CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5629 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Conte. Parte_3 C.F._3
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Parte_4 C.F._4
Costanza e Maria Pasquale.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 817/2023 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 15.5.2023, in tema di divisione ereditaria;
inadempimento”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
21.4.2025 e il 22.4.2025 dalla difesa dell'appellato e il 22.4.2025 dalla difesa degli appellanti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 16.12.2023, , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 817/2023, pubblicata il 15.05.2023, con cui il Tribunale di Avellino ha così statuito: “A.
pagina 1 di 9 Rigetta le domande proposte dagli attori , e;
B. Rigetta le Parte_1 Parte_2 Parte_3 domande riconvenzionali avanzate dal convenuto;
C. dichiara integralmente compensate le Parte_4 spese di giudizio tra le parti.”.
In sintesi il primo giudice ha, innanzitutto, precisato che:
a) le parti (in via principale gli attori, , e e, in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 riconvenzionale, il convenuto, ) avevano lamentato reciproci inadempimenti nell'esecuzione Parte_4 dell'accordo di conciliazione sottoscritto in data 21.10.2016, con cui avevano definito la controversia instaurata dinanzi al Tribunale per la divisione dell'asse ereditario del comune genitore, (deceduto in data Persona_1
4.10.2014 in Montemiletto);
b) l'obbligazione alla quale avevano fatto riferimento tutte le parti era quella assunta con riferimento ai beni immobili ereditati di cui ai punti e)-f)-g)-h)-i)-, della premessa del detto accordo conciliativo, laddove si disponeva che si sarebbe proceduto, con unanime consenso, alla vendita dei beni immobili meglio descritti nel detto atto tramite primarie agenzie immobiliari locali, e che dalla somma ricavata sarebbe stata attribuita ad ognuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota, ossia il 25%;
c) gli attori avevano contestato che il fratello , piuttosto che facilitare ed agevolare l'esecuzione Pt_4 dell'accordo divisionale, si fosse reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte in sede di accordo sottoscritto in data 21.10 2016, richiedendo che l'onere della trascrizione dell'accettazione di eredità fosse a carico di tutte le parti della stipulanda vendita di quota ereditaria, opponendosi alla descrizione dell'immobile in
Foggia quale “immobile da ristrutturare”, pretendendo la decorrenza della validità di un atto notarile di compravendita a data antecedente alla stipula;
d) il convenuto aveva, di contro, contestato che i germani avessero imposto la vendita ad un prezzo superiore e sproporzionato rispetto al reale valore di mercato e che, quanto alla vendita della quota ereditaria, l'unico acquirente avesse imposto delle condizioni di acquisto non accettabili perché trattavasi di rendere, all'interno di un atto notarile, dichiarazioni mendaci sullo stato dei beni immobili.
E, ciò premesso, ha ritenuto, sinteticamente, che le condotte tenute dalle parti non fossero qualificabili come inadempimenti rispetto alle obbligazioni assunte in sede di accordo, non risultando che alcuna delle parti avesse violato l'impegno di porre in vendita i beni comuni o che avesse manifestato in forma inequivoca di non volere più prestarsi a tale impegno, risultando, anzi, di natura documentale la prova del contrario, tenuto anche conto del fatto che i contrasti erano sorti sulle modalità di vendita e, soprattutto, sulla fissazione del prezzo, profili, tuttavia, che le parti, inopinatamente, non avevano previamente disciplinato nel verbale di conciliazione.
****
, e hanno censurato la sentenza n. 817/2023 emessa Parte_1 Parte_2 Parte_3 dal Tribunale di Avellino sulla base dei seguenti motivi:
pagina 2 di 9 1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.
Con il primo motivo, dopo aver premesso che il verbale di conciliazione sottoscritto dai germani in Parte_1 data 21.10.2016 costituiva un atto divisorio, con accordo in ordine alle modalità divisionali degli immobili e dei mobili ereditati, hanno sostenuto che il Giudice di prime cure avesse violato i canoni di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 c.c., avendo provato a ricostruire la volontà dei contraenti senza tenere alcun conto del principale elemento ermeneutico, ossia del significato letterale delle espressioni in cui si articolava il testo dell'atto di conciliazione.
Secondo gli appellanti si sarebbe trattato di un accordo in forma scritta con cui i coeredi avevano deciso lo scioglimento della comunione sugli immobili a mezzo di un atto di natura non divisoria, vale a dire la vendita dei beni e la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita .
Il giudice di primo grado sarebbe stato tenuto, dunque, ad avviso degli appellanti, a rinvenire nell'atto l'intento pratico delle parti, eminentemente divisorio, desiderando ciascuno dei coeredi ricevere, al posto della propria quota astratta di comproprietà, riconosciuta e stabilita eguale per tutti i coeredi e pari al 25% del valore della massa ereditaria, la proprietà esclusiva di una quantità di beni il cui valore fosse, rispetto a quello dei beni spettanti agli altri, nello stesso rapporto delle quote indivise e, cioè, per l'appunto, pari al 25%.
2. ERRORE DI INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE PROPOSTE DAGLI ATTORI- ODIERNI APPELLANTI.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno sostenuto che l'erroneità dell'interpretazione del Tribunale di
Avellino circa il contenuto negoziale del verbale di conciliazione, avesse comportato, di conseguenza, l'ulteriore errore nel giudizio in ordine alle domande così come da essi attori formulate.
In particolare, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel richiamare gli argomenti a sostegno del rigetto della domanda di inadempimento, così come da essi formulata nei confronti del coerede AN
, richiamando tesi e conclusioni riferite ai contratti a prestazioni corrispettive anziché ad un Parte_4 contratto – come nel caso di specie- di natura divisoria.
Sul punto hanno evidenziato di avere lamentato che l'agìre del fratello avesse impedito l'esercizio Pt_4 della facoltà di ciascun compartecipe di porre fine al regime della comunione, determinando, di fatto, gli effetti di un “patto di rimanere in comunione” che tra esse parti non era mai intervenuto, costituendo tale comportamento l'inadempimento rispetto all'obbligo, assunto con l'atto transattivo divisorio, di provvedere all'apporzionamento, per un valore corrispondente alle quote astratte pari per ciascuno dei coeredi al 25% dell'asse ereditario, a mezzo di vendita a terzi dei beni immobili facenti parte dell'asse ed individuati ed accertati nell'atto divisorio trasfuso nel suddetto verbale di conciliazione.
3. ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLE EMERGENZE ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115
C.P.C.
Con il terzo e ultimo motivo gli appellanti hanno sostenuto, infine, che il giudice di primo grado avesse ritenuto non sussistente l'inadempimento di sul presupposto che il verbale di conciliazione non Parte_4 pagina 3 di 9 indicasse il prezzo della vendita degli immobili facenti parte dell'asse ereditario e che, così facendo, il Tribunale di si sarebbe spinto ad una ricostruzione del significato complessivo dell'atto negoziale (il verbale di Pt_5 conciliazione) “in termini di insufficiente congruità e niente affatto scevro di fondamentali incertezze.”.
In particolare, secondo gli appellanti, sarebbe stato errato ritenere che il AN si fosse Pt_4 legittimamente opposto alla vendita in quanto il prezzo non era stato definito nel verbale di conciliazione, ammettendo, dunque, che il convenuto, valutando il prezzo, indicato all'intermediario, come “superiore” al valore reale del bene in vendita, avesse operato una legittima opposizione alla vendita.
Ad avviso di , e l'opposizione del AN Gaetano Parte_1 Parte_2 Parte_3 sarebbe stata, invece, ragionevole e coerente con la volontà delle parti solo se fosse stato indicato un prezzo inferiore al c.d. “prezzo minimo indefettibile”, ma non anche l'ipotesi, opposta, di un prezzo superiore ma evidentemente soggetto alla dinamica delle trattative tra aspirante all'acquisto e venditori.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, anche una nuove regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio (spese compensate, invece, dal giudice di prime cure) ed insistendo nella domanda di condanna del convenuto per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissione del gravame – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 817/2023 emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Federica Rossi nell'ambito del giudizio
N.R.G. 4719/2019, depositata in cancelleria in data 15 maggio 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento del coerede IG. , odierno convenuto, all'accordo Parte_4 divisorio concluso in data 21.10.2016; - accertare e dichiarare l'improcedibiltà, l'inammissibilità e l'infondatezza delle spiegate domande riconvenzionali formulate dal IG. nei confronti dei fratelli , e - ordinare al coerede IG. Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...] Parte_
di dare esecuzione all'accordo concluso in data 21.10.2016 nella parte in cui si dispone la messa in vendita degli immobili facenti parte della Pt_ comunione ereditaria tra i fratelli , , e a seguito dell'apertura della successione del defunto padre Pt_2 Pt_1 Parte_4 [...]
in data 04.10.2014 in Montemiletto, provincia di . - condannare il IG. al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla Per_1 Pt_5 Parte_4 mancata esecuzione dell'accordo in data 21.10.2016, ivi incluso il deprezzamento di valore dei beni immobili facenti parte della massa ereditaria nonché le spese ad oggi sostenute per il mantenimento e la cura degli immobili di cui innanzi, oltre ai danni morali da valutarsi secondo equità. - Condannare, altresì, il sig. al risarcimento del danno nei confronti dei fratelli nella misura che il giudice riterrà di giustizia per lite temeraria ex art. Parte_4
96 c.p.c.; In via gradata: - accertarsi l'indivisibilità dei beni e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili pervenuti ai comunisti a seguito di apertura della successione del IG. in data 04.10.2014 in Montemiletto, provincia di e con atto di conciliazione in data 21.10.2016 previa Persona_1 Pt_5 determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale e pari al 25% dell'intero ammontare;
- in subordine, disporre l'attribuzione dei beni indivisi in favore di essi attori con obbligo per gli stessi di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore del convenuto;
- In estremo subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione del rispettive quote (25% a testa); - Condannare la parte convenuta – eventualmente resistente e/o opponente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario;
- Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege. ” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”.
pagina 4 di 9 Iscritta la causa al n. 5629/2023 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
7.3.2024, , eccependo la nullità (per genericità del relativo contenuto) dell'atto di appello, e Parte_4 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “…- in via principale, dichiarare con ordinanza l'inammissibilità e/o nullità del gravame con vittoria di spese del grado di giudizio;
- nel merito, rigettare comunque il gravame per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la impugnata sentenza. - Rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da parti attrici;
- Condannare gli odierni appellanti al risarcimento del danno per lite temeraria in favore del sig. . - Vinte le spese e competenze del grado di giudizio.”. Parte_4
Con ordinanza del 2.4.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del
22.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 22.4.2025) dalle difese di tutte le parti costituite (nello specifico, il 21.4.2025 e il 22.4.2025 dalla difesa dell'appellato e il 22.4.2025 dalla difesa degli appellanti), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 16.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , e non merita accoglimento per Parte_1 Parte_2 Parte_3 le seguenti ragioni.
****
Risultano infondati i primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Va premesso che, effettivamente, l'accordo intervenuto tra le stesse parti del presente giudizio e contenuto nel verbale di conciliazione (del giudizio n. 1531/2016 RG/Trib. Avellino) del 21.10.2016 (ridepositato dagli appellanti in questo grado di giudizio, unitamente all'atto di appello, con gli altri atti e documenti del fascicolo di primo grado), aveva espressamente natura transattiva (ex art. 1965 c.c.).
Ed infatti con esso i coeredi , , e , oltre ad avere enucleato tutti i Parte_1 Pt_3 Pt_2 Pt_4 beni facenti parte dell'asse ereditario venutosi a creare dopo la morte di , avevano dichiarato di Persona_1 voler reciprocamente rinunciare a “tutte le contestazioni, pretese, violazioni, preclusioni e quant'altro indicato nell'atto di citazione e nelle rispettive comparse di costituzione e risposta”, nonché “alle domande tutte formulate di cui all'atto di citazione e di costituzione in giudizio” e “ad ogni eccezione svolta”, e “di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione”, aggiungendo di “rinunciare al presente giudizio che verrà estinto dal Giudice con separata ordinanza”, individuando le distinte modalità (per i beni mobili e per gli pagina 5 di 9 immobili) per addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria (evidentemente al di fuori del giudizio oggetto di conciliazione giudiziale) sorta a seguito della morte di . Persona_1
In altri termini, con tale accordo le parti avevano posto fine alla lite oggetto del giudizio, recante il n.1531/2016
R.G., avente ad oggetto lo scioglimento della detta comunione ereditaria, nel senso che avevano evidentemente rinunciato alla domanda giudiziale di divisione per procedere, al medesimo fine, in via negoziale e, in particolare - per quel che rileva ai fini di causa - mediante la vendita dei beni immobili “con unanime consenso…tramite primarie agenzie immobiliari locali”, prevedendo che dalla somma ricavata sarebbe stata attribuita “ad ognuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota, ossia il 25%”.
Dal detto verbale risultavano, in definitiva, gli elementi essenziali del negozio transattivo e, in particolare, la comune volontà delle parti di comporre la controversia in atto e la res dubia (o res litigiosa), vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/12/2024, n. 32722).
Fatta questa precisazione va rilevato, ancora in via preliminare, che il Tribunale di Avellino aveva correttamente rilevato che nessuna delle parti in causa avesse chiesto la risoluzione di tale accordo transattivo.
Il che, evidentemente, rendeva inammissibile la domanda, formulata in via subordinata dagli attori, di ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c., avendo le parti rinunciato al giudizio di divisione ereditaria - di cui la vendita coattiva costituisce, per l'appunto, una delle modalità per addivenire allo scioglimento della comunione (una volta verificata la non comoda divisibilità dei beni, ex art. 720 c.c., e la mancanza di richieste di attribuzione, con addebito dell'eccedenza, da parte di uno o più condividenti) – ed essendo, quindi, ancora vincolate (in assenza di risoluzione) al detto negozio transattivo.
Posto, allora, che la transazione prevedeva che le parti dovessero procedere alla vendita dei beni immobili “con unanime consenso…tramite primarie agenzie immobiliari locali”, per poi attribuire, dalla somma ricavata, “ad ognuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota, ossia il 25%”, il primo giudice ha - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - correttamente interpretato tale accordo, verificando se, effettivamente (come peraltro lamentato dagli stessi attori), vi fosse stato l'inadempimento o meno, da parte del convenuto (per ciò che rileva in questa sede), proprio rispetto agli obblighi assunti con tale negozio transattivo.
Erano stati gli stessi attori, in altri termini, a chiedere, innanzitutto, di accertare e dichiarare l'inadempimento del coerede rispetto all'accordo concluso in data 21.10.2016 e, per l'effetto, di ordinare, in via Parte_3 principale, allo stesso, di dare esecuzione a tale accordo nella parte in cui era stata disposta la messa in vendita degli immobili facenti parte della comunione ereditaria, nonchè di condannarlo al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla mancata esecuzione di tale accordo.
Ragion per cui il Tribunale di Avellino ha interpretato legittimamente tale accordo e, di conseguenza, ha valutato se sussistesse l'asserito inadempimento del convenuto (escludendolo) proprio al fine di esaminare la fondatezza o meno delle domande degli attori.
pagina 6 di 9 ****
E' inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il terzo e ultimo motivo di gravame, non avendo gli appellanti colto, sul punto, l'effettiva ratio decidendi.
Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, e contrariamente a quanto, invece, sostenuto dagli appellanti, il Tribunale di Avellino non ha ritenuto che il comportamento di Parte_4 fosse legittimo (escludendone, dunque, l'inadempimento) in virtù del fatto che il prezzo di vendita non fosse stato definito nel verbale di conciliazione e che, dunque, valutando il prezzo, indicato all'intermediario, come
“superiore” al valore reale del bene in vendita, il convenuto avesse operato una legittima opposizione alla vendita.
Nell'esaminare la sentenza impugnata la Corte rileva, invece, che il Tribunale ha così motivato, sul punto:
“Non risulta, difatti, che alcuna delle parti abbia violato l'impegno a porre in vendita i beni comuni o abbia manifestato in forma inequivoca di non volere più prestarsi a tale impegno, risultando anzi documentale prova del contrario (v. doc. 8 prod. attori e doc. 4, 6, 7, 8 e 9 prod. convenuto). Difatti dalle emergenze documentali si evince che anche il convenuto , in risposta ad uguale invito e diffida dei germani, avesse Parte_4 messo, a propria volta, in mora gli stessi per la messa in vendita del compendio comune e che comunque questi avesse acquisito stime di valore dell'immobile in Foggia, nonché conferito incarico di mediazione ad agenzia immobiliare per la vendita del bene in Montemiletto. Così facendo il convenuto ha dato prova di avere eseguito la prestazione dovuta, ovvero l'unico impegno che può trarsi dall'accordo, come emerge con tutta evidenza dalla lettura del testo dello stesso.”.
In altri termini il Tribunale non ha affatto motivato l'esclusione dell'inadempimento del convenuto/appellato facendo eventualmente riferimento ad una sua valutazione circa la superiorità del prezzo di vendita rispetto a quello di mercato, ma ha semplicemente rilevato che fosse “sulle modalità di vendita e soprattutto sulla fissazione del prezzo che sorgevano i contrasti tra le parti”, ritenendo che fossero profili che inopinatamente esse non avevano previamente disciplinato nel verbale di conciliazione ed escludendo che “il sindacato del tribunale possa spingersi al punto da valutare la convenienza economica o meno dell'affare, profilo peraltro nemmeno compiutamente dedotto e sviluppato dalle parti.”.
Al riguardo va detto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello, occorre una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del
19/03/2019).
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati, in particolare, nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una pagina 7 di 9 chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, se è vero, da un lato, che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, tuttavia è necessario, al riguardo, che ciò determini comunque una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
06/08/2024, n. 22149; Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Al rigetto dell'appello proposto da , e segue, in base al Parte_1 Parte_2 Parte_3 principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento, in solido tra loro (ex art. 97
c.p.c.) ed in favore dell'appellato vittorioso, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse di Parte_4
stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i
[...] giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00, in base al valore (euro 100.000,00, come dichiarato dagli stessi appellanti nell'atto di appello) della controversia.
****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna degli appellanti ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dall'appellato nell'ambito dei propri scritti difensivi.
pagina 8 di 9 Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5629/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 817/2023 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 15.05.2023.
2. Dichiara tenuti e condanna , e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro e in favore di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, Parte_4 liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 27.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5629 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Conte. Parte_3 C.F._3
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Parte_4 C.F._4
Costanza e Maria Pasquale.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 817/2023 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 15.5.2023, in tema di divisione ereditaria;
inadempimento”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
21.4.2025 e il 22.4.2025 dalla difesa dell'appellato e il 22.4.2025 dalla difesa degli appellanti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 16.12.2023, , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , proponendo appello Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 817/2023, pubblicata il 15.05.2023, con cui il Tribunale di Avellino ha così statuito: “A.
pagina 1 di 9 Rigetta le domande proposte dagli attori , e;
B. Rigetta le Parte_1 Parte_2 Parte_3 domande riconvenzionali avanzate dal convenuto;
C. dichiara integralmente compensate le Parte_4 spese di giudizio tra le parti.”.
In sintesi il primo giudice ha, innanzitutto, precisato che:
a) le parti (in via principale gli attori, , e e, in via Parte_1 Parte_2 Parte_3 riconvenzionale, il convenuto, ) avevano lamentato reciproci inadempimenti nell'esecuzione Parte_4 dell'accordo di conciliazione sottoscritto in data 21.10.2016, con cui avevano definito la controversia instaurata dinanzi al Tribunale per la divisione dell'asse ereditario del comune genitore, (deceduto in data Persona_1
4.10.2014 in Montemiletto);
b) l'obbligazione alla quale avevano fatto riferimento tutte le parti era quella assunta con riferimento ai beni immobili ereditati di cui ai punti e)-f)-g)-h)-i)-, della premessa del detto accordo conciliativo, laddove si disponeva che si sarebbe proceduto, con unanime consenso, alla vendita dei beni immobili meglio descritti nel detto atto tramite primarie agenzie immobiliari locali, e che dalla somma ricavata sarebbe stata attribuita ad ognuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota, ossia il 25%;
c) gli attori avevano contestato che il fratello , piuttosto che facilitare ed agevolare l'esecuzione Pt_4 dell'accordo divisionale, si fosse reso gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte in sede di accordo sottoscritto in data 21.10 2016, richiedendo che l'onere della trascrizione dell'accettazione di eredità fosse a carico di tutte le parti della stipulanda vendita di quota ereditaria, opponendosi alla descrizione dell'immobile in
Foggia quale “immobile da ristrutturare”, pretendendo la decorrenza della validità di un atto notarile di compravendita a data antecedente alla stipula;
d) il convenuto aveva, di contro, contestato che i germani avessero imposto la vendita ad un prezzo superiore e sproporzionato rispetto al reale valore di mercato e che, quanto alla vendita della quota ereditaria, l'unico acquirente avesse imposto delle condizioni di acquisto non accettabili perché trattavasi di rendere, all'interno di un atto notarile, dichiarazioni mendaci sullo stato dei beni immobili.
E, ciò premesso, ha ritenuto, sinteticamente, che le condotte tenute dalle parti non fossero qualificabili come inadempimenti rispetto alle obbligazioni assunte in sede di accordo, non risultando che alcuna delle parti avesse violato l'impegno di porre in vendita i beni comuni o che avesse manifestato in forma inequivoca di non volere più prestarsi a tale impegno, risultando, anzi, di natura documentale la prova del contrario, tenuto anche conto del fatto che i contrasti erano sorti sulle modalità di vendita e, soprattutto, sulla fissazione del prezzo, profili, tuttavia, che le parti, inopinatamente, non avevano previamente disciplinato nel verbale di conciliazione.
****
, e hanno censurato la sentenza n. 817/2023 emessa Parte_1 Parte_2 Parte_3 dal Tribunale di Avellino sulla base dei seguenti motivi:
pagina 2 di 9 1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.
Con il primo motivo, dopo aver premesso che il verbale di conciliazione sottoscritto dai germani in Parte_1 data 21.10.2016 costituiva un atto divisorio, con accordo in ordine alle modalità divisionali degli immobili e dei mobili ereditati, hanno sostenuto che il Giudice di prime cure avesse violato i canoni di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 c.c., avendo provato a ricostruire la volontà dei contraenti senza tenere alcun conto del principale elemento ermeneutico, ossia del significato letterale delle espressioni in cui si articolava il testo dell'atto di conciliazione.
Secondo gli appellanti si sarebbe trattato di un accordo in forma scritta con cui i coeredi avevano deciso lo scioglimento della comunione sugli immobili a mezzo di un atto di natura non divisoria, vale a dire la vendita dei beni e la ripartizione delle somme ricavate dalla vendita .
Il giudice di primo grado sarebbe stato tenuto, dunque, ad avviso degli appellanti, a rinvenire nell'atto l'intento pratico delle parti, eminentemente divisorio, desiderando ciascuno dei coeredi ricevere, al posto della propria quota astratta di comproprietà, riconosciuta e stabilita eguale per tutti i coeredi e pari al 25% del valore della massa ereditaria, la proprietà esclusiva di una quantità di beni il cui valore fosse, rispetto a quello dei beni spettanti agli altri, nello stesso rapporto delle quote indivise e, cioè, per l'appunto, pari al 25%.
2. ERRORE DI INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE PROPOSTE DAGLI ATTORI- ODIERNI APPELLANTI.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno sostenuto che l'erroneità dell'interpretazione del Tribunale di
Avellino circa il contenuto negoziale del verbale di conciliazione, avesse comportato, di conseguenza, l'ulteriore errore nel giudizio in ordine alle domande così come da essi attori formulate.
In particolare, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel richiamare gli argomenti a sostegno del rigetto della domanda di inadempimento, così come da essi formulata nei confronti del coerede AN
, richiamando tesi e conclusioni riferite ai contratti a prestazioni corrispettive anziché ad un Parte_4 contratto – come nel caso di specie- di natura divisoria.
Sul punto hanno evidenziato di avere lamentato che l'agìre del fratello avesse impedito l'esercizio Pt_4 della facoltà di ciascun compartecipe di porre fine al regime della comunione, determinando, di fatto, gli effetti di un “patto di rimanere in comunione” che tra esse parti non era mai intervenuto, costituendo tale comportamento l'inadempimento rispetto all'obbligo, assunto con l'atto transattivo divisorio, di provvedere all'apporzionamento, per un valore corrispondente alle quote astratte pari per ciascuno dei coeredi al 25% dell'asse ereditario, a mezzo di vendita a terzi dei beni immobili facenti parte dell'asse ed individuati ed accertati nell'atto divisorio trasfuso nel suddetto verbale di conciliazione.
3. ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DELLE EMERGENZE ISTRUTTORIE, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 115
C.P.C.
Con il terzo e ultimo motivo gli appellanti hanno sostenuto, infine, che il giudice di primo grado avesse ritenuto non sussistente l'inadempimento di sul presupposto che il verbale di conciliazione non Parte_4 pagina 3 di 9 indicasse il prezzo della vendita degli immobili facenti parte dell'asse ereditario e che, così facendo, il Tribunale di si sarebbe spinto ad una ricostruzione del significato complessivo dell'atto negoziale (il verbale di Pt_5 conciliazione) “in termini di insufficiente congruità e niente affatto scevro di fondamentali incertezze.”.
In particolare, secondo gli appellanti, sarebbe stato errato ritenere che il AN si fosse Pt_4 legittimamente opposto alla vendita in quanto il prezzo non era stato definito nel verbale di conciliazione, ammettendo, dunque, che il convenuto, valutando il prezzo, indicato all'intermediario, come “superiore” al valore reale del bene in vendita, avesse operato una legittima opposizione alla vendita.
Ad avviso di , e l'opposizione del AN Gaetano Parte_1 Parte_2 Parte_3 sarebbe stata, invece, ragionevole e coerente con la volontà delle parti solo se fosse stato indicato un prezzo inferiore al c.d. “prezzo minimo indefettibile”, ma non anche l'ipotesi, opposta, di un prezzo superiore ma evidentemente soggetto alla dinamica delle trattative tra aspirante all'acquisto e venditori.
E, alla luce di quanto esposto, gli appellanti, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, anche una nuove regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio (spese compensate, invece, dal giudice di prime cure) ed insistendo nella domanda di condanna del convenuto per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissione del gravame – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 817/2023 emessa dal Tribunale di Avellino, Sezione Prima Civile, Giudice Dott.ssa Federica Rossi nell'ambito del giudizio
N.R.G. 4719/2019, depositata in cancelleria in data 15 maggio 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: - accertare e dichiarare l'inadempimento del coerede IG. , odierno convenuto, all'accordo Parte_4 divisorio concluso in data 21.10.2016; - accertare e dichiarare l'improcedibiltà, l'inammissibilità e l'infondatezza delle spiegate domande riconvenzionali formulate dal IG. nei confronti dei fratelli , e - ordinare al coerede IG. Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...] Parte_
di dare esecuzione all'accordo concluso in data 21.10.2016 nella parte in cui si dispone la messa in vendita degli immobili facenti parte della Pt_ comunione ereditaria tra i fratelli , , e a seguito dell'apertura della successione del defunto padre Pt_2 Pt_1 Parte_4 [...]
in data 04.10.2014 in Montemiletto, provincia di . - condannare il IG. al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla Per_1 Pt_5 Parte_4 mancata esecuzione dell'accordo in data 21.10.2016, ivi incluso il deprezzamento di valore dei beni immobili facenti parte della massa ereditaria nonché le spese ad oggi sostenute per il mantenimento e la cura degli immobili di cui innanzi, oltre ai danni morali da valutarsi secondo equità. - Condannare, altresì, il sig. al risarcimento del danno nei confronti dei fratelli nella misura che il giudice riterrà di giustizia per lite temeraria ex art. Parte_4
96 c.p.c.; In via gradata: - accertarsi l'indivisibilità dei beni e dichiarare la divisione giudiziale degli immobili pervenuti ai comunisti a seguito di apertura della successione del IG. in data 04.10.2014 in Montemiletto, provincia di e con atto di conciliazione in data 21.10.2016 previa Persona_1 Pt_5 determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale e pari al 25% dell'intero ammontare;
- in subordine, disporre l'attribuzione dei beni indivisi in favore di essi attori con obbligo per gli stessi di provvedere al conguaglio in danaro ritenuto di giustizia in favore del convenuto;
- In estremo subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione del rispettive quote (25% a testa); - Condannare la parte convenuta – eventualmente resistente e/o opponente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario;
- Dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege. ” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”.
pagina 4 di 9 Iscritta la causa al n. 5629/2023 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
7.3.2024, , eccependo la nullità (per genericità del relativo contenuto) dell'atto di appello, e Parte_4 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “…- in via principale, dichiarare con ordinanza l'inammissibilità e/o nullità del gravame con vittoria di spese del grado di giudizio;
- nel merito, rigettare comunque il gravame per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la impugnata sentenza. - Rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da parti attrici;
- Condannare gli odierni appellanti al risarcimento del danno per lite temeraria in favore del sig. . - Vinte le spese e competenze del grado di giudizio.”. Parte_4
Con ordinanza del 2.4.2024 è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del
22.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare del 22.4.2025) dalle difese di tutte le parti costituite (nello specifico, il 21.4.2025 e il 22.4.2025 dalla difesa dell'appellato e il 22.4.2025 dalla difesa degli appellanti), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 16.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , e non merita accoglimento per Parte_1 Parte_2 Parte_3 le seguenti ragioni.
****
Risultano infondati i primi due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Va premesso che, effettivamente, l'accordo intervenuto tra le stesse parti del presente giudizio e contenuto nel verbale di conciliazione (del giudizio n. 1531/2016 RG/Trib. Avellino) del 21.10.2016 (ridepositato dagli appellanti in questo grado di giudizio, unitamente all'atto di appello, con gli altri atti e documenti del fascicolo di primo grado), aveva espressamente natura transattiva (ex art. 1965 c.c.).
Ed infatti con esso i coeredi , , e , oltre ad avere enucleato tutti i Parte_1 Pt_3 Pt_2 Pt_4 beni facenti parte dell'asse ereditario venutosi a creare dopo la morte di , avevano dichiarato di Persona_1 voler reciprocamente rinunciare a “tutte le contestazioni, pretese, violazioni, preclusioni e quant'altro indicato nell'atto di citazione e nelle rispettive comparse di costituzione e risposta”, nonché “alle domande tutte formulate di cui all'atto di citazione e di costituzione in giudizio” e “ad ogni eccezione svolta”, e “di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione”, aggiungendo di “rinunciare al presente giudizio che verrà estinto dal Giudice con separata ordinanza”, individuando le distinte modalità (per i beni mobili e per gli pagina 5 di 9 immobili) per addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria (evidentemente al di fuori del giudizio oggetto di conciliazione giudiziale) sorta a seguito della morte di . Persona_1
In altri termini, con tale accordo le parti avevano posto fine alla lite oggetto del giudizio, recante il n.1531/2016
R.G., avente ad oggetto lo scioglimento della detta comunione ereditaria, nel senso che avevano evidentemente rinunciato alla domanda giudiziale di divisione per procedere, al medesimo fine, in via negoziale e, in particolare - per quel che rileva ai fini di causa - mediante la vendita dei beni immobili “con unanime consenso…tramite primarie agenzie immobiliari locali”, prevedendo che dalla somma ricavata sarebbe stata attribuita “ad ognuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota, ossia il 25%”.
Dal detto verbale risultavano, in definitiva, gli elementi essenziali del negozio transattivo e, in particolare, la comune volontà delle parti di comporre la controversia in atto e la res dubia (o res litigiosa), vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/12/2024, n. 32722).
Fatta questa precisazione va rilevato, ancora in via preliminare, che il Tribunale di Avellino aveva correttamente rilevato che nessuna delle parti in causa avesse chiesto la risoluzione di tale accordo transattivo.
Il che, evidentemente, rendeva inammissibile la domanda, formulata in via subordinata dagli attori, di ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c., avendo le parti rinunciato al giudizio di divisione ereditaria - di cui la vendita coattiva costituisce, per l'appunto, una delle modalità per addivenire allo scioglimento della comunione (una volta verificata la non comoda divisibilità dei beni, ex art. 720 c.c., e la mancanza di richieste di attribuzione, con addebito dell'eccedenza, da parte di uno o più condividenti) – ed essendo, quindi, ancora vincolate (in assenza di risoluzione) al detto negozio transattivo.
Posto, allora, che la transazione prevedeva che le parti dovessero procedere alla vendita dei beni immobili “con unanime consenso…tramite primarie agenzie immobiliari locali”, per poi attribuire, dalla somma ricavata, “ad ognuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota, ossia il 25%”, il primo giudice ha - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - correttamente interpretato tale accordo, verificando se, effettivamente (come peraltro lamentato dagli stessi attori), vi fosse stato l'inadempimento o meno, da parte del convenuto (per ciò che rileva in questa sede), proprio rispetto agli obblighi assunti con tale negozio transattivo.
Erano stati gli stessi attori, in altri termini, a chiedere, innanzitutto, di accertare e dichiarare l'inadempimento del coerede rispetto all'accordo concluso in data 21.10.2016 e, per l'effetto, di ordinare, in via Parte_3 principale, allo stesso, di dare esecuzione a tale accordo nella parte in cui era stata disposta la messa in vendita degli immobili facenti parte della comunione ereditaria, nonchè di condannarlo al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla mancata esecuzione di tale accordo.
Ragion per cui il Tribunale di Avellino ha interpretato legittimamente tale accordo e, di conseguenza, ha valutato se sussistesse l'asserito inadempimento del convenuto (escludendolo) proprio al fine di esaminare la fondatezza o meno delle domande degli attori.
pagina 6 di 9 ****
E' inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il terzo e ultimo motivo di gravame, non avendo gli appellanti colto, sul punto, l'effettiva ratio decidendi.
Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellato, e contrariamente a quanto, invece, sostenuto dagli appellanti, il Tribunale di Avellino non ha ritenuto che il comportamento di Parte_4 fosse legittimo (escludendone, dunque, l'inadempimento) in virtù del fatto che il prezzo di vendita non fosse stato definito nel verbale di conciliazione e che, dunque, valutando il prezzo, indicato all'intermediario, come
“superiore” al valore reale del bene in vendita, il convenuto avesse operato una legittima opposizione alla vendita.
Nell'esaminare la sentenza impugnata la Corte rileva, invece, che il Tribunale ha così motivato, sul punto:
“Non risulta, difatti, che alcuna delle parti abbia violato l'impegno a porre in vendita i beni comuni o abbia manifestato in forma inequivoca di non volere più prestarsi a tale impegno, risultando anzi documentale prova del contrario (v. doc. 8 prod. attori e doc. 4, 6, 7, 8 e 9 prod. convenuto). Difatti dalle emergenze documentali si evince che anche il convenuto , in risposta ad uguale invito e diffida dei germani, avesse Parte_4 messo, a propria volta, in mora gli stessi per la messa in vendita del compendio comune e che comunque questi avesse acquisito stime di valore dell'immobile in Foggia, nonché conferito incarico di mediazione ad agenzia immobiliare per la vendita del bene in Montemiletto. Così facendo il convenuto ha dato prova di avere eseguito la prestazione dovuta, ovvero l'unico impegno che può trarsi dall'accordo, come emerge con tutta evidenza dalla lettura del testo dello stesso.”.
In altri termini il Tribunale non ha affatto motivato l'esclusione dell'inadempimento del convenuto/appellato facendo eventualmente riferimento ad una sua valutazione circa la superiorità del prezzo di vendita rispetto a quello di mercato, ma ha semplicemente rilevato che fosse “sulle modalità di vendita e soprattutto sulla fissazione del prezzo che sorgevano i contrasti tra le parti”, ritenendo che fossero profili che inopinatamente esse non avevano previamente disciplinato nel verbale di conciliazione ed escludendo che “il sindacato del tribunale possa spingersi al punto da valutare la convenienza economica o meno dell'affare, profilo peraltro nemmeno compiutamente dedotto e sviluppato dalle parti.”.
Al riguardo va detto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello, occorre una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del
19/03/2019).
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati, in particolare, nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una pagina 7 di 9 chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
Del resto, se è vero, da un lato, che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, tuttavia è necessario, al riguardo, che ciò determini comunque una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
06/08/2024, n. 22149; Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Al rigetto dell'appello proposto da , e segue, in base al Parte_1 Parte_2 Parte_3 principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi al pagamento, in solido tra loro (ex art. 97
c.p.c.) ed in favore dell'appellato vittorioso, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord.,
27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse di Parte_4
stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i
[...] giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00, in base al valore (euro 100.000,00, come dichiarato dagli stessi appellanti nell'atto di appello) della controversia.
****
Non ricorrono, inoltre, i presupposti della condanna degli appellanti ai sensi all'art. 96 c.p.c., come invece chiesto dall'appellato nell'ambito dei propri scritti difensivi.
pagina 8 di 9 Ciò in assenza di elementi per reputare l'appello come espressione di un vero e proprio abuso del processo (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n. 28448).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5629/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 817/2023 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 15.05.2023.
2. Dichiara tenuti e condanna , e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro e in favore di , dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, Parte_4 liquidati complessivamente in euro 7.158,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto, se dovuto.
Napoli, 27.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9