Ordinanza cautelare 8 novembre 2018
Sentenza 4 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/08/2023, n. 13130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13130 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/08/2023
N. 13130/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09735/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9735 del 2018, proposto da
Rocket S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Algieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 24 aprile 2018 prot. n. PS10816
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 6763 dell’8 novembre 2018;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La società Rocket S.r.l. – attiva, attraverso il sito web www.triveo.it, nel settore del commercio di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e altri componenti elettrici – ha impugnato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”), con il quale è stata irrogata alla società una sanzione pari a euro 300.000,00, per aver posto in essere una pratica commerciale aggressiva, ai sensi degli artt. 24, 25, lett. d), del Codice del Consumo, e per aver violato gli artt. 49, comma 1, lett. a), c), h), m), n) e v) , 54, comma 1, 56, comma 1, 57, commi 1 e 2, 61, comma 1, 62, comma 1, 63, comma 1, e 66 bis del Codice del Consumo.
2. – La pratica commerciale “aggressiva”, contestata a Rocket S.r.l., è stata integrata da una serie di condotte poste in essere nelle fasi di vendita e post-vendita di prodotti elettronici attraverso il sito internet triveo.it , consistite in:
(i) aver presentato come “disponibili” dei prodotti offerti sul sito internet e aver poi dato seguito alle procedure di acquisto degli stessi da parte dei consumatori (pagamento, mail di conferma), pur essendo a conoscenza che tali prodotti non risultavano nella sua disponibilità;
(ii) non aver consegnato la merce ordinata e pagata dai consumatori;
(iii) nell’ambito dell’assistenza prestata ai consumatori, aver divulgato informazioni false e contradditorie, in merito al reale stato degli ordini di acquisto e alle effettive tempistiche di consegna;
(iv) aver posto ostacoli al rimborso del prezzo pagato dei consumatori, nonostante numerose richieste e reclami.
L’Autorità ha ritenuto che tali condotte, complessivamente intese, abbiano integrato una pratica commerciale aggressiva, in quanto “ le modalità informative presenti sul sito in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti in line risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso e, quindi, successivamente all’annullamento dell’ordine, non riescono ad ottenere dal professionista il rimborso dei soldi versati ” (cfr. provvedimento, punto 45).
Le indicazioni fuorvianti date ai consumatori in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti on-line sono state idonee ad indurli in errore, spingendoli ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso e che è risultata poi per essi pregiudizievole, posto che, successivamente all’annullamento dell’ordine, non sono, comunque, riusciti ad ottenere il rimborso dei soldi versati.
3. – La violazione degli artt. 49, 54, 56, 57, 61, 62, 63 e 66 bis del Codice del Consumo è stata integrata, secondo l’Autorità, dall’assenza e dall’incompletezza della pubblicazione, sul sito del professionista, delle informazioni normativamente previste in ordine ai recapiti del professionista, al diritto di recesso, alla garanzia legale di conformità, al meccanismo extra-giudiziale di reclamo e, infine, al foro competente.
4. – Avverso tale provvedimento, Rocket S.r.l. ha svolto un’unica, articolata censura di illegittimità per eccesso di potere per mancanza, illogicità e insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio, rilevando, in sintesi, che l’Autorità:
(i) non avrebbe adeguatamente apprezzato l’assenza di responsabilità in capo alla società nella vicenda in questione, posto che la mancata consegna dei prodotti ai clienti sarebbe stata causata dall’inadempimento dei fornitori e il mancato rimborso del prezzo pagato dai clienti sarebbe stato addebitabile agli istituti di credito che avrebbero chiuso le linee di credito alla società;
(ii) non avrebbe preso atto delle iniziative poste in essere dalla società, dopo l’apertura del procedimento sanzionatorio, per la gestione dei clienti insoddisfatti e il parziale rimborso degli stessi.
5. – Si è costituita in causa l’AGCM, per chiedere il rigetto nel merito del ricorso.
6. – Con ordinanza n. 6763 dell’8 novembre 2018, questo Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare proposta dalla ricorrente, in quanto “ in esito al sia pure sommario esame della fase cautelare, i motivi di ricorso non risultano assistiti da apprezzabile fumus, né, peraltro, dal periculum in mora prospettato dal ricorrente, tenuto conto del fatto che il provvedimento impugnato non ha disposto l’oscuramento del sito ”.
L’ordinanza cautelare non è stata impugnata in appello.
7. – In vista dell’udienza di discussione nel merito del ricorso, l’AGCM ha depositato la memoria conclusiva.
8. – All’udienza pubblica del 5 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. – Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
10. – Il Collegio osserva, in punto di fatto, che l’Autorità ha accertato che, a decorrere (almeno) dal mese di maggio 2016, numerosi consumatori, che avevano effettuato un ordine di acquisto di prodotti sul sito internet www.triveo.it e versato il relativo prezzo, non avevano poi ricevuto la consegna del prodotto acquistato, nonostante i prodotti risultassero “disponibili” sulla schermata del sito al momento dell’acquisto, e l’ordine fosse stato “confermato”.
Dopo l’acquisto del prodotto, inoltre, i consumatori che inviavano al professionista reclami o richieste di informazioni ricevevano risposte vaghe e talvolta non veritiere in merito ai tempi di consegna dei beni.
Un numero rilevante di consumatori, infine, non otteneva il rimborso del prezzo pagato, una volta esercitato il diritto di recesso ( cfr . provvedimento sanzionatorio, paragrafi nn. 40 – 43).
Più in dettaglio, a seguito dell’ispezione presso la sede della società, l’Autorità ha accertato che, nel corso dell’anno 2017, Rocket S.r.l. ha ricevuto complessivamente n. 12.365 ordini di acquisto di prodotti e ne ha evasi regolarmente solo n. 6.405, ossia circa la metà.
Della restante metà di ordini ricevuti, e non evasi, alcuni sono stati annullati (n. 1.290), altri sono stati rimborsati (n. 1.957) seppur con grave ritardo, altri ancora – ben n. 1.416 – sono risultati, alla fine del 2017, ancora da rimborsare, n. 391 ancora in corso di lavorazione e ulteriori n. 906 sono stati bloccati per problemi di pagamento ( cfr . provvedimento, par. 21).
Con riferimento agli ordini non evasi, l’Autorità ha potuto appurare – attraverso un’analisi approfondita della corrispondenza intercorsa tra i clienti e il professionista – che Rocket S.r.l. aveva posto in essere un “comportamento ricorrente”, così strutturato:
- l’ordine del cliente veniva accettato anche se il prodotto non era nella disponibilità di Rocket S.r.l. e, dunque, non poteva essere consegnato;
- al primo reclamo del cliente, Rocket S.r.l. chiedeva i dati amministrativi dell’ordine e rassicurava l’acquirente in merito alla consegna del bene ordinato;
- successivamente, a seguito della reiterazione del reclamo da parte del cliente, il professionista dichiarava che i ritardi erano dovuti a problemi amministrativi e/o a ritardi nella spedizione;
- infine, a seguito della richiesta di rimborso da parte dell’acquirente, replicava la stessa strategia e, alla fine, non procedeva al rimborso ( cfr . provvedimento, par. n. 23 e reclami ivi citati).
I clienti che sono riusciti ad ottenere un qualche rimborso da Rocket S.r.l. sono stati, principalmente, coloro che hanno accettato degli accordi di natura transattiva, per mezzo dei rispettivi consulenti legali.
La veridicità delle riferite circostanze di fatto risulta comprovata dai documenti acquisiti dall’Autorità nel corso dell’accertamento ispettivo, nonché dal contenuto delle segnalazioni dei consumatori ( cfr . punto n. 18 del provvedimento e le segnalazioni ivi indicate).
Tale veridicità non è stata, peraltro, contestata da Rocket S.r.l. né durante la fase istruttoria del procedimento ispettivo dell’Autorità, né nell’atto introduttivo del presente giudizio.
La ricorrente si è, invero, limitata ad affermare la non imputabilità delle predette condotte ad una sua diretta responsabilità e a censurare la qualificazione delle stesse come pratiche commerciali scorrette secondo le disposizioni del Codice del Consumo.
11. – Più in particolare, con l’unico motivo di ricorso, Rocket S.r.l. ha censurato il provvedimento sanzionatorio sotto il profilo dell’eccesso di potere per mancanza, illogicità e insufficiente motivazione, rilevando in sintesi che:
- nel corso dei primi tre anni di operatività del sito internet triveo.it (dal 2014 ai primi mesi del 2017), tutti gli ordini dei clienti sarebbero stati evasi con regolarità;
- di conseguenza, la società avrebbe deciso di ampliare l’offerta di prodotti in listino, promuovendo sul sito internet tutto il catalogo dei suoi fornitori, sfruttando le loro giacenze di magazzino attraverso il meccanismo del c.d. “ drop shipping ”;
- tuttavia, nel corso del 2017, sarebbero iniziati “ problemi di ordine logistico ” che hanno comportato “ l’impossibilità di spedire ai clienti i prodotti acquistati e già pagati ”, nonostante i fornitori continuassero a rassicurare la società “ della disponibilità dei prodotti non riuscendo, però, a consegnarli nei tempi previsti ”;
- la ricorrente si sarebbe, così, attivata per porre rimedio e inviare ai clienti i prodotti ordinati, anche acquistandoli presso altre piattaforme, ma alcuni dei clienti non avrebbero voluto attendere oltre, chiedendo di essere rimborsati immediatamente;
- a quel punto, tuttavia, “ le banche affidatarie, alla luce del rating negativo che emergeva dall’andamento commerciale degli ultimi mesi, chiudevano gli affidamenti alla società ”, impedendo così a quest’ultima di provvedere al rimborso dei corrispettivi pagati per i prodotti non consegnati;
- la società avrebbe allora dato mandato ad un professionista legale per trovare una soluzione bonaria alle varie istanze.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente ritiene che l’AGCM abbia irrogato una “ sanzione del tutto immotivata perché tiene in esclusiva considerazione l’indubitabile momento lesivo dei diritti dei compratori ma ne attribuisce, immotivatamente, la causa alla società ricorrente pur in presenza di circostanze palesemente scriminanti sopra descritte e attribuendo alla società, oggi ricorrente, condotte commerciali aggressive che non si sono nella realtà mai configurate ” (ricorso, pag. 5).
In altri termini, secondo Rocket S.r.l., la responsabilità per le problematiche insorte nella consegna dei prodotti e nel rimborso dei corrispettivi sarebbe da attribuire unicamente:
(i) ai fornitori della società, non potendosi imporre a quest’ultima “ un indebito obbligo di controllo e verifica dei propri fornitori e della loro serietà, così stringente da essere di fatto evidentemente impossibile ”;
(ii) agli istituti di credito che, bloccando gli affidamenti, non hanno consentito alla società di rimborsare il prezzo pagato dai clienti.
11.1. – Tali censure non possono essere accolte.
11.2. – Osserva, in proposito, il Collegio che la contestazione rivolta dall’Autorità a Rocket S.r.l. non è incentrata unicamente sull’inadempimento (sistematico) all’obbligo di consegna dei prodotti acquistati dai consumatori sul sito triveo.it , ma ha ad oggetto una pratica commerciale ben più ampia e articolata, che:
- è iniziata, “a monte”, con la messa in vendita sul sito di prodotti reclamizzati come “disponibili”, nonostante fossero note le difficoltà di approvvigionamento dei prodotti dai fornitori;
- è proseguita con il perfezionamento dell’ordine e l’addebito del corrispettivo al cliente;
- si è concretizzata, “a valle”, con la mancata consegna del prodotto e l’invio di informazioni false e decettive sulle reali tempistiche di consegna di quanto acquistato;
- si è conclusa con il mancato rimborso del prezzo a seguito dell’esercizio del diritto di recesso.
Il professionista, dunque, in contrasto con il dovere di diligenza su di esso gravante ai sensi del Codice del consumo, ha - innanzitutto - omesso di avvertire in modo adeguato i clienti del fatto che i prodotti messi in vendita non fossero effettivamente disponibili.
La mancata informazione di tale circostanza ha indotto i consumatori ad effettuare un acquisto sul sito triveo.it che altrimenti non avrebbero concluso.
Nel mercato dell’ e-commerce , infatti, il consumatore può rivolgersi a differenti piattaforme, e la scelta di acquistare sull’una o sull’altra è determinata, oltre che dal prezzo proposto, anche dalla disponibilità del prodotto e dal tempo necessario per riceverlo.
Di conseguenza, Rocket S.r.l., nel rispetto della diligenza professionale ad essa richiesta, avrebbe dovuto fornire adeguatamente ai consumatori, in modo chiaro e corretto, sin dal primo contatto, tutte le informazioni utili ad assumere le rispettive decisioni di natura commerciale, ivi comprese quelle relative all’eventuale mancata disponibilità immediata del prodotto e ai tempi orientativi di consegna.
Tali informazioni non sono state, invece, in alcun modo rese da Rocket S.r.l., la quale al contrario ha accettato la ricezione di ordini di acquisto per dei prodotti che già sapeva di non poter consegnare.
Ebbene, rispetto alle descritte carenza informative, viene in rilievo una responsabilità diretta di Rocket S.r.l., in ordine alla quale nessun rilievo scriminante possono avere le condotte poste in essere dai suoi fornitori.
In altri termini, il fatto che Rocket S.r.l. abbia ricevuto in ritardo la consegna della merce da parte dei suoi fornitori e, dunque, non sia riuscita, a sua volta, a consegnare i prodotti ai clienti nei termini prospettati, non elimina la sua responsabilità “a monte” per aver messo in vendita dei prodotti reclamizzati come “disponibili”, quando, in realtà, ben sapeva che non lo fossero.
Rocket S.r.l., infatti, avrebbe dovuto diligentemente prender atto della situazione di difficoltà nell’approvvigionamento dei prodotti ed evitare di mettere in vendita dei beni che non era in condizione di consegnare ai clienti.
Le censure della ricorrente sulla responsabilità dei fornitori appaiono, pertanto, “fuori fuoco” e del tutto eccentriche rispetto a questo primo profilo di contestazione svolto dall’Autorità.
11.3. – In secondo luogo, i ritardi dei fornitori nella consegna della merce non sono idonei a giustificare nemmeno il mancato adempimento di Rocket S.r.l. ad un numero così rilevante di ordini tra tutti quelli ricevuti dai clienti nel corso del 2017 (pari a circa la metà degli ordini complessivi).
L’inadempimento dei fornitori, infatti, era un evento assolutamente prevedibile che rientrava nella sfera di controllo di Rocket S.r.l.
Il professionista che commercializza prodotti tramite l’ e-commerce deve, infatti, dotarsi di un’idonea organizzazione aziendale che gli consenta di far fronte alla consegna dei prodotti che essa reclamizza sul proprio sito. In mancanza, si configurano gli estremi di una responsabilità soggettiva che trova la sua ratio proprio in una colpa organizzativa dell’imprenditore ( cfr . T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 21 dicembre 2021, n. 13223).
In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa formatasi in merito alle pratiche commerciali scorrette, la quale ha evidenziato che, nei casi in cui un professionista si avvalga, nell’esecuzione della propria attività di vendita, dell’ausilio o dell’interposizione di soggetti terzi, il canone della diligenza richiesto impone di monitorare e controllare il comportamento tenuto da tali soggetti terzi ( cfr . Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 665).
La mancata predisposizione di adeguati strumenti di controllo rappresenta, così, una condotta non conforme al normale grado della specifica diligenza, competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti ( cfr . TAR Lazio – Roma, Sez. I, 11 ottobre 2022, n. 12881).
Alla luce di tali considerazioni, deve quindi ritenersi corretta l’affermazione dell’Autorità che ha ritenuto che la ricorrente “ non è stata in grado di giustificare le ragioni per cui si è prodotto un numero così rilevante di violazioni a danno dei consumatori, limitandosi il professionista a richiamare generiche problematiche di approvvigionamento e di liquidità ”; problematiche, queste ultime, che evidentemente avrebbero dovuto essere gestite e risolte dalla stessa ricorrente prima di mettere in vendita i prodotti sul sito.
11.4. – Rocket S.r.l. si è, inoltre, resa responsabile di gravi violazioni del dovere di diligenza su di essa incombente anche nella fase post-vendita, laddove ha reso informazioni false e contraddittorie sullo stato degli ordini e sulle tempistiche di consegna degli stessi e ha, poi, ostacolato o differito il rimborso del prezzo pagato dai clienti a seguito del recesso degli stessi.
L’Autorità ha, infatti, accertato che, prima dell’apertura del procedimento sanzionatorio, il professionista ha raramente fornito risposte ai reclami dei clienti e che, quando ciò è avvenuto, tali risposte sono state vaghe e indeterminate, del tutto inadeguate a fornire ai consumatori le informazioni necessarie.
È stato accertato, inoltre, che il professionista ha scientemente frapposto ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei clienti, non rimborsando il prezzo ricevuto a seguito del recesso dal contratto.
Con riferimento a tali condotte a nulla valgono le difese di Rocket S.r.l. in merito al fatto che gli istituti di credito abbiano interrotto le linee di credito, posto che il professionista avrebbe dovuto restituire le medesime somme che aveva ricevuto dai clienti e non effettuare nuovi esborsi non preventivati.
La mancanza di disponibilità finanziarie non costituisce peraltro, come ampiamente noto, una causa di esonero dalla responsabilità per inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, tanto più se tale inadempimento si inserisce nell’ambito di una più ampia condotta scorretta posta ai danni dei creditori (consumatori).
Né appaiono condivisibili i rilievi difensivi concernenti le azioni poste in essere dalla ricorrente successivamente all’avvio del procedimento, volte a gestire i reclami dei clienti e a rimborsare una parte degli stessi.
L’Autorità ha, infatti, accertato che alla data di chiusura dell’istruttoria vi erano ancora numerosi clienti non rimborsati e che, di conseguenza, la pratica commerciale aggressiva non poteva dirsi conclusa ( cfr . provvedimento impugnato, par. 51).
11.5. – Alla luce di tutto quanto sopra osservato, il Collegio ritiene assolutamente corrette le valutazioni dell’AGCM, secondo cui le descritte condotte di Rocket S.r.l. abbiano integrato una pratica commerciale scorretta, sub specie “pratica commerciale aggressiva”.
L’art. 24 del Codice del Consumo, nel descrivere la pratica commerciale aggressiva, pur indicando alcune possibili modalità, collega la ricorrenza dell’illecito ad una valutazione finalistica, ravvisabile ogni volta che “ nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso ”, la condotta del professionista, creando un indebito condizionamento, “ limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ” ( cfr . T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 maggio 2021, n. 5449).
In relazione alla definizione di “pratica aggressiva”, è stato condivisibilmente affermato che l’indebito condizionamento che la contraddistingue comprende tutti i casi in cui, pur senza vere e proprie molestie o coercizioni, sia comunque rinvenibile uno sfruttamento, da parte del professionista, di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitarne notevolmente la capacità di prendere una decisione consapevole ( cfr . T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 12 maggio 2023, n. 8210).
Invero, le pratiche commerciali aggressive non sono necessariamente connotate dal ricorso alla violenza fisica o verbale, ma sono certamente caratterizzate dal fatto che il consumatore viene a trovarsi in una situazione di stress che lo condiziona nel decidere e tale stress ben può essere determinato da condotte del professionista ripetute e irriguardose degli interessi del cliente ( cfr . T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 2245).
Alla luce delle ricordate coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che le condotte contestate a Rocket S.r.l. – complessivamente considerate – siano, senz’altro, riconducibili alla nozione di pratica commerciale “aggressiva”, avendo il professionista esercitato nei confronti dei consumatori un indebito condizionamento del loro processo decisionale.
Il carattere “aggressivo” della condotta è stato, infatti, integrato dall’aver venduto dei prodotti che non erano nella disponibilità immediata del venditore e che, conseguentemente, non venivano consegnati ai consumatori, nonché nell’aver frapposto ostacoli all’esercizio del diritto di recesso (mediante comunicazioni decettive sullo stato degli ordini e dei tempi di consegna) e alla restituzione dell’importo pagato a seguito dello scioglimento del contratto.
La condotta descritta, complessivamente considerata, è stata idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, inducendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso.
Come correttamente osservato dall’Autorità, infatti, i consumatori basano la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come disponibile. Inoltre i consumatori, contestualmente all’effettuazione dell’ordine, provvedono all’immediato pagamento del bene prescelto e, successivamente all’annullamento dell’ordine e/o alla risoluzione del contratto per il ritardo nella consegna, se non riescono ad ottenere dal professionista l’immediato rimborso delle somme versate, vengono gravemente limitati nell’esercizio dei loro diritti.
L’Autorità ha, altresì, evidenziato come, anche nei casi in cui il rimborso veniva effettivamente riconosciuto, ciò si è realizzato solo all’esito di numerosi reclami da parte dei consumatori, cui è stato, pertanto, imposto un eccessivo onere per l’esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, deve rilevarsi come la giurisprudenza abbia già espressamente ritenuto che, sulla scorta dell’art. 25, comma 1, lett. d) del Codice del Consumo (“ Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: … d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista ”), la condotta del professionista che non provvede spontaneamente al rimborso di quanto versato dal consumatore per il pagamento di un prodotto risultato non disponibile comporti un ostacolo all’esercizio del diritto di rimborso e, dunque, integri una pratica commerciale aggressiva, così come correttamente rilevato dall’Autorità nel caso di specie ( cfr . T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 29 luglio 2016, n. 8801).
Alla stregua di tutto quanto sopra illustrato, il Collegio ritiene che le valutazioni dell’Autorità sulla natura aggressiva della pratica posta in essere da Rocket S.r.l. risultino immuni da vizi.
12. – Al termine dell’istruttoria, l’Autorità ha, inoltre, accertato che sul sito di Rocket S.r.l. non fossero pubblicate, o comunque fossero gravemente incomplete, le informazioni relative a (i) recapiti attraverso i quali contattare il professionista, (ii) condizioni e termini per esercitare il diritto di recesso e la garanzia legale di conformità, (iii) meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso e (iv) foro competente per le controversie, che è indicato in quello di Roma.
Anche con riferimento a queste circostanze, la società ricorrente non ne ha contestato la veridicità, ma si è limitata ad affermare che, nel corso del procedimento ispettivo, essa avrebbe provveduto a modificare il contenuto del sito internet , indicando un recapito telefonico ed e-mail diretto, a rendere disponibile un modulo per l’esercizio del diritto di recesso e a aggiornare le condizioni di vendita includendo le informazioni relative al foro, all’organismo di conciliazione e all’ambito di applicazione delle garanzie legali.
Tali affermazioni confermano, dunque, espressamente la correttezza degli accertamenti svolti dall’Autorità nel corso del procedimento ispettivo.
Risulta, così, corretta anche la contestazione, formulata dall’Autorità, di aver violato gli obblighi informativi precontrattuali, gravanti sul professionista ai sensi degli artt. 49, comma 1, lettere a), c), h), m), n), e v), 54 comma 1, 56, comma 1, 57, comma 1 e 2, 61, comma 1, 62, comma 1, 63, comma 1, e 66 bis del Codice del Consumo.
Si evidenzia, da ultimo, come l’Autorità abbia preso atto delle misure predisposte da Rocket S.r.l. per implementare il contenuto informativo del sito internet e che, per l’effetto, abbia ritenuto cessate le condotte contestate alla fine del mese di dicembre 2017 ( cfr . provvedimento impugnato, par. 52).
13. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Rocket S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di lite in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO