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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1092/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GO MA, Presidente
IC CO, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3946/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1771/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220179438090000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma quale soggetto deputato al controllo della dichiarazione Modello Unico 2019 (AI 2018) presentata dalla Resistente_1, per il recupero del credito di imposta previsto dall'art. 15, della Legge n. 220/2016 ed in virtù del quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 9720220179438090 in data 23.12.2022, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 1771/35/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 07/02/2024, con cui veniva accolto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto lesivo in tema di deduzioni del citato credito dall'imposta in discussione.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- la documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado esponeva dati che coincidevano con quelli presenti in anagrafe tributaria e sulla base dei quali la Dp aveva emesso la cartella di pagamento;
per il 2018 risultava che la società ricorrente non era titolare di alcun credito ed era pertanto in virtù di tale riscontro che il credito di imposta non poteva essere riconosciuto e si procedeva, quindi, al suo recupero per indebito utilizzo;
la scheda desunta dal portale riscossioni e monitoraggi del
MIBACT relativamente ai crediti della società contribuente, per l'anno 2018, riporta il valore 0,01.
Con atto di controdeduzioni della Resistente_1 S.R.L., in via pregiudiziale ed in rito si eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio per violazione del divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 57 del d. lgs. n. 546/1992; in ogni caso, si tenderebbe di fornire una motivazione postuma all'adozione della cartella di pagamento in discussione;
nel merito è stata inoltre eccepita l'infondatezza della pretesa erariale atteso che la disciplina di dettaglio del tax credit cinema è contenuta nel D.M. 15 marzo 2018 che, abrogando i previgenti D.M. 7 maggio 2009 e 5 febbraio 2015, ha definito in particolare i requisiti e le modalità di fruizione del medesimo. La normativa secondaria in materia espressamente prevede quale condizione esclusiva della fruibilità del credito in compensazione, la comunicazione del riconoscimento del medesimo da parte della Associazione_1: una volta ricevuta tale Comunicazione, ed integrate le condizioni indicate nelle lett. b) e c) del medesimo art. 6, comma 1, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, risultando invece inconferente il dato desumibile dal prospetto allegato all'atto di appello. Nel corso del periodo d'imposta 2018, dunque, la Società, a seguito del riconoscimento teorico del tax credit cinema avvenuto con la comunicazione prot. n. 11917 del 25 settembre 2017, ha utilizzato in compensazione tale credito per un importo complessivamente pari ad
Euro 18.873,00.
Con memoria illustrativa del 5 febbraio 2026 la parte appellata richiama quanto già statuito per un caso simile da questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 4, con la sentenza n.
7403/2025, depositata il 27 novembre 2025, pronunciandosi espressamente sul tema della asserita non decadenza dal beneficio fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione posta a base della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia di per sé idonea a superare le doglianze e le eccezioni prospettate nell'attuale fase.
In primo luogo prima di procedere al citato esame, giova segnalare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata dato che la produzione documentale di riferimento è intesa a ritenere insufficiente la prova a favore della contribuente della sussistenza del credito portato in deduzione, a prescindere dal dato meramente formale della mancata indicazione nel quadro RU del modello redditi del 2019. Ne consegue che l'argomento di per sé non è finalizzato ad ampliare il thema decidendum, ma a rafforzare le ragioni che hanno indotto l'organo dell'amministrazione finanziaria ad operare il recupero di imposta in sede di controllo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Secondo l'assunto del giudice di primo grado, dalle emergenze documentali in atti risulta che la ricorrente
è titolare di un credito di imposta di € 99.787,10, di cui € 26.293,85 aggiuntivi, credito che parzialmente compensato nell'anno di imposta 2018 per un importo di € 18.873,00 a mezzo di F24 telematico, anche se non è stato riportato nel quadro RU del modello redditi 2019. L'assunto della resistente secondo cui il credito de quo sarebbe dovuto essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione nel quadro RU deve essere disatteso in quanto questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di un credito cinema attribuito dal Mibact e come tale spettante, la sua omessa indicazione nel quadro RU rappresenta una violazione formale che ben può essere emendata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Secondo la parte appellata, la Società, a seguito della realizzazione dell'opera cinematografica
“Titolo_1”, ha chiesto ed ottenuto dalla DG Cinema il riconoscimento del tax credit cinema. Nello specifico, la Società, dopo aver seguito l'iter procedurale previsto inizialmente dal D.M. 7 maggio 2009
(medio tempore abrogato dal D.M. 15 marzo 2018), ha ottenuto il riconoscimento di un credito d'imposta teorico spettante per Euro 73.493,25, come da comunicazione prot. n. 11917 del 25 settembre 2017 (cfr. allegato n. 2 al ricorso introduttivo). Successivamente, a seguito dei mutamenti delle aliquote intervenuti con l'entrata in vigore del Legge n. 220/2016 e del D.M. 15 marzo 2018, la Associazione_1 ha riconosciuto in via definitiva la spettanza del Tax Credit Cinema per l'importo complessivo di Euro 99.787,10, di cui Euro
26.293,85 aggiuntivi rispetto a quanto già confermato nell'ambito della comunicazione del credito teorico spettante (cfr. allegato n. 3 al ricorso introduttivo).
Dal confronto testuale dei due provvedimenti richiamati non è affatto certo che per l'anno 2018 fosse stato già definitivamente riconosciuto il credito d'imposta in questione.
Infatti, dalla nota del MIBAC del 18.11.2019 per l'opera citata si attesta che, in relazione alla richiesta pervenuta in data 14 settembre 2019 ai sensi del D.M. 15.3.2018 relativa al “tax credit produzione nazionale” e sulla base delle autodichiarazioni prodotte contestualmente alla domanda, il conseguente credito d'imposta è stato ripartito per gli anni 2018 e 2019 per un importo pari a 0 e per l'anno 2020 per un valore pari ad € 26.293,85.
Allo stesso modo, non può costituire un valido elemento di prova circa l'esistenza di un diverso credito di imposta per l'anno 2018 la precedente nota del MIBAC del 25.8.2017, dove si precisa, tra l'altro, che l'effettivo riconoscimento del credito di imposta spettante si verificherà a seguito della presentazione dell'istanza definitiva prevista dall'art. 3, comma 3, del D.M. 7.5.2009.
Ciò è ragione sufficiente per dare credito, come giustamente ha fatto l'amministrazione finanziaria, ai dati desumibili dai portali del competente Ministero;
la spettanza degli invocati benefici economici non risultano essere acclarati da formali provvedimenti del Direttore Generale del Cinema del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, emessi il 25.8.2017 ed il 18.11.2019.
Giova, poi, segnalare che il dettato dell'art. 7 del citato D.M. dispone che il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la Associazione_1 abbia comunicato il riconoscimento della nazionalità italiana definitiva, il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d'imposta spettante;
b) le spese di distribuzione siano sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
Tale disposizione viene ribadita anche dal comma 4 dell'articolo precedente, secondo cui, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la Associazione_1, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta spettante. Il credito d'imposta e' utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento prevista al precedente periodo.
Giova inoltre segnalare che risulta del tutto irrilevante l'invocato precedente di questa Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado, sezione 4, n. 7403 del 27.11.2025. Il collegio ha dovuto dipanare, in quella sede, il quesito posto dalla società contribuente circa la valenza giuridica dell'omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito come ragione sufficiente per recuperare, attraverso il controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il credito posto indebitamente in compensazione.
Secondo la decisione richiamata si condivide l'opinione che la predetta omissione avrebbe un valore solo formale e non sostanziale e, quindi, non comportante la decadenza del beneficio e perciò sanabile mediante dichiarazione integrativa sia nella vigenza del decreto ministeriale del 15 Marzo 2018, che regola la fruizione del credito d'imposta in argomento e che non prevede alcuna decadenza, sia in base alla giurisprudenza pregressa, nella vigenza del precedente Decreto Ministeriale, non potendo tale fonte secondaria introdurre una decadenza dal beneficio fiscale.
Premesso che il perimetro di operatività del procedimento di controllo automatizzato e i relativi poteri spettanti all'amministrazione, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, consentono di operare, con procedure automatizzate, un controllo formale con l'unico limite che esso non deve toccare la posizione sostanziale della parte contribuente e involvere profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria (Cass., Sez.
U., 08/09/2016, n. 17758), la stessa sezione afferma che, seppure il credito di imposta si riferisce ad un'opera pregressa, l'utilizzazione successiva per i redditi per il 2017, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2018 nella vigenza del nuovo decreto che ha abolito la decadenza, non può essere scevra di conseguenze poiché è evidente che, a fronte dell'esigenza di favorire il settore cinematografico, il legislatore ha fatto la chiara scelta di sacrificare quella di avere certezze rispetto alle risorse da erogare, di conseguenza il credito di imposta, che è stato espressamente riconosciuto dal Mibact sulla base della documentazione in atti, deve poter essere utilizzato dalla società sulla base della rettifica dando prevalenza all'effettiva esistenza del beneficio (dello stesso tenore la sentenza del 15.5.2025 n. 297 della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto).
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello dell'Agenzia delle Entrate va accolto perché fondato con riforma della decisione impugnata e reiezione del ricorso proposto.
Per il contenuto della domanda giudiziale e per la particolarità della disciplina anche regolamentare, modificata in limine litis, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi.
P.Q.M.
l'appello dell'Agenzia delle Entrate va accolto.
Compensa fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026. IL RELATORE IL PRESIDENTE
CO IC GO MA IN
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GO MA, Presidente
IC CO, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3946/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1771/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35
e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220179438090000 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma quale soggetto deputato al controllo della dichiarazione Modello Unico 2019 (AI 2018) presentata dalla Resistente_1, per il recupero del credito di imposta previsto dall'art. 15, della Legge n. 220/2016 ed in virtù del quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 9720220179438090 in data 23.12.2022, con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 1771/35/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 07/02/2024, con cui veniva accolto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto lesivo in tema di deduzioni del citato credito dall'imposta in discussione.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- la documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso del giudizio di primo grado esponeva dati che coincidevano con quelli presenti in anagrafe tributaria e sulla base dei quali la Dp aveva emesso la cartella di pagamento;
per il 2018 risultava che la società ricorrente non era titolare di alcun credito ed era pertanto in virtù di tale riscontro che il credito di imposta non poteva essere riconosciuto e si procedeva, quindi, al suo recupero per indebito utilizzo;
la scheda desunta dal portale riscossioni e monitoraggi del
MIBACT relativamente ai crediti della società contribuente, per l'anno 2018, riporta il valore 0,01.
Con atto di controdeduzioni della Resistente_1 S.R.L., in via pregiudiziale ed in rito si eccepisce l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio per violazione del divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 57 del d. lgs. n. 546/1992; in ogni caso, si tenderebbe di fornire una motivazione postuma all'adozione della cartella di pagamento in discussione;
nel merito è stata inoltre eccepita l'infondatezza della pretesa erariale atteso che la disciplina di dettaglio del tax credit cinema è contenuta nel D.M. 15 marzo 2018 che, abrogando i previgenti D.M. 7 maggio 2009 e 5 febbraio 2015, ha definito in particolare i requisiti e le modalità di fruizione del medesimo. La normativa secondaria in materia espressamente prevede quale condizione esclusiva della fruibilità del credito in compensazione, la comunicazione del riconoscimento del medesimo da parte della Associazione_1: una volta ricevuta tale Comunicazione, ed integrate le condizioni indicate nelle lett. b) e c) del medesimo art. 6, comma 1, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, risultando invece inconferente il dato desumibile dal prospetto allegato all'atto di appello. Nel corso del periodo d'imposta 2018, dunque, la Società, a seguito del riconoscimento teorico del tax credit cinema avvenuto con la comunicazione prot. n. 11917 del 25 settembre 2017, ha utilizzato in compensazione tale credito per un importo complessivamente pari ad
Euro 18.873,00.
Con memoria illustrativa del 5 febbraio 2026 la parte appellata richiama quanto già statuito per un caso simile da questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 4, con la sentenza n.
7403/2025, depositata il 27 novembre 2025, pronunciandosi espressamente sul tema della asserita non decadenza dal beneficio fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione posta a base della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia di per sé idonea a superare le doglianze e le eccezioni prospettate nell'attuale fase.
In primo luogo prima di procedere al citato esame, giova segnalare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata dato che la produzione documentale di riferimento è intesa a ritenere insufficiente la prova a favore della contribuente della sussistenza del credito portato in deduzione, a prescindere dal dato meramente formale della mancata indicazione nel quadro RU del modello redditi del 2019. Ne consegue che l'argomento di per sé non è finalizzato ad ampliare il thema decidendum, ma a rafforzare le ragioni che hanno indotto l'organo dell'amministrazione finanziaria ad operare il recupero di imposta in sede di controllo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Secondo l'assunto del giudice di primo grado, dalle emergenze documentali in atti risulta che la ricorrente
è titolare di un credito di imposta di € 99.787,10, di cui € 26.293,85 aggiuntivi, credito che parzialmente compensato nell'anno di imposta 2018 per un importo di € 18.873,00 a mezzo di F24 telematico, anche se non è stato riportato nel quadro RU del modello redditi 2019. L'assunto della resistente secondo cui il credito de quo sarebbe dovuto essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione nel quadro RU deve essere disatteso in quanto questa Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di un credito cinema attribuito dal Mibact e come tale spettante, la sua omessa indicazione nel quadro RU rappresenta una violazione formale che ben può essere emendata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Secondo la parte appellata, la Società, a seguito della realizzazione dell'opera cinematografica
“Titolo_1”, ha chiesto ed ottenuto dalla DG Cinema il riconoscimento del tax credit cinema. Nello specifico, la Società, dopo aver seguito l'iter procedurale previsto inizialmente dal D.M. 7 maggio 2009
(medio tempore abrogato dal D.M. 15 marzo 2018), ha ottenuto il riconoscimento di un credito d'imposta teorico spettante per Euro 73.493,25, come da comunicazione prot. n. 11917 del 25 settembre 2017 (cfr. allegato n. 2 al ricorso introduttivo). Successivamente, a seguito dei mutamenti delle aliquote intervenuti con l'entrata in vigore del Legge n. 220/2016 e del D.M. 15 marzo 2018, la Associazione_1 ha riconosciuto in via definitiva la spettanza del Tax Credit Cinema per l'importo complessivo di Euro 99.787,10, di cui Euro
26.293,85 aggiuntivi rispetto a quanto già confermato nell'ambito della comunicazione del credito teorico spettante (cfr. allegato n. 3 al ricorso introduttivo).
Dal confronto testuale dei due provvedimenti richiamati non è affatto certo che per l'anno 2018 fosse stato già definitivamente riconosciuto il credito d'imposta in questione.
Infatti, dalla nota del MIBAC del 18.11.2019 per l'opera citata si attesta che, in relazione alla richiesta pervenuta in data 14 settembre 2019 ai sensi del D.M. 15.3.2018 relativa al “tax credit produzione nazionale” e sulla base delle autodichiarazioni prodotte contestualmente alla domanda, il conseguente credito d'imposta è stato ripartito per gli anni 2018 e 2019 per un importo pari a 0 e per l'anno 2020 per un valore pari ad € 26.293,85.
Allo stesso modo, non può costituire un valido elemento di prova circa l'esistenza di un diverso credito di imposta per l'anno 2018 la precedente nota del MIBAC del 25.8.2017, dove si precisa, tra l'altro, che l'effettivo riconoscimento del credito di imposta spettante si verificherà a seguito della presentazione dell'istanza definitiva prevista dall'art. 3, comma 3, del D.M. 7.5.2009.
Ciò è ragione sufficiente per dare credito, come giustamente ha fatto l'amministrazione finanziaria, ai dati desumibili dai portali del competente Ministero;
la spettanza degli invocati benefici economici non risultano essere acclarati da formali provvedimenti del Direttore Generale del Cinema del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, emessi il 25.8.2017 ed il 18.11.2019.
Giova, poi, segnalare che il dettato dell'art. 7 del citato D.M. dispone che il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la Associazione_1 abbia comunicato il riconoscimento della nazionalità italiana definitiva, il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d'imposta spettante;
b) le spese di distribuzione siano sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
Tale disposizione viene ribadita anche dal comma 4 dell'articolo precedente, secondo cui, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la Associazione_1, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta spettante. Il credito d'imposta e' utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento prevista al precedente periodo.
Giova inoltre segnalare che risulta del tutto irrilevante l'invocato precedente di questa Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado, sezione 4, n. 7403 del 27.11.2025. Il collegio ha dovuto dipanare, in quella sede, il quesito posto dalla società contribuente circa la valenza giuridica dell'omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito come ragione sufficiente per recuperare, attraverso il controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il credito posto indebitamente in compensazione.
Secondo la decisione richiamata si condivide l'opinione che la predetta omissione avrebbe un valore solo formale e non sostanziale e, quindi, non comportante la decadenza del beneficio e perciò sanabile mediante dichiarazione integrativa sia nella vigenza del decreto ministeriale del 15 Marzo 2018, che regola la fruizione del credito d'imposta in argomento e che non prevede alcuna decadenza, sia in base alla giurisprudenza pregressa, nella vigenza del precedente Decreto Ministeriale, non potendo tale fonte secondaria introdurre una decadenza dal beneficio fiscale.
Premesso che il perimetro di operatività del procedimento di controllo automatizzato e i relativi poteri spettanti all'amministrazione, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, consentono di operare, con procedure automatizzate, un controllo formale con l'unico limite che esso non deve toccare la posizione sostanziale della parte contribuente e involvere profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria (Cass., Sez.
U., 08/09/2016, n. 17758), la stessa sezione afferma che, seppure il credito di imposta si riferisce ad un'opera pregressa, l'utilizzazione successiva per i redditi per il 2017, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2018 nella vigenza del nuovo decreto che ha abolito la decadenza, non può essere scevra di conseguenze poiché è evidente che, a fronte dell'esigenza di favorire il settore cinematografico, il legislatore ha fatto la chiara scelta di sacrificare quella di avere certezze rispetto alle risorse da erogare, di conseguenza il credito di imposta, che è stato espressamente riconosciuto dal Mibact sulla base della documentazione in atti, deve poter essere utilizzato dalla società sulla base della rettifica dando prevalenza all'effettiva esistenza del beneficio (dello stesso tenore la sentenza del 15.5.2025 n. 297 della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto).
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello dell'Agenzia delle Entrate va accolto perché fondato con riforma della decisione impugnata e reiezione del ricorso proposto.
Per il contenuto della domanda giudiziale e per la particolarità della disciplina anche regolamentare, modificata in limine litis, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi.
P.Q.M.
l'appello dell'Agenzia delle Entrate va accolto.
Compensa fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026. IL RELATORE IL PRESIDENTE
CO IC GO MA IN