun riferimento effettivo alle reali prestazioni di limitandosi semplicemente a riportare il numero di bancali indicati nel Parte_2 prospetto di parte attrice (doc. 14 ter), non si reputa utile al fine di dimostrare il credito dell'opponente, trattandosi (come sopra detto) di atto unilaterale enunciante una mera manifesta- zione di volontà dell'emittente.
5.4.
7
La pretesa creditoria di oggetto di domanda riconvenzionale di pagamento va, dunque, Parte_1 accolta per la minor somma di € 26.538,66 (€ 4.265,12 + € 22.273,54).
Su tale somma vanno altresì riconosciuti alla parte creditrice opponente anche gli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002. È pacifico, infatti, che nel caso di specie debba trovare applicazione la disciplina prevista dalla legislazione speciale in materia di ritardo di paga- mento nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231 del 2002, così come modificato dal d.Lgs.
192/2012) che riconosce alla parte creditrice il diritto alla corresponsione degli interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1633/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 06.05.2024 (n.
4784/2024 R.G.);
- condanna la società e a pagare alla società Controparte_1 CP_1 Parte_1
la somma di € 26.538,66, oltre interessi moratori al tasso previsto dalla legislazione speciale
[...] in materia di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla scadenza delle singole fattu- re al saldo;
- condanna a pagare in favore di le spe- Controparte_1 CP_1 Parte_1 se processuali, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 406,50 per anticipazioni.
Bologna, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
8