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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
CAVANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca in Viale Carlo Del Prete nn. 465-485, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 14/03/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto in Parte_1 data 02.02.2016 a Livorno con nonché, in tesi, l'affidamento esclusivo Controparte_1
del figlio con collocamento presso di sé; in ipotesi, nel caso di mantenimento del Per_1
regime di affidamento condiviso, il collocamento prevalente del figlio, con attribuzione in via esclusiva delle scelte in materia scolastica-educativa e sanitaria;
in ogni caso la corresponsione, da parte del padre, di € 250,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con l'integrale percepimento dell'assegno unico da parte della madre.
A sostegno delle richieste avanzate, la ricorrente ha dedotto: di avere contratto matrimonio civile il 02.02.2016 a Livorno, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che in data
01.11.2016 è nato il figlio;
che dopo la nascita del bambino, la relazione è Persona_2
andata velocemente a deteriorarsi e il 31.05.2017 la stessa ha presentato ricorso per la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Livorno, da cui è scaturito il procedimento n.
2188/2017, definito consensualmente con accordo omologato con decreto n. 68/2018; che il decreto di omologa prevede l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale, visite tra padre e figlio in un giorno infrasettimanale e nei fine settimana, senza pernotto, il versamento da parte del padre della somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, aumentata ad
€ 200,00 nei periodi di svolgimento di attività lavorativa con reddito superiore ad € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dall'epoca della separazione i coniugi non si sono più riconciliati;
che il 02.10.2018 ella ha avuto un'altra bambina, nata dalla Per_3 relazione con l'allora compagno , ma anche tale relazione è terminata;
che Controparte_2 nell'autunno del 2022 ha conosciuto l'attuale compagno, presso cui dopo alcuni Tes_1 mesi si è trasferita a vivere insieme ai figli, all'indirizzo di Pescaglia (LU), San Martino in
Freddana – Loc. Biondo, Via per Camaiore n. 22; che né il , né il si CP_1 CP_2
sono opposti al trasferimento e la madre si è sempre fatta carico di portare i figli a Livorno per agevolare i rapporti padre-figlio; che tuttavia, il non si è mai attenuto all'accordo CP_1
raggiunto in sede di separazione, avendo mostrato nel corso degli anni un atteggiamento di pagina 2 di 9 disinteresse nei confronti del figlio;
che infatti, fin da pochi mesi dopo l'omologa intervenuta il 03.01.2018 e per circa un anno, il non ha mai visto il figlio, né lo ha in alcun CP_1
modo contattato, mancando altresì di corrispondere alla madre il contributo per il mantenimento;
che successivamente i rapporti tra padre e figlio sono ripresi con frequentazioni nel giorno del sabato ed, occasionalmente, il mercoledì e la domenica, ma il padre non si è mai rapportato con le insegnanti, né ha mai partecipato agli incontri del programma educativo individualizzato;
che nella primavera del 2023, dopo aver ricevuto la comunicazione della volontà della coniuge di trasferirsi a Lucca, il , pur non CP_1
opponendovisi, non si è mostrato collaborativo, rifiutandosi di andare a prendere il bambino alla nuova residenza ed onerando così la madre di effettuare ogni volta il trasporto per e da
Livorno; che al fine di agevolare gli spostamenti, la ricorrente ha proposto al coniuge di tenere con sé il figlio a dormire il sabato sera, ma questi si è sempre rifiutato adducendo futili motivi;
che dal termine dell'anno scolastico nel giugno 2023, con il trasferimento definitivo a
Lucca, il padre è nuovamente sparito, non ha più visto il figlio né si è più fatto sentire;
che solamente il 01.11.2023, in occasione del compleanno del bambino, vi è stato un breve contatto tramite videochiamata su iniziativa della madre;
che il padre non si è mai preso cura del figlio, firmando l'autorizzazione per l'iscrizione alla scuola primaria di Monsagrati (a
Lucca) e quella relativa all'effettuazione degli incontri con la psicologa, dott.ssa Agostini, solo dopo molteplici richieste;
che il bambino è portatore di handicap grave in quanto affetto da “disturbo del neurosviluppo” con gravi difficoltà neuropsicologiche nel linguaggio unite a difficoltà comportamentali e a scuola è seguito da un insegnante di sostegno per il massimo delle ore consentite;
che, quanto alla situazione economica, ella è proprietaria di un'autovettura Fiat Punto del 2002, non è titolare di alcun bene immobile ed è attualmente disoccupata seppure in cerca di occupazione, percependo solamente € 345,00 quale indennità di frequenza del figlio, che utilizza nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, oltre alla metà dell'assegno unico per circa euro 80,00 mensili;
il padre, presso cui il bambino non permane mai, non contribuisce al relativo mantenimento se non in minima parte, avendo negli anni disatteso il provvedimento del Tribunale, versando saltuariamente somme variabili a titolo di solo mantenimento ordinario, senza rispettare le scadenze previste e senza mai versare pagina 3 di 9 alcunché a titolo di rimborso delle spese straordinarie, che dovranno essere già quantificate come parte dell'assegno di mantenimento.
Il convenuto, nei cui confronti il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati, non si è costituito.
All'udienza del 24.07.2024, comparsa la ricorrente, il Giudice ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: l'affidamento del figlio minore alla madre in via esclusiva e rafforzata, con la possibilità di assunzione delle decisioni anche di maggiore interesse per il minore;
il collocamento prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere il figlio un pomeriggio in ogni settimana, indicato, in assenza di diversi accordi, nel giorno di mercoledì e un giorno nel fine settimana (alternatamente sabato e domenica) dalla mattina alla sera;
il contributo per il mantenimento del figlio, a carico del convenuto, di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, prevedendo al contempo che, laddove l'assegno unico universale venisse percepito interamente dalla madre, l'importo del mantenimento ordinario si ridurrà ad € 150,00 mensili. Il Giudice ha altresì incaricato i
Servizi sociali di Pescaglia e di Livorno di effettuare indagine socio-familiare al fine di verificare la situazione del nucleo familiare materno e paterno, nonché le ragioni dell'interruzione del rapporto del padre con il figlio e testare la possibilità di riallacciarlo, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione in ordine allo status.
Con sentenza n. 937/2024 del 27/08/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
In data 09.12.2024 e 10.12.2024 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali del Comune di
Pescaglia e del Comune di Livorno.
All'udienza del 18.12.2024 il Giudice, lette le relazioni dei Servizi sociali e confermati i provvedimenti provvisori già emessi, ha disposto la prosecuzione degli interventi di sostegno ultimi già attivati, autorizzando parte ricorrente ad acquisire dall'Agenzia delle Entrate la documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del convenuto.
Il 10.03.2025 i Servizi Sociali del Comune di Pescaglia hanno depositato la relazione di aggiornamento.
pagina 4 di 9 All'udienza del 14.03.2025 parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori in vigore, con previsione che gli incontri padre-figlio avvengano in modalità concordata con i Servizi, alla luce del comportamento sino ad oggi tenuto dal padre;
il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini per le memorie conclusive, espressamente rinunciati da parte ricorrente.
***
Gli elementi raccolti nel corso del giudizio conducono il Tribunale a ritenere che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse del minore sia quello c.d. esclusivo rafforzato alla madre, come già disposto in via provvisoria.
In linea generale, l'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […]. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Pertanto, il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte pagina 5 di 9 a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
Tale è il caso in questione, in cui sono emerse in capo al convenuto - peraltro non costituitosi in giudizio - significative carenze nell'esercizio delle funzioni genitoriali, In particolare, già nella relazione del 09.12.2024 i Servizi sociali del Comune di Livorno hanno evidenziato che
“la presenza del padre nella vita di è sempre stata irregolare in parte per gli Per_1
impegni lavorativi del padre, da sempre impegnato a chiamata sulle navi da pesca o mercantili, in parte per la particolare dinamica nei rapporti tra il signor e la CP_1
signora come sopra esposta, in parte per motivi riconducibili al funzionamento del Pt_1 signor ”, il quale ha dichiarato “di non voler più avere rapporti con la madre del CP_1
figlio né di essere in grado di garantire una presenza regolare nella vita di a causa Per_1 dei suoi impegni formativi e lavorativi”. Successivamente, il convenuto - che non vede il figlio dal mese di agosto 2023 - non ha più avuto contatti né con la madre, né con il bambino, né con il Servizio Sociale di Livorno: circostanza che ha condotto i Servizi a ritenere che “in questo momento non ci sia da parte sua la volontà di impegnarsi a recuperare il proprio rapporto con il figlio” (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Pescaglia del
07.03.2025).
Le conseguenze pregiudizievoli prodotte sul bambino dalla forte discontinuità della presenza paterna sono manifeste, laddove i Servizi riportano che “ per diverso tempo ha Per_1
chiesto il padre mentre adesso lo nomina meno di frequente. Emerge comunque un disagio del bimbo in questo senso, dalla relazione del SED si legge che: “A volte il minore riporta delle narrazioni fantasiose sul padre”, come tentativo “di elaborare il fatto che il padre non sia presente” (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Pescaglia del 09.12.2024).
Oggi, risulta che il minore parli del padre “in maniera sporadica” e sia “più sereno sull'argomento”. La psicologa dell' e la logopedista hanno comunque giudicato CP_3 importante l'intrapresa, da parte del minore, di un percorso psicologico, inteso come spazio per elaborare il vissuto con la figura paterna, incontrando, sul punto, l'accordo della madre, dichiaratasi disponibile anche a rivolgersi ad uno specialista in regime privato (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Pescaglia del 07.03.2025).
pagina 6 di 9 La ricorrente, infatti, si è dimostrata una figura materna idonea, presente e attenta ad ogni necessità dei figli, che risultano essere integrati nel loro contesto di vita e inseriti in una buona rete di amicizie. Ella, inoltre, è risultata essere consapevole delle fragilità legate alla propria storia personale ed in grado di attivarsi per risolverle, avendo da tempo intrapreso un percorso psicologico individuale, la cui prosecuzione appare utile anche in ottica di supporto nella gestione delle normali difficoltà legate all'accentramento, sulla stessa, di tutte le scelte riguardanti il figlio.
Parimenti adeguato e protettivo è risultato essere l'ambiente familiare in cui il minore è inserito, costituito, oltre che dalla madre e dalla sorella minore, anche dal sig. nuovo CP_4
compagno e futuro marito della madre, il quale, insieme ai di lui genitori, si è dimostrata una figura positiva ed un valido supporto per il nucleo.
Pertanto, come detto, sussistono i presupposti per confermare i provvedimenti provvisori attualmente in vigore, affidando il minore in via esclusiva rafforzata alla Persona_2 madre, con collocamento presso quest'ultima e con prosecuzione dell'educativa domiciliare a supporto del minore nella gestione dei compiti scolastici, rivelatasi una importante risorsa, in relazione alla quale si rimettono ai Servizi le relative valutazioni.
Inoltre, risultando condivisibili le valutazioni espresse dalle specialiste che hanno attualmente in carico il minore quanto all'opportunità, per lo stesso, di poter usufruire di uno spazio di ascolto ed elaborazione del vissuto con la figura paterna, si dispone l'intrapresa di un idoneo percorso psicologico presso l' o in regime privatistico. CP_3
Parimenti, si invita il convenuto all'intrapresa di un percorso di sostegno alla genitorialità, nell'ottica di colmare le lacune sopra evidenziate e poter auspicabilmente recuperare il rapporto con il minore. Al momento, difatti, in assenza di un reale interesse del convenuto in tal senso, secondo quanto relazionato dai Servizi Sociali (cfr. relazioni del 09.12.2024 e
07.03.2025) non è possibile disporre alcunché in punto di frequentazioni padre-figlio, rimettendosi una eventuale futura organizzazione delle stesse ai Servizi Sociali, che ne valuteranno i tempi e le modalità, avuto riguardo alla volontà e allo stato psico-emotivo del pagina 7 di 9 minore ed in ogni caso previo espletamento con esito positivo del suddetto percorso di sostegno da parte del padre.
I Servizi sociali relazioneranno al Giudice tutelare con cadenza semestrale, per la durata di un anno.
In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle situazioni reddituali e patrimoniali di entrambe le parti, risultanti dai documenti allegati al ricorso nonché da quelli depositati da parte ricorrente il 03.03.2025, previa acquisizione autorizzata dall'Agenzia delle Entrate, nonché considerato il percepimento in via esclusiva dell'assegno unico universale da parte della ricorrente, si ritiene congruo confermare, così come richiesto dalla ricorrente, il contributo di mantenimento ordinario provvisoriamente posto a carico del padre, pari ad €
150,00 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat. Le spese straordinarie saranno ripartite in misura paritaria tra i genitori, secondo le previsioni di cui al Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
Considerata la natura costitutiva della pronuncia, la contumacia del convenuto, le necessità di approfondimento istruttorio legate alle domande formulate (l'affidamento esclusivo del figlio minore) a alla situazione familiare (l'interruzione dei rapporti tra padre e figlio), le spese processuali si dichiarano compensate per la metà, con condanna del convenuto al pagamento a tale titolo dell'importo di € 2.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore alla Persona_2
madre con collocamento presso la stessa;
Parte_1
- Dispone la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione materna da parte dei Servizi sociali del Comune di Pescaglia;
- Dispone l'intrapresa, da parte del minore, di un percorso psicologico, allo scopo di elaborare il proprio vissuto con la figura paterna;
pagina 8 di 9 - Invita la ricorrente alla prosecuzione del percorso psicologico individuale attualmente in essere, per le finalità indicate in parte motiva;
- Invita il convenuto all'intrapresa di un percorso di sostegno alla genitorialità, per le finalità di cui in motivazione;
- Invita i Servizi Sociali di Pescaglia a relazionare al Giudice tutelare con cadenza semestrale, per la durata di un anno;
- Pone a carico del resistente il versamento dell'importo di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Compensate le spese di lite nella misura di ½, condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di € 2.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1022/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
CAVANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca in Viale Carlo Del Prete nn. 465-485, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 14/03/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto in Parte_1 data 02.02.2016 a Livorno con nonché, in tesi, l'affidamento esclusivo Controparte_1
del figlio con collocamento presso di sé; in ipotesi, nel caso di mantenimento del Per_1
regime di affidamento condiviso, il collocamento prevalente del figlio, con attribuzione in via esclusiva delle scelte in materia scolastica-educativa e sanitaria;
in ogni caso la corresponsione, da parte del padre, di € 250,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con l'integrale percepimento dell'assegno unico da parte della madre.
A sostegno delle richieste avanzate, la ricorrente ha dedotto: di avere contratto matrimonio civile il 02.02.2016 a Livorno, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che in data
01.11.2016 è nato il figlio;
che dopo la nascita del bambino, la relazione è Persona_2
andata velocemente a deteriorarsi e il 31.05.2017 la stessa ha presentato ricorso per la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di Livorno, da cui è scaturito il procedimento n.
2188/2017, definito consensualmente con accordo omologato con decreto n. 68/2018; che il decreto di omologa prevede l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre e conseguente assegnazione della casa coniugale, visite tra padre e figlio in un giorno infrasettimanale e nei fine settimana, senza pernotto, il versamento da parte del padre della somma di € 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, aumentata ad
€ 200,00 nei periodi di svolgimento di attività lavorativa con reddito superiore ad € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dall'epoca della separazione i coniugi non si sono più riconciliati;
che il 02.10.2018 ella ha avuto un'altra bambina, nata dalla Per_3 relazione con l'allora compagno , ma anche tale relazione è terminata;
che Controparte_2 nell'autunno del 2022 ha conosciuto l'attuale compagno, presso cui dopo alcuni Tes_1 mesi si è trasferita a vivere insieme ai figli, all'indirizzo di Pescaglia (LU), San Martino in
Freddana – Loc. Biondo, Via per Camaiore n. 22; che né il , né il si CP_1 CP_2
sono opposti al trasferimento e la madre si è sempre fatta carico di portare i figli a Livorno per agevolare i rapporti padre-figlio; che tuttavia, il non si è mai attenuto all'accordo CP_1
raggiunto in sede di separazione, avendo mostrato nel corso degli anni un atteggiamento di pagina 2 di 9 disinteresse nei confronti del figlio;
che infatti, fin da pochi mesi dopo l'omologa intervenuta il 03.01.2018 e per circa un anno, il non ha mai visto il figlio, né lo ha in alcun CP_1
modo contattato, mancando altresì di corrispondere alla madre il contributo per il mantenimento;
che successivamente i rapporti tra padre e figlio sono ripresi con frequentazioni nel giorno del sabato ed, occasionalmente, il mercoledì e la domenica, ma il padre non si è mai rapportato con le insegnanti, né ha mai partecipato agli incontri del programma educativo individualizzato;
che nella primavera del 2023, dopo aver ricevuto la comunicazione della volontà della coniuge di trasferirsi a Lucca, il , pur non CP_1
opponendovisi, non si è mostrato collaborativo, rifiutandosi di andare a prendere il bambino alla nuova residenza ed onerando così la madre di effettuare ogni volta il trasporto per e da
Livorno; che al fine di agevolare gli spostamenti, la ricorrente ha proposto al coniuge di tenere con sé il figlio a dormire il sabato sera, ma questi si è sempre rifiutato adducendo futili motivi;
che dal termine dell'anno scolastico nel giugno 2023, con il trasferimento definitivo a
Lucca, il padre è nuovamente sparito, non ha più visto il figlio né si è più fatto sentire;
che solamente il 01.11.2023, in occasione del compleanno del bambino, vi è stato un breve contatto tramite videochiamata su iniziativa della madre;
che il padre non si è mai preso cura del figlio, firmando l'autorizzazione per l'iscrizione alla scuola primaria di Monsagrati (a
Lucca) e quella relativa all'effettuazione degli incontri con la psicologa, dott.ssa Agostini, solo dopo molteplici richieste;
che il bambino è portatore di handicap grave in quanto affetto da “disturbo del neurosviluppo” con gravi difficoltà neuropsicologiche nel linguaggio unite a difficoltà comportamentali e a scuola è seguito da un insegnante di sostegno per il massimo delle ore consentite;
che, quanto alla situazione economica, ella è proprietaria di un'autovettura Fiat Punto del 2002, non è titolare di alcun bene immobile ed è attualmente disoccupata seppure in cerca di occupazione, percependo solamente € 345,00 quale indennità di frequenza del figlio, che utilizza nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, oltre alla metà dell'assegno unico per circa euro 80,00 mensili;
il padre, presso cui il bambino non permane mai, non contribuisce al relativo mantenimento se non in minima parte, avendo negli anni disatteso il provvedimento del Tribunale, versando saltuariamente somme variabili a titolo di solo mantenimento ordinario, senza rispettare le scadenze previste e senza mai versare pagina 3 di 9 alcunché a titolo di rimborso delle spese straordinarie, che dovranno essere già quantificate come parte dell'assegno di mantenimento.
Il convenuto, nei cui confronti il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati, non si è costituito.
All'udienza del 24.07.2024, comparsa la ricorrente, il Giudice ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: l'affidamento del figlio minore alla madre in via esclusiva e rafforzata, con la possibilità di assunzione delle decisioni anche di maggiore interesse per il minore;
il collocamento prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere il figlio un pomeriggio in ogni settimana, indicato, in assenza di diversi accordi, nel giorno di mercoledì e un giorno nel fine settimana (alternatamente sabato e domenica) dalla mattina alla sera;
il contributo per il mantenimento del figlio, a carico del convenuto, di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, prevedendo al contempo che, laddove l'assegno unico universale venisse percepito interamente dalla madre, l'importo del mantenimento ordinario si ridurrà ad € 150,00 mensili. Il Giudice ha altresì incaricato i
Servizi sociali di Pescaglia e di Livorno di effettuare indagine socio-familiare al fine di verificare la situazione del nucleo familiare materno e paterno, nonché le ragioni dell'interruzione del rapporto del padre con il figlio e testare la possibilità di riallacciarlo, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione in ordine allo status.
Con sentenza n. 937/2024 del 27/08/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
In data 09.12.2024 e 10.12.2024 sono pervenute le relazioni dei Servizi sociali del Comune di
Pescaglia e del Comune di Livorno.
All'udienza del 18.12.2024 il Giudice, lette le relazioni dei Servizi sociali e confermati i provvedimenti provvisori già emessi, ha disposto la prosecuzione degli interventi di sostegno ultimi già attivati, autorizzando parte ricorrente ad acquisire dall'Agenzia delle Entrate la documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del convenuto.
Il 10.03.2025 i Servizi Sociali del Comune di Pescaglia hanno depositato la relazione di aggiornamento.
pagina 4 di 9 All'udienza del 14.03.2025 parte ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori in vigore, con previsione che gli incontri padre-figlio avvengano in modalità concordata con i Servizi, alla luce del comportamento sino ad oggi tenuto dal padre;
il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini per le memorie conclusive, espressamente rinunciati da parte ricorrente.
***
Gli elementi raccolti nel corso del giudizio conducono il Tribunale a ritenere che il regime di affidamento maggiormente idoneo a tutelare il superiore interesse del minore sia quello c.d. esclusivo rafforzato alla madre, come già disposto in via provvisoria.
In linea generale, l'art. 337-quater c.c. prevede: “Il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi […]. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Pertanto, il Tribunale, laddove ritenga che l'affido condiviso – che rappresenta la misura preferibile in linea astratta - sia pregiudizievole per il minore, può affidare il figlio ad uno solo dei genitori, con relativo esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva da parte del genitore affidatario;
in tal caso, restano condivise le scelte di maggior interesse per il figlio e il genitore non affidatario, pur avendone limitato l'esercizio, conserva la titolarità della responsabilità genitoriale e, di conseguenza, il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Il medesimo riguardo al best interest of the child può condurre a limitare ulteriormente l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore non affidatario, concentrando ogni scelta relativa al minore, anche quelle di maggior interesse, sul genitore affidatario in via esclusiva, che diventa così unico centro decisionale della vita del bambino: è il caso dell'affidamento c.d. esclusivo rafforzato, assetto necessario per fare fronte pagina 5 di 9 a quei casi in cui risulti pregiudizievole, per l'equilibrio e il corretto sviluppo psicofisico del minore, la condivisione delle suddette decisioni da parte di entrambi i genitori.
Tale è il caso in questione, in cui sono emerse in capo al convenuto - peraltro non costituitosi in giudizio - significative carenze nell'esercizio delle funzioni genitoriali, In particolare, già nella relazione del 09.12.2024 i Servizi sociali del Comune di Livorno hanno evidenziato che
“la presenza del padre nella vita di è sempre stata irregolare in parte per gli Per_1
impegni lavorativi del padre, da sempre impegnato a chiamata sulle navi da pesca o mercantili, in parte per la particolare dinamica nei rapporti tra il signor e la CP_1
signora come sopra esposta, in parte per motivi riconducibili al funzionamento del Pt_1 signor ”, il quale ha dichiarato “di non voler più avere rapporti con la madre del CP_1
figlio né di essere in grado di garantire una presenza regolare nella vita di a causa Per_1 dei suoi impegni formativi e lavorativi”. Successivamente, il convenuto - che non vede il figlio dal mese di agosto 2023 - non ha più avuto contatti né con la madre, né con il bambino, né con il Servizio Sociale di Livorno: circostanza che ha condotto i Servizi a ritenere che “in questo momento non ci sia da parte sua la volontà di impegnarsi a recuperare il proprio rapporto con il figlio” (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Pescaglia del
07.03.2025).
Le conseguenze pregiudizievoli prodotte sul bambino dalla forte discontinuità della presenza paterna sono manifeste, laddove i Servizi riportano che “ per diverso tempo ha Per_1
chiesto il padre mentre adesso lo nomina meno di frequente. Emerge comunque un disagio del bimbo in questo senso, dalla relazione del SED si legge che: “A volte il minore riporta delle narrazioni fantasiose sul padre”, come tentativo “di elaborare il fatto che il padre non sia presente” (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Pescaglia del 09.12.2024).
Oggi, risulta che il minore parli del padre “in maniera sporadica” e sia “più sereno sull'argomento”. La psicologa dell' e la logopedista hanno comunque giudicato CP_3 importante l'intrapresa, da parte del minore, di un percorso psicologico, inteso come spazio per elaborare il vissuto con la figura paterna, incontrando, sul punto, l'accordo della madre, dichiaratasi disponibile anche a rivolgersi ad uno specialista in regime privato (cfr. relazione dei Servizi sociali del Comune di Pescaglia del 07.03.2025).
pagina 6 di 9 La ricorrente, infatti, si è dimostrata una figura materna idonea, presente e attenta ad ogni necessità dei figli, che risultano essere integrati nel loro contesto di vita e inseriti in una buona rete di amicizie. Ella, inoltre, è risultata essere consapevole delle fragilità legate alla propria storia personale ed in grado di attivarsi per risolverle, avendo da tempo intrapreso un percorso psicologico individuale, la cui prosecuzione appare utile anche in ottica di supporto nella gestione delle normali difficoltà legate all'accentramento, sulla stessa, di tutte le scelte riguardanti il figlio.
Parimenti adeguato e protettivo è risultato essere l'ambiente familiare in cui il minore è inserito, costituito, oltre che dalla madre e dalla sorella minore, anche dal sig. nuovo CP_4
compagno e futuro marito della madre, il quale, insieme ai di lui genitori, si è dimostrata una figura positiva ed un valido supporto per il nucleo.
Pertanto, come detto, sussistono i presupposti per confermare i provvedimenti provvisori attualmente in vigore, affidando il minore in via esclusiva rafforzata alla Persona_2 madre, con collocamento presso quest'ultima e con prosecuzione dell'educativa domiciliare a supporto del minore nella gestione dei compiti scolastici, rivelatasi una importante risorsa, in relazione alla quale si rimettono ai Servizi le relative valutazioni.
Inoltre, risultando condivisibili le valutazioni espresse dalle specialiste che hanno attualmente in carico il minore quanto all'opportunità, per lo stesso, di poter usufruire di uno spazio di ascolto ed elaborazione del vissuto con la figura paterna, si dispone l'intrapresa di un idoneo percorso psicologico presso l' o in regime privatistico. CP_3
Parimenti, si invita il convenuto all'intrapresa di un percorso di sostegno alla genitorialità, nell'ottica di colmare le lacune sopra evidenziate e poter auspicabilmente recuperare il rapporto con il minore. Al momento, difatti, in assenza di un reale interesse del convenuto in tal senso, secondo quanto relazionato dai Servizi Sociali (cfr. relazioni del 09.12.2024 e
07.03.2025) non è possibile disporre alcunché in punto di frequentazioni padre-figlio, rimettendosi una eventuale futura organizzazione delle stesse ai Servizi Sociali, che ne valuteranno i tempi e le modalità, avuto riguardo alla volontà e allo stato psico-emotivo del pagina 7 di 9 minore ed in ogni caso previo espletamento con esito positivo del suddetto percorso di sostegno da parte del padre.
I Servizi sociali relazioneranno al Giudice tutelare con cadenza semestrale, per la durata di un anno.
In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle situazioni reddituali e patrimoniali di entrambe le parti, risultanti dai documenti allegati al ricorso nonché da quelli depositati da parte ricorrente il 03.03.2025, previa acquisizione autorizzata dall'Agenzia delle Entrate, nonché considerato il percepimento in via esclusiva dell'assegno unico universale da parte della ricorrente, si ritiene congruo confermare, così come richiesto dalla ricorrente, il contributo di mantenimento ordinario provvisoriamente posto a carico del padre, pari ad €
150,00 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat. Le spese straordinarie saranno ripartite in misura paritaria tra i genitori, secondo le previsioni di cui al Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020.
Considerata la natura costitutiva della pronuncia, la contumacia del convenuto, le necessità di approfondimento istruttorio legate alle domande formulate (l'affidamento esclusivo del figlio minore) a alla situazione familiare (l'interruzione dei rapporti tra padre e figlio), le spese processuali si dichiarano compensate per la metà, con condanna del convenuto al pagamento a tale titolo dell'importo di € 2.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'i.v.a. e al c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato del minore alla Persona_2
madre con collocamento presso la stessa;
Parte_1
- Dispone la prosecuzione dell'educativa domiciliare presso l'abitazione materna da parte dei Servizi sociali del Comune di Pescaglia;
- Dispone l'intrapresa, da parte del minore, di un percorso psicologico, allo scopo di elaborare il proprio vissuto con la figura paterna;
pagina 8 di 9 - Invita la ricorrente alla prosecuzione del percorso psicologico individuale attualmente in essere, per le finalità indicate in parte motiva;
- Invita il convenuto all'intrapresa di un percorso di sostegno alla genitorialità, per le finalità di cui in motivazione;
- Invita i Servizi Sociali di Pescaglia a relazionare al Giudice tutelare con cadenza semestrale, per la durata di un anno;
- Pone a carico del resistente il versamento dell'importo di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Compensate le spese di lite nella misura di ½, condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente di € 2.000,00 oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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