CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 1279/2024, promossa
da
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. PASINI ISIDE, elettivamente domiciliata in
VIA CEFALONIA, 70 - 25124 BRESCIA, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. FAGETTI
STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA VOLTA, 66 - 22100 COMO, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F. , con sede in via Don Luigi Guanella 2 Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 23 Napoli, in persona del curatore dott.ssa con studio in via Turani 7/B Erba Persona_1
(Como)
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4
tempore, (C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._1 CP_5
), (C.F. , rappresentati e C.F._2 CP_6 C.F._3 difesi, giusta procura, dagli avv.ti FERRARA GIORGIO e ZAPPOLI SILVIA, elettivamente domiciliati in PIAZZA VOLTA, 33 – 22100 COMO, presso lo studio del difensore avv.
FERRARA GIORGIO;
APPELLATI
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_7 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. MANNATRIZIO
DAVIDE, elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI, 19 - 25121 BRESCIA, presso lo studio del difensore;
APPELLATA nonché
(C.F. ), Controparte_8 C.F._4
(C.F. ), Controparte_9 C.F._5
(C.F. ), CP_10 C.F._6
(C.F. ), CP_11 C.F._7
(C.F. ), CP_12 C.F._8
(C.F. , Controparte_13 C.F._9
(C.F. ), CP_14 C.F._10
(C.F. ), Controparte_15 C.F._11
(C.F. ), CP_16 C.F._12
APPELLATI CONTUMACI
PER LA RIFORMA
pagina 2 di 23 Della sentenza n. 343/2024, pubblicata il 23 marzo 2023 dal Tribunale di Como e non notificata nella causa n. 5852/2018 R.G.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni per Parte_1
Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare la nullità, anche parziale della sentenza resa dal Tribunale di Como Giudice dr. Marco Mancini n.
343/2024 pubblicata il 23 marzo 2024 nella causa Rg 5852/2018, per le ragioni esposte;
in subordine respingersi tutte le avverse domande e riformare la Sentenza impugnata;
per l'effetto, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, dichiararsi la prescrizione e la decadenza di qualsivoglia domanda nei confronti di per carenza dell'atto CP_17
interruttivo o contestazione nei termini di legge, e per l'effetto rigettare ogni domanda nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
nella denegata e non creduta CP_17 ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate dalle parti verso la qui chiamata/appellate, previa declaratoria di concorso del creditore nella causazione del danno ex art. 1227 comma 1 e 2 Cod. Civ. e previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, ivi compresa la carenza di legittimazione di sulla domanda attorea di violazione delle CP_17 distanze, e la responsabilità prevalente ovvero concorrente di e nella CP_1 CP_18
causazione del danno al e agli intervenienti legittimati, dichiararsi la CP CP_17
tenuta negli stretti limiti di cui alla sua eventuale responsabilità e in ogni caso dichiararsi la terza chiamata , tenuta a manlevare e tenere indenne da Controparte_19 CP_17
qualsiasi somma questa dovesse essere tenuta a corrispondere per qualsiasi titolo, in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Respingersi in ogni caso tutte le domande, ma in particolare la domanda svolta da parte convenuta in punto 3 delle sue conclusioni verso di condanna al pagamento della CP_17
somma di euro 14.832,92= e dichiarare e tenute a garantire e CP_1 CP_18
manlevare da ogni responsabilità ed evento relativo ai fatti dedotti dal Condominio CP_17
e anche dalle spese sostenute per la determinazione dei danni e per la ricerca degli stessi, in quanto non imputabili alla qui chiamata.
pagina 3 di 23 Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, anche in relazione alle chiamate in giudizio.
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze istruttorie di prime cure.
Conclusioni per GIUDIZIALE: Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, così giudicare: In via principale:
- rigettare i motivi di appello di qui contestati e ritenuti infondati come esposto CP_17 in atti;
In via di appello incidentale:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti di ora in liquidazione giudiziale;
CP_1
- confermare nel resto la sentenza;
In ogni caso, in punto di spese:
- condannare a rifondere a le spese di CP_17 Controparte_1 causa, anche di appello, spese generali 15%, CPA, IVA ove dovute incluse;
- condannare il , e nonché Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 nel caso di costituzione e resistenza, , , , CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 Con
, , in solido tra loro, a rifondere a
[...] CP_15 CP_16 [...]
le spese di causa, anche di appello, spese generali 15%, CPA, IVA ove Controparte_1 dovute incluse;
In via istruttoria:
- per l'ipotesi in cui la Corte decida di rimettere in istruttoria la causa, si mantiene la richiesta di ammissione di prova per testimoni dei seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che la ditta Seminara Scavi s.a.s. ha eseguito nel mese di settembre 2015 le demolizioni dei corpi di fabbrica posti in aderenza al ed insistenti sulla Controparte_3 proprietà di sita in Como, via Manzoni”; CP_1
2) “Vero che la ditta Seminara Scavi s.a.s. al termine della demolizione ha posizionato dei teli cerati impermeabili a protezione del muro di proprietà del posto a confine Controparte_3 con la proprietà come da foto che mi vengono rammostrate” (si rammostrino al CP_1 teste i docc. n. 14, 15 e 24 fasc. convenute);
3) “Vero che i teli cerati impermeabili posti a protezione del muro di proprietà del CP
a confine con la proprietà sono stati rimossi dalla ditta come
[...] CP_1 CP_17 da foto che mi vengono rammostrate” (si rammostrino al teste i docc. n. 14, 15 e 24 fasc. convenute); 4) “Vero che nel mese di marzo 2017 su richiesta del sig. , titolare del CP_1 CP_20 negozio di parrucchiere sito all'interno del in Como, via Manzoni, ha Controparte_3 inviato il sig. ad eseguire lavori di stuccatura e imbiancatura dei locali adibiti a Parte_2
“parrucchiere””; 5) “Vero che i lavori di stuccatura e imbiancatura dei locali adibiti a “parrucchiere”, sito all'interno del in Como, via Manzoni, sono stati eseguiti il lunedì durante Controparte_3 il giorno di chiusura del negozio e la sera dopo l'orario di chiusura al pubblico”. Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
- arch. , via Airolo n. 19, Milano;
Testimone_1 pagina 4 di 23 - , via Italia n. 44, Cantù; Testimone_2
- , via Monticello n. 1, Anzano del Parco;
Testimone_3
- , via Bronzetti n. 2, Como;
Parte_2
- via Manzoni n. 324, Valmorea. Testimone_4
A prova contraria si mantiene la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che ha prestato la propria assistenza in favore di e nel CP_1 Controparte_18 procedimento per A.T.P. n. 3171/2016 Trib. di Como”;
2) “Vero che per l'attività di assistenza in favore di e nel CP_1 Controparte_18 procedimento per A.T.P. n. 3171/2016 Trib. di Como ho emesso la fattura n. 15/2016 che mi si rammostra (si rammostri il doc. n. 20)”;
3) “Vero che ha eseguito una campagna di monitoraggio del cantiere di Como Controparte_18 via Manzoni e del limitrofo attraverso misurazioni strumentali”; Controparte_3
4) “Vero che per l'attività di monitoraggio del cantiere di Como via Manzoni e del CP_1 limitrofo attraverso misurazioni strumentali ha corrisposto a Controparte_3 CP_18 la somma di € 12.695,32 come da fatt. n. 49/16 e 241/16 che mi si rammostrano (si
[...] rammostri il doc. 19)”. Si indicano a testi:
- arch. , via Airolo n. 19, Milano;
Testimone_1
- arch. via Manzoni n. 324, Valmorea;
Testimone_4
- c/o Via Torriani n. 35, Como. Testimone_5 CP_1
Si mantiene la richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso eventualmente ammessi con i medesimi testi indicati a prova diretta.
Conclusioni per , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
CP_6
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni altra istanza e/o domanda, così giudicare: Nel merito: previa ogni pronuncia e declaratoria del caso, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
▪ respingere l'appello principale proposto da essendo infondato in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza N. 343/2024 resa dal Tribunale di Como in data 23/03/2024 e pubblicata in pari data;
▪ respingere l'appello incidentale proposto da essendo Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza N. 343/2024 resa dal Tribunale di Como in data 23/03/2024 e pubblicata in pari data.
Per mero scrupolo difensivo, ci si riporta anche alle istanze istruttorie avanzate in primo grado: In via istruttoria: senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere probatorio, si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale del l.r. di e e la CP_1 Controparte_18 prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero è che la Società o con riferimento all'edificazione del CP_1 Controparte_18 fabbricato a destinazione alberghiera sito in Como alla Via Manzoni ha conferito all'Arch.
pagina 5 di 23 l'incarico di progettista, all'Arch. l'incarico di D.L. e all'Ing. Testimone_1 Testimone_4
l'incarico di progettista e D.L. delle opere speciali di fondazione? Persona_2
2. Vero è che le Società Fanny S.r.l. e rappresentante dal rispettivo l.r.p.t. Controparte_18
Sig.
hanno partecipato ingerendo nelle scelte alle riunioni del tavolo tecnico istituito Parte_3 presso l'Amministrazione Comunale di Como e tenutesi in data 25/02-29/02-07/03-27/04 e 14/03/2016, come risulta dai relativi verbali che confermo in ogni parte (si rammostrino al teste i docc. 35-39)? 3. Vero è che le fessurazioni presenti lungo le parteti, i pavimenti in pietra ed a soffitto nei disimpegni comuni del vano scala ed ascensore del corpo centrale del fabbricato CP_21 ai piani primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, si sono manifestate nel periodo Novembre 2015 – Febbraio 2016 e sono evidenti nelle fotografie che mi si rammostrano e che confermo integralmente (si rammostrino al teste le fotografie 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34- 35-36-37, all. B C.T.U. Ing. ? Persona_3
4. Vero è che le fessurazioni presenti lungo le parteti, i pavimenti in pietra ed a soffitto nei disimpegni comuni del vano scala ed ascensore del corpo lato cortile interno del fabbricato ai piani primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, si sono manifestate nel CP_21 periodo Novembre 2015 - Febbraio 2016? 5. Vero è che le fessurazioni presenti all'interno dei locali delle unità commerciali di piano terreno, ungo il muro di tamponamento del posto a confine con il limitrofo cantiere CP
, si sono manifestate nel periodo Novembre 2015 - Febbraio 2016 e sono evidenti nelle CP_1 fotografie che mi si rammostrano e che confermo integralmente (si rammostrino al teste le fotografie 55-56-57- 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68, all. B C.T.U. Ing. ? Persona_3
6. Vero è che le infiltrazioni d'acqua dalla parte di fondo dei box con ammaloramento interno del muro posto a confine con il cantiere si sono manifestate nel periodo Novembre 2015 CP_1
- Febbraio 2016 e sono evidenti nelle fotografie che mi si rammostrano e che confermo integralmente (si rammostrino al teste le fotografie 69-70, all. B C.T.U. Ing. ? Persona_3
7. Vero è che le tesserine di rivestimento in pietra localizzate in tre punti della facciata dello stabile condominiale lungo la Via Manzoni sono rimaste integre e tutte presenti in aderenza alla facciata fino al mese di Maggio 2016 quando nell'area confinante a nord erano in corso di esecuzione i lavori per la costruzione dell'edificio alberghiero di proprietà CP_1
8. Vero è che dopo l'avvito dell'esecuzione dei lavori di cui al capitolo precedente le ridette tesserine di rivestimento in pietra hanno incominciato a cedere a pezzi staccandosi dalla superficie verticale alla quale erano incollate, tanto che in data 27/05/2016 si verificava un rilevante distaccamento con successivo intervento dei Vigli del Fuoco e chiusura al traffico dell'intera Via Manzoni, il tutto come meglio evidenziato nelle fotografie che mi si rammostrano e che confermo integralmente (si rammostri al teste il doc.
5 - bis fasc. ATP
)? Persona_4
⁓ ∙ ⁓ 9. Vero è che Novembre 2015 - Maggio 2016 su incarico del ho svolto la Controparte_3 seguente attività professionale, illustrata riassuntivamente nella relazione a data 02/05/2016 che confermo in ogni sua parte compresi gli allegati (si rammostri al teste il doc. 6 fasc. ATP Cond.
), avente specificamente ad oggetto: CP
9.1. verifiche progettuali delle capacità portanti e dei comportamenti strutturali del fabbricato pagina 6 di 23 condominiale, sia mediante sopralluogo tecnico nei luoghi di causa sia mediante disamina della pratica edilizia e del certificato di collaudo statico acquisiti mediante accesso agli atti presso il Comune di Como e presso l'Archivio di Stato di Como? 9.2. verifiche progettuali del progetto architettonico e del progetto esecutivo strutturale, con particolare riferimento alle opere speciali propedeutiche alla costruzione, ai diaframmi perimetrali in c.a. ed al jet - grouting, relativo all'edificio a destinazione alberghiera di Pa proprietà previe istanze di accesso agli atti presentate al Comune Como in data CP_1
27/01/2016 e 04/02/2016? 9.3. monitoraggio topografico degli spostamenti e dei parametri di stabilità del fabbricato condominiale mediante l'analisi quotidiana dal 24/02/2016 (evacuazione) al 27/04/2016 (riunione tavolo tecnico) delle misurazioni effettuate giornalmente dalla Società CP_18
e da questa messe a disposizione, effettuata anche con la supervisione dei tecnici
[...] dell'Amministrazione Comunale di Como? 9.4. monitoraggio dei dati relativi all'inclinazione della struttura in elevazione del fabbricato condominiale (clinometri), messi a disposizione dalla Società mediante un Controparte_18 sito web appositamente creato e con accesso condiviso tra le parti tecniche interessate? 9.5. monitoraggio e rilievo giornaliero dei dati dei clinometri messi in opera nel diaframma perimetrale e posizionati sulle facciate del fabbricato oltre anche all'interno CP_21 dello stabile? 9.6. ulteriori sopralluoghi del 12/04-14/04-19/04-21/04 e 26/04/2016 per la verifica qualitativa dell'evoluzione del fenomeno fessurativo in punti significativi dello stabile condominiale ed in quelli segnalati dai condomini?
9.7. partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico istituito presso l'Amministrazione Comunale di Como e tenutesi in data 25/02-29/02-07/03-27/04 e 14/03/2016, come risulta dai relativi verbali che confermo in ogni parte (si rammostrino al teste i docc. 35-39)?
10. Vero è che nell'ambito del rapporto di consulenza professionale in favore del CP
ho svolto attività singolarmente o in collegio per un monte ore complessivamente pari a
[...]
48 unità, come meglio dettagliato nel prospetto recante data 05/05/2016 e nelle fatture fiscali che mi si rammostrano e che confermo in ogni loro parte (si rammostrino al teste il docc. 29, 6 e 7)?
11. Vero è che nel mese di Novembre 2016 su incarico del composto un Controparte_3 elaborato grafico raffigurante le planimetrie dei diversi piani del fabbricato condominiale utilizzato per l'accertamento dei danni, eseguendo a tal fine quanto di seguito specificato: scansioni vecchi elaborati, “ripulitura” e composizione con sw Autocad, individuazione grafica delle u.i che hanno riportato danni, indicazione del proprietario e/o conduttore, il tutto come da tavola progettuale e fattura fiscale che mi si rammostrano e che confermo in ogni loro parte (si rammostrino al teste i docc. 30 e 8)?
12. Vero è nell'ambito del rapporto di consulenza professionale in favore del CP
, sulla base del disciplinare di incarico del 03/02/2016 che mi si rammostra e che
[...] confermo in ogni sua parte, ho svolto attività singolarmente o in collegio per un monte ore complessivamente pari a 99 unità, oltre a n. 166 spese telefoniche, telefax, peo, etc., per la valutazione degli effetti derivanti dai lavori nel sedime del cantiere e del quadro CP_1 fessurativo verificatosi nel fabbricato condominiale, oltre ad ulteriori 8 unità orarie e n. 28 spese telefoniche, telefax, peo, etc. per la diagnosi della problematica relativa alle infiltrazioni dal terrazzo condominiale che affaccia sul cortile interno lato cantiere , per i compensi CP_1
pagina 7 di 23 complessivi indicati nelle fatture fiscali che mi si rammostrano e che confermo in ogni loro parte (si rammostrino al teste i docc. 31, 9, 10, 11, 12, 18 e 19)? 13. Vero è nell'ambito del rapporto di consulenza professionale in favore del CP
, sulla base del disciplinare di incarico del 14/11/2016 che mi si rammostra e che
[...] confermo in ogni sua parte, ho svolto attività singolarmente o in collegio per la consulenza tecnica di parte nel procedimento per A.T.P. n. 3171/2016 R.G. Trib. Como l'attività meglio specificata nelle fatture fiscali che mi si rammostrano e che confermo in ogni loro parte (si rammostrino al teste i docc. 31, 13, 20, 33 e 34)? 14. Vero è che il girono 24/02/2016 il Rag. nella sua qualità di Amministratore CP_22
p.t. del ha effettuato un intervento d'urgenza presso il fabbricato Controparte_3 condominiale a seguito dell'evacuazione disposta dalla P.A.; che il giorno 25/02/2016 si è tenuta una riunione dalle ore 09:00 alle ore 17:00 con un gruppo di condomini e che dal 26/02/2016 al 04/03/2016 il medesimo rag. ha effettuato telefonate a tutti i CP_22 condomini su disposizione del Sindaco di Como, una serie di incontri / accessi presso uffici pubblici e Studi professionali;
che, infine, il 27/05/2016 ha effettuato un ulteriore intervento odi urgenza per il distacco di un cornicione? Si indicano a testi: a. c/o Studio Jovino, Via Recchi n. 14, Como;
Testimone_6
b. c/o Studio Jovino, Via Recchi n. 14, Como;
Testimone_7
c. c/o Via Manzoni n. 12, Como;
CP_23 Controparte_3
c/o Via Manzoni n. 12, Como;
Controparte_24 Controparte_3
e. Arch. , Via Benzi n. 20, Como;
CP_25 Tes_8
f. , Via Vittorio Emanuele n. 45, Como;
CP_26 CP_27
g. Stropeni Ing. , Via San Giuseppe n. 16, Cantù (CO); Per_5
h. Valli Arch. , Via Benzi n. 20, Como;
Per_6
i. Dotti p.i.e. Via Rodari n. 20, Como. CP_28
In ogni caso: con condanna delle parti soccombenti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, oltre a quelle del procedimento di istruzione preventiva (procedimento per A.T.P. n. 3171/2016 R.G. Tribunale di Como), ivi comprese le spese tecniche e di C.T.U..
Conclusioni per Controparte_7
Nel merito: In via principale: per le causali di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in atti, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 346 c.p.c., dell'intervenuto giudicato processuale sui capi della sentenza di prime cure non oggetto di specifica impugnazione ad opera di controparte e/o oggetto di rinuncia all'impugnazione dell'appellante
– e, nella specie, di quello di cui al punto n. 9) del dispositivo della sentenza di primo grado impugnata, attinente alla portata dell'obbligo di garanzia e/o manleva gravante sull'odierna appellata, nei riguardi della di lei assicurata, in forza del Controparte_7 contratto di assicurazione azionato da - accogliere l'impugnazione proposta CP_17
pagina 8 di 23 dall'appellante ed assicurata società e, per l'effetto, riformare la sentenza n. CP_17
343/2024, pubblicata in data 23/04/2024 dal Tribunale di Como, all'esito del procedimento civile ivi radicato, al n. 5258/2018 R.G.. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto, anche soltanto parziale, del mezzo di gravame proposto dall'appellante ed assicurata società per le
CP_17 causali di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in atti, nel respinto e non creduto scenario del rigetto, anche solo parziale, dell'appello proposto dall'assicurata ridurre l'eventuale quantum risarcitorio dovuto in solido da ed
CP_17 CP_17 esclusivamente entro i rigorosi limiti di quanto accertato a Controparte_7 carico dell'assicurata previa deduzione degli importi causalmente ricollegabili a
CP_17 comprovata responsabilità, nel caso di specie, delle altri parti appellate, con detrazione di tutte le somme nelle more già percepite da queste ultime a titolo di risarcimento e/o indennizzo che dir si voglia ed, in ogni caso, con applicazione delle condizioni di cui alla polizza assicurativa azionata da nei riguardi di nonché degli
CP_17 Controparte_7 scoperti, minimi indennizzabili e dei massimali ivi contemplati.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali o rimborso forfettario ed agli altri accessori di legge, da determinarsi secondo normativa e regolamentazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito ad un accertamento tecnico preventivo, il - e i singoli condòmini Controparte_3
, , e , e Controparte_4 CP_5 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_6
- convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, la quale
[...] CP_1
proprietaria del terreno e committente dei lavori di costruzione di un albergo, e la CP_18
quale impresa appaltatrice, per sentire accertare (ed ottenere conseguente risarcimento
[...]
per € 70.410,55) che le fessurazioni, distacchi, crepe e infiltrazioni verificatisi nelle parti comuni ed esclusive dell'immobile fossero imputabili alla responsabilità solidale CP_21
o alternativa delle convenute;
nonché che esistevano tubature poste in violazione della distanza ex art. 889 c.c., di cui chiedevano la rimozione.
Intervenivano nel giudizio anche i condòmini , CP_11 CP_12 Controparte_13
e , aderendo alla domanda di condanna in CP_14 Controparte_15 CP_16 solido delle società e al risarcimento di tutti i danni quantificati in CP_1 Controparte_18
euro 25.016,76 arrecati alle parti comuni ed esclusive.
Le società committente e appaltatrice si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande e la chiamata in causa della subappaltatrice che aveva CP_17
pagina 9 di 23 eseguito le opere di formazione dei diaframmi e di jet grouting, da cui chiedevano di essere garantiti in caso di condanna. si è costituita, eccependo in via preliminare la prescrizione e decadenza dall'azione CP_17
ex art. 1667 e/o 1669 c.c. e contestando nel merito la pretesa risarcitoria;
in ogni caso, chiedeva a sua volta di essere manlevata dalla propria assicuratrice Controparte_7
Anche si è regolarmente costituita in giudizio, aderendo alle difese Controparte_7 formulate dalla propria assicurata e comunque eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e, nel merito, l'infondatezza delle domande risarcitorie.
La causa veniva istruita – dopo essere stata trattenuta in decisione una prima volta – mediante
CTU integrativa, chiamando a chiarimenti lo stesso perito già incaricato dal Tribunale per l'ATP.
Con sentenza n. 343/2024 pubblicata in data 23 marzo 2024, il Tribunale di Como così ha deciso:
1 - Accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e CP_1 [...]
(ora e della terza chiamata per i danni verificatisi Controparte_29 CP_2 CP_17 nelle parti comuni del nonché nei singoli appartamenti;
Controparte_3
2 - per l'effetto, condanna le società convenute e la terza chiamata in solido fra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle seguenti somme: - per i danni sub A) un totale di euro 8.655,40= di cui in favore del € 7.229,91= oltre Iva 10% e Controparte_3 al euro 1.425,59= oltre Iva 10%; -per i danni sub B) al Controparte_30
Condominio € 3.086,46= oltre Iva 10%; -per i danni sub C) al Condomino CP CP_8
€ 4.862,29= oltre Iva;
- al condominio e a e
[...] CP Controparte_4 Controparte_8 per i costi per assistenza legale e per assistenza tecnica dei vari professionisti euro
35.685,38=;
3 - accerta e dichiara che sui predetti importi sub. capo I spetta la rivalutazione e gli interessi legali come in motivazione;
4 - respinge le altre domande nei confronti delle società convenute;
5 - respinge le domande degli intervenuti , CP_5 CP_11 CP_12 [...]
e CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
6 - respinge le domande di demolizione dei manufatti in violazione della distanza legale;
pagina 10 di 23
7 - accerta e dichiara tenuta la terza chiamata a manlevare le convenute da ogni CP_17
importo che fossero costrette a pagare in virtù della presente sentenza;
8 - condanna la terza chiamata a rimborsare alla convenuta l'importo CP_17 CP_1
di euro 14.832,00= oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
9 - condanna la terza chiamata società a manlevare da Controparte_31 CP_17
ogni importo che fossero costrette a pagare in virtù della presente sentenza, nei limiti dei tempi, massimali e franchigie del contratto di assicurazione;
10 - condanna le convenute e la terza chiamata in via tra loro solidale al CP_17
pagamento a favore del e di e delle Controparte_3 Controparte_4 Controparte_8 spese processuali, che liquida in €14.103,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa, nonché contributo unificato;
11 - condanna la terza chiamata al pagamento delle spese processuali in favore CP_17
delle convenute che liquida in euro 14.103,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa;
12 - condanna la terza al pagamento delle spese processuali Controparte_7
sostenute dalla terza chiamata che liquida in euro 14.103,00= oltre spese CP_17 generali 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa;
13 - compensa le spese nel rapporto tra intervenuti e convenute/terza chiamata;
14 - pone le spese di CTU/ATP definitivamente a carico della con obbligo di CP_17
rimborso in favore del di euro 2.551,38=. Parte_5
Con atto di citazione datato 21 aprile 2024, impugnava la predetta sentenza, CP_17 chiedendone – a mezzo di sette motivi – la riforma dei punti del dispositivo nn. 1 - 2 - 7- 8 - 10
- 11 - 13 -14, nonché la sospensione della provvisoria esecutività.
Con atto datato 29 agosto 2024, si costituiva in sostanza aderendo all'appello della CP_7
sua assicurata ed evidenziando comunque la mancata impugnazione del capo 9 del CP_17 dispositivo concernente i limiti alla manleva assicurativa.
Con atto datato 5 settembre 2024 si costituivano , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
[...] CP_6
Nel mentre, con nota di deposito e provvedimenti giudiziali allegati, in data 29 agosto 2024 il difensore di primo grado delle appellate e (ora Controparte_1 CP_18
pagina 11 di 23 , rendeva noto alla Corte – al fine dell'adozione di ogni più opportuno CP_2
provvedimento - che con sentenza n. 75/2024 del 22 luglio 2024 il Tribunale di Como aveva dichiarato la liquidazione giudiziale di e che con sentenza n. 1/2024 del 6 maggio CP_1
2024 lo stesso Tribunale aveva dichiarato il fallimento di CP_2
All'udienza dell'1 ottobre 2024 la Corte qui intestata disponeva per conseguenza l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto da con atto del 10 ottobre successivo e conseguente CP_17 fissazione di udienza da parte del C.I. al 25 febbraio 2025.
Con comparsa del 5 febbraio 2025 , si costituiva al fine di Controparte_1
resistere parzialmente all'appello di e di interporre appello incidentale alla CP_17 sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato una responsabilità solidale di ex CP_1
art. 2051 c.c. e l'ha, conseguentemente, condannata in solido al risarcimento dei danni con relative statuizioni in punto di spese (punti 1, 2, 3, 10, 13 del dispositivo).
All'udienza del 25 febbraio 2025, rinunciava all'istanza di sospensione ex art. 283 CP_17
c.p.c., essendo stati nel mentre gli importi in contestazione già pagati.
La causa è giunta in decisione il 16 settembre 2025, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia della parte appellata CP_2
(già , regolarmente citata a comparire con atto di riassunzione della
[...] Controparte_18 successivo alla declaratoria di riassunzione. Va anche precisato che il fallimento CP_17
intervenuto nelle more del giudizio di appello (come detto, sentenza del 6 maggio 2024) non determina l'improcedibilità della domanda (vd. in punto Cass., ord. 17154/2024).
2. Venendo ai contenuti dei gravami proposti, questi – a fronte, in effetti, di non poche sovrapposizioni – possono riassumersi come segue.
Con il primo motivo di appello, censura il fatto che il Tribunale abbia qualificato la CP_17
domanda ex art. 2051 c.c. in assenza di qualificazione di parte in tal senso.
pagina 12 di 23 Con il secondo motivo, lamenta la carente disamina dei documenti allegati e, in CP_17
particolare, del contratto di subappalto che la vedeva quale parte;
con specifico riguardo al punto 5, che poneva in capo a committente ed appaltatrice l'obbligo di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che i lavori di sbancamento affidati a causassero danni CP_17 alle costruzioni adiacenti (quindi, appunto, al – che, peraltro, eccepisce la Controparte_3
tardività della deduzione, espressa per la prima volta in appello).
Con il terzo motivo, afferma l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha CP_17 rigettato l'eccezione di decadenza dalla domanda e di prescrizione del diritto fatto valere, ai sensi degli artt. 1667-1669 c.c. In particolare, la relazione peritale in sede di ATP è stata depositata il 3 maggio 2017; il condominio ha svolto la domanda nei confronti di CP
e oltre un anno dopo, il 20 dicembre 2018; è stata chiamata CP_1 CP_18 CP_17 in causa il 5 marzo 2019.
Più articolato è il quarto motivo di appello, con cui – in estrema sintesi – lamenta CP_17
l'erroneo accertamento dei danni, in quanto da un lato il condominio non avrebbe dimostrato lo stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dei lavori e, dall'altro, non si sarebbe tenuto conto – quantomeno ai sensi dell'art. 1227 c.c. – delle improprie caratteristiche edilizie del condominio, quali materiali ed inopportuna interruzione (con piastrelle e simili) da parte degli stessi condomini dei giunti strutturali, sì da comportarne minore capacità di assorbimento di movimenti e vibrazioni.
Con il quinto motivo, lamenta inoltre l'omessa pronuncia sulla contestazione nell'an e CP_17
nel quantum, nonché sull'eccezione di mancata prova del relativo pagamento da parte di CP_1
e dell'importo di euro 14.832,92 (pari all'attività di monitoraggio espletata in CP_18
conseguenza degli accadimenti lesivi ed alle spese di ctp) che l'appellante è stata condannata a rimborsare alle predette.
Con il sesto motivo, censura la contraddittorietà della sentenza laddove da un lato CP_17 accerta e dichiara la responsabilità solidale delle tre società in causa e, dall'altro, dichiara tenuta a manlevare le due convenute da ogni importo che fossero costrette a CP_17
pagare in virtù della stessa sentenza.
Con il settimo motivo, lamenta infine l'erronea decisione in punto ripartizione delle CP_17
spese di lite.
pagina 13 di 23 Con l'appello incidentale, Giudiziale censura la sentenza di prime cure Controparte_1 laddove il Tribunale “non ha colto che nel caso di specie il danno a terzi (al CP
e suoi condomini, per fessurazioni etc.) non è derivato dalla cosa in custodia (il cantiere
[...]
e le prime parti dell'immobile in costruzione), ma dall'esecuzione dei lavori di formazione dei diaframmi e di c.d. jet grouting realizzati esclusivamente dal subappaltatore ”. CP_17
Il Condominio appellato solleva eccezione di inammissibilità, per tardività “nel merito”, di tale gravame, poiché l'interesse ad impugnare di non nascerebbe dall'appello principale, ma CP_1
sarebbe autonomo rispetto a questo e, pertanto, poteva e doveva essere proposto nei termini ordinari. L'eccezione merita tuttavia il rigetto, avuto riguardo alla ritenuta responsabilità solidale e, ciononostante, la condanna alla totale manleva nei confronti di uno dei coobbligati: con l'appello principale ha chiesto la riforma di tale ultimo punto e, pertanto, CP_17 CP_1
ha tutto l'interesse ad evitare tale conseguenza.
3. Tutte le censure sommariamente indicate possono, di seguito, essere esaminate congiuntamente, in quanto logicamente connesse e dipendenti da generale ricostruzione della fattispecie a giudizio su cui la Corte adita deve preliminarmente fare chiarezza (infondata peraltro essendo la doglianza circa i poteri di qualificazione giuridica ex officio della fattispecie, pacificamente intrinseci alla funzione giudicante).
In primo luogo, è pacifico che la causa abbia ad oggetto il risarcimento di danni a titolo di responsabilità extracontrattuale, in quanto arrecati a soggetti terzi rispetto ai rapporti negoziali
(appalto e subappalti vari) nell'ambito dei quali si collocano le attività che si assumono fonte dei danni stessi: il che evidenzia, da subito, l'infondatezza delle doglianze relative ai termini di prescrizione e decadenza dettati dalla disciplina dell'appalto.
In particolare, il ed i singoli condomini hanno convenuto in giudizio CP CP_1
(ora in liquidazione) in quanto proprietaria del terreno confinante con quello degli attori (ed in quanto tale committente dei lavori dannosi) e pertanto, certamente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure. Gli attori hanno inoltre direttamente Contr convenuto la società appaltatrice generale dei lavori, ossia (poi , infine fallita), CP_18
pagina 14 di 23 la quale ha, a sua volta ed insieme alla sua committente, chiamato in causa ossia CP_17
la società subappaltatrice che ha eseguito i lavori di più diretto interesse (formazione diaframmi e jet grouting, ossia in sostanza consolidamento del terreno).
Con riferimento a tali ultime due società – conformemente, d'altronde, ad uno dei rilievi avanzati proprio da con l'appello incidentale (anche se al fine di evitare CP_18
l'accertamento di responsabilità a suo carico) – va, per contro, esclusa la configurabilità di una mera ipotesi di responsabilità da custodia della cosa ex art. 2051 c.c. Infatti, se è vero che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste “non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima” (così
Cass., ord. 21977/22) e, quindi, non è dubbio che il proprietario di un fondo risponda ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati al fondo confinante dai lavori eseguiti sul suo, è parimenti vero che
– in assenza di un diretto titolo di custodia erga omnes sulla “cosa” – la responsabilità per danni non può che essere ricondotta ad un'azione: in tal senso, vd. Cass., ord. 4288/2024.
La responsabilità extracontrattuale delle due società appaltatrici deve, pertanto, essere verificata secondo i criteri generali di cui all'art. 2043 c.c.
Ciò posto, è opportuno in primo luogo riepilogare natura ed entità dei danni lamentati dagli attori in primo grado e dichiarati risarcibili (con statuizione in questo senso non impugnata) dal
Tribunale.
L'accertamento tecnico preventivo ha individuato cinque diversi gruppi di lesioni lamentate e riscontrate all'edificio condominiale (ed in parte a singole unità immobiliari), catalogate in perizia (con ampio ed analitico elenco per ciascuna) sub lettere da a) a e). Tale suddivisione è stata ripresa direttamente dalla sentenza impugnata, seppure – in effetti – in modo che merita qualche specificazione anche a chiarimento sulla riconducibilità dei danni.
Risulta anzitutto opportuno riportare integralmente la risposta del CTU, nell'accertamento preventivo, circa la consistenza e l'eziologia dei danni di cui al punto A (quelli che con la decisione impugnata si è ritenuto di integralmente ascrivere all'odierna appellante): “Si ritiene che le fessurazioni descritte al precedente punto A, fotograficamente documentate, siano state causate da movimenti reciproci, anomali per entità e rapidità, dei corpi di fabbrica lungo i
pagina 15 di 23 giunti strutturali verticali dell'edificio condominiale;
la sigillatura di pavimenti e rivestimenti delle pareti, all'interno degli appartamenti e nelle parti comuni, con l'utilizzo di materiali di finitura o tipologie costruttive non in grado di assorbire elasticamente tali movimenti, ne ha causato la locale rottura evidenziando i danni lamentati in ricorso. In assenza di documentazione, fotografica o descrittiva, riguardante lo stato di consistenza del fabbricato prima dell'inizio dei lavori nel limitrofo cantiere, non è possibile affermare con certezza se parte delle lesioni documentate, in particolare ai pavimenti in pietra del disimpegno comune, possano essere pregresse rispetto al ricorso in ATP;
il quadro fessurativo accertato e descritto al precedente punto A è in ogni caso pienamente compatibile con i risultati della campagna di monitoraggio allegata al ricorso, che mostra picchi di movimento in corrispondenza della data del 25 febbraio 2016 e di date successive alla ripresa dei lavori del marzo 2016”. Tale conclusione va anche rapportata a quanto il CTU stesso ebbe ad osservare, alla precedente pag.
5 della relazione di ATP, circa il fatto che “Le caratteristiche costruttive dell'immobile ed i materiali utilizzati sono tipici dell'edilizia corrente all'epoca della costruzione” e che “lo stato di conservazione complessivo dell'interno dell'immobile ai piani fuori terra, ad eccezione delle lesioni cui si dirà nel seguito, appare sufficiente;
non altrettanto può dirsi delle facciate e dei balconi esterni, ove sono evidenti segnali di degrado per l'esposizione alle intemperie e
l'assenza di manutenzione delle parti comuni [foto 3-4- 7-9-10] e del piano autorimessa, che versa in un generale carente stato manutentivo, con evidenti e consolidati ammaloramenti, principalmente dovuti ad umidità”.
La conclusione peritale quanto ai danni sub A) sembra, in effetti, parzialmente dubitativa, ma solo in relazione alle fessurazioni dei pavimenti (non anche delle pareti e dei soffitti) dei disimpegni comuni (non anche delle unità esclusive), di cui non si esclude una possibile preesistenza (e fatti salvi gli aspetti di degrado qui sopra evidenziati, pacificamente esclusi – anche a seguito di quanto chiarito dal CTU – dalle contestazioni). La conclusione, peraltro, evidenzia comunque (“in ogni caso”) che tutte le lesioni in oggetto sono risultate “pienamente compatibili con i risultati della campagna di monitoraggio allegata al ricorso” e, pertanto, in termini di più elevata probabilità della riconducibilità causale ai lavori delle convenute. Non solo: è lo stesso CTU in successivo passaggio della relazione (pagg. 14-15) a fugare ogni dubbio al riguardo: “I danni accertati e descritti alla lettera A del precedente paragrafo 7.1
pagina 16 di 23 (fessurazioni in corrispondenza dei giunti strutturali del condominio) derivano da lavori eseguiti dall'impresa . CP_17
Quanto poi all'eccezione di parte appellante circa il possibile ruolo (anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.) dei materiali utilizzati dal stesso, il CTU ha, come detto, chiarito che CP questi corrispondono pienamente ai criteri edilizi dell'epoca di costruzione e non ha comunque, in questa, rilevato anomalie in alcun modo tali da integrare, nella serie prevedibile degli eventi
(anche, appunto, alla luce dell'epoca ormai risalente di costruzione dell'immobile), elemento di efficacia causale.
Molto più nette sono risultate le conclusioni del CTU su fessurazioni ed infiltrazioni accuratamente descritte e documentate ai punti B e C (fessurazioni lungo il muro di confine tra e cantiere, infiltrazioni e fessurazioni all'interno dell'unità commerciale di CP proprietà : secondo il perito, queste sono “state causate da lievi movimenti dell'edificio CP_8
condominiale (cedimenti verticali di assestamento e scorrimenti orizzontali della piastra strutturale di primo piano) nella porzione più prossima al cantiere di conseguenti CP_1 alle lavorazioni di cantiere, in particolare alla demolizione dei fabbricati preesistenti, alla rimozione di parte del muro di cinta a livello della terrazza di primo piano, ed all'esecuzione delle opere speciali di fondazione. Con riferimento alle lesioni documentate, vista la tipologia
e localizzazione delle fessurazioni, non si ritiene che le stesse possano essere pregresse”.
Tuttavia, evidenzia anche il CTU che i danni accertati e descritti alle lettere B e C “derivano in parte da lavori eseguiti dall'impresa ed in parte dalle demolizioni eseguite, per CP_17
quanto a conoscenza del sottoscritto, da ditte estranee al presente ATP”. Il coinvolgimento di soggetti estranei al giudizio, giammai adeguatamente chiarito anche per mancato impulso delle parti, non fonda invero nessuna specifica doglianza in appello volta a rideterminare l'importo per conseguenza.
Quanto alle lesioni indicate sub D), il CTU ha ritenuto che esse siano state “causate, o quantomeno decisamente accentuate ed accelerate, dall'avvenuta demolizione dei fabbricati, interni all'area di cantiere , anche se tali demolizioni (come chiarito in successivo CP_1
passaggio della relazione) sono state “eseguite da ditte estranee al presente ATP”.
Infine, i danni sub E) sono stati pacificamente esclusi dal novero di quelli ascrivibili all'attività per cui è causa.
pagina 17 di 23 Le riportate conclusioni di CTU circa la riconducibilità causale delle lamentate lesioni risultano ampiamente condivisibili, in quanto supportate da documentazione ed accurata esposizione dei rilievi eseguiti in contraddittorio;
i quali non hanno rinvenuto coefficienza neppure concausale, rispetto alle lesioni ritenute risarcibili a mezzo del presente giudizio, in capo a condotte
(peraltro dall'odierna appellante del tutto imprecisate, specie nel tempo) dei condòmini.
Nulla quaestio sulla stima dei danni (su cui non vi è impugnazione), occorre solo confermare, stante invece la relativa pur generica doglianza di , che la spesa sostenuta da CP_17
(di cui al punto 8 del dispositivo) per l'attività di monitoraggio (eseguita peraltro in CP2
via coattiva su ordinanza comunale, a sua volta conseguente ai primi preoccupanti segni di rovina in corso di attività di scavo) e i preliminari accertamenti connessi risulta adeguatamente riscontrata dai documenti fiscali prodotti e, prima ancora, dalla stessa accurata documentazione, come detto, della complessa attività in questione. Tale spesa però, per le ragioni che di seguito vanno illustrate, non doveva essere interamente sostenuta da , CP_17 che è stata invece condannata ad indennizzarne completamente CP_1
L'accertata riconducibilità causale dei danni – così come sopra precisati – alle attività svolte da ne implica, anzitutto, l'addebitabilità alla proprietaria/committente CP_17 CP_1
Il Tribunale ha in motivazione correttamente richiamato (e poi applicato per affermare la responsabilità solidale delle tre società in causa) i pacifici principi elaborati in tema di appalto,
e qui già più sopra in parte richiamati, che vedono di regola la responsabilità solidale verso terzi di appaltatore e committente, quando l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore (o subappaltatore) del potere di fatto sull'immobile da cui deriva il danno, non venendo meno in tal caso per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia. Il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo - condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il pagina 18 di 23 costante e adeguato controllo - che egli non poteva prevedere e/o impedire (per tutte, Cass. sent. 7553/2021).
Come è noto, la responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. ha appunto natura oggettiva, sicché ai fini della sua configurabilità è sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso eziologico tra la cosa ed il danno lamentato;
laddove il custode, per esserne liberato, deve provare il caso fortuito, rappresentato da un fatto imprevedibile ed inevitabile. Pertanto non occorre che il danneggiato dimostri l'elemento soggettivo della colpa del custode, ma soltanto la sussistenza del nesso causale tra la res ed il danno.
Orbene nel caso di specie, come detto, ai fini della risarcibilità ex art. 2051 c.c. dei danni menzionati (gruppi A, B e C) è sufficiente il dimostrato nesso causale rispetto all'attività di di questi, risponderà la proprietaria del fondo confinante (committente dei CP_17 lavori) che non ha provato il caso fortuito nei termini sopra chiariti. Anzi, proprio CP_1
l'affidamento frammentato di singole lavorazioni a diversi soggetti (tali da far presumere il mantenimento del controllo ed il possesso del fondo su cui instava il cantiere), la disciplina contrattuale intercorsa fra le tre società in giudizio (che di fatto richiamava espressamente la responsabilità della committente verso i terzi: vd. anche art. 5 sopra citato sub motivi di appello) e comunque l'evidente inesistenza (desumibile dalla CTU e, in particolare, dalle affermazioni – pur dalla Corte non condivise nei termini di cui infra – addirittura di inesistenza di colpa nei lavori di appalto) di condotte di appaltatore e subappaltatore macroscopicamente al di fuori del perimetro di ogni prevedibilità nell'ambito dei lavori affidati, corroborano l'affermazione di responsabilità a carico di ora in liquidazione. CP_1
Quanto poi alle due imprese, (poi e , occorre invece verificare CP_18 CP_2 CP_17
l'integrazione degli ulteriori presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. e, pertanto, la ricorrenza di profili di colpa in capo alle stesse.
La Corte non condivide le conclusioni rappresentate dal CTU nei chiarimenti richiestigli nel giudizio di merito, con cui il medesimo ha escluso ogni “violazione delle norme di legge o di comune prudenza nell'esecuzione dei lavori che hanno causato i danni all'edificio
e alle singole proprietà”, ritenendo “che le convenute e terze chiamate abbiano CP_21 adottato ogni cura o misura nota allo stato della tecnica e dell'arte idonea ad impedire il danno, e conseguentemente a limitarne l'entità”. Tali conclusioni si appalesano con ogni pagina 19 di 23 evidenza incongruenti rispetto all'articolata ed approfondita indagine effettuata in sede di ATP, che ha messo ampiamente in luce “movimenti anomali” e “cedimenti” causati dai lavori in esame, anche parzialmente in correlazione con le particolari caratteristiche dell'edificio degli attori (in ordine alle quali si è già più sopra esclusa comunque rilevanza ex art. 1227 c.c.): ed appartiene pacificamente a scienza comune la considerazione che cedimenti e movimenti, infatti definiti “anomali”, siano conseguenze del tutto patologiche di lavori edili autorizzati non certo per arrecare danno ad altrui proprietà (peraltro il CTU ha escluso anche ogni profilo di colpa relativo alla fase di progettazione, con considerazione non contestabile alla luce dei dati di causa). E', in altri termini, di tutta evidenza che i lavori che hanno causato movimenti anomali, cedimenti e scorrimenti nelle strutture edilizie adiacenti non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e/o in assenza delle più opportune precauzioni, anche in relazione alle caratteristiche edilizie dell'immobile confinante, che era preciso dovere gravante su chi dei lavori aveva la responsabilità previamente verificare, per poi scegliere le correlate modalità operative e/o di cautela.
Deriva da quanto sopra che non può essere disconosciuta una responsabilità ex art. 2043 c.c. verso gli attori in primo grado non solo in capo alla subappaltatrice ma anche in CP_17
Contr capo all'appaltatrice generale (poi ), quantomeno per culpa in vigilando Controparte_18
rispetto all'operato di (oltre che, peraltro, delle ulteriori imprese subappaltatrici CP_17 giammai convenute, ma a cui la CTU addebita parte dei danni sub B e C, conseguenti a lavori di demolizione ed, in particolare, al mancato colposo ripristino delle condizioni di impermeabilità dei muri di confine).
Deriva da tutto quanto sopra, la parziale riforma della sentenza impugnata anzitutto in relazione ai rispettivi titoli di responsabilità delle tre imprese coinvolte;
ma, soprattutto, in ordine al riparto della responsabilità stessa.
Il Tribunale non ha infatti dato coerente seguito all'affermazione di (pari, in assenza di prova contraria) responsabilità solidale dei tre soggetti in questione ed ha ritenuto che gli oneri economici conseguenti alle attività in esame dovessero interamente ricadere in capo a CP_17
condannandola a rifondere alle due convenute chiamanti in causa le citate spese (in totale,
[...]
pagina 20 di 23 euro 14.832,92) per monitoraggio e ctp, ed a tenere integralmente manlevate le due convenute per ogni importo eventualmente pagato in virtù della decisione.
Per contro, accertata nei termini come sopra chiariti la responsabilità solidale di tutte e tre le imprese nei confronti dei danneggiati ed in assenza di elementi tali da far ritenere tale responsabilità (pur fondata, come detto, parzialmente su differenti titoli) differentemente graduata per ogni soggetto, non può che accertarsi che la quota gravante su ciascuno sia pari ad un terzo del totale. Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda di di CP_17 dichiarare e (ora fall. CSA) tenute a garantire e manlevare la prima in CP_1 CP_18
relazione all'oggetto di causa, con correlativo diritto di anche ripetere quanto versato, CP_17 il tutto nel limite di quanto eccedente la sua quota di responsabilità e, dunque, nel limite di due terzi.
Non essendo però svolta in appello espressa domanda di condanna, e trattandosi in ogni caso di società non più in bonis (l'una in liquidazione, l'altra addirittura fallita), la pronuncia che qui si emette è necessariamente di mero accertamento, in tal senso comunque intendendosi il dispositivo per capitali, interessi e spese.
4. In ordine al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, è noto che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
L'esito complessivo della lite – con soccombenza reciproca ed alla luce dell'accertata responsabilità solidale e di pari grado nei confronti del e dei condomini appellati CP
(nei cui confronti invece sono solidalmente tenute anche in punto spese) – integra pertanto giusto motivo per la compensazione integrale delle spese, sia in primo che in secondo grado, fra le tre imprese, così come rispetto agli intervenuti in primo grado le cui domande erano state respinte o aliunde soddisfatte.
Le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000) e della media difficoltà
pagina 21 di 23 delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado, ed
€ 9.991,00 per il giudizio di secondo grado, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria non celebrata in appello, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Stante il parziale accoglimento dell'appello principale, non vi sono invece gli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17.
D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone: in parziale riforma della sentenza impugnata e, in particolare, dei capi 1, 7, 8, 10, 11 e 14:
1) Accerta e dichiara la responsabilità solidale in pari quota (per un terzo ciascuna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la prima e dell'art. 2043 c.c. le altre due) di , Controparte_1
e per i danni verificatisi nelle parti comuni del Controparte_2 CP_17 nonché nei singoli appartamenti come al punto 2 del dispositivo Controparte_3
della sentenza impugnata;
2) accerta e dichiara il diritto di di essere manlevata e tenuta indenne da CP_17 [...]
e per la misura eccedente la propria accertata Controparte_1 Controparte_2
Co quota di responsabilità di per ogni importo che fosse tenuta a pagare in virtù della presente sentenza;
3) pone a carico solidale di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_17
l'importo di euro 14.832,00 per attività di monitoraggio e consulenza tecnica ante ATP, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condanna , e in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 CP_17
solidale al pagamento a favore del e di e Controparte_3 Controparte_4 CP_8
delle spese processuali, che liquida in €14.103,00= per compensi, oltre spese
[...] generali 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa, nonché contributo unificato;
pagina 22 di 23 5) pone le spese di CTU/ATP definitivamente a carico solidale di CP_1
, e con obbligo di rimborso in favore del
[...] Controparte_2 CP_17
Condominio, di e di euro 2.551,38=. Controparte_4 Controparte_8
6) conferma i capi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 e 13 della sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 1279/2024, promossa
da
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. PASINI ISIDE, elettivamente domiciliata in
VIA CEFALONIA, 70 - 25124 BRESCIA, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE PRINCIPALE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. FAGETTI
STEFANO, elettivamente domiciliata in VIA VOLTA, 66 - 22100 COMO, presso lo studio del difensore;
APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F. , con sede in via Don Luigi Guanella 2 Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 23 Napoli, in persona del curatore dott.ssa con studio in via Turani 7/B Erba Persona_1
(Como)
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_4
tempore, (C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._1 CP_5
), (C.F. , rappresentati e C.F._2 CP_6 C.F._3 difesi, giusta procura, dagli avv.ti FERRARA GIORGIO e ZAPPOLI SILVIA, elettivamente domiciliati in PIAZZA VOLTA, 33 – 22100 COMO, presso lo studio del difensore avv.
FERRARA GIORGIO;
APPELLATI
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_7 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avv. MANNATRIZIO
DAVIDE, elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI, 19 - 25121 BRESCIA, presso lo studio del difensore;
APPELLATA nonché
(C.F. ), Controparte_8 C.F._4
(C.F. ), Controparte_9 C.F._5
(C.F. ), CP_10 C.F._6
(C.F. ), CP_11 C.F._7
(C.F. ), CP_12 C.F._8
(C.F. , Controparte_13 C.F._9
(C.F. ), CP_14 C.F._10
(C.F. ), Controparte_15 C.F._11
(C.F. ), CP_16 C.F._12
APPELLATI CONTUMACI
PER LA RIFORMA
pagina 2 di 23 Della sentenza n. 343/2024, pubblicata il 23 marzo 2023 dal Tribunale di Como e non notificata nella causa n. 5852/2018 R.G.
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni per Parte_1
Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare la nullità, anche parziale della sentenza resa dal Tribunale di Como Giudice dr. Marco Mancini n.
343/2024 pubblicata il 23 marzo 2024 nella causa Rg 5852/2018, per le ragioni esposte;
in subordine respingersi tutte le avverse domande e riformare la Sentenza impugnata;
per l'effetto, previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, dichiararsi la prescrizione e la decadenza di qualsivoglia domanda nei confronti di per carenza dell'atto CP_17
interruttivo o contestazione nei termini di legge, e per l'effetto rigettare ogni domanda nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto;
nella denegata e non creduta CP_17 ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate dalle parti verso la qui chiamata/appellate, previa declaratoria di concorso del creditore nella causazione del danno ex art. 1227 comma 1 e 2 Cod. Civ. e previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, ivi compresa la carenza di legittimazione di sulla domanda attorea di violazione delle CP_17 distanze, e la responsabilità prevalente ovvero concorrente di e nella CP_1 CP_18
causazione del danno al e agli intervenienti legittimati, dichiararsi la CP CP_17
tenuta negli stretti limiti di cui alla sua eventuale responsabilità e in ogni caso dichiararsi la terza chiamata , tenuta a manlevare e tenere indenne da Controparte_19 CP_17
qualsiasi somma questa dovesse essere tenuta a corrispondere per qualsiasi titolo, in conseguenza dei fatti per cui è causa.
Respingersi in ogni caso tutte le domande, ma in particolare la domanda svolta da parte convenuta in punto 3 delle sue conclusioni verso di condanna al pagamento della CP_17
somma di euro 14.832,92= e dichiarare e tenute a garantire e CP_1 CP_18
manlevare da ogni responsabilità ed evento relativo ai fatti dedotti dal Condominio CP_17
e anche dalle spese sostenute per la determinazione dei danni e per la ricerca degli stessi, in quanto non imputabili alla qui chiamata.
pagina 3 di 23 Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, anche in relazione alle chiamate in giudizio.
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze istruttorie di prime cure.
Conclusioni per GIUDIZIALE: Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, così giudicare: In via principale:
- rigettare i motivi di appello di qui contestati e ritenuti infondati come esposto CP_17 in atti;
In via di appello incidentale:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti di ora in liquidazione giudiziale;
CP_1
- confermare nel resto la sentenza;
In ogni caso, in punto di spese:
- condannare a rifondere a le spese di CP_17 Controparte_1 causa, anche di appello, spese generali 15%, CPA, IVA ove dovute incluse;
- condannare il , e nonché Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 nel caso di costituzione e resistenza, , , , CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 Con
, , in solido tra loro, a rifondere a
[...] CP_15 CP_16 [...]
le spese di causa, anche di appello, spese generali 15%, CPA, IVA ove Controparte_1 dovute incluse;
In via istruttoria:
- per l'ipotesi in cui la Corte decida di rimettere in istruttoria la causa, si mantiene la richiesta di ammissione di prova per testimoni dei seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che la ditta Seminara Scavi s.a.s. ha eseguito nel mese di settembre 2015 le demolizioni dei corpi di fabbrica posti in aderenza al ed insistenti sulla Controparte_3 proprietà di sita in Como, via Manzoni”; CP_1
2) “Vero che la ditta Seminara Scavi s.a.s. al termine della demolizione ha posizionato dei teli cerati impermeabili a protezione del muro di proprietà del posto a confine Controparte_3 con la proprietà come da foto che mi vengono rammostrate” (si rammostrino al CP_1 teste i docc. n. 14, 15 e 24 fasc. convenute);
3) “Vero che i teli cerati impermeabili posti a protezione del muro di proprietà del CP
a confine con la proprietà sono stati rimossi dalla ditta come
[...] CP_1 CP_17 da foto che mi vengono rammostrate” (si rammostrino al teste i docc. n. 14, 15 e 24 fasc. convenute); 4) “Vero che nel mese di marzo 2017 su richiesta del sig. , titolare del CP_1 CP_20 negozio di parrucchiere sito all'interno del in Como, via Manzoni, ha Controparte_3 inviato il sig. ad eseguire lavori di stuccatura e imbiancatura dei locali adibiti a Parte_2
“parrucchiere””; 5) “Vero che i lavori di stuccatura e imbiancatura dei locali adibiti a “parrucchiere”, sito all'interno del in Como, via Manzoni, sono stati eseguiti il lunedì durante Controparte_3 il giorno di chiusura del negozio e la sera dopo l'orario di chiusura al pubblico”. Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
- arch. , via Airolo n. 19, Milano;
Testimone_1 pagina 4 di 23 - , via Italia n. 44, Cantù; Testimone_2
- , via Monticello n. 1, Anzano del Parco;
Testimone_3
- , via Bronzetti n. 2, Como;
Parte_2
- via Manzoni n. 324, Valmorea. Testimone_4
A prova contraria si mantiene la richiesta di ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che ha prestato la propria assistenza in favore di e nel CP_1 Controparte_18 procedimento per A.T.P. n. 3171/2016 Trib. di Como”;
2) “Vero che per l'attività di assistenza in favore di e nel CP_1 Controparte_18 procedimento per A.T.P. n. 3171/2016 Trib. di Como ho emesso la fattura n. 15/2016 che mi si rammostra (si rammostri il doc. n. 20)”;
3) “Vero che ha eseguito una campagna di monitoraggio del cantiere di Como Controparte_18 via Manzoni e del limitrofo attraverso misurazioni strumentali”; Controparte_3
4) “Vero che per l'attività di monitoraggio del cantiere di Como via Manzoni e del CP_1 limitrofo attraverso misurazioni strumentali ha corrisposto a Controparte_3 CP_18 la somma di € 12.695,32 come da fatt. n. 49/16 e 241/16 che mi si rammostrano (si
[...] rammostri il doc. 19)”. Si indicano a testi:
- arch. , via Airolo n. 19, Milano;
Testimone_1
- arch. via Manzoni n. 324, Valmorea;
Testimone_4
- c/o Via Torriani n. 35, Como. Testimone_5 CP_1
Si mantiene la richiesta di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso eventualmente ammessi con i medesimi testi indicati a prova diretta.
Conclusioni per , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
CP_6
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni altra istanza e/o domanda, così giudicare: Nel merito: previa ogni pronuncia e declaratoria del caso, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
▪ respingere l'appello principale proposto da essendo infondato in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza N. 343/2024 resa dal Tribunale di Como in data 23/03/2024 e pubblicata in pari data;
▪ respingere l'appello incidentale proposto da essendo Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la Sentenza N. 343/2024 resa dal Tribunale di Como in data 23/03/2024 e pubblicata in pari data.
Per mero scrupolo difensivo, ci si riporta anche alle istanze istruttorie avanzate in primo grado: In via istruttoria: senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere probatorio, si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale del l.r. di e e la CP_1 Controparte_18 prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1. Vero è che la Società o con riferimento all'edificazione del CP_1 Controparte_18 fabbricato a destinazione alberghiera sito in Como alla Via Manzoni ha conferito all'Arch.
pagina 5 di 23 l'incarico di progettista, all'Arch. l'incarico di D.L. e all'Ing. Testimone_1 Testimone_4
l'incarico di progettista e D.L. delle opere speciali di fondazione? Persona_2
2. Vero è che le Società Fanny S.r.l. e rappresentante dal rispettivo l.r.p.t. Controparte_18
Sig.
hanno partecipato ingerendo nelle scelte alle riunioni del tavolo tecnico istituito Parte_3 presso l'Amministrazione Comunale di Como e tenutesi in data 25/02-29/02-07/03-27/04 e 14/03/2016, come risulta dai relativi verbali che confermo in ogni parte (si rammostrino al teste i docc. 35-39)? 3. Vero è che le fessurazioni presenti lungo le parteti, i pavimenti in pietra ed a soffitto nei disimpegni comuni del vano scala ed ascensore del corpo centrale del fabbricato CP_21 ai piani primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, si sono manifestate nel periodo Novembre 2015 – Febbraio 2016 e sono evidenti nelle fotografie che mi si rammostrano e che confermo integralmente (si rammostrino al teste le fotografie 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34- 35-36-37, all. B C.T.U. Ing. ? Persona_3
4. Vero è che le fessurazioni presenti lungo le parteti, i pavimenti in pietra ed a soffitto nei disimpegni comuni del vano scala ed ascensore del corpo lato cortile interno del fabbricato ai piani primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, si sono manifestate nel CP_21 periodo Novembre 2015 - Febbraio 2016? 5. Vero è che le fessurazioni presenti all'interno dei locali delle unità commerciali di piano terreno, ungo il muro di tamponamento del posto a confine con il limitrofo cantiere CP
, si sono manifestate nel periodo Novembre 2015 - Febbraio 2016 e sono evidenti nelle CP_1 fotografie che mi si rammostrano e che confermo integralmente (si rammostrino al teste le fotografie 55-56-57- 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68, all. B C.T.U. Ing. ? Persona_3
6. Vero è che le infiltrazioni d'acqua dalla parte di fondo dei box con ammaloramento interno del muro posto a confine con il cantiere si sono manifestate nel periodo Novembre 2015 CP_1
- Febbraio 2016 e sono evidenti nelle fotografie che mi si rammostrano e che confermo integralmente (si rammostrino al teste le fotografie 69-70, all. B C.T.U. Ing. ? Persona_3
7. Vero è che le tesserine di rivestimento in pietra localizzate in tre punti della facciata dello stabile condominiale lungo la Via Manzoni sono rimaste integre e tutte presenti in aderenza alla facciata fino al mese di Maggio 2016 quando nell'area confinante a nord erano in corso di esecuzione i lavori per la costruzione dell'edificio alberghiero di proprietà CP_1
8. Vero è che dopo l'avvito dell'esecuzione dei lavori di cui al capitolo precedente le ridette tesserine di rivestimento in pietra hanno incominciato a cedere a pezzi staccandosi dalla superficie verticale alla quale erano incollate, tanto che in data 27/05/2016 si verificava un rilevante distaccamento con successivo intervento dei Vigli del Fuoco e chiusura al traffico dell'intera Via Manzoni, il tutto come meglio evidenziato nelle fotografie che mi si rammostrano e che confermo integralmente (si rammostri al teste il doc.
5 - bis fasc. ATP
)? Persona_4
⁓ ∙ ⁓ 9. Vero è che Novembre 2015 - Maggio 2016 su incarico del ho svolto la Controparte_3 seguente attività professionale, illustrata riassuntivamente nella relazione a data 02/05/2016 che confermo in ogni sua parte compresi gli allegati (si rammostri al teste il doc. 6 fasc. ATP Cond.
), avente specificamente ad oggetto: CP
9.1. verifiche progettuali delle capacità portanti e dei comportamenti strutturali del fabbricato pagina 6 di 23 condominiale, sia mediante sopralluogo tecnico nei luoghi di causa sia mediante disamina della pratica edilizia e del certificato di collaudo statico acquisiti mediante accesso agli atti presso il Comune di Como e presso l'Archivio di Stato di Como? 9.2. verifiche progettuali del progetto architettonico e del progetto esecutivo strutturale, con particolare riferimento alle opere speciali propedeutiche alla costruzione, ai diaframmi perimetrali in c.a. ed al jet - grouting, relativo all'edificio a destinazione alberghiera di Pa proprietà previe istanze di accesso agli atti presentate al Comune Como in data CP_1
27/01/2016 e 04/02/2016? 9.3. monitoraggio topografico degli spostamenti e dei parametri di stabilità del fabbricato condominiale mediante l'analisi quotidiana dal 24/02/2016 (evacuazione) al 27/04/2016 (riunione tavolo tecnico) delle misurazioni effettuate giornalmente dalla Società CP_18
e da questa messe a disposizione, effettuata anche con la supervisione dei tecnici
[...] dell'Amministrazione Comunale di Como? 9.4. monitoraggio dei dati relativi all'inclinazione della struttura in elevazione del fabbricato condominiale (clinometri), messi a disposizione dalla Società mediante un Controparte_18 sito web appositamente creato e con accesso condiviso tra le parti tecniche interessate? 9.5. monitoraggio e rilievo giornaliero dei dati dei clinometri messi in opera nel diaframma perimetrale e posizionati sulle facciate del fabbricato oltre anche all'interno CP_21 dello stabile? 9.6. ulteriori sopralluoghi del 12/04-14/04-19/04-21/04 e 26/04/2016 per la verifica qualitativa dell'evoluzione del fenomeno fessurativo in punti significativi dello stabile condominiale ed in quelli segnalati dai condomini?
9.7. partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico istituito presso l'Amministrazione Comunale di Como e tenutesi in data 25/02-29/02-07/03-27/04 e 14/03/2016, come risulta dai relativi verbali che confermo in ogni parte (si rammostrino al teste i docc. 35-39)?
10. Vero è che nell'ambito del rapporto di consulenza professionale in favore del CP
ho svolto attività singolarmente o in collegio per un monte ore complessivamente pari a
[...]
48 unità, come meglio dettagliato nel prospetto recante data 05/05/2016 e nelle fatture fiscali che mi si rammostrano e che confermo in ogni loro parte (si rammostrino al teste il docc. 29, 6 e 7)?
11. Vero è che nel mese di Novembre 2016 su incarico del composto un Controparte_3 elaborato grafico raffigurante le planimetrie dei diversi piani del fabbricato condominiale utilizzato per l'accertamento dei danni, eseguendo a tal fine quanto di seguito specificato: scansioni vecchi elaborati, “ripulitura” e composizione con sw Autocad, individuazione grafica delle u.i che hanno riportato danni, indicazione del proprietario e/o conduttore, il tutto come da tavola progettuale e fattura fiscale che mi si rammostrano e che confermo in ogni loro parte (si rammostrino al teste i docc. 30 e 8)?
12. Vero è nell'ambito del rapporto di consulenza professionale in favore del CP
, sulla base del disciplinare di incarico del 03/02/2016 che mi si rammostra e che
[...] confermo in ogni sua parte, ho svolto attività singolarmente o in collegio per un monte ore complessivamente pari a 99 unità, oltre a n. 166 spese telefoniche, telefax, peo, etc., per la valutazione degli effetti derivanti dai lavori nel sedime del cantiere e del quadro CP_1 fessurativo verificatosi nel fabbricato condominiale, oltre ad ulteriori 8 unità orarie e n. 28 spese telefoniche, telefax, peo, etc. per la diagnosi della problematica relativa alle infiltrazioni dal terrazzo condominiale che affaccia sul cortile interno lato cantiere , per i compensi CP_1
pagina 7 di 23 complessivi indicati nelle fatture fiscali che mi si rammostrano e che confermo in ogni loro parte (si rammostrino al teste i docc. 31, 9, 10, 11, 12, 18 e 19)? 13. Vero è nell'ambito del rapporto di consulenza professionale in favore del CP
, sulla base del disciplinare di incarico del 14/11/2016 che mi si rammostra e che
[...] confermo in ogni sua parte, ho svolto attività singolarmente o in collegio per la consulenza tecnica di parte nel procedimento per A.T.P. n. 3171/2016 R.G. Trib. Como l'attività meglio specificata nelle fatture fiscali che mi si rammostrano e che confermo in ogni loro parte (si rammostrino al teste i docc. 31, 13, 20, 33 e 34)? 14. Vero è che il girono 24/02/2016 il Rag. nella sua qualità di Amministratore CP_22
p.t. del ha effettuato un intervento d'urgenza presso il fabbricato Controparte_3 condominiale a seguito dell'evacuazione disposta dalla P.A.; che il giorno 25/02/2016 si è tenuta una riunione dalle ore 09:00 alle ore 17:00 con un gruppo di condomini e che dal 26/02/2016 al 04/03/2016 il medesimo rag. ha effettuato telefonate a tutti i CP_22 condomini su disposizione del Sindaco di Como, una serie di incontri / accessi presso uffici pubblici e Studi professionali;
che, infine, il 27/05/2016 ha effettuato un ulteriore intervento odi urgenza per il distacco di un cornicione? Si indicano a testi: a. c/o Studio Jovino, Via Recchi n. 14, Como;
Testimone_6
b. c/o Studio Jovino, Via Recchi n. 14, Como;
Testimone_7
c. c/o Via Manzoni n. 12, Como;
CP_23 Controparte_3
c/o Via Manzoni n. 12, Como;
Controparte_24 Controparte_3
e. Arch. , Via Benzi n. 20, Como;
CP_25 Tes_8
f. , Via Vittorio Emanuele n. 45, Como;
CP_26 CP_27
g. Stropeni Ing. , Via San Giuseppe n. 16, Cantù (CO); Per_5
h. Valli Arch. , Via Benzi n. 20, Como;
Per_6
i. Dotti p.i.e. Via Rodari n. 20, Como. CP_28
In ogni caso: con condanna delle parti soccombenti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, oltre a quelle del procedimento di istruzione preventiva (procedimento per A.T.P. n. 3171/2016 R.G. Tribunale di Como), ivi comprese le spese tecniche e di C.T.U..
Conclusioni per Controparte_7
Nel merito: In via principale: per le causali di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in atti, previo accertamento e dichiarazione, ex art. 346 c.p.c., dell'intervenuto giudicato processuale sui capi della sentenza di prime cure non oggetto di specifica impugnazione ad opera di controparte e/o oggetto di rinuncia all'impugnazione dell'appellante
– e, nella specie, di quello di cui al punto n. 9) del dispositivo della sentenza di primo grado impugnata, attinente alla portata dell'obbligo di garanzia e/o manleva gravante sull'odierna appellata, nei riguardi della di lei assicurata, in forza del Controparte_7 contratto di assicurazione azionato da - accogliere l'impugnazione proposta CP_17
pagina 8 di 23 dall'appellante ed assicurata società e, per l'effetto, riformare la sentenza n. CP_17
343/2024, pubblicata in data 23/04/2024 dal Tribunale di Como, all'esito del procedimento civile ivi radicato, al n. 5258/2018 R.G.. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi del rigetto, anche soltanto parziale, del mezzo di gravame proposto dall'appellante ed assicurata società per le
CP_17 causali di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta in atti, nel respinto e non creduto scenario del rigetto, anche solo parziale, dell'appello proposto dall'assicurata ridurre l'eventuale quantum risarcitorio dovuto in solido da ed
CP_17 CP_17 esclusivamente entro i rigorosi limiti di quanto accertato a Controparte_7 carico dell'assicurata previa deduzione degli importi causalmente ricollegabili a
CP_17 comprovata responsabilità, nel caso di specie, delle altri parti appellate, con detrazione di tutte le somme nelle more già percepite da queste ultime a titolo di risarcimento e/o indennizzo che dir si voglia ed, in ogni caso, con applicazione delle condizioni di cui alla polizza assicurativa azionata da nei riguardi di nonché degli
CP_17 Controparte_7 scoperti, minimi indennizzabili e dei massimali ivi contemplati.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali o rimborso forfettario ed agli altri accessori di legge, da determinarsi secondo normativa e regolamentazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In esito ad un accertamento tecnico preventivo, il - e i singoli condòmini Controparte_3
, , e , e Controparte_4 CP_5 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_6
- convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, la quale
[...] CP_1
proprietaria del terreno e committente dei lavori di costruzione di un albergo, e la CP_18
quale impresa appaltatrice, per sentire accertare (ed ottenere conseguente risarcimento
[...]
per € 70.410,55) che le fessurazioni, distacchi, crepe e infiltrazioni verificatisi nelle parti comuni ed esclusive dell'immobile fossero imputabili alla responsabilità solidale CP_21
o alternativa delle convenute;
nonché che esistevano tubature poste in violazione della distanza ex art. 889 c.c., di cui chiedevano la rimozione.
Intervenivano nel giudizio anche i condòmini , CP_11 CP_12 Controparte_13
e , aderendo alla domanda di condanna in CP_14 Controparte_15 CP_16 solido delle società e al risarcimento di tutti i danni quantificati in CP_1 Controparte_18
euro 25.016,76 arrecati alle parti comuni ed esclusive.
Le società committente e appaltatrice si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle avverse domande e la chiamata in causa della subappaltatrice che aveva CP_17
pagina 9 di 23 eseguito le opere di formazione dei diaframmi e di jet grouting, da cui chiedevano di essere garantiti in caso di condanna. si è costituita, eccependo in via preliminare la prescrizione e decadenza dall'azione CP_17
ex art. 1667 e/o 1669 c.c. e contestando nel merito la pretesa risarcitoria;
in ogni caso, chiedeva a sua volta di essere manlevata dalla propria assicuratrice Controparte_7
Anche si è regolarmente costituita in giudizio, aderendo alle difese Controparte_7 formulate dalla propria assicurata e comunque eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e, nel merito, l'infondatezza delle domande risarcitorie.
La causa veniva istruita – dopo essere stata trattenuta in decisione una prima volta – mediante
CTU integrativa, chiamando a chiarimenti lo stesso perito già incaricato dal Tribunale per l'ATP.
Con sentenza n. 343/2024 pubblicata in data 23 marzo 2024, il Tribunale di Como così ha deciso:
1 - Accerta e dichiara la responsabilità solidale delle convenute e CP_1 [...]
(ora e della terza chiamata per i danni verificatisi Controparte_29 CP_2 CP_17 nelle parti comuni del nonché nei singoli appartamenti;
Controparte_3
2 - per l'effetto, condanna le società convenute e la terza chiamata in solido fra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle seguenti somme: - per i danni sub A) un totale di euro 8.655,40= di cui in favore del € 7.229,91= oltre Iva 10% e Controparte_3 al euro 1.425,59= oltre Iva 10%; -per i danni sub B) al Controparte_30
Condominio € 3.086,46= oltre Iva 10%; -per i danni sub C) al Condomino CP CP_8
€ 4.862,29= oltre Iva;
- al condominio e a e
[...] CP Controparte_4 Controparte_8 per i costi per assistenza legale e per assistenza tecnica dei vari professionisti euro
35.685,38=;
3 - accerta e dichiara che sui predetti importi sub. capo I spetta la rivalutazione e gli interessi legali come in motivazione;
4 - respinge le altre domande nei confronti delle società convenute;
5 - respinge le domande degli intervenuti , CP_5 CP_11 CP_12 [...]
e CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
6 - respinge le domande di demolizione dei manufatti in violazione della distanza legale;
pagina 10 di 23
7 - accerta e dichiara tenuta la terza chiamata a manlevare le convenute da ogni CP_17
importo che fossero costrette a pagare in virtù della presente sentenza;
8 - condanna la terza chiamata a rimborsare alla convenuta l'importo CP_17 CP_1
di euro 14.832,00= oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
9 - condanna la terza chiamata società a manlevare da Controparte_31 CP_17
ogni importo che fossero costrette a pagare in virtù della presente sentenza, nei limiti dei tempi, massimali e franchigie del contratto di assicurazione;
10 - condanna le convenute e la terza chiamata in via tra loro solidale al CP_17
pagamento a favore del e di e delle Controparte_3 Controparte_4 Controparte_8 spese processuali, che liquida in €14.103,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa, nonché contributo unificato;
11 - condanna la terza chiamata al pagamento delle spese processuali in favore CP_17
delle convenute che liquida in euro 14.103,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa;
12 - condanna la terza al pagamento delle spese processuali Controparte_7
sostenute dalla terza chiamata che liquida in euro 14.103,00= oltre spese CP_17 generali 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa;
13 - compensa le spese nel rapporto tra intervenuti e convenute/terza chiamata;
14 - pone le spese di CTU/ATP definitivamente a carico della con obbligo di CP_17
rimborso in favore del di euro 2.551,38=. Parte_5
Con atto di citazione datato 21 aprile 2024, impugnava la predetta sentenza, CP_17 chiedendone – a mezzo di sette motivi – la riforma dei punti del dispositivo nn. 1 - 2 - 7- 8 - 10
- 11 - 13 -14, nonché la sospensione della provvisoria esecutività.
Con atto datato 29 agosto 2024, si costituiva in sostanza aderendo all'appello della CP_7
sua assicurata ed evidenziando comunque la mancata impugnazione del capo 9 del CP_17 dispositivo concernente i limiti alla manleva assicurativa.
Con atto datato 5 settembre 2024 si costituivano , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, chiedendo l'integrale conferma della sentenza appellata.
[...] CP_6
Nel mentre, con nota di deposito e provvedimenti giudiziali allegati, in data 29 agosto 2024 il difensore di primo grado delle appellate e (ora Controparte_1 CP_18
pagina 11 di 23 , rendeva noto alla Corte – al fine dell'adozione di ogni più opportuno CP_2
provvedimento - che con sentenza n. 75/2024 del 22 luglio 2024 il Tribunale di Como aveva dichiarato la liquidazione giudiziale di e che con sentenza n. 1/2024 del 6 maggio CP_1
2024 lo stesso Tribunale aveva dichiarato il fallimento di CP_2
All'udienza dell'1 ottobre 2024 la Corte qui intestata disponeva per conseguenza l'interruzione del giudizio, che veniva riassunto da con atto del 10 ottobre successivo e conseguente CP_17 fissazione di udienza da parte del C.I. al 25 febbraio 2025.
Con comparsa del 5 febbraio 2025 , si costituiva al fine di Controparte_1
resistere parzialmente all'appello di e di interporre appello incidentale alla CP_17 sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato una responsabilità solidale di ex CP_1
art. 2051 c.c. e l'ha, conseguentemente, condannata in solido al risarcimento dei danni con relative statuizioni in punto di spese (punti 1, 2, 3, 10, 13 del dispositivo).
All'udienza del 25 febbraio 2025, rinunciava all'istanza di sospensione ex art. 283 CP_17
c.p.c., essendo stati nel mentre gli importi in contestazione già pagati.
La causa è giunta in decisione il 16 settembre 2025, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia della parte appellata CP_2
(già , regolarmente citata a comparire con atto di riassunzione della
[...] Controparte_18 successivo alla declaratoria di riassunzione. Va anche precisato che il fallimento CP_17
intervenuto nelle more del giudizio di appello (come detto, sentenza del 6 maggio 2024) non determina l'improcedibilità della domanda (vd. in punto Cass., ord. 17154/2024).
2. Venendo ai contenuti dei gravami proposti, questi – a fronte, in effetti, di non poche sovrapposizioni – possono riassumersi come segue.
Con il primo motivo di appello, censura il fatto che il Tribunale abbia qualificato la CP_17
domanda ex art. 2051 c.c. in assenza di qualificazione di parte in tal senso.
pagina 12 di 23 Con il secondo motivo, lamenta la carente disamina dei documenti allegati e, in CP_17
particolare, del contratto di subappalto che la vedeva quale parte;
con specifico riguardo al punto 5, che poneva in capo a committente ed appaltatrice l'obbligo di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che i lavori di sbancamento affidati a causassero danni CP_17 alle costruzioni adiacenti (quindi, appunto, al – che, peraltro, eccepisce la Controparte_3
tardività della deduzione, espressa per la prima volta in appello).
Con il terzo motivo, afferma l'erroneità della sentenza di prime cure laddove ha CP_17 rigettato l'eccezione di decadenza dalla domanda e di prescrizione del diritto fatto valere, ai sensi degli artt. 1667-1669 c.c. In particolare, la relazione peritale in sede di ATP è stata depositata il 3 maggio 2017; il condominio ha svolto la domanda nei confronti di CP
e oltre un anno dopo, il 20 dicembre 2018; è stata chiamata CP_1 CP_18 CP_17 in causa il 5 marzo 2019.
Più articolato è il quarto motivo di appello, con cui – in estrema sintesi – lamenta CP_17
l'erroneo accertamento dei danni, in quanto da un lato il condominio non avrebbe dimostrato lo stato dei luoghi antecedente all'esecuzione dei lavori e, dall'altro, non si sarebbe tenuto conto – quantomeno ai sensi dell'art. 1227 c.c. – delle improprie caratteristiche edilizie del condominio, quali materiali ed inopportuna interruzione (con piastrelle e simili) da parte degli stessi condomini dei giunti strutturali, sì da comportarne minore capacità di assorbimento di movimenti e vibrazioni.
Con il quinto motivo, lamenta inoltre l'omessa pronuncia sulla contestazione nell'an e CP_17
nel quantum, nonché sull'eccezione di mancata prova del relativo pagamento da parte di CP_1
e dell'importo di euro 14.832,92 (pari all'attività di monitoraggio espletata in CP_18
conseguenza degli accadimenti lesivi ed alle spese di ctp) che l'appellante è stata condannata a rimborsare alle predette.
Con il sesto motivo, censura la contraddittorietà della sentenza laddove da un lato CP_17 accerta e dichiara la responsabilità solidale delle tre società in causa e, dall'altro, dichiara tenuta a manlevare le due convenute da ogni importo che fossero costrette a CP_17
pagare in virtù della stessa sentenza.
Con il settimo motivo, lamenta infine l'erronea decisione in punto ripartizione delle CP_17
spese di lite.
pagina 13 di 23 Con l'appello incidentale, Giudiziale censura la sentenza di prime cure Controparte_1 laddove il Tribunale “non ha colto che nel caso di specie il danno a terzi (al CP
e suoi condomini, per fessurazioni etc.) non è derivato dalla cosa in custodia (il cantiere
[...]
e le prime parti dell'immobile in costruzione), ma dall'esecuzione dei lavori di formazione dei diaframmi e di c.d. jet grouting realizzati esclusivamente dal subappaltatore ”. CP_17
Il Condominio appellato solleva eccezione di inammissibilità, per tardività “nel merito”, di tale gravame, poiché l'interesse ad impugnare di non nascerebbe dall'appello principale, ma CP_1
sarebbe autonomo rispetto a questo e, pertanto, poteva e doveva essere proposto nei termini ordinari. L'eccezione merita tuttavia il rigetto, avuto riguardo alla ritenuta responsabilità solidale e, ciononostante, la condanna alla totale manleva nei confronti di uno dei coobbligati: con l'appello principale ha chiesto la riforma di tale ultimo punto e, pertanto, CP_17 CP_1
ha tutto l'interesse ad evitare tale conseguenza.
3. Tutte le censure sommariamente indicate possono, di seguito, essere esaminate congiuntamente, in quanto logicamente connesse e dipendenti da generale ricostruzione della fattispecie a giudizio su cui la Corte adita deve preliminarmente fare chiarezza (infondata peraltro essendo la doglianza circa i poteri di qualificazione giuridica ex officio della fattispecie, pacificamente intrinseci alla funzione giudicante).
In primo luogo, è pacifico che la causa abbia ad oggetto il risarcimento di danni a titolo di responsabilità extracontrattuale, in quanto arrecati a soggetti terzi rispetto ai rapporti negoziali
(appalto e subappalti vari) nell'ambito dei quali si collocano le attività che si assumono fonte dei danni stessi: il che evidenzia, da subito, l'infondatezza delle doglianze relative ai termini di prescrizione e decadenza dettati dalla disciplina dell'appalto.
In particolare, il ed i singoli condomini hanno convenuto in giudizio CP CP_1
(ora in liquidazione) in quanto proprietaria del terreno confinante con quello degli attori (ed in quanto tale committente dei lavori dannosi) e pertanto, certamente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure. Gli attori hanno inoltre direttamente Contr convenuto la società appaltatrice generale dei lavori, ossia (poi , infine fallita), CP_18
pagina 14 di 23 la quale ha, a sua volta ed insieme alla sua committente, chiamato in causa ossia CP_17
la società subappaltatrice che ha eseguito i lavori di più diretto interesse (formazione diaframmi e jet grouting, ossia in sostanza consolidamento del terreno).
Con riferimento a tali ultime due società – conformemente, d'altronde, ad uno dei rilievi avanzati proprio da con l'appello incidentale (anche se al fine di evitare CP_18
l'accertamento di responsabilità a suo carico) – va, per contro, esclusa la configurabilità di una mera ipotesi di responsabilità da custodia della cosa ex art. 2051 c.c. Infatti, se è vero che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste “non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima” (così
Cass., ord. 21977/22) e, quindi, non è dubbio che il proprietario di un fondo risponda ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati al fondo confinante dai lavori eseguiti sul suo, è parimenti vero che
– in assenza di un diretto titolo di custodia erga omnes sulla “cosa” – la responsabilità per danni non può che essere ricondotta ad un'azione: in tal senso, vd. Cass., ord. 4288/2024.
La responsabilità extracontrattuale delle due società appaltatrici deve, pertanto, essere verificata secondo i criteri generali di cui all'art. 2043 c.c.
Ciò posto, è opportuno in primo luogo riepilogare natura ed entità dei danni lamentati dagli attori in primo grado e dichiarati risarcibili (con statuizione in questo senso non impugnata) dal
Tribunale.
L'accertamento tecnico preventivo ha individuato cinque diversi gruppi di lesioni lamentate e riscontrate all'edificio condominiale (ed in parte a singole unità immobiliari), catalogate in perizia (con ampio ed analitico elenco per ciascuna) sub lettere da a) a e). Tale suddivisione è stata ripresa direttamente dalla sentenza impugnata, seppure – in effetti – in modo che merita qualche specificazione anche a chiarimento sulla riconducibilità dei danni.
Risulta anzitutto opportuno riportare integralmente la risposta del CTU, nell'accertamento preventivo, circa la consistenza e l'eziologia dei danni di cui al punto A (quelli che con la decisione impugnata si è ritenuto di integralmente ascrivere all'odierna appellante): “Si ritiene che le fessurazioni descritte al precedente punto A, fotograficamente documentate, siano state causate da movimenti reciproci, anomali per entità e rapidità, dei corpi di fabbrica lungo i
pagina 15 di 23 giunti strutturali verticali dell'edificio condominiale;
la sigillatura di pavimenti e rivestimenti delle pareti, all'interno degli appartamenti e nelle parti comuni, con l'utilizzo di materiali di finitura o tipologie costruttive non in grado di assorbire elasticamente tali movimenti, ne ha causato la locale rottura evidenziando i danni lamentati in ricorso. In assenza di documentazione, fotografica o descrittiva, riguardante lo stato di consistenza del fabbricato prima dell'inizio dei lavori nel limitrofo cantiere, non è possibile affermare con certezza se parte delle lesioni documentate, in particolare ai pavimenti in pietra del disimpegno comune, possano essere pregresse rispetto al ricorso in ATP;
il quadro fessurativo accertato e descritto al precedente punto A è in ogni caso pienamente compatibile con i risultati della campagna di monitoraggio allegata al ricorso, che mostra picchi di movimento in corrispondenza della data del 25 febbraio 2016 e di date successive alla ripresa dei lavori del marzo 2016”. Tale conclusione va anche rapportata a quanto il CTU stesso ebbe ad osservare, alla precedente pag.
5 della relazione di ATP, circa il fatto che “Le caratteristiche costruttive dell'immobile ed i materiali utilizzati sono tipici dell'edilizia corrente all'epoca della costruzione” e che “lo stato di conservazione complessivo dell'interno dell'immobile ai piani fuori terra, ad eccezione delle lesioni cui si dirà nel seguito, appare sufficiente;
non altrettanto può dirsi delle facciate e dei balconi esterni, ove sono evidenti segnali di degrado per l'esposizione alle intemperie e
l'assenza di manutenzione delle parti comuni [foto 3-4- 7-9-10] e del piano autorimessa, che versa in un generale carente stato manutentivo, con evidenti e consolidati ammaloramenti, principalmente dovuti ad umidità”.
La conclusione peritale quanto ai danni sub A) sembra, in effetti, parzialmente dubitativa, ma solo in relazione alle fessurazioni dei pavimenti (non anche delle pareti e dei soffitti) dei disimpegni comuni (non anche delle unità esclusive), di cui non si esclude una possibile preesistenza (e fatti salvi gli aspetti di degrado qui sopra evidenziati, pacificamente esclusi – anche a seguito di quanto chiarito dal CTU – dalle contestazioni). La conclusione, peraltro, evidenzia comunque (“in ogni caso”) che tutte le lesioni in oggetto sono risultate “pienamente compatibili con i risultati della campagna di monitoraggio allegata al ricorso” e, pertanto, in termini di più elevata probabilità della riconducibilità causale ai lavori delle convenute. Non solo: è lo stesso CTU in successivo passaggio della relazione (pagg. 14-15) a fugare ogni dubbio al riguardo: “I danni accertati e descritti alla lettera A del precedente paragrafo 7.1
pagina 16 di 23 (fessurazioni in corrispondenza dei giunti strutturali del condominio) derivano da lavori eseguiti dall'impresa . CP_17
Quanto poi all'eccezione di parte appellante circa il possibile ruolo (anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.) dei materiali utilizzati dal stesso, il CTU ha, come detto, chiarito che CP questi corrispondono pienamente ai criteri edilizi dell'epoca di costruzione e non ha comunque, in questa, rilevato anomalie in alcun modo tali da integrare, nella serie prevedibile degli eventi
(anche, appunto, alla luce dell'epoca ormai risalente di costruzione dell'immobile), elemento di efficacia causale.
Molto più nette sono risultate le conclusioni del CTU su fessurazioni ed infiltrazioni accuratamente descritte e documentate ai punti B e C (fessurazioni lungo il muro di confine tra e cantiere, infiltrazioni e fessurazioni all'interno dell'unità commerciale di CP proprietà : secondo il perito, queste sono “state causate da lievi movimenti dell'edificio CP_8
condominiale (cedimenti verticali di assestamento e scorrimenti orizzontali della piastra strutturale di primo piano) nella porzione più prossima al cantiere di conseguenti CP_1 alle lavorazioni di cantiere, in particolare alla demolizione dei fabbricati preesistenti, alla rimozione di parte del muro di cinta a livello della terrazza di primo piano, ed all'esecuzione delle opere speciali di fondazione. Con riferimento alle lesioni documentate, vista la tipologia
e localizzazione delle fessurazioni, non si ritiene che le stesse possano essere pregresse”.
Tuttavia, evidenzia anche il CTU che i danni accertati e descritti alle lettere B e C “derivano in parte da lavori eseguiti dall'impresa ed in parte dalle demolizioni eseguite, per CP_17
quanto a conoscenza del sottoscritto, da ditte estranee al presente ATP”. Il coinvolgimento di soggetti estranei al giudizio, giammai adeguatamente chiarito anche per mancato impulso delle parti, non fonda invero nessuna specifica doglianza in appello volta a rideterminare l'importo per conseguenza.
Quanto alle lesioni indicate sub D), il CTU ha ritenuto che esse siano state “causate, o quantomeno decisamente accentuate ed accelerate, dall'avvenuta demolizione dei fabbricati, interni all'area di cantiere , anche se tali demolizioni (come chiarito in successivo CP_1
passaggio della relazione) sono state “eseguite da ditte estranee al presente ATP”.
Infine, i danni sub E) sono stati pacificamente esclusi dal novero di quelli ascrivibili all'attività per cui è causa.
pagina 17 di 23 Le riportate conclusioni di CTU circa la riconducibilità causale delle lamentate lesioni risultano ampiamente condivisibili, in quanto supportate da documentazione ed accurata esposizione dei rilievi eseguiti in contraddittorio;
i quali non hanno rinvenuto coefficienza neppure concausale, rispetto alle lesioni ritenute risarcibili a mezzo del presente giudizio, in capo a condotte
(peraltro dall'odierna appellante del tutto imprecisate, specie nel tempo) dei condòmini.
Nulla quaestio sulla stima dei danni (su cui non vi è impugnazione), occorre solo confermare, stante invece la relativa pur generica doglianza di , che la spesa sostenuta da CP_17
(di cui al punto 8 del dispositivo) per l'attività di monitoraggio (eseguita peraltro in CP2
via coattiva su ordinanza comunale, a sua volta conseguente ai primi preoccupanti segni di rovina in corso di attività di scavo) e i preliminari accertamenti connessi risulta adeguatamente riscontrata dai documenti fiscali prodotti e, prima ancora, dalla stessa accurata documentazione, come detto, della complessa attività in questione. Tale spesa però, per le ragioni che di seguito vanno illustrate, non doveva essere interamente sostenuta da , CP_17 che è stata invece condannata ad indennizzarne completamente CP_1
L'accertata riconducibilità causale dei danni – così come sopra precisati – alle attività svolte da ne implica, anzitutto, l'addebitabilità alla proprietaria/committente CP_17 CP_1
Il Tribunale ha in motivazione correttamente richiamato (e poi applicato per affermare la responsabilità solidale delle tre società in causa) i pacifici principi elaborati in tema di appalto,
e qui già più sopra in parte richiamati, che vedono di regola la responsabilità solidale verso terzi di appaltatore e committente, quando l'appalto non implichi il totale trasferimento all'appaltatore (o subappaltatore) del potere di fatto sull'immobile da cui deriva il danno, non venendo meno in tal caso per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia. Il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo - condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il pagina 18 di 23 costante e adeguato controllo - che egli non poteva prevedere e/o impedire (per tutte, Cass. sent. 7553/2021).
Come è noto, la responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. ha appunto natura oggettiva, sicché ai fini della sua configurabilità è sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso eziologico tra la cosa ed il danno lamentato;
laddove il custode, per esserne liberato, deve provare il caso fortuito, rappresentato da un fatto imprevedibile ed inevitabile. Pertanto non occorre che il danneggiato dimostri l'elemento soggettivo della colpa del custode, ma soltanto la sussistenza del nesso causale tra la res ed il danno.
Orbene nel caso di specie, come detto, ai fini della risarcibilità ex art. 2051 c.c. dei danni menzionati (gruppi A, B e C) è sufficiente il dimostrato nesso causale rispetto all'attività di di questi, risponderà la proprietaria del fondo confinante (committente dei CP_17 lavori) che non ha provato il caso fortuito nei termini sopra chiariti. Anzi, proprio CP_1
l'affidamento frammentato di singole lavorazioni a diversi soggetti (tali da far presumere il mantenimento del controllo ed il possesso del fondo su cui instava il cantiere), la disciplina contrattuale intercorsa fra le tre società in giudizio (che di fatto richiamava espressamente la responsabilità della committente verso i terzi: vd. anche art. 5 sopra citato sub motivi di appello) e comunque l'evidente inesistenza (desumibile dalla CTU e, in particolare, dalle affermazioni – pur dalla Corte non condivise nei termini di cui infra – addirittura di inesistenza di colpa nei lavori di appalto) di condotte di appaltatore e subappaltatore macroscopicamente al di fuori del perimetro di ogni prevedibilità nell'ambito dei lavori affidati, corroborano l'affermazione di responsabilità a carico di ora in liquidazione. CP_1
Quanto poi alle due imprese, (poi e , occorre invece verificare CP_18 CP_2 CP_17
l'integrazione degli ulteriori presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. e, pertanto, la ricorrenza di profili di colpa in capo alle stesse.
La Corte non condivide le conclusioni rappresentate dal CTU nei chiarimenti richiestigli nel giudizio di merito, con cui il medesimo ha escluso ogni “violazione delle norme di legge o di comune prudenza nell'esecuzione dei lavori che hanno causato i danni all'edificio
e alle singole proprietà”, ritenendo “che le convenute e terze chiamate abbiano CP_21 adottato ogni cura o misura nota allo stato della tecnica e dell'arte idonea ad impedire il danno, e conseguentemente a limitarne l'entità”. Tali conclusioni si appalesano con ogni pagina 19 di 23 evidenza incongruenti rispetto all'articolata ed approfondita indagine effettuata in sede di ATP, che ha messo ampiamente in luce “movimenti anomali” e “cedimenti” causati dai lavori in esame, anche parzialmente in correlazione con le particolari caratteristiche dell'edificio degli attori (in ordine alle quali si è già più sopra esclusa comunque rilevanza ex art. 1227 c.c.): ed appartiene pacificamente a scienza comune la considerazione che cedimenti e movimenti, infatti definiti “anomali”, siano conseguenze del tutto patologiche di lavori edili autorizzati non certo per arrecare danno ad altrui proprietà (peraltro il CTU ha escluso anche ogni profilo di colpa relativo alla fase di progettazione, con considerazione non contestabile alla luce dei dati di causa). E', in altri termini, di tutta evidenza che i lavori che hanno causato movimenti anomali, cedimenti e scorrimenti nelle strutture edilizie adiacenti non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e/o in assenza delle più opportune precauzioni, anche in relazione alle caratteristiche edilizie dell'immobile confinante, che era preciso dovere gravante su chi dei lavori aveva la responsabilità previamente verificare, per poi scegliere le correlate modalità operative e/o di cautela.
Deriva da quanto sopra che non può essere disconosciuta una responsabilità ex art. 2043 c.c. verso gli attori in primo grado non solo in capo alla subappaltatrice ma anche in CP_17
Contr capo all'appaltatrice generale (poi ), quantomeno per culpa in vigilando Controparte_18
rispetto all'operato di (oltre che, peraltro, delle ulteriori imprese subappaltatrici CP_17 giammai convenute, ma a cui la CTU addebita parte dei danni sub B e C, conseguenti a lavori di demolizione ed, in particolare, al mancato colposo ripristino delle condizioni di impermeabilità dei muri di confine).
Deriva da tutto quanto sopra, la parziale riforma della sentenza impugnata anzitutto in relazione ai rispettivi titoli di responsabilità delle tre imprese coinvolte;
ma, soprattutto, in ordine al riparto della responsabilità stessa.
Il Tribunale non ha infatti dato coerente seguito all'affermazione di (pari, in assenza di prova contraria) responsabilità solidale dei tre soggetti in questione ed ha ritenuto che gli oneri economici conseguenti alle attività in esame dovessero interamente ricadere in capo a CP_17
condannandola a rifondere alle due convenute chiamanti in causa le citate spese (in totale,
[...]
pagina 20 di 23 euro 14.832,92) per monitoraggio e ctp, ed a tenere integralmente manlevate le due convenute per ogni importo eventualmente pagato in virtù della decisione.
Per contro, accertata nei termini come sopra chiariti la responsabilità solidale di tutte e tre le imprese nei confronti dei danneggiati ed in assenza di elementi tali da far ritenere tale responsabilità (pur fondata, come detto, parzialmente su differenti titoli) differentemente graduata per ogni soggetto, non può che accertarsi che la quota gravante su ciascuno sia pari ad un terzo del totale. Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda di di CP_17 dichiarare e (ora fall. CSA) tenute a garantire e manlevare la prima in CP_1 CP_18
relazione all'oggetto di causa, con correlativo diritto di anche ripetere quanto versato, CP_17 il tutto nel limite di quanto eccedente la sua quota di responsabilità e, dunque, nel limite di due terzi.
Non essendo però svolta in appello espressa domanda di condanna, e trattandosi in ogni caso di società non più in bonis (l'una in liquidazione, l'altra addirittura fallita), la pronuncia che qui si emette è necessariamente di mero accertamento, in tal senso comunque intendendosi il dispositivo per capitali, interessi e spese.
4. In ordine al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, è noto che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
L'esito complessivo della lite – con soccombenza reciproca ed alla luce dell'accertata responsabilità solidale e di pari grado nei confronti del e dei condomini appellati CP
(nei cui confronti invece sono solidalmente tenute anche in punto spese) – integra pertanto giusto motivo per la compensazione integrale delle spese, sia in primo che in secondo grado, fra le tre imprese, così come rispetto agli intervenuti in primo grado le cui domande erano state respinte o aliunde soddisfatte.
Le spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 104/2022, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000) e della media difficoltà
pagina 21 di 23 delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 14.103,00 per il giudizio di primo grado, ed
€ 9.991,00 per il giudizio di secondo grado, esclusa la voce relativa alla fase istruttoria non celebrata in appello, oltre rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Stante il parziale accoglimento dell'appello principale, non vi sono invece gli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17.
D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa – così dispone: in parziale riforma della sentenza impugnata e, in particolare, dei capi 1, 7, 8, 10, 11 e 14:
1) Accerta e dichiara la responsabilità solidale in pari quota (per un terzo ciascuna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la prima e dell'art. 2043 c.c. le altre due) di , Controparte_1
e per i danni verificatisi nelle parti comuni del Controparte_2 CP_17 nonché nei singoli appartamenti come al punto 2 del dispositivo Controparte_3
della sentenza impugnata;
2) accerta e dichiara il diritto di di essere manlevata e tenuta indenne da CP_17 [...]
e per la misura eccedente la propria accertata Controparte_1 Controparte_2
Co quota di responsabilità di per ogni importo che fosse tenuta a pagare in virtù della presente sentenza;
3) pone a carico solidale di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_17
l'importo di euro 14.832,00 per attività di monitoraggio e consulenza tecnica ante ATP, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condanna , e in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 CP_17
solidale al pagamento a favore del e di e Controparte_3 Controparte_4 CP_8
delle spese processuali, che liquida in €14.103,00= per compensi, oltre spese
[...] generali 15% sui compensi, oltre Iva e Cpa, nonché contributo unificato;
pagina 22 di 23 5) pone le spese di CTU/ATP definitivamente a carico solidale di CP_1
, e con obbligo di rimborso in favore del
[...] Controparte_2 CP_17
Condominio, di e di euro 2.551,38=. Controparte_4 Controparte_8
6) conferma i capi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 e 13 della sentenza impugnata.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 23 di 23