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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado promossa da con sede in Roma, Viale Europa n. 190, P.I. c.f. Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria P.IVA_2
AD NE del foro di Venezia (c.f. , dell'avvocatura interna, C.F._1
Via Torino 88, 30172 Venezia Mestre, Controparte_1 giusta procura generale alle liti rilasciata in data 27 aprile 2022 per atto di Notaio , Persona_1
Rep. n. 55418, raccolta n. 16104, allegata agli atti
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio SILIMBANI del Foro di Controparte_2
Torino (codice fiscale – P.E.C.: C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultimo in Milano, Via Lepetit n. 8/10 in forza di procura alle liti
APPELLATA
OGGETTO: Titoli di credito. Appello vs. sentenza del Tribunale di Milano, n. 9121/2023, depositata il
15.11.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia Codesto Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame: riformare parzialmente la sentenza n. 9121/2023 del Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Maria José Meola, R.G. n. 27049/2021, Repert. 9542/2023, depositata il 15.11.2023 e non notificata, nelle parti e per i motivi indicati nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, - condannare alla restituzione della somma già versata da in esecuzione, Controparte_2 Parte_1 senza acquiescenza, della sentenza n. 9121/2023, maggiorata degli interessi legali dal dovuto al saldo;
- accertare che non sussiste alcuna responsabilità in capo a per l'eventuale danno - Parte_1 in quanto l'inadempimento eventualmente provato a suo carico deve ritenersi dovuto a causa non imputabile all'appellante - e dichiarare così la diligenza professionale di per aver Parte_1 correttamente negoziato l'assegno di traenza n. 288441258-01 di € 5.822,00 intestato a Persona_2
”.
[...]
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis;
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Milano, N. 9121/2023 pubbl. il 15/11/2023 RG n. 27049/2021, SEZIONE VI CIVILE,
G.I. Dott.ssa Meola e previamente: - respingendo l'appello di avverso la suddetta Parte_1 decisione, giacchè infondato in fatto e diritto, e ogni altra istanza ivi contenuta;
confermando dunque le statuizioni impugnate da a riguardo della sua (di stabilita responsabilità; - dichiarando Pt_1 Pt_1
l'inammissibilità della documentazione depositata telematicamente da controparte in data 17.01.2023 e della reiterata richiesta di rinvio per rendere interrogatorio formale, con conseguente espunzione della documentazione stessa dal fascicolo di parte di . Richiamando sul punto quanto Parte_1 verbalizzato all'udienza svoltasi la mattina di quello stesso giorno (17.01.23) ed il provvedimento con cui lo stesso Tribunale aveva espressamente rigettato l'istanza di volta alla concessione di un termine Pt_1 per il deposito della predetta documentazione e dichiarato decaduta la parte dal rendere interrogatorio formale;
- applicare l'art. 232 cpc in ordine all'interrogatorio formale di , come richiesto già da Pt_1 parte attrice all'udienza 17.01.2023. - revocare, in mero subordine, e soltanto per quanto occorresse, posto il mancato espletamento, l'ordinanza istruttoria 11.10.2022 ammissiva della prova testimoniale richiesta da parte convenuta ed espletata all'udienza 17.01.2023 per i motivi già esplicitati a verbale
(tardività della deduzione e inammissibilità dei singoli capitoli in quanto del tutto generici e valutativi);
- previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta
e al mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c., ed anche di nullità del rapporto contrattuale instaurato tra ed il sedicente , avente ad oggetto il libretto postale Pt_1 Persona_2
n. 46507402 di cui v'è copia agli atti di causa. In parziale riforma della impugnata sentenza, nelle parti
2 in cui è stato dichiarato il concorso di colpa di nella causazione del danno, nonché Controparte_2 nella parte in cui è stata disattesa la richiesta di condanna di al pagamento della Parte_1 rivalutazione monetaria del credito, nel merito: condannare in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro
5.822,00=, e, stabile la disposta condanna in primo grado impartita a , condannarla al Parte_1 pagamento della differenza di euro 2.911,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo, oltre interessi maturati durante il presente giudizio ai sensi dell'art. 1284 c.c. siccome novellato dalla L. 162/2014, sull'intera somma dovuta. Con vittoria di ogni spesa e compenso per l'esplicata attività di difesa, oltre oneri fiscali, anche stragiudiziali, anche del presente grado, per l'intero. In via istruttoria insta per l'accoglimento delle seguenti istanze: 1) Prova per testi, sui seguenti capi, Controparte_3 all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che": a) “l'assegno n. 288441258-01 del
19.11.2015 (tratto su conto corrente intestato a ed acceso presso Banca Popolare di Controparte_3
Vicenza) dell'importo di Euro 5.822,00 che si è prodotto in copia (doc. n. 2 a rammostrarsi) veniva emesso in favore del IG. , nato a [...] e domiciliato a San AN d'VE (CE) in C.so Persona_2
Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale . b) "l'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015 è stato Per_2 posto all'incasso da soggetto diverso dall'effettivo beneficiario (come indicato al precedente punto a), tramite filiale della convenuta . c) "Tale circostanza è emersa a seguito di Parte_1 contestazione svolta dall'effettivo beneficiario del titolo in questione - il IG. , nato a [...]
Caserta e domiciliato a San AN d'VE (CE) in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale
RI - il quale ha dichiarato (come da doc. 5 prodotto e da rammostrarsi al rispondente) che
l'assegno n. 288441258 non era mai stato ricevuto dal medesimo e di disconoscere la firma ivi apposta".
d) "Nei confronti del IG. , nato a [...] e domiciliato a San AN d'VE (CE) Persona_2 in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale RI, fu effettuato - da parte di - Controparte_3 un nuovo e secondo pagamento di euro 5.822,00 a mezzo bonifico bancario (doc. 4 da rammostrarsi al rispondente) a titolo di risarcimento danni allo stesso dovuti, con pagamento successivo all'incasso del titolo per cui è causa da parte di terzo soggetto non legittimato". e)“Sono assolutamente estraneo all'apertura del libretto di risparmio postale n. 46507402 dell'Ufficio Postale di Rapallo, avvenuta il
23.11.2015”; f) "Alla spedizione dell'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015 provvide Banca Popolare di Vicenza, sulla scorta dei dati comunicati da tra i quali era indicato il domicilio eletto Controparte_3 dal beneficiario, indicato in San AN d'VE (CE) in C.so Umberto I n. 20, presso lo Studio Legale
RI"; g) “L'ordine di emissione del titolo per cui è causa fu trasmesso da Controparte_2
a Banca Popolare di Vicenza in via telematica (doc. 3); h) “Banca Popolare di Vicenza conserva nei propri archivi copia dell'ordine di emissione del titolo per cui è causa (doc. 3 da rammostrarsi al rispondente), e di ogni titolo di cui richiede l'emissione. Indica a testi sui capi Controparte_2 indicati: - sui capi a), c), d), e): il IG. , nato a [...] e domiciliato a San AN Persona_2
3 d'VE (CE) in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale RI, effettivo beneficiario dell'assegno in questione. Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo delega all'autorità giudiziaria competente ex art. 203 cpc (Corte d'Appello di Napoli) - sui capi a), c), d), f), g), h): Intesa
San AO S.p.A. (che ha acquisito di Vicenza in seguito a contratto di cessione di azienda CP_4 bancaria del 26/6/2017 ex D.L. 99/17), in persona del suo legale rappresentante pro tempore ovvero altro soggetto all'uopo espressamente delegato e informato sulle circostanze per cui è causa, con sede in
Torino, P.zza San Carlo 156. Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo delega al
Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al Tribunale di Torino, ovvero a mezzo testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc- Sui capi a), c, d), f), g), h): in L.C.A. con Controparte_5 sede in Vicenza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ovvero altro soggetto all'uopo espressamente delegato e informato sulle circostanze per cui è causa, con sede in Vicenza, Via
GL IN 18. Sui capi a), f), g), h): IG.ra , all'epoca dei fatti addetta al Back Parte_2
Office Filiali Banca Popolare di Vicenza, oggi dipendente di presso filiale di Controparte_6
Trapani, anche a mezzo prova delegata ex art. 203 cpc presso il Tribunale di Trapani. Per ognuno dei predetti testi si chiede altresì di essere autorizzati - per motivi di economia processuale - ad indicare nell'atto di intimazione testimoniale il numero dell'assegno per cui è causa. 3) Insta affinchè il Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini ad (incorporante di Vicenza), in Controparte_6 CP_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, di produrre la documentazione attestante l'emissione dell'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015. 4) Insta affinchè il Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini a in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, di produrre la documentazione attestante l'emissione dell'assegno n. 288441258-01 del
19.11.2015. 5) Insta affinchè il Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini ad Controparte_6
(incorporante i Vicenza), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di produrre CP_4 la copia della documentazione attestante la spedizione dell'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015. 6)
Insta affinchè il Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini a Controparte_7 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di produrre la copia della documentazione attestante la spedizione dell'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015. 7) Insta affinchè siano acquisite informative ex art. 213 cpc: - dal Comune di Rapallo (GE) circa il nominativo , nato Persona_2
a Santa Maria Capua Vetere il 28.07.1979 e residente a [...]; - dalla
MCTC di Caserta circa l'emissione della patente di guida n. , onde sapere se quella patente NumeroD_1 di guida sia vera e/o risulti essere mai essere stata emessa in favore del IG. . Soltanto Persona_2 se ritenuto d'uopo, posta l'avvenuta produzione da parte di questa difesa del doc. 13. Richiama ogni altro precedente documento comunque prodotto, da intendersi riproposto declinato il contraddittorio su domande, documenti ed eccezioni nuove”.
4 IN FATTO E IN DIRITTO
si duole di sentenza del Tribunale di Milano n. 9121 del 15 novembre 2023, con cui Parte_1
è stata parzialmente accolta, nei propri confronti, la domanda risarcitoria proposta da Controparte_2 in ordine alla negoziazione di un assegno di traenza, emesso dalla Banca Popolare di Vicenza,
[...] presentato all'incasso, presso la filiale di Rapallo di in data 23 novembre 2015, Parte_1 negoziazione avvenuta, in tesi di controparte, accolta dalla sentenza impugnata, in violazione dell'art. 43
L. Ass., con accredito dell'importo su conto corrente aperto, nella medesima occasione, da soggetto diverso dal legittimo beneficiario, con violazione della clausola di intrasferibilità.
In altri termini, secondo la sentenza impugnata, peccando di negligenza in ordine Parte_1 all'identificazione dell'apparente beneficiario del titolo, consentiva al medesimo l'apertura di un deposito, sul quale veniva accreditato l'ammontare del titolo, costringendo ad un nuovo Controparte_2 pagamento nei confronti del vero beneficiario, come da dichiarazione autografa di costui, che
[...] allegava a supporto della pretesa di risarcimento. Controparte_2
In particolare, il presentatore dell'assegno si qualificava, esibendo, secondo la sentenza impugnata, una semplice fotocopia della patente di guida e della tessera sanitaria, con le generalità di , Persona_2 apparentemente corrispondenti, dunque, a quelle del beneficiario come contenute nel titolo, ed affermava di essere nato a [...] il [...], e di essere residente in [...], ad indirizzo al quale alle successive verifiche risultava non esser dislocato immobile ad uso abitativo.
Era successivamente emerso che in realtà il beneficiario del titolo era invece tale , Persona_2 nato a [...] il [...], ivi residente, e domiciliato presso lo Studio legale RI in San
AN d'VE (l'importo dell'assegno era infatti un risarcimento danni da invalidità).
Sul fronte della diligenza usata dall'impiegato dello sportello postale, la sentenza impugnata sottolineava: che la prova dell'inadempimento delle doveva ritenersi sussistente per il solo fatto che Parte_1
l'assegno era stato pagato a soggetto diverso dal reale beneficiario;
che il sedicente beneficiario del titolo aveva aperto il conto sul quale l'assegno era stato poi versato il medesimo giorno in cui avveniva l'operazione;
che un mero controllo sulle generalità anagrafiche del sedicente avrebbero consentito Persona_2 di rilevare che nessun era realmente residente in [...]e che le generalità del reale Persona_2 beneficiario del titolo erano differenti quanto a luogo e data di nascita;
che l'identificazione del soggetto era avvenuta, come già detto, sulla base di documenti fotocopiati;
che il presentatore non era cliente di ma apriva il conto appositamente per versarvi Parte_1
l'assegno; che l'identificazione del cliente era avvenuta in ogni caso tramite documenti, oltreché fotocopiati, in ogni caso non idonei, come per esempio la tessera sanitaria, che oltretutto, era frutto di evidente falsificazione
5 giacché recante sigla alfanumerica non corrispondente alla Regione di apparente residenza (Liguria) bensì alla Regione Campania.
Riteneva, di contro, che sussistesse anche concorrente responsabilità di per aver Controparte_2 inviato il titolo di cui si discute mediante posta ordinaria, nella misura del 50%, richiamando al proposito la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 26 maggio 2020 n. 9769, che aveva così statuito:
“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di trasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Riteneva non riconoscibile la rivalutazione monetaria in favore di affermando Controparte_2 trattarsi di debito di valuta e non di valore.
In relazione, infine, alla richiesta di di fissare nuova udienza per l'interrogatorio Parte_1 formale del proprio legale rappresentante, ammesso e non reso1, invocando la controparte il disposto dell'art. 232 c.p.c., osservava come la sussistenza del potere di delega in capo al dr. fosse stata Per_3 tardivamente dimostrata, quando già il dr. presentatosi quale legale rappresentante di Per_4 [...]
era stato congedato e si era dichiarata la decadenza dall'assunzione del mezzo istruttorio. Parte_1
Riteneva le ulteriori prove orali assunte non rilevanti ai fini di decisione.
Pertanto, la sentenza impugnata così decideva:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1) Acclarato il diritto di , di essere risarcita, nella misura del 50%, del danno Controparte_2 derivatole dall'illecito pagamento dell'assegno circolare N. 0288441258. da parte della convenuta
[...]
in favore di un soggetto non legittimato. Parte_1
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna , in persona del legale rapp. Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 2.911,00, oltre interessi come Controparte_2 per legge.
3) Condanna altresì , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese e competenze di lite, nella misura del 50% del complessivo importo Controparte_2 liquidato, pari quest'ultimo ad € 3.000,00 per onorario, € 264,00 per spese (C.U. + diritti), oltre IVA, se dovuta, CPA ed RF come per legge.
Avverso tale pronuncia interponeva appello presentando i seguenti motivi: Parte_1
Primo motivo di appello. Violazione degli artt. 1218 e 1176 comma 2 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione della diligenza di sulla corretta identificazione del sig. Parte_1 Persona_2
: l'identificazione del sarebbe avvenuta tramite esibizione di documenti in originale,
[...] Persona_2 sui quali non sarebbero stati presenti segni di contraffazione o alterazioni evidenti;
peraltro l'impiegato addetto allo sportello, dopo aver diligentemente fotocopiato i documenti di identità esibiti dal sedicente
, avrebbe effettuato contestuale verifica sui predetti documenti mediante il database Persona_2
Oracolo, collegato in tempo reale con le banche dati del Ministero degli Interni, dell'Agenzia delle Entrate
e della Motorizzazione Civile. L'esito degli stessi così riportava: “Dettaglio Esito: CF ” Per Per_5 quanto riguarda la patente, l'esito era “Esito negativo controllo effettuato su archivio rubati/smarriti.
Dettaglio esito: ” (doc. n. 5 ), rilevando dunque l'impiegato che la patente di guida esibita Per_5 Pt_1 dal risultava effettivamente rilasciata e non oggetto di furto;
l'impiegato allo sportello non Persona_2 era in grado di avvedersi che data di nascita e luogo di nascita del sedicente (nato nel 1979) Persona_2 non rispondevano a quelle del vero “ ” (nato, secondo la prospettazione di controparte in prima Persona_2 memoria, ma con difese piuttosto ondivaghe, nel 1982 a Caserta2): invero, nome e cognome erano perfettamente corrispondenti, né l'impiegato allo sportello aveva motivo per effettuare approfondimenti in proposito, una volta riscontrata la regolarità della patente di guida presentata;
l'importo veniva effettivamente accreditato in data 2 dicembre 2015, dopo che la banca trattaria non aveva rilevato nulla in stanza di compensazione;
come comprovato da (doc. n. 10, prodotto in primo Parte_1 grado) il che si era presentato allo sportello di Rapallo era pertanto, secondo le indagini Persona_2 effettuate da al momento dell'apertura del conto, soggetto realmente esistente, che Parte_1 oltretutto, risultava aver acquistato in passato altri prodotti postali;
nella scheda di presentazione redatta ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, aveva dichiarato di essersi trasferito in Rapallo dalla Campania, e di svolgere lavoro presso uno stabilimento industriale in Rapallo, titolare tale aveva Persona_6 declinato quale indirizzo una via esistente, sita a non grande distanza dalla sede dell'ufficio postale.
Ancora, l'operatore di sportello controllava attentamente la firma rilasciata all'Ufficio Postale con quella presente sul suo documento d'identità, che risultava pressoché identica (cfr doc. 03 ). Parte_1
Nessuna ulteriore o migliore diligenza era pertanto esigibile.
Secondo motivo di appello. Violazione dell'art. 2703 c.c. nonché dell'art. 72 della L. n. 89/2013
(legge notarile) nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In particolare, sul punto, l'appellante ha dedotto come segue: “Come ben evidenziato anche nel verbale di udienza del 17 gennaio 2023, il procuratore, dott. , si presentava munito di due (2) documenti: - una Procura Speciale Controparte_10 rilasciata in suo favore dall'avv. Andrea Sandulli;
- un'Autentica di firma del Notaio dott. Per_1 in cui si dava atto, tra l'altro, che l'avv. conferiva la procura ad
[...] Per_3 Controparte_10 in quanto, a sua volta, era munito della Procura Notarile del 19.04.2019 n. 53558/15006 registrata a
Roma il 29.04.2019, autenticata dal medesimo Notaio (già “doc. a_ documenti depositati in udienza”).
Con un incredibile coup de theatre e contrariamente ad un'interpretazione degli atti secondo buona fede,
l'appellata - in quella sede - si opponeva all'assunzione dell'interrogatorio formale, dalla stessa precedentemente richiesto, per una presunta carenza di documentazione prodotta circa la sua Procura.
In altre parole, richiedeva la “procura della procura” (che peraltro non negava di voler Pt_1 consegnare, ma per cui chiedeva necessariamente tempo per produrla e fotocopiarla, trattandosi di una richiesta avvenuta soltanto alle ore 12.30 del 17.01.2023).
Al di là dell'istanza avversaria sulla procura dell'avv. e del dott. Lasco, “procura della procura Per_3 della procura” (anch'esse depositate telematicamente nella medesima giornata del 17.01.2023 per una questione di completa trasparenza e correttezza dell'operato di , già docc. b e c), in realtà il Pt_1
Tribunale di prime cure ha errato sul punto perché l'autentica di firma di un Notaio è un atto pubblico che vale a tutti gli effetti di legge e fa prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2703 c.c. nonché ai sensi dell'art. 72 della Legge Notarile.
Invero il Notaio, nell'esecuzione della prestazione relativa all'autenticazione della sottoscrizione ha
l'obbligo inderogabile di controllo di legalità e liceità della scrittura stessa ai sensi dell'art. 28 della
Legge Notarile ed è inoltre tenuto a compiere anche quelle attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento che derivano persino dagli usi negoziali e che siano accessorie
8 all'espletamento dell'incarico secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli 1175
e 1176 c.c.. In altre parole, il Notaio quale Pubblico Ufficiale, a norma di legge, è obbligato a verificare quanto autenticato, che vale fino a querela di falso. Avendo il Notaio dott. attestato Persona_1 che l'avv. era autorizzato a conferire procura in virtù di Procura da lui medesimo autenticata Per_3 in data 19.04.2019, il controllo e le verifiche del caso erano state già effettuate da un Pubblico Ufficiale, il cui operato poteva essere messo in discussione non da una semplice contestazione presentata in udienza, bensì a seguito di un procedimento per querela di falso. L'art. 232 c.p.c. richiamato da
[...] non era certamente applicabile alla fattispecie in esame (ed infatti il Giudice di prime cure CP_2 nulla ha statuito al riguardo)”.
Concludeva quindi come riportato in epigrafe.
Nel giudizio così radicato si costituiva , chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_2 domandando, in via di appello incidentale, l'accertamento della irrilevanza della spedizione postale nel processo causale conclusosi con l'illecita presentazione del titolo per cui è causa all'incasso, e chiedendo, quindi, la condanna della controparte al risarcimento, in favore di dell'intero Controparte_2 importo dell'assegno, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi, in tal senso riformandosi, parimenti, la sentenza di prime cure.
La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e trattenuta in decisione all'esito del deposito degli atti conclusivi.
***
Reputa questa Corte che l'appello proposto da sia fondato e debba essere accolto. Parte_1
Nel merito, preliminarmente, occorre rammentare che la disposizione applicabile al caso di specie è
l'articolo 43 della legge sugli assegni, RD n. 21 dicembre 1933 n. 1736, che recita: “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento”.
La disposizione non si riferisce esclusivamente, per costante giurisprudenza, all'ipotesi in cui viene eseguito un pagamento a favore di un soggetto dichiaratamente diverso dall'effettivo beneficiario, ma anche al caso in cui l'assegno viene negoziato a favore di chi, in ragione della presentazione di un documento di identità contraffatto, appare il legittimo prenditore.
Dunque, sulla banca negoziatrice grava, ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge citata, l'obbligo di procedere con diligenza nell'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un assegno non trasferibile ed in caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea - superata la tesi che vedeva in tale ipotesi una responsabilità di natura oggettiva – è di natura contrattuale e trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c.
Ed invero, “in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il
9 beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa'' (cfr. Cass. SS. UU. n. 12477/32018; conforme, Cass. civ. ord. n. 17737/2019).
Ai fini della suddetta prova liberatoria, “la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario” (Cass. civ. 9842/2021).
La Corte di Cassazione ha, peraltro, suggerito quali possano essere gli indici di anomalia, per così dire
“extracartolari”, che debbono indurre la Banca negoziatrice a prestare un maggior livello di attenzione nell'attività di negoziazione degli assegni di traenza: infatti la circostanza che tali titoli si prestino, più di altri, all'opera di contraffattori, e presentino un elevato rischio di presentazione da parte di soggetti che non ne sono i reali titolari, deve indurre il bonus argentarius ad adottare cautele supplementari nel caso in cui il titolo sia presentato da persona non conosciuta dalla filiale richiesta di bancario, e ricorrano altre circostanze di fatto e di luogo tali da rendere consigliabile un vaglio più approfondito circa l'identità del presentatore.
Così il fatto che: “… il prenditore non era un cliente conosciuto al locale ufficio postale;
che, anzi, era persona del tutto sconosciuta;
che aveva appena aperto, proprio presso quell'ufficio, un apposito libretto postale;
che su questo libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno; che il documento di identificazione non portava neppure la sottoscrizione del titolare;
che il titolo era stato portato all'incasso in un ufficio postale assai distante dal luogo di residenza del portatore” (Cass. civ.
13151/2021).
Tali elementi non devono essere valutati singolarmente, ma nel loro complesso, cioè nell'insieme di tutte le circostanze che compongono la fattispecie del caso concreto: perciò, ad esempio, la semplice circostanza che un soggetto presenti a un ufficio postale o a una filiale di banca un assegno di traenza per l'incasso non è sufficiente per affermare il dovere dell'Istituto negoziatore di procedere a ulteriori verifiche ai fini dell'identificazione del presentatore del titolo;
se però, nel caso concreto, risulta che tale soggetto non è conosciuto all'ufficio postale o alla banca e che, per esempio, ha aperto un libretto o un conto corrente con il detto assegno di traenza al mero scopo di incassarlo, allora la circostanza della presentazione di un assegno di traenza – di per sé innocua e non “anomala” –, se valutata nell'insieme degli altri elementi della fattispecie, diventa un indice di stranezza, che determina l'esigenza di effettuare ulteriori verifiche rispetto al semplice controllo del documento d'identità e a quello volto ad accertare che
10 esso non risulti rubato o smarrito (controllo che non appare idoneo a garantire che il documento non sia anche contraffatto).
Tra le circostanze che impongono al banchiere un più approfondito onere di identificazione del prenditore, poi, sia nei casi in cui il presentatore sia persona non conosciuta, ma anche in ipotesi si tratti di persona già correntista dell'istituto di credito, sebbene in diversa filiale, è senza dubbio la presentazione di un documento di identità che presenti alterazioni immediatamente percepibili (può essere richiamata, a contrariis, la recente pronuncia Cass. n. 23390 del 30 agosto 2024, che manda esente da responsabilità il banchiere che abbia effettuato, nei confronti del negoziatore, esclusivamente verifiche semplificate, ma nel solo caso di assenza di “elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi (documenti di identità n.d.r.”)).
Quanto, poi, all'idoneità dei documenti in base ai quali il banchiere (o l'impiegato allo sportello postale, come nel nostro caso), effettua l'identificazione del presentatore, occorre rammentare che, secondo condivisibile orientamento (in particolare, Cassazione civile sez. III - 28/09/2023, n. 27570, pronunciata in caso di bonifico domiciliato, che tuttavia esprime principi applicabili alla fattispecie che occupa), da un lato, la raccomandazione di utilizzazione congiunta di due documenti di identità recanti fotofrafia del cliente, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, non ha carattere precettivo (cfr. Cass. 19 dicembre 2019 n. 34107 e Cass. 13 settembre 2022, n. 26866) e dall'altro, esiste una regola sociale,
“desumibile dalle disposizioni di legge sull'efficacia certificativa dei singoli documenti d'identità - e comunque socialmente riconosciuta - secondo cui l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale”.
La medesima sentenza testè citata ha poi affermato che la valutazione della diligenza dell'operatore bancario (o postale) nell'identificazione del presentatore del titolo può essere altresì apprezzata – perfino nel caso in cui difetti agli atti una copia fotostatica della documentazione esibita dal presentatore - sulla scorta di elementi presuntivi, quali l'avvenuto inserimento degli estremi del documento di identificazione del presentatore in uno strumento informatico di “back office”, ovvero una piattaforma telematica di controllo sulla genuinità di esso a disposizione dell'operatore, quale per esempio, nel caso esaminato dalla
S.C., il sistema “Oracolo”, il medesimo utilizzato da nel caso che occupa3. Pt_1 3 Si legge nella motivazione della pronuncia citata (sottolineature aggiunte): “Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto accertato, in fatto, che la carta di identità in corso di validità esibita dalla persona presentatasi all'incasso (unitamente al suo codice fiscale), era stata annotata nella quietanza di pagamento e verificata mediante la c.d. procedura "Oracolo". Tale procedura, come è noto, comporta l'utilizzo di uno strumento informatico di back office, denominato appunto "Oracolo", che consente di controllare in tempo reale l'autenticità dei documenti di identificazione, tramite un collegamento diretto alle banche dati di . Parte_1 Movendo da tale accertamento di fatto, il giudice di appello ha dunque inferito che del documento, i cui estremi erano stati annotati sulla quietanza di pagamento insieme al codice fiscale, in quanto debitamente verificato con la suddetta procedura, non fosse "dato conoscere (e cioè, in sostanza, non fosse apprezzabile) l'eventuale falsità"; e ha concluso che la "mancanza di evidenti anomalie nel documento di identità" escludeva l'esigibilità dalla banca mandataria di "maggiori cautele, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di identificazione secondo gli standard propri del banchiere". 11 Tutto ciò premesso, va verificato in concreto se, con riguardo al caso in esame, l'appellante abbia provato di avere provveduto, con la diligenza professionale richiesta, al pagamento del titolo per cui è causa
(risultato purtroppo presentato all'incasso da soggetto non legittimato), con conseguente esonero da responsabilità.
La Corte ritiene invero che, dagli elementi acquisiti al processo, emerga l'impiego, da parte dell'impiegato di che ebbe ad identificare il presentatore del titolo, ed a consentirgli, contestualmente, Parte_1
l'apertura di un libretto di deposito, della diligenza concretamente esigibile nel caso di specie.
Invero, l'identificazione del soggetto presentatosi presso lo sportello di Rapallo deve Parte_1 reputarsi, nonostante quanto affermato dalla sentenza impugnata, avvenuta sulla scorta di modalità esenti da censura.
Viene, dunque, in considerazione un motivato accertamento di merito (come tale, incensurabile in sede di legittimità), all'esito del quale il giudice d'appello, lungi dall'attribuire l'onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni
(nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 2697 c.c.: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n. 26769), ha invece ritenuto che avesse debitamente assolto quello impostole dalla Parte_1 norma generale di cui all'art. 1218 c.c., pur traendo questa dimostrazione, anziché dal mezzo di prova precostituita rappresentato dalla copia del documento (che non è stata prodotta agli atti), dal ragionamento inferenziale fondato su una presunzione che, movendo dal fatto accertato dell'espletamento della procedura "Oracolo" e dell'annotazione degli estremi del documento nella quietanza, ha consentito di risalire al fatto ignoto della verifica della sua - almeno prima facie - apparente autenticità. Da un lato, dunque, la mancata produzione in giudizio della copia del documento rileva, non come fatto sostanziale indice della "ontologica non prefigurabilità in astratto della dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di identificazione", bensì come mera omissione processuale e probatoria, ovverosia come mancata allegazione di un mezzo probatorio precostituito del fatto oggetto della prova liberatoria della debitrice, che il giudice del merito, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, ha tuttavia reputato irrilevante, ritenendo di poter desumere la predetta prova liberatoria da un diverso mezzo istruttorio, costituito dal ragionamento presuntivo;
al riguardo, va ricordato il consolidato principio secondo il quale tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511). Dall'altro lato, l'accertata posizione in essere, da parte di di una attività di identificazione della persona Parte_1 presentatasi allo sportello, fondata sulla previa verifica - oltre che della corrispondenza della password e del codice fiscale a quelli indicati nel flusso telematico - anche dell'apparente autenticità del documento di identità da essa esibito, non può essere considerata in contrasto né con i principi ordinamentali né con gli standard valutativi sociali della diligenza professionale, dal momento che essa attività, al contrario, appare perfettamente conforme alla regola, socialmente riconosciuta, secondo cui l'identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito (Cass. 19/12/2019, n. 34107, cit.); né, in mancanza di specifica prescrizione normativa, può reputarsi esistente una best practice che impone al delegato di pagamento l'estrazione di copia e la conseguente conservazione del documento esaminato in funzione dell'identificazione del delegatario, anche in ragione della necessità di bilanciare le esigenze dell'attività di identificazione con quelle di tutela della riservatezza della persona identificata, che consentono la conservazione della copia riprodotta solo in casi stabiliti selettivamente dalla legge e non oltre il tempo necessario in rapporto alle finalità perseguite (cfr. la Delib. del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27 ottobre 2005)”.
12 Infatti, l'affermazione secondo la quale la stessa sarebbe avvenuta mediante presentazione all'impiegato stesso di una semplice fotocopia di documenti, di cui uno certamente inidoneo, è smentita dall'attestazione autografa effettuata dall'impiegato addetto alla cassa di Poste Italia al momento della presentazione della patente e della tessera sanitaria esibiti, vergata sulla fotocopia conservata e prodotta in atti. Di tale attestazione, invero, il Tribunale avrebbe dovuto tenere debito conto, anche in considerazione della natura particolare di pubblica funzione certificatrice che all'impiegato postale compete nell'espletamento delle predette mansioni (per esempio, nel caso di consegna della corrispondenza e dei plichi, l'impiegato è, a tutti gli effetti, pubblico ufficiale secondo consolidato orientamento di legittimità: cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 4562 del 13/02/1985, dep. 10/05/1985, Rv. 169145).
In ogni caso, poi, al momento della presentazione della patente (recante perfino il talloncino del cambio di residenza) e della tessera sanitaria (poco rileva se la stessa fosse relativa a Servizio Sanitario di differente Regione, giacché il sedicente affermava di essersi trasferito a Rapallo proveniente, Persona_2 per l'appunto, dalla Campania, e la tessera sanitaria è documento che non necessariamente deve essere rinnovato in caso di cambiamento di residenza, essendo ammesse fattispecie di deroga territoriale),
l'impiegato addetto allo sportello inseriva i dati della patente presentatagli nel sistema “Oracolo”, rilevando che la patente in oggetto risultava realmente rilasciata e non risultava revocata.
L'assegno di traenza per cui è causa, ancora, veniva presentato all'incasso da soggetto le cui generalità erano corrispondenti a quelle impresse sul titolo stesso, senza che, contrariamente a quanto affermato da avesse modo di avvedersi che i dati anagrafici del sedicente Controparte_2 Parte_1
non erano corrispondenti a quelli del reale beneficiario del titolo;
infatti il documento Persona_2
n. 3 prodotto da quale ordine di emissione non reca le generalità complete di Controparte_2
; la stessa Banca Popolare di Vicenza, che secondo la rappresentazione di Persona_2 [...]
“conserva nei propri archivi copia dell'ordine di emissione del titolo per cui è Controparte_2 causa” (v. memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. in primo grado), nulla rilevava a Controparte_2 proposito della negoziazione del titolo una volta che quest'ultimo le perveniva in stanza di compensazione. Il che contraddice decisamente la tesi che sia stata negligente nella Parte_1 identificazione dell'apparente beneficiario del titolo. Del resto, la stessa ha reso, Controparte_2 al medesimo proposito, dichiarazioni non congruenti, avendo, in prima memoria a pagina 1 scritto
“L'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015 (€ 5.822,00) è stato emesso da CP_4 CP_7 su ordine di a nome di , nato a [...] il [...], ivi Controparte_9 Persona_2 residente e domiciliato - almeno fino al momento della comunicazione di mancato ricevimento dell'assegno (doc. 3), corredata peraltro da copia del documento d'identità - a San AN d'VE
(CE) in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale ”. Mentre in terza memoria alla pagina 3, Per_2 dopo aver visto i documenti prodotti da , che attestavano come mai il Comune di Casal di Parte_1
Principe avesse rilasciato la suddetta carta di identità, dichiarava: “Conta, però, precisare che il vero
13 beneficiario del titolo fosse , nato a [...] il [...], residente - Persona_2 almeno fino al momento della presentazione della predetta denuncia - ad Arpaia (BN) in Via Giovanni
Pascoli n. 7 e domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Maurizio Caterino”, producendo addirittura, a supporto di tale affermazione, quale doc. n. 14, la denuncia da costui sporta in relazione all'illegittimo incasso del titolo.
Ulteriori elementi che depongono nel medesimo senso, ovvero di non configurabilità di una negligenza di nella fase di identificazione dell'apparente beneficiario del titolo sono rappresentate Parte_1 dal fatto che questi ha dichiarato di essere residente a [...], ha esibito all'impiegato delle una Pt_1 patente di guida nella quale addirittura compariva il talloncino relativo al cambio di residenza, ed ha contestualmente aperto un conto corrente presso la ridetta filiale per il versamento del titolo, che come già detto, veniva inviato in stanza di compensazione alla banca trattaria, senza che quest'ultima nulla rilevasse al proposito.
La sentenza impugnata, pertanto, nella parte in cui ha ritenuto inadempiente al dovere Parte_1 di diligente e prudente identificazione del presentatore del titolo, deducendone l'affermazione di responsabilità risarcitoria della stessa in relazione all'importo dell'assegno di traenza di cui è causa, incassato da persona non legittimata, non è condivisibile e deve essere riformata, con rigetto della domanda risarcitoria introdotta in primo grado da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
[...]
Al rigetto della domanda risarcitoria proposta da in primo grado consegue Controparte_2
l'assorbimento dell'appello incidentale dalla stessa proposta al fine di escludere il proprio concorso di colpa, come apprezzato dalla sentenza impugnata, e ogni correlata questione, anche relativa all'ammissione, in riforma del decisum di primo grado, di nuovo interrogatorio formale del legale rappresentante di sui capitoli dedotti nella seconda memoria ex art. 183 comma VI Parte_1
c.p.c. di in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere. Controparte_2
Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza, in base al valore della lite ed all'attività difensiva compiuta, secondo i valori medi delle tabelle di cui al DM n. 55/2014 e s.m.i., e devono essere, pertanto, poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente effetto Controparte_2 restitutorio di quanto eventualmente versato da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9121 depositata in data 15 novembre 2023, e
[...] sull'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza, ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
14 in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza impugnata, Parte_1 rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di Controparte_2 Parte_1 dichiara tenuta al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero in € 5.077,00 per compensi quanto al primo grado, ed in € 3.966,00 per compensi quanto al secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Arceri
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I capitoli dedotti erano così articolati:
“Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale di con sede in Roma, in persona del suo Controparte_8 legale rappresentante pro tempore o altra persona all'uopo delegata sui seguenti articoli all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: i) “il numero telefonico verde 803.160, cui rivolgere le richieste di informazioni circa lo stato di spedizione di una lettera raccomandata ovvero assicurata spedita tramite , comporta esclusivamente, al fine di fornire
Parte_1 l'informazione richiesta, la consultazione dello stesso canale telematico messo a disposizione dell'utenza sul sito internet di;
Parte_1 l) “in caso di spedizione postale in regime di raccomandazione ovvero di assicurazione tramite nel
Parte_1 caso di smarrimento o sottrazione della posta così spedita, sulla pagina di ricerca on line nel sito internet di
Parte_1
unica pagina da cui si può ricavare l'informazione circa lo stato della spedizione, compare l'unica informazione
[...] relativa all'ultimo stato di spedizione accertato”;
m) “in caso di sottrazione o smarrimento di plichi spediti in raccomandazione o assicurazione tramite Parte_1
l'obbligo di risposta da parte di prevede il termine di giorni 45 dall'inoltro del reclamo”;
[...] Parte_1 n) “se la spedizione di plico in regime di raccomandazione o assicurazione tramite viene smarrita, Parte_1 sul sito internet di non è prevista alcuna comunicazione di quella sottrazione o smarrimento”. Parte_1 6 2 A tale proposito, con l'atto di appello, lamenta che la stessa controparte avrebbe reso indicazioni Parte_1 contraddittorie circa il reale beneficiario del titolo. Infatti in comparsa di risposta, affermava che il reale Parte_1 beneficiario era nato a [...] il [...], producendo a supporto TA di NR . Infatti Persona_2 nella prima memoria scriveva: L'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015 (€ 5.822,00) è stato Controparte_2CP_ emesso da Banca su ordine di a nome di , nato a [...] CP_7 Controparte_9 Persona_2 il 15.12.1982, ivi residente e domiciliato - almeno fino al momento della comunicazione di mancato ricevimento dell'assegno (doc. 3), corredata peraltro da copia del documento d'identità - a San AN d'VE (CE) in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale . Mentre in terza memoria, dopo aver visto i documenti prodotti da Per_2
, che attestavano come mai il Comune di Casal di Principe avesse rilasciato la suddetta carta di identità, Parte_1 dichiarava: Conta, però, precisare che il vero beneficiario del titolo fosse , nato a [...] il Persona_2
16.06.1981, residente - almeno fino al momento della presentazione della predetta denuncia - ad Arpaia (BN) in Via Giovanni Pascoli n. 7 e domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Maurizio RI. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado promossa da con sede in Roma, Viale Europa n. 190, P.I. c.f. Parte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria P.IVA_2
AD NE del foro di Venezia (c.f. , dell'avvocatura interna, C.F._1
Via Torino 88, 30172 Venezia Mestre, Controparte_1 giusta procura generale alle liti rilasciata in data 27 aprile 2022 per atto di Notaio , Persona_1
Rep. n. 55418, raccolta n. 16104, allegata agli atti
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio SILIMBANI del Foro di Controparte_2
Torino (codice fiscale – P.E.C.: C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultimo in Milano, Via Lepetit n. 8/10 in forza di procura alle liti
APPELLATA
OGGETTO: Titoli di credito. Appello vs. sentenza del Tribunale di Milano, n. 9121/2023, depositata il
15.11.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia Codesto Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame: riformare parzialmente la sentenza n. 9121/2023 del Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Maria José Meola, R.G. n. 27049/2021, Repert. 9542/2023, depositata il 15.11.2023 e non notificata, nelle parti e per i motivi indicati nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, - condannare alla restituzione della somma già versata da in esecuzione, Controparte_2 Parte_1 senza acquiescenza, della sentenza n. 9121/2023, maggiorata degli interessi legali dal dovuto al saldo;
- accertare che non sussiste alcuna responsabilità in capo a per l'eventuale danno - Parte_1 in quanto l'inadempimento eventualmente provato a suo carico deve ritenersi dovuto a causa non imputabile all'appellante - e dichiarare così la diligenza professionale di per aver Parte_1 correttamente negoziato l'assegno di traenza n. 288441258-01 di € 5.822,00 intestato a Persona_2
”.
[...]
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis;
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Milano, N. 9121/2023 pubbl. il 15/11/2023 RG n. 27049/2021, SEZIONE VI CIVILE,
G.I. Dott.ssa Meola e previamente: - respingendo l'appello di avverso la suddetta Parte_1 decisione, giacchè infondato in fatto e diritto, e ogni altra istanza ivi contenuta;
confermando dunque le statuizioni impugnate da a riguardo della sua (di stabilita responsabilità; - dichiarando Pt_1 Pt_1
l'inammissibilità della documentazione depositata telematicamente da controparte in data 17.01.2023 e della reiterata richiesta di rinvio per rendere interrogatorio formale, con conseguente espunzione della documentazione stessa dal fascicolo di parte di . Richiamando sul punto quanto Parte_1 verbalizzato all'udienza svoltasi la mattina di quello stesso giorno (17.01.23) ed il provvedimento con cui lo stesso Tribunale aveva espressamente rigettato l'istanza di volta alla concessione di un termine Pt_1 per il deposito della predetta documentazione e dichiarato decaduta la parte dal rendere interrogatorio formale;
- applicare l'art. 232 cpc in ordine all'interrogatorio formale di , come richiesto già da Pt_1 parte attrice all'udienza 17.01.2023. - revocare, in mero subordine, e soltanto per quanto occorresse, posto il mancato espletamento, l'ordinanza istruttoria 11.10.2022 ammissiva della prova testimoniale richiesta da parte convenuta ed espletata all'udienza 17.01.2023 per i motivi già esplicitati a verbale
(tardività della deduzione e inammissibilità dei singoli capitoli in quanto del tutto generici e valutativi);
- previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta
e al mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c., ed anche di nullità del rapporto contrattuale instaurato tra ed il sedicente , avente ad oggetto il libretto postale Pt_1 Persona_2
n. 46507402 di cui v'è copia agli atti di causa. In parziale riforma della impugnata sentenza, nelle parti
2 in cui è stato dichiarato il concorso di colpa di nella causazione del danno, nonché Controparte_2 nella parte in cui è stata disattesa la richiesta di condanna di al pagamento della Parte_1 rivalutazione monetaria del credito, nel merito: condannare in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro
5.822,00=, e, stabile la disposta condanna in primo grado impartita a , condannarla al Parte_1 pagamento della differenza di euro 2.911,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo, oltre interessi maturati durante il presente giudizio ai sensi dell'art. 1284 c.c. siccome novellato dalla L. 162/2014, sull'intera somma dovuta. Con vittoria di ogni spesa e compenso per l'esplicata attività di difesa, oltre oneri fiscali, anche stragiudiziali, anche del presente grado, per l'intero. In via istruttoria insta per l'accoglimento delle seguenti istanze: 1) Prova per testi, sui seguenti capi, Controparte_3 all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che": a) “l'assegno n. 288441258-01 del
19.11.2015 (tratto su conto corrente intestato a ed acceso presso Banca Popolare di Controparte_3
Vicenza) dell'importo di Euro 5.822,00 che si è prodotto in copia (doc. n. 2 a rammostrarsi) veniva emesso in favore del IG. , nato a [...] e domiciliato a San AN d'VE (CE) in C.so Persona_2
Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale . b) "l'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015 è stato Per_2 posto all'incasso da soggetto diverso dall'effettivo beneficiario (come indicato al precedente punto a), tramite filiale della convenuta . c) "Tale circostanza è emersa a seguito di Parte_1 contestazione svolta dall'effettivo beneficiario del titolo in questione - il IG. , nato a [...]
Caserta e domiciliato a San AN d'VE (CE) in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale
RI - il quale ha dichiarato (come da doc. 5 prodotto e da rammostrarsi al rispondente) che
l'assegno n. 288441258 non era mai stato ricevuto dal medesimo e di disconoscere la firma ivi apposta".
d) "Nei confronti del IG. , nato a [...] e domiciliato a San AN d'VE (CE) Persona_2 in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale RI, fu effettuato - da parte di - Controparte_3 un nuovo e secondo pagamento di euro 5.822,00 a mezzo bonifico bancario (doc. 4 da rammostrarsi al rispondente) a titolo di risarcimento danni allo stesso dovuti, con pagamento successivo all'incasso del titolo per cui è causa da parte di terzo soggetto non legittimato". e)“Sono assolutamente estraneo all'apertura del libretto di risparmio postale n. 46507402 dell'Ufficio Postale di Rapallo, avvenuta il
23.11.2015”; f) "Alla spedizione dell'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015 provvide Banca Popolare di Vicenza, sulla scorta dei dati comunicati da tra i quali era indicato il domicilio eletto Controparte_3 dal beneficiario, indicato in San AN d'VE (CE) in C.so Umberto I n. 20, presso lo Studio Legale
RI"; g) “L'ordine di emissione del titolo per cui è causa fu trasmesso da Controparte_2
a Banca Popolare di Vicenza in via telematica (doc. 3); h) “Banca Popolare di Vicenza conserva nei propri archivi copia dell'ordine di emissione del titolo per cui è causa (doc. 3 da rammostrarsi al rispondente), e di ogni titolo di cui richiede l'emissione. Indica a testi sui capi Controparte_2 indicati: - sui capi a), c), d), e): il IG. , nato a [...] e domiciliato a San AN Persona_2
3 d'VE (CE) in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale RI, effettivo beneficiario dell'assegno in questione. Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo delega all'autorità giudiziaria competente ex art. 203 cpc (Corte d'Appello di Napoli) - sui capi a), c), d), f), g), h): Intesa
San AO S.p.A. (che ha acquisito di Vicenza in seguito a contratto di cessione di azienda CP_4 bancaria del 26/6/2017 ex D.L. 99/17), in persona del suo legale rappresentante pro tempore ovvero altro soggetto all'uopo espressamente delegato e informato sulle circostanze per cui è causa, con sede in
Torino, P.zza San Carlo 156. Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo delega al
Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al Tribunale di Torino, ovvero a mezzo testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc- Sui capi a), c, d), f), g), h): in L.C.A. con Controparte_5 sede in Vicenza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ovvero altro soggetto all'uopo espressamente delegato e informato sulle circostanze per cui è causa, con sede in Vicenza, Via
GL IN 18. Sui capi a), f), g), h): IG.ra , all'epoca dei fatti addetta al Back Parte_2
Office Filiali Banca Popolare di Vicenza, oggi dipendente di presso filiale di Controparte_6
Trapani, anche a mezzo prova delegata ex art. 203 cpc presso il Tribunale di Trapani. Per ognuno dei predetti testi si chiede altresì di essere autorizzati - per motivi di economia processuale - ad indicare nell'atto di intimazione testimoniale il numero dell'assegno per cui è causa. 3) Insta affinchè il Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini ad (incorporante di Vicenza), in Controparte_6 CP_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, di produrre la documentazione attestante l'emissione dell'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015. 4) Insta affinchè il Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini a in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, di produrre la documentazione attestante l'emissione dell'assegno n. 288441258-01 del
19.11.2015. 5) Insta affinchè il Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini ad Controparte_6
(incorporante i Vicenza), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di produrre CP_4 la copia della documentazione attestante la spedizione dell'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015. 6)
Insta affinchè il Giudice, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini a Controparte_7 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di produrre la copia della documentazione attestante la spedizione dell'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015. 7) Insta affinchè siano acquisite informative ex art. 213 cpc: - dal Comune di Rapallo (GE) circa il nominativo , nato Persona_2
a Santa Maria Capua Vetere il 28.07.1979 e residente a [...]; - dalla
MCTC di Caserta circa l'emissione della patente di guida n. , onde sapere se quella patente NumeroD_1 di guida sia vera e/o risulti essere mai essere stata emessa in favore del IG. . Soltanto Persona_2 se ritenuto d'uopo, posta l'avvenuta produzione da parte di questa difesa del doc. 13. Richiama ogni altro precedente documento comunque prodotto, da intendersi riproposto declinato il contraddittorio su domande, documenti ed eccezioni nuove”.
4 IN FATTO E IN DIRITTO
si duole di sentenza del Tribunale di Milano n. 9121 del 15 novembre 2023, con cui Parte_1
è stata parzialmente accolta, nei propri confronti, la domanda risarcitoria proposta da Controparte_2 in ordine alla negoziazione di un assegno di traenza, emesso dalla Banca Popolare di Vicenza,
[...] presentato all'incasso, presso la filiale di Rapallo di in data 23 novembre 2015, Parte_1 negoziazione avvenuta, in tesi di controparte, accolta dalla sentenza impugnata, in violazione dell'art. 43
L. Ass., con accredito dell'importo su conto corrente aperto, nella medesima occasione, da soggetto diverso dal legittimo beneficiario, con violazione della clausola di intrasferibilità.
In altri termini, secondo la sentenza impugnata, peccando di negligenza in ordine Parte_1 all'identificazione dell'apparente beneficiario del titolo, consentiva al medesimo l'apertura di un deposito, sul quale veniva accreditato l'ammontare del titolo, costringendo ad un nuovo Controparte_2 pagamento nei confronti del vero beneficiario, come da dichiarazione autografa di costui, che
[...] allegava a supporto della pretesa di risarcimento. Controparte_2
In particolare, il presentatore dell'assegno si qualificava, esibendo, secondo la sentenza impugnata, una semplice fotocopia della patente di guida e della tessera sanitaria, con le generalità di , Persona_2 apparentemente corrispondenti, dunque, a quelle del beneficiario come contenute nel titolo, ed affermava di essere nato a [...] il [...], e di essere residente in [...], ad indirizzo al quale alle successive verifiche risultava non esser dislocato immobile ad uso abitativo.
Era successivamente emerso che in realtà il beneficiario del titolo era invece tale , Persona_2 nato a [...] il [...], ivi residente, e domiciliato presso lo Studio legale RI in San
AN d'VE (l'importo dell'assegno era infatti un risarcimento danni da invalidità).
Sul fronte della diligenza usata dall'impiegato dello sportello postale, la sentenza impugnata sottolineava: che la prova dell'inadempimento delle doveva ritenersi sussistente per il solo fatto che Parte_1
l'assegno era stato pagato a soggetto diverso dal reale beneficiario;
che il sedicente beneficiario del titolo aveva aperto il conto sul quale l'assegno era stato poi versato il medesimo giorno in cui avveniva l'operazione;
che un mero controllo sulle generalità anagrafiche del sedicente avrebbero consentito Persona_2 di rilevare che nessun era realmente residente in [...]e che le generalità del reale Persona_2 beneficiario del titolo erano differenti quanto a luogo e data di nascita;
che l'identificazione del soggetto era avvenuta, come già detto, sulla base di documenti fotocopiati;
che il presentatore non era cliente di ma apriva il conto appositamente per versarvi Parte_1
l'assegno; che l'identificazione del cliente era avvenuta in ogni caso tramite documenti, oltreché fotocopiati, in ogni caso non idonei, come per esempio la tessera sanitaria, che oltretutto, era frutto di evidente falsificazione
5 giacché recante sigla alfanumerica non corrispondente alla Regione di apparente residenza (Liguria) bensì alla Regione Campania.
Riteneva, di contro, che sussistesse anche concorrente responsabilità di per aver Controparte_2 inviato il titolo di cui si discute mediante posta ordinaria, nella misura del 50%, richiamando al proposito la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 26 maggio 2020 n. 9769, che aveva così statuito:
“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di trasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Riteneva non riconoscibile la rivalutazione monetaria in favore di affermando Controparte_2 trattarsi di debito di valuta e non di valore.
In relazione, infine, alla richiesta di di fissare nuova udienza per l'interrogatorio Parte_1 formale del proprio legale rappresentante, ammesso e non reso1, invocando la controparte il disposto dell'art. 232 c.p.c., osservava come la sussistenza del potere di delega in capo al dr. fosse stata Per_3 tardivamente dimostrata, quando già il dr. presentatosi quale legale rappresentante di Per_4 [...]
era stato congedato e si era dichiarata la decadenza dall'assunzione del mezzo istruttorio. Parte_1
Riteneva le ulteriori prove orali assunte non rilevanti ai fini di decisione.
Pertanto, la sentenza impugnata così decideva:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, 1) Acclarato il diritto di , di essere risarcita, nella misura del 50%, del danno Controparte_2 derivatole dall'illecito pagamento dell'assegno circolare N. 0288441258. da parte della convenuta
[...]
in favore di un soggetto non legittimato. Parte_1
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna , in persona del legale rapp. Parte_1
p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 2.911,00, oltre interessi come Controparte_2 per legge.
3) Condanna altresì , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese e competenze di lite, nella misura del 50% del complessivo importo Controparte_2 liquidato, pari quest'ultimo ad € 3.000,00 per onorario, € 264,00 per spese (C.U. + diritti), oltre IVA, se dovuta, CPA ed RF come per legge.
Avverso tale pronuncia interponeva appello presentando i seguenti motivi: Parte_1
Primo motivo di appello. Violazione degli artt. 1218 e 1176 comma 2 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella valutazione della diligenza di sulla corretta identificazione del sig. Parte_1 Persona_2
: l'identificazione del sarebbe avvenuta tramite esibizione di documenti in originale,
[...] Persona_2 sui quali non sarebbero stati presenti segni di contraffazione o alterazioni evidenti;
peraltro l'impiegato addetto allo sportello, dopo aver diligentemente fotocopiato i documenti di identità esibiti dal sedicente
, avrebbe effettuato contestuale verifica sui predetti documenti mediante il database Persona_2
Oracolo, collegato in tempo reale con le banche dati del Ministero degli Interni, dell'Agenzia delle Entrate
e della Motorizzazione Civile. L'esito degli stessi così riportava: “Dettaglio Esito: CF ” Per Per_5 quanto riguarda la patente, l'esito era “Esito negativo controllo effettuato su archivio rubati/smarriti.
Dettaglio esito: ” (doc. n. 5 ), rilevando dunque l'impiegato che la patente di guida esibita Per_5 Pt_1 dal risultava effettivamente rilasciata e non oggetto di furto;
l'impiegato allo sportello non Persona_2 era in grado di avvedersi che data di nascita e luogo di nascita del sedicente (nato nel 1979) Persona_2 non rispondevano a quelle del vero “ ” (nato, secondo la prospettazione di controparte in prima Persona_2 memoria, ma con difese piuttosto ondivaghe, nel 1982 a Caserta2): invero, nome e cognome erano perfettamente corrispondenti, né l'impiegato allo sportello aveva motivo per effettuare approfondimenti in proposito, una volta riscontrata la regolarità della patente di guida presentata;
l'importo veniva effettivamente accreditato in data 2 dicembre 2015, dopo che la banca trattaria non aveva rilevato nulla in stanza di compensazione;
come comprovato da (doc. n. 10, prodotto in primo Parte_1 grado) il che si era presentato allo sportello di Rapallo era pertanto, secondo le indagini Persona_2 effettuate da al momento dell'apertura del conto, soggetto realmente esistente, che Parte_1 oltretutto, risultava aver acquistato in passato altri prodotti postali;
nella scheda di presentazione redatta ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, aveva dichiarato di essersi trasferito in Rapallo dalla Campania, e di svolgere lavoro presso uno stabilimento industriale in Rapallo, titolare tale aveva Persona_6 declinato quale indirizzo una via esistente, sita a non grande distanza dalla sede dell'ufficio postale.
Ancora, l'operatore di sportello controllava attentamente la firma rilasciata all'Ufficio Postale con quella presente sul suo documento d'identità, che risultava pressoché identica (cfr doc. 03 ). Parte_1
Nessuna ulteriore o migliore diligenza era pertanto esigibile.
Secondo motivo di appello. Violazione dell'art. 2703 c.c. nonché dell'art. 72 della L. n. 89/2013
(legge notarile) nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In particolare, sul punto, l'appellante ha dedotto come segue: “Come ben evidenziato anche nel verbale di udienza del 17 gennaio 2023, il procuratore, dott. , si presentava munito di due (2) documenti: - una Procura Speciale Controparte_10 rilasciata in suo favore dall'avv. Andrea Sandulli;
- un'Autentica di firma del Notaio dott. Per_1 in cui si dava atto, tra l'altro, che l'avv. conferiva la procura ad
[...] Per_3 Controparte_10 in quanto, a sua volta, era munito della Procura Notarile del 19.04.2019 n. 53558/15006 registrata a
Roma il 29.04.2019, autenticata dal medesimo Notaio (già “doc. a_ documenti depositati in udienza”).
Con un incredibile coup de theatre e contrariamente ad un'interpretazione degli atti secondo buona fede,
l'appellata - in quella sede - si opponeva all'assunzione dell'interrogatorio formale, dalla stessa precedentemente richiesto, per una presunta carenza di documentazione prodotta circa la sua Procura.
In altre parole, richiedeva la “procura della procura” (che peraltro non negava di voler Pt_1 consegnare, ma per cui chiedeva necessariamente tempo per produrla e fotocopiarla, trattandosi di una richiesta avvenuta soltanto alle ore 12.30 del 17.01.2023).
Al di là dell'istanza avversaria sulla procura dell'avv. e del dott. Lasco, “procura della procura Per_3 della procura” (anch'esse depositate telematicamente nella medesima giornata del 17.01.2023 per una questione di completa trasparenza e correttezza dell'operato di , già docc. b e c), in realtà il Pt_1
Tribunale di prime cure ha errato sul punto perché l'autentica di firma di un Notaio è un atto pubblico che vale a tutti gli effetti di legge e fa prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2703 c.c. nonché ai sensi dell'art. 72 della Legge Notarile.
Invero il Notaio, nell'esecuzione della prestazione relativa all'autenticazione della sottoscrizione ha
l'obbligo inderogabile di controllo di legalità e liceità della scrittura stessa ai sensi dell'art. 28 della
Legge Notarile ed è inoltre tenuto a compiere anche quelle attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento che derivano persino dagli usi negoziali e che siano accessorie
8 all'espletamento dell'incarico secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli 1175
e 1176 c.c.. In altre parole, il Notaio quale Pubblico Ufficiale, a norma di legge, è obbligato a verificare quanto autenticato, che vale fino a querela di falso. Avendo il Notaio dott. attestato Persona_1 che l'avv. era autorizzato a conferire procura in virtù di Procura da lui medesimo autenticata Per_3 in data 19.04.2019, il controllo e le verifiche del caso erano state già effettuate da un Pubblico Ufficiale, il cui operato poteva essere messo in discussione non da una semplice contestazione presentata in udienza, bensì a seguito di un procedimento per querela di falso. L'art. 232 c.p.c. richiamato da
[...] non era certamente applicabile alla fattispecie in esame (ed infatti il Giudice di prime cure CP_2 nulla ha statuito al riguardo)”.
Concludeva quindi come riportato in epigrafe.
Nel giudizio così radicato si costituiva , chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_2 domandando, in via di appello incidentale, l'accertamento della irrilevanza della spedizione postale nel processo causale conclusosi con l'illecita presentazione del titolo per cui è causa all'incasso, e chiedendo, quindi, la condanna della controparte al risarcimento, in favore di dell'intero Controparte_2 importo dell'assegno, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi, in tal senso riformandosi, parimenti, la sentenza di prime cure.
La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e trattenuta in decisione all'esito del deposito degli atti conclusivi.
***
Reputa questa Corte che l'appello proposto da sia fondato e debba essere accolto. Parte_1
Nel merito, preliminarmente, occorre rammentare che la disposizione applicabile al caso di specie è
l'articolo 43 della legge sugli assegni, RD n. 21 dicembre 1933 n. 1736, che recita: “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento”.
La disposizione non si riferisce esclusivamente, per costante giurisprudenza, all'ipotesi in cui viene eseguito un pagamento a favore di un soggetto dichiaratamente diverso dall'effettivo beneficiario, ma anche al caso in cui l'assegno viene negoziato a favore di chi, in ragione della presentazione di un documento di identità contraffatto, appare il legittimo prenditore.
Dunque, sulla banca negoziatrice grava, ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge citata, l'obbligo di procedere con diligenza nell'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un assegno non trasferibile ed in caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea - superata la tesi che vedeva in tale ipotesi una responsabilità di natura oggettiva – è di natura contrattuale e trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c.
Ed invero, “in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il
9 beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa'' (cfr. Cass. SS. UU. n. 12477/32018; conforme, Cass. civ. ord. n. 17737/2019).
Ai fini della suddetta prova liberatoria, “la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario” (Cass. civ. 9842/2021).
La Corte di Cassazione ha, peraltro, suggerito quali possano essere gli indici di anomalia, per così dire
“extracartolari”, che debbono indurre la Banca negoziatrice a prestare un maggior livello di attenzione nell'attività di negoziazione degli assegni di traenza: infatti la circostanza che tali titoli si prestino, più di altri, all'opera di contraffattori, e presentino un elevato rischio di presentazione da parte di soggetti che non ne sono i reali titolari, deve indurre il bonus argentarius ad adottare cautele supplementari nel caso in cui il titolo sia presentato da persona non conosciuta dalla filiale richiesta di bancario, e ricorrano altre circostanze di fatto e di luogo tali da rendere consigliabile un vaglio più approfondito circa l'identità del presentatore.
Così il fatto che: “… il prenditore non era un cliente conosciuto al locale ufficio postale;
che, anzi, era persona del tutto sconosciuta;
che aveva appena aperto, proprio presso quell'ufficio, un apposito libretto postale;
che su questo libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno; che il documento di identificazione non portava neppure la sottoscrizione del titolare;
che il titolo era stato portato all'incasso in un ufficio postale assai distante dal luogo di residenza del portatore” (Cass. civ.
13151/2021).
Tali elementi non devono essere valutati singolarmente, ma nel loro complesso, cioè nell'insieme di tutte le circostanze che compongono la fattispecie del caso concreto: perciò, ad esempio, la semplice circostanza che un soggetto presenti a un ufficio postale o a una filiale di banca un assegno di traenza per l'incasso non è sufficiente per affermare il dovere dell'Istituto negoziatore di procedere a ulteriori verifiche ai fini dell'identificazione del presentatore del titolo;
se però, nel caso concreto, risulta che tale soggetto non è conosciuto all'ufficio postale o alla banca e che, per esempio, ha aperto un libretto o un conto corrente con il detto assegno di traenza al mero scopo di incassarlo, allora la circostanza della presentazione di un assegno di traenza – di per sé innocua e non “anomala” –, se valutata nell'insieme degli altri elementi della fattispecie, diventa un indice di stranezza, che determina l'esigenza di effettuare ulteriori verifiche rispetto al semplice controllo del documento d'identità e a quello volto ad accertare che
10 esso non risulti rubato o smarrito (controllo che non appare idoneo a garantire che il documento non sia anche contraffatto).
Tra le circostanze che impongono al banchiere un più approfondito onere di identificazione del prenditore, poi, sia nei casi in cui il presentatore sia persona non conosciuta, ma anche in ipotesi si tratti di persona già correntista dell'istituto di credito, sebbene in diversa filiale, è senza dubbio la presentazione di un documento di identità che presenti alterazioni immediatamente percepibili (può essere richiamata, a contrariis, la recente pronuncia Cass. n. 23390 del 30 agosto 2024, che manda esente da responsabilità il banchiere che abbia effettuato, nei confronti del negoziatore, esclusivamente verifiche semplificate, ma nel solo caso di assenza di “elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi (documenti di identità n.d.r.”)).
Quanto, poi, all'idoneità dei documenti in base ai quali il banchiere (o l'impiegato allo sportello postale, come nel nostro caso), effettua l'identificazione del presentatore, occorre rammentare che, secondo condivisibile orientamento (in particolare, Cassazione civile sez. III - 28/09/2023, n. 27570, pronunciata in caso di bonifico domiciliato, che tuttavia esprime principi applicabili alla fattispecie che occupa), da un lato, la raccomandazione di utilizzazione congiunta di due documenti di identità recanti fotofrafia del cliente, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, non ha carattere precettivo (cfr. Cass. 19 dicembre 2019 n. 34107 e Cass. 13 settembre 2022, n. 26866) e dall'altro, esiste una regola sociale,
“desumibile dalle disposizioni di legge sull'efficacia certificativa dei singoli documenti d'identità - e comunque socialmente riconosciuta - secondo cui l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale”.
La medesima sentenza testè citata ha poi affermato che la valutazione della diligenza dell'operatore bancario (o postale) nell'identificazione del presentatore del titolo può essere altresì apprezzata – perfino nel caso in cui difetti agli atti una copia fotostatica della documentazione esibita dal presentatore - sulla scorta di elementi presuntivi, quali l'avvenuto inserimento degli estremi del documento di identificazione del presentatore in uno strumento informatico di “back office”, ovvero una piattaforma telematica di controllo sulla genuinità di esso a disposizione dell'operatore, quale per esempio, nel caso esaminato dalla
S.C., il sistema “Oracolo”, il medesimo utilizzato da nel caso che occupa3. Pt_1 3 Si legge nella motivazione della pronuncia citata (sottolineature aggiunte): “Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto accertato, in fatto, che la carta di identità in corso di validità esibita dalla persona presentatasi all'incasso (unitamente al suo codice fiscale), era stata annotata nella quietanza di pagamento e verificata mediante la c.d. procedura "Oracolo". Tale procedura, come è noto, comporta l'utilizzo di uno strumento informatico di back office, denominato appunto "Oracolo", che consente di controllare in tempo reale l'autenticità dei documenti di identificazione, tramite un collegamento diretto alle banche dati di . Parte_1 Movendo da tale accertamento di fatto, il giudice di appello ha dunque inferito che del documento, i cui estremi erano stati annotati sulla quietanza di pagamento insieme al codice fiscale, in quanto debitamente verificato con la suddetta procedura, non fosse "dato conoscere (e cioè, in sostanza, non fosse apprezzabile) l'eventuale falsità"; e ha concluso che la "mancanza di evidenti anomalie nel documento di identità" escludeva l'esigibilità dalla banca mandataria di "maggiori cautele, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di identificazione secondo gli standard propri del banchiere". 11 Tutto ciò premesso, va verificato in concreto se, con riguardo al caso in esame, l'appellante abbia provato di avere provveduto, con la diligenza professionale richiesta, al pagamento del titolo per cui è causa
(risultato purtroppo presentato all'incasso da soggetto non legittimato), con conseguente esonero da responsabilità.
La Corte ritiene invero che, dagli elementi acquisiti al processo, emerga l'impiego, da parte dell'impiegato di che ebbe ad identificare il presentatore del titolo, ed a consentirgli, contestualmente, Parte_1
l'apertura di un libretto di deposito, della diligenza concretamente esigibile nel caso di specie.
Invero, l'identificazione del soggetto presentatosi presso lo sportello di Rapallo deve Parte_1 reputarsi, nonostante quanto affermato dalla sentenza impugnata, avvenuta sulla scorta di modalità esenti da censura.
Viene, dunque, in considerazione un motivato accertamento di merito (come tale, incensurabile in sede di legittimità), all'esito del quale il giudice d'appello, lungi dall'attribuire l'onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni
(nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 2697 c.c.: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n. 26769), ha invece ritenuto che avesse debitamente assolto quello impostole dalla Parte_1 norma generale di cui all'art. 1218 c.c., pur traendo questa dimostrazione, anziché dal mezzo di prova precostituita rappresentato dalla copia del documento (che non è stata prodotta agli atti), dal ragionamento inferenziale fondato su una presunzione che, movendo dal fatto accertato dell'espletamento della procedura "Oracolo" e dell'annotazione degli estremi del documento nella quietanza, ha consentito di risalire al fatto ignoto della verifica della sua - almeno prima facie - apparente autenticità. Da un lato, dunque, la mancata produzione in giudizio della copia del documento rileva, non come fatto sostanziale indice della "ontologica non prefigurabilità in astratto della dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di identificazione", bensì come mera omissione processuale e probatoria, ovverosia come mancata allegazione di un mezzo probatorio precostituito del fatto oggetto della prova liberatoria della debitrice, che il giudice del merito, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, ha tuttavia reputato irrilevante, ritenendo di poter desumere la predetta prova liberatoria da un diverso mezzo istruttorio, costituito dal ragionamento presuntivo;
al riguardo, va ricordato il consolidato principio secondo il quale tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511). Dall'altro lato, l'accertata posizione in essere, da parte di di una attività di identificazione della persona Parte_1 presentatasi allo sportello, fondata sulla previa verifica - oltre che della corrispondenza della password e del codice fiscale a quelli indicati nel flusso telematico - anche dell'apparente autenticità del documento di identità da essa esibito, non può essere considerata in contrasto né con i principi ordinamentali né con gli standard valutativi sociali della diligenza professionale, dal momento che essa attività, al contrario, appare perfettamente conforme alla regola, socialmente riconosciuta, secondo cui l'identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito (Cass. 19/12/2019, n. 34107, cit.); né, in mancanza di specifica prescrizione normativa, può reputarsi esistente una best practice che impone al delegato di pagamento l'estrazione di copia e la conseguente conservazione del documento esaminato in funzione dell'identificazione del delegatario, anche in ragione della necessità di bilanciare le esigenze dell'attività di identificazione con quelle di tutela della riservatezza della persona identificata, che consentono la conservazione della copia riprodotta solo in casi stabiliti selettivamente dalla legge e non oltre il tempo necessario in rapporto alle finalità perseguite (cfr. la Delib. del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27 ottobre 2005)”.
12 Infatti, l'affermazione secondo la quale la stessa sarebbe avvenuta mediante presentazione all'impiegato stesso di una semplice fotocopia di documenti, di cui uno certamente inidoneo, è smentita dall'attestazione autografa effettuata dall'impiegato addetto alla cassa di Poste Italia al momento della presentazione della patente e della tessera sanitaria esibiti, vergata sulla fotocopia conservata e prodotta in atti. Di tale attestazione, invero, il Tribunale avrebbe dovuto tenere debito conto, anche in considerazione della natura particolare di pubblica funzione certificatrice che all'impiegato postale compete nell'espletamento delle predette mansioni (per esempio, nel caso di consegna della corrispondenza e dei plichi, l'impiegato è, a tutti gli effetti, pubblico ufficiale secondo consolidato orientamento di legittimità: cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 4562 del 13/02/1985, dep. 10/05/1985, Rv. 169145).
In ogni caso, poi, al momento della presentazione della patente (recante perfino il talloncino del cambio di residenza) e della tessera sanitaria (poco rileva se la stessa fosse relativa a Servizio Sanitario di differente Regione, giacché il sedicente affermava di essersi trasferito a Rapallo proveniente, Persona_2 per l'appunto, dalla Campania, e la tessera sanitaria è documento che non necessariamente deve essere rinnovato in caso di cambiamento di residenza, essendo ammesse fattispecie di deroga territoriale),
l'impiegato addetto allo sportello inseriva i dati della patente presentatagli nel sistema “Oracolo”, rilevando che la patente in oggetto risultava realmente rilasciata e non risultava revocata.
L'assegno di traenza per cui è causa, ancora, veniva presentato all'incasso da soggetto le cui generalità erano corrispondenti a quelle impresse sul titolo stesso, senza che, contrariamente a quanto affermato da avesse modo di avvedersi che i dati anagrafici del sedicente Controparte_2 Parte_1
non erano corrispondenti a quelli del reale beneficiario del titolo;
infatti il documento Persona_2
n. 3 prodotto da quale ordine di emissione non reca le generalità complete di Controparte_2
; la stessa Banca Popolare di Vicenza, che secondo la rappresentazione di Persona_2 [...]
“conserva nei propri archivi copia dell'ordine di emissione del titolo per cui è Controparte_2 causa” (v. memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. in primo grado), nulla rilevava a Controparte_2 proposito della negoziazione del titolo una volta che quest'ultimo le perveniva in stanza di compensazione. Il che contraddice decisamente la tesi che sia stata negligente nella Parte_1 identificazione dell'apparente beneficiario del titolo. Del resto, la stessa ha reso, Controparte_2 al medesimo proposito, dichiarazioni non congruenti, avendo, in prima memoria a pagina 1 scritto
“L'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015 (€ 5.822,00) è stato emesso da CP_4 CP_7 su ordine di a nome di , nato a [...] il [...], ivi Controparte_9 Persona_2 residente e domiciliato - almeno fino al momento della comunicazione di mancato ricevimento dell'assegno (doc. 3), corredata peraltro da copia del documento d'identità - a San AN d'VE
(CE) in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale ”. Mentre in terza memoria alla pagina 3, Per_2 dopo aver visto i documenti prodotti da , che attestavano come mai il Comune di Casal di Parte_1
Principe avesse rilasciato la suddetta carta di identità, dichiarava: “Conta, però, precisare che il vero
13 beneficiario del titolo fosse , nato a [...] il [...], residente - Persona_2 almeno fino al momento della presentazione della predetta denuncia - ad Arpaia (BN) in Via Giovanni
Pascoli n. 7 e domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Maurizio Caterino”, producendo addirittura, a supporto di tale affermazione, quale doc. n. 14, la denuncia da costui sporta in relazione all'illegittimo incasso del titolo.
Ulteriori elementi che depongono nel medesimo senso, ovvero di non configurabilità di una negligenza di nella fase di identificazione dell'apparente beneficiario del titolo sono rappresentate Parte_1 dal fatto che questi ha dichiarato di essere residente a [...], ha esibito all'impiegato delle una Pt_1 patente di guida nella quale addirittura compariva il talloncino relativo al cambio di residenza, ed ha contestualmente aperto un conto corrente presso la ridetta filiale per il versamento del titolo, che come già detto, veniva inviato in stanza di compensazione alla banca trattaria, senza che quest'ultima nulla rilevasse al proposito.
La sentenza impugnata, pertanto, nella parte in cui ha ritenuto inadempiente al dovere Parte_1 di diligente e prudente identificazione del presentatore del titolo, deducendone l'affermazione di responsabilità risarcitoria della stessa in relazione all'importo dell'assegno di traenza di cui è causa, incassato da persona non legittimata, non è condivisibile e deve essere riformata, con rigetto della domanda risarcitoria introdotta in primo grado da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
[...]
Al rigetto della domanda risarcitoria proposta da in primo grado consegue Controparte_2
l'assorbimento dell'appello incidentale dalla stessa proposta al fine di escludere il proprio concorso di colpa, come apprezzato dalla sentenza impugnata, e ogni correlata questione, anche relativa all'ammissione, in riforma del decisum di primo grado, di nuovo interrogatorio formale del legale rappresentante di sui capitoli dedotti nella seconda memoria ex art. 183 comma VI Parte_1
c.p.c. di in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere. Controparte_2
Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza, in base al valore della lite ed all'attività difensiva compiuta, secondo i valori medi delle tabelle di cui al DM n. 55/2014 e s.m.i., e devono essere, pertanto, poste a carico di per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente effetto Controparte_2 restitutorio di quanto eventualmente versato da in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9121 depositata in data 15 novembre 2023, e
[...] sull'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza, ogni Controparte_2 contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
14 in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza impugnata, Parte_1 rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di Controparte_2 Parte_1 dichiara tenuta al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate per l'intero in € 5.077,00 per compensi quanto al primo grado, ed in € 3.966,00 per compensi quanto al secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Arceri
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I capitoli dedotti erano così articolati:
“Chiede ammettersi prova per interrogatorio formale di con sede in Roma, in persona del suo Controparte_8 legale rappresentante pro tempore o altra persona all'uopo delegata sui seguenti articoli all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: i) “il numero telefonico verde 803.160, cui rivolgere le richieste di informazioni circa lo stato di spedizione di una lettera raccomandata ovvero assicurata spedita tramite , comporta esclusivamente, al fine di fornire
Parte_1 l'informazione richiesta, la consultazione dello stesso canale telematico messo a disposizione dell'utenza sul sito internet di;
Parte_1 l) “in caso di spedizione postale in regime di raccomandazione ovvero di assicurazione tramite nel
Parte_1 caso di smarrimento o sottrazione della posta così spedita, sulla pagina di ricerca on line nel sito internet di
Parte_1
unica pagina da cui si può ricavare l'informazione circa lo stato della spedizione, compare l'unica informazione
[...] relativa all'ultimo stato di spedizione accertato”;
m) “in caso di sottrazione o smarrimento di plichi spediti in raccomandazione o assicurazione tramite Parte_1
l'obbligo di risposta da parte di prevede il termine di giorni 45 dall'inoltro del reclamo”;
[...] Parte_1 n) “se la spedizione di plico in regime di raccomandazione o assicurazione tramite viene smarrita, Parte_1 sul sito internet di non è prevista alcuna comunicazione di quella sottrazione o smarrimento”. Parte_1 6 2 A tale proposito, con l'atto di appello, lamenta che la stessa controparte avrebbe reso indicazioni Parte_1 contraddittorie circa il reale beneficiario del titolo. Infatti in comparsa di risposta, affermava che il reale Parte_1 beneficiario era nato a [...] il [...], producendo a supporto TA di NR . Infatti Persona_2 nella prima memoria scriveva: L'assegno n. 288441258-01 del 19.11.2015 (€ 5.822,00) è stato Controparte_2CP_ emesso da Banca su ordine di a nome di , nato a [...] CP_7 Controparte_9 Persona_2 il 15.12.1982, ivi residente e domiciliato - almeno fino al momento della comunicazione di mancato ricevimento dell'assegno (doc. 3), corredata peraltro da copia del documento d'identità - a San AN d'VE (CE) in C.so Umberto I n. 20 presso lo Studio Legale . Mentre in terza memoria, dopo aver visto i documenti prodotti da Per_2
, che attestavano come mai il Comune di Casal di Principe avesse rilasciato la suddetta carta di identità, Parte_1 dichiarava: Conta, però, precisare che il vero beneficiario del titolo fosse , nato a [...] il Persona_2
16.06.1981, residente - almeno fino al momento della presentazione della predetta denuncia - ad Arpaia (BN) in Via Giovanni Pascoli n. 7 e domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Maurizio RI. 7