Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Gop,nella persona della Dott.ssa Bernardina Massari, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
VERTENTE
TRA
on sede legale in Venosa(PZ), alla località Scalo Ferroviario S.P. Ofantina Km 3 ,P.I Parte_1
,in persona del legale rappresentante p.t. Sig. rappresentata e difesa dal P.IVA_1 Controparte_1
Prof Avv. Francesco di Ciommo giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
Lavello alla via Miglioli N.4
ATTORE
CONTRO
titolare della con sede in Policoro Controparte_2 Controparte_3
(MT) alla via Siris N 4 P.I. e CF P.IVA_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Locazione di beni mobili
FATTO E DIRITTO
In data 06.05.2013 la stipula contratto di alloggiamento e co- gestione inerente
Controparte_4 apparecchi ex art 110 T.U.L.P.S. con il Sig titolare della omonima ditta individuale Controparte_2 corrente in Policoro ( gestore del Bar centrale nel medesimo comune alla via Siris N 4) .Le parti congiuntamente firmano il su detto contratto in base al quale la i impegnava a fornire
Controparte_4 apparecchiature scevre da qualsivoglia difetto , indentificate a mezzo codice identificativo indicandone la tipologia La Società attrice si impegnava alle necessarie riparazioni e manutenzioni e, eventualmente alla sostituzione degli apparecchi salvo manomissione degli stessi o utilizzo improprio degli stessi .Parte convenuta (contumace) sarà responsabile in via oggettiva per ogni danno arrecato alle apparecchiature e, tenuto al risarcimento del danno in favore della ( così contratto in atti) Sempre dal
Controparte_4 contratto in atti si evince che in caso di furto sia degli apparecchi che delle monete ivi contenute, il cliente sarà tenuto al risarcimento spettante alla Orbene nel febbraio del 2018 il
Controparte_4 CP_3
,gestito dal Sig è stato oggetto di furto , le macchine da gioco furono completamente distrutte, CP_2 tranne una che era ancora integra ( così la Signora , consorte del Sig sentita dai Testimone_1 CP_2
Carabinieri della Stazione di Policoro)nel corso di ispezione con i militari “Accertavo che erano danneggiate cinque macchine della ditta “continua la signora L'esercizio pubblico non è Controparte_4 Tes_1 coperto da assicurazione contro tali eventi ( dice la Signora ai Carabinieri).Questi gli eventi del 24 Tes_1
Sempre la Signora iferisce ai Carabinieri “ nel recarmi nella sala slot per cambiare le monete notavo Tes_1 che quattro macchine su otto risultavano aperte all'altezza del cassettino posto sotto lo schermo e era stato asportato l'incasso dal loro interno” Nel pomeriggio della stessa giornata dipendenti della
[...] spezionano le macchine e verificano un danno complessivo di euro 2.368,00.A seguito degli CP_4 eventi descritti la on missiva del 7.02.2018 invia al sig una quantificazione dei Controparte_4 CP_2 danni materiali ai macchinari e l'ammanco di denaro scaturitone. La società attrice con la detta comunicazione ricorda alla società convenuta ( contumace) i suoi obblighi in base al sottoscritto contratto
.In data 22 febbraio sempre la Società attrice in riferimento agli eventi del 6 Febbraio invia ulteriore intimazione di pagamento per i danni subiti .Nuovamente dello stesso tenore intimazione del 22 Febbraio.Il
26 Maggio 2018 la Società attrice invia ulteriore sollecito di pagamento per una risoluzione stragiudiziale della questione. Il 21 Agosto 2018 la invita il Sig a stipulare convenzione di Controparte_4 CP_2 negoziazione assistita per risolvere amichevolmente la vicenda .Nessuno di questi tentativi è andato a buon fine ,Quidi la disce il Tribunale per vedersi riconosciuti i patiti danni e per la risoluzione Controparte_4 del contratto sottoscritto con il Sig .La causa viene istruita a mezzo prova testimoniale all'udienza CP_2 del 3.12.2019 viene dichiarata la contumacia di parte convenuta e all'udienza del 20.09.2024 introitata a
Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contratto sottoscritto dalle parti obbligava le stesse ad ottemperare ai reciproci oneri .Era onere della
[...] ornire macchinari integri, privi di qualsivoglia anomalia, manutenderli periodicamente .Era CP_4 obbligo del Sig. mettere in essere le condizioni affinchè i concessi macchinari non subissero CP_2 danneggiamenti .L'escusso teste Sig conferma le circostanze capitolate da parte attrice e Testimone_2 afferma di aver più volte sollecitato il Sig. ad ottemperare agli stabiliti ( contrattualmente) obblighi CP_2 di sicurezza.
L'assenza di assicurazione a tutela dei macchinari è stata confermata anche dalla Sig sentita dai Tes_1
Carabinieri, il tutto in spregio a quanto stabilito e sottoscritto nel contratto Il Sig non ha onorato in CP_2 alcun modo quanto dalle parti sottoscritto, né per quanto riguarda la sicurezza ,né per quanto riguarda gli obblighi contrattualmente stabiliti in caso di danneggiamento o manomissione dei macchinari(.vedasi contratto punti 3.4,3.3, 3.5)
PQM
IL Tribunale definitivamente pronunciando accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la responsabilità contrattuale del convenuto contumace ,condanna il Sig alla rifusione di euro 20.000 CP_2 in favore della parte attrice a titolo di penale.
Condanna inoltre il Sig alla rifusione di euro 5.581,00 in favore delle a titolo di CP_2 Controparte_4 risarcimento dei patiti danni
Condanna il Sig alla rifusione di euro 2000,00 in favore Avv Francesco Di Ciommo Procuratore CP_2 costituito di parte attrice , di cui euro 300 per spese e euro 1700,00 per onorari oltre IVA e CPA al 15%.
Così deciso in Potenza lì 3.3 2025