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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO SA, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 97/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 901/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003078406000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003078406000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003078406000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003078406000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090094080967 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100097012975 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120063526065 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120081540367 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032448183 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 901/2023 depositata l'8/5/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo,
Sez. 11, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 nei confronti dell'AGER, avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003078406000, nei limiti del riferimento alle cartelle di pagamento presupposte nn. 29620090094080977000, 29620100097012975000, 296201200635526065000,
296201200815403670008, e 29620189932448183000, ritenute prive di regolare notifica.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo la regolarità ed efficacia della notifica delle cartelle di pagamento presupposte dall'intimazione impugnata.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità alle risultanze di prova documentale depositate nel giudizio d'appello, il Collegio ravvisa la fondatezza del gravame in riferimento alle cartelle di pagamento presupposte nn.
29620090094080977000,29620100097012975000,296201200635526065000, 296201200815403670008,
e 29620189932448183000, poiché l'AGER -non costituita nel primo grado del giudizio- ha dimostrato per tabulas la regolarità della notifica di ciascun atto tributario, seguita dalla notifica dei connessi atti interruttivi.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna alle spese del giudizio di gravame, poste a carico della parte appellata, rimasta soccombente, che si liquidano in complessivi euro 800 (ottocento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, accoglie l'appello come da motivazione, in riferimento alle cartelle di pagamento specificate, e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali per il grado d'appello, che liquida in euro 800 (ottocento), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO SA, RE
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 23/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 97/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 901/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
11 e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003078406000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003078406000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003078406000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229003078406000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620090094080967 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100097012975 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120063526065 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120081540367 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032448183 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 901/2023 depositata l'8/5/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo,
Sez. 11, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 nei confronti dell'AGER, avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003078406000, nei limiti del riferimento alle cartelle di pagamento presupposte nn. 29620090094080977000, 29620100097012975000, 296201200635526065000,
296201200815403670008, e 29620189932448183000, ritenute prive di regolare notifica.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello, deducendo la regolarità ed efficacia della notifica delle cartelle di pagamento presupposte dall'intimazione impugnata.
Il giudizio è stato esaminato nella camera di consiglio del 23/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità alle risultanze di prova documentale depositate nel giudizio d'appello, il Collegio ravvisa la fondatezza del gravame in riferimento alle cartelle di pagamento presupposte nn.
29620090094080977000,29620100097012975000,296201200635526065000, 296201200815403670008,
e 29620189932448183000, poiché l'AGER -non costituita nel primo grado del giudizio- ha dimostrato per tabulas la regolarità della notifica di ciascun atto tributario, seguita dalla notifica dei connessi atti interruttivi.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna alle spese del giudizio di gravame, poste a carico della parte appellata, rimasta soccombente, che si liquidano in complessivi euro 800 (ottocento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, accoglie l'appello come da motivazione, in riferimento alle cartelle di pagamento specificate, e riforma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese processuali per il grado d'appello, che liquida in euro 800 (ottocento), oltre accessori di legge se dovuti.