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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1730 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2025 / 1730 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 novembre 2025, alle ore 10:05, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. QUATTROPANI Adriana anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 GRECO CARMELO Per l'avv.MARCEDONE IVANO CP_1
Per la pratica forense sono presenti le dott.sse Maria PITRUZZELLO e Alessandra SIRINGO
I difensori delle parti chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite per essere stata definita la posizione di regolarità contributiva.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1730 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1730 /2025 tra
(C.F. ) , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SIRACUSA, Via della Maestranza n. 33 , presso lo studio dell'avv. GRECO CARMELO e dell'avv. QUATTROPANI ADRIANA, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO GELONE N. 90 C/O SEDE CP_1 P.IVA_1 CP_1
DI SIRACUSA, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano MARCEDONE, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024 per Notaio rep. N. 37875/7313; Persona_1
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2025, con contestuale domanda cautelare, Parte_1 esponeva che :
[...]
- l' concedeva con provvedimento comunicato in data 11.11.2021, l'agevolazione CP_1 richiesta dalla ricorrente in data 24.9.2021 di esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020 ex art. 222 comma 2 decreto legge 19 maggio 2020, n.34;
2 - successivamente, in data 29.1.2024 riceveva il provvedimento del 7.12.2023 con cui CP_1 veniva annullata l'agevolazione concessa;
- avverso tale provvedimento proponeva ricorso amministrativo, non esitato dalla
Commissione centrale accertamenti riscossione contributi agricoli unificati.
La ricorrente lamentava, quindi, l'illegittimità del provvedimento di annullamento dell'esonero contributivo in quanto affetto dal vizio di nullità per carenza di motivazione, nonché di violazione di legge con riferimento all'art. 16 bis della legge 176/2020 e all'art. 3 Cost. Più specificamente, in relazione al vizio di violazione di legge, precisava che l'art. 16 bis della legge n. 176/2020 aveva inteso far rientrare nell'esonero contributivo di cui all'art. 16 della citata legge (che aveva individuato specificamente i codici) tutti i soggetti appartenenti alle filiere agricole con un codice
ATECO generale 01.xx.xx (e non solo quelli specificamente previsti dall'art. 16 e pur sempre riconducibili al codice generale), come evincibile non solo dal dato letterale della disposizione, ma anche da un'interpretazione conforme al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
Evidenziava, poi, che il silenzio serbato dall'Amministrazione sul ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente le aveva arrecato gravissimi danni in quanto si era vista negare, in ragione del provvedimento di annullamento dell'esonero contributivo, il rilascio del D.U.R.C.. Al riguardo, precisava che il decorso del termine di 90 gg dalla proposizione del ricorso amministrativo , qualificato come “silenzio-rigetto”, non preclude all' di attestare la regolarità contributiva CP_1 dell'impresa ai fini del rilascio del D.U.R.C., quanto meno fino alla decisione esplicita del ricorso amministrativo da parte dell'organo competente, posto che il decorso del termine produce effetti solo processuali e non sostanziali, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa citata in ricorso e dalla circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del
18.6.2010.
Alla luce di tali premesse, quindi, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, di “ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, di CP_1 rilasciare, inaudita altera parte e comunque con congruente urgenza, nei confronti dell' o di CP_1 chicchessia, qualunque provvedimento che produca gli effetti immediati di regolarità contributiva della società ricorrente ovvero qualunque altro provvedimento che allinei il comportamento dell' al D.M. 30 gennaio 2015 articoli 3 e 4” e, nel merito, di “revocare e/o annullare, CP_1 disapplicare o qualsiasi altra statuizione rendere inefficace il provvedimento di annullamento dell'agevolazione contributiva concessa e il silenzio – rigetto maturato in assenza di statuizione sul ricorso gerarchico ad opera della Commissione per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. Accogliere la domanda di esonero formulata dalla ricorrente sussistendone il
3 diritto ed i presupposti di legge per le motivazioni sopra espresse. Condannare la resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente, in virtù dei danni patiti dalla ricorrente per effetto del comportamento omissivo dell' determinato dalla mancata pronuncia sul ricorso CP_1 gerarchico e dal mancato rilascio del DURC;
danni che il giudice vorrà determinare in pari misura all'agevolazione concessa o in ogni caso in via equitativa”.
Con memoria depositata in data 26.7.2025 si costituiva l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna dell'Istituto previdenziale al rilascio del D.U.R.C. ostandovi il disposto di cui all'art. 4, l. n. 2248/1865, all. E, come affermato dalla giurisprudenza richiamata in memoria.
L' contestava, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso CP_1 evidenziando, in particolare, che l'art. 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e i successivi decreti attuativi consentono di accedere all'esonero contributivo in questione in presenza (oltre degli altri requisiti non contestatati) della sussistenza di un codice Ateco tra quelli indicati nell'Allegato 1 del messaggio 3341/2020, in coerenza con i dati risultanti alla Camera di Commercio. Tale requisito difettava, ad avviso della resistente, nel caso di specie, posto che la ricorrente ha come codice Ateco associato all'impresa il codice 01.23.00 (coltivazioni agrumicole), mentre nella istanza di esonero ha indicato il codice
01.30.00 e che l'elencazione dei Codici nel decreto attuativo, diversamente da quanto ritenuto da controparte, deve ritenersi tassativa.
Con provvedimento del 5.8.2026 veniva rigettata la domanda cautelare.
All'odierna udienza entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, per essere stata definita la posizione di regolarità contributiva della ricorrente. La causa viene quindi decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Preliminarmente, va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto
4 sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza,
e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Ebbene, nel caso di specie, le concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere non possono che condurre alla consequenziale declaratoria.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Siracusa, 25/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2025 / 1730 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 novembre 2025, alle ore 10:05, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. QUATTROPANI Adriana anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 GRECO CARMELO Per l'avv.MARCEDONE IVANO CP_1
Per la pratica forense sono presenti le dott.sse Maria PITRUZZELLO e Alessandra SIRINGO
I difensori delle parti chiedono concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite per essere stata definita la posizione di regolarità contributiva.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1730 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 25/11/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1730 /2025 tra
(C.F. ) , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
SIRACUSA, Via della Maestranza n. 33 , presso lo studio dell'avv. GRECO CARMELO e dell'avv. QUATTROPANI ADRIANA, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO GELONE N. 90 C/O SEDE CP_1 P.IVA_1 CP_1
DI SIRACUSA, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano MARCEDONE, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024 per Notaio rep. N. 37875/7313; Persona_1
-resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2025, con contestuale domanda cautelare, Parte_1 esponeva che :
[...]
- l' concedeva con provvedimento comunicato in data 11.11.2021, l'agevolazione CP_1 richiesta dalla ricorrente in data 24.9.2021 di esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020 ex art. 222 comma 2 decreto legge 19 maggio 2020, n.34;
2 - successivamente, in data 29.1.2024 riceveva il provvedimento del 7.12.2023 con cui CP_1 veniva annullata l'agevolazione concessa;
- avverso tale provvedimento proponeva ricorso amministrativo, non esitato dalla
Commissione centrale accertamenti riscossione contributi agricoli unificati.
La ricorrente lamentava, quindi, l'illegittimità del provvedimento di annullamento dell'esonero contributivo in quanto affetto dal vizio di nullità per carenza di motivazione, nonché di violazione di legge con riferimento all'art. 16 bis della legge 176/2020 e all'art. 3 Cost. Più specificamente, in relazione al vizio di violazione di legge, precisava che l'art. 16 bis della legge n. 176/2020 aveva inteso far rientrare nell'esonero contributivo di cui all'art. 16 della citata legge (che aveva individuato specificamente i codici) tutti i soggetti appartenenti alle filiere agricole con un codice
ATECO generale 01.xx.xx (e non solo quelli specificamente previsti dall'art. 16 e pur sempre riconducibili al codice generale), come evincibile non solo dal dato letterale della disposizione, ma anche da un'interpretazione conforme al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
Evidenziava, poi, che il silenzio serbato dall'Amministrazione sul ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente le aveva arrecato gravissimi danni in quanto si era vista negare, in ragione del provvedimento di annullamento dell'esonero contributivo, il rilascio del D.U.R.C.. Al riguardo, precisava che il decorso del termine di 90 gg dalla proposizione del ricorso amministrativo , qualificato come “silenzio-rigetto”, non preclude all' di attestare la regolarità contributiva CP_1 dell'impresa ai fini del rilascio del D.U.R.C., quanto meno fino alla decisione esplicita del ricorso amministrativo da parte dell'organo competente, posto che il decorso del termine produce effetti solo processuali e non sostanziali, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa citata in ricorso e dalla circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del
18.6.2010.
Alla luce di tali premesse, quindi, la ricorrente chiedeva al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, di “ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, di CP_1 rilasciare, inaudita altera parte e comunque con congruente urgenza, nei confronti dell' o di CP_1 chicchessia, qualunque provvedimento che produca gli effetti immediati di regolarità contributiva della società ricorrente ovvero qualunque altro provvedimento che allinei il comportamento dell' al D.M. 30 gennaio 2015 articoli 3 e 4” e, nel merito, di “revocare e/o annullare, CP_1 disapplicare o qualsiasi altra statuizione rendere inefficace il provvedimento di annullamento dell'agevolazione contributiva concessa e il silenzio – rigetto maturato in assenza di statuizione sul ricorso gerarchico ad opera della Commissione per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. Accogliere la domanda di esonero formulata dalla ricorrente sussistendone il
3 diritto ed i presupposti di legge per le motivazioni sopra espresse. Condannare la resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente, in virtù dei danni patiti dalla ricorrente per effetto del comportamento omissivo dell' determinato dalla mancata pronuncia sul ricorso CP_1 gerarchico e dal mancato rilascio del DURC;
danni che il giudice vorrà determinare in pari misura all'agevolazione concessa o in ogni caso in via equitativa”.
Con memoria depositata in data 26.7.2025 si costituiva l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità della domanda di condanna dell'Istituto previdenziale al rilascio del D.U.R.C. ostandovi il disposto di cui all'art. 4, l. n. 2248/1865, all. E, come affermato dalla giurisprudenza richiamata in memoria.
L' contestava, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso CP_1 evidenziando, in particolare, che l'art. 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e i successivi decreti attuativi consentono di accedere all'esonero contributivo in questione in presenza (oltre degli altri requisiti non contestatati) della sussistenza di un codice Ateco tra quelli indicati nell'Allegato 1 del messaggio 3341/2020, in coerenza con i dati risultanti alla Camera di Commercio. Tale requisito difettava, ad avviso della resistente, nel caso di specie, posto che la ricorrente ha come codice Ateco associato all'impresa il codice 01.23.00 (coltivazioni agrumicole), mentre nella istanza di esonero ha indicato il codice
01.30.00 e che l'elencazione dei Codici nel decreto attuativo, diversamente da quanto ritenuto da controparte, deve ritenersi tassativa.
Con provvedimento del 5.8.2026 veniva rigettata la domanda cautelare.
All'odierna udienza entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, per essere stata definita la posizione di regolarità contributiva della ricorrente. La causa viene quindi decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Preliminarmente, va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto
4 sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza,
e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Ebbene, nel caso di specie, le concordi conclusioni delle parti in ordine alla cessazione della materia del contendere non possono che condurre alla consequenziale declaratoria.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Siracusa, 25/11/2025
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