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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4612 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c , nella causa civile iscritta al n. 23859 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza dell'1.04.2025 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Gianfranco Arena e Avv. Rosalba Arena, giusta Parte_1 mandato in calce al presente atto, e con loro elettivamente domiciliata presso il suo studio ed all'indirizzo: Email_1 opponente
E
che a far data dal 21 febbraio 2022 ha incorporato per fusione ed Controparte_1 CP_2 anche , rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di costituzione, dagli Controparte_3 avv.ti Stefano Dalpiaz, Ruggero Camerini, Stefano Cavicchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, con domicilio digitale Email_2
Email_3 Email_4
opposta
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.04.2025, i procuratori delle parti costituite discutevano riportandosi alle conclusioni già depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio costituisce fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
avverso la procedura esecutiva n. 1664/2012 promossa nei confronti dell'esecutato da Parte_1
il giudice 1 Maria Ludovica Russo “ in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 12538/2008, non opposto, emesso dal Tribunale di CP_2
Firenze a favore della società “Mercantile Leasing S.p.A.
ha presentato, in data 06/10/2023, istanza di sospensione della predetta Parte_1 esecuzione, rigettata dal GE.
Nella suddetta opposizione, l'istante deduceva la possibile vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione stipulato da a favore della società “Pasta Flash”, che quindi Parte_1 determinerebbero l'arresto della procedura esecutiva, ai fini dell'istruttoria e dei termini per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ; in secondo luogo veniva sollevata insufficienza probatoria della legittimazione attiva della società ; in particolare, CP_2 premettendo che la società “ (alla quale “Mercantile Leasing S.p.A.”, con atto di scissione CP_2 in data 23 dicembre 2009, aveva conferito il rapporto oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 12538/2008) illustrava come il contratto oggetto di causa fosse incluso nell'ambito della cessione in blocco intervenuta in seguito all'atto di scissione tra “Mercantile Leasing S.p.A.” e “ , ma - ai CP_2 sensi dell'art. 58 TUB - non fossero stati rispettati i requisiti di legge e pertanto chiedeva al giudice di
“controllare, visto che la cessione del credito è avvenuta per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, dato che nei rapporti tra essi la dimostrazione dell'avvenuta cessione del contratto è inidonea se priva della sottoscrizione anche del cedente, come stabilito, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione III della Cassazione con l'ordinanza 4 gennaio 2023 n. 108.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva il incorporante la , la quale insisteva sulla mancata Controparte_1 CP_4 qualifica di consumatore dell'opponente, nonché sulla tardività della deduzione della carenza di legittimazione attiva, oltre che sull'infondatezza di entrambe le deduzioni, con vittoria di spese e competenze
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva rinviata all'1.04.2025 e sulla base degli atti depsittai ex art. 189 c.p.c., veniva introitata a sentenza.
Posta la giusta qualifica dei motivi di opposizione (art. 615 c. 2 c.p.c.), nel merito gli stessi non risultano fondati.
1) Per ciò che concerne la deduzione legata all'applicazione della cd. tutela del consumatore, occorre chiarire quanto segue.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea il 17 maggio 2022, si è espressa sulla tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE nel particolare ambito dell'emissione di un decreto
il giudice 2 Maria Ludovica Russo ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto. In particolare, si è sottolineata la possibilità di far valere l'abusività di detta clausola anche dopo la definitività del decreto ingiuntivo,
A fronte di tali pronunce, sono intervenute le S.U. della Cassazione n. 9479/2023, le quali hanno scansionato l'attività del giudice dell'esecuzione, affermando che questo deve (per la parte che qui interessa) a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Presupposti per tale iter è che il contratto sotteso al decreto ingiuntivo non opposto sia stato stipulato tra imprenditore e consumatore, intendendosi per “consumatore” (art. 2, lettera b), della direttiva 93/13): “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”.
Nel nostro caso, l'opponente esecutato ha ricoperto di soggetto stipulante contratto di fideiussione a favore della società Pasta Flash, debitore principale che ha stipulato a sua volta contratto di finanziamento con la originaria mutuante . Controparte_3
Orbene, in relazione a tale ipotesi, la giurisprudenza ha affermato che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_1 causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, CP_5 pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve
il giudice 3 Maria Ludovica Russo costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (cfr. Cass. n. 742 del 16/01/2020).
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione chiarendo che: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_1 causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, CP_5 pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio); in particolare spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del
27/02/2023).
Nel nostro caso, risulta pacifico che l'opponente fosse uno dei due soci al 50% della società gestita
Pasta Flash ed altrettanto incontestato che, con il dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla banca opposta, che il 90% dei redditi percepita da derivasse dal rapporto societario con Pasta Parte_1
Flash.
Dunque, proprio l'esame della figura del soggetto fideiussore, il suo rapporto di socio al 50% della società garantita (si veda in proposito anche Cass. 27618 del 03/12/2020), nonché l'esame della figura stessa del soggetto garante, il quale risulta - per deduzione logica – uno dei beneficiari diretti del contratto di finanziamento;
finanziamento, che si appalesa come essere stato necessario ai fini dell'espletamento dell'attività imprenditoriale, costituente unica fonte di reddito.
Pertanto, va esclusa la qualità di consumatore in capo all'opponente e di conseguenza resta preclusa all'opponente la tutela di cui all'art. 650 c.p.c., contornata anche dagli accorgimenti in sede esecutiva.
Inquadrata in tal modo la questione, vanno ritenute inammissibili tutte le deduzioni attinenti al contenuto, nonché alla eventuale nullità relativa al contratto di fideiussione alla base del decreto ingiuntivo.
Ciò senza contare come tale ultimo aspetto sia stato già oggetto di giudizio, chiusosi con sentenza di rigetto del 28.10.2016.
2) Per quanto attiene alla dedotta carenza di legittimazione attiva, si evidenzia quanto segue.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo L'opposizione (la terza in ordine di tempo spiegata dall'odierno opponente) risulta depositata il
6.10.2023, a molti anni di distanza dell'emissione dell'ordinanza di vendita e, pertanto, oltre lo sbarramento processuale previsto dall'art. 615 c. 2 c.p.c.
Sul punto le Sezioni unite della Cassazione (Cass S.U.16/02/2016, n. 2951) hanno esplicitato la
(necessaria) ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio;
la relativa verifica però può compiersi in base agli elementi a disposizione del giudicante, tra i quali rientra la considerazione delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti;
tra dette prove rientra la condotta processuale dello stesso debitore - legittimato alle opposizioni ad esecuzione volte a fare valere quelle carenze e quindi onerato di farlo in via di azione - la quale sia incompatibile con la contestazione di quella titolarità; in particolare, in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza (Cfr. Cass. 16904/2018).
Nel nostro caso, ha proposto altre due opposizioni precedenti, contro la Parte_1 CP_2
deducendo motivi attinenti al credito;
ha allegato pendenza di giudizi anche contenziosi contro la
[...] stessa quale convenuta creditrice. CP_2
Solo dopo svariati anni dai primi giudizi ha dedotto la carenza di titolarità passiva della CP_2
[...]
Di conseguenza la doglianza non può che ritenersi tardiva ex art. 615 c. 2 c.p.c., non potendo la questione porsi comunque all'attenzione del GE quale verifica ufficiosa, poiché dalla documentazione agli atti, la legittimazione attiva della risultava pacificamente esistente. CP_2
Al di là di ciò, l'opponente fonda la carenza di titolarità sulla base della inesistenza dei requisiti previsti dall'art. 58 TUB e viene chiesto di: “controllare, visto che la cessione del credito è avvenuta per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, dato che nei rapporti tra essi la dimostrazione dell'avvenuta cessione del contratto è inidonea se priva della sottoscrizione anche del cedente, come stabilito, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione III della Cassazione con l'ordinanza 4 gennaio 2023 n. 10”.
Orbene, come pacificamente ammesso dallo stesso opponente tra la e la CP_2
“Mercantile Leasing S.p.A.” (titolare originaria del credito di cui al D.I. azionato), era venuto in essere atto di scissione in data 23 dicembre 2009, premettendo anche, nei propri scritti, che con tale contratto la società scissa ha conferito il rapporto oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 12538/2008 alla . CP_2
il giudice 5 Maria Ludovica Russo Allo stato entrambe le suddette società sono state, tra l'altro, incontrovertibilmente conglobate all'interno del Controparte_1
A fronte di ciò, la fattispecie concreta in oggetto sfugge alla diversa ipotesi di cui all'art. 58 TUB, la quale invece attiene alla cessione dei crediti in blocco.
Senza contare, inoltre, che qualsiasi carenza comunicativa, risultava sanata da tutte le opposizioni proposte nel tempo dall'esecutato contro la . CP_2
L'opposizione va pertanto rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in complessivi € 11.268,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come Controparte_1 per legge.
Così deciso in Napoli, lì 09/05/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c , nella causa civile iscritta al n. 23859 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza dell'1.04.2025 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Gianfranco Arena e Avv. Rosalba Arena, giusta Parte_1 mandato in calce al presente atto, e con loro elettivamente domiciliata presso il suo studio ed all'indirizzo: Email_1 opponente
E
che a far data dal 21 febbraio 2022 ha incorporato per fusione ed Controparte_1 CP_2 anche , rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di costituzione, dagli Controparte_3 avv.ti Stefano Dalpiaz, Ruggero Camerini, Stefano Cavicchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, con domicilio digitale Email_2
Email_3 Email_4
opposta
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.04.2025, i procuratori delle parti costituite discutevano riportandosi alle conclusioni già depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio costituisce fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
avverso la procedura esecutiva n. 1664/2012 promossa nei confronti dell'esecutato da Parte_1
il giudice 1 Maria Ludovica Russo “ in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 12538/2008, non opposto, emesso dal Tribunale di CP_2
Firenze a favore della società “Mercantile Leasing S.p.A.
ha presentato, in data 06/10/2023, istanza di sospensione della predetta Parte_1 esecuzione, rigettata dal GE.
Nella suddetta opposizione, l'istante deduceva la possibile vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione stipulato da a favore della società “Pasta Flash”, che quindi Parte_1 determinerebbero l'arresto della procedura esecutiva, ai fini dell'istruttoria e dei termini per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. ; in secondo luogo veniva sollevata insufficienza probatoria della legittimazione attiva della società ; in particolare, CP_2 premettendo che la società “ (alla quale “Mercantile Leasing S.p.A.”, con atto di scissione CP_2 in data 23 dicembre 2009, aveva conferito il rapporto oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 12538/2008) illustrava come il contratto oggetto di causa fosse incluso nell'ambito della cessione in blocco intervenuta in seguito all'atto di scissione tra “Mercantile Leasing S.p.A.” e “ , ma - ai CP_2 sensi dell'art. 58 TUB - non fossero stati rispettati i requisiti di legge e pertanto chiedeva al giudice di
“controllare, visto che la cessione del credito è avvenuta per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, dato che nei rapporti tra essi la dimostrazione dell'avvenuta cessione del contratto è inidonea se priva della sottoscrizione anche del cedente, come stabilito, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione III della Cassazione con l'ordinanza 4 gennaio 2023 n. 108.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva il incorporante la , la quale insisteva sulla mancata Controparte_1 CP_4 qualifica di consumatore dell'opponente, nonché sulla tardività della deduzione della carenza di legittimazione attiva, oltre che sull'infondatezza di entrambe le deduzioni, con vittoria di spese e competenze
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva rinviata all'1.04.2025 e sulla base degli atti depsittai ex art. 189 c.p.c., veniva introitata a sentenza.
Posta la giusta qualifica dei motivi di opposizione (art. 615 c. 2 c.p.c.), nel merito gli stessi non risultano fondati.
1) Per ciò che concerne la deduzione legata all'applicazione della cd. tutela del consumatore, occorre chiarire quanto segue.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea il 17 maggio 2022, si è espressa sulla tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE nel particolare ambito dell'emissione di un decreto
il giudice 2 Maria Ludovica Russo ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto. In particolare, si è sottolineata la possibilità di far valere l'abusività di detta clausola anche dopo la definitività del decreto ingiuntivo,
A fronte di tali pronunce, sono intervenute le S.U. della Cassazione n. 9479/2023, le quali hanno scansionato l'attività del giudice dell'esecuzione, affermando che questo deve (per la parte che qui interessa) a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.
Presupposti per tale iter è che il contratto sotteso al decreto ingiuntivo non opposto sia stato stipulato tra imprenditore e consumatore, intendendosi per “consumatore” (art. 2, lettera b), della direttiva 93/13): “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”.
Nel nostro caso, l'opponente esecutato ha ricoperto di soggetto stipulante contratto di fideiussione a favore della società Pasta Flash, debitore principale che ha stipulato a sua volta contratto di finanziamento con la originaria mutuante . Controparte_3
Orbene, in relazione a tale ipotesi, la giurisprudenza ha affermato che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_1 causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, CP_5 pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve
il giudice 3 Maria Ludovica Russo costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (cfr. Cass. n. 742 del 16/01/2020).
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione chiarendo che: “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_1 causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, CP_5 pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio); in particolare spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del
27/02/2023).
Nel nostro caso, risulta pacifico che l'opponente fosse uno dei due soci al 50% della società gestita
Pasta Flash ed altrettanto incontestato che, con il dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla banca opposta, che il 90% dei redditi percepita da derivasse dal rapporto societario con Pasta Parte_1
Flash.
Dunque, proprio l'esame della figura del soggetto fideiussore, il suo rapporto di socio al 50% della società garantita (si veda in proposito anche Cass. 27618 del 03/12/2020), nonché l'esame della figura stessa del soggetto garante, il quale risulta - per deduzione logica – uno dei beneficiari diretti del contratto di finanziamento;
finanziamento, che si appalesa come essere stato necessario ai fini dell'espletamento dell'attività imprenditoriale, costituente unica fonte di reddito.
Pertanto, va esclusa la qualità di consumatore in capo all'opponente e di conseguenza resta preclusa all'opponente la tutela di cui all'art. 650 c.p.c., contornata anche dagli accorgimenti in sede esecutiva.
Inquadrata in tal modo la questione, vanno ritenute inammissibili tutte le deduzioni attinenti al contenuto, nonché alla eventuale nullità relativa al contratto di fideiussione alla base del decreto ingiuntivo.
Ciò senza contare come tale ultimo aspetto sia stato già oggetto di giudizio, chiusosi con sentenza di rigetto del 28.10.2016.
2) Per quanto attiene alla dedotta carenza di legittimazione attiva, si evidenzia quanto segue.
il giudice 4 Maria Ludovica Russo L'opposizione (la terza in ordine di tempo spiegata dall'odierno opponente) risulta depositata il
6.10.2023, a molti anni di distanza dell'emissione dell'ordinanza di vendita e, pertanto, oltre lo sbarramento processuale previsto dall'art. 615 c. 2 c.p.c.
Sul punto le Sezioni unite della Cassazione (Cass S.U.16/02/2016, n. 2951) hanno esplicitato la
(necessaria) ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio;
la relativa verifica però può compiersi in base agli elementi a disposizione del giudicante, tra i quali rientra la considerazione delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti;
tra dette prove rientra la condotta processuale dello stesso debitore - legittimato alle opposizioni ad esecuzione volte a fare valere quelle carenze e quindi onerato di farlo in via di azione - la quale sia incompatibile con la contestazione di quella titolarità; in particolare, in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza (Cfr. Cass. 16904/2018).
Nel nostro caso, ha proposto altre due opposizioni precedenti, contro la Parte_1 CP_2
deducendo motivi attinenti al credito;
ha allegato pendenza di giudizi anche contenziosi contro la
[...] stessa quale convenuta creditrice. CP_2
Solo dopo svariati anni dai primi giudizi ha dedotto la carenza di titolarità passiva della CP_2
[...]
Di conseguenza la doglianza non può che ritenersi tardiva ex art. 615 c. 2 c.p.c., non potendo la questione porsi comunque all'attenzione del GE quale verifica ufficiosa, poiché dalla documentazione agli atti, la legittimazione attiva della risultava pacificamente esistente. CP_2
Al di là di ciò, l'opponente fonda la carenza di titolarità sulla base della inesistenza dei requisiti previsti dall'art. 58 TUB e viene chiesto di: “controllare, visto che la cessione del credito è avvenuta per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, dato che nei rapporti tra essi la dimostrazione dell'avvenuta cessione del contratto è inidonea se priva della sottoscrizione anche del cedente, come stabilito, ai sensi dell'articolo 384 Cpc, dalla sezione III della Cassazione con l'ordinanza 4 gennaio 2023 n. 10”.
Orbene, come pacificamente ammesso dallo stesso opponente tra la e la CP_2
“Mercantile Leasing S.p.A.” (titolare originaria del credito di cui al D.I. azionato), era venuto in essere atto di scissione in data 23 dicembre 2009, premettendo anche, nei propri scritti, che con tale contratto la società scissa ha conferito il rapporto oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 12538/2008 alla . CP_2
il giudice 5 Maria Ludovica Russo Allo stato entrambe le suddette società sono state, tra l'altro, incontrovertibilmente conglobate all'interno del Controparte_1
A fronte di ciò, la fattispecie concreta in oggetto sfugge alla diversa ipotesi di cui all'art. 58 TUB, la quale invece attiene alla cessione dei crediti in blocco.
Senza contare, inoltre, che qualsiasi carenza comunicativa, risultava sanata da tutte le opposizioni proposte nel tempo dall'esecutato contro la . CP_2
L'opposizione va pertanto rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in complessivi € 11.268,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come Controparte_1 per legge.
Così deciso in Napoli, lì 09/05/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo