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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 162/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 162 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Martino per procura allegata;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Granata per procura allegata;
- appellante incidentale -
, nato a [...] il [...]; Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Bruno per procura allegata;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
3194/2024, pubblicata il 27/12/2024 (azione revocatoria ordinaria).
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., la sentenza in oggetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore del contratto di Controparte_2 compravendita stipulato con atto pubblico del 2.5.2014, con il quale
[...]
ha venduto alla moglie con riserva di diritto di CP_1 Parte_1
1 abitazione vitalizio, un appartamento al piano terra sito in Nocera Superiore via
Indipendenza n. 15 (foglio 5, part.lla 497 sub 13).
Il giudice di primo grado espone, in motivazione, che non è contestata, ed è documentalmente provata, la sussistenza del credito di nei Controparte_2 confronti del venditore , avente ad oggetto la restituzione della Controparte_1 somma consegnata con contratto di mutuo stipulato nel 2009; che trattasi di un credito sorto anteriormente rispetto all'atto di disposizione del 2.5.2014; che il trasferimento immobiliare non può considerarsi avvenuto anteriormente al credito, con la scrittura privata del 9.1.2006 intervenuta tra i coniugi Controparte_3 poiché, pur essendo idonea a produrre effetti reali, si tratta tuttavia di una scrittura non autenticata recante una data non certa riguardo ai terzi, ai sensi dell'art. 2704
c.c.; che la scrittura diventa certa e opponibile ai terzi solo dalla data di stipula dell'atto pubblico del di compravendita del 2.5.2014, che ne trasfonde il contenuto, di qui la posteriorità dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito;
che sussiste il c.d. eventus damni, dato che l'attore ha documentato che il debitore ha venduto l'unico bene di sua proprietà, mentre non rileva la Controparte_1 circostanza che sia titolare di redditi mensili da lavoro (oggi pensione), atteso che tali importi sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto;
che sussiste il requisito della cd. scientia damni, sia in capo al debitore venditore (il quale non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte del mutuante), sia in capo all'acquirente “essendo del tutto plausibile che, in un Parte_1 normale rapporto di coniugio e di convivenza coniugale che peraltro, dura da oltre quarant'anni, la moglie fosse al corrente delle vicende relative alla situazione economica del marito ed intendesse comunque “salvare”, nell'interesse dei figli,
l'unico immobile di proprietà dello stesso”.
La sentenza di primo grado dichiara, poi, inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata svolta da nei confronti dell'altro Parte_1 convenuto , diretta ad ottenere la restituzione del prezzo della Controparte_1 compravendita, dato che la revocatoria non scioglie il contratto di compravendita, che rimane pienamente valido e vincolante tra i contraenti, ma determina una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante.
L'appello principale propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1 impugnazione, censura l'omessa pronuncia sulla sua eccezione di nullità o
2 inammissibilità della domanda per genericità, essendo priva della contestazione di anteriorità o posteriorità dell'atto di compravendita al sorgere del credito, nonché della menzione sulla sussistenza o meno del dolo generico o del dolo specifico in capo alla Pt_1
Il secondo motivo ripropone l'anteriorità dell'atto di compravendita, risalente alla scrittura privata del 2006, rispetto al sorgere del credito di . Controparte_2
Sostiene l'appellante che “vi sono numerosissimi elementi di prova a sostegno dell'anteriorità della scrittura privata: 1) i versamenti effettuati aventi data certa e mai contestati;
2) la mancata contestazione di controparte della scrittura del 2006 limitandosi la stessa a sottolineare una non meglio specificata simulazione del pagamento del prezzo e non provata;
3) la lettera raccomandata della sig,ra del 2013; 4) la lettera raccomandata per avv. Di Martino del 2013 che Pt_1 richiama la scrittura di compravendita del 2006”; che “il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la vendita anteriore alla formazione del credito e pertanto rigettare la domanda per mancanza di contestazione e di prova del dolo specifico in capo alla sig.ra . Pt_1
Il terzo motivo di appello avversa la sussistenza della scientia damni, che il primo giudice ritiene provata in ragione del rapporto di coniugio, senza valutare “le prove prodotte e richieste dalle parti (circostanze mai contestate dalla controparte) quali l'avvenuta separazione di fatto tra le parti”.
Il quarto motivo deduce la violazione del principio di non contestazione, dato che l'attore non ha mai contestato la scrittura del 2006, né la crisi coniugale, limitandosi a contestare solo la simulazione del pagamento. Ad avviso dell'appellante, il primo giudice “avrebbe dovuto ritenere provato il contenuto e la data dell'atto dispositivo e l'avvenuta separazione di fatto tra le parti” e “anche per il principio di non contestazione, ritenere provata l'anteriorità della compravendita rispetto al sorgere del credito e la separazione di fatto tra il sig. e la sig,ra CP_1
. Pt_1
Il quinto motivo contrasta il presupposto dell'eventus damni. Sostiene
l'appellante che dalla documentazione prodotta da emerge “una Controparte_1 capacità patrimoniale elevata da parte dello stesso. Difatti sia nel 2006 quanto nel
2014 lo stesso era titolare di quote della DA SP (allora società florida), CP_1 era percettore del compenso di amministratore della stessa società e pertanto liberamente pignorabile, ed era percettore di pensione di vecchiaia”. Lamenta che il primo giudice ha considerato solo il reddito da pensione, ma non ha valutato “le
3 altre consistenze esistenti nel patrimonio del debitore e non ha tenuto in conto che i tempi di un pignoramento immobiliare sono certamente più lunghi di quelli di un pignoramento presso terzi”.
Il sesto motivo impugna la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale che, a parere dell'appellante, è ammissibile e fondata ed il giudice di prime cure “avrebbe dovuto stabilire il diritto della sig.ra alla Pt_1 restituzione del prezzo pagato condizionandolo al proficuo esperimento, da parte dell'attore, dell'azione esecutiva”.
Nel settimo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
L'appellante conclude per l'accoglimento dell'appello, la dichiarazione di nullità della domanda per eccessiva genericità, il suo rigetto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
L'appello incidentale non ha dichiarato espressamente di proporre appello Controparte_1 incidentale. Tuttavia, non si è limitato ad aderire all'appello principale proposto da ma ha censurato la sentenza di primo grado per ulteriori motivi al Parte_1 fine di provocare un riesame della causa nel merito ed ha concluso per la sua riforma. In tal modo, ha proposto un appello incidentale implicito, dato che non occorrono formule sacramentali per l'impugnazione incidentale, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco, come nel caso di specie, la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. 15.11.2004,
n. 21615).
DA ES censura la valutazione parziale della sua situazione patrimoniale, che escludeva qualsiasi concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.
Deduce che all'epoca del sorgere del credito di e al momento Controparte_2 dell'atto dispositivo (2014) era detentore di una quota societaria del 33% della azienda all'epoca florida, leader nel settore delle Controparte_4 conserve agroalimentari, con un fatturato annuo di oltre 40 milioni di euro e immobilizzazioni per circa 15 milioni di euro;
che percepiva un compenso mensile quale amministratore della società (fino a giugno 2014) e, precedentemente (fino a luglio 2012), un regolare stipendio quale dirigente;
che da agosto 2012 percepisce una pensione mensile di € 2.650,00 pignorata dal per il recupero di un CP_2 credito di € 35.000,00.
4 Contesta il presupposto soggettivo, evidenziando che l'atto di compravendita è del 2.5.2014 mentre la prima richiesta formale di pagamento da parte di
[...] risale al 16 settembre 2015 e l'azione giudiziaria per l'accertamento del CP_2 credito è stata introdotta solo nel 2017. In tale contesto, considerata la convinzione circa la propria solvibilità, non può affermarsi che avesse la specifica consapevolezza di arrecare un pregiudizio concreto alle ragioni del . Inoltre, CP_2 considerando la scrittura privata del 9.1.2006 come momento genetico dell'impegno a vendere, l'atto dispositivo dovrebbe considerarsi anteriore al sorgere del credito di
(2009) e, in tal caso, sarebbe necessaria la prova della dolosa Controparte_2 preordinazione del debitore, ma non vi è alcun elemento per sostenere che nel 2006 avesse preordinato la futura vendita dell'immobile alla moglie al fine specifico di frodare il , il cui credito sarebbe sorto solo tre anni dopo. CP_2
L'appellante incidentale eccepisce, poi, l'esenzione dalla revocatoria per l'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c. Osserva che l'atto di compravendita del 2014 costituiva l'adempimento di un preciso obbligo giuridico di trasferire alla moglie la proprietà dell'immobile oggetto di causa assunto con la scrittura privata del 2006; che lo aveva formalmente diffidato ad Parte_1 addivenire alla stipula dell'atto pubblico (racc.te del 28.8.2013 e del 25.9.2013); che la stipula del rogito del 2014 non è stato un atto di libera disposizione del patrimonio, bensì l'esecuzione doverosa di un impegno validamente assunto nel
2006, ben prima del sorgere del credito
Contrasta anche il presupposto soggettivo in capo all'acquirente, ribadendo che, al momento della stipula dell'atto di vendita, i coniugi erano separati di fatto e la sig.ra era a conoscenza della (allora) florida situazione patrimoniale del Pt_1 marito. Inoltre, gran parte del prezzo della compravendita era stato versato dalla con mezzi tracciati in epoca ben anteriore al sorgere del credito, come Pt_1 risulta dall'atto notarile.
conclude per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto Controparte_1 della domanda ex art. 2901 c.c.
La risposta dell'appellato
, costituitosi, osserva che, in virtù di sentenza n. 56/18 del Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore, notificata in forma esecutiva con pedissequo atto di precetto in data 27.9.2018, è creditore di della somma Controparte_1 complessiva di € 35.655,96 oltre interessi, per un credito risalente al 2009; che la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Controparte_5
5 Inferiore con sentenza n. 8 del 9.2.2018; che la pensione percepita da CP_4
è pignorabile nella misura di un quinto oltre l'importo di mille euro e il
[...] quinto, oltre che modestissimo, risulta già pignorato da altri creditori per importi notevoli;
che il trasferimento della proprietà di vede nella Controparte_1 posizione di acquirente la moglie per cui si ipotizza che il Parte_1 pagamento indicato nell'atto è stato solo formale, tanto è vero che il venditore si è riservato il diritto di abitazione vitalizio, con ciò dimostrando che l'atto è stato stipulato proprio per azzerare la garanzia patrimoniale in favore dei creditori e, in particolare, di . L'appellato conclude per il rigetto dell'appello. Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che, per evidente errore, il difensore dell'appellato ha allegato alla sua comparsa di risposta una procura rilasciata da Controparte_2 un'altra persona (tale ). Non per questo deve ritenersi privo di Persona_1 rappresentanza processuale, avendo ricevuto mandato difensivo anche per l'appello nella procura a margine dell'atto di citazione di primo grado.
Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione dell'appellato
[...]
proposta nella nota di precisazione delle conclusioni, di inammissibilità CP_2 dell'appello incidentale tardivo di , in quanto proposto oltre il Controparte_1 termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data
31.12.2024.
Nella comparsa di risposta contenente l'appello incidentale implicito,
[...]
ha dato atto che la sentenza di primo grado gli è stata notificata in data CP_1
31.12.2024. Da tale data decorreva il termine per l'impugnazione di 30 giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. Ne consegue che il suo appello incidentale implicito è tardivo.
Tuttavia, la comparsa di risposta è stata depositata in data 6.6.2025, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione anticipata con decreto per il 26.6.2025. Ne consegue che l'appello incidentale tardivo è ammissibile, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non solo quando è diretto contro l'appellante principale
(mentre nel caso di specie è diretto contro l'appellato ), ma anche Controparte_2 quando è proposto dalla parte chiamata ad integrare il contraddittorio in cause inscindibili. Anche in tal caso l'appello incidentale è ammissibile anche se è già decorso per l'appellante incidentale il termine per l'impugnazione principale o ha fatto acquiescenza alla sentenza (art. 334 c.p.c.). Ciò che ricorre nel caso di specie, poiché il debitore-venditore (odierno appellante incidentale) è litisconsorte
6 necessario, insieme al terzo acquirente (odierno appellante principale), nell'azione revocatoria proposta dal creditore. Di qui l'infondatezza dell'eccezione di
[...]
CP_2
In primo grado la convenuta ha eccepito, nella comparsa di Parte_1 risposta, “la nullità dell'atto di citazione con riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni rassegnate, sia per l'estrema genericità ed indeterminatezza di cui è affetto, sia per l'assoluta insussistenza dei requisiti richiesti ex lege”. L'eccezione non è stata riproposta alla prima udienza del
14.3.2019, nella quale tutti i procuratori delle parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Pur ammettendo che la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza della “causa petendi” (art. 163, n. 4, c.p.c.) sia rilevabile d'ufficio e che l'omissione della fissazione di un termine per integrare la domanda e sanare la nullità possa essere dedotta come motivo di impugnazione per nullità derivata della sentenza, tuttavia non ricorre, nella specie, il vizio della citazione introduttiva. Questa, infatti, conteneva tutti gli elementi di identificazione della domanda, non solo il petitum (la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti dell'attore-creditore), ma anche la prospettazione dei fatti che integrano le componenti dell'azione pauliana, sia quella oggettiva (il pregiudizio arrecato al creditore, c.d. eventus damni), che quelle soggettive. Di qui l'infondatezza del primo motivo dell'appello principale.
Nel merito, il riesame dei presupposti della revocatoria, oggettivo e soggettivi, sulla base delle censure svolte dagli appellanti presenta una questione preliminare comune ad essi e devoluta in appello. Secondo gli appellanti, infatti, la vendita dell'appartamento non è stata compiuta con il rogito del 2.5.2014, essendo questo solo la ripetizione nelle forme dell'atto pubblico di un contratto di compravendita già stipulato in forma di scrittura privata in data 9.1.2006. Si tratterebbe, perciò, di un atto dispositivo anteriore e non posteriore al sorgere del credito dedotto dall'attore in revocatoria, avente ad oggetto la restituzione di un mutuo concesso a dicembre del 2009. Da questo assunto gli appellanti traggono implicazioni, sia sul presupposto oggettivo (poiché l'eventus damni deve essere valutato con riferimento al patrimonio e ai redditi di al momento della scrittura privata), Controparte_1 sia sul presupposto soggettivo (poiché l'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria non sarebbe la consapevolezza di entrambe le parti che l'atto dispositivo da loro compiuto pregiudicava la garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante,
7 occorrendo, invece, che le parti abbiano compiuto l'atto allo scopo di pregiudicare il soddisfacimento del futuro credito nei confronti dell'alienante). Traggono implicazioni anche in ordine all'esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3,
c.c. (poiché la stipula dell'atto pubblico sarebbe un atto doveroso, non liberamente determinato).
Su quest'ultimo punto, l'appellato deduce condivisibilmente l'inammissibilità della questione, trattandosi di “domanda nuova vietata in appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c.”. L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901, comma 3, c.c.), integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio (Cass., 12.7.2023, n. 19963; Cass., 28.2.2019, n. 5806). Nelle comparse di risposta di primo grado i convenuti non hanno proposto l'eccezione di esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che l'atto pubblico del 2014 era dovuto in esecuzione di una scrittura privata del 9.1.2006, ma hanno prodotto tale documento al solo fine di sostenere l'anteriorità della vendita al sorgere del credito e la necessaria prova della dolosa preordinazione dell'atto di vendita, quale presupposto soggettivo dell'azione revocatoria. Di qui l'inammissibilità dell'eccezione in senso stretto, ai sensi dell'art. 345, comma 2,
c.p.c., introdotta solo in appello.
La questione ha, però, rilievo preliminare rispetto al riesame dei presupposti dell'azione revocatoria.
Il giudice di primo grado ha escluso che la scrittura privata non autenticata prodotta in giudizio dai convenuti possa essere utilizzata come prova nei confronti del terzo-creditore, in quanto vi osta il chiaro disposto dell'art. 2704 c.c. Su questo punto, l'appellante principale censura l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure degli indizi da cui si ricava la prova presuntiva dell'anteriorità della scrittura privata all'atto pubblico di maggio 2014, consistenti nei pagamenti eseguiti, nella mancata contestazione dell'attore e in due lettere racc.te del 2013 che richiamano la scrittura privata del 2006.
L'art. 2704 c.c., prescrive che la data della scrittura privata non autenticata è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento. La norma contiene un'elencazione non tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto,
8 diverso dalla registrazione, idoneo secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la certezza della data (Cass., 30.6.2025, n. 17541). Tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass., 19.7.2023, n. 21446;
Cass., 3.8.2012, n. 13943).
La scrittura privata prodotta in giudizio, che reca la data del 9.1.2006, indica il medesimo prezzo riportato nell'atto pubblico del 2.5.2014 (€ 220.000,00) ed il versamento contestuale di una parte del prezzo (€ 10.000,00 a mezzo di assegno bancario n. 071386065211 per banca MPS); prevede, poi, che il saldo sarà pagato entro e non oltre la data del 30 marzo 2011, nonché l'obbligo di “formalizzare (per
l'opponibilità ai terzi) lo stesso atto dinanzi ad un notaio che sarà scelto a cura e spese della sig.ra tale atto notarile dovrà essere formalizzato entro e non Pt_1 oltre giorni 15 dalla data del 30 marzo 2011 e comunque entro e non oltre giorni
90 dal pagamento dell'ultima rata del prezzo (qualora la stessa dovesse essere pagata prima del 30 marzo 2011)”.
L'atto pubblico del 2.5.2014 non contiene alcun riferimento alla precedente scrittura privata e in esso le parti dichiarano che il prezzo è stato già pagato a mezzo di assegni e bonifici. In particolare, il rogito indica quattro assegni tratti su c/c del
MPS (quello di € 10.000,00 del 9.1.2006 e altri tre assegni di pari importo del
6.12.2006, 11.12.2006 e 10.3.2007); tre bonifici da un c/c della BA RE di
VA (di € 20.000,00 del 13.12.2007, di € 30.000,00 del 7.4.2008 e di € 20.000,00 del 9.7.2008); un assegno bancario tratto dal c/c della BA RE di VA (di
€ 100.000,00 del 30.4.2009) e altri due assegni tratti su c/c del MPS (di € 5.000,00 del 10.12.2010 e di € 5.000,00 del 22.12.2010).
In primo grado ha prodotto le copie degli assegni, dei bonifici e Parte_1 degli estratti conto che registrano le operazioni di pagamento, nonché una racc.ta del suo legale del 25.9.2013, ricevuta da il 2.10.2013, con la Controparte_1 quale sollecitava l'adempimento dell'obbligo “di reiterare, dinanzi ad un notaio, le volontà contrattuali di cui alla scrittura del 9 gennaio 2006”.
Gli odierni appellanti hanno, così, fornito la prova documentale che da gennaio
2006 a dicembre 2010 ha effettuato versamenti in favore di Parte_1 [...]
per un ammontare di € 220.000,00 e che a settembre 2013 lo ha CP_1 sollecitato ad adempiere all'obbligo di ripetere in forma di atto pubblico la scrittura
9 privata del 9.1.2006. Queste evidenze documentali offrono precisi indizi che, per la loro convergenza e capacità dimostrativa, formano la prova presuntiva che già nel gennaio del 2006 aveva venduto l'appartamento alla moglie, Controparte_1 riservandosi il diritto di abitazione e obbligandosi a ripetere la vendita in forma di atto pubblico al pagamento del saldo del prezzo di € 220.000,00. Ne consegue che la stipula dell'atto pubblico del 2.5.2014 non è frutto di una libera determinazione del debitore , essendovi obbligato in forza della scrittura privata Controparte_1 del 2006.
La doverosità dell'atto, che non lo sottrae all'azione revocatoria del suo creditore, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., per mancanza di proposizione in primo grado dell'eccezione, rileva, però, ai fini dell'accertamento del presupposto soggettivo.
La Suprema Corte ha affermato, con riferimento all'obbligo di stipulare il contratto definitivo in adempimento di un contratto preliminare, ma con principio applicabile anche al caso di specie (in cui l'obbligo di stipulare il rogito non discende da un contratto preliminare ma da una scrittura privata ad effetti reali), che la regola dell'irrevocabilità del negozio definitivo deve essere esclusa per l'ipotesi in cui venga provato, nell'ambito del giudizio apertosi con la domanda revocatoria, il carattere fraudolento del negozio preliminare con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto. Una volta provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, va accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria, con la precisazione che l'eventus damni deve essere valutato con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato al momento della stipula del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass., 12.6.2018, n. 15215;
Cass., 20.8.2009, n. 18528; Cass., 16.4.2008, n. 9970).
Questi principi possono essere mutuati anche nel caso in esame, dato che l'esecuzione dell'obbligo di rinnovare il contratto di compravendita in forma di atto pubblico, ai fini della sua trascrizione, è un atto al quale il venditore non può sottrarsi e, come tale, il presupposto soggettivo deve essere valutato con riferimento al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 2006, ossia nel momento in cui le parti hanno convenuto la vendita del bene.
10 Poiché l'atto a titolo oneroso (la vendita del 2006) risale ad epoca anteriore al sorgere del credito ( ha agito in base ad un credito di € 35.000,00 Controparte_2 per la restituzione di un mutuo concesso a dicembre del 2009, oltre interessi legali dal 16.9.2015 al soddisfo, accertato con la sentenza del Tribunale di Nocera
Inferiore n. 56/18) l'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria è, da parte del debitore-venditore ), la dolosa preordinazione dell'atto del 2006 Controparte_1 al fine di pregiudicare le ragioni del suo futuro creditore (consilium fraudis) e, da parte dell'acquirente ( , la sua partecipazione alla dolosa Parte_1 preordinazione (partecipatio fraudis).
Gli elementi di prova acquisiti (il pagamento effettivo di un prezzo che non appare irrisorio e la sottoscrizione della scrittura privata a gennaio del 2006, quasi quattro anni prima del mutuo concesso da a nel Controparte_2 Controparte_1 dicembre 2009, da cui è sorta l'obbligazione restitutoria dedotta in giudizio dall'attore in revocatoria) non depongono in favore di una prova presuntiva dell'elemento soggettivo, ossia che la scrittura privata sia stata preordinata allo scopo di pregiudicare le ragioni di un futuro creditore. Deve, perciò, ritenersi che la vendita risalente al 2006 sia stata liberamente voluta dalle parti senza una finalità fraudolenta nei confronti di futuri creditori dell'alienante e che, pertanto, l'atto pubblico di ripetizione del negozio, stipulato dopo il saldo del prezzo e in esecuzione dell'obbligo, non è revocabile per insussistenza dell'elemento soggettivo.
Sono, perciò, fondati, sia il secondo motivo dell'appello principale, sia l'appello incidentale nella parte in cui contrasta il presupposto soggettivo. La loro fondatezza assorbe ogni altro motivo di impugnazione dell'appello principale e di quello incidentale, avendo per conseguenza il loro accoglimento.
Stante l'accoglimento degli appelli proposti dalle parti soccombenti in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (la soccombenza dell'attore in revocatoria) è dovuto alla produzione di un documento decisivo (la scrittura privata del 2006) che i convenuti hanno occultato anche nell'atto pubblico del 2014, la cui anteriorità rispetto a tale atto risulta solo dall'ulteriore documentazione prodotta in giudizio. Ricorrono, pertanto, gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per intero delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo
11 modificato dall'art. 13 comma 1 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 162/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda ex art 2901 c.c. proposta da;
Controparte_2
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Salerno lì 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 162 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...]; Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Martino per procura allegata;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Granata per procura allegata;
- appellante incidentale -
, nato a [...] il [...]; Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Bruno per procura allegata;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
3194/2024, pubblicata il 27/12/2024 (azione revocatoria ordinaria).
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Accogliendo la domanda di revocatoria, ex art. 2901 c.c., la sentenza in oggetto dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore del contratto di Controparte_2 compravendita stipulato con atto pubblico del 2.5.2014, con il quale
[...]
ha venduto alla moglie con riserva di diritto di CP_1 Parte_1
1 abitazione vitalizio, un appartamento al piano terra sito in Nocera Superiore via
Indipendenza n. 15 (foglio 5, part.lla 497 sub 13).
Il giudice di primo grado espone, in motivazione, che non è contestata, ed è documentalmente provata, la sussistenza del credito di nei Controparte_2 confronti del venditore , avente ad oggetto la restituzione della Controparte_1 somma consegnata con contratto di mutuo stipulato nel 2009; che trattasi di un credito sorto anteriormente rispetto all'atto di disposizione del 2.5.2014; che il trasferimento immobiliare non può considerarsi avvenuto anteriormente al credito, con la scrittura privata del 9.1.2006 intervenuta tra i coniugi Controparte_3 poiché, pur essendo idonea a produrre effetti reali, si tratta tuttavia di una scrittura non autenticata recante una data non certa riguardo ai terzi, ai sensi dell'art. 2704
c.c.; che la scrittura diventa certa e opponibile ai terzi solo dalla data di stipula dell'atto pubblico del di compravendita del 2.5.2014, che ne trasfonde il contenuto, di qui la posteriorità dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito;
che sussiste il c.d. eventus damni, dato che l'attore ha documentato che il debitore ha venduto l'unico bene di sua proprietà, mentre non rileva la Controparte_1 circostanza che sia titolare di redditi mensili da lavoro (oggi pensione), atteso che tali importi sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto;
che sussiste il requisito della cd. scientia damni, sia in capo al debitore venditore (il quale non poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte del mutuante), sia in capo all'acquirente “essendo del tutto plausibile che, in un Parte_1 normale rapporto di coniugio e di convivenza coniugale che peraltro, dura da oltre quarant'anni, la moglie fosse al corrente delle vicende relative alla situazione economica del marito ed intendesse comunque “salvare”, nell'interesse dei figli,
l'unico immobile di proprietà dello stesso”.
La sentenza di primo grado dichiara, poi, inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata svolta da nei confronti dell'altro Parte_1 convenuto , diretta ad ottenere la restituzione del prezzo della Controparte_1 compravendita, dato che la revocatoria non scioglie il contratto di compravendita, che rimane pienamente valido e vincolante tra i contraenti, ma determina una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante.
L'appello principale propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1 impugnazione, censura l'omessa pronuncia sulla sua eccezione di nullità o
2 inammissibilità della domanda per genericità, essendo priva della contestazione di anteriorità o posteriorità dell'atto di compravendita al sorgere del credito, nonché della menzione sulla sussistenza o meno del dolo generico o del dolo specifico in capo alla Pt_1
Il secondo motivo ripropone l'anteriorità dell'atto di compravendita, risalente alla scrittura privata del 2006, rispetto al sorgere del credito di . Controparte_2
Sostiene l'appellante che “vi sono numerosissimi elementi di prova a sostegno dell'anteriorità della scrittura privata: 1) i versamenti effettuati aventi data certa e mai contestati;
2) la mancata contestazione di controparte della scrittura del 2006 limitandosi la stessa a sottolineare una non meglio specificata simulazione del pagamento del prezzo e non provata;
3) la lettera raccomandata della sig,ra del 2013; 4) la lettera raccomandata per avv. Di Martino del 2013 che Pt_1 richiama la scrittura di compravendita del 2006”; che “il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la vendita anteriore alla formazione del credito e pertanto rigettare la domanda per mancanza di contestazione e di prova del dolo specifico in capo alla sig.ra . Pt_1
Il terzo motivo di appello avversa la sussistenza della scientia damni, che il primo giudice ritiene provata in ragione del rapporto di coniugio, senza valutare “le prove prodotte e richieste dalle parti (circostanze mai contestate dalla controparte) quali l'avvenuta separazione di fatto tra le parti”.
Il quarto motivo deduce la violazione del principio di non contestazione, dato che l'attore non ha mai contestato la scrittura del 2006, né la crisi coniugale, limitandosi a contestare solo la simulazione del pagamento. Ad avviso dell'appellante, il primo giudice “avrebbe dovuto ritenere provato il contenuto e la data dell'atto dispositivo e l'avvenuta separazione di fatto tra le parti” e “anche per il principio di non contestazione, ritenere provata l'anteriorità della compravendita rispetto al sorgere del credito e la separazione di fatto tra il sig. e la sig,ra CP_1
. Pt_1
Il quinto motivo contrasta il presupposto dell'eventus damni. Sostiene
l'appellante che dalla documentazione prodotta da emerge “una Controparte_1 capacità patrimoniale elevata da parte dello stesso. Difatti sia nel 2006 quanto nel
2014 lo stesso era titolare di quote della DA SP (allora società florida), CP_1 era percettore del compenso di amministratore della stessa società e pertanto liberamente pignorabile, ed era percettore di pensione di vecchiaia”. Lamenta che il primo giudice ha considerato solo il reddito da pensione, ma non ha valutato “le
3 altre consistenze esistenti nel patrimonio del debitore e non ha tenuto in conto che i tempi di un pignoramento immobiliare sono certamente più lunghi di quelli di un pignoramento presso terzi”.
Il sesto motivo impugna la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale che, a parere dell'appellante, è ammissibile e fondata ed il giudice di prime cure “avrebbe dovuto stabilire il diritto della sig.ra alla Pt_1 restituzione del prezzo pagato condizionandolo al proficuo esperimento, da parte dell'attore, dell'azione esecutiva”.
Nel settimo motivo l'appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
L'appellante conclude per l'accoglimento dell'appello, la dichiarazione di nullità della domanda per eccessiva genericità, il suo rigetto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
L'appello incidentale non ha dichiarato espressamente di proporre appello Controparte_1 incidentale. Tuttavia, non si è limitato ad aderire all'appello principale proposto da ma ha censurato la sentenza di primo grado per ulteriori motivi al Parte_1 fine di provocare un riesame della causa nel merito ed ha concluso per la sua riforma. In tal modo, ha proposto un appello incidentale implicito, dato che non occorrono formule sacramentali per l'impugnazione incidentale, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco, come nel caso di specie, la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. 15.11.2004,
n. 21615).
DA ES censura la valutazione parziale della sua situazione patrimoniale, che escludeva qualsiasi concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.
Deduce che all'epoca del sorgere del credito di e al momento Controparte_2 dell'atto dispositivo (2014) era detentore di una quota societaria del 33% della azienda all'epoca florida, leader nel settore delle Controparte_4 conserve agroalimentari, con un fatturato annuo di oltre 40 milioni di euro e immobilizzazioni per circa 15 milioni di euro;
che percepiva un compenso mensile quale amministratore della società (fino a giugno 2014) e, precedentemente (fino a luglio 2012), un regolare stipendio quale dirigente;
che da agosto 2012 percepisce una pensione mensile di € 2.650,00 pignorata dal per il recupero di un CP_2 credito di € 35.000,00.
4 Contesta il presupposto soggettivo, evidenziando che l'atto di compravendita è del 2.5.2014 mentre la prima richiesta formale di pagamento da parte di
[...] risale al 16 settembre 2015 e l'azione giudiziaria per l'accertamento del CP_2 credito è stata introdotta solo nel 2017. In tale contesto, considerata la convinzione circa la propria solvibilità, non può affermarsi che avesse la specifica consapevolezza di arrecare un pregiudizio concreto alle ragioni del . Inoltre, CP_2 considerando la scrittura privata del 9.1.2006 come momento genetico dell'impegno a vendere, l'atto dispositivo dovrebbe considerarsi anteriore al sorgere del credito di
(2009) e, in tal caso, sarebbe necessaria la prova della dolosa Controparte_2 preordinazione del debitore, ma non vi è alcun elemento per sostenere che nel 2006 avesse preordinato la futura vendita dell'immobile alla moglie al fine specifico di frodare il , il cui credito sarebbe sorto solo tre anni dopo. CP_2
L'appellante incidentale eccepisce, poi, l'esenzione dalla revocatoria per l'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901, comma 3, c.c. Osserva che l'atto di compravendita del 2014 costituiva l'adempimento di un preciso obbligo giuridico di trasferire alla moglie la proprietà dell'immobile oggetto di causa assunto con la scrittura privata del 2006; che lo aveva formalmente diffidato ad Parte_1 addivenire alla stipula dell'atto pubblico (racc.te del 28.8.2013 e del 25.9.2013); che la stipula del rogito del 2014 non è stato un atto di libera disposizione del patrimonio, bensì l'esecuzione doverosa di un impegno validamente assunto nel
2006, ben prima del sorgere del credito
Contrasta anche il presupposto soggettivo in capo all'acquirente, ribadendo che, al momento della stipula dell'atto di vendita, i coniugi erano separati di fatto e la sig.ra era a conoscenza della (allora) florida situazione patrimoniale del Pt_1 marito. Inoltre, gran parte del prezzo della compravendita era stato versato dalla con mezzi tracciati in epoca ben anteriore al sorgere del credito, come Pt_1 risulta dall'atto notarile.
conclude per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto Controparte_1 della domanda ex art. 2901 c.c.
La risposta dell'appellato
, costituitosi, osserva che, in virtù di sentenza n. 56/18 del Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore, notificata in forma esecutiva con pedissequo atto di precetto in data 27.9.2018, è creditore di della somma Controparte_1 complessiva di € 35.655,96 oltre interessi, per un credito risalente al 2009; che la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Controparte_5
5 Inferiore con sentenza n. 8 del 9.2.2018; che la pensione percepita da CP_4
è pignorabile nella misura di un quinto oltre l'importo di mille euro e il
[...] quinto, oltre che modestissimo, risulta già pignorato da altri creditori per importi notevoli;
che il trasferimento della proprietà di vede nella Controparte_1 posizione di acquirente la moglie per cui si ipotizza che il Parte_1 pagamento indicato nell'atto è stato solo formale, tanto è vero che il venditore si è riservato il diritto di abitazione vitalizio, con ciò dimostrando che l'atto è stato stipulato proprio per azzerare la garanzia patrimoniale in favore dei creditori e, in particolare, di . L'appellato conclude per il rigetto dell'appello. Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che, per evidente errore, il difensore dell'appellato ha allegato alla sua comparsa di risposta una procura rilasciata da Controparte_2 un'altra persona (tale ). Non per questo deve ritenersi privo di Persona_1 rappresentanza processuale, avendo ricevuto mandato difensivo anche per l'appello nella procura a margine dell'atto di citazione di primo grado.
Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione dell'appellato
[...]
proposta nella nota di precisazione delle conclusioni, di inammissibilità CP_2 dell'appello incidentale tardivo di , in quanto proposto oltre il Controparte_1 termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data
31.12.2024.
Nella comparsa di risposta contenente l'appello incidentale implicito,
[...]
ha dato atto che la sentenza di primo grado gli è stata notificata in data CP_1
31.12.2024. Da tale data decorreva il termine per l'impugnazione di 30 giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. Ne consegue che il suo appello incidentale implicito è tardivo.
Tuttavia, la comparsa di risposta è stata depositata in data 6.6.2025, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione anticipata con decreto per il 26.6.2025. Ne consegue che l'appello incidentale tardivo è ammissibile, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non solo quando è diretto contro l'appellante principale
(mentre nel caso di specie è diretto contro l'appellato ), ma anche Controparte_2 quando è proposto dalla parte chiamata ad integrare il contraddittorio in cause inscindibili. Anche in tal caso l'appello incidentale è ammissibile anche se è già decorso per l'appellante incidentale il termine per l'impugnazione principale o ha fatto acquiescenza alla sentenza (art. 334 c.p.c.). Ciò che ricorre nel caso di specie, poiché il debitore-venditore (odierno appellante incidentale) è litisconsorte
6 necessario, insieme al terzo acquirente (odierno appellante principale), nell'azione revocatoria proposta dal creditore. Di qui l'infondatezza dell'eccezione di
[...]
CP_2
In primo grado la convenuta ha eccepito, nella comparsa di Parte_1 risposta, “la nullità dell'atto di citazione con riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni rassegnate, sia per l'estrema genericità ed indeterminatezza di cui è affetto, sia per l'assoluta insussistenza dei requisiti richiesti ex lege”. L'eccezione non è stata riproposta alla prima udienza del
14.3.2019, nella quale tutti i procuratori delle parti hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Pur ammettendo che la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza della “causa petendi” (art. 163, n. 4, c.p.c.) sia rilevabile d'ufficio e che l'omissione della fissazione di un termine per integrare la domanda e sanare la nullità possa essere dedotta come motivo di impugnazione per nullità derivata della sentenza, tuttavia non ricorre, nella specie, il vizio della citazione introduttiva. Questa, infatti, conteneva tutti gli elementi di identificazione della domanda, non solo il petitum (la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti dell'attore-creditore), ma anche la prospettazione dei fatti che integrano le componenti dell'azione pauliana, sia quella oggettiva (il pregiudizio arrecato al creditore, c.d. eventus damni), che quelle soggettive. Di qui l'infondatezza del primo motivo dell'appello principale.
Nel merito, il riesame dei presupposti della revocatoria, oggettivo e soggettivi, sulla base delle censure svolte dagli appellanti presenta una questione preliminare comune ad essi e devoluta in appello. Secondo gli appellanti, infatti, la vendita dell'appartamento non è stata compiuta con il rogito del 2.5.2014, essendo questo solo la ripetizione nelle forme dell'atto pubblico di un contratto di compravendita già stipulato in forma di scrittura privata in data 9.1.2006. Si tratterebbe, perciò, di un atto dispositivo anteriore e non posteriore al sorgere del credito dedotto dall'attore in revocatoria, avente ad oggetto la restituzione di un mutuo concesso a dicembre del 2009. Da questo assunto gli appellanti traggono implicazioni, sia sul presupposto oggettivo (poiché l'eventus damni deve essere valutato con riferimento al patrimonio e ai redditi di al momento della scrittura privata), Controparte_1 sia sul presupposto soggettivo (poiché l'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria non sarebbe la consapevolezza di entrambe le parti che l'atto dispositivo da loro compiuto pregiudicava la garanzia patrimoniale del creditore dell'alienante,
7 occorrendo, invece, che le parti abbiano compiuto l'atto allo scopo di pregiudicare il soddisfacimento del futuro credito nei confronti dell'alienante). Traggono implicazioni anche in ordine all'esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3,
c.c. (poiché la stipula dell'atto pubblico sarebbe un atto doveroso, non liberamente determinato).
Su quest'ultimo punto, l'appellato deduce condivisibilmente l'inammissibilità della questione, trattandosi di “domanda nuova vietata in appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c.”. L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901, comma 3, c.c.), integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio (Cass., 12.7.2023, n. 19963; Cass., 28.2.2019, n. 5806). Nelle comparse di risposta di primo grado i convenuti non hanno proposto l'eccezione di esenzione dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che l'atto pubblico del 2014 era dovuto in esecuzione di una scrittura privata del 9.1.2006, ma hanno prodotto tale documento al solo fine di sostenere l'anteriorità della vendita al sorgere del credito e la necessaria prova della dolosa preordinazione dell'atto di vendita, quale presupposto soggettivo dell'azione revocatoria. Di qui l'inammissibilità dell'eccezione in senso stretto, ai sensi dell'art. 345, comma 2,
c.p.c., introdotta solo in appello.
La questione ha, però, rilievo preliminare rispetto al riesame dei presupposti dell'azione revocatoria.
Il giudice di primo grado ha escluso che la scrittura privata non autenticata prodotta in giudizio dai convenuti possa essere utilizzata come prova nei confronti del terzo-creditore, in quanto vi osta il chiaro disposto dell'art. 2704 c.c. Su questo punto, l'appellante principale censura l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure degli indizi da cui si ricava la prova presuntiva dell'anteriorità della scrittura privata all'atto pubblico di maggio 2014, consistenti nei pagamenti eseguiti, nella mancata contestazione dell'attore e in due lettere racc.te del 2013 che richiamano la scrittura privata del 2006.
L'art. 2704 c.c., prescrive che la data della scrittura privata non autenticata è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento. La norma contiene un'elencazione non tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto,
8 diverso dalla registrazione, idoneo secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la certezza della data (Cass., 30.6.2025, n. 17541). Tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass., 19.7.2023, n. 21446;
Cass., 3.8.2012, n. 13943).
La scrittura privata prodotta in giudizio, che reca la data del 9.1.2006, indica il medesimo prezzo riportato nell'atto pubblico del 2.5.2014 (€ 220.000,00) ed il versamento contestuale di una parte del prezzo (€ 10.000,00 a mezzo di assegno bancario n. 071386065211 per banca MPS); prevede, poi, che il saldo sarà pagato entro e non oltre la data del 30 marzo 2011, nonché l'obbligo di “formalizzare (per
l'opponibilità ai terzi) lo stesso atto dinanzi ad un notaio che sarà scelto a cura e spese della sig.ra tale atto notarile dovrà essere formalizzato entro e non Pt_1 oltre giorni 15 dalla data del 30 marzo 2011 e comunque entro e non oltre giorni
90 dal pagamento dell'ultima rata del prezzo (qualora la stessa dovesse essere pagata prima del 30 marzo 2011)”.
L'atto pubblico del 2.5.2014 non contiene alcun riferimento alla precedente scrittura privata e in esso le parti dichiarano che il prezzo è stato già pagato a mezzo di assegni e bonifici. In particolare, il rogito indica quattro assegni tratti su c/c del
MPS (quello di € 10.000,00 del 9.1.2006 e altri tre assegni di pari importo del
6.12.2006, 11.12.2006 e 10.3.2007); tre bonifici da un c/c della BA RE di
VA (di € 20.000,00 del 13.12.2007, di € 30.000,00 del 7.4.2008 e di € 20.000,00 del 9.7.2008); un assegno bancario tratto dal c/c della BA RE di VA (di
€ 100.000,00 del 30.4.2009) e altri due assegni tratti su c/c del MPS (di € 5.000,00 del 10.12.2010 e di € 5.000,00 del 22.12.2010).
In primo grado ha prodotto le copie degli assegni, dei bonifici e Parte_1 degli estratti conto che registrano le operazioni di pagamento, nonché una racc.ta del suo legale del 25.9.2013, ricevuta da il 2.10.2013, con la Controparte_1 quale sollecitava l'adempimento dell'obbligo “di reiterare, dinanzi ad un notaio, le volontà contrattuali di cui alla scrittura del 9 gennaio 2006”.
Gli odierni appellanti hanno, così, fornito la prova documentale che da gennaio
2006 a dicembre 2010 ha effettuato versamenti in favore di Parte_1 [...]
per un ammontare di € 220.000,00 e che a settembre 2013 lo ha CP_1 sollecitato ad adempiere all'obbligo di ripetere in forma di atto pubblico la scrittura
9 privata del 9.1.2006. Queste evidenze documentali offrono precisi indizi che, per la loro convergenza e capacità dimostrativa, formano la prova presuntiva che già nel gennaio del 2006 aveva venduto l'appartamento alla moglie, Controparte_1 riservandosi il diritto di abitazione e obbligandosi a ripetere la vendita in forma di atto pubblico al pagamento del saldo del prezzo di € 220.000,00. Ne consegue che la stipula dell'atto pubblico del 2.5.2014 non è frutto di una libera determinazione del debitore , essendovi obbligato in forza della scrittura privata Controparte_1 del 2006.
La doverosità dell'atto, che non lo sottrae all'azione revocatoria del suo creditore, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., per mancanza di proposizione in primo grado dell'eccezione, rileva, però, ai fini dell'accertamento del presupposto soggettivo.
La Suprema Corte ha affermato, con riferimento all'obbligo di stipulare il contratto definitivo in adempimento di un contratto preliminare, ma con principio applicabile anche al caso di specie (in cui l'obbligo di stipulare il rogito non discende da un contratto preliminare ma da una scrittura privata ad effetti reali), che la regola dell'irrevocabilità del negozio definitivo deve essere esclusa per l'ipotesi in cui venga provato, nell'ambito del giudizio apertosi con la domanda revocatoria, il carattere fraudolento del negozio preliminare con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto. Una volta provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, va accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria, con la precisazione che l'eventus damni deve essere valutato con riferimento al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato al momento della stipula del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass., 12.6.2018, n. 15215;
Cass., 20.8.2009, n. 18528; Cass., 16.4.2008, n. 9970).
Questi principi possono essere mutuati anche nel caso in esame, dato che l'esecuzione dell'obbligo di rinnovare il contratto di compravendita in forma di atto pubblico, ai fini della sua trascrizione, è un atto al quale il venditore non può sottrarsi e, come tale, il presupposto soggettivo deve essere valutato con riferimento al momento della sottoscrizione della scrittura privata del 2006, ossia nel momento in cui le parti hanno convenuto la vendita del bene.
10 Poiché l'atto a titolo oneroso (la vendita del 2006) risale ad epoca anteriore al sorgere del credito ( ha agito in base ad un credito di € 35.000,00 Controparte_2 per la restituzione di un mutuo concesso a dicembre del 2009, oltre interessi legali dal 16.9.2015 al soddisfo, accertato con la sentenza del Tribunale di Nocera
Inferiore n. 56/18) l'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria è, da parte del debitore-venditore ), la dolosa preordinazione dell'atto del 2006 Controparte_1 al fine di pregiudicare le ragioni del suo futuro creditore (consilium fraudis) e, da parte dell'acquirente ( , la sua partecipazione alla dolosa Parte_1 preordinazione (partecipatio fraudis).
Gli elementi di prova acquisiti (il pagamento effettivo di un prezzo che non appare irrisorio e la sottoscrizione della scrittura privata a gennaio del 2006, quasi quattro anni prima del mutuo concesso da a nel Controparte_2 Controparte_1 dicembre 2009, da cui è sorta l'obbligazione restitutoria dedotta in giudizio dall'attore in revocatoria) non depongono in favore di una prova presuntiva dell'elemento soggettivo, ossia che la scrittura privata sia stata preordinata allo scopo di pregiudicare le ragioni di un futuro creditore. Deve, perciò, ritenersi che la vendita risalente al 2006 sia stata liberamente voluta dalle parti senza una finalità fraudolenta nei confronti di futuri creditori dell'alienante e che, pertanto, l'atto pubblico di ripetizione del negozio, stipulato dopo il saldo del prezzo e in esecuzione dell'obbligo, non è revocabile per insussistenza dell'elemento soggettivo.
Sono, perciò, fondati, sia il secondo motivo dell'appello principale, sia l'appello incidentale nella parte in cui contrasta il presupposto soggettivo. La loro fondatezza assorbe ogni altro motivo di impugnazione dell'appello principale e di quello incidentale, avendo per conseguenza il loro accoglimento.
Stante l'accoglimento degli appelli proposti dalle parti soccombenti in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (la soccombenza dell'attore in revocatoria) è dovuto alla produzione di un documento decisivo (la scrittura privata del 2006) che i convenuti hanno occultato anche nell'atto pubblico del 2014, la cui anteriorità rispetto a tale atto risulta solo dall'ulteriore documentazione prodotta in giudizio. Ricorrono, pertanto, gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per intero delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo
11 modificato dall'art. 13 comma 1 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 162/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda ex art 2901 c.c. proposta da;
Controparte_2
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Salerno lì 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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