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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. 45-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 45-1/2025 promosso da
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Guido Patarnello C.F._2
Conclusioni:
“Voglia, con Sentenza:
1. Dichiarare, con le modalità di legge, aperta la procedura di liquidazione controllata al fine di soddisfare i creditori della signora e del signor mediante Parte_1 Controparte_1
la liquidazione del patrimonio disponibile con le modalità e per gli importi già innanzi indicati e meglio dettagliatamente previsti nella Relazione particolareggiata predisposta dal Gestore.
2. Nominare il Liquidatore scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del
Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, disponendo che lo stesso provveda, dopo la sentenza di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 270 comma 4 CCII.
3. Disporre che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo nei loro cnfronti;
4. Disporre la pubblicazione dell'emananda Sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia stabilendo altresì ogni modalità idonea a dare pubblicità al Ricorso e alla Sentenza.
5. Fissare nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dall'apertura della procedura di liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 del CCII e della relativa esdebitazione. 6. Indicare, nell'ipotesi in cui la signora e/o il signor Parte_1 Controparte_1
dovessero conseguire nuove ed ulteriori utilità economiche nel corso del triennio, i criteri di determinazione delle somme necessarie al mantenimento dei ricorrenti nonché della propria famiglia
e, conseguentemente, determinare gli ulteriori importi eventualmente destinabili ai creditori”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., e Parte_1 Controparte_1 hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I..
• al ricorso è stata, altresì, allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, C.C.I.I., redatta dall'O.C.C. Dott. Avv. Pierpaolo Galimi, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria dei debitori;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27
C.C.I.I. in quanto e risiedono da oltre un anno a Cinisello Parte_1 Controparte_1
AL (MB): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.. Dalla documentazione agli atti
è, infatti, emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di soci illimitatamente responsabili.
Conseguentemente, e non sono assoggettabili alla Parte_1 Controparte_1
liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., il presupposto per la presentazione di un'unica domanda poiché i ricorrenti sono membri della stessa famiglia e conviventi;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), un effettivo stato di sovraindebitamento nella CP_2 forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria pari a complessivi € 191.663,83 e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato dalle retribuzioni di (€ 27.485,00 netti annui) e (€ Parte_1 Controparte_1
Con 12.666,56 netti annui), dalla proprietà di un'automobile e da giacenze su conto corrente di modico importo;
• come si evince dalla relazione O.C.C., risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di e . Parte_1 Controparte_1
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F.: ) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
NOMINA Liquidatore Dott. Avv. Pierpaolo Galimi con studio in Milano Via Senato n. 35;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;
ORDINA ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2,
C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al
Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 2 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 45-1/2025 promosso da
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Guido Patarnello C.F._2
Conclusioni:
“Voglia, con Sentenza:
1. Dichiarare, con le modalità di legge, aperta la procedura di liquidazione controllata al fine di soddisfare i creditori della signora e del signor mediante Parte_1 Controparte_1
la liquidazione del patrimonio disponibile con le modalità e per gli importi già innanzi indicati e meglio dettagliatamente previsti nella Relazione particolareggiata predisposta dal Gestore.
2. Nominare il Liquidatore scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del
Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, disponendo che lo stesso provveda, dopo la sentenza di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 270 comma 4 CCII.
3. Disporre che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo nei loro cnfronti;
4. Disporre la pubblicazione dell'emananda Sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia stabilendo altresì ogni modalità idonea a dare pubblicità al Ricorso e alla Sentenza.
5. Fissare nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dall'apertura della procedura di liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 del CCII e della relativa esdebitazione. 6. Indicare, nell'ipotesi in cui la signora e/o il signor Parte_1 Controparte_1
dovessero conseguire nuove ed ulteriori utilità economiche nel corso del triennio, i criteri di determinazione delle somme necessarie al mantenimento dei ricorrenti nonché della propria famiglia
e, conseguentemente, determinare gli ulteriori importi eventualmente destinabili ai creditori”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
• con ricorso depositato ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., e Parte_1 Controparte_1 hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni ai sensi degli artt. 268 e ss. C.C.I.I.;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I., norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, C.C.I.I..
• al ricorso è stata, altresì, allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, C.C.I.I., redatta dall'O.C.C. Dott. Avv. Pierpaolo Galimi, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria dei debitori;
➢ indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27
C.C.I.I. in quanto e risiedono da oltre un anno a Cinisello Parte_1 Controparte_1
AL (MB): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.. Dalla documentazione agli atti
è, infatti, emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di soci illimitatamente responsabili.
Conseguentemente, e non sono assoggettabili alla Parte_1 Controparte_1
liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I., il presupposto per la presentazione di un'unica domanda poiché i ricorrenti sono membri della stessa famiglia e conviventi;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), un effettivo stato di sovraindebitamento nella CP_2 forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria pari a complessivi € 191.663,83 e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato dalle retribuzioni di (€ 27.485,00 netti annui) e (€ Parte_1 Controparte_1
Con 12.666,56 netti annui), dalla proprietà di un'automobile e da giacenze su conto corrente di modico importo;
• come si evince dalla relazione O.C.C., risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di e . Parte_1 Controparte_1
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), C.C.I.I., il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F.: ) e (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Longobardi;
NOMINA Liquidatore Dott. Avv. Pierpaolo Galimi con studio in Milano Via Senato n. 35;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.;
ORDINA ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei debitori;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2,
C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.;
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al
Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 2 aprile 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Dott.ssa Caterina Giovanetti