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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1970 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 3.12.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. AB MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa AU D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 04/11/2022 al n. 1970 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza 853/2022 pubblicata in data 29/07/2022 promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Rossi e Simona Parte_1 Gallo, come da procura in atti
- appellante - contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli. Avv.ti Marco Pesenti e Luciana Cipolla, come da procura in atti;
- appellata –
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, come da procura in atti;
QUALE PROCURATRICE SPECIALE DI DEUTSCHE BANK AG CP_3
- appellata contumace-
CP_4
-appellata contumace -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “conclude: nel merito: riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo n.853/2022 depositata in data 29.07.2022, resa dal Giudice dott. Marina Rossi nel procedimento RG 1370/2017 nei capi impugnati per i motivi indicati in parte narrativa;
in via principale, voglia rigettare la domanda di accertamento negativo svolta da in ordine al rigetto della opposizione alla esecuzione CP_3 immobiliare RE 224/2005 pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo;
conseguentemente, accogliere la presente opposizione dichiarando la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo, nonché del pignoramento e di tutti i consequenziali atti esecutivi per i motivi di cui sopra, ordinando la cancellazione del pignoramento spesso, nonché la cancellazione della ipoteca iscritta a garanzia;
dichiarando altresì che il nulla deve per i pagamenti dallo Pt_1 stesso eseguiti e documentati in corso di causa. In via subordinata ed in denegata ipotesi, voglia accertare che l'attuale saldo passivo in riferimento al mutuo dovuto dal signor è pari ad €.448.922,60. Con vittoria di compensi ed onorari Pt_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.” In via istruttoria Richieste di integrazione peritale Si richiede che il CTU debba essere convocato a chiarimenti (o mediante nomina di altro CTU) per verificare se nella formazione del piano di ammortamento del mutuo e nella stipula del contratto stesso vi sia stata capitalizzazione composta degli interessi passivi in difetto di pattuizione, come denunciato nella opposizione, applicando le formule di matematica finanziaria indicate da questa difesa nella consulenza tecnica di parte e nella memoria di replica, nonché i criteri evidenziati nel presente atto di appello.”; per l'appellata “((i) in via pregiudiziale: dichiarare Controparte_1 l'inammissibilit rso notificato ex artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ.; (ii) in via principale e nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto dalla Sig. Parte_1 avverso la Sentenza n. 853 pubblicata dal Tribunale di Arezzo in data 29 luglio 2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, rigettando le richieste istruttorie avanzate in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atti. (iii) in via gradata e di appello incidentale, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione di (già . (iv) in ogni caso: Controparte_1 Controparte_5 con vittoria di s i pr ambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge..”. per l'appellata “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2 adita, Voglia: A – IN VIA PRELIMINARE: i) rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per i motivi esposti in narrativa;
ii) dichiarare l'acquiescenza di controparte ai capi della sentenza non impugnati, conseguentemente passati in giudicato;
B – NEL MERITO, rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato il 28 ottobre 2022 perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 835 emessa dal Tribunale di Arezzo il 28 – 29 luglio 2022. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. C – IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare l'istanza avversaria di integrazione della CTU contabile.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1 chiedeva la riforma della sentenza n. 853/2022 del Tribunale di Arezzo, con la quale era stata respinta l'opposizione del medesimo proposta avverso l'esecuzione avviata da in qualità di procuratrice speciale di CP_3
, sulla base del contratto di mutuo stipulano dall'opponente con Parte_2 la CA Popolare dell'Etruria e del Lazio (procedura esecutiva immobiliare n.
224/2005 RGE).
Il giudizio di merito definito con la sentenza impugnata era introdotto, ex art. 616 c.p.c., da in qualità di procuratrice speciale di CP_3 Parte_3
[...] [...
, in seguito alla sospensione dell'esecuzione, disposta dal GE su istanza del debitore esecutato Parte attrice, deduceva l'infondatezza Pt_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dal Pt_1 chiedendone il rigetto. Quest'ultimo, in sede di opposizione, aveva eccepito la nullità e l'inefficacia del contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione.
Le sue doglianze si fondavano sull'assunto della illegittimità del mutuo concesso dalla CA mutuante ( al mero scopo di ripianare e consolidare lo CP_6 scoperto del conto corrente n. 1111 intrattenuto dalla società (di CP_4 cui ra socio, legale rappresentante e garante) presso la CA Popolare Pt_1 dell'Etruria e del Lazio. L'ulteriore doglianza afferiva ad asseriti illeciti sul conto corrente le cui passività sarebbero state frutto dell'applicazione di interessi anatocistici illeciti e comunque nulli per mancanza di pattuizione scritta, con conseguente nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi passivi, la loro determinazione per rinvio agli usi di piazza e l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
In sede di opposizione il aveva chiesto la declaratoria di nullità ed Pt_1 inefficacia del contratto di mutuo, del pignoramento e degli atti esecutivi. Aveva, inoltre chiesto di accertare che i denari del mutuo erano stati versati nel conto n. 1111 di con ricostruzione del saldo effettivo del conto, depurato CP_4 dagli effetti delle nullità, alla data del 23/09/1993, o in subordine, accertando che il saldo passivo era pari a € 448.922,60 al 27/03/2017. Contr Nel giudizio di merito instaurato da il hiedeva autorizzazione alla Pt_1 chiamata in causa dei terzi CA CP_4 Controparte_7
coatta amministrativa, (già
[...] Controparte_8 [...]
successivamente oggi Controparte_9 Controparte_5 [...]
Controparte_1 si costituiva in giudizio aderendo ai motivi di opposizione formulati CP_4 dal e confermando i rapporti bancari con dal 1975. Pt_1 CP_6
(ora si costituiva in giudizio, Controparte_5 Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il conto corrente n. 1111 era stato chiuso il 23.09.2008, CP_4 prima della risoluzione delle "vecchie banche" in data 22.11.2015 e della costituzione dell'Ente Ponte Nuova CA dell'Etruria; dunque, il rapporto non era stato oggetto di cessione. interveniva in qualità di cessionaria della , CP_10 Parte_3 facendo proprie le difese di parte attrice.
3 Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva CTU contabile per accertare la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 853/2022, il primo giudice disattesa Contr l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_11
rigettava l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...] Parte_1 ponendo definitivamente le spese di CTU a suo carico di . Parte_1
A fondamento della decisione rilevava che il non aveva assolto Pt_1
l'onere probatorio rispetto alle doglianze riguardanti gli addebiti asseritamente illegittimi operati sul conto corrente n. 1111 intestato a (di cui il CP_4 era socio, legale rappresentante e garante) In particolare evidenziava Pt_1 che l'opponente non aveva prodotto il contratto di conto corrente stipulato tra e CA Popolare dell'Etruria e del Lazio, limitandosi a produrre solo gli CP_4 estratti conto relativi al periodo successivo al 1998. Evidenziava che, né la né la avevano provveduto al deposito di tale documento, CP_4 CP_5 nonostante il Tribunale avesse emesso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Sul punto il giudice richiamava il principio secondo cui il cliente che agisce per l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa producendo il contratto contenente le clausole contestate;
a CA non era invece tenuta a consegnare o produrre gli estratti conto relativi a un periodo risalente ad oltre un decennio prima rispetto alla richiesta.
Riguardo ai profili di anatocismo derivanti dall'adozione del piano di ammortamento alla francese convenuto nel contratto di mutuo, il Tribunale escludeva che tale metodo implicasse l'applicazione di interessi anatocistici.
Evidenziava che il meccanismo di ammortamento alla francese non implica alcuna discordanza tra il tasso pattuito ed il tasso applicato, né l'applicazione di interessi su interessi ex art. 1283 c.c. Ciò in quanto gli interessi computati nella rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti;
con tale meccanismo, gli interessi vengono calcolati man mano sul capitale residuo, escludendo l'l'anatocismo e l'indeterminabilità della prestazione del mutuatario.
Il Giudice a quo escludeva altresì la sussistenza di usura originaria, rilevando che il contratto di mutuo era stato stipulato nel 1993, ovvero in un periodo antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 108/19, richiamando
4 l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 24675/2017), che negava la configurabilità dell'usura sopravvenuta.
Argomentava ancora che, in ragione della data di stipula del contratto, anteriore alla delibera CICR del 4.3.2003, non poteva ritenersi sussistente l'obbligo per la CA di indicare nel contratto il TAEG.
Il Tribunale disattendeva, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da (ora ) ritenendo che, Controparte_5 Controparte_11 nonostante i rapporti tra e fossero stati estinti prima della CP_4 CP_6 costituzione dell'Ente Ponte, e del la Controparte_9 CP_9 successione nei rapporti risultava articolata secondo una procedura di diretta derivazione legislativa. Osservava in proposito che il tenore generale della cessione ("...tutti i diritti, le attività e le passività...") consentiva di includere i saldi del conto corrente oggetto di causa nel novero dei diritti ceduti, anche se il conto era stato chiuso antecedentemente alla costituzione dell'ente ponte;
ciò in quanto la cessione si configurava come una cessione d'azienda.
Avverso la sentenza suddetta proponeva appello Parte_1
Quale primo motivo di gravame deduceva l'erronea, illogica ed ingiusta applicazione degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., nonché degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. e 117 TUB, in materia di trasparenza bancaria, censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dell'anatocismo, con riferimento al contratto di mutuo. L'appellante sosteneva che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'applicazione di corrette formule matematiche dimostrava che il piano di ammortamento alla francese, sebbene formulato a rata costante, per il calcolo degli interessi da rimborsare applicava il sistema dell'interesse composto o quello dell'anatocismo.
A detta dell'appellante, la pronuncia era errata poiché il piano di ammortamento alla francese produceva un aggravio di interessi equivalente all'anatocismo, derivante dal calcolo degli interessi sugli interessi maturati nei periodi precedenti. L'applicazione del piano di ammortamento alla francese, in assenza di una esplicita pattuizione circa l'applicazione del regime di capitalizzazione composta, aveva provocato un maggior esborso e, di conseguenza, la indeterminabilità del calcolo degli interessi, i quali avrebbero dovuto essere concordati e riportati con esattezza nel contratto.
Quale secondo motivo di gravame denunciava la omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento dell'effettivo importo richiesto e per cui si procedeva ad esecuzione. L'appellante lamentava che il Giudice di primo grado
5 non si era pronunciato sulla sua richiesta di accertamento della somma creditoria vantata dalla CA;
affermava di aver documentalmente provato in corso di causa che il credito ceduto dall'originaria mutuante era pari, alla data del 27 marzo 2017, a € 448.922,60. Questo importo era notevolmente inferiore rispetto a quello di € 1.247.981,42, evidenziato dall'Istituto in sede di precisazione del credito.
Il. hiedeva, quindi, la sospensione dell'esecutività della sentenza Pt_1 impugnata e l'accoglimento dell'opposizione proposta, con conseguente declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di mutuo, del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi consequenziali, nonché ordine di cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca.
In via istruttoria chiedeva che il CTU fosse convocato a chiarimenti per verificare se nella formazione del piano di ammortamento fosse stata applicata la capitalizzazione composta degli interessi passivi in difetto di pattuizione, applicando le formule di matematica finanziaria indicate dalla difesa già si costituiva nel giudizio Controparte_1 Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello ed avanzando appello incidentale.
Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello ex artt.
342 e 348-bis c.p.c. per l'assenza di censure specifiche alla sentenza impugnata, riproponendo l'appello le stesse considerazioni già svolte in primo grado. La
CA rilevava che l'appellante non censurava la parte della sentenza che respingeva le domande relative al contratto di conto corrente per il mancato assolvimento dell'onere della prova. Concludendo che il aveva prestato Pt_1 acquiescenza su tale capo, su cui era sceso il giudicato.
Quanto al primo motivo contestava le argomentazioni avversarie, condividendo le motivazioni del Tribunale e ribadendo che il meccanismo di ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico perché la quota di interessi veniva calcolata unicamente sul debito residuo del capitale e non sugli interessi pregressi.
impugnava, a sua volta, la sentenza nella parte in cui il Controparte_1
Tribunale aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
CA. Sosteneva che il conto corrente n. 1111 era stato chiuso nel 2008, antecedentemente al 22.11.2015 (data di avvio della risoluzione delle "vecchie banche" e costituzione dell'Ente Ponte). Un rapporto già estinto non poteva essere stato oggetto di cessione e dunque non era entrato nella titolarità dell'appellata, poiché la cessione all' e del Controparte_12
6 Lazio, riguardava attività e passività in essere al momento della cessione, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali. si costituiva in giudizio, come mandataria della CP_10 cessionaria contestando le deduzioni avversarie. Controparte_2
Rilevava l'acquiescenza dell'appellante ai capi della sentenza relativi al mancato assolvimento dell'onere probatorio riguardo al contratto di conto corrente e all'esclusione della natura usuraria del tasso di interesse applicato al mutuo.
In ordine al primo motivo spiegava che l'ammortamento alla francese prevedeva un calcolo della rata costante che si avvaleva del principio dell'interesse composto. Tuttavia, sottolineava che gli interessi erano quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non degli interessi pregressi, escludendo così la capitalizzazione degli interessi e l'anatocismo. richiamava la giurisprudenza che escludeva che il CP_2 criterio di ammortamento alla francese realizzasse anatocismo indebito.
Quanto al secondo motivo considerava la questione infondata e CP_2 pretestuosa, ritenendo che fosse stata assorbita dal rigetto dell'opposizione.
Inoltre, chiedeva il rigetto dell'istanza avversaria di integrazione della CTU, poiché la legittimità del piano di ammortamento alla francese era pacifica in giurisprudenza.
Senza ulteriore istruttoria la causa era posta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto del definitivo consolidamento della statuizione, contenuta nella pronuncia impugnata, relativa al mancato assolvimento da parte dell'opponente dell'onere probatorio relativo alla Pt_1 illegittimità degli addebiti operati sul rapporto di conto corrente n. 1111 intrattenuto da con CP_4 CP_6
Tale statuizione, in quanto non specificamente censurata dall'appellante,
è passata in giudicato
In considerazione della formazione del giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado non investiti dall'impugnazione, il thema decidendum devoluto alla cognizione della Corte è delimitato all'esame di due censure: la prima concerne l'erronea applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., 1346 e 1418 c.c. e
117 TUB, in relazione alla dedotta nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo per l'asserita ricorrenza di fenomeni anatocistici. La seconda censura attiene al vizio della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di
7 accertamento dell'effettivo importo creditorio azionato nel procedimento esecutivo
Il primo motivo di gravame si incentra sull'asserita configurabilità di un meccanismo anatocistico derivante dall'applicazione, nel contratto di mutuo, del piano di ammortamento alla francese.
In sede di merito, il Tribunale di Arezzo ha ritenuto l'infondatezza di tale doglianza sulla base delle risultanze della CTU contabile che ha escluso l'applicazione di fenomeni anatocistici nel conteggio degli interessi.
Il meccanismo proprio dell'ammortamento alla francese, come ben chiarito nella sentenza impugnata, non implica la produzione di interessi su interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. Gli interessi computati nella rata successiva sono infatti calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già corrisposto con le rate precedenti. Di conseguenza, nessun interesse viene calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente, dovendosi escludere l'ipotesi di anatocismo illecito.
La relazione tecnica è risultata, sul punto, chiara, coerente ed esente da vizi metodologici. L'istanza dell'opponente, volta ad ottenere chiarimenti o integrazioni alla CTU, appare pertanto una mera critica delle conclusioni del consulente d'ufficio in quanto difformi dalle prospettazioni del proprio consulente tecnico di parte. Le generiche censure svolte non inficiano tuttavia il rigore del ragionamento peritale che, dunque, non necessita di alcun supplemento istruttorio.
Va altresì sottolineato che secondo l'orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità il mutuo con ammortamento alla francese non viola il divieto di anatocismo di cui all'articolo numero 1283 c.c.; ciò sulla base del principio fondamentale per cui l'anatocismo si verifica solo quando gli interessi scaduti producono a loro volta interessi mentre, nel sistema di ammortamento alla francese, la quota di interessi di ogni rata viene calcolata applicando il tasso pattuito esclusivamente sul capitale residuo del debito. Ad ogni scadenza della rata gli interessi dovuti per quel periodo maturano e vengono integralmente pagati con la quota di interessi della rata stessa estinguendosi;
non ci sono quindi interessi scaduti che si sommano al capitale e producono ulteriori interessi. Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione
a sezioni unite che ha così decritto l'ammortamento alla francese: “Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti"
8 comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via……….Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”( cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 27/02/2024)
29/05/2024, n. 15130
Nella stessa pronuncia la Suprema Corte richiama i precedenti in materia affermando : “Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"" (Cass. Civ. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. Civ. n. 27823/2023 in materia fiscale);..”
Con il secondo motivo di gravame, deduce il vizio di omessa Parte_1 pronuncia in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, per non aver statuito sulla domanda di accertamento dell'effettivo importo del credito richiesto e per cui si procede ad esecuzione.
La doglianza si fonda sull'assunto che l'opponente avrebbe prodotto in atti la prova documentale che quantificherebbe l'ammontare del credito ceduto in €
9 448.992,60 alla data del 27 marzo 2017. Tale importo, asserito dal si Pt_1 discosterebbe sensibilmente dalla cifra di € 1.247.981,42 quantificata dall'Istituto creditore (Ifis NPL/Deutsche Bank) in sede di precisazione del credito.
Si osserva, al riguardo, che la domanda volta all'accertamento dell'effettivo importo creditorio è stata articolata dall'opponente in via meramente subordinata.
Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere escluso allorquando la decisione adottata dal giudice, pur in difetto di una statuizione espressa sulla domanda subordinata, ne comporti il rigetto implicito.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che si configura un'ipotesi di assorbimento improprio, idonea a escludere la sussistenza del vizio denunciato, quando la statuizione adottata sulla domanda in via principale precluda in radice l'esigenza o la possibilità di esaminare il petitum subordinato o ne determini il necessario e implicito rigetto.
Nel caso di specie, il rigetto della domanda principale – incentrata sulla nullità
e inefficacia del contratto di mutuo per anatocismo e/o illegittimità degli addebiti – ha escluso l'esigenza di provvede sulla domanda subordinata, ancorata ai medesimi presupposti, comportandone il necessario ed implicito rigetto.
La decisione del Giudice di prime cure è infatti fondata sull'esclusione dell'illecito prospettato dall'opponente in relazione all'asserito divieto di anatocismo. Tale statuizione ha inevitabilmente comportato il rigetto implicito della domanda formulata in via subordinata;
quest'ultima era, infatti, preordinata alla riduzione del quantum debeatur sulla base di un ricalcolo volto a scomputare gli interessi che si assumevano illegittimamente applicati.
Dall'esclusione della dedotta illegittimità del calcolo degli interessi discende, il necessario rigetto, ancorché non formalmente espresso, della correlata domanda di accertamento del credito, fondata sul medesimo presupposto di illegittimità posto a base della domanda principale.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, si rileva la correttezza della statuizione del Giudice di prime cure, il quale ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da (già Controparte_1 CP_5
.
[...]
La successione nei rapporti già facenti capo alla CA Popolare dell'Etruria e del Lazio risulta articolata secondo una procedura di diretta CP_13
10 derivazione legislativa, caratterizzata dall'ampiezza del dettato normativo che fa espresso riferimento a "tutti i diritti, le attività e le passività". In quest'ottica, nell'ambito dei diritti ceduti devono ricomprendersi anche le poste attive o passive costituite dai saldi del conto corrente oggetto di causa.
La costituzione dell'ente-ponte, denominato e del Controparte_9 CP_9
è avvenuta, in conformità agli artt. 42 e seguenti del D.Lgs n. 180 del
[...]
16.11.2015, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione. In virtù di ciò, la
è subentrata, con effetto dal 23 novembre Controparte_14
2015, nell'intera operatività attiva e passiva di Parte_4
Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la circostanza che il rapporto di conto corrente fosse stato chiuso in data antecedente alla costituzione dell'ente-ponte non comportasse di per sé l'esclusione dall'ambito della cessione.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'appello incidentale, nonché il conseguente rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla (già . Controparte_15 Controparte_5
In conclusione, le argomentazioni svolte impongono il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore di . In CP_2 considerazione del rigetto dell'appello incidentale si reputa equo compensare nella misura di un terzo le spese di giudizio fra l'appellante e , Controparte_11 con condanna del primo al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite. Le spese si liquidano date come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n.
55, avuto riguardo ai parametri minimi con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1 CP_3
QUALE PROCURATRICE SPECIALE DI , di Parte_3 CP_11
ed avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...] CP_2
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) condanna l'appellante, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di , in € 7.120, oltre accessori dovuti per legge;
CP_2
11 4) compensa nella misura di 1/3 fra l'appellante ed le Controparte_11 spese di lite e condanna di al pagamento in favore di Parte_1
dei residui 2/3 che liquida, per l'intero, in euro 7.120, Controparte_11 oltre accessori dovuti per legge;
5) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
6) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE
AU D'LI AB AN
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 3.12.2025 e composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. AB MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa AU D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 04/11/2022 al n. 1970 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza 853/2022 pubblicata in data 29/07/2022 promossa da
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Rossi e Simona Parte_1 Gallo, come da procura in atti
- appellante - contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli. Avv.ti Marco Pesenti e Luciana Cipolla, come da procura in atti;
- appellata –
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, come da procura in atti;
QUALE PROCURATRICE SPECIALE DI DEUTSCHE BANK AG CP_3
- appellata contumace-
CP_4
-appellata contumace -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “conclude: nel merito: riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo n.853/2022 depositata in data 29.07.2022, resa dal Giudice dott. Marina Rossi nel procedimento RG 1370/2017 nei capi impugnati per i motivi indicati in parte narrativa;
in via principale, voglia rigettare la domanda di accertamento negativo svolta da in ordine al rigetto della opposizione alla esecuzione CP_3 immobiliare RE 224/2005 pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo;
conseguentemente, accogliere la presente opposizione dichiarando la nullità ed inefficacia del contratto di mutuo, nonché del pignoramento e di tutti i consequenziali atti esecutivi per i motivi di cui sopra, ordinando la cancellazione del pignoramento spesso, nonché la cancellazione della ipoteca iscritta a garanzia;
dichiarando altresì che il nulla deve per i pagamenti dallo Pt_1 stesso eseguiti e documentati in corso di causa. In via subordinata ed in denegata ipotesi, voglia accertare che l'attuale saldo passivo in riferimento al mutuo dovuto dal signor è pari ad €.448.922,60. Con vittoria di compensi ed onorari Pt_1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.” In via istruttoria Richieste di integrazione peritale Si richiede che il CTU debba essere convocato a chiarimenti (o mediante nomina di altro CTU) per verificare se nella formazione del piano di ammortamento del mutuo e nella stipula del contratto stesso vi sia stata capitalizzazione composta degli interessi passivi in difetto di pattuizione, come denunciato nella opposizione, applicando le formule di matematica finanziaria indicate da questa difesa nella consulenza tecnica di parte e nella memoria di replica, nonché i criteri evidenziati nel presente atto di appello.”; per l'appellata “((i) in via pregiudiziale: dichiarare Controparte_1 l'inammissibilit rso notificato ex artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ.; (ii) in via principale e nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere, l'appello proposto dalla Sig. Parte_1 avverso la Sentenza n. 853 pubblicata dal Tribunale di Arezzo in data 29 luglio 2022 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, rigettando le richieste istruttorie avanzate in corso di causa, per tutti i motivi esposti in atti. (iii) in via gradata e di appello incidentale, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione di (già . (iv) in ogni caso: Controparte_1 Controparte_5 con vittoria di s i pr ambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge..”. per l'appellata “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_2 adita, Voglia: A – IN VIA PRELIMINARE: i) rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per i motivi esposti in narrativa;
ii) dichiarare l'acquiescenza di controparte ai capi della sentenza non impugnati, conseguentemente passati in giudicato;
B – NEL MERITO, rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato il 28 ottobre 2022 perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 835 emessa dal Tribunale di Arezzo il 28 – 29 luglio 2022. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. C – IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare l'istanza avversaria di integrazione della CTU contabile.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1 chiedeva la riforma della sentenza n. 853/2022 del Tribunale di Arezzo, con la quale era stata respinta l'opposizione del medesimo proposta avverso l'esecuzione avviata da in qualità di procuratrice speciale di CP_3
, sulla base del contratto di mutuo stipulano dall'opponente con Parte_2 la CA Popolare dell'Etruria e del Lazio (procedura esecutiva immobiliare n.
224/2005 RGE).
Il giudizio di merito definito con la sentenza impugnata era introdotto, ex art. 616 c.p.c., da in qualità di procuratrice speciale di CP_3 Parte_3
[...] [...
, in seguito alla sospensione dell'esecuzione, disposta dal GE su istanza del debitore esecutato Parte attrice, deduceva l'infondatezza Pt_1 dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dal Pt_1 chiedendone il rigetto. Quest'ultimo, in sede di opposizione, aveva eccepito la nullità e l'inefficacia del contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione.
Le sue doglianze si fondavano sull'assunto della illegittimità del mutuo concesso dalla CA mutuante ( al mero scopo di ripianare e consolidare lo CP_6 scoperto del conto corrente n. 1111 intrattenuto dalla società (di CP_4 cui ra socio, legale rappresentante e garante) presso la CA Popolare Pt_1 dell'Etruria e del Lazio. L'ulteriore doglianza afferiva ad asseriti illeciti sul conto corrente le cui passività sarebbero state frutto dell'applicazione di interessi anatocistici illeciti e comunque nulli per mancanza di pattuizione scritta, con conseguente nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi passivi, la loro determinazione per rinvio agli usi di piazza e l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
In sede di opposizione il aveva chiesto la declaratoria di nullità ed Pt_1 inefficacia del contratto di mutuo, del pignoramento e degli atti esecutivi. Aveva, inoltre chiesto di accertare che i denari del mutuo erano stati versati nel conto n. 1111 di con ricostruzione del saldo effettivo del conto, depurato CP_4 dagli effetti delle nullità, alla data del 23/09/1993, o in subordine, accertando che il saldo passivo era pari a € 448.922,60 al 27/03/2017. Contr Nel giudizio di merito instaurato da il hiedeva autorizzazione alla Pt_1 chiamata in causa dei terzi CA CP_4 Controparte_7
coatta amministrativa, (già
[...] Controparte_8 [...]
successivamente oggi Controparte_9 Controparte_5 [...]
Controparte_1 si costituiva in giudizio aderendo ai motivi di opposizione formulati CP_4 dal e confermando i rapporti bancari con dal 1975. Pt_1 CP_6
(ora si costituiva in giudizio, Controparte_5 Controparte_1 eccependo in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il conto corrente n. 1111 era stato chiuso il 23.09.2008, CP_4 prima della risoluzione delle "vecchie banche" in data 22.11.2015 e della costituzione dell'Ente Ponte Nuova CA dell'Etruria; dunque, il rapporto non era stato oggetto di cessione. interveniva in qualità di cessionaria della , CP_10 Parte_3 facendo proprie le difese di parte attrice.
3 Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva CTU contabile per accertare la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 853/2022, il primo giudice disattesa Contr l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_11
rigettava l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...] Parte_1 ponendo definitivamente le spese di CTU a suo carico di . Parte_1
A fondamento della decisione rilevava che il non aveva assolto Pt_1
l'onere probatorio rispetto alle doglianze riguardanti gli addebiti asseritamente illegittimi operati sul conto corrente n. 1111 intestato a (di cui il CP_4 era socio, legale rappresentante e garante) In particolare evidenziava Pt_1 che l'opponente non aveva prodotto il contratto di conto corrente stipulato tra e CA Popolare dell'Etruria e del Lazio, limitandosi a produrre solo gli CP_4 estratti conto relativi al periodo successivo al 1998. Evidenziava che, né la né la avevano provveduto al deposito di tale documento, CP_4 CP_5 nonostante il Tribunale avesse emesso un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Sul punto il giudice richiamava il principio secondo cui il cliente che agisce per l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa producendo il contratto contenente le clausole contestate;
a CA non era invece tenuta a consegnare o produrre gli estratti conto relativi a un periodo risalente ad oltre un decennio prima rispetto alla richiesta.
Riguardo ai profili di anatocismo derivanti dall'adozione del piano di ammortamento alla francese convenuto nel contratto di mutuo, il Tribunale escludeva che tale metodo implicasse l'applicazione di interessi anatocistici.
Evidenziava che il meccanismo di ammortamento alla francese non implica alcuna discordanza tra il tasso pattuito ed il tasso applicato, né l'applicazione di interessi su interessi ex art. 1283 c.c. Ciò in quanto gli interessi computati nella rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti;
con tale meccanismo, gli interessi vengono calcolati man mano sul capitale residuo, escludendo l'l'anatocismo e l'indeterminabilità della prestazione del mutuatario.
Il Giudice a quo escludeva altresì la sussistenza di usura originaria, rilevando che il contratto di mutuo era stato stipulato nel 1993, ovvero in un periodo antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 108/19, richiamando
4 l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 24675/2017), che negava la configurabilità dell'usura sopravvenuta.
Argomentava ancora che, in ragione della data di stipula del contratto, anteriore alla delibera CICR del 4.3.2003, non poteva ritenersi sussistente l'obbligo per la CA di indicare nel contratto il TAEG.
Il Tribunale disattendeva, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da (ora ) ritenendo che, Controparte_5 Controparte_11 nonostante i rapporti tra e fossero stati estinti prima della CP_4 CP_6 costituzione dell'Ente Ponte, e del la Controparte_9 CP_9 successione nei rapporti risultava articolata secondo una procedura di diretta derivazione legislativa. Osservava in proposito che il tenore generale della cessione ("...tutti i diritti, le attività e le passività...") consentiva di includere i saldi del conto corrente oggetto di causa nel novero dei diritti ceduti, anche se il conto era stato chiuso antecedentemente alla costituzione dell'ente ponte;
ciò in quanto la cessione si configurava come una cessione d'azienda.
Avverso la sentenza suddetta proponeva appello Parte_1
Quale primo motivo di gravame deduceva l'erronea, illogica ed ingiusta applicazione degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., nonché degli artt. 1346 e 1418 cod. civ. e 117 TUB, in materia di trasparenza bancaria, censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dell'anatocismo, con riferimento al contratto di mutuo. L'appellante sosteneva che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che l'applicazione di corrette formule matematiche dimostrava che il piano di ammortamento alla francese, sebbene formulato a rata costante, per il calcolo degli interessi da rimborsare applicava il sistema dell'interesse composto o quello dell'anatocismo.
A detta dell'appellante, la pronuncia era errata poiché il piano di ammortamento alla francese produceva un aggravio di interessi equivalente all'anatocismo, derivante dal calcolo degli interessi sugli interessi maturati nei periodi precedenti. L'applicazione del piano di ammortamento alla francese, in assenza di una esplicita pattuizione circa l'applicazione del regime di capitalizzazione composta, aveva provocato un maggior esborso e, di conseguenza, la indeterminabilità del calcolo degli interessi, i quali avrebbero dovuto essere concordati e riportati con esattezza nel contratto.
Quale secondo motivo di gravame denunciava la omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento dell'effettivo importo richiesto e per cui si procedeva ad esecuzione. L'appellante lamentava che il Giudice di primo grado
5 non si era pronunciato sulla sua richiesta di accertamento della somma creditoria vantata dalla CA;
affermava di aver documentalmente provato in corso di causa che il credito ceduto dall'originaria mutuante era pari, alla data del 27 marzo 2017, a € 448.922,60. Questo importo era notevolmente inferiore rispetto a quello di € 1.247.981,42, evidenziato dall'Istituto in sede di precisazione del credito.
Il. hiedeva, quindi, la sospensione dell'esecutività della sentenza Pt_1 impugnata e l'accoglimento dell'opposizione proposta, con conseguente declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di mutuo, del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi consequenziali, nonché ordine di cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca.
In via istruttoria chiedeva che il CTU fosse convocato a chiarimenti per verificare se nella formazione del piano di ammortamento fosse stata applicata la capitalizzazione composta degli interessi passivi in difetto di pattuizione, applicando le formule di matematica finanziaria indicate dalla difesa già si costituiva nel giudizio Controparte_1 Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello ed avanzando appello incidentale.
Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di appello ex artt.
342 e 348-bis c.p.c. per l'assenza di censure specifiche alla sentenza impugnata, riproponendo l'appello le stesse considerazioni già svolte in primo grado. La
CA rilevava che l'appellante non censurava la parte della sentenza che respingeva le domande relative al contratto di conto corrente per il mancato assolvimento dell'onere della prova. Concludendo che il aveva prestato Pt_1 acquiescenza su tale capo, su cui era sceso il giudicato.
Quanto al primo motivo contestava le argomentazioni avversarie, condividendo le motivazioni del Tribunale e ribadendo che il meccanismo di ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico perché la quota di interessi veniva calcolata unicamente sul debito residuo del capitale e non sugli interessi pregressi.
impugnava, a sua volta, la sentenza nella parte in cui il Controparte_1
Tribunale aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
CA. Sosteneva che il conto corrente n. 1111 era stato chiuso nel 2008, antecedentemente al 22.11.2015 (data di avvio della risoluzione delle "vecchie banche" e costituzione dell'Ente Ponte). Un rapporto già estinto non poteva essere stato oggetto di cessione e dunque non era entrato nella titolarità dell'appellata, poiché la cessione all' e del Controparte_12
6 Lazio, riguardava attività e passività in essere al momento della cessione, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali. si costituiva in giudizio, come mandataria della CP_10 cessionaria contestando le deduzioni avversarie. Controparte_2
Rilevava l'acquiescenza dell'appellante ai capi della sentenza relativi al mancato assolvimento dell'onere probatorio riguardo al contratto di conto corrente e all'esclusione della natura usuraria del tasso di interesse applicato al mutuo.
In ordine al primo motivo spiegava che l'ammortamento alla francese prevedeva un calcolo della rata costante che si avvaleva del principio dell'interesse composto. Tuttavia, sottolineava che gli interessi erano quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non degli interessi pregressi, escludendo così la capitalizzazione degli interessi e l'anatocismo. richiamava la giurisprudenza che escludeva che il CP_2 criterio di ammortamento alla francese realizzasse anatocismo indebito.
Quanto al secondo motivo considerava la questione infondata e CP_2 pretestuosa, ritenendo che fosse stata assorbita dal rigetto dell'opposizione.
Inoltre, chiedeva il rigetto dell'istanza avversaria di integrazione della CTU, poiché la legittimità del piano di ammortamento alla francese era pacifica in giurisprudenza.
Senza ulteriore istruttoria la causa era posta in decisione sulla base delle conclusioni formulate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto del definitivo consolidamento della statuizione, contenuta nella pronuncia impugnata, relativa al mancato assolvimento da parte dell'opponente dell'onere probatorio relativo alla Pt_1 illegittimità degli addebiti operati sul rapporto di conto corrente n. 1111 intrattenuto da con CP_4 CP_6
Tale statuizione, in quanto non specificamente censurata dall'appellante,
è passata in giudicato
In considerazione della formazione del giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado non investiti dall'impugnazione, il thema decidendum devoluto alla cognizione della Corte è delimitato all'esame di due censure: la prima concerne l'erronea applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., 1346 e 1418 c.c. e
117 TUB, in relazione alla dedotta nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo per l'asserita ricorrenza di fenomeni anatocistici. La seconda censura attiene al vizio della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla domanda di
7 accertamento dell'effettivo importo creditorio azionato nel procedimento esecutivo
Il primo motivo di gravame si incentra sull'asserita configurabilità di un meccanismo anatocistico derivante dall'applicazione, nel contratto di mutuo, del piano di ammortamento alla francese.
In sede di merito, il Tribunale di Arezzo ha ritenuto l'infondatezza di tale doglianza sulla base delle risultanze della CTU contabile che ha escluso l'applicazione di fenomeni anatocistici nel conteggio degli interessi.
Il meccanismo proprio dell'ammortamento alla francese, come ben chiarito nella sentenza impugnata, non implica la produzione di interessi su interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. Gli interessi computati nella rata successiva sono infatti calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l'importo già corrisposto con le rate precedenti. Di conseguenza, nessun interesse viene calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente, dovendosi escludere l'ipotesi di anatocismo illecito.
La relazione tecnica è risultata, sul punto, chiara, coerente ed esente da vizi metodologici. L'istanza dell'opponente, volta ad ottenere chiarimenti o integrazioni alla CTU, appare pertanto una mera critica delle conclusioni del consulente d'ufficio in quanto difformi dalle prospettazioni del proprio consulente tecnico di parte. Le generiche censure svolte non inficiano tuttavia il rigore del ragionamento peritale che, dunque, non necessita di alcun supplemento istruttorio.
Va altresì sottolineato che secondo l'orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità il mutuo con ammortamento alla francese non viola il divieto di anatocismo di cui all'articolo numero 1283 c.c.; ciò sulla base del principio fondamentale per cui l'anatocismo si verifica solo quando gli interessi scaduti producono a loro volta interessi mentre, nel sistema di ammortamento alla francese, la quota di interessi di ogni rata viene calcolata applicando il tasso pattuito esclusivamente sul capitale residuo del debito. Ad ogni scadenza della rata gli interessi dovuti per quel periodo maturano e vengono integralmente pagati con la quota di interessi della rata stessa estinguendosi;
non ci sono quindi interessi scaduti che si sommano al capitale e producono ulteriori interessi. Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione
a sezioni unite che ha così decritto l'ammortamento alla francese: “Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti"
8 comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via……….Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”( cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 27/02/2024)
29/05/2024, n. 15130
Nella stessa pronuncia la Suprema Corte richiama i precedenti in materia affermando : “Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"" (Cass. Civ. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. Civ. n. 27823/2023 in materia fiscale);..”
Con il secondo motivo di gravame, deduce il vizio di omessa Parte_1 pronuncia in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, per non aver statuito sulla domanda di accertamento dell'effettivo importo del credito richiesto e per cui si procede ad esecuzione.
La doglianza si fonda sull'assunto che l'opponente avrebbe prodotto in atti la prova documentale che quantificherebbe l'ammontare del credito ceduto in €
9 448.992,60 alla data del 27 marzo 2017. Tale importo, asserito dal si Pt_1 discosterebbe sensibilmente dalla cifra di € 1.247.981,42 quantificata dall'Istituto creditore (Ifis NPL/Deutsche Bank) in sede di precisazione del credito.
Si osserva, al riguardo, che la domanda volta all'accertamento dell'effettivo importo creditorio è stata articolata dall'opponente in via meramente subordinata.
Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere escluso allorquando la decisione adottata dal giudice, pur in difetto di una statuizione espressa sulla domanda subordinata, ne comporti il rigetto implicito.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che si configura un'ipotesi di assorbimento improprio, idonea a escludere la sussistenza del vizio denunciato, quando la statuizione adottata sulla domanda in via principale precluda in radice l'esigenza o la possibilità di esaminare il petitum subordinato o ne determini il necessario e implicito rigetto.
Nel caso di specie, il rigetto della domanda principale – incentrata sulla nullità
e inefficacia del contratto di mutuo per anatocismo e/o illegittimità degli addebiti – ha escluso l'esigenza di provvede sulla domanda subordinata, ancorata ai medesimi presupposti, comportandone il necessario ed implicito rigetto.
La decisione del Giudice di prime cure è infatti fondata sull'esclusione dell'illecito prospettato dall'opponente in relazione all'asserito divieto di anatocismo. Tale statuizione ha inevitabilmente comportato il rigetto implicito della domanda formulata in via subordinata;
quest'ultima era, infatti, preordinata alla riduzione del quantum debeatur sulla base di un ricalcolo volto a scomputare gli interessi che si assumevano illegittimamente applicati.
Dall'esclusione della dedotta illegittimità del calcolo degli interessi discende, il necessario rigetto, ancorché non formalmente espresso, della correlata domanda di accertamento del credito, fondata sul medesimo presupposto di illegittimità posto a base della domanda principale.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, si rileva la correttezza della statuizione del Giudice di prime cure, il quale ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da (già Controparte_1 CP_5
.
[...]
La successione nei rapporti già facenti capo alla CA Popolare dell'Etruria e del Lazio risulta articolata secondo una procedura di diretta CP_13
10 derivazione legislativa, caratterizzata dall'ampiezza del dettato normativo che fa espresso riferimento a "tutti i diritti, le attività e le passività". In quest'ottica, nell'ambito dei diritti ceduti devono ricomprendersi anche le poste attive o passive costituite dai saldi del conto corrente oggetto di causa.
La costituzione dell'ente-ponte, denominato e del Controparte_9 CP_9
è avvenuta, in conformità agli artt. 42 e seguenti del D.Lgs n. 180 del
[...]
16.11.2015, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione. In virtù di ciò, la
è subentrata, con effetto dal 23 novembre Controparte_14
2015, nell'intera operatività attiva e passiva di Parte_4
Pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che la circostanza che il rapporto di conto corrente fosse stato chiuso in data antecedente alla costituzione dell'ente-ponte non comportasse di per sé l'esclusione dall'ambito della cessione.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'appello incidentale, nonché il conseguente rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla (già . Controparte_15 Controparte_5
In conclusione, le argomentazioni svolte impongono il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in favore di . In CP_2 considerazione del rigetto dell'appello incidentale si reputa equo compensare nella misura di un terzo le spese di giudizio fra l'appellante e , Controparte_11 con condanna del primo al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite. Le spese si liquidano date come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n.
55, avuto riguardo ai parametri minimi con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1 CP_3
QUALE PROCURATRICE SPECIALE DI , di Parte_3 CP_11
ed avverso la sentenza impugnata così provvede:
[...] CP_2
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) condanna l'appellante, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di , in € 7.120, oltre accessori dovuti per legge;
CP_2
11 4) compensa nella misura di 1/3 fra l'appellante ed le Controparte_11 spese di lite e condanna di al pagamento in favore di Parte_1
dei residui 2/3 che liquida, per l'intero, in euro 7.120, Controparte_11 oltre accessori dovuti per legge;
5) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
6) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE
AU D'LI AB AN
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