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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 566/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
23.2.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 12.2.2025
TRA
OB CC (C.F. [...]), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. OB Pozzi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano, via Tessa, n. 1
Appellante
E
TE CC (C.F. [...]), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Simone Scelsa ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, via San Barnaba, n. 32
Appellata
pagina 1 di 10 Oggetto: arricchimento senza giusta causa
CONCLUSIONI
Per OB CC
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare:
1) In accoglimento dei primi due motivi di appello, dichiarare nulla [la, n.d.r.] sentenza emessa dal
Tribunale di Como n. 860/2023 del 24 luglio 2023, non notificata, per vizio di ultrapetizione e violazione del contraddittorio ex artt. 112 e 101 cpc, rimettendo il processo al primo grado di giudizio, ove si ravvisino i presupposti della rimessione;
2) Nel merito, in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Como n. 860/2023 del 24 luglio 2023, non notificata, nella parte in cui ha ritenuto che, in relazione ai fatti descritti in narrativa, ricorresse una causa di liberalità del pagamento, accertando e dichiarando che TE CC si è, al contrario, arricchita senza giusta causa a danno di
OB CC, condannando, per l'effetto la convenuta ai sensi dell'art. 2041 cc ad indennizzare
OB CC della correlativa diminuzione patrimoniale, da quantificarsi in € 1.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per TE CC
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare
In via preliminare
- Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello promosso, procedendo anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
In via principale
- Rigettare integralmente l'atto di appello promosso per tutte le ragioni esposte in narrativa e per
l'effetto confermare la sentenza n. 860/2023 del Tribunale di Como, rep. n. 2902/2023, pubblicata in data 24 luglio 2023 a definizione della vertenza r.g. n. 2853/22;
In ogni caso
- Spese e competenze di giudizio rifuse ex art. 91 c.p.c., in euro 30.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge, secondo le tabelle del vigente D.M. n. 147 del 13/08/2022, per scaglione di valore;
pagina 2 di 10 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.7.2022, OB CC ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Como la sorella, TE CC, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 1.000.000,00 (oltre interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo) a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In particolare, il sig. CC ha esposto di:
- aver stipulato, in data 17.3.2014, un atto di compravendita mediante il quale cedeva un immobile di sua proprietà (sito a Milano, in via Previati n. 34) al sig. GI IA per l'importo di € 1.300.000,00;
- di avere tuttavia ricevuto dall'acquirente solamente l'importo di € 300.000,00, in quanto la restante somma di € 1.000.000,00 sarebbe stata versata dal IA alla sorella
TE CC mediante assegno emesso cinque anni prima, il 30.6.2009, verosimilmente a titolo di prestito nei confronti di quest'ultima.
Secondo la prospettazione attorea, si verserebbe in un'ipotesi di datio in solutum, dal momento che il sig. IA avrebbe accettato il trasferimento dell'immobile in luogo della restituzione dell'importo asseritamente mutuato alla sorella del CC.
Considerato che non era parte della compravendita e non vantava alcun diritto di credito nei confronti del fratello OB, la convenuta si sarebbe quindi arricchita ingiustificatamente ai danni dell'attore.
Nel costituirsi in giudizio (15.11.2022), TE CC ha chiesto il rigetto della domanda attorea, evidenziando che le affermazioni del fratello sarebbero in contrasto con le dichiarazioni rese dal medesimo in altro procedimento
contro
GI IA.
In quella sede, infatti, l'attore aveva sostenuto che il corrispettivo effettivamente versato dall'acquirente ammontasse a soli € 300.000,00, mentre la restante somma di €
1.000.000,00 sarebbe stata indicata nell'atto solo fittiziamente, senza mai essere corrisposta alla parte venditrice.
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 860 resa e pubblicata il 24.7.2023, il Tribunale di Como ha rigettato la domanda attorea e ha condannato OB CC al pagamento delle spese di lite, osservando che:
- in primo luogo, sussiste la contraddittorietà dedotta dalla convenuta, in quanto la prospettazione dell'attore in questo procedimento sarebbe incompatibile con la simulazione relativa del prezzo della compravendita fatta valere nel giudizio contro il sig. IA;
- ma anche a voler aderire alla tesi attorea, ricorrerebbe comunque una causa giustificatrice del negozio, dal momento che il sig. CC ha liberamente deciso, nell'ambito del mutuo asseritamente intercorso tra il sig. IA e la sorella, di adempiere all'obbligazione assunta da quest'ultima nei confronti del mutuante, il quale ha acconsentito al trasferimento immobiliare in luogo della somma di denaro di cui era creditore;
- non è proponibile l'azione ex art. 2041 c.c. allorché lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia stato giustificato dal consenso della parte che sostiene di essere stata danneggiata.
Con atto di citazione notificato in data 23.2.2024, il sig. AB CC ha interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc (per avere il Tribunale accertato l'esistenza di una donazione indiretta di OB CC nei confronti della sorella in assenza di specifica eccezione della convenuta);
2. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 cpc (per non avere il primo giudice sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa all'esistenza di una donazione indiretta);
3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'azione di ingiustificato arricchimento sul presupposto dell'esistenza di una causa liberale nell'operazione di vendita immobiliare effettuata da OB
CC;
pagina 4 di 10 La causa è stata iscritta sub r.g. 566/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
25.9.2024.
TE CC si è costituita anche nel presente grado di giudizio (5.9.2024), contestando la fondatezza del gravame avverso e chiedendone dunque il rigetto.
Alla prima udienza (25.9.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 12.2.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 4.2.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame articolati dal sig. OB CC, giova rilevare che l'odierno appellante ha omesso di impugnare specificamente il capo della sentenza in cui il Tribunale di Como ha accertato la contraddittorietà delle prospettazioni attoree rispetto al giudizio incardinato nei confronti del sig. IA.
L'appellante, infatti, si limita a generiche contestazioni nella parte dell'atto di citazione in cui richiama le argomentazioni esposte in primo grado dall'odierna appellata - rilevando che in entrambi i procedimenti il CC “ha affermato di non aver incassato la somma di un milione di euro da GI IA a titolo di prezzo di compravendita” (cfr. pag. 5 atto di appello) - senza tuttavia formulare alcuna censura in merito alle statuizioni contenute nella sentenza gravata e trascurando il fatto che, all'evidenza, altro è 'non aver incassato' per la simulazione del prezzo e altro per il suo versamento ad altro soggetto (in vista poi di una compravendita che, contro ogni logica e razionalità, sarebbe intervenuta a cinque anni di distanza, senza alcun impegno scritto, controdichiarazione o altra forma di garanzia).
pagina 5 di 10 Orbene, costituisce principio giurisprudenziale pacifico (v. da ultimo Cass. 3789/2024) che perché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso (nel caso di specie, peraltro, del tutto mancante), ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 329 c. 2 cpc, il sig. CC ha prestato acquiescenza a tale statuizione, che quindi deve considerarsi passata in giudicato.
D'altronde, anche diversamente opinando (e ritenendo, quindi, idonee a censurare la sentenza gravata le mere generiche doglianze dell'appellante), la contraddittorietà accertata dal primo giudice sussiste ed è tale da rendere priva di credibilità la tesi assunta dall'odierno appellante in questo procedimento.
Invero, per un verso, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano che lo vedeva contrapposto al sig. IA1, OB CC riferiva che le parti avevano concordato solo fittiziamente, quale modalità di pagamento di una parte del prezzo di acquisto, il versamento di € 1.000.000,00 alla sig.ra TE CC cinque anni prima del rogito (cfr. pag. 2 atto di citazione nel giudizio promosso contro il sig. IA, doc. 1 primo grado
TE CC).
Per altro verso, nel presente procedimento, il sig. CC non ha fatto alcun riferimento a un presunto accordo simulatorio con il sig. IA e ha invero asserito che:
- la somma sarebbe stata effettivamente versata alla sig.ra TE CC dal sig. IA a titolo di prestito in data 30.6.2009; - GI LO IA, in un momento di estrema difficoltà economica, emotiva e psicologica del sig. CC, avrebbe ottenuto che quest'ultimo gli trasferisse un immobile di sua proprietà in luogo delle somme dovutegli dalla sorella TE.
Una tale ricostruzione, oltre ad apparire davvero inverosimile in assenza di significativi elementi di prova a supporto, si pone in evidente contrasto con la posizione assunta nel giudizio avverso il sig. IA, incentrata sul presupposto che il versamento di
1.000.000 di euro non sia, invero, mai stato effettuato, neppure nei confronti della sorella.
A tal riguardo, deve peraltro evidenziarsi che la sig.ra CC, nel giudizio di primo grado, ha argomentato in ordine al fatto che la compravendita conclusa con il sig.
IA – tramite un contratto che, dal punto di vista meramente formale, presentava un prezzo maggiore rispetto a quello effettivamente pattuito – non era altro che un espediente utilizzato dal fratello per eludere le pretese dei propri creditori. E, a sostegno di quanto dedotto, ha prodotto le sentenze emesse dal Tribunale di Milano in accoglimento delle azioni revocatorie promosse dai creditori del CC (cfr. docc. da 3
a 6 primo grado TE CC2).
Anche in tali procedimenti l'odierno appellante non ha mai fatto menzione del debito asseritamente contratto dalla sorella o della datio in solutum che, soltanto in questa sede, afferma essersi integrata: circostanza, quest'ultima, tale da rafforzare ulteriormente l'assoluta mancanza di credibilità della tesi sostenuta qui e ora dal sig. CC. 2 Dai citati procedimenti emerge in effetti che tale negozio non era altro che un'operazione dolosamente preordinata a eludere le ragioni dei creditori dell'odierno appellante. Nella sentenza n. 140/2021, resa all'esito del procedimento promosso da P.F. Investments s.r.l., il Tribunale di Milano si soffermava sulle anomale modalità di pagamento del prezzo della compravendita, valutandole come uno degli elementi fondanti per l'accoglimento dell'actio pauliana: in assenza dell'intervento della sig.ra CC al momento della stipula dell'atto e di elementi probatori di segno contrario, il Tribunale affermava, infatti, come fosse lecito supporre che l'assegno da € 1.000.000,00 non fosse stato neppure incassato dall'odierna appellata (v. pag. 8 doc. 4 fasc. primo grado TE CC). A tale pronuncia si aggiungeva un'ulteriore sentenza del Tribunale di Milano - n. 5752/2021 - emessa in accoglimento dell'azione revocatoria esercitata da un altro creditore dell'odierno appellante, il sig. BD ID ID HA. Con tale sentenza il giudice, a fronte degli elementi indiziari raccolti, reputava che “l'effettivo prezzo di compravendita dell'immobile sia stato di €. 300.000,00; e non di €. 1.300.000,00 come le parti contraenti hanno voluto far risultare” (pag. 7 doc. 6 fasc. primo grado TE CC). pagina 7 di 10 Tutto ciò considerato, già ex se idoneo a condurre al rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa avanzata dall'odierno appellante, la Corte osserva in ogni caso che l'appello risulta del tutto pretestuoso, in quanto interamente incentrato su un presupposto – l'accertamento di una donazione indiretta da parte del primo giudice – che davvero non sussiste.
Si tratta, ad ogni evidenza, di un'interpretazione del tutto in contrasto con il dato letterale della pronuncia impugnata, nell'ambito della quale il giudice di prime cure si è limitato a rilevare che, anche a voler adottare l'infondata e contraddittoria ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, sarebbe comunque configurabile una causa giustificatrice a sostegno dell'ipotetico arricchimento conseguito dalla sorella del sig. CC, il quale potrebbe aver agito, nell'adempiere all'obbligazione restitutoria assunta dall'odierna appellata, anche per mero spirito di liberalità.
Non esiste, pertanto, alcun effettivo accertamento relativo all'esistenza di una donazione indiretta intercorsa tra i fratelli CC, ma unicamente una considerazione ipotetica che si aggiunge a quella - principale - in precedenza esposta.
Tale errata interpretazione della pronuncia impugnata pregiudica l'intero gravame promosso dal CC: l'appellante, infatti, non soltanto ha omesso di impugnare il capo della sentenza con cui è stata riscontrata la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti prospettata in primo grado, ma ha in sostanza incentrato tutti e tre i motivi di appello (v. supra pag. 4) sulla donazione indiretta asseritamente accertata dal Tribunale.
Fermo quanto sinora osservato, deve infine evidenziarsi che:
- la tesi dell'appellante si fonda sull'esistenza di un rapporto di mutuo tra la sorella e il sig. IA di cui il CC non ha offerto - pur essendone onerato ex art. 2697 c.c. - prova alcuna;
- premesso che è incontestato che il trasferimento dell'immobile sia avvenuto per una scelta consapevole e volontaria del CC, la giurisprudenza di legittimità, già puntualmente richiamata dal primo giudice, ha chiarito espressamente che “la locupletazione ingiustificata che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dà luogo all'azione
pagina 8 di 10 generale di arricchimento ai fini dell'indennizzo della diminuzione patrimoniale correlata alla locupletazione medesima non sussiste allorché lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia stato giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata.” (Cass.
7373/2003).
In conclusione, la Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia3, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (1.000.001,00-2.000.000,00), e dunque in complessivi € 10.180,00
(di cui euro 2.995,00 per la fase di studio, euro 1.976,00 per la fase introduttiva ed euro 5.209,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da OB CC avverso la sentenza del
Tribunale di Como n. 860 resa e pubblicata in data 24.7.2023, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di TE CC, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 10.180,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3 A tal riguardo va precisato che, ai sensi dell'art. 10 c. 2 c.p.c., ai fini della determinazione del valore della causa, gli interessi maturati sino al momento della proposizione della domanda si sommano al capitale domandato (nel caso di specie, 1.000.000,00). pagina 9 di 10 3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 12 febbraio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale giudizio è stato inizialmente introdotto dal sig. IA per ottenere il rilascio dell'immobile, di cui il CC, nonostante l'avvenuta alienazione, aveva continuato a mantenere la detenzione. Contemporaneamente, OB CC ha convenuto il predetto dinanzi al Tribunale di Milano formulando domanda di simulazione del prezzo e di rescissione del contratto di compravendita immobiliare per lesione ex art. 1448 c.c.
Riuniti i due procedimenti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1575/2018, ha accolto la domanda di rilascio del sig. IA e rigettato le domande del CC, evidenziando, in ordine alla pretesa simulazione, l'assenza di prova della controdichiarazione scritta (cfr. doc. 4 primo grado OB CC). pagina 6 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di cui al n. r.g. 566/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
23.2.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 12.2.2025
TRA
OB CC (C.F. [...]), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. OB Pozzi ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Milano, via Tessa, n. 1
Appellante
E
TE CC (C.F. [...]), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Simone Scelsa ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, via San Barnaba, n. 32
Appellata
pagina 1 di 10 Oggetto: arricchimento senza giusta causa
CONCLUSIONI
Per OB CC
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare:
1) In accoglimento dei primi due motivi di appello, dichiarare nulla [la, n.d.r.] sentenza emessa dal
Tribunale di Como n. 860/2023 del 24 luglio 2023, non notificata, per vizio di ultrapetizione e violazione del contraddittorio ex artt. 112 e 101 cpc, rimettendo il processo al primo grado di giudizio, ove si ravvisino i presupposti della rimessione;
2) Nel merito, in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Como n. 860/2023 del 24 luglio 2023, non notificata, nella parte in cui ha ritenuto che, in relazione ai fatti descritti in narrativa, ricorresse una causa di liberalità del pagamento, accertando e dichiarando che TE CC si è, al contrario, arricchita senza giusta causa a danno di
OB CC, condannando, per l'effetto la convenuta ai sensi dell'art. 2041 cc ad indennizzare
OB CC della correlativa diminuzione patrimoniale, da quantificarsi in € 1.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) In ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per TE CC
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare
In via preliminare
- Dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello promosso, procedendo anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
In via principale
- Rigettare integralmente l'atto di appello promosso per tutte le ragioni esposte in narrativa e per
l'effetto confermare la sentenza n. 860/2023 del Tribunale di Como, rep. n. 2902/2023, pubblicata in data 24 luglio 2023 a definizione della vertenza r.g. n. 2853/22;
In ogni caso
- Spese e competenze di giudizio rifuse ex art. 91 c.p.c., in euro 30.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge, secondo le tabelle del vigente D.M. n. 147 del 13/08/2022, per scaglione di valore;
pagina 2 di 10 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.7.2022, OB CC ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Como la sorella, TE CC, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 1.000.000,00 (oltre interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo) a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In particolare, il sig. CC ha esposto di:
- aver stipulato, in data 17.3.2014, un atto di compravendita mediante il quale cedeva un immobile di sua proprietà (sito a Milano, in via Previati n. 34) al sig. GI IA per l'importo di € 1.300.000,00;
- di avere tuttavia ricevuto dall'acquirente solamente l'importo di € 300.000,00, in quanto la restante somma di € 1.000.000,00 sarebbe stata versata dal IA alla sorella
TE CC mediante assegno emesso cinque anni prima, il 30.6.2009, verosimilmente a titolo di prestito nei confronti di quest'ultima.
Secondo la prospettazione attorea, si verserebbe in un'ipotesi di datio in solutum, dal momento che il sig. IA avrebbe accettato il trasferimento dell'immobile in luogo della restituzione dell'importo asseritamente mutuato alla sorella del CC.
Considerato che non era parte della compravendita e non vantava alcun diritto di credito nei confronti del fratello OB, la convenuta si sarebbe quindi arricchita ingiustificatamente ai danni dell'attore.
Nel costituirsi in giudizio (15.11.2022), TE CC ha chiesto il rigetto della domanda attorea, evidenziando che le affermazioni del fratello sarebbero in contrasto con le dichiarazioni rese dal medesimo in altro procedimento
contro
GI IA.
In quella sede, infatti, l'attore aveva sostenuto che il corrispettivo effettivamente versato dall'acquirente ammontasse a soli € 300.000,00, mentre la restante somma di €
1.000.000,00 sarebbe stata indicata nell'atto solo fittiziamente, senza mai essere corrisposta alla parte venditrice.
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 860 resa e pubblicata il 24.7.2023, il Tribunale di Como ha rigettato la domanda attorea e ha condannato OB CC al pagamento delle spese di lite, osservando che:
- in primo luogo, sussiste la contraddittorietà dedotta dalla convenuta, in quanto la prospettazione dell'attore in questo procedimento sarebbe incompatibile con la simulazione relativa del prezzo della compravendita fatta valere nel giudizio contro il sig. IA;
- ma anche a voler aderire alla tesi attorea, ricorrerebbe comunque una causa giustificatrice del negozio, dal momento che il sig. CC ha liberamente deciso, nell'ambito del mutuo asseritamente intercorso tra il sig. IA e la sorella, di adempiere all'obbligazione assunta da quest'ultima nei confronti del mutuante, il quale ha acconsentito al trasferimento immobiliare in luogo della somma di denaro di cui era creditore;
- non è proponibile l'azione ex art. 2041 c.c. allorché lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia stato giustificato dal consenso della parte che sostiene di essere stata danneggiata.
Con atto di citazione notificato in data 23.2.2024, il sig. AB CC ha interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cpc (per avere il Tribunale accertato l'esistenza di una donazione indiretta di OB CC nei confronti della sorella in assenza di specifica eccezione della convenuta);
2. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 cpc (per non avere il primo giudice sottoposto al contraddittorio delle parti la questione relativa all'esistenza di una donazione indiretta);
3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'azione di ingiustificato arricchimento sul presupposto dell'esistenza di una causa liberale nell'operazione di vendita immobiliare effettuata da OB
CC;
pagina 4 di 10 La causa è stata iscritta sub r.g. 566/2024 e la prima udienza fissata per il giorno
25.9.2024.
TE CC si è costituita anche nel presente grado di giudizio (5.9.2024), contestando la fondatezza del gravame avverso e chiedendone dunque il rigetto.
Alla prima udienza (25.9.2024) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 12.2.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 4.2.2025).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame articolati dal sig. OB CC, giova rilevare che l'odierno appellante ha omesso di impugnare specificamente il capo della sentenza in cui il Tribunale di Como ha accertato la contraddittorietà delle prospettazioni attoree rispetto al giudizio incardinato nei confronti del sig. IA.
L'appellante, infatti, si limita a generiche contestazioni nella parte dell'atto di citazione in cui richiama le argomentazioni esposte in primo grado dall'odierna appellata - rilevando che in entrambi i procedimenti il CC “ha affermato di non aver incassato la somma di un milione di euro da GI IA a titolo di prezzo di compravendita” (cfr. pag. 5 atto di appello) - senza tuttavia formulare alcuna censura in merito alle statuizioni contenute nella sentenza gravata e trascurando il fatto che, all'evidenza, altro è 'non aver incassato' per la simulazione del prezzo e altro per il suo versamento ad altro soggetto (in vista poi di una compravendita che, contro ogni logica e razionalità, sarebbe intervenuta a cinque anni di distanza, senza alcun impegno scritto, controdichiarazione o altra forma di garanzia).
pagina 5 di 10 Orbene, costituisce principio giurisprudenziale pacifico (v. da ultimo Cass. 3789/2024) che perché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso (nel caso di specie, peraltro, del tutto mancante), ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 329 c. 2 cpc, il sig. CC ha prestato acquiescenza a tale statuizione, che quindi deve considerarsi passata in giudicato.
D'altronde, anche diversamente opinando (e ritenendo, quindi, idonee a censurare la sentenza gravata le mere generiche doglianze dell'appellante), la contraddittorietà accertata dal primo giudice sussiste ed è tale da rendere priva di credibilità la tesi assunta dall'odierno appellante in questo procedimento.
Invero, per un verso, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano che lo vedeva contrapposto al sig. IA1, OB CC riferiva che le parti avevano concordato solo fittiziamente, quale modalità di pagamento di una parte del prezzo di acquisto, il versamento di € 1.000.000,00 alla sig.ra TE CC cinque anni prima del rogito (cfr. pag. 2 atto di citazione nel giudizio promosso contro il sig. IA, doc. 1 primo grado
TE CC).
Per altro verso, nel presente procedimento, il sig. CC non ha fatto alcun riferimento a un presunto accordo simulatorio con il sig. IA e ha invero asserito che:
- la somma sarebbe stata effettivamente versata alla sig.ra TE CC dal sig. IA a titolo di prestito in data 30.6.2009; - GI LO IA, in un momento di estrema difficoltà economica, emotiva e psicologica del sig. CC, avrebbe ottenuto che quest'ultimo gli trasferisse un immobile di sua proprietà in luogo delle somme dovutegli dalla sorella TE.
Una tale ricostruzione, oltre ad apparire davvero inverosimile in assenza di significativi elementi di prova a supporto, si pone in evidente contrasto con la posizione assunta nel giudizio avverso il sig. IA, incentrata sul presupposto che il versamento di
1.000.000 di euro non sia, invero, mai stato effettuato, neppure nei confronti della sorella.
A tal riguardo, deve peraltro evidenziarsi che la sig.ra CC, nel giudizio di primo grado, ha argomentato in ordine al fatto che la compravendita conclusa con il sig.
IA – tramite un contratto che, dal punto di vista meramente formale, presentava un prezzo maggiore rispetto a quello effettivamente pattuito – non era altro che un espediente utilizzato dal fratello per eludere le pretese dei propri creditori. E, a sostegno di quanto dedotto, ha prodotto le sentenze emesse dal Tribunale di Milano in accoglimento delle azioni revocatorie promosse dai creditori del CC (cfr. docc. da 3
a 6 primo grado TE CC2).
Anche in tali procedimenti l'odierno appellante non ha mai fatto menzione del debito asseritamente contratto dalla sorella o della datio in solutum che, soltanto in questa sede, afferma essersi integrata: circostanza, quest'ultima, tale da rafforzare ulteriormente l'assoluta mancanza di credibilità della tesi sostenuta qui e ora dal sig. CC. 2 Dai citati procedimenti emerge in effetti che tale negozio non era altro che un'operazione dolosamente preordinata a eludere le ragioni dei creditori dell'odierno appellante. Nella sentenza n. 140/2021, resa all'esito del procedimento promosso da P.F. Investments s.r.l., il Tribunale di Milano si soffermava sulle anomale modalità di pagamento del prezzo della compravendita, valutandole come uno degli elementi fondanti per l'accoglimento dell'actio pauliana: in assenza dell'intervento della sig.ra CC al momento della stipula dell'atto e di elementi probatori di segno contrario, il Tribunale affermava, infatti, come fosse lecito supporre che l'assegno da € 1.000.000,00 non fosse stato neppure incassato dall'odierna appellata (v. pag. 8 doc. 4 fasc. primo grado TE CC). A tale pronuncia si aggiungeva un'ulteriore sentenza del Tribunale di Milano - n. 5752/2021 - emessa in accoglimento dell'azione revocatoria esercitata da un altro creditore dell'odierno appellante, il sig. BD ID ID HA. Con tale sentenza il giudice, a fronte degli elementi indiziari raccolti, reputava che “l'effettivo prezzo di compravendita dell'immobile sia stato di €. 300.000,00; e non di €. 1.300.000,00 come le parti contraenti hanno voluto far risultare” (pag. 7 doc. 6 fasc. primo grado TE CC). pagina 7 di 10 Tutto ciò considerato, già ex se idoneo a condurre al rigetto della domanda di arricchimento senza giusta causa avanzata dall'odierno appellante, la Corte osserva in ogni caso che l'appello risulta del tutto pretestuoso, in quanto interamente incentrato su un presupposto – l'accertamento di una donazione indiretta da parte del primo giudice – che davvero non sussiste.
Si tratta, ad ogni evidenza, di un'interpretazione del tutto in contrasto con il dato letterale della pronuncia impugnata, nell'ambito della quale il giudice di prime cure si è limitato a rilevare che, anche a voler adottare l'infondata e contraddittoria ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, sarebbe comunque configurabile una causa giustificatrice a sostegno dell'ipotetico arricchimento conseguito dalla sorella del sig. CC, il quale potrebbe aver agito, nell'adempiere all'obbligazione restitutoria assunta dall'odierna appellata, anche per mero spirito di liberalità.
Non esiste, pertanto, alcun effettivo accertamento relativo all'esistenza di una donazione indiretta intercorsa tra i fratelli CC, ma unicamente una considerazione ipotetica che si aggiunge a quella - principale - in precedenza esposta.
Tale errata interpretazione della pronuncia impugnata pregiudica l'intero gravame promosso dal CC: l'appellante, infatti, non soltanto ha omesso di impugnare il capo della sentenza con cui è stata riscontrata la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti prospettata in primo grado, ma ha in sostanza incentrato tutti e tre i motivi di appello (v. supra pag. 4) sulla donazione indiretta asseritamente accertata dal Tribunale.
Fermo quanto sinora osservato, deve infine evidenziarsi che:
- la tesi dell'appellante si fonda sull'esistenza di un rapporto di mutuo tra la sorella e il sig. IA di cui il CC non ha offerto - pur essendone onerato ex art. 2697 c.c. - prova alcuna;
- premesso che è incontestato che il trasferimento dell'immobile sia avvenuto per una scelta consapevole e volontaria del CC, la giurisprudenza di legittimità, già puntualmente richiamata dal primo giudice, ha chiarito espressamente che “la locupletazione ingiustificata che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., dà luogo all'azione
pagina 8 di 10 generale di arricchimento ai fini dell'indennizzo della diminuzione patrimoniale correlata alla locupletazione medesima non sussiste allorché lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia stato giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata.” (Cass.
7373/2003).
In conclusione, la Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia3, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (1.000.001,00-2.000.000,00), e dunque in complessivi € 10.180,00
(di cui euro 2.995,00 per la fase di studio, euro 1.976,00 per la fase introduttiva ed euro 5.209,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da OB CC avverso la sentenza del
Tribunale di Como n. 860 resa e pubblicata in data 24.7.2023, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di TE CC, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 10.180,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3 A tal riguardo va precisato che, ai sensi dell'art. 10 c. 2 c.p.c., ai fini della determinazione del valore della causa, gli interessi maturati sino al momento della proposizione della domanda si sommano al capitale domandato (nel caso di specie, 1.000.000,00). pagina 9 di 10 3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 12 febbraio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale giudizio è stato inizialmente introdotto dal sig. IA per ottenere il rilascio dell'immobile, di cui il CC, nonostante l'avvenuta alienazione, aveva continuato a mantenere la detenzione. Contemporaneamente, OB CC ha convenuto il predetto dinanzi al Tribunale di Milano formulando domanda di simulazione del prezzo e di rescissione del contratto di compravendita immobiliare per lesione ex art. 1448 c.c.
Riuniti i due procedimenti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1575/2018, ha accolto la domanda di rilascio del sig. IA e rigettato le domande del CC, evidenziando, in ordine alla pretesa simulazione, l'assenza di prova della controdichiarazione scritta (cfr. doc. 4 primo grado OB CC). pagina 6 di 10