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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1104/2021 del Ruolo Generale dell'anno
2021, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. BARONI GUIDO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, per mandato in atti
Attrice
contro
, quale impresa gerente per la Toscana del Fondo di Garanzia Vittime della Strada CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CONSORTI ANDREA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE accertare e dichiarare l'esclusiva e/o concorsuale responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione dell'investimento della Sig.ra avvenuto in data 10.1.2018 in Pontremoli (MS), Via Sforza e, per Parte_1 l'effetto;
1 condannare la Società (c.f.: e p.iva: ), in persona del legale rappresentate Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Bologna - 40128, Via Stalingrado, 45, quale impresa designata dalla CONSAP – Gestione FGVS per la Regione Toscana, all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla Sig.ra e Parte_1 quantificati, anche all'esito della disposta CT.U., in complessivi € 46.169,10 e/o di quella minor o maggior somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche a seguito di valutazione equitativa, oltre a quant'altro verrà accertato in corso di giudizio ed agli interessi legali e/o compensativi dal dovuto al saldo effettivo ed alla rivalutazione monetaria;
accertare e dichiarare che la Società (c.f.: e p.iva: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, con sede legale in Bologna - 40128, Via Stalingrado, 45, quale impresa designata dalla CONSAP – Gestione FGVS per la Regione Toscana, ha ingiustificatamente e/o pretestuosamente e/o immotivatamente omesso di formulare un'offerta risarcitoria a favore della Sig.ra per tutti i danni, patrimoniali e non, dalla Stessa subiti a Parte_1 seguito dell'investimento del 10.1.2018 e per l'effetto;
condannare la Società (c.f.: e p.iva: ), quale impresa designata dalla Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 CONSAP – Gestione Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Toscana, in persona e corrente come sopra, al versamento degli interessi e della rivalutazione monetaria nonché dell'eventuale maggior danno accertato dall'Intestata Giustizia ex art. 1224 c.c. in favore della Sig.ra anche oltre il massimale di polizza per il tempo della mora Parte_1
PARTE CONVENUTA: “ Affinchè l'Ill.mo Tribunale di Massa voglia, previa rimessione sul ruolo per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse, disattesa ogni contraria richiesta e istanza ex adverso dedotta, disattesa ogni nuova domanda, in via Controparte_ preliminare rigettare la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva della quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada. In tesi: respingere la domanda attorea ritenendola infondata tanto in fatto quanto in diritto;
Il tutto con ogni consequenziale pronuncia di ragione e legge e con vittoria di spese e di onorari di causa.”
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA domanda dell'attore risulta parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito evidenziati.
Con riguardo alla verificazione dell'evento ad opera di veicolo a motore rimasto sconosciuto, sussistono indizi univoci, precisi e concordanti (Cass. 5892/2016) che consentono di ritenere verificato l'evento così come descritto, con conseguente responsabilità del FGVS e della compagnia convenuta: l'urto riconducibile allo scontro con una carrozzeria automobilistica riferito dal teste (“ho solo il sentito come di Tes_1
uno sportello di autovettura che si chiudeva”), i rilievi svolti dai carabinieri intervenuti che attestano e accertano la presenza di una autovettura nei frangenti immediatamente precedenti, che ha urtato anche un veicolo in sosta e – infine, ma non di minor rilievo –
la accertata compatibilità delle lesioni subite con l'evento così come descritto e verificata dal CTU (e sul quale il CTP di parte convenuta non ha mosso obiezioni) consentono di ritenere provata con sufficiente attendibilità la circostanza l'urto con autovettura rimasta sconosciuta, così come dedotta da parte attrice. .
Ne deriva che, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, appaiono del tutto labili e
2 inconsistenti le ipotesi alternative profilate dal parte convenuta e confinate all'area del meramente ipotetico (il monopattino o la biciletta, di cui non v'è alcuna evidenza, e che non avrebbero comunque potuto cagionare traumatismi così significativi).
La dinamica, così come descritta dalla stessa attrice in atto di citazione (e così come descritta anche al CTU e riportata nella relazione) attesta che detto veicolo l'avrebbe colpita da dietro, mentre percorreva la via Sforza in Pontremoli lungo il margine della stessa carreggiata di pertinenza di detto mezzo, in una serata buia e piovosa (circostanze non contestate), costeggiando a propria volta una fila di veicoli in sosta.
Dalle foto in atti risulta parimenti (aldilà delle discordanti dichiarazioni testimoniali) che nella suddetta via Sforza, sul lato opposto a quello in cui è avvenuto l'urto, esiste un marciapiede che giunge sin quasi in prossimità della zona d'urto e poi svolta sull'antistante slargo, conducendo ad un passaggio pedonale in prossimità del supermercato che l'attrice stesa riferisce che intendeva raggiungere.
Da tali ultimi elementi si deduce che il repentino urto da tergo e le precarie condizioni di coscienza ad esso conseguenti, e in cui l'attrice è stata ritrovata, rendano incolpevole la mancata identificazione del mezzo ( Cass. 21983/2022), mentre attestano invece una condotta colposa della stessa vittima, che non può essere non valutata nel processo causale che ha condotto alla verificazione dell'evento.
La infatti, percorreva in ore serali, in zona non illuminata, nota per la sua Pt_1
pericolosità ai locali (l'attrice pur residente a [...], risulta originaria e frequentatrice di
Pontremoli) per esservi già accaduti diversi incidenti, come riferito dai testi;
l'attrcie si trovava inoltre in prossimità di un incrocio e in aperta violazione dell'art. 190 comma I
c.d.s., sussistendo peraltro sul lato opposto un marciapiede che le avrebbe consentito –
seppur con un percorso maggiore - di raggiungere il supermercato senza occupare la sede stradale, così che alla stessa deve esser ascritto – alla luce di tutte tali circostanze -
un quota di corresponsabilità nella causazione del evento che si ritiene di individuare, a fronte dei suddetti elementi, nella misura del 40 %.
3 In rodine al quantum debeatur, visti i valori stimati dal dal CTU, applicate le più recenti tabelle milanesi che appaiono idonee alla corretta commisurazione del danno (cass.
38077/2021), si ottengono i seguenti parametri, avuto riguardo all'età della danneggiata al momento del fatto (75 anni):
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 100
Danno da invalidità permanente 24.050,00
Totale danno biologico temporaneo € 11.356,25.
Totale 35.406,25
Non si ravvisano ragioni, a fronte dell'età del soggetto, della mancata prova di attitudini particolari o di incidenza peculiare del danno nella sua sfera individuale, per procedere a personalizzazione dello stesso (cass. 6378/2023)
Del suddetto importo, a seguito della concorsualità sopra evidenziata, potra essere riconosciuto all'attrice il 60% ovvero euro 21.243,75, oltre al 60% delle spese mediche ritenute congrue e pertinenti per euro 2.741,55 e così euro 1.644,93
Non si ravvisano infine, a fronte della incertezza in ordine al verificarsi dell'evento, ipotesi di mala gestio da parte della compagnia convenuta e che possano fondare la domanda sul punto avanzata dall'attrice, che dovrà pertanto essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori medi di scaglione avuto riguardo al decisum e – a fronte del parziale accoglimento della domanda
4 - compensate per un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Condanna la convenuta a pagare a Controparte_2 P.IVA_1
l'importo di € 21.243,75 Parte_1 C.F._1
oltre interessi sulla somma devalutata al dì del fatto e rivalutata di anno in anno
Condanna la convenuta a pagare a Controparte_2 [...]
, l'importo di € 1.644,93 per spese mediche oltre interessi Parte_1
su tali importi dal dì dell'esborso al saldo.
Condanna alla rifusione in favore degli attori delle Controparte_2
spese di lite che liquida in € 5.077 per competenze (già applicata la compensazione per un terzo su euro 7.616,00), oltre a spese generali 15% iva e cnpa di legge, importi così determinate in forza del D.M. 147/2022 e alla luce di Cass. SS.UU. 17405/2012.
Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU così come liquidate in corso di causa
Rigetta ogni altra domanda delle parti
Così deciso dal Tribunale di Massa il 22/01/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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