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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2410/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Marrabello Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e E disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco (PEC: ); Email_2 E AN US OM (PEC: ); Email_4 E AN IT (PEC: ) e VI RI (PEC: Email_5
t), giusta procura in atti. Email_6
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920230000220978000, notificata il 17.11.2023, relativo a contributi previdenziali dell'anno 2013 e di importo pari a 2.925,00€ e deducendo l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'impugnato avviso di addebito n. 43920230000220978000, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali per tutte le argomentazioni esposte in narrativa;
- condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per
1 legge, con distrazione di spese ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo che si dichiari CP_1 la cessata materia stante l'avvenuta sospensione dei crediti, in ragione di un riesame della pratica. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dall'avviso di addebito impugnato.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Poiché parte ricorrente, in udienza ha dichiarato di essere stata soddisfatta, in ragione delle variazioni effettuate in autotutela dall'Ente previdenziale sulle poste pretese, provvedendo all'eliminazione dell'errore riscontrato.
5. Per tutto quanto fin qui detto, si dichiara la cessata materia del contendere.
6. Le spese di lite sono compensate per metà e nel resto, in base al principio della soccombenza virtuale, avendo l adeguato solo successivamente al deposito del ricorso la posizione di CP_1 parte ricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi 600,00€, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela Marrabello Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, congiuntamente e E disgiuntamente, dagli avv.ti Giacinto Greco (PEC: ); Email_2 E AN US OM (PEC: ); Email_4 E AN IT (PEC: ) e VI RI (PEC: Email_5
t), giusta procura in atti. Email_6
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/11/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920230000220978000, notificata il 17.11.2023, relativo a contributi previdenziali dell'anno 2013 e di importo pari a 2.925,00€ e deducendo l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'impugnato avviso di addebito n. 43920230000220978000, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali per tutte le argomentazioni esposte in narrativa;
- condannare parte resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per
1 legge, con distrazione di spese ed onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo che si dichiari CP_1 la cessata materia stante l'avvenuta sospensione dei crediti, in ragione di un riesame della pratica. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dall'avviso di addebito impugnato.
3. Deve osservarsi, a riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. Poiché parte ricorrente, in udienza ha dichiarato di essere stata soddisfatta, in ragione delle variazioni effettuate in autotutela dall'Ente previdenziale sulle poste pretese, provvedendo all'eliminazione dell'errore riscontrato.
5. Per tutto quanto fin qui detto, si dichiara la cessata materia del contendere.
6. Le spese di lite sono compensate per metà e nel resto, in base al principio della soccombenza virtuale, avendo l adeguato solo successivamente al deposito del ricorso la posizione di CP_1 parte ricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi 600,00€, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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