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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 29 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5465/2024 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
nato il [...] a [...], cod. fisc. ; Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...], cod. fisc. ; Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_3
; nata il [...] a [...], cod. fisc. C.F._3 Parte_4
; nata il [...] a [...] C.F._4 Parte_5
(Sa), cod. fisc. ; nata il [...] a [...] C.F._5 Parte_6
(Sa), cod. fisc. ; nata il [...] a [...] C.F._6 Parte_7
(Sa), cod. fisc. ; nato il [...] a [...] C.F._7 Parte_8
(DEU), cod. fisc. ; nata il [...] a [...] C.F._8 Parte_9
(Sa), cod. fisc. ; nata il [...] a [...] C.F._9 Parte_10
(Sa), cod. fisc. ; nata il [...] a [...], C.F._10 Parte_11
cod. fisc. ; nata il [...] a [...], cod. fisc. C.F._11 Parte_12
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in forza dei mandati C.F._12 in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Gaetano Galotto e dall'avv. Antonio Costabile, e unitamente agli stessi elettivamente domiciliati presso lo studio in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio Franco snc
Ricorrenti E
(PI ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in alla via Nizza n. l46 CP_1
Resistente - Contumace
Avente ad oggetto: corresponsione del compenso per le festività infrasettimanali lavorate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del
CCNL del 7.4.1999
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti ricorrenti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 26 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe , dipendenti dell'
[...]
in virtù di regolari contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con profilo Pt_13
professionale di CPS – Infermiere, di O.S.S., di e , Controparte_2 Controparte_3
nonché con profilo professionale di Ostetrica – ex categorie B e D del CCNL del Personale del
Comparto Sanità del 21.05.2018, e addetti presso il P.O. “S. Maria della Speranza” di Battipaglia
(SA) e il P.O. “M. SS. Addolorata” di Eboli (SA), premesso che a far data dall'assunzione avevano sempre espletato la propria attività lavorativa osservando turni su h24 sia nei giorni feriali che festivi;
e che inoltre avevano lavorato in giorni festivi infrasettimanali, come da dettagliato prospetto che allegavano al ricorso, lamentavano che per tale attività lavorativa non avevano tuttavia mai usufruito di riposo compensativo, né tanto meno erano stati retribuiti con la maggiorazione prevista ex art. 9
CCNL Integrativo Comparto Sanità del 07.04.1999, nonostante tale diritto fosse stato confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1505 del 25.01.2021; tanto premesso concludevano chiedendo al giudice adito di “accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità del
07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali per i periodi per cui è causa, come sopra indicati, e per l'effetto:
2. condannare l' , in persona Parte_13 del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme:
: € 3.022,00; : € 2.199,00; : € 2.247,00; Parte_1 Parte_2 Parte_3
: € 3.186,00; : € 3.066,00; : € Parte_4 Parte_5 Parte_6
463,00; : € 2.099,00; € 300,00; : € 257,00; Parte_7 Parte_8 Parte_9
: € 4.296,00; : € 3.592,00; : € 1.043,00; Parte_10 Parte_11 Parte_12
oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda
Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del Pt_13
presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”. Parte Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuta non si costituiva.
Alla odierna udienza questo Giudicante preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
********
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento .
Tale conclusione si impone alla luce dell'orientamento ormai unanime della locale Corte d'Appello che , recependo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
1505/2021 e con le ordinanze n. 2006/2022, n. 23380/2022, n. 20743/2023, ha la accolto analoghe richieste formulate da dipendenti del settore sanitario .
Ciò non di meno, questo giudice non può esimersi dal rilevare che fino ad epoca recepente si era espresso in termini diversi ritenendo che , nel caso di specie , non trovasse applicazione l'art. 9 del ccnl integrativo comparto che così statuisce : “ ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999 , l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo , a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni ,a equivalente riposto compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo . L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo , a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni , dà titolo , a richiesta del dipendente
, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”.
In dette pronunce la scrivente affermava :” l'art. 9 concede chiaramente al dipendente del comparto sanità che ha prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo la possibilità , a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni , di fruire di un riposo compensativo o , in alternativa
, di percepire il compenso per lavoro straordinario , con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo . La suddetta norma , tuttavia , detta , come abbiamo visto , una disciplina integrativa di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1995 e dall'art. 34 del ccnl 1999 in tema di riposo settimanale . Le sopra richiamate norme, infatti , stabiliscono che il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale e che ove non possa essere fruito nella giornata domenicale , il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva . L'art. 9 del contratto integrativo , dunque , interviene per disciplinare un ipotesi ulteriore rispetto a quella del mancato riposo settimanale nella giornata domenicale , vale a dire quella del lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale , stabilendo espressamente che tale giornata di lavoro dà diritto ad un equivalente riposo compensativo o alla maggiorazione per lavoro straordinario festivo .
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo nella festività infrasettimanale compete il riposo compensativo o , su sua richiesta , il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo .
Detta norma , tuttavia , non può trovare applicazione nel caso di specie.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che gli odierni ricorrenti rientrino nella categoria dei lavoratori turnisti, giacché la loro prestazione lavorativa non viene resa in giornate ed orari sempre uguali ma risente della “rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere”, potendo dunque il turno loro assegnato cadere in orario notturno ovvero in giorno festivo.
Ebbene , l'art. 9 sopra citato non trova applicazione nei confronti del personale turnista che si trova
, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni , a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale , atteso che tale personale ha diritto ad una specifica indennità disciplinata dall'art.
44 , comma 12 , del CCNL comparto sanità del 1.9.95, come rideterminata dall'art. 25 , comma 2 , del ccnl del 19.4.2004 , stesso comparto.
L'art. 44 del CCNL cit. disciplina analiticamente, ed esaustivamente, le maggiorazioni stipendiali previste a fronte della gravosità della prestazione dei lavoratori turnisti, differenziando la percentuale di maggiorazione a seconda delle varie ipotesi (tra cui rientra il turno festivo).
L'art. 44 citato , infatti , stabilisce , al comma 12, “ per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno , ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto , con un minimo di 2 ore . Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva “.
In tale contesto , pertanto , il sacrificio dello svolgimento della prestazione lavorativa in giorno infrasettimanale festivo è compensato mediante la corresponsione della speciale indennità , considerata la peculiarità dell'organizzazione per turni . Nel caso di articolazione del lavoro per turni , dunque , il CCNL non ha previsto l'alternativa tra riposo compensativo e trattamento economico aggiuntivo . L'indennità di turno viene corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell'ambito del turno e vale a compensare integralmente il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario . Per il medesimo personale le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate esclusivamente in base alla disciplina dell'art. 34 del ccnl 1.9.95 e secondo le misure ivi espressamente previste , diversamente da quelle previste per le prestazioni effettuate in turno . Nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno in occasione di festività infrasettimanale , pertanto , al lavoratore deve essere corrisposta solo l'indennità per turno festivo prevista dall'art.
44 , comma 12 , mentre l'art. 9 del contratto integrativo concerne la diversa fattispecie del lavoratore che eccezionalmente ed occasionalmente viene chiamato a prestare la propria attività nel giorno del riposo settimanale o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo e quindi non può trovare applicazione anche nell'ipotesi del lavoro organizzato in turni .
Il lavoratore turnista , infatti , avrà diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario soltanto ove effettui prestazioni lavorative anche nel giorno assegnato per il riposo settimanale , e quindi al di là dell'orario d'obbligo delle 36 ore settimanali , in relazione al numero delle ore lavorative rese . Nel caso in cui , invece , il lavoratore sia inserito in un turno che , nell'ambito delle 36 ore settimanali di lavoro dovute, abbracci anche un festivo , lo stesso percepirà unicamente la indennità per turno festivo di cui all'art. 44 , comma 12 ccnl 1.9.95 .
Resta perciò escluso che nell'ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario che presuppone necessariamente il superamento dell'orario contrattuale di lavoro .
L'art. 9 , in definitiva , prende in considerazione l'attività lavorativa prestata , in via eccezionale , ovvero occasionale , in giorni non lavorativi , attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale , cosicché , proprio perché individua situazioni non ordinarie , non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere , conseguentemente , chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi , sia nelle giornate festive , nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei turni di lavoro . Tale disciplina - non a caso distinta da quella dei turnisti – ha infatti ad oggetto la diversa ipotesi in cui, per particolari esigenze di servizio, un lavoratore si veda privato della giornata di riposo settimanale.
Nel caso qui in esame, invece, non è contestato che i ricorrenti abbiano fruito della giornata di riposo settimanale, cosicché la prestazione di attività lavorativa in giornata festiva, quale conseguenza della particolare articolazione dell'orario di lavoro, viene compensata unicamente attraverso la maggiorazione oraria prevista per il turno festivo.
Non è a discutere , nella specie , di incompatibilità tra la maggiorazione prevista per i turnisti dall'art. 44 del CCNL con l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e al successivo art. 29 , comma 6 , del CCNL del 21 maggio 2018 ,ma tale ultima indennità spetta soltanto nel caso in cui la prestazione resa nel giorno festivo infrasettimanale sia stata svolta in un giorno destinato al riposo e quindi oltre l'ordinario orario di lavoro .
Solo in tale ipotesi si può parlare del diritto allo “ straordinario “ cui fa espresso riferimento la norma .
Giova preliminarmente richiamare la normativa che rileva nel caso che ci occupa .
L'art. 20 ccnl 1 settembre 1995 –“ Riposo settimanale “ ( inserito nel capo III “ struttura del rapporto “ ) così recita testualmente : “ 1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale . Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di
52 all'anno , indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro . In tale numero non sono conteggiate le Domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie . Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale , il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva , il giorno concordato tra il dipendente e il dirigente responsabile della struttura , avuto riguardo alle esigenze di servizio . Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato . La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione . Nei confronti dei soli dipendenti che , per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica , si applica la disposizione del comma 2 “.
La norma parla di riposo compensativo o di corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo E sempre di riposo compensativo o di corresponsione di compenso per lavoro straordinario ( questa volta non festivo ) parla il successivo comma nel disciplinare l'ipotesi di attività prestata in giorno feriale non lavorativo , a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni e , dunque , una ipotesi sempre di attività prestata non in via ordinaria , ma oltre l'ordinario orario di lavoro .
L'art- 34 del CCNL 7 aprile 1999 , nel dettare la disciplina del lavoro straordinario , ha previsto , al comma 6 , che “ le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi costitutivi da fruire , compatibilmente con le esigenze del servizio , nel mese successivo “ , al comma 7 che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento , dalla indennità integrativa speciale , nonché dal rateo di tredicesima mensilità , ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “ pari al 15% per lavoro straordinario diurno , al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo “. D'altra parte , che l'art. 9 del CCNL non intenda remunerare il lavoro prestato nell'ambito del normale orario lavorativo settimanale , ma unicamente l'ipotesi del mancato godimento del riposo in un giorno coincidente con un festivo , appare evidente sol che si pensi alla eventualità che un dipendente , che abbia già svolto il normale orario lavorativo settimanale , sia chiamato a svolgere lavoro straordinario in un giorno festivo infrasettimanale . Ebbene , in tale eventualità il lavoratore non percepirebbe null'altro che lo straordinario festivo per le ore di lavoro prestate oltre il normale orario lavorativo e ciò al pari di chi , senza superare il normale orario di lavoro settimanale , abbia svolto la propria attività in un giorno festivo .
In definitiva , accogliere la testi attorea secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa nel giorno festivo infrasettimanale darebbe diritto sic et sempliciter al compenso di cui all'art. 29 , comma 6 , del CCNL 2018 per il personale turnista significherebbe consentire al turnista di godere , per il solo fatto di rendere una prestazione “ ordinaria “ in un giorno festivo infrasettimanale , di un riposo compensativo al pari di chi tale attività ha svolto oltre il normale orario di lavoro .
In conclusione , per i lavoratori in turno , deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'art. 44 , comma 12 , mentre l'art. 9 del contratto integrativo ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno . L'art. 9 , pertanto , potrà trovare applicazione soltanto nei confronti del lavoratore un turno chiamato a prestare , in via eccezionale , ovvero occasionale , la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario. Ed aveva quindi concluso rigettando le domande proposte dai sanitari .
Sennonché tali pronunce non hanno trovato conferma in sede di gravame , atteso che la locale Corte
d'Appello si è ripetutamente pronunciata in materia riconoscendo fondate le ragioni dei lavoratori .
Nelle predette pronunce la Corte afferma: “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5)”;
“il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass.
n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva»”;
“in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma
12 secondo cui « per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore»”; “l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»”; “infine con il CCNL
20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo»”;
“all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità”; “la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui «per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di C 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore »)”;
“quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista”; così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' secondo cui CP_1
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17)”; inoltre “la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti”;
“la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”; “la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”;
non si può “estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso dalla Suprema Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo”;
“viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa”; nemmeno “può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n.
165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”; in definitiva, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. ….”; “Del tutto irrilevante, in questo contesto, è anche la mancata presentazione di domande per il recupero, giacchè è evidente che, trascorso il breve termine entro il quale tale recupero può servire al ristoro di maggiori energie spese, ha ragion d'essere il solo compenso economico. In altri termini, spettava invero al datore di lavoro verificare tempestivamente il rispetto del debito orario (per imporre al dipendente il completamento dell'intero orario di lavoro) e controllare sollecitamente altresì
l'avvenuta formulazione o meno della opzione (consentendo entro un arco di tempo ragionevole la fruizione dei riposi compensativi eventualmente chiesti dal lavoratore o provvedendo alla loro programmazione)….., con la conseguenza che, una volta appurata la mancata fruizione di fatto del riposo compensativo, la maggiore onerosità della prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali non può che essere remunerata mediante l'altra modalità rimasta, cioè il ristoro economico. Trattasi invero di un'obbligazione alternativa dal lato del creditore, per la quale peraltro il termine di 30 giorni, pure previsto dagli artt. 9 e 29 del CCNL più volte citati, non può essere inteso quale termine di decadenza o quale termine estintivo del diritto in danno del lavoratore, in mancanza di espressa previsione in tal senso ad opera della contrattazione collettiva. Ai sensi dell'art. 1287, comma 2, cod. civ. “Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo”. Nel caso di specie, mancando la manifestazione Parte di volontà del lavoratore, la avrebbe dovuto esercitare la propria facoltà di scelta, ma non lo ha fatto. Ne consegue che, in mancanza di espressa previsione di decadenza del lavoratore per difetto di opzione entro i 30 giorni di cui agli artt. 9 e 29 del CCNL, e risultando non più possibile la fruizione del riposo compensativo, spetta a parte appellata il compenso oggetto di lite per il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dedotto in giudizio (peraltro, in ordine al quantum dovuto, si osserva che i parametri di calcolo adottati dal dipendente nel conteggio di parte - percentuale applicabile ex art. 34 del CCNL, numero di giorni festivi infrasettimanali lavorati negli anni oggetto di causa - non Parte sono stati confutati nemmeno specificamente dalla .
E' appena il caso di rilevare, infine:
- che anche vasta parte della giurisprudenza di merito è orientata favorevolmente alla tesi dei lavoratori (cfr. C. app. Napoli sent. n. 3484/2023; C. app. Ancona sent. n. 216/2021 R.G.);
Parte
- che, come è incontestatamente emerso nel corso della odierna discussione orale, anche altre si sono uniformate nello stesso senso;
- che anche l' , con recente parere versato in atti, ha dato atto che la nuova contrattazione CP_4 collettiva è stata adesivamente aggiornata “a seguito della giurisprudenza consolidatasi nel tempo alla quale le ed Enti del comparto della sanità si erano già dovute adeguare”, e ciò in riferimento CP_1
“ad ogni turno programmato in giorno festivo infrasettimanale sia esso concorrente al debito orario mensile sia esso ulteriore rispetto al medesimo debito”; che tale evoluzione si è avuta perfino nel diverso settore delle Regioni ed altri Enti locali, nel quale pure con il contratto del 16.11.2022 è stata prevista la c.d. “paga doppia” per il giorno festivo infrasettimanale in favore del personale turnista”.
Ed è proprio alla luce di tali precedenti giurisprudenziali che questo giudicante ha ritenuto di dover modificare il proprio orientamento .
E' vero , infatti , che secondo la Costituzione i giudici sono soggetti soltanto alla legge ( art. 101
Cost.) e che , pertanto , ciascun giudice può decidere in autonomia senza doversi necessariamente conformare alle pronunce già rese su casi analoghi , ma non si può negare l'importanza del precedente ai fini della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento .
Pur senza avere efficacia vincolante, infatti , il precedente ha un'indubbia valenza anche all'interno del nostro ordinamento: ciò soprattutto se l'iter logico-argomentativo dei giudici è particolarmente persuasivo o se la pronuncia proviene da organi autorevoli come le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.Lo stesso art. 360 bis c.p.c., nella sua formulazione attuale, prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte” e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento espresso.Pur non rinnegando il cambiamento, inevitabile e quantomai necessario, ogni ordinamento giuridico cela infatti in sé un'innata esigenza di stabilità, che a sua volta affonda le proprie radici nel principio di certezza del diritto e nella tutela dell'affidamento. Ciascun individuo ha infatti il diritto di conoscere in anticipo le conseguenze giuridiche delle proprie azioni, senza dover sottostare a continue inversioni di rotta della giurisprudenza che spesso pregiudicano il diritto di difesa, scoraggiando possibili iniziative giudiziarie a causa dell'esito incerto del giudizio o penalizzando chi ha fatto affidamento su un certo orientamento.
E dunque , proprio valorizzando l'importanza del precedente giudiziario ai fini della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento , questo giudice ha ritenuto di doversi conformare alle pronunce ormai unanimi rese dalla locale Corte d'Appello , con il conseguente accoglimento della domanda attorea .
Per quanto riguarda la quantificazione delle pretese , infatti , si può affermare che la documentazione
Parte allegata , considerata unitamente alla mancata contestazione da parte dell' rimasta contumace , sia sufficiente a suffragare la domanda per come formulata .
Sussistono tuttavia giusti motivi , in considerazione del diverso orientamento giurisprudenziale espresso per il passato da questo giudicante , per compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso e , per l'effetto , condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t. , al Parte_13
pagamento in favore di : : € 3.022,00; Parte_1
: € 2.199,00; Parte_2
: € 2.247,00; Parte_3
: € 3.186,00; Parte_4
: € 3.066,00; Parte_5
: € 463,00; Parte_6
: € 2.099,00; Parte_7
€ 300,00; Parte_8
: € 257,00; Parte_9
: € 4.296,00; Parte_10
: € 3.592,00; Parte_11
: € 1.043,00; oltre interessi legali. Parte_12
2.compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 29 maggio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio