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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino, 180 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202400001419000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202400001419000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 (anche il Ricorrente) impugna l'atto di iscrizione ipotecaria relativa all'omesso pagamento del bollo auto 2009 e 2010, notificato dall'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale di Venezia
(anche l'Ufficio) il 5/9/2024.
Afferma il ricorrente che il ricorso introduttivo è stato notificato all'Ufficio entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 21, co. 1, D.lgs. 546/1992.
Con successiva memoria depositata in data 12/1/2026, il Ricorrente, rilevava che per mero errore materiale legato a disguido tecnico nella gestione del deposito documentale, il ricorso non è stato depositato nella segreteria della Corte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, ai sensi dall'art. 22, co. 1, D.lgs.
546/1992; e pertanto considerato che il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso tributario ha natura perentoria e la sua violazione comporta, in base alla disposizione normativa e alla costante giurisprudenza,
l'inammissibilità del ricorso stesso, anche in presenza di fondate questioni di merito, risultando il ricorso introduttivo processualmente inammissibile per decorrenza del termine di legge, dichiarava di non voler insistere ulteriormente nell'odierno giudizio prendendo atto dell'inammissibilità processuale del ricorso per tardivo deposito.
Chiedeva pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al presente procedimento con la compensazione integrale delle spese di giudizio, in considerazione della buona fede del ricorrente e del carattere meramente tecnico dell'inadempimento, nonché dell'assenza di ulteriore attività processuale delle parti, al fine di evitare oneri economici sproporzionati.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate rilevando che con ricorso notificato il 30/10/2024 e tardivamente depositato il 24/2/2025, il Ricorrente eccepisce la nullità o inesistenza della notifica delle due sottese cartelle di pagamento per un valore di euro 1.581,48, la prescrizione dei crediti per decorso del termine triennale,
l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria in presenza di crediti prescritti.
Nelle controdeduzioni depositate in data 12/8/2025 l'Ufficio deduce l'inammissibilità del ricorso, perché depositato ben oltre il termine di trenta giorni dalla sua notifica, in violazione dell'art. 22 D.lgs. 546/1992 e che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo 23 entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.
Chiede al Giudice, in via pregiudiziale ed assorbente, di dichiarare il ricorso inammissibile;
nel merito rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza, svoltasi in camera di consiglio, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha eccepito che il ricorrente aveva depositato tardivamente il ricorso in data 3/11/2022 con conseguente inammissibilità a norma di legge, fatto non contestato da parte ricorrente che, con la memoria depositata agli atti, riconosce la tardività del deposito.
Questo Giudice, per ragioni di ordine logico, ritiene necessario prendere in esame l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, tempestivamente proposta dall'Ufficio resistente, per tardività del ricorso notificato oltre i termini di 60 gg. previsti dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. 546/1992; e quindi l'istanza dello stesso ricorrente di dichiararsi la tardività del deposito con conseguente inammissibilità del ricorso notificato.
L'accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, ovvero dell'eccezione di parte resistente, comporta la conseguente declaratoria della tardività del ricorso e della sua inammissibilità.
Per quanto sopra esposto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività del deposito del ricorso notificato avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria. Riguardo alle spese di lite, ritiene il Giudice che, in caso di inammissibilità del ricorso tributario per tardivo deposito, le spese di lite seguono il principio della soccombenza, gravando sul contribuente, che ha depositato il ricorso in ritardo, pagare le spese processuali all'Ufficio costituito, a meno che non sussistano ragioni specifiche per la compensazione, ragioni non presenti nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate in euro 881,82, come da nota spese depositata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Venezia costituita, importo da liquidarsi a favore della stessa.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di euro 881,82 da liquidarsi a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Venezia.
Venezia, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IA NT RE
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 138/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino, 180 30100 Venezia VE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202400001419000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202400001419000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 (anche il Ricorrente) impugna l'atto di iscrizione ipotecaria relativa all'omesso pagamento del bollo auto 2009 e 2010, notificato dall'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale di Venezia
(anche l'Ufficio) il 5/9/2024.
Afferma il ricorrente che il ricorso introduttivo è stato notificato all'Ufficio entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 21, co. 1, D.lgs. 546/1992.
Con successiva memoria depositata in data 12/1/2026, il Ricorrente, rilevava che per mero errore materiale legato a disguido tecnico nella gestione del deposito documentale, il ricorso non è stato depositato nella segreteria della Corte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, ai sensi dall'art. 22, co. 1, D.lgs.
546/1992; e pertanto considerato che il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso tributario ha natura perentoria e la sua violazione comporta, in base alla disposizione normativa e alla costante giurisprudenza,
l'inammissibilità del ricorso stesso, anche in presenza di fondate questioni di merito, risultando il ricorso introduttivo processualmente inammissibile per decorrenza del termine di legge, dichiarava di non voler insistere ulteriormente nell'odierno giudizio prendendo atto dell'inammissibilità processuale del ricorso per tardivo deposito.
Chiedeva pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al presente procedimento con la compensazione integrale delle spese di giudizio, in considerazione della buona fede del ricorrente e del carattere meramente tecnico dell'inadempimento, nonché dell'assenza di ulteriore attività processuale delle parti, al fine di evitare oneri economici sproporzionati.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate rilevando che con ricorso notificato il 30/10/2024 e tardivamente depositato il 24/2/2025, il Ricorrente eccepisce la nullità o inesistenza della notifica delle due sottese cartelle di pagamento per un valore di euro 1.581,48, la prescrizione dei crediti per decorso del termine triennale,
l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria in presenza di crediti prescritti.
Nelle controdeduzioni depositate in data 12/8/2025 l'Ufficio deduce l'inammissibilità del ricorso, perché depositato ben oltre il termine di trenta giorni dalla sua notifica, in violazione dell'art. 22 D.lgs. 546/1992 e che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo 23 entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.
Chiede al Giudice, in via pregiudiziale ed assorbente, di dichiarare il ricorso inammissibile;
nel merito rigettare il ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza, svoltasi in camera di consiglio, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha eccepito che il ricorrente aveva depositato tardivamente il ricorso in data 3/11/2022 con conseguente inammissibilità a norma di legge, fatto non contestato da parte ricorrente che, con la memoria depositata agli atti, riconosce la tardività del deposito.
Questo Giudice, per ragioni di ordine logico, ritiene necessario prendere in esame l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, tempestivamente proposta dall'Ufficio resistente, per tardività del ricorso notificato oltre i termini di 60 gg. previsti dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. 546/1992; e quindi l'istanza dello stesso ricorrente di dichiararsi la tardività del deposito con conseguente inammissibilità del ricorso notificato.
L'accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, ovvero dell'eccezione di parte resistente, comporta la conseguente declaratoria della tardività del ricorso e della sua inammissibilità.
Per quanto sopra esposto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività del deposito del ricorso notificato avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria. Riguardo alle spese di lite, ritiene il Giudice che, in caso di inammissibilità del ricorso tributario per tardivo deposito, le spese di lite seguono il principio della soccombenza, gravando sul contribuente, che ha depositato il ricorso in ritardo, pagare le spese processuali all'Ufficio costituito, a meno che non sussistano ragioni specifiche per la compensazione, ragioni non presenti nel caso di specie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate in euro 881,82, come da nota spese depositata dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Venezia costituita, importo da liquidarsi a favore della stessa.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite di euro 881,82 da liquidarsi a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Venezia.
Venezia, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IA NT RE