Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1293/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RN
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. 1293/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. BRUNORI ERIKA CP_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...]; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cumulo di domanda di separazione giudiziale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Con ricorso depositato il 06.06.2023 ha chiesto la separazione e la successiva CP_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio dal coniuge , esponendo che il CP_2 matrimonio è stato celebrato in RA UR (Albania) in data 04.02.2019 e che dall'unione non sono nati figli. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che la relazione affettiva tra le parti è terminata essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi a causa di condotte del marito. Invero, la ricorrente ha esposto che il resistente avrebbe posto in essere condotte contrarie ai doveri matrimoniali non adempiendo ai propri doveri di mantenimento e ponendo in essere comportamenti violenti e minacciosi. La ricorrente, inoltre, ha esposto che il resistente, durante un viaggio in Albania, veniva tratto in arresto per motivi alla stessa sconosciuti e che, quindi, la stessa faceva ritorno in Italia andando a vivere nella abitazione con i di lei genitori.La ricorrente ha rappresentato di svolgere attività lavorativa quale barista con reddito mensile netto di euro 1.000 e che il resistente, durante la convivenza, avrebbe lavorato quale dipendente percependo reddito mensile netto di euro 1.500 circa. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di disporre, inaudita altera parte, l'allontanamento dalla casa familiare del resistente con contestuale divieto di avvicinamento alla ricorrente e, in ogni caso, pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, con richiesta, decorsi i termini di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti alle medesime condizioni della separazione.
Fissata l'udienza per la valutazione della domanda di emissione di ordine di protezione, all'udienza del 5 luglio 2023 sono comparsi come informatori i genitori della ricorrente.
Escussi gli informatori, la decisione è stata riservata avendo il difensore della ricorrente insistito per l'accoglimento del ricorso.
A scioglimento della riserva assunta, la Presidente delegata ha pronunciato l'ordine di protezione ordinando la immediata cessazione della condotta pregiudizievole ai danni di e CP_1 disponendo l'allontanamento di dalla casa familiare, con fissazione della CP_2 successiva udienza per la comparizione delle parti.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti la Presidente delegata dichiarava la contumacia del resistente non comparso e fissava udienza per la decisione.
All'udienza del 02.04.2025 dinanzi alla Presidente delegata parte ricorrente ha chiesto la pronuncia provvisoria sullo status per poi proseguire per la pronuncia di divorzio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, ed acquisite le conclusioni del Pubblico
Ministero in data 10.04.2025.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Persistendo un contrasto sulle ulteriori domande, il giudizio deve proseguire per la relativa istruttoria, come da ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e per il matrimonio CP_2 CP_1 celebrato in RA UR (Albania), in data 04.02.2019;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di RN
(TR) (atto n. 82, parte II, serie C, uff. 1, dell'anno 2019)
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 26 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti