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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/09/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 202 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Caterina Belcastro, con la quale è elettivamente domiciliato in Marina di Caulonia (RC) via Provinciale n. 4 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via D. Romeo n. 15 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è stato riconosciuto persona inabile nella misura del 100%, a far data dal mese di gennaio 2013;
- che, in data 22/09/2023, è stato sottoposto a visita di revisione dalla
Commissione Medica di Reggio Calabria, al fine di accertare la CP_1
permanenza dello stato invalidante;
- che, in tale sede, non è stata confermata la sussistenza del requisito sanitario per usufruire della pensione di inabilità, in quanto è stato riconosciuto:
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale:74%”;
- che, pertanto, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale è stato ritenuto invalido nella misura dell'85%;
- che il CTU ha valutato erroneamente la patologia neoplastica, riconoscendolo invalido al 100 % soltanto per il periodo delle cure chemioterapiche, ritendo che, in seguito all'intervento chirurgico, l'invalidità si possa determinare nella misura dell'85 %;
- che, tuttavia, durante la cura chemioterapica egli non solo era invalido al
100 %, ma anche bisognoso di assistenza continua;
- che pertanto, nonostante il miglioramento evidenziato, è da ritenersi ancora invalido al 100%.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, nei confronti del predetto convenuto, contrariis reiectis, così statuire: 1) accertare e dichiarare, previa CTU medico legale, la permanenza dello stato di inabile civile del ricorrente e la relativa data
d'insorgenza dello stesso 2) accertare e dichiarare lo stato di inabile civile del ricorrente, con totale riduzione della capacità lavorativa, a far data dal settembre 2023 ( data revoca beneficio), o comunque, dalla eventuale diversa 3
data che dovesse risultare in corso di causa;
3) condannare l al CP_1
pagamento di spese e compensi di lite del presente giudizio, nonché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' per tardività della dichiarazione di dissenso, che è stata CP_1
tempestivamente depositata in data 17/12/2024, a fronte di un decreto di fissazione dei termini per le contestazioni delle conclusioni peritali depositato in data 22/11/202 e alla quale ha fatto seguito l'altrettanto tempestivo deposito del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., in data 16/01/2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della permanenza del requisito sanitario, ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, che l' all'esito di una visita di revisione, ha ritenuto fosse venuto meno, CP_1
valutando il ricorrente “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale:74%”.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12). 4
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Nel casso di specie, oggetto il contrasto verte sulla sussistenza del requisito sanitario.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi attribuire al
CTU una funzione sostitutiva della parte pretendendo che lo stesso richieda esami specialistici in ordine a patologie non emerse in sede di esame obiettivo e non allegate.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare genericamente che le conclusioni peritali non sono condivisibili e che il C.T.U. avrebbe erroneamente valutato l'incidenza delle patologie in atto, che avrebbe errato nella percentualizzazione delle patologie e che non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione sanitaria allegata.
Tuttavia, parte ricorrente non ha spiegato le ragioni su cui si fondano le generiche censure mosse avverso la CTU, né ha indicato le percentuali che in ipotesi il CTU avrebbe dovuto attribuire (parametrandole a dei codici tabellari) né ha specificato quale documentazione medica il C.T.U. avrebbe omesso di considerare.
Altrettando genericamente, con affermazioni non sorrette da motivazioni né suffragate da argomentazioni medico legali, parte ricorrente ha sostenuto che, durante la chemioterapia, il ricorrente era invalido al 100% e bisognoso di assistenza continua (circostanza, tra l'altro, genericamente dedotta e non provata, atteso che, anteriormente alla revisione, parte ricorrente ara soltanto 5
invalido al 100% ma non godeva dell'indennità di accompagnamento) e che il suo miglioramento lo lascerebbe comunque invalido al 100%.
A fronte di tali generiche censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, dandone contezza e spiegando in particolare, alla luce della documentazione in atti e dell'esame obiettivo, per quali ragioni è stato risocntrato un miglioramento nel quadro patologico che ha giustificato, in sede di revisione, l'individuazione di una percentuale di invalidità non già del 100%, bensì dell'85 % (percentuale alla quale i CTU è pervenuto sulla base di congrue argomentazioni medico legali e facendo puntuale applicazione dei codici tabellari indicati).
Infatti, parte ricorrente raggiungeva un livello massimo di inabilità lavorativa (al 100%) nei periodi in cui era sottoposto a chemioterapia e, una volta cessata la terapia, ha avuto un miglioramento dello stato di salute sia grazie alla terapia che in ragione della cessazione della stessa.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto e dell'evoluzione delle stesse all'esito della chemioterapia, che è cessata, nonché delle condizioni del periziato, giungendo alla conclusione che lo stesso, non più sottoposto a trattamento chemioterapico,
è invalido nella misura del 85%.
Per tale ragione, questo giudicante non ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti al C.T.U., neanche a fronte della richiesta formulata all'udienza del
18/09/2025 – non suffragata da argomentazioni medico - scientifiche né da adeguate allegazioni - nel corso della quale genericamente il difensore ha 6
richiamato l'altezza del ricorrente come elemento dirimente ai fini dell'incidenza delle patologie osteoarticolari sul quadro patologico del ricorrente.
Inoltre, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. siano mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La mera affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale. In caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe 7
sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, come ribadite nel corso del presente giudizio, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 202/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle C.T.U. CP_1
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Per_1
.
[...]
Locri, 18/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 202 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Caterina Belcastro, con la quale è elettivamente domiciliato in Marina di Caulonia (RC) via Provinciale n. 4 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via D. Romeo n. 15 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è stato riconosciuto persona inabile nella misura del 100%, a far data dal mese di gennaio 2013;
- che, in data 22/09/2023, è stato sottoposto a visita di revisione dalla
Commissione Medica di Reggio Calabria, al fine di accertare la CP_1
permanenza dello stato invalidante;
- che, in tale sede, non è stata confermata la sussistenza del requisito sanitario per usufruire della pensione di inabilità, in quanto è stato riconosciuto:
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale:74%”;
- che, pertanto, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale è stato ritenuto invalido nella misura dell'85%;
- che il CTU ha valutato erroneamente la patologia neoplastica, riconoscendolo invalido al 100 % soltanto per il periodo delle cure chemioterapiche, ritendo che, in seguito all'intervento chirurgico, l'invalidità si possa determinare nella misura dell'85 %;
- che, tuttavia, durante la cura chemioterapica egli non solo era invalido al
100 %, ma anche bisognoso di assistenza continua;
- che pertanto, nonostante il miglioramento evidenziato, è da ritenersi ancora invalido al 100%.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, nei confronti del predetto convenuto, contrariis reiectis, così statuire: 1) accertare e dichiarare, previa CTU medico legale, la permanenza dello stato di inabile civile del ricorrente e la relativa data
d'insorgenza dello stesso 2) accertare e dichiarare lo stato di inabile civile del ricorrente, con totale riduzione della capacità lavorativa, a far data dal settembre 2023 ( data revoca beneficio), o comunque, dalla eventuale diversa 3
data che dovesse risultare in corso di causa;
3) condannare l al CP_1
pagamento di spese e compensi di lite del presente giudizio, nonché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' per tardività della dichiarazione di dissenso, che è stata CP_1
tempestivamente depositata in data 17/12/2024, a fronte di un decreto di fissazione dei termini per le contestazioni delle conclusioni peritali depositato in data 22/11/202 e alla quale ha fatto seguito l'altrettanto tempestivo deposito del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., in data 16/01/2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della permanenza del requisito sanitario, ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, che l' all'esito di una visita di revisione, ha ritenuto fosse venuto meno, CP_1
valutando il ricorrente “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, percentuale:74%”.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12). 4
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Nel casso di specie, oggetto il contrasto verte sulla sussistenza del requisito sanitario.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi attribuire al
CTU una funzione sostitutiva della parte pretendendo che lo stesso richieda esami specialistici in ordine a patologie non emerse in sede di esame obiettivo e non allegate.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare genericamente che le conclusioni peritali non sono condivisibili e che il C.T.U. avrebbe erroneamente valutato l'incidenza delle patologie in atto, che avrebbe errato nella percentualizzazione delle patologie e che non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione sanitaria allegata.
Tuttavia, parte ricorrente non ha spiegato le ragioni su cui si fondano le generiche censure mosse avverso la CTU, né ha indicato le percentuali che in ipotesi il CTU avrebbe dovuto attribuire (parametrandole a dei codici tabellari) né ha specificato quale documentazione medica il C.T.U. avrebbe omesso di considerare.
Altrettando genericamente, con affermazioni non sorrette da motivazioni né suffragate da argomentazioni medico legali, parte ricorrente ha sostenuto che, durante la chemioterapia, il ricorrente era invalido al 100% e bisognoso di assistenza continua (circostanza, tra l'altro, genericamente dedotta e non provata, atteso che, anteriormente alla revisione, parte ricorrente ara soltanto 5
invalido al 100% ma non godeva dell'indennità di accompagnamento) e che il suo miglioramento lo lascerebbe comunque invalido al 100%.
A fronte di tali generiche censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui il ricorrente è affetto, dandone contezza e spiegando in particolare, alla luce della documentazione in atti e dell'esame obiettivo, per quali ragioni è stato risocntrato un miglioramento nel quadro patologico che ha giustificato, in sede di revisione, l'individuazione di una percentuale di invalidità non già del 100%, bensì dell'85 % (percentuale alla quale i CTU è pervenuto sulla base di congrue argomentazioni medico legali e facendo puntuale applicazione dei codici tabellari indicati).
Infatti, parte ricorrente raggiungeva un livello massimo di inabilità lavorativa (al 100%) nei periodi in cui era sottoposto a chemioterapia e, una volta cessata la terapia, ha avuto un miglioramento dello stato di salute sia grazie alla terapia che in ragione della cessazione della stessa.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto e dell'evoluzione delle stesse all'esito della chemioterapia, che è cessata, nonché delle condizioni del periziato, giungendo alla conclusione che lo stesso, non più sottoposto a trattamento chemioterapico,
è invalido nella misura del 85%.
Per tale ragione, questo giudicante non ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti al C.T.U., neanche a fronte della richiesta formulata all'udienza del
18/09/2025 – non suffragata da argomentazioni medico - scientifiche né da adeguate allegazioni - nel corso della quale genericamente il difensore ha 6
richiamato l'altezza del ricorrente come elemento dirimente ai fini dell'incidenza delle patologie osteoarticolari sul quadro patologico del ricorrente.
Inoltre, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. siano mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La mera affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale. In caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe 7
sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, come ribadite nel corso del presente giudizio, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 202/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle C.T.U. CP_1
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Per_1
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[...]
Locri, 18/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci