Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04803/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01477/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2026, proposto da ME SO FA Simo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Barelli, Gabriele Scorza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Yaoundé–Camerun – in data 01.12.2025 prot. 1199, notificato alla ricorrente in data 05.12.2025, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
- con ricorso notificato in data 3.02.2026 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto d’ingresso in epigrafe, notificato in data 5.12.2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia;
- all’atto introduttivo è allegata una procura risalente (da quanto è possibile leggere) al 14.09.2025, conferita per l’assistenza, in via stragiudiziale, per la domanda di visto e, nella eventuale fase giudiziale di diniego, per “ proporre, innanzi al TAR Lazio, ricorso volto all’annullamento dell’eventuale predetto diniego ”;
- la stessa parte ricorrente inoltre – deducendo che “ Il Camerun non è uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966) e pertanto non è possibile ottenere la c.d. apostille sulla procura ” – ha altresì chiesto, già con il ricorso, “ in applicazione del combinato disposto dagli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182 c.p.c. ” l’assegnazione di un termine perentorio per produrre una procura alle liti che sia dotata dei requisiti formali sopra descritti;
- in data 6.03.2026 la parte ricorrente ha poi depositato una nuova procura, datata 16.01.2026, rilasciata dinanzi ad un Notaio in Camerun e munita di legalizzazione;
- si è costituita la difesa erariale eccependo la nullità della procura alle liti in quanto rilasciata all’estero e priva delle formalità prescritte dalle disposizioni in materia e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 13.03.2026, fissata per l’esame dell’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. art. 73 c.p.a., per un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, nonché ai sensi dell’art. 60 c.p.a., per la possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata;
CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell’art. 12 della L. 31 maggio 1995, n. 218, “ Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana ” e, dunque, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana;
- nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), il ricorso, per quanto qui interessa, deve essere sottoscritto dal difensore munito di “ procura speciale ”;
- la procura speciale alle liti, ai sensi dell’art. 83, primo comma, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, deve essere conferita “ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ”, mentre ai sensi del successivo comma terzo la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine dell’atto difensivo, o su foglio separato congiunto materialmente, e in tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore;
- in materia, inoltre, l’articolo 2703 c.c. prevede, in particolare, che “ l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive ”;
RILEVATO, tuttavia, che, nella fattispecie (in disparte la questione della legalizzazione, per la quale parte ricorrente ha chiesto la concessione di un termine), la procura annessa al ricorso notificato è gravemente invalida, innanzitutto perché difetta del requisito di specialità, considerato che il suo contenuto riguarda più di un affare (di cui uno stragiudiziale) e che, peraltro, la rappresentanza in giudizio è ivi delegata quale evento meramente futuro ed incerto;
RILEVATO, inoltre, che – anche prescindendo da quanto sopra – tale procura difetta altresì della prevista forma di scrittura privata autenticata, posto che la firma ivi apposta (in località definita “ Viterbo, Yaoundé ”) è stata certificata dal Difensore costituito, il cui potere autenticativo, tuttavia, opera (oltre che nei soli casi previsti dall’art. 83, comma 3, c.p.c.) unicamente entro il territorio nazionale, in quanto attribuito dalla legge che disciplina il processo, con ambito applicativo limitato, poiché il processo è manifestazione della potestà sovrana dello Stato di soluzione dei conflitti e, come tale, ne incontra i limiti territoriali;
RITENUTO, in altre parole, che “ la sottoscrizione del cliente e l’attestazione della sua autenticità da parte del legale, per poter produrre effetti processuali – ossia per poter far ravvisare il rilascio di una valida procura – devono aver luogo entro il territorio della Repubblica (e devono compiersi nel medesimo contesto spazio-temporale) ” (in questi termini, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025);
RITENUTO, pertanto, che la procura annessa al ricorso introduttivo è del tutto invalida e che ciò comporta la carenza di un elemento fattuale giuridicamente qualificabile come “ sottoscrizione ” del ricorso, di cui, dunque, l’atto deve ritenersi de jure sprovvisto;
RICORDATO, infatti, che il c.p.a. reca, all’art. 40, comma 1, lett. g), una specifica definizione della parola “ sottoscrizione ” del ricorso, in quanto con essa si intende soltanto, alternativamente, la sottoscrizione apposta dalla parte che abbia la qualità necessaria per difendersi in proprio ovvero la sottoscrizione da parte del legale già munito di procura speciale conferita nei modi di legge;
RITENUTO, di conseguenza, che il presente giudizio non può ritenersi validamente instaurato e ciò può essere rilevato anche ex officio (cfr. art. 35, comma 1, c.p.a.), perché il difetto di sottoscrizione dell’atto introduttivo impedisce di collegare giuridicamente l’atto ad un ricorrente, ciò che osta ad una pronuncia sul merito e determina la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a);
RITENUTO, inoltre, che non può rilevare in senso contrario l’ulteriore deposito della procura effettuato dalla parte ricorrente soltanto in data 6.03.2026, in quanto – a prescindere dall’accertamento sulla completezza del documento – non è possibile sanare il vizio della procura, né in applicazione di quanto previsto dall’art. 182 c.p.c. per il rito processuale civile, né, tantomeno, in virtù della richiesta rimessione in termini;
RICORDATO, invero, con riguardo al primo profilo, che con sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il principio per il quale “ la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo ”, posto che le sue disposizioni “ non sono compatibili con il codice del processo amministrativo, anche per ragioni testuali e logico-sistematiche ”;
RICORDATO, in particolare, che sul punto l’Adunanza Plenaria ha chiarito che “ l’art. 40 comma 1, lett. g) ha definito il contenuto giuridico della parola “sottoscrizione” del ricorso e l’art. 44, comma 1, lett. a) ha stabilito che è nullo il ricorso privo di sottoscrizione ” e che “ La carenza della sottoscrizione va, dunque, intesa non in senso materiale, ma in senso giuridico, ossia come mancanza o della sottoscrizione del ricorrente capace di stare in giudizio personalmente o della sottoscrizione “del difensore, con indicazione … della procura speciale” , mentre nel processo civile la procura “non deve né preesistere alla redazione dell’atto, né alla conseguente notificazione, bastando (per restare nella fisiologia del sistema) che sia rilasciata prima della costituzione in giudizio, ossia del deposito - nella cancelleria del giudice adito - dell’originale dell’atto di citazione, con la contestuale iscrizione a ruolo ”.
RICORDATO, inoltre, che ancora secondo la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “ l’art. 182, secondo comma, del c.p.c. è […] ontologicamente incompatibile con il c.p.a., la cui regola generale è quella per cui la procura – proprio come nel giudizio di cassazione – deve sempre precedere la redazione e la notificazione del ricorso ” e “ In una prospettiva logico-sistematica […] siffatta conclusione risulta in armonia con la natura stessa delle giurisdizioni civile ed amministrativa. 15.1. Invero, il processo amministrativo di legittimità (archetipo del processo amministrativo, su cui è costruita tutta la relativa disciplina), nelle sue varie forme, ivi inclusa quella speciale di cui all’art. 117 del c.p.a., si basa, fra l’altro, su termini decadenziali, il cui superamento è rilevabile d’ufficio e determina la chiusura del giudizio con una pronuncia di rito (arg. ex art. 35 del c.p.a.). 15.2. Consentire la sanatoria di una procura inizialmente nulla (o tout court inesistente) potrebbe comportare, potenzialmente, l’aggiramento di tali termini, con danno (oltre che all’Amministrazione intimata ed all’eventuale controinteressato) alla stabilità delle situazioni giuridiche di diritto pubblico, valore primario che è sempre stato tenuto presente dal legislatore per i giudizi amministrativi. 15.3. Si avrebbe, quindi, un capovolgimento per via esegetica della logica istituzionale sottesa alla disciplina legislativa sul processo amministrativo. ”;
RICORDATO, poi, con riguardo alla richiesta di una rimessione in termini, che – in ragione della data di pubblicazione della decisione della Adunanza Plenaria (02.10.2025) sopra richiamata – nessun errore scusabile è prospettabile per i ricorsi proposti dopo tale data (come quello in esame, notificato, appunto, in epoca successiva), dato che nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto in deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione; è dunque istituto di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto (che nella specie, dopo la pronuncia del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, non possono configurarsi), dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale ( ex plurimis Consiglio di Stato sez. II, 10/12/2024, n. 9950, sez. V, 12/06/2024, n. 5262);
RITENUTO, peraltro, che – nella specifica fattispecie, visto che il gravame è stato notificato a ridosso della scadenza del termine decadenziale – vi era un lasso temporale sufficiente ad acquisire una valida procura, anche tenuto conto dell’esperienza derivante dai molteplici contenziosi pendenti dinanzi al Tribunale per la contestazione di dinieghi analoghi;
RITENUTO, pertanto, per tutto quanto detto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 40, comma 1, lettera g) e 44, comma 1, lettera a), c.p.a., essendo stato sottoscritto da un difensore che non è munito di valida procura alle liti, non essendo peraltro possibile una sanatoria al riguardo (ferma, naturalmente, per la parte ricorrente la possibilità di ripresentare la domanda di visto di ingresso);
RITENUTO, infine, che la peculiarità delle questioni e la prossimità nel tempo della decisione assunta dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato consentano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
RA RI, Primo Referendario, Estensore
MA GI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RI | AN AN |
IL SEGRETARIO