Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria C.V. in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Feola, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 800 531 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2013, avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni, vertente
TRA
Parte_3 Parte_2 Parte 4 Parte 1
,
Parte_6 ' [...]
[...] Parte_5 Parte 7
quale esercente la potestà sul minore Pt 8 Parte 9 Parte 8
rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Persona 1
Francesco Petrella;
ATTORE
E
Controparte_1 Controparte_2 , rappresentati e difesi dall'Avv. Vinicio
Squillacioti;
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli istanti indicati in epigrafe esponevano quanto segue: in parte con atto di compravendita del 18.11.1909 ed in parte con atto di donazione del
i menzionati beni in comunione pro indiviso ricadevano in comproprietà per la quota ideale di nella sfera patrimoniale dei suoi nove figli, Parte 10 CP_3 CP_4 CP_5 '
[...] CP 6 CP 2 Persona_2 Persona 3 e Parte_6 in data 12.05.1946 Parte_6 e gli eredi di Persona 2 con atto pubblico di divisione ereditaria, si dividevano i terreni cd. Cinquevie, lasciando in comunione pro indiviso l'aia, lo spazio antistante, il pozzo, i lavatoi e are 4 e centiare 58 di terreno affianco all'aia; con atto di divisione ereditaria del 13.09.1952 gli eredi di procedevano alla divisione del terreno cd. Persona 2
Cinquevie risultante dalla precedente divisione con lasciando in comunione tra i Parte 6
condividenti l'aia, lo spazio antistante, il pozzo, il lavatoio, tenendo conto che detti beni erano già in comunione con Parte 6 per la quota ideale di ½; l'intero appezzamento di terreno rimasto in comunione era riportato al catasto terreni alla partita 4059 foglio 19, p.lla 49 e p.lla 236, nonché alla partita 1015 foglio 19 p.lla 50; con atto di compravendita del 13.07.2011 Controparte_1
acquistava dalla germana Parte 11 la piena ed esclusiva proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Pietramelara e riportato in catasto al foglio 19 numero 236, nonché dell'appezzamento di terreno sito nel medesimo comune, identificato in catasto al foglio 19 n. 50; nel menzionato atto Parte 11 assumeva che il bene era posseduto e le era pervenuto in forza di possesso pacifico e continuato ultraventennale.
Gli attori sostenevano la illegittimità dell'atto di compravendita del 13.07.2011, in quanto: [...] CP 1 acquistava il diritto di proprietà esclusiva di un bene sul quale esercitava un diritto di comproprietà pro quota indiviso;
non si era verificato alcun acquisto per usucapione da parte di
Pt 6 Parte_11 difettando il possesso continuo, pacifico, pubblico ed ininterrotto sul bene.
Gli istanti chiedevano, quindi: di accertare l'esistenza di una comunione pro indiviso sull'immobile indicato e di dichiarare nullo il contratto di compravendita stipulato in data 13.07.2011, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituivano i convenuti, i quali eccepivano in via preliminare la nullità dell'atto di citazione, per incertezza del petitum e della causa petendi, nonché l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva, non avendo gli attori fornito prova del presunto diritto di proprietà in comunione pro indiviso sugli immobili oggetto di contestazione;
nel merito sostenevano la intervenuta usucapione e, quindi, la piena legittimità dell'atto di compravendita del 13.07.2011; avanzavano domanda riconvenzionale di usucapione;
in subordine, in caso di accertamento del mancato acquisto per usucapione dei beni terreni, chiedevano di dichiararsi la divisione giudiziale dei detti beni, attribuendo a ciascuno dei compartecipi la parte corrispondente alla sua quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale;
sempre in via subordinata, in caso di accertata indivisibilità dei beni, domandavano di ordinarsi la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e di provvedere alla ripartizione della somma ricavata, in proporzione delle rispettivi quote.
Ciò premesso, la domanda proposta non può trovare accoglimento.
In primo luogo occorre evidenziare che gli attori non hanno allegato, né nell'atto di citazione, né nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in base a quale titolo ed interesse hanno agito in giudizio.
Volendo considerare la documentazione prodotta, in particolare l'atto di diffida stragiudiziale di cui all'allegato n. 13 della produzione di parte attrice, in cui si parla della comproprietà, in capo agli odierni attori, delle indicate particelle catastali, deve ipotizzarsi che gli stessi abbiano agito in giudizio (legittimazione attiva) sul presupposto di vantare diritti di comproprietà sul bene oggetto dell'atto di trasferimento del 13.07.2011.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda proposta non possa trovare accoglimento, non avendo parte attrice fornito la prova della sussistenza del diritto di proprietà sul bene oggetto del contendere.
Si ricorda, preliminarmente, la distinzione tra la legittimazione ad agire, la quale attiene al diritto di azione e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, la quale riguarda il merito della causa, la fondatezza della domanda, è un elemento costitutivo di quest'ultima.
Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio ed in applicazione dell'art. 2697 c.c., è onere di chi agisce in giudizio dimostrare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (S.U. n. 2951/16).
Il difetto di titolarità attiva o passiva può essere proposto in ogni fase del giudizio e può essere rilevato di ufficio dal giudice.
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, nel senso che spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Ciò che rileva, ai fini della legittimazione processuale, è la prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare del diritto ad agire, con la conseguenza che, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Ovviamente, potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
Nel caso in esame, pur volendo ipotizzare come sussistente la legittimazione ad agire degli attori, sulla scorta di quanto indicato anche nella richiamata diffida stragiudiziale, difetta, comunque, la titolarità di quel diritto.
Si ripete che la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che va provato da chi agisce.
Giova inoltre ricordare che gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto.
Nel caso in esame, il diritto oggetto della domanda è l'accertamento della nullità ed inefficacia dell'atto dispositivo (compravendita) dell'immobile e tra gli elementi costitutivi della domanda vi è, quindi, il diritto di proprietà sul bene conteso.
Parte attrice è tenuta quindi a dimostrare innanzitutto di essere titolare del diritto di proprietà sul bene, atteso che la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.
La prova "positiva” di tale elemento costitutivo può essere omessa solo se la parte convenuta riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda, oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, oppure nel caso di non contestazione.
Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che i convenuti hanno espressamente eccepito che gli attori non hanno fornito alcun valido elemento probatorio a dimostrazione del diritto di proprietà, in comunione e pro indiviso, sul terreno in Pietramelara, al foglio 19 p.lle 236 e 50.
A fronte di tale specifica contestazione parte attrice non ha prodotto alcun documento che dimostri la proprietà del fondo de quo.
Le visure catastali prodotte non sono idonee a tal fine, non potendo le stesse costituire prova della proprietà immobiliare.
Né sono dirimenti i titoli prodotti, richiamati nell'atto di citazione, in quanto gli stessi riguardano e Persona 2 e le successive vicende divisorie tra gli gli originari acquisti di Parte_6
Persona 2 gli attori non allegano, né forniscono prova, di quale sia la loro stessi e gli eredi di di Persona 2 o degli eredi di quest'ultimo?), e neppure qualifica (eredi di Parte 6
allegano e dimostrano lo specifico titolo di acquisto (per successione ereditaria? Per donazione o compravendita?).
Alla luce degli elementi esposti, la domanda attorea deve essere rigettata.
Analoga declaratoria di rigetto viene adottata con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione e a quella, subordinata, di divisione giudiziale del bene. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari, in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica
(usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (in tal senso, cfr.,
Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1994, n. 5559; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1988, n. 2438;
Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1983, n. 966; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1982, n.
6606).
Tale proprietà deve essere dimostrata in giudizio o a mezzo dell'atto di provenienza in favore del convenuto (o del loro dante causa) e delle risultanze della Conservatoria che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della proprietà ovvero mediante certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari nella quale sia specificatamente individuato il titolo da cui deriva la proprietà in favore dei convenuti e la mancanza di trascrizioni ed iscrizioni “contro" di essi dal momento del loro acquisto ovvero ancora a mezzo di apposita relazione notarile che risalga al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio.
Analoghi principi vanno applicati con riferimento alla divisione giudiziale del bene.
Nulla di tutto ciò è stato prodotto nel presente giudizio, anzi, come si è detto con riferimento alla domanda attorea, non risulta dimostrato che il fondo sia di proprietà degli attori e i convenuti stessi hanno espressamente contestato tale circostanza.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 7240/16 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) rigetta le domande riconvenzionale;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
S. Maria Capua Vetere, 20.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Feola